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Document 51999PC0196
Proposal for a Council Regulation (EC) prohibiting the sale and supply of petroleum and certain petroleum products to the Federal Republic of Yugoslavia
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia
/* COM/99/0196 def. */
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia /* COM/99/0196 def. */
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. La presente proposta di regolamento riguarda un embargo sulla vendita e sulla fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia. 2. Il regolamento proposto applica la posizione comune 99/.../PESC del Consiglio, definita nell'intento di rafforzare l'impatto dei raid aerei della NATO contro la Repubblica federale di Iugoslavia. 3. L'articolo 1 vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché le attività tali da promuovere, direttamente o indirettamente, detta vendita o detta fornitura. 4. Il divieto non si applica né alle vendite e alle forniture per scopi umanitari né alle esportazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore del regolamento. 5. Il presente regolamento si applica, come di consueto, nel territorio della Comunità, compresi gli aeromobili e le navi sotto la giurisdizione degli Stati membri, nonché ai cittadini degli Stati membri. Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A, vista la posizione comune 99/... /PESC del ... 1999, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, riguardante .... vista la proposta della Commissione, (1) considerando che il governo della Repubblica federale di Iugoslavia non ha messo fine all'uso indiscriminato della violenza e alle brutali repressioni nei confronti dei suoi cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, né ha preso misure concrete per trovare una soluzione politica al problema del Kosovo attraverso un dialogo pacifico con la comunità kosovar albanese onde mantenere la pace e la sicurezza nella regione, e che la posizione 99/.../PESC prevede la possibilità di vietare la vendita o la fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi; (2) considerando che il divieto di vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia rientra nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea; (3) considerando pertanto che, soprattutto per evitare distorsioni della concorrenza, occorre una legislazione comunitaria che applichi tale divieto per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite; (4) considerando che, per evitare indebite interruzioni degli scambi commerciali, occorre esonerare dal divieto le esportazioni per le quali le relative procedure siano state espletate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; (5) considerando che gli Stati membri e la Commissione devono informarsi reciprocamente delle misure prese a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono riguardo al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono vietate: (a) la vendita e la fornitura di petrolio e dei prodotti petroliferi elencati in allegato a qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica federale di Iugoslavia, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Repubblica federale di Iugoslavia; (b) la spedizione dei prodotti di cui alla lettera (a) verso il territorio della Repubblica federale di Iugoslavia; (c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o per effetto la promozione, diretta o indiretta, delle transazioni o delle attività di cui alla lettera (a). Articolo 2 L'articolo 1 non si applica (a) alle forniture di petrolio e di prodotti petroliferi effettuate per scopi umanitari, segnatamente per soddisfare il fabbisogno degli sfollati all'interno della Repubblica federale di Iugoslavia e di coloro che ritornano in questo paese, purché si forniscano alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso l'alto Commissario per i rifugiati dell'ONU o la Croce Rossa internazionale, prove inoppugnabili che queste forniture sono necessarie per attuare programmi posti sotto la loro sorveglianza; (b) alle esportazioni di petrolio e di prodotti petroliferi, purché si forniscano alle autorità competenti degli Stati membri prove inoppugnabili che le procedure necessarie per l'esportazione dal paese esportatore sono state espletate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 4 La Commissione e gli Stati membri si comunicano le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti a loro disposizione in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi in materia di applicazione o le sentenze emesse dai tribunali nazionali. Articolo 5 Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità europea, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Petrolio e prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, paragrafo (a) Codice NC // Designazione delle merci 2709 // Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi 2710 // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base 2711 // Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi 2712 10 // Vaselina 2712 20 00 // Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio ex 2712 90 // 'Slack wax', 'scale wax' 2713 // Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi 2714 // Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche 2715 00 00 // Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per es.: mastici bituminosi, "cutbacks") 2901 // Idrocarburi aciclici 2902 11 00 // Cicloesano 2902 20 // Benzene 2902 30 // Toluene 2902 41 00 // o-Xilene 2902 42 00 // m-Xilene 2902 43 00 // p-Xilene 2902 44 // Miscele di isomeri dello xilene 2902 50 00 // Stirene 2902 60 00 // Etilbenzene 2902 70 00 // Cumene 2905 11 00 // Metanolo (alcole metilico) 3403 19 10 // Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) contenenti 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi non considerati come costituenti di base 3811 21 00 // Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 3824 90 10 // Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etapolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofonici, e loro sali