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Document 52000PC0501

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

/* COM/2000/0501 def. - CNS 2000/0215 */

OJ C 365E, 19.12.2000, p. 264–267 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0501

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame /* COM/2000/0501 def. - CNS 2000/0215 */

Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0264 - 0267


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Per garantire un'efficace esecuzione delle varie attività di pesca e la conservazione delle risorse ittiche occorre chiarire o rettificare le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda:

1) il calcolo della percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti a bordo dopo la cernita o lo sbarco rispetto alle catture effettuate con reti a maglie di dimensioni inferiori a 16 mm;

2) l'inserimento di pannelli a maglie quadrate nelle reti trainate con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 mm e l'installazione di porte di uscita nelle reti trainate con maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 mm;

3) la pesca con draghe;

4) lo sbarco di parti di granchi o di granchi danneggiati;

5) l'osservanza delle taglie minime dei granchi nelle zone specificate;

6) la trasmissione alle competenti autorità di controllo delle informazioni richieste sulla pesca nella zona stabilita per la protezione dello sgombro;

7) la definizione di zone e periodi in cui sono vietati determinati metodi di pesca per proteggere il nasello;

8) la dimensione delle maglie degli attrezzi fissi utilizzati nella pesca di varie specie nel mare del Nord e nelle zone geografiche contigue;

9) l'impiego di combinazioni di reti con maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm e pari o superiori a 100 mm o comprese tra 80 e 99 mm e pari o superiori a 100 mm nelle regioni 1 e 2, tranne Skagerrak e Kattegat;

10) le taglie minime dell'aragosta, della passera di mare, della spisola e di una specie di suro;

11) la misura delle dimensioni dell'aragosta.

2000/0215 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Per garantire un'efficace esecuzione delle varie attività di pesca e la conservazione delle risorse ittiche occorre chiarire o rettificare le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda [4]:

[4] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento .....

i) il calcolo della percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti a bordo dopo la cernita o lo sbarco rispetto alle catture effettuate con reti a maglie di dimensioni inferiori a 16 mm;

ii) l'inserimento di pannelli a maglie quadrate nelle reti trainate con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 mm e l'installazione di porte di uscita nelle reti trainate con maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 mm;

iii) la pesca con draghe;

iv) lo sbarco di parti di granchi o di granchi danneggiati;

v) l'osservanza delle taglie minime dei granchi nelle zone specificate;

vi) la trasmissione alle competenti autorità di controllo delle informazioni richieste sulla pesca nella zona stabilita per la protezione dello sgombro;

vii) la definizione di zone e periodi in cui sono vietati determinati metodi di pesca per proteggere il nasello;

viii) la dimensione delle maglie degli attrezzi fissi utilizzati nella pesca di varie specie nel mare del Nord e nelle zone geografiche contigue;

ix) l'impiego di combinazioni di reti con maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm e pari o superiori a 100 mm o comprese tra 80 e 99 mm e pari o superiori a 100 mm nelle regioni 1 e 2, tranne Skagerrak e Kattegat;

x) le taglie minime dell'aragosta, della passera di mare, della spisola e di una specie di suro;

xi) la misura delle dimensioni dell'aragosta.

(2) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

1. All'articolo 5, è soppresso il paragrafo 5.

2. L'articolo 7 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 millimetri.";

b) il testo seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 5:

"o di una porta di uscita il cui impiego è stabilito secondo le condizioni fissate all'articolo 46."

3. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 10

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4; è vietato:

a) durante una bordata in cui si trasportano draghe a bordo, trasbordare organismi marini diversi dai molluschi bivalvi, e

b) conservare a bordo o sbarcare più del 5% in peso di organismi marini diversi dai molluschi bivalvi."

4. All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. - I granchi di mare possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

Tuttavia, un massimo del 10% in peso delle catture totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo o sbarcati possono consistere di esemplari non interi e/o di chele staccate."

5. All'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. È vietato tenere a bordo o sbarcare granchi di mare catturati durante una bordata nella quale la pesca non è stata effettuata interamente nelle seguenti zone:

- regioni 1 e 2, a nord di 56° longitudine nord, oppure

- regione 2, a sud di 56° longitudine nord, escluse le divisioni CIEM IVb,c e VIId,e,f, oppure

- divisioni CIEM IVb,c, a sud di 56° longitudine nord, oppure

- divisioni CIEM VIId,e,f, oppure

- regione 3."

6. All'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma, il riferimento alle autorità di controllo competenti per la Francia e il Regno Unito è modificato come segue:

- Francia

" CROSS Etel

Service Surpeche

Télécopie: 33 (0) 2 97 55 23 75

Télex: CRAPECH 951.892 "

- Regno Unito:

" Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Fax: +44 (0) 207 270 8125

Email: s.h.dutyroom-wpe@egd.maff.gov.uk

Telex: London 21274 ".

7. All'articolo 28:

a) il testo del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

"a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- - 43° 46,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,

- - 44° 01.5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,

- - 43° 25' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest,

- - 43° 10' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest;

b) il testo del paragrafo 1, lettera b), è soppresso.

8. L'allegato VI è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

9. Nell'allegato X:

a) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm + >= 100 mm

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20% di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.)."

b) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 80-99 mm + >= 100 mm

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 40% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 80 e 99 mm."

10. Nell'allegato XII:

- la taglia minima della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle regioni da 1 a 5, tranne Skagerrak e Kattegat, è di 27 cm;

- va inserita la nota in calce seguente relativa alla taglia minima di 15 cm per i suri (Trachurus spp.) nelle regioni da 1 a 5, tranne Skagerrak e Kattegat:

"Non si applica alcuna taglia minima al suro (Trachurus picturatus) catturato nelle acque contigue alle isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo";

- la voce "Spisola (Spisula solidissima)" è sostituita da "Spisola (Spisula solida)";

- la taglia minima dell'aragosta (Palinurus spp.) nelle regioni da 1 a 5, tranne Skagerrak e Kattegat, è di 95 mm.

11. Nell'allegato XIII

- al punto 3, sono soppresse le parole "o dell'aragosta";

- è aggiunto il nuovo punto 8 seguente:

"8. La taglia dell'aragosta è misurata, come indicato nella figura 7, quale lunghezza massima del carapace dalla punta del rostro fino al punto mediano del margine posteriore del carapace.";

- la figura riportata nell'allegato 2 del presente regolamento è inserita come figura 7.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO 1

Allegato

"ALLEGATO VI

ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Le catture di rana pescatrice (Lophius spp.) effettuate nelle divisioni CIEM VI e VII tenute a bordo in misura superiore al 30% delle catture totali a bordo provenienti da tali zone devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 250 mm.

(2) Nelle divisioni CIEM VIIe e VIId, con effetto dal 31 dicembre 1999, la dimensione minima è di 90 mm.

(3) Nelle divisioni CIEM VIIe e VIId, con effetto dal 31 dicembre 1999, la dimensione minima è di 110 mm.

(4) Applicabile soltanto nelle divisioni CIEM VIId e IIIa e nel mare del Nord ".

ALLEGATO 2

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

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