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Document 51999PC0689

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

/* COM/99/0689 def. - ACC 99/0270 */

51999PC0689

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia /* COM/99/0689 def. - ACC 99/0270 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Dopo la denuncia, avvenuta nel 1991, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Iugoslavia del 1980, il Consiglio ha deciso che il regime commerciale preferenziale contenuto nel suddetto accordo dovesse continuare ad essere applicato su base autonoma a tutti i paesi della ex Iugoslavia, con l'eccezione della Repubblica federativa di Iugoslavia. [1] Attualmente, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia, con le quali nessun accordo bilaterale è ancora entrato in vigore, continuano a beneficiare di regimi commerciali autonomi.

[1] La Repubblica federativa di Iugoslavia è stata per un certo periodo inclusa nel regime (9.5.1997-31.12.1997) e quindi esclusa per il mancato rispetto delle condizioni di inclusione (soprattutto il rispetto dei diritti democratici).

Tali regimi commerciali comprendono sostanzialmente l'esenzione dai dazi, la soppressione delle restrizioni quantitative per tutti i prodotti industriali (ad esclusione di un certo numero di prodotti soggetti a massimali tariffari) e concessioni specifiche per vari prodotti agricoli. Inoltre, in assenza di un accordo specifico sul vino con la Slovenia e con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono state ugualmente approvate concessioni transitorie su base autonoma relative alle importazioni di vini dai suddetti paesi.

Il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia scade il 31 dicembre 1999.

Nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione a favore dei paesi dell'Europa sudorientale, la Commissione ha già espresso l'intenzione futura di ripartire il sistema attualmente in vigore di regimi preferenziali autonomi in regimi differenziati per i singoli paesi al fine di garantire una suddivisione trasparente ed equa delle preferenze tra i vari paesi e di porre le basi per possibili negoziati futuri in vista di accordi bilaterali. [2] Inoltre, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 13 settembre 1999 aveva invitato la Commissione a prendere in esame ulteriori miglioramenti.

[2] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europei sul processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federativa di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed Albania, COM(1999) 235 def. del 26.5.99.

Lo scopo della presente proposta di regolamento (CE) del Consiglio è:

- Il rinnovo dei suddetti regimi commerciali per un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2001;

- Gli adeguamenti tecnici necessari dopo le modifiche alla nomenclatura combinata e ad altra legislazione comunitaria in materia;

- L'inserimento di una clausola di sospensione temporanea al fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità nel caso di frode o di mancanza di cooperazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove di origine da parte dei paesi in oggetto;

- L'incremento annuo del 5% dei massimali tariffari per i prodotti industriali;

- La ripartizione dei regimi preferenziali globali in regimi differenziati - ad esclusione delle concessioni relative ai vini - per i singoli paesi attualmente ammissibili a un trattamento preferenziale secondo il presente regolamento, tenuti in considerazione gli attuali flussi commerciali e il volume corrispondente al possibile utilizzo futuro da parte della Repubblica federativa di Iugoslavia, una volta soddisfatte le condizioni di inclusione nei regimi di cui al presente regolamento.

- L'abolizione di sei massimali tariffari relativi a prodotti industriali e un ulteriore aumento di volume per 16 dei restanti 32 massimali tariffari.

Poiché il regolamento (CE) n. 70/97 è stato modificato in numerose occasioni, sembra opportuno raggruppare le sopracitate modifiche in un regolamento nuovo e unico.

La Commissione suggerisce al Consiglio di adottare la presente proposta di regolamento (CE) del Consiglio.

1999/0270 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 70/97 [3] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia scade il 31 dicembre 1999;

[3] GU L 16 del 18.1.1997. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 85).

(2) Il regime in oggetto dovrà essere sostituito, al momento opportuno, dalle disposizioni previste dai futuri accordi bilaterali e da accordi specifici sul vino che dovranno essere negoziati con i paesi in questione; nel frattempo, è opportuno che il regime concesso dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio rimanga in vigore; è opportuno che i massimali tariffari per i prodotti industriali vengano incrementati annualmente del 5%, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/97; il regolamento (CE) n. 70/97 è stato modificato in numerose occasioni e tenendo conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric e di altri adeguamenti tecnici, sembra opportuno rinnovare il regime preferenziale autonomo nel quadro di un regolamento nuovo e completo; non è necessario includere nella applicazione del presente regolamento i prodotti per i quali la tariffa doganale comune prevede una esenzione dai dazi.

(3) In conformità dell'approccio regionale comunitario, basato sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo di rapporti bilaterali tra l'Unione europea e le repubbliche della ex Iugoslavia, ad esclusione della Slovenia, è soggetto a certe condizioni; il rinnovo del regime preferenziale autonomo è legato al rispetto dei principi democratici fondamentali e dei diritti dell'uomo e alla disponibilità dei paesi in oggetto a favorire lo sviluppo di relazioni economiche reciproche; risulta quindi opportuno controllare il rispetto delle suddette condizioni da parte di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Repubblica federativa di Iugoslavia;

(4) La Bosnia-Erzegovina e la Croazia continuano a soddisfare le condizioni sopracitate; è quindi opportuno continuare a garantire ai suddetti paesi l'inclusione nel regime di preferenze commerciali autonome;

(5) All'epoca dell'estensione del regime preferenziale autonomo alla Repubblica federativa di Iugoslavia, in data 29 aprile 1997, il Consiglio ha adottato una dichiarazione in cui presentava le proprie aspettative relative al processo di democratizzazione e in particolare all'applicazione completa e rapida delle raccomandazioni 'Gonzalez'; nello stesso documento, si sottolineava che in assenza di progressi verso la conformità ai suddetti criteri, la decisione di concedere un regime preferenziale autonomo avrebbe potuto essere revocata; relativamente ai suddetti criteri non è stato fatto alcun progresso e alla luce degli eventi avvenuti in Kosovo e nella regione, non risulta ancora opportuno includere la Repubblica federativa di Iugoslavia nel regime autonomo, senza che ciò pregiudichi la possibilità di includere la Repubblica federativa di Iugoslavia in una fase successiva, una volta raggiunta la conformità con i sopracitati criteri;

(6) Le concessioni preferenziali comportano l'esenzione dai dazi e la soppressione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, fatta eccezione per alcuni prodotti soggetti a massimali tariffari, nonché concessioni specifiche per vari prodotti agricoli;

(7) Il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Croazia è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio; [4] ;

[4] GU L 67 del 10.3.94, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 del Consiglio (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6).

(8) Per la certificazione di origine e i metodi di cooperazione amministrativa, occorre avvalersi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 [5] che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [6];

[5] GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/99 della Commissione (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

[6] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/99 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

(9) Si può instaurare una vigilanza comunitaria mediante un metodo di gestione consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari a mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; detto metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione vengano raggiunti su scala comunitaria;

(10) Questo metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato di imputazione sui massimali;

(11) Spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per adempiere ai suoi obblighi internazionali; tuttavia nulla impedisce, ai fini di una efficace gestione comune dei contingenti, di autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli stati membri;

(12) Occorre, in particolare, garantire in permanenza a tutti gli importatori della comunità un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote fissate per questi contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

(13) Per aumentare l'efficienza e la rapidità della gestione di contingenti e massimali tariffari, è opportuno che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvenga, per quanto possibile, per via telematica;

(14) A fini di razionalizzazione e semplificazione, è preferibile non limitare la durata del presente regolamento e autorizzare la Commissione a introdurre, previo parere del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari al presente regolamento;

(15) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7], pertanto vanno adottate utilizzando la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della sopracitata decisione;

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16) La Comunità deve essere in grado di agire rapidamente nei confronti dei paesi che beneficiano del presente regolamento in caso di danno finanziario dovuto a frode, irregolarità gravi e ripetute o chiara mancanza di cooperazione amministrativa nei paesi in cui si applica il presente regolamento; dopo aver notificato agli Stati membri e agli operatori interessati i propri ragionevoli dubbi relativi all'origine delle merci, la Commissione dovrebbe essere in grado di sospendere temporaneamente alcune preferenze sulla base di prove sufficienti;

(17) E' opportuno ripartire i sistemi di preferenze commerciali globali in vigore in regimi differenziati per ognuno dei paesi in oggetto, in conformità con gli attuali flussi commerciali, per garantire una ripartizione trasparente ed equa delle suddette preferenze e per porre le basi di possibili negoziati futuri in vista di un accordo; la percentuale del regime preferenziale globale corrispondente al volume di importazioni originarie della Repubblica federativa di Iugoslavia verrà tenuta in considerazione per un possibile utilizzo futuro da parte del suddetto paese, una volta soddisfatte le condizioni di inclusione nel regime di preferenze commerciali autonome di cui al presente regolamento; per quanto riguarda i vini, rimane in vigore il regime preferenziale globale, per evitare interferenze con i negoziati per un accordo distinto sui vini, negoziati che sono già cominciati con la Slovenia e che sono previsti con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(18) Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999, il regime di preferenze commerciali autonome è stato migliorato, segnatamente attraverso la semplificazione e l'abbassamento dei massimali tariffari applicabili ai prodotti industriali. Per 16 dei rimanenti 32 massimali tariffari applicabili ai prodotti industriali si offre un ulteriore aumento del volume;

(19 Il regime applicabile alle importazioni viene rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio in rapporto allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità ed i paesi in oggetto, compresi l'approccio regionale comunitario e il processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, sostenuti dalle conclusioni del Consiglio del 21-22 luglio 1999; l'esclusione di paesi da questi regimi e la loro inclusione o reinclusione negli stessi possono essere decise in qualsiasi momento, anche sulla base di relazioni pertinenti sul rispetto della politica sulla condizionalità del 29 aprile 1997; risulta quindi opportuno estendere la durata del presente regime fino al 31 dicembre 2001;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli da 2 a 5, i prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia diversi da quelli elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea e nell'allegato A del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano della concessione di cui all'articolo 5.

3. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali instaurati dal presente regolamento è subordinata al rispetto della definizione della nozione di "prodotti originari" di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario.

Articolo 2

Prodotti agricoli trasformati

I dazi all'importazione, vale a dire i dazi doganali e gli elementi agricoli, applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

Prodotti tessili

1. I prodotti tessili originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e indicati nell'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi e da tasse di effetto equivalente entro i limiti quantitativi comunitari annui fissati dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio.

2. Le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo in conformità del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio [8], sono ammesse entro i quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, per i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento. Ad essi, inoltre, non si applicano dazi doganali.

[8] GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

Articolo 4

Prodotti industriali - Massimali tariffari

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, elencati negli allegati C, sono soggette a esenzione dei dazi doganali conformemente ai massimali tariffari specificati nei presenti allegati.

Le designazioni dei prodotti di cui al comma 1, i relativi codici della nomenclatura combinata, le suddivisioni Taric e i corrispondenti livelli dei massimali sono riportati negli allegati suddetti. Gli importi dei massimali vengono maggiorati ogni anno del 5%.

2. I massimali tariffari di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza comunitaria gestita dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, conformemente all'articolo 308d del regolamento (CEE) n. 2454/93. Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

3. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da prove dell'origine secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se le prove dell'origine vengono presentate prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

4. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento e sino al termine dell'anno di calendario, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi in relazione alle importazioni dei prodotti in oggetto.

Articolo 5

Prodotti agricoli

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ed elencati nell'allegato D beneficiano delle concessioni tariffarie indicate in detto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'allegato E, originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e ai vini originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 del presente articolo vengono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308a a 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93. Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori dei prodotti in questione un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

3. I dazi doganali applicabili alle importazione nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato F e originari delle repubbliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 10 900 tonnellate, espresse in peso carcasse.

Il volume dei contingenti tariffari annui di 10 900 tonnellate viene ripartito tra le repubbliche beneficiarie come segue:

a) 1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di "baby beef" originari della Bosnia-Erzegovina,

b) 9 400 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di "baby beef" originari della Croazia.

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti devono essere corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dagli organi competenti del paese esportatore, in cui si attesti che la merce è originaria della repubblica in questione e corrisponde alla definizione dell'allegato F. Il certificato è predisposto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Disposizioni generali

Articolo 6

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di "baby-beef" verranno stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 [9], relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

[9] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

Articolo 7

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, in particolare:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric,

b) gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento;

sono adottate dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito ai sensi dell'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Clausola di sospensione temporanea

1. Qualora risulti alla Commissione che esistono elementi di prova sufficienti di frode o mancanza di collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'Albania, essa può adottare misure per sospendere del tutto o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia preliminarmente:

- comunicato le proprie intenzioni al Comitato di cui all'articolo 8;

- invitato gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti cautelari che consentano di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità;

- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee una notifica per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali da parte del paese beneficiario interessato, che possono rimettere in discussione il diritto di tale paese di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di 10 giorni. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni.

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione decide:

- di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del Comitato di cui al paragrafo 1;

- di prorogare la misura di sospensione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione:

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

2. Linea di bilancio:

Capitolo 12, articolo 120.

3. Base Giuridica:

Articolo 133 del Trattato CE.

4. Obiettivo:

La proroga al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 del regime commerciale preferenziale autonomo applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari della ex repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia.

5. Incidenza finanziaria:

In linea teorica, il presente regolamento non comporta perdite o utili finanziari diversi da quelli previsti per l'applicazione dei regimi commerciali in vigore di cui al regolamento (CE) n. 70/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98. La ripartizione del sistema in vigore di preferenze globali in regimi diversificati per i singoli paesi potrebbe, a certe condizioni, essere favorevole al bilancio della Comunità, in particolare perché la Repubblica federativa di Iugoslavia non è al momento in grado di ricevere la sua porzione di preferenze globali. D'altra parte, l'abolizione di taluni massimali tariffari relativi a prodotti industriali e l'aumento ulteriore dei volumi per 16 dei rimanenti 32 massimali tariffari potrebbero comportare leggere perdite. Una incidenza finanziaria significativa, comunque, appare improbabile, in particolare perché in passato i paesi ammissibili ai regimi commerciali non sono stati in grado di usare completamente le preferenze date (con l'eccezione del superamento di alcuni massimali per prodotti industriali) e la situazione non sembra poter cambiare in tempi brevi.

6. Lotta contro la frode:

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti e dei massimali tariffari e una clausola di sospensione specifica (art. 10) comprendono le misure necessarie per prevenire e combattere le frodi e le irregolarità.

ALLEGATO A

relativo ai prodotti esclusi di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

relativo al regime tariffario e alle modalità d'applicazione ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATI C

relativo ai massimali tariffari annui di cui all'articolo 4

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

ALLEGATO C I 1

1 Vedi suddivisioni Taric nell'allegato C V.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C IV (1)

(1) Vedi suddivisioni Taric nell'allegato C V.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C V

Suddivisioni Taric

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO D

relativo alle concessioni illimitate per i prodotti agricoli di cui

all'articolo 5, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO E

Relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO E : SUDDIVISIONI TARIC

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO F

Definizione dei prodotti "baby beef" di cui all'articolo 5, paragrafo 3

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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