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Document 51999PC0496

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

/* COM/99/0496 def. - CNS 99/0203 */

OJ C 376E, 28.12.1999, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0496

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze /* COM/99/0496 def. - CNS 99/0203 */

Gazzetta ufficiale n. C 376 E del 28/12/1999 pag. 0058 - 0060


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) permette ai paesi terzi di partecipare all'Osservatorio. Il 5 aprile 1995 la Norvegia ha trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio una domanda di partecipazione; dopo averla esaminata, il comitato ha trasmesso tale domanda alla Commissione, raccomandando vivamente una risposta positiva.

2. La raccomandazione del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio ha rilevato che la partecipazione della Norvegia recherebbe beneficio alle sue attività e auspica che la Norvegia ottenga uno statuto che rispecchi la sua partecipazione istituzionale.

3. Il 18 luglio 1997 il Consiglio ha adottato delle direttive con cui incarica la Commissione di negoziare un accordo con la Norvegia. Le direttive prevedono le seguenti condizioni:

"L'accordo conterrà disposizioni sulla partecipazione, anche a livello amministrativo, della Norvegia all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, soggetta ad adeguate misure di salvaguardia della sicurezza del processo decisionale dell'UE. Esso conterrà, inoltre, disposizioni finanziarie eque sul contributo della Norvegia al finanziamento dell'Osservatorio, come pure disposizioni sulla partecipazione della Norvegia a Reitox, norme sulla protezione dei dati in relazione alla Norvegia, norme sulla personalità giuridica e sui privilegi e le immunità dell'Osservatorio nei confronti della Norvegia, e sulla giurisdizione della Corte di giustizia nei confronti della Norvegia."

4. Il progetto di accordo è stato siglato il 21 luglio 1999. Si chiede ora al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di questo paese all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

5. Il previsto aumento delle spese dell'Osservatorio non darà luogo ad alcun aggravio per il bilancio dell'Unione in quanto sarà interamente sopportato dal contributo della Norvegia.

99/0203 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

sentito il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3294/94 [4], prevede, all'articolo 13, che l'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio.

[3] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

[4] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.

(2) Deve essere approvato l'accordo tra la Comunità e la Norvegia sulla partecipazione di questo paese all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, negoziato dalla Commissione europea a nome della Comunità europea.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità e a provvedere alla notificazione, mediante nota diplomatica, come previsto all'articolo 12 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia

relativo alla partecipazione della Norvegia alle attività dell'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze

LE PARTI CONTRAENTI,

consapevoli della necessità della cooperazione internazionale per la lotta contro le droghe e le tossicodipendenze nella società,

desiderose di ribadire gli strettissimi legami culturali, commerciali e sociali che storicamente uniscono l'Unione europea e la Norvegia, e specialmente i vincoli di cooperazione economica, politica e giuridica istituiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo,

considerando che la Comunità europea ha concluso, con decisione 90/611/CEE, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope [5], nel prosieguo denominata "Convenzione di Vienna", ed ha depositato la dichiarazione relativa alla competenza di cui all'articolo 27 di tale convenzione [6]; che la Norvegia ha ratificato la Convenzione di Vienna il 14 novembre 1994;

[5] GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

[6] GU L 326 del 24.11.1990, pag. 57.

considerando che la Comunità europea ha istituito, con regolamento (CEE) n. 302/93, del Consiglio [7] ("il regolamento") l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze ("l'Osservatorio");

[7] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

considerando che il regolamento prevede all'articolo 13 che il Centro è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri; che la Norvegia ha presentato domanda di partecipazione all'Osservatorio;

considerando che la Norvegia condivide gli obiettivi che il regolamento conferisce all'Osservatorio;

considerando che la Norvegia accetta la descrizione delle attività dell'Osservatorio e i suoi metodi di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

considerando che in Norvegia esiste un'istituzione idonea a essere inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox),

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

La Norvegia partecipa pienamente alle attività del centro, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1. La Norvegia è inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

2. La Norvegia notifica all'Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazione nazionale entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, compreso il proprio Osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all'attività dell'Osservatorio.

3. Con decisione unanime dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, è designato, in Norvegia, un centro specializzato con funzione di centro focale nazionale.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita un rappresentante della Norvegia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa pienamente a tali riunioni senza diritto di voto. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può convocare, in casi eccezionali, una riunione ristretta ai soli rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente la Comunità e i suoi Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in seduta comune con la partecipazione di rappresentanti della Norvegia, stabilisce le modalità della partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio.

Articolo 4

Comitato scientifico

Il consiglio di amministrazione del centro invita un rappresentante della Norvegia a partecipare pienamente alle riunioni del comitato scientifico, senza diritto di voto.

Articolo 5

Bilancio

La Norvegia versa all'Osservatorio, una somma pari al 5,5% del contributo di pertinenza dell'Unione europea, ad esclusione della sovvenzione versata ai centri focali nazionali della rete Reitox.

Articolo 6

Protezione e riservatezza dei dati

1. Qualora, in forza del presente accordo, l'Osservatorio inoltri alle autorità norvegesi, in ottemperanza alla legislazione nazionale, dati personali che non consentono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall'autorità che provvede all'invio.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall'Osservatorio alle autorità norvegesi possono essere pubblicati sempreché vengano osservate le norme comunitarie e norvegesi sulla diffusione e sulla riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. I centri specializzati designati in Norvegia non sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni classificate come riservate a norma della legislazione norvegese.

4. In relazione ai dati fornitigli dalle autorità norvegesi, l'Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

Articolo 7

Status giuridico

L'Osservatorio ha personalità giuridica di diritto norvegese e gode, in Norvegia, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione norvegese.

Articolo 8

Responsabilità

La responsabilità dell'Osservatorio è disciplinata dall'articolo 16 del regolamento.

Articolo 9

Corte di giustizia

La Norvegia riconosce la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione all'Osservatorio, in conformità all'articolo 17 del regolamento.

Articolo 10

Privilegi

La Norvegia accorda all'Osservatorio privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

Statuto del personale

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini norvegesi in possesso dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell'Osservatorio.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento dell'ultima delle note diplomatiche che confermano l'avvenuto compimento da parte di ciascuna delle parti contraenti delle formalità riguardanti l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 13

Validità e recesso

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di questa notificazione.

Dichiarazione della Commissione delle Comunità europee

Durante la preparazione del bilancio, la Commissione inviterà l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze a tenere nella massima considerazione le osservazioni presentate dalla Norvegia in merito al proprio contributo.

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