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Document 51994PC0345

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell' inquinamento atmosferico negli Stati membri

/* COM/94/345 def. - SYN 94/0194 */

OJ C 281, 7.10.1994, p. 9–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0345

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell' inquinamento atmosferico negli Stati membri /* COM/94/345DEF - SYN 94/0194 */

Gazzetta ufficiale n. C 281 del 07/10/1994 pag. 0009


Proposta di decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (94/C 281/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 345 def. - 94/0194 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Quinto programma d'azione delle Comunità europee prevede la ricerca dei dati di base in materia ambientale ed il miglioramento della loro compatibilità, comparabilità e trasparenza;

considerando gli obiettivi ed i compiti dell'Agenzia europea per l'ambiente, definiti dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (1);

considerando che l'instaurazione di uno scambio di informazioni sulla qualità dell'aria è necessaria per la lotta contro l'inquinamento e gli effetti nocivi; che tale lotta fa parte degli obiettivi della Comunità per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita e lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza acquisita con lo scambio di informazioni instaurato dalle decisioni 75/441/CEE e 82/459/CEE permette di sviluppare uno scambio di informazioni più completo e più rappresentativo aumentando il numero degli inquinanti e delle stazioni presi in considerazione;

considerando che l'adozione di criteri comuni per la convalida ed il trattamento dei risultati delle misurazioni aumenta la compatibilità e la comparabilità dei dati trasmessi;

considerando che le informazioni raccolte devono essere sufficientemente rappresentative da consentire l'elaborazione della cartografia dei livelli di inquinamento per tutto il territorio comunitario;

considerando che lo scambio dei risultati delle misurazioni dei livelli di inquinamento permette di seguire le tendenze a lungo termine ed i miglioramenti derivanti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di lotta contro l'inquinamento atmosferico;

considerando che l'attuazione di determinati programmi internazionali richiede la trasmissione di dati sulla qualità dell'aria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È instaurato uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico, in appresso denominato «scambio reciproco». Esso si applica a due settori:

- le reti e le stazioni: lo scambio riguarda le informazioni dettagliate che descrivono le reti e le stazioni che operano negli Stati membri per il controllo dell'inquinamento dell'aria;

- i risultati delle misurazioni: lo scambio riguarda le statistiche ed i singoli risultati ottenuti con la misurazione dell'inquinamento dell'aria effettuata dalle stazioni negli Stati membri.

La Commissione sarà responsabile dell'attuazione dello scambio reciproco. Si rivolgerà all'Agenzia europea per l'ambiente per i problemi per i quali questa è competente.

Articolo 2

Lo scambio reciproco comprende gli inquinanti, di cui all'allegato I, che vengono rilevati negli Stati membri.

Articolo 3

Le stazioni che partecipano allo scambio reciproco sono:

a) tutte le stazioni utilizzate per l'attuazione delle direttive sulle norme relative alla qualità dell'aria;

b) le altre stazioni selezionate dagli Stati membri e che consentono una stima dei livelli locali di inquinamento per gli inquinanti che figurano all'allegato I e non sono compresi nelle direttive sulle norme relative alla qualità dell'aria;

c) le altre stazioni selezionate dagli Stati membri con lo scopo di fornire una stima rappresentativa dei livelli di inquinamento regionali per tutti gli inquinanti di cui all'allegato I;

d) possibilmente, le stazioni che hanno partecipato allo scambio reciproco di informazioni instaurato con la decisione 82/459/CEE.

Articolo 4

Reti e stazioni

1. Le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione riguardano le caratteristiche delle stazioni di misurazione, il materiale di misurazione e le procedure operative applicate in queste stazioni, nonché la struttura e l'organizzazione delle reti a cui appartengono dette stazioni. Le informazioni richieste sono indicate dettagliatamente nell'allegato II.

2. La Commissione metterà a disposizione degli Stati membri l'archivio informatico contenente le informazioni in materia già raccolte dai suoi servizi e un software che permette di utilizzarle ed aggiornarle.

3. Gli Stati membri correggono, modificano e/o completano le suddette informazioni. L'archivio informatico aggiornato verrà inviato alla Commissione ogni anno entro il 1° ottobre; il primo invio sarà effettuato entro il 1° ottobre 1994.

4. Le modalità tecniche per il trasferimento di informazioni verranno definite in una nota tecnica dettagliata preparata dal comitato di cui all'articolo 8.

5. La Commissione inserisce nella sua base di dati le informazioni trasmesse.

6. La Commissione prepara ogni anno una relazione tecnica concernente le informazioni raccolte e distribuisce agli Stati membri la base di dati «reti-stazioni» aggiornata.

Articolo 5

Risultati delle misurazioni

1. I risultati che si devono trasmettere alla Commissione sono i seguenti:

a) i dati grezzi e le statistiche corrispondenti ai tempi raccomandati per il calcolo delle medie, indicati all'allegato I, per almeno il 30 % delle stazioni previste dall'articolo 3, lettera a); dette stazioni devono essere ripartite su tutto il territorio di ogni Stato membro;

b) i dati grezzi e le statistiche corrispondenti ai tempi raccomandati per il calcolo delle medie, indicati all'allegato I, per tutte le stazioni previste dall'articolo 3, lettera d);

c) almeno i dati statistici di cui all'allegato I, per tutte le altre stazioni indicate all'articolo 3 e non incluse nelle disposizioni riportate qui sopra.

I risultati sono espressi nel modo specificato all'allegato I.

2. Gli Stati membri sono responsabili della convalida dei dati grezzi loro trasmessi o utilizzati per il calcolo dei valori statistici trasmessi secondo le regole generali di cui all'allegato III. L'eventuale aggregazione di dati grezzi ed il calcolo dei dati statistici da parte dello Stato membro risponderanno a criteri rigorosi almeno quanto quelli indicati nell'allegato IV. Ogni dato sarà accompagnato da uno dei codici di qualità indicati nell'allegato V.

3. Gli Stati membri trasmettono i risultati dell'anno civile entro il 1° ottobre dell'anno seguente; il primo trasferimento riguarda l'anno 1992.

4. Le modalità tecniche per il trasferimento dei risultati verranno definite in una nota tecnica dettagliata elaborata dal comitato di cui all'articolo 8.

5. La Commissione inserisce nella sua base di dati i dati trasmessi.

6. Ogni anno la Commissione prepara una relazione tecnica riguardante i risultati raccolti e distribuisce agli Stati membri la base di dati «risultati» aggiornata.

7. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione provvede a trasmettere agli organismi internazionali i dati selezionati per far fronte alle esigenze dei vari programmi elaborati in tali sedi.

Articolo 6

Le informazioni e i risultati trasmessi nel quadro dello scambio reciproco sono considerati esatti, a meno che gli Stati membri non indichino esplicitamente che sono temporanei e/o non verificati. In questo caso, gli Stati membri devono trasmettere il più rapidamente possibile i risultati convalidati.

Articolo 7

Ogni Stato membro designa un organo centrale responsabile dell'attuazione e del funzionamento dello scambio reciproco e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 8

L'adeguamento della presente decisione al progresso scientifico e tecnico avverrà mediante il comitato istituito con la direttiva 94/. . ./CEE, relativa alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 di detta direttiva. Tale adeguamento riguarderà:

- l'elaborazione e l'aggiornamento delle note tecniche dettagliate per il trasferimento di dati e di informazioni;

- l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici per il trasferimento di dati e di informazioni;

- il collegamento con le attività intraprese dalla Commissione e dall'Agenzia europea per l'ambiente per quanto riguarda l'elaborazione dell'inventario delle emissioni;

- la modifica dell'elenco degli inquinanti dell'allegato I;

- l'integrazione di nuovi concetti di tecniche di misurazione nella procedura di scambio reciproco;

- l'estensione della procedura ai dati e alle informazioni provenienti da paesi non comunitari.

Articolo 9

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco degli inquinanti, tempi raccomandati per il calcolo delle medie, parametri statistici e unità di misura

>SPAZIO PER TABELLA>

I dati statistici, calcolati per ogni anno civile, che devono essere trasmessi alla Commissione sono:

- per gli inquinanti da 1 a 32:

la media aritmetica, la mediana, i percentili 98 (e 99,9 per gli inquinanti la cui media è calcolata su 1 ora) e il massimo, calcolati sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie, indicato nella tabella riportata qui sopra; anche per l'inquinante 6 (ozono), i parametri statistici saranno calcolati sulla base dei dati medi su un arco di 8 ore;

- per gli inquinanti 33 e 34:

la media aritmetica calcolata sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie, indicato nella tabella riportata qui sopra.

Il calcolo dell'x.esimo percentile deve essere effettuato a partire dai valori effettivamente misurati. Tutti i valori saranno riportati in un elenco in ordine crescente:

x1≤x2≤x3≤ . . . . . . ≤xk≤ . . . . . . ≤xn-1≤xn

L'x.esimo percentile è il valore dell'elemento di rango k, per il quale k viene calcolato per mezzo della formula seguente:

k = (q * n)

dove q è uguale a x/100 e N è il numero dei valori effettivamente misurati. Il valore di (q * n) viene arrotondato al numero intero più vicino.

Tutti i risultati sono espressi in microg/m3 (condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293 K e 101,3 kPa) a eccezione degli inquinanti 33 e 34, espressi in g/m2/anno.

ALLEGATO II

Informazioni sulle reti, le stazioni e le tecniche di misurazione

Si deve comunicare il maggior numero possibile di informazioni sui seguenti elementi:

I. Informazioni sulle reti

- nome

- abbreviazione

- estensione territoriale della rete (industria locale, città, agglomerato, dipartimento, regione, nazione)

- organismo responsabile della gestione della rete

- nome

- nome della persona responsabile

- indirizzo

- telefono e fax

- condizione giuridica (privata, semipubblica, pubblica)

- organismo tecnico responsabile della manutenzione della rete

- nome

- nome della persona responsabile

- indirizzo

- telefono e fax

- riferimento del tempo (GMT, locale)

- informazione generale relativa a:

- zone di protezione speciale e procedure di allarme nella zona geografica in cui è situata la rete

- procedura di convalida dei dati

- trattamento statistico effettuato

- informazione diffusa (fascicoli, relazioni, radio, TV)

- collegamento con le basi di dati contenenti informazioni sulla rete

- altre informazioni attinenti

II. Informazioni sulle stazioni

II.1. Informazioni generali

- nome

- numero di riferimento o codice

- nome dell'organismo tecnico responsabile della stazione (se l'organismo è diverso da quello della rete)

- assegnazione della stazione (locale, regionale, direttive CEE «Qualità dell'aria», GEMS, OCSE, EMEP, altro)

- data di entrata in funzione

- data di cessazione dell'attività

- periodo di misurazione nell'arco dell'anno

- coordinate geografiche

- altitudine

- NUTS livello III

- inquinanti misurati

- parametri meteorologici misurati

- direzione predominante dei venti

- rapporto distanza/altezza degli ostacoli più vicini

- altre informazioni attinenti

II.2. Rappresentatività spaziale

II.2.1. Ambiente immediato (raggio di 100 m)

- descrizione generale: comunicare 4 degli indicatori seguenti:

- strada larga con

- traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

- traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

- traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- zona pedonale

- strada stretta con

- traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

- traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

- traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- zona pedonale

- strada «canyon» con

- traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

- traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

- traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- zona pedonale

- piazza

- sentiero pedonale

- facciata di costruzione

- campanile

- terrazza

- cortile interno

- scuola

- ospedale

- alberi

- vasta superficie piana

- superficie industriale

- galleria

- campo, prateria

II.2.2. Ambiente locale (raggio di 5 km)

- morfologia del paesaggio: la zona intorno alla stazione è divisa in quattro settori. Per ciascuno dei settori, percentuale delle caratteristiche morfologiche seguenti:

- urbano - commerciale

- urbano - industriale

- urbano - residenziale

- zona mista commerciale, industriale e residenziale

- alta concentrazione industriale

- media concentrazione industriale

- bassa concentrazione industriale

- commerciale

- residenziale (abitazioni isolate)

- porto

- aeroporto

- foresta

- parco, zona naturale

- zona coltivata

- zona di allevamento

- montagne, valli

- riva marina o lacustre

- serre

Se non sono disponibili informazioni per settore, la zona verrà descritta come un insieme fornendo un massimo di 4 parametri scelti tra quelli indicati qui sopra.

- popolazione totale nella zona

II.2.3. Parametrizzazione delle stazioni in zona di traffico

- numero totale di veicoli al giorno

- distanza del monitor rispetto all'asse della strada

- velocità media del traffico

- caratteristiche del traffico

- imbottigliamento regolare che coinvolge almeno il 50 % dei veicoli che utilizzano la strada

- strada normale con una velocità limite di 50 km orari senza imbottigliamenti regolari

- strada con una velocità limite superiore a 50 km orari, ma che non sia autostrada

- autostrada

- percentuale del traffico costituita da autobus e automezzi pesanti

- rapporto tra la distanza degli edifici dall'asse della strada e la loro altezza

- tipo di strada

- strada su terreno aperto. Senza costruzioni o alberi a meno di 100 m (oppure talmente pochi che la rugosità non ne risente);

- strada con costruzioni di un'altezza minima di tre metri sui due lati; senza spazi vuoti più larghi di 25 m e almeno 75 m di costruzione ogni 100 m di strada. Il rapporto tra l'altezza della costruzione e la distanza tra questa e l'asse della strada è di 1,5 - 3 da un lato e inferiore a 3 dall'altro;

- caso particolare del tipo di strada precedente: il rapporto è inferiore a 1,5 per i due lati della strada;

- strada con costruzioni aventi un'altezza minima di 3 m su un lato, con un rapporto altezza di costruzione/distanza dall'asse della strada inferiore a 3; nessuna costruzione sull'altro lato o un rapporto ampiamente superiore a 3, possibilimente superiore a 10;

- tipo di strada di base, ogni strada che non possa essere classificata nelle altre categorie

III. Informazioni sulle tecniche di misurazione

- data di inizio della misurazione dell'inquinante

- data di fine della misurazione dell'inquinante

- attrezzatura

- nome

- principio analitico

- data della prima utilizzazione

- data di fine dell'utilizzazione

- caratteristiche del campionamento

- altezza del punto di prelievo

- lunghezza della linea di prelievo

- tempi di integrazione del risultato (per monitor con uscita in continuo)

- tempi di prelievo (per monitor con analisi del campione in laboratorio o senza uscita in continuo)

- calibrazione

- tipo: automatico, manuale, automatico e manuale

- metodo

- frequenza

- controllo dello zero

- tipo: automatico, manuale, automatico e manuale

- metodo

- frequenza

- manutenzione

- frequenza della manutenzione

- frequenza di controllo del sistema di calibrazione

ALLEGATO III

Procedura di convalida dei dati grezzi

La procedura di convalida dei dati grezzi ha lo scopo di filtrare i dati erronei o dubbi prima di trasferirli nella base di dati finali o verso un utilizzatore esterno.

La procedura di convalida comprenderà almeno le due fasi seguenti:

- una prima tappa consiste nel contrassegnare i dati: questi non vengono corretti o rifiutati e restano fisicamente disponibili. In questa fase, tra gli altri elementi, vanno presi in considerazione: le perturbazioni dovute alla manutenzione, alla calibrazione, ai problemi tecnici, le misurazioni fuori scala, i dati che presentano rapide variazioni, quali cadute o aumenti eccessivi. I dati vanno rivisti anche sulla base di criteri fondati sulla conoscenza degli influssi climatici e meteorologici propri del luogo durante il periodo di misurazione;

- la seconda fase, attuata in seguito, ha lo scopo di scoprire le misurazioni erronee con tecniche quali il confronto con i mesi precedenti e con altri inquinanti e con l'analisi della deviazione standard. Anche l'elenco di convalida stabilito durante la prima fase viene esaminato e verificato.

Al termine delle due fasi, i dati erronei possono essere fisicamente rifiutati e non essere trasmessi. Tuttavia, si indicherà il motivo del loro rifiuto al momento del trasferimento con uno dei codici di qualità indicati nell'allegato V.

ALLEGATO IV

Criteri per l'aggregazione dei dati grezzi e per il calcolo dei parametri statistici

a) Aggregazione dei dati grezzi

I criteri per il calcolo dei valori orari e giornalieri a partire da dati con tempi medi inferiori sono:

- per i valori orari:

almeno il 75 % dei dati accettati (codici V, O, R definiti nell'allegato V);

- per i valori giornalieri:

più del 50 % dei dati orari accettati (codici V, O, R definiti nell'allegato V) e non più del 25 % dei valori successivi di dati non accettati (codici C, Z, M, D, N, T definiti nell'allegato V)

b) Calcolo dei parametri statistici

- per la media e la mediana:

più del 50 % dei dati accettati (codici V, O, R definiti nell'allegato V)

- per i percentili 98, 99,9 e il massimo:

più del 75 % dei dati mantenuti (codici V, O, R definiti nell'allegato V)

Il rapporto tra il numero dei dati validi (codici V, O, R definiti nell'allegato V) per le due stagioni dell'anno preso in considerazione non può essere superiore a 2; le due stagioni sono l'inverno (da gennaio a marzo compreso e da ottobre a dicembre compreso) e l'estate (da aprile a settembre compreso).

ALLEGATO V

Codici di qualità

a) Codici di qualità per i dati grezzi

Tali codici caratterizzano la validità e la qualità dei dati grezzi.

dati accettati:

V = dato valido

O = dato corretto

R = dato ricostruito

dati rifiutati:

C = dato perturbato dalla procedura di calibrazione

Z = dato perturbato dalla procedura di controllo dello zero

M = dato perturbato dalle procedure di manutenzione

D = dato erroneo dovuto a un difetto tecnico

N = dato erroneo per causa sconosciuta

dati temporanei:

T = dato non sottoposto alle procedure di convalida adeguate

b) Codici di qualità per i dati aggregati

Tali codici caratterizzano la validità e la qualità dei dati aggregati. Sono simili a quelli definiti per i dati grezzi. Il codice assegnato al momento dell'aggregazione è quello attribuito più frequentemente ai dati grezzi.

dati accettati:

V = dato valido

O = dato corretto

R = dato ricostruito

dati rifiutati:

C = dato perturbato dalla procedura di calibrazione

Z = dato perturbato dalla procedura di controllo dello zero

M = dato perturbato dalle procedure di manutenzione

D = dato erroneo dovuto a un difetto tecnico

N = dato erroneo per causa sconosciuta

dati temporanei:

T = dato non sottoposto ad adeguate procedure di convalida

c) Codici di qualità per i dati statistici

Tali codici caratterizzano la convalida e la qualità dei dati e delle statistiche.

dati convalidati:

V = dato convalidato (numero e ripartizione dei dati grezzi V, O, R sufficienti)

dati rifiutati:

I = numero di dati grezzi V, O, R insufficiente

R = ripartizione insufficiente dei dati grezzi nell'arco del periodo preso in considerazione

dati temporanei:

T = dato calcolato sulla base del dati grezzi non sottoposti ad adeguate procedure di convalida.

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