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Document 52001AE1492
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning labour cost index"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro"
GU C 48 del 21.2.2002, p. 107–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro"
Gazzetta ufficiale n. C 048 del 21/02/2002 pag. 0107 - 0108
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro" (2002/C 48/24) Il Consiglio, in data 13 settembre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Hornung-Draus, in data 12 novembre 2001. Il Comitato economico e sociale ha adottato il seguente parere il 29 novembre 2001, nel corso della 386a sessione plenaria, con 49 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 1. Sintesi della proposta della Commissione 1.1. La mancanza di un indicatore aggiornato e comparabile dell'andamento congiunturale del costo del lavoro è considerata da anni una grave pecca delle statistiche sul mercato del lavoro. Dopo aver investito molte risorse su un indice del prezzo del lavoro negli anni '90, il Comitato del programma statistico ha deciso nel 1997 di considerare l'indice del prezzo del lavoro una soluzione possibile a lungo termine e di introdurre quale soluzione intermedia un indice del costo del lavoro (ICL), pur senza una base giuridica. 1.2. L'ICL calcolato e regolarmente diffuso da allora è lungi dall'essere soddisfacente in termini di aggiornamento, copertura e comparabilità. 1.3. Per tale motivo il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (approvato dal Consiglio ECOFIN il 29 settembre 2000) ha incluso le statistiche congiunturali sul costo del lavoro nel pacchetto di progetti di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio nella primavera del 2001. 1.4. La Commissione ha ora presentato una proposta di regolamento sull'indice del costo del lavoro e, nella relazione introduttiva alla proposta, spiega tra l'altro che, in un'area grande quanto l'UEM, il costo del lavoro è generalmente considerato tra le principali fonti potenziali d'inflazione. Un indice del costo del lavoro aggiornato riveste pertanto la massima importanza per la Banca centrale europea, ai fini del monitoraggio dell'inflazione nell'UEM, e per le parti sociali, quale strumento da utilizzare in sede di contrattazione salariale. 1.5. In base al regolamento proposto, ogni trimestre gli Stati membri fornirebbero i dati ottenuti dai datori di lavoro in merito al costo del lavoro, utilizzando se possibile dati già esistenti. Il regolamento dispone inoltre che siano coinvolte imprese di tutte le classi di grandezza e che la rilevazione sia estesa a tutte le attività economiche, compreso il settore pubblico. 1.6. Le discussioni con gli Stati membri, a livello sia di gruppo di lavoro sia di Comitato del programma statistico, hanno permesso una riduzione del grado di dettaglio delle informazioni da fornire: ad esempio, non sarà necessaria una disaggregazione per professione né una ripartizione tra tempo pieno e tempo parziale. Il regolamento proposto è stato elaborato in modo che fosse coerente con la normativa esistente in materia di costo del lavoro, retribuzioni e conti nazionali. 1.7. Il regolamento della Commissione stabilisce in dettaglio la metodologia da utilizzare per l'indice e i formati di trasmissione dei dati, unitamente ai criteri per la valutazione della qualità dell'ICL di ciascuno Stato membro. 2. Valutazione 2.1. In linea di principio, il Comitato economico e sociale si compiace della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione. Nel mondo globalizzato di oggi la competitività delle imprese, e quindi degli Stati membri, dell'Unione europea è determinata anche, e in misura sostanziale, dall'andamento del costo del lavoro. A giudizio del Comitato vi è perciò un'impellente necessità di dati attendibili, comparabili e aggiornati sull'evoluzione del costo del lavoro negli Stati membri dell'UE. 2.2. L'indice del costo del lavoro attualmente pubblicato dalla Commissione non soddisfa i requisiti fissati, o almeno non abbastanza, riflettendo la diversità tra i sistemi statistici nazionali sotto il profilo della metodologia e delle definizioni. Occorre perciò un indice di nuova concezione. 2.3. In linea di principio, il modo in cui è concepita la proposta di regolamento la rende idonea a riflettere tempestivamente l'evoluzione del costo del lavoro. Il Comitato si compiace in particolare di quanto segue: - il ricorso a dati anagrafici esistenti a livello nazionale e - l'applicazione di appropriate procedure di stima da parte degli istituti statistici nazionali. Il Comitato incoraggia gli istituti a fare uso di tale possibilità. 2.4. Il Comitato esprime però preoccupazione e perplessità in merito ad una serie di elementi del progetto di regolamento nella formulazione attuale. I punti che suscitano perplessità sono elencati di seguito. 2.4.1. La proposta di coinvolgere nella rilevazione anche le imprese di dimensioni piccole o minime solleva un conflitto tra l'obiettivo di migliorare la qualità dell'indice del costo del lavoro e l'esigenza di esentare le PMI dagli oneri amministrativi. Il Comitato raccomanda alla Commissione di vagliare le possibilità esistenti per introdurre una procedura di rilevazione semplificata, comprendente anche il ricorso ad altre fonti adeguate, o deroghe giustificate. Nel far ciò la Commissione dovrebbe sfruttare i risultati degli "Studi pilota sulla fattibilità della raccolta di dati completi a partire da unità statistiche con meno di dieci dipendenti", la cui realizzazione è in ogni caso prevista dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 530/1999(1) (relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro). 2.4.2. Separare la rilevazione del costo del lavoro da quella delle gratifiche e dei premi versati a scadenze non regolari comporta per le imprese intervistate un impegno sproporzionato di risorse umane e finanziarie. Vi è motivo di temere che l'impegno supplementare legato alla rilevazione delle gratifiche (voce D.11112 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione) e la conseguente spesa aggiuntiva si ripercuotano negativamente sia sul grado di aggiornamento che sulla qualità dei dati comunicati nel loro complesso, al punto da sminuire la significatività dell'indice. Il Comitato chiede quindi fermamente che si rinunci al calcolo dell'indice parziale o quantomeno che lo si effettui solo una volta all'anno. 2.4.3. Pur riconoscendo la necessità che l'indice del costo del lavoro sia reso disponibile tempestivamente, il Comitato nutre dubbi consistenti sulla possibilità che gli Stati membri riescano a rispettare il termine previsto di 70 giorni, troppo breve per consentire l'utilizzo di dati amministrativi. Il Comitato propone quindi di portare il termine a 90 giorni per un periodo di transizione pari a cinque anni, in modo da consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi statistici alle nuove esigenze. 2.4.4. L'estensione dell'indice del costo del lavoro alle sezioni L, M, N e O della NACE Rev. rischia inoltre di ritardarne ulteriormente il calcolo e la pubblicazione, trattandosi d'attività economiche che in alcuni Stati membri non sono ancora oggetto di rilevazione statistica o non lo sono a sufficienza. Per il momento è perciò auspicabile il calcolo di un indice parziale la cui composizione non comprenda le sezioni L, M, N e O della NACE Rev. Bruxelles 29 novembre 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.