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Document 52002PC0758

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2002/0758 def. - ACC 2002/0265 */

52002PC0758

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0758 def. - ACC 2002/0265 */


Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, prevede che gli scambi di alcuni prodotti siderurgici vadano disciplinati da un accordo specifico. Il precedente accordo bilaterale tra la CECA e il governo ucraino sul commercio di alcuni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001. Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo per il periodo 2002-2004. Le trattative per il nuovo accordo sui prodotti siderurgici si sono concluse nel dicembre 2001 e, in attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, il 19 dicembre 2001 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una decisione che fissa le quote relative al periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 per gli stessi prodotti disciplinati dal nuovo accordo. Il 17 giugno 2002 è stata adottata una seconda decisione che modifica la prima e fissa le quote per l'intero anno 2002 al livello del 2001, ovvero al di sotto di quanto convenuto nel nuovo accordo, in attesa della soluzione del problema del rimborso dell'IVA sulle esportazioni di materiale di scarto dall'Ucraina. Il progetto di accordo prevede infatti che non vi debbano essere ostacoli al commercio di materiale di scarto tra le parti. La firma dell'accordo è stata pertanto posticipata fino alla soluzione del problema commerciale.

La Commissione ha già approvato e inviato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che fissa le quote per gli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina.

La proposta di decisione del Consiglio allegata modifica il testo precedente sia dal punto di vista formale che nella sostanza. La presente proposta di decisione del Consiglio riduce le quote indicate nel testo precedente, avendo il parlamento ucraino recentemente varato una legge che dal 1° gennaio 2003 impone un'imposta di 30 euro/t sulle esportazioni di rottami di ferro, la quale penalizzerà l'industria siderurgica comunitaria e si ripercuoterà negativamente sul mercato comunitario di tale materiale. L'imposta rischia di limitare sostanzialmente, se non del tutto, le esportazioni di rottami di ferro dall'Ucraina nella CE, poiché il costo complessivo per gli operatori comunitari si collocherebbe ben al di sopra dell'attuale prezzo internazionale dei rottami di ferro sul mercato europeo. Le quote per il 2003 sono state pertanto ridotte del 30% rispetto a quelle fissate per il 2002, in attesa di una soluzione soddisfacente del problema e della conclusione delle trattative per il nuovo accordo (ancora in corso e che entrambe le parti sperano di concludere per l'inizio del 2003). La presente decisione del Consiglio verrebbe automaticamente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo accordo, mentre le quote contenute nella presente decisione verrebbero rivedute qualora l'imposta dell'Ucraina sulle esportazioni di rottami di ferro fosse revocata prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

2002/0265 (ACC)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [1], prevede che gli scambi di alcuni prodotti siderurgici vadano disciplinati da un accordo specifico.

[1] GUL 49 del 19.2.1998, pag.3.

(2) Il precedente accordo bilaterale tra la CECA e il governo ucraino sul commercio di alcuni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001.

(3) Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo e non hanno ancora concluso le trattative al riguardo.

(4) Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea (CE) ha assunto gli impegni internazionali della CECA; di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale della CE.

(5) Le quote per l'anno 2002 sono state fissate dalla decisione 2001/933/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001 [2], modificata dalla decisione 2002/476/CECA [3].

[2] GUL 345 del 29.12.2001, pag.75.

[3]

(6) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire le quote per l'anno 2003.

(7) Il parlamento ucraino ha varato una legge che impone un'imposta di 30 euro/t sulle esportazioni di rottami di ferro, da applicarsi dal 1° gennaio 2003; tale imposta costituirà un ostacolo al libero commercio di rottami di ferro e rischia di limitare seriamente, se non di bloccare, le esportazioni di tale materiale, penalizzando l'industria siderurgica della Comunità e ripercuotendosi negativamente sul mercato comunitario di rottami di ferro; risulta pertanto opportuno ridurre le quote per il 2003 del 30% rispetto a quelle fissate per il 2002, in attesa di una soluzione soddisfacente del problema e della conclusione delle trattative per il nuovo accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Durante il periodo menzionato all'allegato 1, le importazioni nella Comunità europea dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 2, originari dell'Ucraina, sono soggette a licenza. Le licenze sono rilasciate esclusivamente nei limiti definiti all'articolo 2.

Articolo 2

Le importazioni per ogni gruppo di prodotti e per l'intera Comunità sono autorizzate entro le quote di cui all'allegato 1.

Il periodo di validità delle licenze d'importazione è fissato a quattro mesi. Licenze non utilizzate o utilizzate in parte possono essere rinnovate di due mesi.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le norme stabilite in seno al Comitato di collegamento Acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di utilizzazione dei quantitativi.

Gli Stati membri e la Commissione si consultano per garantire che tali quantitativi non vengano oltrepassati.

Articolo 4

All'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi di alcuni prodotti siderurgici, le sue disposizioni e qualsiasi provvedimento volto a dare applicazione alle stesse sostituiscono la presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO 1

QUOTE FISSATE PER IL PERIODO 1.1.2002-31.12.2003 (tonnellate)

Prodotti //

//

SA. Prodotti laminati piatti //

//

SA1. Arrotolati // 46 604

//

SA2. Lamiera pesante // 178 364

//

SA3. Altri prodotti laminati piatti // 14 391

//

//

SB. Prodotti lunghi //

//

SB1. Barre // 6 273

//

SB2. Vergella // 89 624

//

SB3. Altri prodotti lunghi // 112 926

//

ALLEGATO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

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