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Document 51999PC0668
Proposal for a Council Regulation terminating the anti-dumping proceedings concerning imports of certain large aluminium electrolytic capacitors originating in Japan, the Republic of Korea and Taiwan
Proposta di regolamento del Consiglio che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan
Proposta di regolamento del Consiglio che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan
/* COM/99/0668 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan /* COM/99/0668 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Con il regolamento (CEE) n. 3482/92 [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2593/97 [2], il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone. Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 4,2% e il 75%. [1] GU L 353 del 3.12.1992, pag. 1. [2] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 6. 2. Con il regolamento (CE) n. 1384/94 [3], il Consiglio ha imposto misure antidumping definitive sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan. Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 10,7% e il 75,8%. [3] GU L 152 del 18.6.1994, pag. 1. 3. Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [4] l'avvio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE) 348/96 del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [5] (in appresso denominato "il regolamento di base"). [4] GU C 365 del 3.12.1997, pag. 5. [5] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). 4. Il 7 aprile 1998 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [6] l'avvio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. [6] GU C 107 del 7.4.1998, pag. 4. 5. L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di un margine significativo di dumping da parte di tutti e tre i paesi interessati. 6. E' stato inoltre dimostrato che le importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, valutate cumulativamente, avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il pregiudizio si è manifestato tra il 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta, essenzialmente con la diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato, nonché con il calo della redditività . 7. Per quanto concerne l'interesse della Comunità, non sono state individuate motivazioni sufficienti ad impedire l'imposizione di nuove misure. Queste conclusioni erano tra l'altro giustificate dal fatto che i probabili effetti dell'imposizione di misure definitive sugli utilizzatori potevano essere considerati trascurabili, vista la bassa percentuale dei costi rappresentati dai condensatori rispetto al costo complessivo del prodotto finito. 8. Infine, si è accertata un'alta probabilità di continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio. 9. Nel novembre 1997 è stato avviato un nuovo procedimento concernente i grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari degli USA e della Tailandia. In linea di massima, tale nuovo procedimento ha portato alle stesse conclusioni di cui nelle revisioni in oggetto. Considerando che tali conclusioni chiedono in linea di massima l'imposizione di misure antidumping definitive, la Commissione ha proposto l'imposizione di tali misure sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari degli USA e della Tailandia. . Tuttavia, il Consiglio non ha adottato conclusioni definitive entro i limiti di tempo stabiliti nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state imposte misure definitive sulle importazioni dagli USA e dalla Tailandia e le misure provvisorie entrate in vigore nell'agosto del 1998 sono decadute. 10. L'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio. 11. La nuova inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e i due presenti riesami sono stati condotti in gran parte simultaneamente. Essi hanno inoltre riguardato gli stessi prodotti. In linea di massima, per tutti i cinque paesi interessati (Giappone, Repubblica di Corea, Taiwan, Tailandia e USA) sono state raggiunte le medesime conclusioni in materia di dumping, pregiudizio, causalità e interesse comunitario. Tali conclusioni chiedono, in linea di principio, l'imposizione di nuove misure definitive. Tuttavia si ritiene che, in mancanza di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e della Tailandia, l'imposizione di misure applicabili alle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan sarebbe discriminatoria nei confronti di questi ultimi tre paesi. 12. Alla luce di quanto precede, a fini di coerenza e per garantire il rispetto del principio fondamentale di non discriminazione, è necessario chiudere i procedimenti concernenti le importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari, rispettivamente, del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, senza imporre misure antidumping. 13. L'applicazione del principio di non discriminazione implica che i due procedimenti summenzionati vengano chiusi con effetto retroattivo al 28 febbraio 1999. Tale data corrisponde alla data di scadenza delle misure provvisorie applicate agli USA e alla Tailandia e, di conseguenza, alla data di inizio della discriminazione nei confronti del Giappone, di Taiwan e della Repubblica di Corea. 14. Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura dei presenti procedimenti. E stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Queste osservazioni sono state prese in considerazione e, se del caso, le risultanze sono state opportunamente modificate. 15. Il comitato consultivo antidumping è stato consultato il 23 giugno 1999. La maggioranza degli Stati membri ha appoggiato la proposta di chiusura dei procedimenti. 16. Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegato progetto di regolamento che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan con effetto retroattivo al 28 febbraio 1999. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [7], in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, [7] GU L 56, del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore (1) Con il regolamento (CEE) n. 3482/92 [8], modificato dal regolamento (CE) n. 2593/97 [9], il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone (in appresso denominati "LAEC" - Large Electrolytic Aluminium Capacitors). Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 4.2% e il 75%. [8] GU L 353 del 3.12.1992, pag. 1. [9] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 6. (2) Con il regolamento (CE) n. 1384/94 [10], il Consiglio ha imposto misure antidumping definitive sulle importazioni di LAEC originari della Repubblica di Corea e di Taiwan. Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 10,7% e il 75,8%. [10] GU L 152 del 18.6.1994, pag. 1. 2. Motivazioni dei riesami Giappone (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza [11] delle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie del Giappone, la FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping) ha presentato una richiesta di riesame a nome della Nederlandse Philipsbedrijven BV (Paesi Bassi), attualmente BC Components International BV, e della BHC Aerovox Ltd. (Regno Unito), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato "il regolamento di base"). [11] GU C 168 del 3.6.1997, pag. 4. (4) La Commissione ha inoltre deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio delle misure antidumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base al fine di considerare le conseguenze della nuova situazione in relazione agli sviluppi tecnici concernenti il prodotto e alle condizioni di mercato in materia di dumping e di pregiudizio. (5) Di conseguenza, il 3 dicembre 1997 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [12] l'avvio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di LAEC originari del Giappone (in appresso "il riesame del Giappone"). [12] GU C 365 del 3.12.1997, pag. 5. Repubblica di Corea e Taiwan (6) Oltre all'avvio del riesame del Giappone e all'avvio di una nuova inchiesta concernente le importazioni di LAEC originari degli Stati Uniti d'America e della Tailandia [13], la Commissione ha inoltre deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. [13] GU C 363 del 29.11.1997, pag. 2. (7) Tale riesame è stato avviato in base al fatto che le informazioni disponibili denotavano l'aumento della penetrazione del mercato comunitario da parte del prodotto interessato originario della Repubblica di Corea e di Taiwan, nonostante fossero in vigore misure antidumping. Inoltre, considerando il carattere indipendente a livello internazionale del mercato del prodotto in questione e le interrelazioni tra le società interessate, si è ritenuto che, unito alla summenzionata revisione sul Giappone e al nuovo procedimento concernente la Tailandia e gli USA, tale revisione avrebbe permesso alla Commissione di avere una migliore percezione dell'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni provenienti dai principali paesi esportatori. (8) L'inchiesta di riesame (in appresso "il riesame della Corea e di Taiwan") è stata avviata nell'aprile 1998 con la pubblicazione dell'apposito avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [14] . [14] GU C 107 del 7.4.1998, pag. 4. 3. Inchieste (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame tutti i produttori importatori notoriamente interessati come pure le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari che hanno chiesto il riesame del Giappone, come pure tutti gli utilizzatori conosciuti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nei summenzionati avvisi. (10) Numerosi produttori ed esportatori dei paesi interessati, un produttore comunitario e diversi utilizzatori e importatori comunitari hanno comunicato osservazioni scritte. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. (11) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nei summenzionati avvisi. Sono state ricevute risposte da parte di un produttore comunitario, tre produttori/esportatori di Taiwan e quattro produttori/esportatori giapponesi, e da parte dei loro importatori collegati nella Comunità. La Commissione ha inoltre ricevuto una risposta da un importatore comunitario indipendente che è stata ritenuta significativa e completa. (12) Ai fini delle inchieste di revisione sono state effettuate visite di controllo presso le sedi delle seguenti società: Produttore comunitario - Nederlandse Philipsbedrijven BV (Zwolle, Paesi Bassi) e la sua società collegata Österreichische Philips Industrie GmbH (Klagenfurt, Austria). In data 1° gennaio 1999 le due summenzionate società sono state vendute ad un consorzio di investitori ed hanno formato, unitamente ad altre società del gruppo Philips, una nuova società denominata BC components BV. Tale società ha ripreso tutte le attività precedentemente svolte dal gruppo Philips nel settore dei grandi condensatori elettrolitici all'alluminio. Di conseguenza, queste due società saranno in appresso considerate come un'entità unica denominata "BC components". Produttori esportatori dei paesi interessati: - Nippon Chemi-con ( Tokyo, Giappone) - Nichicon Corporation (Kyoto, Giappone) - Rubycon Corporation (Ina, Giappone) - Hitachi AIC Inc (Tokyo, Giappone) - Teapo Electronic Corp. (Taipei, Taiwan) - Lelon Electronics Corp. (Taichung, Taiwan) - Kaimei Electronic Corp. (Taipei, Taiwan) Importatore indipendente (non collegato) della Comunità: - Beck Elektronik Bauelemente GmbH (Norimberga, Germania) Importatori collegati nella Comunità - Nichicon UK (Europe) Ltd. (Camberley, Regno Unito) - Rubycon Corporation UK branch (South Ruislip, Regno Unito) - HPC Distribution (Krefeld, Germania) - Europe Chemi-con (Norimberga, Germania) (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni in entrambe le inchieste di riesame. (14) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulle quali sono state basate le conclusioni concernenti tali revisioni. E stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione e, se del caso, le risultanze sono state opportunamente modificate. (15) Non è stato possibile completare il riesame sul Giappone entro la normale scadenza di dodici mesi prevista all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base poiché, in seguito all'aggiornamento della definizione del prodotto interessato, è stata necessaria una nuova inchiesta su dumping, pregiudizio e causalità. Il calendario del riesame della Corea e di Taiwan è stato sincronizzato con quello del riesame del Giappone. (16) L'inchiesta sul dumping nel riesame del Giappone ha coperto il periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997 (in appresso "il periodo dell'inchiesta"). L'inchiesta sul dumping nel riesame della Corea e di Taiwan ha coperto il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997. L'esame del pregiudizio ha coperto in entrambe le inchieste il periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1997 al fine di tener conto dell'esistenza di due periodi di inchiesta diversi per il dumping. B. Prodotto in esame e prodotto simile 1. Prodotto in esame (17) Il prodotto considerato sono taluni condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un valore CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 8 000 e 550 000 µc (micro-coulomb) ad un voltaggio pari ad almeno 160 V, attualmente classificabili al codice NC ex 8532 22 00. Come detto più avanti, il termine "grandi" non deve più essere utilizzato per descrivere questi prodotti. Tuttavia, per motivi pratici, si continua ad utilizzare l'acronimo "LAEC", qual'è stato utilizzato nelle inchieste iniziali riguardanti il Giappone, la Repubblica di Corea e Taiwan. (18) I condensatori sono componenti elettroniche che possono immagazzinare e successivamente rilasciare energia elettrica. Tali componenti sono utilizzate in quasi tutti i tipi di apparecchiature elettroniche, nei settori informatico, delle telecomunicazioni, della strumentazione, industriale, militare, automobilistico e in altri settori dei beni di consumo. I condensatori oggetto dei summenzionati riesami (i LAEC) sono usati in particolare nei circuiti di alimentazione elettrica di beni di consumo elettronici durevoli quali televisori, videoregistratori e personal computer. (19) I tipi di LAEC prodotti variano notevolmente, a seconda - tra l'altro - della capacità, del voltaggio nominale, della temperatura massima di funzionamento, del tipo di terminale e delle dimensioni. Nonostante queste differenze, tutti i tipi hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi. Essi sono pertanto stati considerati come un unico prodotto. 2. Aggiornamento del prodotto interessato nel riesame del Giappone (20) Nel caso del Giappone, la definizione originaria del prodotto, stabilita dal regolamento (CEE) n. 3482/92 del Consiglio, si limitava a taluni grandi condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV compreso tra 18 000 e 310 000 µc ad un voltaggio pari ad almeno 160 V e aventi un diametro pari o superiore a 19 mm e una lunghezza pari o superiore a 20 mm. Tuttavia, nell'avviso di apertura del riesame del Giappone si sottolineava che tale definizione originale avrebbe potuto essere adattata al fine di coprire tutti i LAEC, ossia la stessa gamma di prodotti considerati nel procedimento concernente la Repubblica di Corea e Taiwan. Tale misura si è rivelata necessaria alla luce delle mutate circostanze relative a nuovi sviluppi tecnici e di mercato del prodotto interessato. (21) Il riesame ha confermato tale nuova situazione. In primo luogo, si è appurato che l'evoluzione tecnica ha portato allo sviluppo di LAEC con capacità, e quindi valori CV, sempre crescenti, e con dimensioni sempre minori. In secondo luogo, la diminuzione dei consumi di elettricità di talune apparecchiature hanno creato una nuova domanda per LAEC con prodotti CV inferiori (ossia con capacità inferiore a parità di voltaggio). In terzo luogo è risultato che, per un determinato valore CV, sul mercato della Comunità venivano offerti LAEC di varie dimensioni. In seguito a tali sviluppi è emerso che un'intera gamma di LAEC importati dal Giappone non era più compresa nell'originaria definizione di prodotto interessato per quanto concerne detto paese. Tali LAEC erano quindi esenti da misure antidumping sebbene fossero simili dal punto di vista di tutte le principali caratteristiche fisiche, tecniche e di utilizzo, a quelli coperti da tale definizione (e quindi soggetti alle misure antidumping). Inoltre, considerando che per lo stesso valore CV vengono offerti prodotti di dimensioni diverse e che il tipo di applicazione è determinato quasi esclusivamente dal valore CV richiesto, si è ritenuto che non vi fosse più motivo di differenziare i LAEC in base alle loro dimensioni. Di conseguenza, il termine "grandi" non deve più essere utilizzato per descrivere questi prodotti. (22) Per tali motivi è stato confermato che la definizione del prodotto nel quadro del riesame del Giappone deve essere modificata al fine di comprendere tutti i LAEC così come sopra definiti, ossia taluni condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un valore CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 8 000 e 550 000 µc (micro-coulomb) ad un voltaggio pari ad almeno 160 V. 3. Prodotto simile (23) Diversi produttori esportatori giapponesi hanno asserito che, in considerazione delle differenze in materia di dimensioni, durata di vita e configurazione dei terminali, i prodotti esportati e quelli prodotti nella Comunità non erano "prodotti simili". (24) Tuttavia si è accertato che, nonostante tali differenze, di secondaria importanza, i LAEC venduti nel mercato nazionale dei paesi interessati, quelli esportati da tali paesi verso la Comunità e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità utilizzavano la stessa tecnologia di base e venivano fabbricati secondo standard industriali mondiali. Di conseguenza, tutti i summenzionati prodotti avevano, fondamentalmente, le stesse caratteristiche fisiche e tecniche. Inoltre, tutti questi prodotti erano utilizzati per gli stessi tipi di applicazioni e per svolgere lo stesso tipo di funzioni. Tutti questi prodotti erano quindi intercambiabili ed in diretta concorrenza tra di essi, suddivisi per tipo. (25) Di conseguenza, tale richiesta è stata respinta e si è concluso che i LAEC venduti sul mercato nazionale dei paesi interessati, quelli esportati da tali paesi verso la Comunità e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità dovevano essere considerati come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. C. DUMPING 1. Giappone (26) Poiché le circostanze concernenti il dumping erano cambiate significativamente in seguito all'aggiornamento della definizione di "prodotto interessato", la Commissione ha condotto una nuova inchiesta che ha portato al calcolo di un nuovo margine di dumping per il periodo dell'inchiesta. (27) Quattro società hanno risposto al questionario per i produttori/esportatori. Valore normale (28) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo se le vendite complessive sul mercato interno di LAEC da parte di ciascun produttore/esportatore fossero rappresentative rispetto alle vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il volume delle vendite complessive di ciascun produttore sul mercato interno era pari ad almeno il 5% del volume delle vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. Sono in seguito stati individuati i tipi di LAEC venduti sul mercato nazionale dalle società che avevano un livello di vendite nazionali rappresentativo e che erano identici o direttamente comparabili ai tipi di LAEC venduti per l'esportazione nella Comunità. (29) Per ciascun tipo venduto dai produttori/esportatori sul rispettivo mercato interno e considerato direttamente comparabile ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Sono state considerate rappresentative le vendite di un determinato tipo di LAEC se nel periodo dell'inchiesta queste rappresentavano almeno il 5% del volume totale delle vendite di LAEC di tipo comparabile esportate nella Comunità. (30) Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione. Quando il volume delle vendite dei LAEC venduti a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava almeno l'80% del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta per tutte le vendite, remunerative o no. Quando il volume delle vendite remunerative dei LAEC rappresentava meno dell'80% ma più del 10% del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati unicamente per le vendite remunerative. (31) Quando erano riunite le condizioni di cui sopra, per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato stabilito in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base. (32) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di LAEC era inferiore al 10% del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente e che in tali circostanze il prezzo sul mercato interno non poteva essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale. (33) Sulla base del metodo di cui sopra è stato possibile stabilire il valore normale per circa il 60% dei tipi venduti all'esportazione nella Comunità, in base al prezzo nazionale di tipi comparabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Quando non potevano essere utilizzati i prezzi di un tipo particolare di prodotto applicati sul mercato interno da un produttore/esportatore, si è fatto ricorso al valore normale costruito piuttosto che ai prezzi di altri tipi simili oppure ai prezzi applicati sul mercato interno da altri produttori/esportatori, a causa del numero elevato di tipi diversi e della varietà di fattori ad essi pertinenti. L'utilizzazione dei prezzi di altri tipi di prodotti nel caso in esame avrebbe richiesto l'applicazione di numerosi adeguamenti, da stabilire in gran parte in base a stime. È stato pertanto considerato che il valore costruito costituiva una base più adatta per la determinazione del valore normale. (34) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei modelli esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dai produttori ed esportatori interessati sul mercato interno e i profitti da essi realizzati costituissero dati attendibili. Le spese generali, amministrative e di vendita effettive sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. (35) Il margine di profitto per il mercato nazionale è stato determinato sulla base delle vendite nazionali effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Per due delle società giapponesi è risultato che le informazioni fornite in merito ai costi di produzione dei LAEC venduti sul mercato nazionale non rispecchiavano esattamente i costi sostenuti durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza è stato necessario utilizzare, in parte, i dati disponibili al fine di correggere le informazioni inesatte, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. A tal fine, in un caso la Commissione ha raccolto e verificato in loco le informazioni fornite dalla società nel quadro del suo attuale sistema di costi ed ha introdotto una modifica che tenesse conto della notevole sottovalutazione dei costi indicati nelle risposte fornite nel questionario. Per quanto concerne l'altra società, alcune informazioni figuranti nelle risposte al questionario, concernenti i costi di produzione in uno stabilimento, sono risultati risalire ad un periodo diverso da quello dell'inchiesta. Si è quindi deciso di escludere le vendite di prodotti provenienti da tale stabilimento dal calcolo della redditività e del dumping, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. Per un'altra società si è concluso che le informazioni riguardanti le vendite nazionali fornite nelle risposte al questionario non erano attendibili in quanto non comprendevano le vendite di taluni tipi ma includevano invece diverse vendite ad operatori nazionali destinate ad una successiva esportazione, e vendite a società collegate, destinate ad uso interno. Si è quindi deciso di utilizzare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, i dati disponibili al fine di ovviare alla cooperazione solamente parziale. Di conseguenza, sono state escluse le transazioni destinate alla riesportazione e le vendite alle società collegate. Per quanto concerne i tipi venduti sul mercato nazionale per i quali non sono state fornite informazioni, è stato calcolato un margine di profitto utilizzando i tipi venduti sul mercato nazionale aventi la maggiore redditività. Prezzo all'esportazione (36) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di LAEC venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. (37) Quando le vendite all'esportazione erano fatte a importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In tali circostanze, sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria. Sulla scorta di informazioni fornite da un importatore indipendente che ha collaborato, tale margine di profitto è stato fissato intorno al 5%. Tale stima è stata ritenuta molto prudente in relazione al settore interessato. (38) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 10 del regolamento di base, nei casi in cui è stato necessario costruire il prezzo all'esportazione, è stato esaminato se il dazio antidumping applicabile fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità, al fine di decidere se l'importo del dazio pagato dovesse essere detratto dal prezzo. A tal fine, è stato chiesto alle società interessate di fornire elementi di prova inoppugnabili. (39) Due produttori/esportatori giapponesi hanno fornito elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio antidumping era effettivamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità. Di conseguenza si è deciso di non detrarre dai prezzi all'esportazione l'importo dei dazi pagati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 10 del regolamento di base. Le altre società non hanno presentato elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio fosse traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità e la Commissione ha quindi detratto l'importo del dazio antidumping dai prezzi di rivendita. Confronto (40) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Di conseguenza, quando applicabili e giustificate, sono state riconosciute detrazioni per differenze in materia di spese all'importazione, trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, crediti, commissioni e sconti, a condizione che la parte interessata sia stata in grado di dimostrare il grado di ripercussione di tali eventuali costi sui prezzi e sulla loro comparabilità. (41) La richiesta di un adeguamento dello stadio commerciale avanzata da uno dei produttori/esportatori al fine di tenere conto di un'assertiva differenza a livello di spese pubblicitarie è stata respinta in mancanza di qualsiasi differenza tra gli stadi commerciali nazionale e all'esportazione. (42) Anche le richieste di adeguamento concernenti i salari dei venditori avanzate da due produttori/esportatori sono state respinte, avendo le due società omesso di dimostrare eventuali effetti sulla comparabilità dei prezzi. Margini di dumping (43) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la corrispondente media ponderata del prezzo all'esportazione. (44) Il summenzionato confronto rivela l'esistenza di dumping da parte di tutti i produttori/esportatori che hanno collaborato con la Commissione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti: - Hitachi AIC Inc: 25,5 % - Rubycon Corporation: 5,4 % - Nichicon Corporation: 20.5 % - Nippon-Chemicon: 23,1 % (45) Per le società che non hanno collaborato, è stato determinato un margine di dumping residuo conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, con riferimento ai dati disponibili. In considerazione dell'alto livello di collaborazione dei produttori/esportatori giapponesi è stato deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più alto stabilito per una società che ha collaborato. Tale margine residuo, espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 25,5%. 2. Taiwan (46) Poiché le circostanze concernenti il dumping sono mutate notevolmente, la Commissione ha condotto un'inchiesta completa che ha portato al calcolo di nuovi margini di dumping. Livello di collaborazione (47) Tre società hanno risposto al questionario per i produttori/esportatori. È risultato che una delle tre società aveva semplicemente commercializzato il prodotto interessato nella Comunità. Considerando che tale società non aveva fabbricato il prodotto venduto alla Comunità, non è stato possibile fare alcuna valutazione della sua specifica situazione quanto al dumping. Valore normale (48) Le procedure e metodologie seguite dalla Commissione al fine di stabilire il valore normale dei prodotti originari di Taiwan sono state le medesime utilizzate per il Giappone ed illustrate sopra, ad eccezione dei casi in cui, conformemente all'articolo 18, sono stati utilizzati i dati disponibili. (49) È emerso che entrambi i produttori/esportatori di Taiwan avevano fornito informazioni inattendibili in materia di vendite nazionali, non avendo essi menzionato un considerevole numero di vendite di LAEC coperti dall'inchiesta. Si è quindi deciso, per quanto concerne queste due società, di calcolare il valore normale in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, si è deciso di tenere conto del profitto attribuito alle vendite nazionali non dichiarate, applicando il metodo già descritto per il Giappone. (50) Sulla base del metodo di cui sopra è stato possibile stabilire il valore normale per un certo numero di tipi di LAEC venduti all'esportazione nella Comunità, in base al prezzo nazionale di tipi comparabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Per tutti gli altri tipi di LAEC venduti per l'esportazione nella Comunità è stato necessario costruire il valore normale. Prezzo all'esportazione (51) Le procedure e metodologie seguite al fine di stabilire il valore normale dei prodotti originari di Taiwan sono state le medesime utilizzate per il riesame del Giappone ed illustrate sopra. (52) Tutte le vendite di LAEC effettuate da società taiwanesi sul mercato comunitario sono state effettuate a importatori indipendenti nella Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili. Confronto (53) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. (54) Di conseguenza, quando applicabili e giustificati, sono stati ammessi adeguamenti per tenere conto delle differenze in materia di costi di trasporto, attività sussidiarie e credito, segnatamente quando la parte interessata è stata in grado di dimostrare la correlazione delle assertive differenze sui prezzi e sulla loro comparabilità. Margini di dumping (55) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la corrispondente media ponderata del prezzo all'esportazione. (56) Il confronto, come sopra descritto, dimostra l'esistenza di dumping da parte di tutti i produttori/esportatori che hanno collaborato con la Commissione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti: - Teapo Electronic Corporation: 8,1%; - Kaimei Electronic Corp.: 13,8%; (57) Considerato il livello di collaborazione particolarmente scarso, il margine di dumping residuo è stato basato sul prodotto con il maggiore margine di dumping per la società con il più alto margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo all'importazione CIF franco frontiera comunitaria. Si è ritenuto che questo fosse il metodo più appropriato per evitare di premiare la non collaborazione. Tale margine residuo, espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 39,7%. 3. Repubblica di Corea (58) Nessuna società ha risposto al questionario per i produttori/esportatori. Considerando tale mancata collaborazione, è stato necessario determinare il margine di dumping conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, con riferimento ai dati disponibili. A tale riguardo, va osservato che le informazioni disponibili erano limitate. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dalla Repubblica di Corea, le informazioni statistiche in questione erano disponibili soltanto per una gamma più ampia di prodotti. Inoltre, poiché questo prodotto è venduto normalmente dai produttori/esportatori nazionali direttamente alle industrie utilizzatrici, non è stato possibile ottenere informazioni attendibili relative ai prezzi sul mercato nazionale coreano. Si è quindi deciso di adottare il margine di dumping più alto riscontrato per un modello venduto in quantità rappresentative in uno degli altri paesi interessati, ossia il Giappone. (59) Di conseguenza, il margine di dumping residuo per la Repubblica di Corea, espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria, è stato fissato al 76,2%. D. INDUSTRIA COMUNITARIA 1. Composizione dell'industria comunitaria (60) I due riesami coprono lo stesso prodotto e sono basati su dati concernenti in gran parte gli stessi periodi. Si ritiene quindi appropriato condurre un'inchiesta simultanea. Di conseguenza, i medesimi produttori della Comunità costituiscono la produzione comunitaria e l'industria comunitaria in entrambi i riesami. (61) Nella Comunità operano quattro grossi produttori di LAEC, vale a dire la BC components, la BHC Aerovox Ltd (Regno Unito), la Vishay Roederstein GmbH (Germania) e la Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (Germania) e alcuni produttori piccoli e medi. Tre produttori hanno sostenuto la domanda di revisione del Giappone: la BC components, la BHC Aerovox Ltd. e la Vishay Roederstein GmbH. Tuttavia, i due ultimi produttori citati non hanno collaborato con la Commissione e non sono quindi stati considerati facenti parte dell'industria comunitaria. (62) Come già menzionato, la BC components è una nuova società costituita dopo la conclusione del periodo dell'inchiesta. Essa ha, segnatamente, ripreso le attività della Philips components BV concernenti la produzione e la vendita di LAEC. Tale acquisizione è avvenuta senza interrompere l'attività produttiva, in particolare per quanto concerne la fabbricazione e la vendita di LAEC nella Comunità. Inoltre, la BC components BV ha espresso il proprio appoggio ad entrambi i riesami. (63) La Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (in appresso denominata "Siemens-Matsushita") e gli altri produttori medi e piccoli non fanno parte dei produttori che hanno chiesto il riesame del Giappone. Inoltre, tali società non si sono manifestate dopo la pubblicazione degli avvisi concernenti l'avvio dei riesami. Di conseguenza, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, non è stato possibile considerare tali produttori come parte dell'industria comunitaria. (64) Un produttore/esportatore giapponese ha contestato il fatto che la Siemens-Matsushita non sia stata contattata dalla Commissione e che sia stata esclusa dalla definizione della produzione comunitaria. Non è stato possibile accettare tale affermazione in quanto, come già detto, dopo la pubblicazione dei summenzionati avvisi, la Siemens-Matsushita non si è manifestata come parte interessata né ha espresso interesse a collaborare. Inoltre, non si è opposta all'esclusione dalla definizione di industria comunitaria. Inoltre, in base alle informazioni disponibili risultava che la Siemens-Matsushita è una joint venture a parti uguali tra Siemens AG (Germania) e Matsushita Electric Industrial Ltd Group (Giappone), un produttore/esportatore giapponese che non ha collaborato. La Siemens AG ha il controllo dell'amministrazione aziendale e ha un voto decisivo per sbloccare una situazione di parità. È stato dichiarato che la Siemens-Matsushita non aveva importato condensatori originari dei paesi interessati e vendeva la sua produzione sul mercato comunitario con la propria marca. Tuttavia, con la sua partecipazione azionaria del 50%, la Matsushita Electric Industrial Ltd Group può chiaramente controllare o limitare l'attività della Siemens-Matsushita. Le informazioni disponibili indicavano inoltre che la Siemens-Matsushita gode del know-how comune dei suoi due azionari. Queste due società sono quindi collegate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di base. (65) In considerazione della rilevante partecipazione azionaria della Matsushita Electric Industrial Ltd nella Siemens-Matsushita e della condivisione del know-how, è stato concluso che la Siemens-Matsushita si trova in una situazione radicalmente diversa rispetto a quella della BC components. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, è stato considerato opportuno escludere la Siemens-Matsushita dalla definizione dell'industria comunitaria. (66) Va infine ricordato che la Siemens-Matsushita era già stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria nelle inchieste originali relative alle importazioni provenienti dal Giappone ed alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan. In tali precedenti inchieste questa impostazione non era stata contestata. (67) Diversi produttori/esportatori giapponesi hanno asserito che la BC components dovrebbe essere esclusa dall'industria comunitaria perché, fino alla fine del periodo dell'inchiesta, le società a quel tempo collegate, in particolare la Philips Consumer Electronics BV importavano notevoli quantità di LAEC dal Giappone. (68) La Commissione ha valutato se il fatto che la Philips Consumer Electronics BV aveva importato LAEC dal Giappone fosse un motivo sufficiente per escludere dall'industria comunitaria la BC components, a quel tempo l'unico produttore di LAEC del gruppo Philips. È risultato che la quasi totalità delle importazioni effettuate dal gruppo Philips non erano destinate alla rivendita, bensì ad essere incorporate dalla Philips Consumer Electronics BV nella propria linea di produzione di prodotti elettronici. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che la maggior parte di tali importazioni (oltre l'85%) erano prodotti "radiali" non ancora fabbricati dalla BC components oppure in fase di inizio della produzione. In tali circostanze, la Philips Consumer Electronics BV era obbligata a rifornirsi presso produttori/esportatori nei paesi interessati. È inoltre risultato che le rimanenti importazioni della Philips Consumer Electronics BV riguardavano prodotti in diretta competizione con quelli della BC components e che rappresentavano una parte insignificante delle importazioni totali nella Comunità. È stato inoltre fatto notare che la Philips Consumer Electronics BV, nonostante le importazioni di cui sopra, era il principale cliente tradizionale della BC components, poiché rappresentava circa il 40% delle vendite totali nel periodo dell'inchiesta. La scelta della Philips Consumer Electronics BV di rifornirsi in parte presso produttori/esportatori nei paesi interessati è stata resa possibile dalla suddivisione del gruppo Philips in diversi centri di profitto, tutti indipendenti e liberi di scegliersi i propri fornitori, segnatamente al fine di completare o coadiuvare la gamma dei prodotti offerti dal gruppo Philips (come nel caso dei LAEC "radiali"). (69) Per i summenzionati motivi, le importazioni effettuate dalla Philips Consumer Electronics BV sono state ritenute una normale prassi commerciale fino al momento in cui saranno ristabilite condizioni di concorrenza leale nel mercato comunitario. (70) La BC components rappresentava una notevole parte (41%) della produzione comunitaria totale stimata. (71) In base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, la produzione stimata della Siemens-Matsushita non è stata inclusa nella produzione comunitaria ai fini della valutazione della rappresentatività dell'industria comunitaria. Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che qualora si fosse tenuto conto della produzione stimata della Siemens-Matsushita, la BC components non avrebbe avuto una quota sufficiente per essere rappresentativa dell'intera produzione comunitaria. È stato tuttavia riscontrato che anche se la produzione della Siemens-Matsushita, stabilita in base alle informazioni comunicate dalle parti che hanno collaborato, fosse stata inclusa nella determinazione della produzione comunitaria complessiva, l'industria comunitaria avrebbe comunque rappresentato una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, della produzione comunitaria totale. (72) È stato quindi confermato che la BC components costituiva l'industria comunitaria in entrambi i riesami, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. E. PREGIUDIZIO 1. Consumo comunitario (73) Il consumo è stato calcolato sommando le vendite verificate effettuate dall'industria comunitaria, le vendite stimate effettuate dagli altri produttori stabiliti nella Comunità e il volume stimato delle importazioni nella Comunità. (74) Nello stimare il volume delle importazioni, si è tenuto conto del fatto che la voce NC relativa ai LAEC comprende anche altri tipi di condensatori che non sono oggetto dei presenti riesami. Di conseguenza, dalle statistiche Eurostat non è stato possibile ricavare dati dettagliati sulle importazioni totali di LAEC. Il volume delle importazioni è quindi stato basato su una stima fornita dall'industria comunitaria. Tale stima è stata corretta, per i paesi interessati, al fine di tenere conto delle informazioni verificate presentate dai produttori/esportatori interessati che hanno collaborato. Tale linea d'azione è coerente rispetto a quella adottata nelle inchieste originali. (75) In base a tali elementi, il consumo comunitario è aumentato tra il 1993 e il 1995, passando da 78,8 a 91 milioni di unità ed è successivamente sceso a 87,9 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, per poi ritornare, nel 1997, a 90,8 milioni di unità. Nel periodo considerato il consumo globale è aumentato del 12%. 2. Importazioni sul mercato comunitario provenienti dai paesi interessati Cumulo delle importazioni oggetto di dumping (76) Al fine di aggiornare la definizione di "prodotto" nel riesame del Giappone, si è ritenuto appropriato effettuare un'analisi completa del pregiudizio e della causalità per quanto concerne le importazioni originarie di tale paese. Inoltre, poiché il riesame concernente la Corea e Taiwan viene valutato contemporaneamente a quello del Giappone, si è esaminato se gli effetti delle importazioni originarie dei tre paesi interessati dovessero essere valutati cumulativamente. (77) Come già dichiarato, i margini di dumping riscontrati per tutti e tre i paesi interessati sono stati superiori alla soglia minima e, nel periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni originarie di tali paesi è stato significativo. (78) Per quanto concerne la competitività, è stato osservato che i prodotti importati da tutti i paesi interessati e quelli fabbricati nella Comunità erano simili dal punto di vista di tutte le principali caratteristiche fisiche, tecniche e di utilizzo e che erano commercializzati tramite canali di vendita comparabili. I prodotti importati e quelli di produzione comunitaria erano quindi in reciproca concorrenza. Si è inoltre appurato che i prezzi medi di tali prodotti importati erano sottoquotazioni dei prezzi dell'industria comunitaria e che esercitavano quindi condizioni simili di concorrenza sui prodotti di produzione comunitaria. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni soggette a misure antidumping originarie di tutti i summenzionati paesi indicavano una tendenza univoca al rialzo durante il periodo considerato, come anche i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria. (79) Si è quindi concluso che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base, le importazioni oggetto di dumping originarie di tutti i paesi interessati dovevano essere esaminati cumulativamente. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente (80) Il volume cumulato delle importazioni in dumping nella Comunità di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan è aumentato dell'11% nel periodo considerato, passando da 33,3 milioni di unità nel 1993 a 37,1 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Alla fine del 1997, le importazioni cumulate hanno raggiunto il tetto dei 38,9 milioni di unità. La quota di mercato di tali importazioni, considerata cumulativamente, è diminuita dal 42,5% nel 1993 al 36,6% nel 1995 ed è risalita al 42,2% nel periodo dell'inchiesta. A fine 1997 la quota di mercato era del 42,8%. La quota di mercato globale delle importazioni considerate cumulativamente è rimasta stabile. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (81) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi di vendita medi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. (82) Ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, è stato effettuato un confronto, in base ai singoli tipi di prodotti, tra i prezzi applicati dai produttori/esportatori in questione agli importatori indipendenti nella Comunità oppure, quando possibile, i prezzi applicati dagli importatori collegati ai produttori/esportatori ai primi clienti indipendenti nella Comunità, da un lato, e i prezzi applicati dall'industria comunitaria agli acquirenti indipendenti, dall'altro. In mancanza di qualsiasi forma di cooperazione da parte delle parti interessate della Repubblica di Corea, i livelli di sottoquotazione sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per la determinazione del margine di dumping per tale paese, ossia il livello più alto di sottoquotazione rilevato per produttori/esportatori giapponesi che hanno collaborato. In mancanza di dati Eurostat affidabili (vedere in appresso) questa è stata ritenuta la migliore informazione disponibile. (83) I LAEC importati e quelli prodotti dalla Comunità sono stati confrontati tipo per tipo. Per il confronto tra i tipi di prodotto sono stati identificati i criteri che determinano sostanzialmente i prezzi di vendita e la decisione di acquisto del cliente, ovvero capacità, voltaggio nominale, temperatura massima di funzionamento, tipo di configurazione del terminale e dimensioni. Quando, in base a tali criteri, non è stato possibile individuare tipi esportati e tipi prodotti nella Comunità identici, sono stati utilizzati tipi molto simili tra loro. È stata in tal modo esaminata una percentuale di esportazioni dei produttori/esportatori compresa tra il 40% e il 70%. (84) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ad una selezione delle transazioni che rappresentano circa il 95% di tutte le transazioni fatte dall'industria comunitaria. I prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria sono stati adeguati, se necessario, allo stadio franco fabbrica. Per quanto riguarda il confronto dei prezzi di vendita delle esportazioni effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, sono stati applicati adeguamenti anche ai prezzi di vendita dei produttori/esportatori (CIF frontiera comunitaria) per tener conto del dazio doganale corrisposto (compresi gli eventuali dazi antidumping) e di una detrazione per i costi conseguenti all'importazione e gli utili. Tutti i prezzi sono stati confrontati in base ai valori medi, dopo aver escluso tutti gli sconti e le riduzioni e ad uno stadio commerciale comparabile. (85) In seguito a tale confronto sono state ottenute le seguenti medie ponderate dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espresse in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria: - Giappone: tra lo 0% e il 68,6%, con una media del 32,2%. - Taiwan: tra lo 0% e il 60,0%, con una media del 30,6%. - Repubblica di Corea: 68,6%. 3. Situazione dell'industria comunitaria Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria (86) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è aumentato tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a un indice 121 ed è successivamente sceso ad un indice 95 nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione globale del 5% nel periodo in esame. Alla fine del 1997, tali vendite sono aumentate fino ad un indice 97, con una diminuzione del 3% rispetto al 1993. (87) La quota di mercato dell'industria comunitaria, rispetto ad un indice 100 nel 1993, è scesa a 85 nel periodo dell'inchiesta, ossia un calo del 15%. Tale quota di mercato era rimasta ferma ad un indice 84 alla fine del 1997. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti (88) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a 123 ed è successivamente scesa a 98 nel periodo dell'inchiesta., per poi risalire a 100 alla fine del 1997. Anche se il calo complessivo della produzione in tutto il periodo in esame non è considerevole, alla fine di tale periodo, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la diminuzione è stata di quasi il 20%. (89) La capacità è aumentata del 25% tra il 1993 e il 1995, è rimasta stabile per tutto il 1996 ed è nuovamente aumentata del 16% nel periodo dell'inchiesta, rimanendo stabile alla fine del 1997. L'aumento della capacità tra il 1993 e il 1995 ha corrisposto all'espansione del consumo sul mercato comunitario nello stesso periodo. L'aumento della capacità nel periodo dell'inchiesta è stato dovuto in parte allo sviluppo di una nuova gamma di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, cosiddetti "radiali". (90) Alla luce dell'andamento della produzione e della capacità, l'utilizzazione degli impianti è aumentata tra il 1993 e il 1994, passando da un indice 100 a 109, ma è in seguito diminuita progressivamente fino a raggiungere un indice 70 nel periodo dell'inchiesta e 71 alla fine del 1997. Scorte (91) Le scorte dell'industria comunitaria hanno avuto un andamento irregolare. Le scorte sono aumentate tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a 168, sono scese nel 1996 approssimativamente ad un indice 93 e sono nuovamente aumentate nel periodo dell'inchiesta, sino ad un indice 252. Il numero di giorni di vendita rappresentato dalle scorte dell'industria comunitaria è quasi triplicato nel periodo in esame, passando da 13 giorni nel 1993 a 37 giorni nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, alla fine del 1997 le scorte sono nuovamente diminuite fino ad un indice 113. Andamento dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria (92) I prezzi di vendita medi praticati dall'industria comunitaria nei confronti delle parti non collegate sono aumentati del 16% tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tali prezzi sono scesi tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta di quasi l'8%. Nello stesso periodo, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping originarie di Taiwan e della Repubblica di Corea sono anch'essi aumentati, rispettivamente, del 28% e del 23%. I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone sono rimaste, in linea di massima, stabili tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, mentre i prezzi dei prodotti soggetti a misure antidumping sono aumentati sensibilmente, quelli dei prodotti non soggetti a tali misure sono bruscamente diminuiti, di circa il 40%. (93) L'evoluzione dei prezzi medi di vendita di cui sopra nell'industria comunitaria e di quelli delle importazioni oggetto di dumping deve essere considerata alla luce dell'aumento sostanziale del consumo nel periodo in esame, dei cambiamenti nella composizione dei prodotti nel corso degli anni, della disponibilità di una vasta gamma di diversi tipi di LAEC e della corrispondente diversità dei prezzi di vendita, come pure dell'introduzione di nuovi prodotti sul mercato comunitario con prezzi di vendita tendenzialmente più elevati di quelli dei prodotti già esistenti, nonché l'effetto dell'istituzione di precedenti misure antidumping nei confronti del Giappone (1992) e di Taiwan e della Corea del Sud (1994). Redditività (94) I risultati finanziari dell'industria comunitaria, espressi in percentuale delle vendite nette, hanno messo in evidenza una perdita approssimativa del 6% nel 1993. Questi risultati sono successivamente migliorati e nel 1995 l'industria comunitaria ha fatto registrare un utile del 6% circa. Tuttavia, dopo il 1995 la situazione si è gravemente deteriorata e si è rilevato che nel periodo dell'inchiesta e alla fine del 1997 l'industria comunitaria era approssimativamente in pareggio. (95) È opportuno notare che l'aumento della redditività tra il 1993 e il 1995 ha coinciso con il periodo immediatamente successivo all'imposizione delle misure antidumping nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Esso è coinciso con un periodo di crescita dei consumi. Questi diversi fattori hanno esercitato effetti positivi sulle vendite dell'industria comunitaria in termini sia di volume che di valore, come pure a livello di produzione. D'altro canto, la diminuzione della redditività dopo il 1995 dovrebbe essere vista alla luce della diminuzione delle vendite e dei prezzi di vendita medi praticati dall'industria comunitaria. La diminuzione delle vendite ha causato un significativo calo della produzione e dell'utilizzo delle capacità produttive, con un conseguente aumento dei costi unitari dovuti alla maggiore incidenza dei costi fissi per unità prodotta. Redditività, occupazione e produttività (96) Gli investimenti annuali effettuati dall'industria comunitaria sono aumentati tra il 1993 e il 1996, passando da un indice 100 a 576. Durante il periodo dell'inchiesta non vi sono stati nuovi investimenti. È opportuno notare che gli investimenti effettuati tra il 1993 e il 1995 hanno permesso all'industria comunitaria di aumentare la capacità produttiva dei nuovi tipi di LAEC e di migliorare l'efficienza globale. (97) Durante il periodo considerato l'occupazione è diminuita del 22% in seguito all'aumento dell'efficienza e della ristrutturazione generale imposta dal peggioramento dei risultati finanziari dopo il 1995. Alla fine del 1997, i livelli occupazionali erano grossomodo allo stesso livello che alla fine del periodo dell'inchiesta. (98) La produttività dell'industria comunitaria, calcolata come produzione per persona occupata, è aumentata tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a 128, essenzialmente a seguito del declino dell'occupazione e dell'aumento dei livelli produttivi. La produttività è diminuita dopo il 1995 a causa del notevole calo della produzione, ma è aumentata nuovamente nel periodo dell'inchiesta, a seguito di un ulteriore declino del livello di occupazione. Nel complesso, la produttività è aumentata del 26% nel periodo preso in esame. Conclusione (99) Tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta, in una fase di espansione della domanda sul mercato comunitario (+ 12%), l'industria comunitaria ha subito un calo in termini di volume delle vendite (- 5%), quota di mercato (- 15%), produzione (- 2%), utilizzazione degli impianti (- 30%) e occupazione (-22%). Inoltre, alla fine del periodo dell'inchiesta, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, dopo il miglioramento avvenuto tra il 1993 e il 1995, era ancora insoddisfacente e nettamente insufficiente per finanziare gli investimenti e le spese relative alla ricerca e sviluppo (nel periodo dell'inchiesta è stata infatti riscontrata una situazione di pareggio). (100) Le difficoltà dell'industria comunitaria si sono aggravate nel periodo tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, quando, oltre ad una diminuzione significativa del volume delle vendite, della quota di mercato e della produzione, la redditività si è deteriorata, passando da un profitto di circa il 6% sul giro d'affari nel 1995 ad una situazione di pareggio nel periodo dell'inchiesta. (101) L'analisi del pregiudizio fino alla fine del 1997, effettuata per tenere conto della data di scadenza del periodo dell'inchiesta concernente il dumping nell'ambito della revisione della Corea e di Taiwan, ha confermato le summenzionate conclusioni. (102) Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base. F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan valutate cumulativamente. (103) Il calo del volume delle vendite e della quota di mercato accusato dall'industria comunitaria nel periodo considerato ha coinciso con una notevole crescita delle importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente. In effetti, mentre l'industria comunitaria ha registrato un calo delle vendite e della quota di mercato rispettivamente del 5% e del 15%, le importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente sono aumentate dell'11% ed hanno mantenuto la loro quota di mercato. (104) Tale evoluzione è ancora più evidente se si fa riferimento al periodo in cui l'industria comunitaria ha sofferto maggiormente, ossia tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Durante tale periodo le vendite dell'industria comunitaria sono calate del 22% a fronte di un aumento dell'11% delle importazioni in dumping. La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita del 19%, mentre quella delle importazioni è cresciuta dal 36,6% al 42,2%, ossia del 15%. Nel contesto di una leggera diminuzione del consumo, le importazioni in dumping non solo non sono diminuite come si potrebbe ritenere, ma sono in effetti aumentate a scapito dei volumi di vendita e delle quote di mercato dell'industria comunitaria. Inoltre, sono stati rilevati significativi margini di dumping e di sottoquotazione dei prezzi per quanto concerne tutti i paesi considerati. Considerando la sensibilità al prezzo del mercato e la sua relativa trasparenza, tale sottoquotazione ha causato una diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria. Tale diminuzione, unitamente al calo dei prezzi di vendita, ha causato una caduta della redditività. Infine, in seguito ai deludenti risultati finanziari, l'industria comunitaria ha dovuto sospendere tutti i progetti di investimenti durante il periodo dell'inchiesta. (105) L'evoluzione delle importazioni oggetto di dumping ha inoltre impedito all'industria comunitaria di eliminare completamente le conseguenze del pregiudizio sofferto nel periodo precedente l'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. 2. Altri fattori (106) La Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere attribuito a fattori diversi dalle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati. Importazioni da altri paesi (107) Nel periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni provenienti da paesi terzi non interessati dai presenti riesami è cresciuta del 5,7%. In particolare, nel periodo considerato sono aumentate notevolmente le importazioni originarie degli USA e della Tailandia. Inoltre, i prezzi di tali importazioni sono risultati, mediamente, inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. Di conseguenza, non si può escludere che le importazioni originarie degli USA e della Tailandia abbiano contribuito a causare il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria. (108) Uno dei produttori/esportatori giapponesi ha asserito che la fonte principale del pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria sarebbero le importazioni provenienti dal Brasile. A sostegno di tale affermazione sono state fornite statistiche concernenti la voce NC 8532 22 00 che indicavano un notevole aumento delle importazioni dal Brasile nella Comunità nel periodo considerato. (109) Tuttavia, come già dichiarato, tale voce NC comprende diversi tipi di condensatori, e quindi non unicamente i LAEC. Non sono stati forniti elementi di prova che confermassero che le statistiche si riferivano unicamente ai LAEC, né è stato provato in alcun modo che tali importazioni avvenissero a prezzi oggetti di dumping e pregiudizievoli. Infine, le informazioni disponibili sul totale delle importazioni di LAEC nella Comunità indicherebbero che le importazioni dal Brasile, qualora confermate, sarebbero molto probabilmente a livelli inferiori alla soglia minima. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Evoluzione del consumo comunitario (110) Uno dei produttori/esportatori giapponesi ha asserito che l'intero pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe dovuto ad una fase calante del ciclo economico generale del mercato dei LAEC dopo il 1995. (111) Nel periodo considerato il consumo comunitario è salito del 12%. Nonostante tale aumento, le vendite dell'industria comunitaria sono scese del 5% e la relativa quota di mercato ha perso terreno (-15%). Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario è sceso del 4%, mentre le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite in misura molto maggiore (-25%). Allo stesso tempo, le importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente sono aumentate dell'11% nonostante la riduzione dei consumi guadagnando quindi quote di mercato (+ 15%). Di conseguenza, il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria non può essere attribuito unicamente al calo dei consumi registrato tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Prestazioni dell'industria comunitaria (112) Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni in dumping ma bensì alla relativa inefficienza dell'industria comunitaria. In particolare, sono state formulate le seguenti osservazioni. (113) Si è sostenuto che i produttori/esportatori erano più efficienti in termini di costi e di produttività dell'industria comunitaria e che tali vantaggi in termini di costi di produzione consentiva loro di vendere i LAEC a prezzi inferiori. Tuttavia, senza esaminare se i produttori/esportatori interessati abbiano effettivamente goduto di eventuali vantaggi in materia di costi, è opportuno sottolineare quanto segue. L'aumento delle importazioni in dumping dai paesi oggetto dei presenti riesami, sebbene fossero in vigore misure antidumping, ha impedito all'industria comunitaria di utilizzare pienamente la propria capacità produttiva causandole un grave pregiudizio. Di conseguenza si considera che, a prescindere dagli eventuali vantaggi in termini di costo, anche se questi venissero accettati, le pratiche di dumping effettuate dagli esportatori hanno causato un pregiudizio all'industria comunitaria. (114) È stato inoltre affermato che l'industria comunitaria sarebbe meno avanzata a livello di innovazione dei prodotti e miniaturizzazione rispetto ai produttori/esportatori nei paesi interessati e che, di conseguenza, la gamma dei prodotti dell'industria comunitaria sarebbe meno attraente per la clientela. La Commissione ha confrontato le gamme di prodotti offerte dalle parti che hanno collaborato. Tale confronto ha mostrato che, durante il periodo dell'inchiesta, la gamma dei prodotti dell'industria comunitaria era ampiamente comparabile quanto a varietà e caratteristiche a quella dei produttori/esportatori. Si è tenuto conto anche di tutti i modelli miniaturizzati. Il confronto per tipi effettuato ai fini del calcolo della sottoquotazione ha dimostrato chiaramente l'esistenza di una vasta sovrapposizione tra la produzione comunitaria e quella d'importazione. Infine, si è anche riscontrato che, com'è peraltro consuetudine in questo settore, l'industria comunitaria è stata in grado di fabbricare prodotti «speciali» intesi a rispondere alle esigenze specifiche di taluni clienti. L'inchiesta non ha quindi individuato differenze significative tra le gamme dei prodotti dell'industria comunitaria e dei produttori/esportatori interessati tali da giustificare una differenza a livello di preferenze dei consumatori finali. (115) Infine, è stato asserito che l'industria comunitaria avrebbe venduto LAEC aventi una durata di vita particolarmente lunga. Tale caratteristica speciale avrebbe determinato prezzi di vendita superiori a quelli dei produttori/esportatori in questione. I risultati dell'inchiesta hanno dimostrato che l'industria comunitaria fabbricava LAEC conformemente alle specifiche richieste dei suoi clienti. Si è constatato inoltre che le specifiche relative alla durata contenute nel catalogo dell'industria comunitaria non erano basate sempre sugli stessi criteri utilizzati dai produttori/esportatori, in quanto esistevano vari modi per esprimere la durata dei LAEC (per esempio «durata del carico totale», «durata in base ai test», «resistenza», ecc.), in base ai criteri di misurazione impiegati. A tale riguardo, non sono stati forniti elementi di prova atti a dimostrare che le asserite qualità particolari dei prodotti dell'industria comunitaria non potessero derivare unicamente dai diversi criteri impiegati per misurarne la durata. L'argomentazione degli esportatori di cui sopra è quindi priva di fondamento e non può essere accolta. Pregiudizio causato dall'aumento della capacità e degli investimenti dell'industria comunitaria (116) È stato fatto osservare che l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità produttiva e gli investimenti in un periodo, dopo il 1995, di fase discendente per il mercato. Tuttavia, è risultato che gli investimenti effettuati dopo il 1995 e il susseguente aumento della capacità concernevano essenzialmente lo sviluppo dei nuovissimi condensatori cosiddetti "radiali". Tali investimenti non hanno superato l'1% del giro d'affari. Rispetto agli altri costi, l'impatto finanziario di tali investimenti (ossia un ulteriore ammortamento e maggiori interessi da pagare) è stato quasi insignificante. Inoltre, la vendita di tali nuovi prodotti "radiali" ha permesso un modesto profitto, tuttavia insufficiente per compensare le perdite inerenti gli altri LAEC. Le vendite di questi nuovi prodotti "radiali" tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta hanno quindi evitato un calo ancora più grave delle vendite complessive dell'industria comunitaria. Di conseguenza, gli investimenti effettuati dopo il 1995 e il conseguente aumento della capacità produttiva non possono essere ritenuti responsabili del netto calo della redditività avvenuto dopo tale data, in particolare considerando il contemporaneo calo dei prezzi di vendita (- 8%) causato della forte pressione verso il basso esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. 3. Conclusione (117) Sebbene non si possa escludere che le importazioni da altri paesi terzi, in particolare dagli USA e dalla Tailandia, unitamente ad una leggera riduzione del consumo comunitario, possano aver esercitato un certo impatto, le importazioni in dumping considerate cumulativamente, provenienti dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. (118) Tale conclusione è giustificata in particolare dalla diminuzione delle vendite e dalla perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria in un periodo di espansione della domanda nella Comunità e dalla coincidenza di tale situazione con l'aumento del volume delle suddette importazioni oggetto di dumping, a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. La concorrenza sleale esercitata dai LAEC originari dei paesi suddetti ha inoltre causato il calo della produzione dell'industria comunitaria e, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la flessione relativa dei prezzi. La combinazione di questi due fattori ha provocato un calo significativo della redditività in quest'ultimo periodo. G. PROBABILI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING (119) Sono stati esaminati i possibili effetti della soppressione delle misure antidumping attualmente applicabili al Giappone, alla Repubblica di Corea e a Taiwan. Conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base si è prestata particolare attenzione ai seguenti elementi: l'efficacia delle misure esistenti e la probabilità di continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio. 1. Efficacia delle misure in vigore (120) Come già spiegato, le misure attualmente applicabili al Giappone coprono una gamma di prodotti più ristretta rispetto all'inchiesta di riesame. Di conseguenza, è possibile analizzare l'impatto delle misure antidumping in vigore applicabili alle importazioni dal Giappone unicamente per quanto concerne tale gamma più ristretta di prodotti. In base alle informazioni disponibili si è notato che il volume delle importazioni provenienti dal Giappone oggetto di misure antidumping è diminuito, nel periodo considerato, di circa il 40% e che, nello stesso periodo, i prezzi all'importazione hanno fatto registrare un netto aumento. In seguito a tali tendenze, la quota di mercato di dette importazioni è scesa da circa il 18% nel 1993, a circa il 9% durante il periodo dell'inchiesta. Allo stesso modo, l'esame dell'evoluzione dei volumi delle importazioni originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan indica un relativo calo durante il periodo considerato, tradottosi in una conseguente riduzione delle rispettive quote di mercato. Anche i prezzi medi all'importazione sono cresciuti, pur rimanendo a livelli pregiudizievoli. (121) Si può quindi concludere che le misure in vigore sono state almeno in parte efficaci per quanto concerne il ristabilimento di condizioni di concorrenza eque nel mercato comunitario. (122) Tuttavia, nonostante le misure antidumping in vigore, l'industria comunitaria ha continuato a subire un grave pregiudizio. Tale fatto dovrebbe essere attribuito ai crescenti volumi delle importazioni in dumping provenienti dal Giappone, non soggette a misure antidumping, e a nuove circostanze per quanto concerne le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan. Effettivamente, il margine di dumping per la Repubblica di Corea è passato, rispetto all'inchiesta originaria, dal 70,6% al 76,2%. Il margine di dumping per l'unico produttore/esportatore di Taiwan che ha collaborato sia in occasione dell'inchiesta originaria che in quella di riesame concernente Taiwan (Kaimei electronic Corp.) è anch'esso cresciuto, passando dal 10,7% al 13,8%. 2. Probabilità della continuazione o della reiterazione del pregiudizio (123) È stata rilevata l'esistenza di un pregiudizio grave ed effettivo causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone, di Taiwan e della Repubblica di Corea, nonostante vi fossero misure antidumping già in vigore. Tale fatto ha fornito sufficienti elementi di prova di una forte probabilità di continuazione del pregiudizio qualora le misure antidumping applicabili al Giappone, alla Repubblica di Corea e a Taiwan scadessero. Inoltre, per quanto riguarda il Giappone, le informazioni disponibili indicavano che i produttori/esportatori giapponesi che hanno collaborato avevano ancora significative capacità disponibili per aumentare la loro produzione ed esportazione nella Comunità, qualora decadessero le misure esistenti. (124) L'inchiesta per il riesame ha inoltre messo in luce l'esistenza di stretti rapporti tra taluni produttori/esportatori giapponesi e taluni produttori/esportatori stabiliti in paesi non oggetto di misure antidumping, compresi gli Stati Uniti d'America e la Tailandia. Si è ritenuto che, grazie a tali rapporti, i produttori/esportatori giapponesi in questione potrebbero perseguire una strategia globale, specialmente se si considera che talvolta essi effettuano vendite nella comunità mediante gli stessi canali utilizzati dai produttori/esportatori statunitensi e tailandesi. Il deciso aumento delle importazioni originarie di questi ultimi due paesi durante il periodo considerato ha rafforzato la probabilità di nuovi aumenti delle importazioni originarie del Giappone qualora dovessero decadere le misure e, di conseguenza, la probabilità di continuazione del dumping pregiudizievole. H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazioni preliminari (125) In entrambe le inchieste originarie concernenti il Giappone, la Repubblica di Corea e Taiwan, il Consiglio aveva concluso che non vi erano motivi impellenti che impedissero di introdurre le misure in questione. Tale conclusione era stata basata essenzialmente sul fatto che la percentuale di costo rappresentato dai LAEC era trascurabile (meno dell'1% rispetto al costo totale) a livello dei consumatori finali. La Commissione ha esaminato se le circostanze fossero mutate rispetto all'inchiesta originaria, cosa che avrebbe potuto condurre a conclusioni differenti per quanto concerne l'interesse della Comunità. A tal fine, sono state chieste informazioni a tutte le parti note, comprese le industrie a monte e i produttori, gli importatori/distributori e gli utilizzatori comunitari. Occorre rilevare che le industrie a monte non hanno fornito risposte. 2. Probabili effetti delle misure antidumping sugli utilizzatori (126) Sono state identificate due categorie di utilizzatori: - i produttori di dispositivi di alimentazione elettrica. Questi dispositivi sono successivamente inseriti negli apparecchi elettronici finiti di largo consumo; - i produttori di apparecchi elettronici finiti. (127) Per quanto riguarda i produttori di dispositivi di alimentazione elettrica, in base alle informazioni disponibili, questa industria occupa all'incirca 12 000 persone e rappresenta un volume d'affari complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Osservazioni sono state inviate da diverse società, che rappresentano all'incirca il 9% del volume d'affari e dell'occupazione complessivi dell'industria e il cui consumo di LAEC nel periodo dell'inchiesta ha rappresentato all'incirca il 5% del consumo comunitario, in base alle informazioni disponibili. Tali società hanno asserito che gli attuali dazi antidumping si traducevano in un significativo aumento dei costi di acquisto. A lungo termine, tale aumento dei costi potrebbe obbligare un numero significativo di società a trasferire la produzione all'esterno della Comunità, con una conseguente perdita di posti di lavoro. L'esame dei fatti ha tuttavia dimostrato che il costo di un LAEC rappresenta approssimativamente il 4% del costo totale di un dispositivo di alimentazione elettrica. Le misure proposte comporterebbero un aumento dei costi trascurabile (meno dell'1%). È inoltre risultato che la redditività media ponderata delle società che hanno presentato osservazioni, espressa in percentuale sulle vendite nette, era di oltre il 18% durante il periodo dell'inchiesta. Tale redditività è stata ottenuta nonostante fossero in vigore misure antidumping ed è addirittura aumentata tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. (128) Per quanto concerne i fabbricanti di apparecchi elettronici finiti di grande consumo, il costo dei LAEC rappresenta ancora meno del 4% del costo totale di produzione (in genere circa l'1%). La stessa conclusione si avrebbe anche qualora i LAEC attualmente non coperti da misure antidumping venissero assoggettati a tali misure. (129) Infine, non sono state presentate alla Commissione informazioni che indichino che utilizzatori (fabbricanti di alimentatori elettrici o produttori di apparecchi elettronici finiti) abbiano trasferito la loro produzione all'esterno della Comunità in seguito all'imposizione delle misure antidumping nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Eventuali rischi di trasferimento (delocalizzazione) conseguenti alla continuazione e/o alla modifica delle misure antidumping devono essere considerati come improbabili. 3. Probabili effetti sugli importatori e sui distributori (130) In base alle informazioni disponibili si è concluso che l'istituzione e/o la modifica delle misure antidumping avrebbe un impatto trascurabile sugli importatori e sui distributori di LAEC nella Comunità, poiché tali prodotti, su base media ponderata, rappresentavano una percentuale relativamente limitata delle loro attività complessiva, in termini di giro d'affari e di contributo ai profitti. 4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità (131) Sulla base di quanto precede, non sono stati riscontrati cambiamenti per quanto concerne l'interesse della Comunità che possano portare a conclusioni differenti rispetto a quelle concernenti le inchieste originarie sul Giappone, la Repubblica di Corea e Taiwan. Si conferma quindi che non vi sono motivi impellenti che indichino come contrario all'interesse della Comunità il rinnovo delle misure antidumping concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. I. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (132) Come menzionato al punto 6, nel novembre 1997 è stato avviato un ulteriore procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, nei confronti delle importazioni di LAEC originari degli Stati Uniti d'America e della Tailandia. L'inchiesta della Commissione aveva stabilito definitivamente l'esistenza di significativi margini di dumping e di un grave pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria a causa di tali importazioni. Non erano stati trovati motivi impellenti che giustificassero, ai fini dell'interesse comunitario, la rinuncia ad introdurre nuove misure definitive. Di conseguenza, la Commissione aveva proposto al Consiglio l'imposizione di misure antidumping definitive sulle importazioni di LAEC originari degli USA e della Tailandia. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato la proposta entro le scadenze fissate nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state imposte misure definitive sulle importazioni dagli USA e dalla Tailandia e le misure provvisorie entrate in vigore nell'agosto del 1998 sono decadute il 28 febbraio 1999. (133) La nuova inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e i due presenti riesami sono stati condotti in gran parte simultaneamente. Come già detto, i presenti riesami sono giunti, in linea di massima, alle stesse conclusioni del nuovo procedimento concernente gli USA e la Tailandia per il medesimo prodotto interessato. Tali conclusioni chiedono in linea di massima la modifica delle misure definitive concernenti le importazioni dal Giappone, della Repubblica di Corea e da Taiwan. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio. (134) Di conseguenza, si ritiene che, in mancanza di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e della Tailandia, l'imposizione di misure applicabili alle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan in base alle conclusioni delle presenti inchieste sarebbe discriminatoria nei confronti di questi ultimi tre paesi. (135) Considerando quanto precede, a fini di coerenza e per garantire il rispetto del principio di non discriminazione stabilito nell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, è necessario chiudere i procedimenti concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, senza imporre misure antidumping. (136) Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che il procedimento concernente il Giappone dovrebbe essere chiuso retroattivamente a far data dall'avvio della presente inchiesta, ossia il 3 dicembre 1997 poiché, mentre era in corso il riesame del Giappone, le importazioni originarie di tale paese erano ancora oggetto di misure antidumping ed erano quindi discriminate rispetto alle importazioni originarie degli USA e della Tailandia, non soggette alla riscossione di dazi. (137) Tuttavia, come osservato al punto 132, tra il dicembre 1997 e il 28 febbraio 1999 le importazioni originarie degli USA e della Tailandia erano oggetto di inchiesta al pari delle importazioni originarie del Giappone. Il fatto che in tale periodo fossero in vigore misure nei confronti del Giappone e non degli USA e della Tailandia è unicamente dovuto al fatto che il procedimento concernente gli USA e la Tailandia era in una fase diversa, trattandosi di un'inchiesta iniziale, mentre per quanto riguarda il Giappone le misure in vigore erano quelle imposte dal regolamento 3482/92. In tali circostanze, non vi è stata alcuna discriminazione poiché la situazione dei due procedimenti era diversa. (138) Tuttavia si ammette che, a partire dal 28 febbraio 1999, considerati i punti da 132 a 135, le importazioni originarie del Giappone dovrebbero essere trattate alla stregua di quelle originarie degli USA e della Tailandia. Lo stesso dicasi per la Repubblica di Corea e Taiwan. L'inchiesta concernente gli USA e la Tailandia avrebbe dovuto essere conclusa entro il 28 febbraio 1999 con l'imposizione di misure oppure con la chiusura del procedimento. Il presente riesame era arrivato a conclusioni simili all'inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e quindi al presente riesame deve essere applicato il medesimo trattamento. (139) Di conseguenza, i procedimenti concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan dovrebbero essere chiusi senza una nuova imposizione di misure antidumping, con effetto retroattivo a far data dal 28 febbraio 1999. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone è chiuso. Articolo 2 Il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan è chiuso. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente