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Document 51998AR0362

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico"

cdr 362/98 FIN

OJ C 198, 14.7.1999, p. 27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AR0362

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" cdr 362/98 FIN -

Gazzetta ufficiale n. C 198 del 14/07/1999 pag. 0027


Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico"

(1999/C 198/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la "Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" - COM(1998) 452 def.- 98/0249(SYN)(1);

vista la decisione del Consiglio, in data 6 agosto 1998, di consultare il Comitato su tale argomento conformemente al disposto dell'articolo 198 C, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 15 luglio 1998, di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 3 "Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione";

visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 3 il 22 gennaio 1999 (CdR 362/98 riv. 1) (relatori: Niederbremer e Ervelä);

considerando che la risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1993, per una politica comune della sicurezza dei mari(2) afferma che il miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta all'interno della Comunità fa parte delle misure prioritarie in questo settore;

considerando che la Direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)(3) stabilisce che è possibile vietare di riprendere il largo alle navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino;

considerando che la Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, siglata nel 1973 e modificata dal relativo protocollo nel 1978 (Marpol 1973-1978), definisce tra l'altro norme e condizioni per lo scarico in mare di rifiuti e per l'immissione in mare di residui e obbliga le parti firmatarie a rendere disponibili impianti portuali di raccolta;

considerando che la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del mar Baltico (Convenzione di Helsinki 1974-1992), la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2000, introdurrà severi obblighi di consegna per tutte le navi che facciano scalo in porti del mar Baltico;

considerando che la Raccomandazione 17/11 della Commissione di Helsinki (Helcom, Commissione per la protezione dell'ambiente marino nella zona del mar Baltico), formulata il 13 marzo 1996, propone di introdurre un regime impositivo unico per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi;

considerando che, nel corso del Quarto convegno internazionale sulla protezione del mare del Nord, svoltosi a Esbjerg l'8 e 9 giugno 1995, è stato dichiarato l'intento di migliorare l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta e, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, di elaborare un regime finanziario unico per i porti del mare del Nord in ordine all'utilizzo di tali impianti;

considerando che il rapporto realizzato dall'Agenzia europea dell'ambiente nel 1995 "Europe's Environment - The Dobris Assessment" annovera le immissioni di servizio delle navi tra le principali fonti di inquinamento da petrolio, soprattutto lungo le rotte di navigazione e nei porti,

ha adottato all'unanimità l'11 marzo 1999, nel corso della 28a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Dato che lo sviluppo industriale e la crescente globalizzazione degli scambi internazionali determinano uno sfruttamento più intensivo dei mari come fornitori di materie prime, modi di trasporto, fonti di nutrimento e luoghi ricreativi, il loro grado di inquinamento negli ultimi anni è sensibilmente aumentato. Circa un terzo degli scambi intracomunitari di merci ha luogo grazie ai trasporti marittimi, che in Europa rappresentano quindi la seconda modalità per importanza dopo il trasporto di merci su strada. Da una relazione commissionata dalla Commissione europea emerge che i circa 700 porti commerciali della Comunità fanno registrare almeno 750000 passaggi di navi all'anno per operazioni di carico o di scarico di merci. A ciò si aggiungono le circa 900000 navi per il trasporto di passeggeri e di autoveicoli che utilizzano ogni anno i porti comunitari. Secondo le stime, da ciò hanno origine 5-7 milioni di tonnellate annue di residui di petrolio e 1 milione di tonnellate di rifiuti solidi prodotti dalle navi. Attualmente solo una piccola parte di questi residui viene consegnata presso i porti di scalo e gran parte dei rifiuti e dei residui non consegnati a terra viene scaricata o immessa in mare. Pertanto l'inquinamento marino prodotto dalle navi è quantitativamente più rilevante di quello dovuto agli incidenti petroliferi in mare.

1.2. Sebbene siano stati conclusi accordi internazionali volti a contenere il continuo inquinamento dell'ambiente marino, comandanti ed equipaggi non rispettano a sufficienza le prescrizioni e le norme in vigore e i porti sono tuttora sprovvisti di impianti di raccolta adeguati.

1.3. Il Comitato constata perciò gravi carenze sul piano dell'applicazione degli accordi internazionali.

1.4. Scopo della proposta della Commissione è di ridurre lo scarico in mare di rifiuti e di residui del carico prodotti dalle navi e di salvaguardare in tal modo l'ambiente marino.

2. Contenuto della direttiva

2.1. L'applicazione armonizzata delle prescrizioni concordate a livello internazionale - integrate in alcuni casi da obblighi specifici alla Comunità - è un pilastro essenziale della politica comunitaria nel campo della sicurezza nei trasporti marittimi. Gli sforzi della Comunità sono rivolti ad applicare in modo efficiente la Convenzione Marpol e a realizzare gli obiettivi in essa formulati.

2.2. La direttiva prevista dalla Commissione in merito agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico propone di garantire interventi idonei di salvaguardia del mare mediante un'applicazione coerente del diritto internazionale. La direttiva intende realizzare ciò attraverso un'adeguata predisposizione e un adeguato utilizzo di impianti portuali di raccolta.

2.3. A differenza delle disposizioni della Marpol 1973-1978, quelle contenute nella direttiva in esame non riguardano l'immissione e lo scarico in mare, bensì le operazioni svolte dalle navi durante lo scalo nei porti della Comunità.

2.4. Le normative vigenti a tutt'oggi non sono abbastanza efficaci da impedire immissioni illegali nel corso delle operazioni svolte dalle navi: la Marpol 1973-1978, ad esempio, non impone alle navi l'obbligo giuridico di smaltire i rifiuti oleosi prodotti prima di lasciare un porto. La questione dei costi di smaltimento è risolta dai porti europei in modo disomogeneo e ciò può determinare distorsioni della concorrenza. Addossare i costi alla collettività costituisce una violazione del principio "chi inquina paga".

2.5. La Commissione europea intende ovviare alle carenze descritte, nell'ambito dei porti europei, con la proposta di direttiva in esame. Quest'ultima è imperniata sui seguenti punti.

2.5.1. In linea di principio ogni nave è obbligata a consegnare presso i porti di scalo tutti i rifiuti e i residui del carico prodotti.

2.5.2. Indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto, ogni nave è assoggettata ad un prelievo forfettario di smaltimento, riscosso insieme alle tasse portuali oppure indicato separatamente (sistema "no special fee"). La direttiva però ammette anche l'istituzione di regimi combinati, composti di un prelievo forfettario e di un'imputazione diretta del costo conforme al principio "chi inquina paga". Le navi ecologiche, ossia quelle che producono una quantità inferiore di rifiuti, possono beneficiare di una riduzione del prelievo di smaltimento.

2.5.3. I porti devono predisporre impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico che abbiano una capacità sufficiente.

2.5.4. Strumento essenziale per migliorare la disponibilità degli impianti portuali di raccolta è il piano di gestione dei rifiuti che ogni porto dovrà predisporre in base alle esigenze dei propri utilizzatori abituali. Tali piani saranno controllati e valutati dagli Stati membri. Una nuova valutazione è disposta con frequenza almeno triennale e dopo mutamenti operativi di rilievo nel porto.

2.5.5. Viene potenziato il sistema di informazione e di controllo tra porti. Una nave che non smaltisca rifiuti in un porto di scalo viene segnalata al porto successivo per essere sottoposta ad un controllo più attento.

3. Conclusioni

3.1. Il Comitato constata che:

malgrado i numerosi accordi internazionali conclusi, gravi carenze sul piano dell'applicazione non consentono a tutt'oggi di garantire la salvaguardia dei mari.

3.2. Il Comitato si compiace pertanto di quanto segue.

3.2.1. Secondo la direttiva prevista i porti sono tenuti a predisporre impianti portuali sufficienti per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; per parte loro le navi sono tenute ad utilizzare tali impianti di consegna. È lecito attendersi da ciò una considerevole riduzione dell'inquinamento marino.

3.2.2. I porti sono tenuti ad elaborare piani di gestione dei rifiuti.

3.2.3. A livello comunitario viene definita una normativa che stabilisce requisiti più specifici per i porti e per gli Stati di approdo in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta, oltre ad un obbligo di consegna e ad un sistema di controllo efficiente.

3.3. Il Comitato condivide l'enfasi data ai porti nell'approccio della Commissione, nonché le relative considerazioni di ordine pratico, politico e giuridico, in quanto l'immissione in mare dei rifiuti prodotti dalle navi come anche dei residui del carico e delle operazioni dipende fortemente dalla disponibilità e dall'accessibilità di impianti di raccolta nei porti. Un netto miglioramento di questo stato di cose consentirà di ridurre efficacemente le immissioni in mare. In tal modo l'approccio della Commissione va ad integrare quello della Marpol.

3.4. Il Comitato formula le seguenti richieste.

3.4.1. In materia di imposizione dei rifiuti prodotti dalle navi, i regimi forfettari di copertura dei costi devono costituire la norma mentre i regimi combinati, che prevedono la riscossione simultanea di prelievi supplementari, vanno limitati a casi eccezionali.

3.4.2. La diversità dei regimi impositivi tra gli Stati membri o tra i porti della Comunità non deve ripercuotersi sfavorevolmente sulla concorrenza. Occorre quindi rispettare le peculiarità essenziali di ciascun porto, ad esempio le sue dimensioni, la situazione geografica e strategica, nonché il volume di carico e scarico delle merci.

3.4.3. La direttiva deve ammettere la possibilità che più porti cooperino in questo ambito, in modo da salvaguardare la competitività dei porti di piccole dimensioni o specializzati, e che si preveda, in particolare, la possibilità di stabilire un piano unico per gruppi di porti geograficamente vicini.

3.4.4. I piani di gestione dei rifiuti non devono essere sottoposti a nuova valutazione ad intervalli fissi, bensì adattati solo nel caso in cui le condizioni siano mutate.

3.4.5. Gli accordi e gli attestati riguardanti la consegna di rifiuti presso paesi terzi devono poter essere ammessi negli Stati membri nella misura in cui siano soddisfacenti e attendibili. La sufficienza di accordi del genere va provata tenendo debitamente conto degli imperativi ecologici e della pianificazione relativa ai rifiuti. La prova è fornita con la presentazione di un certificato comunitario nel quale viene giudicato sufficiente l'accordo di consegna concluso con un paese terzo.

3.4.6. La Commissione europea deve segnalare regolarmente agli Stati membri eventuali cambiamenti apportati ai certificati di qualità comunitari nonché gli accordi e gli attestati riguardanti la consegna di rifiuti presso paesi terzi.

3.4.7. La procedura dell'IMO per la notifica alla Commissione europea, già consolidata, deve essere incorporata nella direttiva in modo da minimizzare l'onere burocratico.

3.4.8. Il testo della direttiva in esame deve essere orientato nel senso delle disposizioni della Convenzione di Helsinki e contenere un esplicito riferimento alla Convenzione.

3.4.9. Dati gli effetti transfrontalieri dell'inquinamento marino, è opportuno associare alla normativa in esame il maggior numero possibile di paesi terzi.

Bruxelles, 11 marzo 1999.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Manfred DAMMEYER

(1) GU C 271 del 31.8.1998, pag. 79.

(2) GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.

(3) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

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