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Document 52003AE0927

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale" (COM(2003) 117 def. — 2003/0052 (COD))

OJ C 234, 30.9.2003, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE0927

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale" (COM(2003) 117 def. — 2003/0052 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 234 del 30/09/2003 pag. 0033 - 0036


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale"

(COM(2003) 117 def. - 2003/0052 (COD))

(2003/C 234/10)

Il Consiglio, in data 26 marzo 2003, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37, 95 e 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Cassina in data 27 giugno 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 16 luglio 2003, nel corso della 401a sessione plenaria, con 110 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Premessa e obiettivi della proposta

1.1. Il regolamento in esame ha come obiettivi prioritari la minimizzazione dei rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso dei pesticidi, e il proseguimento del processo di armonizzazione a livello comunitario dei livelli massimi di residui (LMR) per tutti i prodotti fitosanitari; la legislazione vigente, infatti, lasciava aperta la possibilità, per gli Stati membri, di stabilire limiti differenziati nelle singole normative nazionali.

1.2. Nel più ampio quadro previsto dal Sesto programma di azione per l'ambiente, questa proposta va letta anche alla luce della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale europeo Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi(1), sulla quale il Comitato ha espresso un parere(2) sostanzialmente positivo cui si rimanda per un'analisi più approfondita.

1.3. La proposta in esame si configura come Regolamento unico, in sostituzione di quattro direttive che attualmente regolano tale problematica a livello comunitario(3). Per la sua preparazione la Commissione ha tenuto conto dei problemi emersi nel recepimento delle direttive citate, raccolto i suggerimenti sulla loro attuazione emersi nel quinto esercizio SLIM (legislazione semplificata per il mercato interno) e integrato altresì gli orientamenti emersi in materia nel Consiglio Agricoltura del 20 novembre 2001 ed in quello Ambiente del 12 dicembre 2001, oltre che la risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002.

1.4. Nell'applicazione del regolamento in questione, la Commissione avrà la competenza principale di gestire i rischi derivanti dall'uso degli antiparassitari, ed un ruolo importante verrà assegnato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) che, operando attraverso una rete di esperti nei singoli Stati membri, fornirà le conoscenze necessarie alla valutazione dei rischi e i pareri scientifici indipendenti sulla materia, in ottemperanza delle disposizioni previste dal Libro bianco sulla sicurezza dei prodotti alimentari(4).

1.5. Nel passaggio dall'attuale procedura a quella prevista dal regolamento in esame, i dati non ancora armonizzati, riferiti sia alle sostanze esistenti che a quelle nuove - i cui livelli massimi di residui sono stati definiti finora a livello nazionale - saranno sistematizzati dalla AESA, valutati in base a criteri di sicurezza e assunti come LMR provvisori, per essere successivamente valutati singolarmente in base alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tale direttiva rimane comunque il riferimento fondamentale della legislazione comunitaria, anche se ne è previsto a breve un aggiornamento.

1.5.1. La proposta di regolamento che, dalla data della sua definitiva approvazione, impedirà agli Stati membri di fissare essi stessi gli LMR, si colloca in prossimità della scadenza che impone di togliere dalla commercializzazione una serie di oltre 400 prodotti fitosanitari, il cui uso sarà definitivamente vietato entro il 2004 in forza della normativa in vigore.

1.5.2. La proposta dà la possibilità di utilizzare dati di controllo per fissare i LMR in casi speciali in cui non esistano usi autorizzati di sostanze persistenti nell'ambiente che possano eventualmente causare problemi di residui oppure nei casi di sostanze impiegate in prodotti di importanza secondaria come le spezie.

1.5.3. Inoltre, si terrà conto delle disposizioni della proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi.

1.6. Nell'intento di raggiungere la massima tutela possibile dei consumatori, il principio fondamentale sul quale si basa l'intero regolamento è quello di un limite per difetto, in base al quale non saranno consentiti residui superiori a 0,01 mg/kg, salvo quando tale valore massimo possa costituire potenziale pericolo per la tutela del consumatore; in tal caso, verranno definiti livelli inferiori di LMR.

1.7. La Commissione ritiene che, dopo il periodo transitorio, l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento proposto potrà costituire un importante passo in avanti nel consolidamento e nella semplificazione della legislazione attualmente in vigore, sia eliminando i problemi di barriere non tariffarie emersi negli scambi interni al mercato unico o con i paesi terzi, sia dando un concreto contributo alla difesa della salute umana e animale e dell'ambiente.

2. Osservazioni generali

2.1. Il CESE ritiene che la proposta di un Regolamento unico, sostitutivo di quattro direttive attualmente in essere, costituisca un contributo importante all'attuazione della strategia per "un uso sostenibile dei pesticidi", nella misura in cui, con tale regolamento, si riesca a coniugare la salvaguardia dai rischi per la salute umana con la necessaria protezione delle colture. Ritiene inoltre che tale regolamento possa sanare una situazione di potenziale distorsione di concorrenza nel mercato interno.

2.2. A partire da questo assunto e su un piano generale, il Comitato si pronuncia ancora una volta a favore di un utilizzo sostenibile dei pesticidi, diminuendo l'uso e/o il rischio nell'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura allo scopo di rispettare nel modo migliore i processi naturali che regolano la produzione agricola e appoggia quindi questa strategia comunitaria; il regolamento comunitario proposto rappresenta un indispensabile avanzamento verso l'armonizzazione e la difesa della salute e si colloca coerentemente nel quadro della comunicazione "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi(5)". Il CESE nota con soddisfazione che una parte sostanziale delle osservazioni contenute nel suo parere in merito trovano rispondenza nel testo in esame.

2.3. Il CESE ritiene pertinente ed efficace la base giuridica prescelta (l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 95, paragrafo 1 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), che copre l'insieme delle tematiche che si interconnettono nella proposta. In particolare, approva il carattere obbligatorio con applicazione diretta in tutti gli Stati membri a partire dal 1o gennaio 2005 per i prodotti freschi e dal 1o luglio 2005 per i prodotti immagazzinati.

2.4. Nell'esprimere questi primi giudizi di carattere generale il CESE riconosce, come già in passato, che un uso intelligente dei prodotti fitosanitari può ancora essere importante in un ampio spettro di applicazioni che riguardano prevalentemente il mondo agricolo, a partire dalla protezione di piante e prodotti vegetali - per i significativi vantaggi economici che ne derivano - ma ritiene che debba essere rilanciato con chiarezza e continuità l'obiettivo di perseguire il processo di sostituzione verso alternative (sostanze e/o metodi) più sicure(6), in un quadro di progresso scientifico e tecnologico.

2.5. In questa direzione ed in considerazione della rilevanza strategica della materia trattata, il CESE sottolinea l'importanza, a partire da quanto previsto nel Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, di destinare risorse economiche e competenze scientifiche a sostegno di progetti di ricerca comunitari per l'individuazione e la conseguente utilizzazione di sostanze e metodi produttivi alternativi, capaci di mantenere elevati livelli di protezione delle colture, con vantaggi sensibili per il rispetto dell'ambiente e della salute in generale.

2.6. Il Comitato ritiene che una gestione più attenta e responsabile nell'uso dei prodotti chimici nella Comunità possa costituire un importante punto di riferimento per i paesi in via di adesione ma soprattutto per i paesi in via di sviluppo, affinché i loro sforzi orientati verso produzioni agricole fondamentali nella lotta alla fame possano basarsi, fin dal loro nascere, sulla massima difesa dell'ambiente e su di un elevato rispetto della salute umana e animale.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Il CESE valuta positivamente la proposta di fissare convenzionalmente il limite massimo dei residui allo 0,01 mg/kg e nota che tale LMR è già utilizzato nella normativa che copre i prodotti alimentari per l'infanzia che devono, per definizione, comportare una pressoché totale garanzia, secondo la valutazione del Comitato scientifico alimentare.

3.1.1. Anche se i metodi di analisi oggi non riescono a rilevare un auspicabile "valore zero" di rischio, per talune sostanze potenzialmente pericolose occorre almeno definire una chiara tendenza al progressivo abbassamento delle soglie massime aggiornando costantemente le metodiche analitiche - come già in parte avviene - in base ai progressi tecnologici e scientifici e applicando sempre in modo coerente il principio di precauzione.

3.2. Per poter contare su una larga e rappresentativa base scientifica, il CESE auspica che l'operatività dell'AESA si realizzi a breve termine, dato che a tale agenzia sono confidati compiti rilevanti di sostegno e di coordinamento scientifico. In particolare, il CESE auspica che, pur non funzionando ancora a pieno regime, l'AESA ponga tra le proprie priorità il problema dei pesticidi.

3.3. Il CESE apprezza che l'applicazione del regolamento mantenga una serie di procedure già sperimentate quali quella del Comitato e ritiene che tali meccanismi applicativi, pur parzialmente onerosi per alcuni attori, garantiscano, nel contesto del regolamento proposto, un'importante semplificazione dell'attuale normativa a tutto beneficio della fluidità del mercato interno.

3.4. Il CESE si interroga sui rischi che può comportare un monitoraggio affidato agli Stati membri, nel caso in cui i criteri di attuazione di tale monitoraggio differiscano significativamente da paese a paese e auspica, pertanto, che la Commissione possa fornire indicazioni volte ad eliminare tale rischio. In particolare, nel periodo immediatamente successivo all'esclusione dei prodotti di cui alla direttiva 91/414/CEE, è importante predisporre test mirati per riscontrare l'eventuale presenza di sostanze escluse.

3.4.1. Gli stati membri inoltre devono essere obbligati a documentare lo smaltimento sostenibile degli stock di prodotti obsoleti.

3.4.2. Nel periodo di transizione da un regime normativo all'altro (ultimi 6 mesi del 2003 e tutto il 2004), il CESE sollecita la predisposizione di adeguati strumenti di informazione e formazione professionale che permettano agli operatori ad ogni livello di adeguarsi sollecitamente ai cambiamenti di quadro dettati dalla nuova normativa.

3.4.3. È altresì importante che i laboratori nazionali si adeguino nei metodi e nei criteri di rilevazione a un quadro di riferimento comune.

3.5. Nello stesso contesto, bisognerà continuare a prestare grande attenzione alle condizioni di sicurezza degli utilizzatori più esposti al rischio (lavoratori), alla formazione degli stessi, alla chiarezza e comprensibilità delle indicazioni sui prodotti e alla definizione delle responsabilità in materia. Queste tematiche sono parzialmente affrontate nella direttiva 91/414/CEE, ma il CESE ribadisce la necessità urgente di rafforzare e adeguare la normativa per rispondere alle preoccupazioni sopra indicate.

3.6. Assumendo che le indicazioni dei due punti precedenti siano attuate adeguatamente, diventa anche necessario stabilire un regime sanzionatorio chiaro e trasparente che dia contenuto certo e uniforme in tutti i paesi membri alle sanzioni, in modo che siano davvero effettive, proporzionate e dissuasive tanto da non aprire ulteriori possibilità per nuove distorsioni di concorrenza.

3.7. Per attuare al più presto il passaggio tra fissazione provvisoria e fissazione definitiva degli LMR, il CESE ritiene indispensabile garantire contemporaneità e piena coerenza tra l'approvazione del regolamento in discussione e la revisione della direttiva 91/414/CEE. Il CESE seguirà con attenzione la proposta di revisione che dovrebbe essere presentata nella seconda metà dell'anno e sulla quale dovrebbe essere consultato.

3.8. I prodotti agroalimentari dei paesi terzi importati nella Comunità devono rispettare gli stessi standard sanitari, di qualità e di sicurezza alimentare imposti ai prodotti comunitari. Per tale ragione il Comitato esprime perplessità se l'articolo 29 (autorizzazione di importazioni dai paesi terzi) stabilisce LMR diversi da quelli comunitari per tener conto del fatto che le buone pratiche agricole possono essere differenti. Si può solo accettare una fissazione di livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti importati che non si producono nella UE.

3.9. Per quanto riguarda i nuovi paesi membri, essi sono tenuti a rispettare l'acquis comunitario in materia. Poiché tuttavia i metodi e i prodotti usati da questi paesi in agricoltura, anche nel recente passato, sono stati assai diversi da quelli applicati nell'area UE, il CESE suggerisce di fornire loro un sostegno specifico (consulenza e know-how) per permettere il loro adeguamento al presente regolamento e alla strategia tematica per un uso sostenibile dei pesticidi nei tempi previsti dalle norme. In particolare, il CESE rileva che esistono, nel Centro ed Est europeo, ingenti quantità di pesticidi obsoleti o non più utilizzabili dopo l'adesione: è indispensabile aiutare i nuovi paesi membri anche nell'eliminazione sostenibile di tali prodotti.

3.10. Come detto in precedenza, il CESE ritiene che la proposta di regolamento possa avere anche un importante significato nei confronti dei paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo, e ritiene esemplare l'iniziativa sui pesticidi messa in atto nel quadro della cooperazione con i paesi ACP(7). È indispensabile continuare a sviluppare iniziative del genere - adeguatamente finanziate - anche con altri partner, per esempio nel quadro Euromed e della cooperazione con il Mercosur.

3.11. Al momento di fissare nuovi livelli armonizzati, la Commissione dovrà cercare di osservare i livelli stabiliti nel Codex, in virtù delle norme dell'OMC introdotte alla fine degli anni '90. Ve ne sono molti che non risultano accettabili per la Comunità e andrà condotto un esame critico caso per caso. Il Comitato desidera segnalare che il rispetto di queste esigenze internazionali non deve costringere a rendere più flessibili i requisiti comunitari e chiede alla Commissione europea di cercare di salvaguardare lo stesso livello elevato di protezione sanitaria che ha mantenuto finora.

Bruxelles, 16 luglio 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) COM(2002) 349 def. dell'1.7.2002.

(2) GU C 85 del 28.4.2003.

(3) Direttive: 76/895/CEE; 86/362/CEE; 86/363/CEE; 90/642/CEE.

(4) COM(1999) 719; GU C 204 del 18.7.2000.

(5) COM(2002) 349 def. dell'1.7.2002.

(6) Vedi anche parere NAT/156 - GU C 85 del 28.4.2003, punto 5.8.

(7) "Pesticides Initiative Programme (PIP)"; per informazioni sul programma: www.coleacp.org.

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