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Document 51997AP0132
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Regulation on improving the efficiency of agricultural structures (COM(96)0058 C4-0234/ 96 96/0044(CNS))
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0058 C4-0234/96 96/0044 (CNS))
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0058 C4-0234/96 96/0044 (CNS))
GU C 167 del 2.6.1997, p. 25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0058 C4-0234/96 96/0044 (CNS))
Gazzetta ufficiale n. C 167 del 02/06/1997 pag. 0025
A4-0132/97 Proposta di regolamento del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0058 - C4-0234/96 - 96/0044(CNS)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Primo considerando >Testo originale> considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al migliormaneto dell'efficienza delle strutture agrarie, è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento; che è inoltre opportuno, per motivi di semplificazione e di coerenza, incorporare nello stesso testo la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, alla luce di nuove modifiche del suddetto regolamento, è opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere a una riformulazione delle disposizioni in questione; che è inoltre opportuno, per motivi di semplificazione e di coerenza, incorporare nello stesso testo la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate; (Emendamento 2) Diciassettesimo considerando >Testo originale> considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che gli aiuti per gli investimenti non sono necessariamente volti all'aumento delle capacità di produzione, ma anche a un migliormaneto qualitativo delle condizioni in cui è realizzata la produzione; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni, che tali aiuti possono essere altresì concessi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigianali o mediante la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente; >Testo originale> considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che gli aiuti per gli investimenti non sono necessariamente volti all'aumento delle capacità di produzione, ma anche a un migliormaneto qualitativo delle condizioni in cui è realizzata la produzione; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni, che tali aiuti possono essere altresì concessi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigianali o mediante la fabbricazione e la vendita diretta di prodotti dell'azienda, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente; (Emendamento 3) Articolo 6, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino >Testo originale> - per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche e artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa, - per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia, - per migliorare le condizioni di vita e di lavoro; >Testo dopo la votazione del PE> - per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche e artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta di prodotti dell'azienda stessa , - per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia o acqua, - per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, direttamente connesse alle attività svolte nella azienda; (Emendamento 4 e 15) Articolo 6, paragrafo 4, primo comma >Testo originale> E' esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che determinino un aumento del numero di posti per suini. >Testo dopo la votazione del PE> E' esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che determinino un aumento del numero di posti per suini, sempre che si tratti di aziende intensive con produzione eccedentaria, per le quali le limitazioni sono giustificate e che non si tratti di aziende site in regioni in cui è dimostrato un calo del numero complessivo di posti per suini e nella misura in cui tali aiuti non determinino il superamento del numero iniziale di posti per suini nella regione in questione. (Emendamento 5) Articolo 6, paragrafo 5, primo comma >Testo originale> 5. La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, nonché con l'igiene degli allevamenti e il benessere degli animali, sempreché non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non superi, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 3, 2.5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono rispettivamente nel 1994, 1995 e nel 1996 o più tardi. I limiti di 2.5 e 2 UBA per ettari si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994. >Testo originale> 5. La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, nonché con l'igiene degli allevamenti e il benessere degli animali, sempreché non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non superi, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 3, 2.5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini. I limiti di 2.5 e 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994. (Emendamento 6) Articolo 6, paragrafo 6 >Testo originale> 6. E' esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali sempreché non vi sia aumento delle capacità. >Testo dopo la votazione del PE> 6. E' esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame coperti dal regolamento CEE 2777/75 (1), fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali, sempreché non vi sia aumento delle capacità. - ------------------- (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (Emendamento 7) Articolo 12, paragrafo 2, quinto, sesto e settimo trattino >Testo originale> - la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva, - il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva; - nelle aziende agricole, le attività che non riguardano le attività culturali o zootecniche >Testo dopo la votazione del PE> - la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva di prodotti eccedentari, - il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva di prodotti eccedentari, - nelle aziende agricole, le attività che non riguardano le attività culturali o zootecniche destinate alla diversificazione delle attività delle stesse (Emendamento 8) Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, trattino quarto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - al ripristino di elementi strutturali distrutti o deteriorati da catastrofi naturali. (Emendamento 9) Articolo 12, paragrafo 4, lettera a), trattini >Testo originale> - alla realizzazione di risparmi di energia, - al miglioramento fondiario, - agli investimenti relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della capacità produttiva, - al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigide delle norme comunitarie e sempreché detti investimenti non causino un aumento della capacità produttiva. >Testo dopo la votazione del PE> - alla realizzazione di risparmi di energia o di acqua, - al miglioramento fondiario, - agli investimenti relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della capacità produttiva di prodotti eccedentari, - al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigide delle norme comunitarie e sempreché detti investimenti non causino un aumento della capacità produttiva di prodotti eccedentari. (Votazione distinta) Articolo 18, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri possono concedere l'indennità compensativa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 17 per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità; è esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri possono concedere l'indennità compensativa agli imprenditori agricoli che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 17 per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità; è esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata. >Testo originale> Tuttavia, nella regione italiana del Mezzogiorno, comprese le isole, nelle regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle regioni spagnole, greche e portoghesi, la SAU minima è fissata a 2 ettari. (Emendamento 10) Articolo 31, paragrafo 1, terzo comma, quarto trattino >Testo originale> - dal regolamento (CEE) n. 1035/72, del Consiglio (1), - ---------- (1) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. >Testo dopo la votazione del PE> - dal regolamento (CEE) n. 2200/96 (1), - ---------- (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0058 - C4-0234/96 - 96/0044 (CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0058 - 96/0044(CNS) ((GU C 115 del 19.4.1996, pag. 34.)), - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del Trattato CE (C4- 0234/96), - visto l'articolo 58 del suo Regolamento, - vista la relazione della commisisone per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0132/97), 1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.