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Document 52002DC0430

Relazione della Commissione Relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 93/83/CEe del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

/* COM/2002/0430 def. */

52002DC0430

Relazione della Commissione Relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo /* COM/2002/0430 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/83/CEE DEL CONSIGLIO PER IL COORDINAMENTO DI ALCUNE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI APPLICABILI ALLA RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE E ALLA RITRASMISSIONE VIA CAVO

INDICE

1. Introduzione

2. Il recepimento della direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali

2.1. Scadenze di recepimento

2.2. Caratteristiche del recepimento

2.2.1. Disposizioni relative alla radiodiffusione via satellite

2.2.2. Disposizioni relative alla ritrasmissione via cavo

3. L'applicazione concreta della direttiva

3.1. Richiamo di alcuni principi

3.1.1. Il parametro del cono di trasmissione per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi legati alla radiodiffusione via satellite

3.1.2. La specificità delle relazioni contrattuali legate alla ritrasmissione via cavo

3.1.3. Una quadro più preciso del processo di mediazione

3.2. Riflessioni per migliorare taluni meccanismi

3.2.1. Agevolazione dei negoziati legati alla ritrasmissione via cavo

3.2.2. Introduzione di uno sportello unico nel quadro della ritrasmissione via cavo

3.2.3. La razionalizzazione della gestione dei diritti legati all'installazione di antenne collettive

4. Il futuro della direttiva nel nuovo contesto dei media

4.1. La diversificazione dei modi di diffusione nazionali

4.2. La diversificazione dei modi di ritrasmissione transfrontalieri

5. Conclusione

1. introduzione

La realizzazione del mercato interno e lo sviluppo tecnologico, che permette di diffondere trasmissioni televisive oltre le frontiere nazionali, hanno reso possibile lo sviluppo del concetto di spazio audiovisivo europeo, concetto che si è materializzato nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [1], come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 [2] (nel prosieguo, la direttiva "televisione senza frontiere").

[1] GUCE L 298 del 17.10.1989, p. 23.

[2] GUCE L 202 del 30.7.1997, p. 60.

La direttiva fissa il quadro giuridico di riferimento della libera prestazione di servizi televisivi nell'UE al fine di sviluppare un mercato europeo (principi della libertà di ricezione e di ritrasmissione di programmi televisivi). Essa coordina perciò a livello comunitario una serie di norme degli Stati membri relative ad attività di radiodiffusione televisiva su questioni quali la determinazione della legge applicabile agli organismi di radiodiffusione, la distribuzione e la produzione di opere europee, l'accesso ai principali avvenimenti, la pubblicità televisiva, le sponsorizzazioni, i teleacquisti, la tutela dei minori e l'ordine pubblico, il diritto di risposta.

Ma, nonostante tale dispositivo, la radiodiffusione oltrefrontiera via satellite di programmi televisivi e la loro ritrasmissione via cavo a partire da altri Stati membri è tuttora ostacolata dall'incertezza giuridica connessa alle disparità delle norme nazionali sul diritto d'autore. Da questo punto di vista, il quadro giuridico doveva essere completato.

Uno spazio audiovisivo comunitario non può infatti concretizzarsi senza un'efficace tutela dei diritti degli autori e dei diritti connessi. Siffatta tutela favorisce infatti la creazione di opere d'ingegno nell'UE e permette ai titolari dei diritti e agli utenti di beneficiare effettivamente della dimensione europea della radiodiffusione. Essa inoltre, pur essendo talora un diritto esclusivo, evita che i titolari dei diritti si oppongano in modo irrimediabile alla diffusione o ritrasmissione oltrefrontiera di programmi, evitando così la frammentazione del mercato interno.

La tutela degli aventi diritto è assicurata da convenzioni internazionali come la Convenzione di Berna (modificata dalla Convenzione di Parigi) per la protezione delle opere letterarie e artistiche e la Convenzione di Roma sui diritti degli artisti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Poiché esse non eliminano gli ostacoli alla diffusione transfrontaliera dovuti a differenze legislative tra gli Stati, la direttiva 1993/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 [3] per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (nel prosieguo, la "direttiva"), ha cercato di introdurre una maggior sicurezza giuridica, su una base contrattuale, per due modi di trasmissione transfrontaliera, come la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione di programmi via cavo.

[3] GUCE n. L 248 del 6.10.93, p. 15.

La data prevista per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali era l'1 gennaio 1995. Oggi, dopo essere stata ormai applicata da alcuni anni, è possibile valutarla in tutta la sua portata, ai sensi del suo articolo 14, paragrafo 3. A tal fine, nell'elaborare la presente relazione, si è fatto ricorso a uno studio realizzato per la Commissione nel 2000 [4] e a numerosi contatti tenuti, nel corso del 2001, con i rappresentanti delle varie parti interessate all'applicazione della direttiva.

[4] Effettuato dall'AIDAA (Association Internationale des Auteurs de l'Audiovisuel)disponibile all'indirizzo elettronico www.europa.eu/int/comm/internal_market

Se negli ultimi anni si è assistito a una rapida evoluzione dell'ambiente e delle tecnologie dei media, ciò si deve in gran parte a mezzi di comunicazione come il satellite o il cavo che diffondono programmi teletrasmessi. Si stima infatti che, nel 2000, oltre il 50% delle famiglie dell'UE fosse cablato (il 30,6% è abbonato) e che il 20% disponesse di capacità di ricezione diretta via satellite o di ricezione assimilabile a quella diretta. Si noti anche che, sommando le famiglie abbonate al cavo e quelle che dispongono di antenne di ricezione diretta, si può ritenere che il 50% circa delle famiglie dell'UE disponga di un'offerta multicanale [5].

[5] Annuaire statistique 2001 pour le cinéma, la télévision et la vidéo et les nouveaux médias en Europe dell'Observatoire européen de l'audiovisuel.

Pertanto, al di là dell'analisi sul recepimento giuridico negli ordinamenti nazionali, l'esame dell'applicazione concreta della direttiva è importante per stabilire la necessità o meno di nuovi orientamenti in futuro. Il futuro di questo strumento va anche concepito tenendo conto di un ambiente mediatico al cui centro i programmi offerti saranno un fattore preponderante in termini di concorrenza. Si dovrà più che mai trovare l'equilibrio tra la giusta tutela dei diritti degli autori, ad esso collegati, e i vantaggi dovuti a un vero mercato interno audiovisivo, sia per gli operatori economici del settore che per il pubblico in generale, sempre più orientato verso un mercato sovranazionale.

2. il recepimento della direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali

L'analisi riguarda le scadenze di recepimento e il contenuto delle disposizioni nazionali.

2.1. Scadenze di recepimento

La direttiva doveva essere recepita entro l'1 gennaio 1995. Ma, l'unico Stato membro che ha rispettato questa data è il Belgio. Essa è stata poi recepita dalla maggior parte degli altri Stati tra il 1995 e il 1998, e dall'Irlanda e dal Lussemburgo molto più tardi: rispettivamente l'1 gennaio 2001 e il 19 luglio 2001.

In questa situazione, quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva, che fissa la transizione dai vecchi sistemi nazionali di tutela dei diritti d'autore e diritti connessi all'applicazione del principio del paese d'origine per la radiodiffusione via satellite, non è stato sempre recepito entro il termine massimo di cinque anni.

2.2. Caratteristiche del recepimento

2.2.1. Disposizioni relative alla radiodiffusione via satellite

Le norme degli articoli 2 e 3 della direttiva, che regolano il trasferimento dei diritti d'autore e diritti connessi nell'ambito della radiodiffusione via satellite, sono state recepite correttamente da tutte le legislazioni nazionali. È un aspetto positivo che contrasta però con la costatazione che le parti interessate non le applicano nella logica del paese d'origine, caratteristico della direttiva (v. punto 3.1.1.).

Si noti che la possibilità dell'articolo 3 della direttiva (estensione di un contratto collettivo a titolari di diritti della stessa categoria), è stata concretizzata solo nell'ambito di legislazioni nazionali in cui tale estensione era già ampiamente praticata.

2.2.2. Disposizioni relative alla ritrasmissione via cavo

- Gli articoli 8, 9 e 10

La direttiva contempla il principio di una relazione contrattuale tra titolari di diritti d'autore e di diritti connessi e distributori via cavo (articolo 8). I primi possono esercitare il loro diritto solo tramite una società di gestione collettiva, di cui beneficiano anche coloro che non appartengono alla stessa categoria (articolo 9).

È chiaro che la gestione collettiva obbligatoria altera la libertà del titolare dei diritti che vede regolamentato il trasferimento del suo diritto. Quando fu adottata la direttiva, essa rispondeva ad un'esigenza d'equilibrio tra esercizio del diritto esclusivo e garanzia per il distributore via cavo di acquistare tutti i diritti d'autore, e connessi, sui programmi oggetto della ritrasmissione: è proprio l'estensione della gestione collettiva ai non membri che garantisce al distributore via cavo la completa rappresentanza del repertorio gestito in modo collettivo.

L'articolo 10 esamina la situazione particolare dell'organismo di radiodiffusione. Questo infatti è sia detentore di diritti esclusivi, per i suoi programmi, che acquirente dei diritti di diffusione primaria dei programmi acquistati. In questo contesto, essi sono liberi di negoziare l'acquisto dei diritti legati alla ritrasmissione dei programmi senza che gli aventi diritto siano obbligatoriamente rappresentati da una società di gestione collettiva.

La conseguenza di questa situazione alternativa è che l'organismo di radiodiffusione può acquistare tutti i diritti legati alla ritrasmissione via cavo ed essere così l'unico interlocutore dell'operatore via cavo. Se gli autori conservano il diritto di cedere a un organismo di radiodiffusione il diritto di ritrasmissione, il trasferimento di tale diritto, nel quadro delle legislazioni nazionali, deve avere le conseguenze logiche di un negoziato, cioè una contropartita della controparte. In questo caso, si tratta del pagamento agli aventi diritto di un prezzo da parte dell'organismo di radiodiffusione, direttamente o tramite una società di gestione collettiva, senza che le società di gestione collettiva interessate possano imporre un analogo pagamento ai distributori via cavo.

Dall'esame degli ordinamenti nazionali emerge che le norme della direttiva sulla liquidazione dei diritti di ritrasmissione via cavo sono state correttamente recepite da tutti gli Stati membri.

Ma la piena efficacia dell'articolo 10, l'esistenza cioè di alternative al negoziato tra società di gestione e distributori via cavo dell'articolo 9, è notevolmente attenuata nell'ordinamento tedesco, nel cui ambito, poiché gli operatori via cavo possono attuare il diritto alla giusta remunerazione degli autori solo attraverso società di gestione collettiva, non viene concluso alcun contratto tra radiodiffusori e operatori via cavo,rendendo in tal modo il negoziato per la ritrasmissione via cavo in Germania più vincolante che in altri Stati membri.

- Gli articoli 11 e 12

In generale, i principi di mediazione e di buona fede sono stati recepiti correttamente, tenendo conto, in alcuni casi, di strumenti già operativi in alcuni Stati membri.

Così, in alcuni Stati membri, il mediatore viene talvolta inteso come un'istanza o una commissione d'arbitraggio composta di vari membri. Di solito, la terminologia non incide sulla mediazione poiché la soluzione viene proposta e non imposta. In altri casi, si tratta di terzi scelti di comune accordo dalle parti, anche senza averne redatto un elenco. Un sistema ancora più flessibile consiste nel solo obbligo di negoziare, il che non esclude che le parti ricorrano, successivamente, a un mediatore.

Poiché il principio della buona fede è un principio di diritto in numerosi Stati membri, il suo recepimento non ha creato difficoltà ed è stato completato dal possibile ricorso a istanze competenti per conoscere casi di rifiuto arbitrario di ritrasmissione via cavo già in atto prima dell'entrata in vigore della direttiva.

L'esame delle misure di recepimento nazionali è stato dunque globalmente soddisfacente. Alcune difficoltà sono direttamente legate all'applicazione concreta della direttiva.

3. l'applicazione concreta della direttiva

In genere, i meccanismi istituiti dalla direttiva contribuiscono alla diffusione oltrefrontiera dei programmi televisivi. È però utile ribadire alcuni principi acquisiti e presentare spunti di riflessione per migliorare determinati meccanismi.

3.1. Richiamo di alcuni principi

3.1.1. Il parametro del cono di trasmissione per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi legati alla radiodiffusione via satellite

Obiettivo della direttiva, previa definizione della comunicazione al pubblico via satellite su scala comunitaria, era di porre fine all'incertezza giuridica sul diritto di acquisire, precisando luogo della comunicazione e legislazione sul diritto d'autore applicabile alle relazioni contrattuali di trasferimento dei diritti. La legge applicabile è quella dello Stato membro da cui sono emessi i segnali dei programmi; essa si estende oltre le frontiere nazionali, agli Stati membri in cui i segnali sono ricevuti (benché dal punto di vista tecnologico, il cono di trasmissione copra molti altri territori diversi dagli Stati membri, nella presente relazione il termine cono di trasmissione riguarda solo i territori degli Stati membri). Questo principio evita l'applicazione cumulata di più legislazioni nazionali corrispondenti ai vari Stati membri coperti dal cono (considerando 14 e considerando 15 [6]).

[6] (14) considerando che l'incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all'interno della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione; (15) considerando che l'acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell'osservanza della normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite

Negli ultimi anni il numero delle reti televisive si è moltiplicato; molte di esse sono criptate e accessibili solo se eventuali telespettatori vi si abbonano. Ma, anche se un telespettatore, esterno allo Stato membro di diffusione, è disposto a sottoscrivere l'abbonamento, si scontra spesso con una risposta negativa da parte dell'organismo di radiodiffusione, che non detiene i diritti d'autore per diffondere nello Stato membro in questione. Il mancato trasferimento dei diritti può risalire al fatto che l'organismo di radiodiffusione non ha interesse a diffondere i suoi programmi al di fuori del mercato nazionale (vista l'audience ridotta) o al fatto che gli aventi diritto non vogliono tale trasferimento.

Sono problemi che influiscono sulla percezione diretta del mercato interno da parte del cittadino europeo nella sua vita quotidiana e, perciò, con forti conseguenze negative sul piano della compenetrazione culturale, linguistica, sociale ed economica a livello intracomunitario.

Va precisato che l'impossibilità per lo spettatore di captare trasmissioni via satellite riguarda non solo quelle di reti di pay-tv ma anche trasmissioni non criptate di enti di radiodiffusione sia privati che pubblici. In proposito, la Commissione ha ricevuto numerose denunce di privati e interrogazioni del Parlamento europeo.

Si sviluppa così una tendenza per cui i produttori vendono i loro programmi agli organismi di radiodiffusione, purché la diffusione via satellite oltre le frontiere nazionali sia accompagnata da una criptazione. Questa permette ai produttori di negoziare la vendita degli stessi programmi con organismi di radiodiffusione di altri Stati membri.

Orbene, se il principio posto dalla direttiva, nella logica del mercato interno, è quello del trasferimento dei diritti per tutto il cono di trasmissione secondo la legge del paese che avvia la comunicazione, ciò significa che, in pratica, il trasferimento su base nazionale, frammentando il mercato, va contro il principio della direttiva.

Il fatto che la direttiva preveda la diffusione di segnali portatori di programmi (articolo 1, punto 2, lettera c) in forma criptata non lede il principio del trasferimento dei diritti nel paese d'origine che avvia la comunicazione per l'intero cono: che la diffusione sia o no criptata, il cono deve fungere da base per il trattamento dei diritti.

Si noti che la criptazione dei programmi favorisce una più giusta retribuzione degli aventi diritto poiché il dispositivo di decriptazione va messo a disposizione dei telespettatori (con o senza abbonamento), il che permette di circoscrivere in modo molto preciso la reale consistenza del pubblico.

La Commissione insiste sulla portata effettiva della legge applicabile nell'ambito della radiodiffusione via satellite: il trasferimento dei diritti per un programma vale per l'intero cono di trasmissione e solo le relazioni contrattuali per l'intero cono tra aventi diritto, o società di gestione collettiva che li rappresentano, ed organismi di radiodiffusione sono compatibili con i principi del mercato interno.

In proposito, il rispetto del principio della direttiva, lo sviluppo di sistemi d'accesso aperti o interoperabili e la sempre maggiore diffusione di sistemi di ricezione diretta a costi moderati (come le antenne paraboliche) sono elementi che agevolano l'accesso dei cittadini europei a programmi televisivi diffusi via satellite. Anche la lotta alla pirateria ne uscirebbe rafforzata dato che il ricorso a mezzi illegali (come la fabbricazione fraudolenta di carte intelligenti o la distribuzione di codici d'accesso via Internet) non sarebbe più la sola via d'accesso ad alcuni programmi.

Va dunque incoraggiata l'applicazione senza riserve del principio della direttiva per superare l'approccio territoriale puramente nazionale e far sì che il mercato interno sia un vero mercato senza frontiere interne per aventi diritto, operatori e spettatori. La Commissione avvierà perciò ricerche e consultazioni, con i vari settori coinvolti, per conciliare i vari interessi in gioco con il principio della libera circolazione dei servizi televisivi.

3.1.2. La specificità delle relazioni contrattuali legate alla ritrasmissione via cavo

- Obiettivo della direttiva è garantire la diffusione di programmi audiovisiviassicurando al contempo la retribuzione dei titolari di diritti d'autore e diritti connessi, in base a un sistema di gestione collettiva estesa.

Alcuni titolari di diritti ritengono che la gestione collettiva obbligatoria sia per essi in parte dannosa, faccia loro perdere introiti ad essa legati e non permetta la migliore difesa dei loro interessi come avverrebbe con un negoziato individuale. Nell'ambito del suo mandato infatti, una società di gestione collettiva non può differenziare od ottenere vantaggi particolari per taluni aventi diritto tra quelli che rappresenta.

Tuttavia, la gestione collettiva obbligatoria estesa dà certezza giuridica al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto e resta un principio essenziale della ritrasmissione via cavo.

- Quanto all'alternativa introdotta dall'articolo 10, essa introduce una flessibilità che dovrebbe soddisfare le varie necessità delle parti interessate alla ritrasmissione via cavo. In ogni caso, spetta all'organismo di radiodiffusione decidere se intervenire o no per trasferire i diritti legati alla ritrasmissione via cavo che, in quanto tali, non gli appartengono e il cui acquisto per una particolare ritrasmissione spetta direttamente al cablodistributore.

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, a questa alternativa ricorrono massicciamente numerosi organismi di radiodiffusione, che acquistano tutti i diritti legati all'insieme dei programmi sia per la diffusione primaria che per la ritrasmissione via cavo e sono perciò i soli interlocutori dei cablodistributori.

In questo caso, la posizione di alcuni aventi diritto può sembrare più vulnerabile, dato che non sono obbligatoriamente rappresentati da una società di gestione collettiva. Questo timore va controbilanciato dal principio secondo cui il trasferimento di un diritto non può avvenire senza un'equa retribuzione [7], secondo le possibilità contrattuali introdotte dalla direttiva 93/83/CEE.

[7] Articolo 11 bis della convenzione di Berna.

Così, un diritto alla remunerazione, che solo una società di gestione collettiva può gestire, riduce notevolmente la portata degli strumenti della direttiva con conseguenze indubbiamente negative per l'intero mercato interno perché, a seconda dello Stato membro in cui ha luogo la ritrasmissione, gli aventi diritto non si trovano più in una posizione di parità.

Inoltre, l'intervento obbligatorio di una società di gestione collettiva può essere un vincolo dissuasivo per la ritrasmissione dei programmi provenienti dagli altri Stati membri quando invece l'avente diritto dovrebbe ottenere un'equa retribuzione nell'ambito del suo contratto con l'organismo di radiodiffusione, con la semplice compilazione di un elenco di tariffe e la sua pubblicazione da parte delle autorità nazionali.

La Commissione sottolinea dunque che l'articolo 10 può sviluppare tutta la sua portata e la sua utilità solo se tutte le componenti del diritto legato alla ritrasmissione via cavo seguono i principi di gestione posti agli articoli 9 e 10 della direttiva.

3.1.3. Una quadro più preciso del processo di mediazione

Dall'introduzione del cavo, la questione del pagamento dei diritti legati alla ritrasmissione ha suscitato talvolta forti conflitti.

Di fronte a questa realtà, e come contrappeso al principio di gestione collettiva dei diritti di ritrasmissione via cavo, la direttiva introduce lo strumento della mediazione con cui una persona neutrale interviene per porre fine a possibili dissensi e alle incertezze che ne derivano.

Tuttavia questo principio, in linea con la libertà contrattuale, presenta nella pratica reali debolezze:

- la sua attuazione presuppone, innanzitutto, che le parti concordino sulla scelta del mediatore e sulla portata del suo mandato, il che è oggetto di un primo negoziato. Secondo informazioni in possesso della Commissione, esistono controversie in corso da vari anni senza che sia ancora potuta intervenire una mediazione.

È perciò chiaro che senza un obbligo di ricorrere alla mediazione, quest'ultima può restare lettera morta.

- In una mediazione, è decisiva la buona fede delle parti perché essa si svolga in modo soddisfacente e termini, in tempi ragionevoli, con una soluzione accettata dalle parti.

In alcune controversie, tra la denuncia del contratto e l'avvio della mediazione passano molti anni, caratterizzati da negoziati più o meno efficaci, in cui la parte che non ha denunciato il contratto non farà troppi sforzi per risolvere la vertenza.

Può perciò essere utile organizzare, come già avviene in alcuni Stati membri, il seguito da dare alla denuncia di un contratto, con scadenze ragionevoli ma con termini massimi per ogni tappa prima della mediazione nel senso proprio del termine. Se i negoziati non danno risultati entro il termine stabilito e gli aventi diritto non hanno ottenuto alcuna remunerazione, si potrebbe stabilire di porre sotto sequestro la parte di entrate dei cablodistributori corrispondente ai diritti d'autore e diritti connessi nel contratto denunciato per mantenere l'equilibrio tra le parti.

Si potrebbe così dare un anno di tempo per negoziati diretti senza intervento di terzi, seguito, eventualmente, da sei mesi per stabilire la convenzione di mediazione.

Un'altra disposizione, per l'attuazione diligente del processo, sarebbe di obbligare le autorità nazionali a stilare e a pubblicare un elenco di mediatori.

Poiché la Commissione deve realizzare uno studio su nuovi mezzi giuridici di composizione delle controversie come la mediazione [8], tale meccanismo sarà recepito in modo più generale, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel campo della ritrasmissione via cavo.

[8] Cfr. considerando 46 della direttiva 2001/29/CEE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GUCE n. L 167 del 22.06.2001, p.10).

3.2. Riflessioni per migliorare taluni meccanismi

3.2.1. Agevolazione dei negoziati legati alla ritrasmissione via cavo

Dagli incontri, tra le varie parti interessate alla ritrasmissione via cavo e i servizi della Commissione, risulta che alcune difficoltà dei negoziati ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 93/83/CEE sono dovute soprattutto al gran numero di negoziatori presenti per le due parti, in taluni Stati membri.

In proposito, è interessante constatare che alcuni Stati membri hanno già introdotto meccanismi per facilitare i negoziati.

- Negoziati globali

In questo caso, tutte le parti interessate negoziano sull'insieme delle ritrasmissioni: da un lato, le società di gestione collettiva - che rappresentano autori, artisti, interpreti -, gli organismi di produzione audiovisiva e gli organismi di radiodiffusione e, dall'altro, i distributori via cavo.

Ciò presenta il vantaggio di raccogliere tutte le parti e di fissare una remunerazione unica per una prestazione. I negoziati possono però essere lunghi e se una parte denuncia l'accordo, tutta la costruzione crolla.

- Negoziati per categorie di aventi diritto

Ciò presuppone il negoziato tra i cablodistributori, da un lato, e, dall'altro, una sola categoria di aventi diritto (come la società di gestione collettiva in rappresentanza di autori, artisti, produttori di fonogrammi od organismi di produzioni audiovisive, o come l'organismo di radiodiffusione, in rappresentanza di una rete particolare).

Questa possibilità presenta vantaggi e svantaggi inversi a quelli di un accordo globale: la denunzia di una delle parti non richiede di ricominciare il negoziato per tutti gli aventi diritto ma la remunerazione fissata può essere diversa a seconda degli aventi diritto.

- Licenza collettiva estesa

È uno schema con cui una società di gestione collettiva, che rappresenta una parte significativa degli aventi diritto di una stessa categoria, negozia per conto dell'insieme degli aventi diritto con un'associazione che rappresenta i cablodistributori. Il vantaggio è di conferire alla società mandataria un forte potere negoziale.

Quest'idea di una società di gestione, delegata da tutte le società di gestione collettiva, che negozia con un'analoga associazione che rappresenta i distributori richiede la fissazione di linee negoziali al momento della determinazione dei mandati rispettivi, per facilitare le discussioni tra i mandatari. Lo schema può essere completato da un quadro delle condizioni di denuncia dell'accordo, che può avvenire solo se decide così la maggioranza dei membri di una associazione.

È anche opportuno interrogarsi sull'utilità di tale organismo mandatario come meccanismo di ricorso, se i rappresentanti diretti degli aventi diritto non riescono, in un primo momento, a concludere un accordo globale con i cablodistributori o se interviene la denuncia del contratto.

Non spetta alla Commissione organizzare le condizioni di negoziato, per non mettere in discussione il principio della libertà contrattuale, ma essa presta attenzione alle difficoltà incontrate e incoraggia le iniziative per migliorare le condizioni di negoziato.

3.2.2. Introduzione di uno sportello unico nel quadro della ritrasmissione via cavo

Come già detto, taluni organismi di radiodiffusione gestiscono l'acquisto di tutti i diritti legati alla ritrasmissione via cavo per conto del cablodistributore che resta giuridicamente responsabile per l'acquisto di tali diritti.

Per l'organismo di radiodiffusione, questa procedura significa che i negoziati devono essere conformi al diritto d'autore in vigore nello Stato membro in cui avviene la ritrasmissione. Per cui, anche se l'organismo di radiodiffusione, nel trasferire diritti per la prima diffusione, può acquistare simultaneamente i diritti di ritrasmissioni via cavo, occorre poi un contratto su scala nazionale ai sensi del diritto di ogni Stato membro in cui ha luogo la ritrasmissione.

Questa possibile moltiplicazione delle relazioni contrattuali ha fatto sì che alla Commissione fosse presentato il concetto di "sportello unico", costituito dall'organismo di radiodiffusione.

All'organismo di radiodiffusione verrebbe imposto l'obbligo di negoziare con le società di gestione collettiva di un solo Stato membro (ai sensi del diritto di tale Stato membro), un contratto "completo di tutti i diritti" che fissi la remunerazione per la radiodiffusione primaria e, in linea di principio, il pagamento di una certa percentuale del fatturato derivante dalla ritrasmissione via cavo per gli altri territori, pagamento che sarà effettuato quando avverrà la ritrasmissione. Quando si firma un contratto tra cablodistributore e radiodiffusore, quest'ultimo informa e organizza la remunerazione delle società di gestione collettiva con cui ha negoziato l'accordo quadro, che a loro volta trasmetteranno alle consorelle interessate l'informazione e la somma legata alla ritrasmissione con i dati necessari alla ripartizione tra gli aventi diritto.

Il concetto di sportello unico, per quanto seducente nel quadro del mercato interno, non può essere concretizzato da un meccanismo fondato sull'organismo di radiodiffusione poiché la responsabilità giuridica e l'impegno finanziario dei diritti di ritrasmissione, che spettano inizialmente al cablodistributore, potrebbero rivelarsi troppo onerosi per taluni organismi di radiodiffusione. Si istituirebbe dunque uno sportello unico, che resterà un guscio vuoto di fronte alle difficoltà di numerosi organismi di radiodiffusione nel fissare la remunerazione.

Lo sportello unico per trasferire diritti legati alla ritrasmissione via cavo è un importante obiettivo, inserito nella dinamica del mercato interno. La riflessione su di esso va perciò approfondita soprattutto in un contesto più orizzontale legato all'evoluzione dalla società dell'informazione in cui si svilupperanno i principi acquisiti per il trasferimento dei diritti.

3.2.3. La razionalizzazione della gestione dei diritti legati all'installazione di antenne collettive

Tra le novità dell'habitat collettivo c'è l'installazione di antenne paraboliche sugli edifici, cui si aggiunge l'impianto interno (cavo, scatole di derivazione/commutazione ) che permette agli abitanti di ricevere programmi [9].

[9] Si ricordi, in proposito, che il 17 giugno 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione sull'applicazione dei principi di libera circolazione delle merci e dei servizi all'uso delle antenne paraboliche che evoca il "diritto all'antenna" di cui deve poter beneficiare ogni privato nel mercato interno (documento COM(2001) 351).

In taluni Stati membri, gli installatori di antenne paraboliche devono versare diritti quando montano un'antenna collettiva, che viene considerata una nuova comunicazione al pubblico.

In proposito, la giurisprudenza degli Stati membri non è uniforme. In genere, è considerata una nuova comunicazione ma nel caso di un impianto in un hotel (un impianto cioè installato nell'esercizio e per le sue necessità) non sempre è considerata tale e alcune giurisdizioni nazionali ritengono che l'impianto a uso privato di una proprietà collettiva non equivale a una comunicazione al pubblico e non deve pagare diritti d'autore e diritti connessi.

La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale [10] in merito a un impianto siffatto di un albergo, ha chiaramente statuito che la questione non rientrava nel campo d'applicazione della direttiva 93/83/CEE e che andava giudicata in base al diritto nazionale.

[10] Sentenza del 3 febbraio 2000 nella causa C-293/98.

In questa causa, la Corte di giustizia si riferisce all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta della Commissione, che è restato lo stesso articolo nella direttiva 2001/29/CE su taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Esso mira a recepire nel diritto comunitario l'articolo 8 del Trattato sui diritti d'autore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 1996 e recita: "Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente."

Nell'ambito della direttiva 93/83/CEE, all'atto dell'acquisto dei diritti legati alla diffusione via satellite, si dovrà anche tener conto del pubblico effettivo e di quello potenziale. E un parametro per stimarlo sarà il numero di impianti per ricevere segnali al suolo (come le antenne paraboliche) completato, per precisare il numero di famiglie per edificio, da quello degli impianti interni.

Ma, poiché il concetto di "pubblico" non è definito a livello internazionale, né comunitario, l'importo dei diritti legati alla radiodiffusione via satellite, che comprenda o no quelli legati agli impianti nelle abitazioni collettive, è stabilito ai sensi del diritto nazionale.

Si noti inoltre che pagare i diritti nello Stato membro in cui si trova l'impianto collettivo costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei servizi [11] di radiodiffusione sia dal lato dei destinatari di servizi (i telespettatori), perché rende più costoso l'uso di antenne paraboliche e l'accesso a programmi diffusi oltrefrontiera, sia dal lato dei prestatori di servizi le cui trasmissioni via satellite sono rese meno attraenti. Anche se la tutela della proprietà intellettuale è un obiettivo d'interesse generale riconosciuto dalla Corte di giustizia, si pone la questione della proporzionalità delle misure per garantire tale tutela.

[11] V. sentenza del 29 novembre 2001, nella causa C-17/00, De Coster.

In definitiva, la Commissione ritiene la tutela dei diritti d'autore e diritti connessi, al solo livello della radiodiffusione via satellite, quella più conforme al mercato interno, se la fissazione dell'importo dei diritti ad essa legati si fonda soprattutto sull'audience. La Commissione incoraggia dunque gli Stati membri a far sì che la piena tutela degli aventi diritto avvenga nel quadro della fissazione dei diritti legati alla radiodiffusione via satellite, in base a criteri molto precisi rispetto all'audience.

4. Il futuro della direttiva nel nuovo contesto dei media

Dall'entrata in vigore della direttiva, il contesto in cui si evolvono i media è profondamente mutato: sono fortemente aumentati gli organismi di radiodiffusione, i supporti e i formati, si sono moltiplicati e diversificati i programmi.

Numerose riflessioni su tale fenomeno sono legate alla nascita della televisione digitale, che già esiste con trasmissioni via satellite e via terra e, in un prossimo futuro, via cavo.

Questo progresso tecnologico non incide sulla presente relazione. Esso non influisce infatti sui principi della direttiva, che si applicano indipendentemente dal fatto che la trasmissione avvenga per via analogica o digitale. Va analizzata invece l'estensione della direttiva a modi di diffusione diversi da quelli già coperti.

4.1. La diversificazione dei modi di diffusione nazionali

Una prima constatazione riguarda i mezzi di diffusione a livello di Stati membri, costituiti non più in prevalenza da mezzi di comunicazione terrestri ma anche da mezzi di comunicazione via satellite.

Ora, ai sensi dell'articolo 3.2 della direttiva, gli Stati membri possono estendere un contratto collettivo, tra una società di gestione collettiva ed un organismo di radiodiffusione, ai titolari degli stessi diritti non rappresentati, se i programmi sono diffusi contemporaneamente via satellite e via terra. Se, per ora, sono a volte usati solo mezzi di diffusione via satellite, si potrà modificare la direttiva in questo senso, quando essa dovesse essere oggetto di modifiche più sostanziali.

4.2. La diversificazione dei modi di ritrasmissione transfrontalieri

Oltre alla radiodiffusione via satellite, si trovano a stadi di sviluppo più o meno avanzati la ritrasmissione di programmi digitali via onde hertziane, via Internet e via satellite.

Si pone quindi la questione se applicare mutatis mutandis i principi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi, validi per la ritrasmissione via cavo, agli altri mezzi di ritrasmissione simultanea, immutata e transfrontaliera, grazie al principio di neutralità tecnologica.

In proposito, la direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale [12] e la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [13], stabiliscono che gli autori, gli artisti interpreti, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione detengono diritti esclusivi o un diritto a remunerazione per le varie ritrasmissioni simultanee.

[12] GUCE n. L 346 del 27.11.92, p. 61.

[13] GUCE n. L 167 del 22.06.2001, p. 10.

- A livello tecnologico, le condizioni nelle quali avviene la ritrasmissione digitale via onde hertziane è simile a quella via cavo. Ma essa è appena agli inizi e la Commissione ritiene necessario conoscere le condizioni generali di sviluppo di questo tipo di trasmissione prima di estendere l'attuale sistema di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi via cavo.

- Poiché le direttive 2000/31/CE [14] e 2001/29/CE hanno posto taluni principi e condizioni alla ritrasmissione via Internet, la Commissione ritiene più appropriato riferirsi alla gestione dei diritti d'autore e diritti connessi di questo tipo di ritrasmissione nel quadro già definito dalle due direttive, tanto più che esse sono in corso di recepimento negli Stati membri.

[14] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno - GUCE L 170, del 17.07.2000, p.1.

- Per la ritrasmissione via satellite, si tratta dell'ipotesi in cui un distributore via satellite (che non sia un organismo di radiodiffusione o l'operatore satellitare che effettua il trasporto) raccoglie un mazzo di più reti che sono già state oggetto di una prima diffusione, affitta fasci di trasmissione presso un operatore satellitare e, su abbonamento, mette il mazzo a disposizione dei telespettatori.

A questo punto, la trasposizione del principio della gestione collettiva obbligatoria sfocerebbe in una parità di trattamento solo apparente e condurrebbe a trattare in modo identico situazioni diverse. Infatti, la ritrasmissione via cavo ha una portata geografica relativamente ristretta, incommensurabile con quella della ritrasmissione via satellite, che va ben oltre l'Europa.

Applicare il principio di una gestione collettiva all'attività di ritrasmissione significherebbe limitare notevolmente la libertà degli aventi diritto che non potrebbero più opporsi alle ritrasmissioni in questione. Ora, alcuni programmi contenuti in queste ritrasmissioni non sono solo oggetto di una comunicazione nel quadro di una radiodiffusione ma possono essere diffusi su altri supporti, con una cronologia stabilita per massimizzare le possibilità di remunerazione dell'opera interessata. Si noti che la cronologia delle diverse comunicazioni di un'opera è organizzata su base nazionale, secondo il successo iniziale incontrato nello Stato membro in cui è stata prodotta l'opera.

La ritrasmissione di programmi in mazzi diffusi via satellite appartiene a questa cronologia dei media: se i mezzi tecnici usati garantiscono una portata molto vasta ai mezzi di ritrasmissione interessati, limitare l'esercizio dei diritti esclusivi metterebbe in pericolo la catena cronologica e, quindi, in qualche misura, le possibilità di remunerazione dell'opera.

La Commissione non ritiene dunque opportuno, in questo momento, estendere il regime di gestione collettiva obbligatoria alle altre categorie di ritrasmissione.

5. Conclusione

La portata dei meccanismi istituiti dalla direttiva per facilitare taluni modi di diffusione oltrefrontiera non solo non è stata alterata ma, al contrario, rafforzata dall'evoluzione dei servizi di televisione offerti. Inoltre, l'esperienza dimostra che quanto previsto dalla direttiva "televisione senza frontiere", per garantire la libertà di ricezione e di trasmissione dei programmi televisivi provenienti da altri Stati membri, risulta indebolito se non vengono risolte le difficoltà incontrate a livello del trasferimento dei diritti d'autore e diritti connessi.

Alcuni principi della direttiva vanno tuttavia esaminati approfonditamente. La Commissione è particolarmente preoccupata dalle difficoltà d'accesso dei cittadini alle reti via satellite, che emettono al di fuori dello Stato membro in cui risiedono perché, oltre a mettere in discussione un principio fondamentale della direttiva 93/83/CEE, non può essere esercitata pienamente la libertà di circolazione delle persone e dei servizi, né si può rispondere alle aspettative dei telespettatori o valorizzare le opportunità culturali ed economiche indotte dal mercato interno. La Commissione sta dunque studiando, nel rispetto della tutela dei titolari di diritti, il modo di rispondere a tale aspettativa dei cittadini che cresce, in seno all'Unione, con la moltiplicazione degli spostamenti e lo sviluppo di nuove tecnologie alla portata del grande pubblico. La Commissione intende perciò avviare senza indugi, insieme alle varie parti interessate e ai rappresentanti delle competenti autorità nazionali, per facilitare quel dialogo rigoroso e costruttivo che è necessario all'obiettivo da raggiungere, una serie di lavori la cui concreta realizzazione presenta indubbie difficoltà.

Data l'evoluzione dei servizi televisivi in seno alla società dell'informazione, la Commissione si interroga sulla necessità di adeguare taluni meccanismi che oggi concorrono a tutelare i diritti d'autore e diritti connessi (soluzione delle controversie, ruolo delle società di gestione collettiva): è perciò nel contesto generale dell'evoluzione dei media in seno alla società dell'informazione che va valutata la gestione e la mediazione dei diritti legati alla ritrasmissione via cavo, prima di pensare all'eventuale revisione della direttiva 93/83/CEE. Si noti infine che sviluppi tecnologici in corso (come TV digitale e Internet) moltiplicheranno possibilità e modalità di comunicazione oltrefrontiera dei servizi audiovisivi i quali a loro volta cambieranno le abitudini dei telespettatori e daranno loro un accesso individualizzato e personalizzato a tali servizi. Tuttavia è troppo presto per valutare tenore e portata di tali mutamenti e per stabilire se sia necessario ampliare il campo d'applicazione della direttiva 93/83/CEE.

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