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Document 42020X0241

    Regolamento UNECE n. 118 - Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2020/241]

    PUB/2019/216

    GU L 48 del 21.2.2020, p. 26–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/241/oj

    21.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 48/26


    Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Regolamento UNECE n. 118 - Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2020/241]

    Comprendente tutti i testi validi fino a:

    supplemento 1 della serie di modifiche 03 – data di entrata in vigore: 16 ottobre 2018

    Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. I testi facenti fede e giuridicamente vincolanti sono i seguenti:

    ECE/TRANS/WP.29/2013/12

    ECE/TRANS/WP.29/2016/14

    ECE/TRANS/WP.29/2017/16

    ECE/TRANS/WP.29/2017/18

    ECE/TRANS/WP.29/2018/24

    INDICE

    REGOLAMENTO

    1.   Ambito di applicazione

    2.   Definizioni Aspetti generali

    3.   Domanda di omologazione

    4.   Omologazione

    5.   Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione dei componenti usati nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, al comportamento alla combustione dei cavi elettrici e delle guaine o dei condotti dei cavi impiegati nel veicolo e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali isolanti usati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato

    6.   Parte II: omologazione di un componente riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti

    7.   Modifica del tipo ed estensione dell’omologazione

    8.   Conformità della produzione

    9.   Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    10.   Cessazione definitiva della produzione

    11.   Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

    12.   Disposizioni transitorie

    ALLEGATI

    1.   Scheda informativa per i veicoli

    2.   Scheda informativa per i componenti

    3.   Notifica dell’omologazione di un tipo di veicolo

    4.   Notifica dell’omologazione di un tipo di componente

    5.   Disposizioni relative ai marchi di omologazione

    6.   Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

    7.   Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

    8.   Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

    9.   Prova per determinare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

    10.   Prova per determinare la resistenza alla propagazione della fiamma dei cavi elettrici

    1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.1.   Il presente regolamento si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) e alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali usati nei veicoli appartenenti alla categoria M3, classi II e III (1).

    Le omologazioni devono essere rilasciate in conformità a quanto segue.

    1.2.   Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei componenti usati nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, nonché al comportamento alla combustione dei cavi elettrici e delle guaine o dei condotti dei cavi impiegati nel veicolo per proteggere i cavi elettrici.

    1.3.   Parte II - Omologazione di un componente - montato nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato - riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti.

    2.   DEFINIZIONI ASPETTI GENERALI

    2.1.   «Costruttore» o «fabbricante» indica la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo o del componente oggetto della procedura di omologazione.

    2.2.   «Abitacolo» indica qualsiasi vano destinato ai passeggeri, al conducente e/o a un equipaggio, delimitato dalle superfici rivolte verso l’interno:

    a)

    del soffitto;

    b)

    del pavimento;

    c)

    delle pareti anteriore, posteriore e laterali;

    d)

    delle porte;

    e)

    della vetratura esterna.

    2.3.   «Vano motore» indica il vano in cui si trova il motore e in cui può essere installato un dispositivo di riscaldamento a combustione.

    2.4.   «Vano di riscaldamento separato» indica un vano per un dispositivo di riscaldamento a combustione situato all’esterno dell’abitacolo e del vano motore.

    2.5.   «Materiali di produzione» indica prodotti, in forma di materiali alla rinfusa (come rotoli di materiale da imbottitura) o di componenti prefabbricati, forniti a un costruttore perché li incorpori in un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, oppure a un’officina specializzata nella manutenzione o nella riparazione dei veicoli.

    2.6.   «Sedile» indica una struttura, che può essere integrata o non integrata nella struttura del veicolo, completa di rivestimento, destinata a fungere da posto a sedere per un adulto. Il termine si riferisce sia ai sedili singoli che alle parti delle panchine che corrispondono a un posto a sedere per un adulto.

    2.7.   «Gruppo di sedili» indica una panchina o una serie di sedili singoli adiacenti (i cui ancoraggi anteriori siano allineati agli ancoraggi posteriori di un altro sedile o si trovino più avanti rispetto ad essi e quelli posteriori siano allineati agli ancoraggi anteriori di un altro sedile o si trovino più indietro rispetto ad essi) concepiti per uno o più posti a sedere per adulti.

    2.8.   «Panchina» indica una struttura, completa di rivestimento, che offre più posti a sedere per adulti.

    2.9.   «Materiale installato in posizione verticale» indica materiali installati nei vani interni, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato del veicolo in modo che la loro inclinazione superi il 15 % rispetto alla posizione orizzontale quando il veicolo, con massa in ordine di marcia, si trova su una superficie orizzontale piana e liscia.

    2.10.   «Cavo elettrico» indica un cavo unipolare o multipolare, eventualmente guainato, schermato o non schermato, con una o più anime disposte fianco a fianco e collegate, attorcigliate o intrecciate fra loro, o con anime unite in un insieme che consente il trasferimento dei segnali elettrici da un dispositivo a un altro.

    2.11.   «Guaina» indica qualsiasi componente che avvolge un cavo singolo o multipolare oppure un cablaggio elettronico.

    2.12.   «Condotto» indica qualsiasi componente che copre dei cavi elettrici per guidarli o instradarli (ad esempio un tubo, un canale o una conduttura) o per fissarli al veicolo.

    3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

    3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente a norma del presente regolamento deve essere presentata dal relativo costruttore.

    3.2.   La domanda deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1 o 2.

    3.3.   Al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione deve essere presentato:

    3.3.1.   in caso di omologazione di un veicolo: un veicolo rappresentativo del tipo da omologare;

    3.3.2.   in caso di componenti già omologati: in allegato alla domanda di omologazione del veicolo, un elenco dei numeri di omologazione e delle designazioni per tipo del costruttore delle parti in questione;

    3.3.3.   in caso di componenti non omologati:

    3.3.3.1.   campioni, nel numero indicato negli allegati da 6 a 9, dei componenti impiegati nei veicoli, che siano rappresentativi del tipo da omologare;

    3.3.3.2.   occorre inoltre fornire al servizio tecnico un campione di riferimento per impieghi futuri;

    3.3.3.3.   per dispositivi come sedili, tende, pareti divisorie ecc., fornire i campioni di cui al punto 3.3.3.1, oltre a un dispositivo completo come sopra indicato;

    3.3.3.4.   sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

    4.   OMOLOGAZIONE

    4.1.   Se il tipo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni della parte o delle parti pertinenti del presente regolamento, l’omologazione per tale tipo deve essere rilasciata.

    4.2.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche che integra le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di componente quale definito nel presente regolamento.

    4.3.   Del rilascio o dell’estensione dell’omologazione di un tipo ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante un modulo conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4, a seconda del caso, del presente regolamento.

    4.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

    4.4.1.   un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

    4.4.2.   il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «I» indicante la parte I del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

    4.4.3.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all’accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto. In tale caso, i numeri dei regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione, nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

    4.4.4.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    4.4.5.   Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.

    4.5.   Non è necessaria una marcatura individuale dei materiali di produzione. L’imballaggio nel quale vengono consegnati deve essere tuttavia chiaramente contrassegnato da un marchio di omologazione internazionale così composto:

    4.5.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione2;

    4.5.2.   il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «II» indicante la parte II del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1;

    4.5.3.   accanto al cerchio:

    4.5.3.1.   simboli indicanti la direzione nella quale il materiale può essere installato:

    Image 1

    per la direzione orizzontale (cfr. punto 6.2.1);

    Image 2

    per la direzione verticale (cfr. punti 6.2.3 e 6.2.4);

    Image 3

    per le direzioni orizzontale e verticale (cfr. Punti 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4);

    4.5.3.2.   il simbolo «V», indicante che il materiale soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.

    4.5.4.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    4.6.   I componenti possono essere contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto al punto 4.5.

    4.6.1.   Se presente, il contrassegno di componenti completi come sedili, pareti divisorie, vani bagagli ecc. deve comprendere la sigla «CD» indicante che il componente in questione è stato omologato come dispositivo completo.

    4.7.   Nell’allegato 5 del presente regolamento si trovano alcuni esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

    5.   PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DEI COMPONENTI USATI NELL’ABITACOLO, NEL VANO MOTORE O EVENTUALMENTE IN UN VANO DI RISCALDAMENTO SEPARATO, AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DEI CAVI ELETTRICI E DELLE GUAINE O DEI CONDOTTI DEI CAVI IMPIEGATI NEL VEICOLO E/O ALLA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI DEI MATERIALI ISOLANTI USATI NEL VANO MOTORE O EVENTUALMENTE IN UN VANO DI RISCALDAMENTO SEPARATO

    5.1.   Definizione

    Ai fini della parte I del presente regolamento:

    5.1.1.   «tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali quali la designazione del tipo da parte del costruttore.

    5.2.   Specifiche

    5.2.1.   I materiali impiegati all’interno dell’abitacolo e fino a non più di 13 mm al di fuori di esso, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, nonché i cavi elettrici, le guaine e i condotti dei cavi utilizzati nel veicolo da omologare devono soddisfare le prescrizioni di cui alla parte II del presente regolamento.

    5.2.2.   I materiali e/o gli accessori utilizzati all’interno dell’abitacolo, del vano motore, di un eventuale vano di riscaldamento separato e/o di dispositivi omologati come componenti, nonché i cavi elettrici, le guaine e i condotti dei cavi utilizzati nel veicolo, devono essere installati in modo che il rischio di sviluppo e propagazione delle fiamme sia ridotto al minimo.

    5.2.3.   Tali materiali e/o accessori devono essere installati esclusivamente in conformità allo scopo cui sono destinati e alla prova o alle prove cui sono stati sottoposti (cfr. punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7), soprattutto rispetto al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale) e/o alla loro capacità di respingere carburanti o lubrificanti.

    5.2.4.   Per quanto possibile, l’adesivo usato per fissare il materiale per interni al proprio supporto non deve accentuare il comportamento alla combustione del materiale.

    6.   PARTE II: OMOLOGAZIONE DI UN COMPONENTE RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE E/O ALLA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI

    6.1.   Definizioni

    Ai fini della parte II del presente regolamento:

    6.1.1.   «tipo di componente» indica componenti che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali quali:

    6.1.1.1.   la designazione del tipo stabilita dal costruttore;

    6.1.1.2.   l’uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del sottocielo, isolamento ecc.);

    6.1.1.3.   il materiale o i materiali di base (come lana, plastica, gomma, materiali compositi);

    6.1.1.4.   il numero di strati nel caso dei materiali compositi, nonché

    6.1.1.5.   altre caratteristiche che possono influire in misura rilevante sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;

    6.1.2.   «velocità di combustione» indica il quoziente tra la distanza combusta, misurata in conformità all’allegato 6 e/o 8 del presente regolamento, e il tempo necessario alla combustione per colmare tale distanza. È espressa in millimetri al minuto;

    6.1.3.   «materiale composito» indica un materiale composto di più strati di materiali simili o diversi le cui superfici sono cementate, incollate, fatte aderire, saldate ecc. le une alle altre per tenerle insieme saldamente. Materiali diversi assemblati con modalità intermittenti (cuciture, saldature ad alta frequenza, rivettature) non sono considerati materiali compositi;

    6.1.4.   «lato esposto» indica il lato del materiale rivolto verso l’abitacolo, il vano motore o eventualmente un vano di riscaldamento separato quando il materiale è montato all’interno del veicolo;

    6.1.5.   «imbottitura» indica la combinazione dei materiali per imbottitura interna e finiture di superficie che insieme guarniscono il telaio del sedile;

    6.1.6.   «rivestimenti interni» indica materiali che (insieme) compongono il rivestimento di superficie e il sottofondo di un tetto, di una parete o del pavimento;

    6.1.7.   «materiali isolanti» indica i materiali usati per ridurre il trasferimento di calore per conduzione, convezione o irraggiamento e per l’insonorizzazione del vano motore e dell’eventuale vano di riscaldamento separato;

    6.1.8.   «capacità di respingere carburanti o lubrificanti» indica la capacità di un materiale di respingere carburanti o lubrificanti misurata in conformità all’allegato 9 del presente regolamento.

    6.2.   Specifiche

    6.2.1.   I seguenti materiali devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 6 del presente regolamento:

    a)

    materiale o materiali, anche compositi, montati in posizione orizzontale nell’abitacolo; nonché

    b)

    materiale o materiali isolanti montati in posizione orizzontale nel vano motore o in un eventuale vano di riscaldamento separato.

    Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto o se la fiamma si estingue prima del raggiungimento dell’ultimo punto di misurazione.

    I materiali che soddisfano le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 sono considerati conformi alle prescrizioni del presente punto.

    6.2.2.   I seguenti materiali devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 7 del presente regolamento:

    a)

    materiale o materiali, anche compositi, montati a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e nel sottocielo del veicolo;

    b)

    materiale o materiali isolanti montati nel vano motore o in un eventuale vano di riscaldamento separato.

    Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, non si formano gocce che possano infiammare l’ovatta.

    6.2.3.   I seguenti materiali devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 8 del presente regolamento:

    a)

    materiale o materiali, anche compositi, montati in posizione verticale nell’abitacolo;

    b)

    materiale o materiali isolanti montati in posizione verticale nel vano motore o in un eventuale vano di riscaldamento separato.

    Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto o se la fiamma si estingue prima di distruggere uno dei primi fili di riferimento.

    6.2.4.   I materiali che raggiungono un valore medio CFE (critical heat flux at extinguishment) pari o superiore a 20 kW/2 in una prova conforme alla norma ISO 5658-2 (3) sono considerati soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3, purché in base ai risultati peggiori da essa scaturiti non vengano osservate gocce incandescenti.

    6.2.5.   Tutti i materiali isolanti montati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 9 del presente regolamento.

    Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, l’aumento di peso del campione sottoposto a prova non supera 1 g.

    Cavità necessarie per motivi tecnici, per far passare ad esempio tubi o elementi strutturali attraverso il materiale, sono consentite purché la protezione sia mantenuta (ad esempio, mastice, nastro...).

    6.2.6.   I cavi elettrici di lunghezza superiore a 100 mm impiegati nel veicolo devono essere sottoposti alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma descritta nell’allegato 10 del presente regolamento. In alternativa a tali prescrizioni può essere utilizzata la procedura di prova descritta nella norma ISO 6722-1:2011, punto 5.22. I verbali di prova e le omologazioni dei componenti in base alla norma ISO 6722:2006, punto 12, mantengono la loro validità.

    L’esposizione alla fiamma di prova deve terminare:

    1)

    nel caso dei cavi unipolari:

    a)

    quando il conduttore diventa visibile, oppure

    b)

    dopo 15 secondi per i cavi con misura di conduzione non superiore a 2,5 mm2 e

    c)

    dopo 30 secondi per i cavi con misura di conduzione superiore a 2,5 mm2,

    oppure

    2)

    nel caso dei cavi unipolari o multipolari guainati, schermati o non schermati, con una somma di misure di conduzione non superiore a 15 mm2:

    a)

    fino a quando un conduttore diventa visibile oppure per 30 secondi, per tutti i cavi, a seconda di quale evento si verifica per primo;

    oppure

    3)

    nel caso dei cavi unipolari o multipolari guainati, schermati o non schermati, con una somma di misure di conduzione superiore a 15 mm2:

    a)

    come 1) o 2), a seconda dei casi.

    I cavi elettrici di cui al punto 2) possono essere sottoposti a prova insieme o separatamente.

    I cavi elettrici di cui al punto 3) devono essere sottoposti a prova separatamente.

    Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la fiamma di combustione di materiale isolante si estingue entro 70 secondi e restano intatti almeno 50 mm di isolante all’estremità superiore del campione di prova.

    6.2.7.   Le guaine o le condotte per cavi di lunghezza superiore a 100 mm devono essere sottoposte alla prova per la determinazione della velocità di combustione dei materiali di cui all’allegato 8. Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto o se la fiamma si estingue prima di distruggere uno dei primi fili di riferimento.

    6.2.8.   Materiali che non è necessario sottoporre alle prove descritte negli allegati da 6 a 8:

    6.2.8.1.   parti di metallo o di vetro;

    6.2.8.2.   tutti gli accessori dei sedili singoli aventi una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g. Se la massa totale di tali accessori supera i 400 g di materiale non metallico per sedile, occorre sottoporre a prova ogni materiale;

    6.2.8.3.   gli elementi la cui superficie o il cui volume non superi rispettivamente:

    6.2.8.3.1.   100 cm2 oppure 40 cm3 per gli elementi collegati a un posto a sedere singolo;

    6.2.8.3.2.   300 cm2 oppure 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare interno dell’abitacolo per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati a un posto a sedere singolo;

    6.2.8.4.   gli elementi per i quali non è possibile estrarre un campione delle dimensioni prescritte all’allegato 6, punto 3.1, all’allegato 7, punto 3 e all’allegato 8, punto 3.1.

    7.   MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

    7.1.   Ogni modifica di un tipo di veicolo o di componente rispetto al presente regolamento deve essere comunicata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo o di componente in questione. L’autorità di omologazione può quindi:

    7.1.1.   ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che pertanto il veicolo o componente è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

    7.1.2.   chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

    7.2.   Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche avvenute, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

    7.3.   L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ciascuna scheda di notifica compilata a tale fine e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.

    8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    8.1.   i veicoli e/o i componenti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni della parte o delle parti pertinenti del presente regolamento.

    8.2.   L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

    9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    9.1.   L’omologazione rilasciata a un tipo di veicolo/componente ai sensi del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

    9.2.   Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.

    10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

    Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la notifica, l’autorità in questione deve informare le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.

    11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

    Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e ai quali devono essere inviate le schede di notifica attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione rilasciata in altri paesi.

    12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

    12.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo o di componente da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

    12.3.   Trascorsi 60 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

    12.4.   Anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, le omologazioni di componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

    12.5.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’estensione di un’omologazione rilasciata ai sensi della serie di modifiche 00 del presente regolamento.

    12.6.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.7.   Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di componente da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.8.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.9.   Trascorsi 96 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.10.   Anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 02, le omologazioni di componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettarle.

    12.11.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

    12.12.   Dal 1o settembre 2019, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo o di componente da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

    12.13.   Dal 1o settembre 2021, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

    12.14.   Anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 03, le omologazioni di componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettarle.


    (1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

    (2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

    (3)  ISO 5658-2:2006 Prove di reazione al fuoco - Diffusione di fiamma - parte 2: diffusione laterale su prodotti da costruzione e mezzi di trasporto in posizione verticale.


    ALLEGATO I

    SCHEDA INFORMATIVA PER I VEICOLI

    Redatta ai sensi del punto 3.2 del presente regolamento ai fini dell’omologazione di un veicolo riguardo al comportamento alla combustione dei componenti impiegati nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali isolanti usati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato.

    1.   ASPETTI GENERALI

    1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

    1.2.   Tipo e designazione commerciale generale: …

    1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul veicolo: …

    1.4.   Posizione dell’indicazione: …

    1.5.   Categoria del veicolo (1): …

    1.6.   Nome e indirizzo del costruttore: …

    1.7.   Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

    2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

    2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

    3.   CARROZZERIA

    Finiture interne e/o materiali isolanti

    3.1.   Sedili

    3.1.1.   Quantità: …

    3.2.   Materiale o materiali usati per l’abitacolo, con indicazione di ciascun materiale

    3.2.1.   Eventuale numero di omologazione del componente: …

    3.2.2.   Marca: …

    3.2.3.   Denominazione del tipo: …

    3.2.4.   Sottoposto a prova conformemente al punto 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 (2):…

    3.2.5.   Per materiali non omologati

    3.2.5.1.   Materiale o materiali di base/designazione:. ../. .. …

    3.2.5.2.   Materiale composito/semplice  (2), numero di strati  (2): …

    3.2.5.3.   Tipo di rivestimento  (2): …

    3.2.5.4.   Spessore minimo/massimo … mm

    3.3.   Materiali usati per l’isolamento nel vano motore e/o nel vano di riscaldamento separato, con indicazione di ciascun materiale

    3.3.1.   Eventuale numero di omologazione del componente: …

    3.3.2.   Marca: …

    3.3.3.   Denominazione del tipo: …

    3.3.4.   Sottoposto a prova conformemente al punto 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5  (2): …

    3.3.5.   Per materiali non omologati

    3.3.5.1.   Materiale o materiali di base/designazione:. ./. .. …

    3.3.5.2.   Materiale composito/semplice  (2), numero di strati  (2): …

    3.3.5.3.   Tipo di rivestimento  (2): …

    3.3.5.4.   Spessore minimo/massimo … mm

    3.4.   Cavi elettrici, con indicazione di ciascun tipo

    3.4.1.   Numero/i di omologazione del componente o dei componenti, se del caso: …

    3.4.2.   Marca: …

    3.4.3.   Denominazione del tipo: …

    3.4.4.   Per materiali non omologati

    3.4.4.1.   Materiale o materiali di base/designazione:. ../. .. …

    3.4.4.2.   Materiale composito/semplice  (2), numero di strati  (2): …

    3.4.4.3.   Tipo di rivestimento  (2): …

    3.4.4.4.   Spessore minimo/massimo … mm


    (1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.6/paragrafo 2).

    (2)  Cancellare quanto non pertinente.


    ALLEGATO 2

    SCHEDA INFORMATIVA PER I COMPONENTI

    redatta ai sensi del punto 3.2 del presente regolamento ai fini dell’omologazione di un componente impiegato nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali isolanti usati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato.

    1.   ASPETTI GENERALI

    1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

    1.2.   Tipo e designazione commerciale generale:…

    1.3.   Nome e indirizzo del costruttore:…

    1.4.   Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione:…

    1.5.   Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…

    2.   MATERIALI DESTINATI AGLI ALLESTIMENTI INTERNI

    2.1.   Materiale o materiali destinati a essere montati in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)

    Materiale o materiali destinati a essere montati a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e/o nel sottocielo del veicolo: sì/non applicabile (1)

    2.2.   Materiale o materiali di base/designazione:. ../. ..…

    2.3.   Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1):…

    2.4.   Tipo di rivestimento (1):…

    2.5.   Spessore minimo/massimo … mm

    2.6.   Eventuale numero di omologazione:…

    3.   MATERIALI ISOLANTI

    3.1.   Materiale o materiali destinati a essere montati in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)

    3.2.   Materiale o materiali di base/designazione:. ../. ..…

    3.3.   Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1):…

    3.4.   Tipo di rivestimento (1):…

    3.5.   Spessore minimo/massimo … mm

    3.6.   Eventuale numero di omologazione: …

    4.   CAVI ELETTRICI

    4.1.   Materiale o materiali impiegati:…

    4.2.   Materiale o materiali di base/designazione:. ../. ..…

    4.3.   Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1):…

    4.4.   Tipo di rivestimento (1):…

    4.5.   Spessore minimo/massimo mm…

    4.6.   Eventuale numero di omologazione:…


    (1)  Cancellare quanto non pertinente.


    ALLEGATO 3

    NOTIFICA

    [formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    Image 4

     (1)

    Emessa da:

    Nome dell'amministrazione:

     

     

     


    Relativa a (2):

    rilascio dell’omologazione

     

    estensione dell’omologazione

     

    rifiuto dell’omologazione

     

    revoca dell’omologazione

     

    cessazione definitiva della produzione

    di un tipo di veicolo a norma del regolamento UNECE n. 118

    Omologazione n …

    Estensione n. …

    Motivo dell’estensione: …

     

    SEZIONE I

    ASPETTI GENERALI

    1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

    1.2.   Tipo: …

    1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul veicolo, sul componente o sull’entità tecnica indipendente  (2)(1): …

    1.3.1.   Posizione dell’indicazione: …

    1.4.   Categoria del veicolo (2): …

    1.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

    1.6.   Posizione del marchio di omologazione: …

    1.7.   Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

    SEZIONE II

    1.   Eventuali informazioni aggiuntive

    2.   Servizio tecnico incaricato delle prove: …

    3.   Data del verbale di prova: …

    4.   Numero del verbale di prova: …

    5.   Eventuali osservazioni: …

    6.   Luogo: …

    7.   Data: …

    8.   Firma: …

    9.   Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.


    (1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione.

    (2)  Cancellare quanto non pertinente (salvo alcuni casi in cui le risposte possibili sono più d’una e non è necessario cancellare nulla).

    (1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

    (2)  Secondo la definizione di cui all’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev. 6, paragrafo 2).


    ALLEGATO 4

    NOTIFICA

    [formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    Image 5

     (1)

    Emessa da:

    Nome dell'amministrazione:

     

     

     


    Relativa a (2):

    rilascio dell’omologazione

     

    estensione dell’omologazione

     

    rifiuto dell’omologazione

     

    revoca dell’omologazione

     

    cessazione definitiva della produzione

    di un tipo di componente a norma del regolamento n. 118

    Omologazione n…

    Estensione n.…

    Motivo dell’estensione: …

     

    SEZIONE I

    ASPETTI GENERALI

    1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

    1.2.   Tipo:…

    1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul dispositivo (3):…

    1.3.1.   Posizione dell’indicazione:…

    1.4.   Nome e indirizzo del costruttore:…

    1.5.   Posizione del marchio di omologazione:…

    1.6.   Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…

    SEZIONE II

    1.   Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. appendice 1

    2.   Servizio tecnico incaricato delle prove:…

    3.   Data del verbale di prova:…

    4.   Numero del verbale di prova:…

    5.   Eventuali osservazioni:…

    6.   Luogo:…

    7.   Data:…

    8.   Firma:…

    9.   Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.


    (1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione.

    (2)  Cancellare quanto non pertinente (salvo alcuni casi in cui le risposte possibili sono più d’una e non è necessario cancellare nulla).

    (3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).


    APPENDICE 1

    Appendice del modulo di notifica dell’omologazione n. …concernente l’omologazione di un tipo di componente a norma del regolamento n. 118

    1.   Informazioni aggiuntive

    1.1.   Materiali destinati agli allestimenti interni

    1.1.1.   Direzione nella quale il materiale può essere montato: orizzontale/verticale/sia orizzontale che verticale (1)

    1.1.2.   Soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.2: sì/non applicabile (1)

    1.1.3.   La conformità è stata verificata per componenti omologati come dispositivi completi: sì/n.  (1)

    1.1.4.   Eventuali limitazioni d’uso e prescrizioni di montaggio:…

    1.2.   Materiali isolanti

    1.2.1.   Direzione nella quale il materiale può essere montato: orizzontale/verticale/sia orizzontale che verticale (1)

    1.2.2.   La conformità è stata verificata per componenti omologati come dispositivi completi: sì/n.  (1)

    1.2.3.   Eventuali limitazioni d’uso e prescrizioni di montaggio: …

    1.3.   Cavi elettrici

    1.3.1.   Eventuali limitazioni d’uso e prescrizioni di montaggio: …

    2.   Osservazioni: …


    (1)  Cancellare quanto non pertinente.


    ALLEGATO 5

    DISPOSIZIONI RELATIVE AI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

    ESEMPIO 1

    (cfr. parte I del presente regolamento)

    Image 6

    a = almeno 8 mm.

    Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato con il n. 031234 nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento UNECE n. 118, parte I. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che quest’ultima è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 118.

    ESEMPIO 2

    (cfr. parte II del presente regolamento)

    Image 7

    a = almeno 8 mm.

    Image 8

    Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un componente, indica che il tipo di componente in questione è stato omologato con il n. 031234 nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento UNECE n. 118, parte II. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che quest’ultima è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 118.

    Image 9

    Questo simbolo aggiuntivo indica la direzione nella quale il componente può essere montato.

    Image 10

    Questo simbolo aggiuntivo indica che il componente soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.

    Image 11

    Questo simbolo aggiuntivo indica un’omologazione quale dispositivo completo, come nel caso di sedili, pareti divisorie ecc.

    I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili.


    ALLEGATO 6

    PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI

    1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

    1.1.

    Si sottopongono a prova cinque campioni se trattasi di un materiale isotropo o dieci campioni se trattasi di un materiale anisotropo (cinque per ciascuna direzione).

    1.2.

    I campioni devono essere prelevati dal materiale sottoposto a prova. Nel caso dei materiali che presentano velocità di combustione diverse a seconda della direzione del materiale, la prova deve essere eseguita per ciascuna direzione. Dopo essere stati prelevati, i campioni devono essere posti nell’apparecchiatura di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata. Se il materiale è fornito in strisce tagliate in larghezza, occorre tagliare un pezzo lungo almeno 500 mm che copra l’intera larghezza. I campioni vanno prelevati da tale pezzo a una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale e alla stessa distanza tra loro. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di questi ultimi lo consente. Se è superiore a 13 mm, lo spessore del prodotto deve essere ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano di riscaldamento separato). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d’intesa con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

    I materiali compositi (cfr. punto 6.1.3) devono essere sottoposti a prova come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, occorre sottoporre a prova separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano.

    1.3.

    Disporre orizzontalmente il campione in un supporto a forma di U esponendolo per 15 secondi all’azione di una fiamma definita in una camera di combustione, con la fiamma che agisce sull’estremità libera del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

    2.   APPARECCHIATURA

    2.1.

    Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile, avente le dimensioni indicate alla figura 2. Nella facciata anteriore della camera si troverà una finestra di osservazione resistente alle fiamme che potrà coprire l’intera facciata anteriore e fungere da sportello d’accesso.

    Il lato inferiore della camera sarà munito di fori di areazione e la parte superiore di una feritoia perimetrale di aspirazione. La camera poggerà su quattro piedi di 10 mm d’altezza.

    Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l’introduzione del supporto del campione con il campione stesso; il lato opposto sarà munito di un’apertura per introdurre il tubo di alimentazione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (cfr. figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione, che non devono essere coperti.

    Figura 1

    Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta

    Image 12

    Figura 2

    Esempio di camera di combustione

    (dimensioni in millimetri)

    Image 13

    Figura 3

    Esempio di vaschetta

    (dimensioni in millimetri)

    Image 14

    2.2.

    Supporto del campione costituito da due lastre di metallo a forma di U o da telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate nella figura 4.

    La piastra inferiore sarà munita di perni in corrispondenza dei quali quella superiore avrà dei fori in modo da permettere un fissaggio uniforme del campione. I perni servono anche da punti riferimento per misurare l’inizio e la fine della distanza di combustione.

    Deve essere previsto un sostegno costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la piastra inferiore del supporto del campione a intervalli di 25 mm (cfr. fig. 5).

    Il piano corrispondente alla parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm al di sopra del pavimento. La distanza tra il bordo anteriore del supporto del campione e l’estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione e i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono interne) (cfr. figure 1 e 2).

    Figura 4

    Esempio di supporto del campione

    (dimensioni in millimetri)

    Image 15

    Figura 5

    Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per i fili di supporto

    (dimensioni in millimetri)

    Image 16

    2.3.   Bruciatore a gas

    Come fonte della fiamma si usa un bruciatore Bunsen con diametro interno di 9,5 ±0,5 mm, collocato nella camera di combustione in modo che il centro del suo becco si trovi 19 mm al di sotto del centro del bordo inferiore dell’estremità aperta del campione (cfr. figura 2).

    2.4.   Gas di prova

    Il gas fornito al bruciatore deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m3 (ad esempio gas naturale).

    2.5.

    Pettine di metallo, lungo almeno 110 mm e munito di sette o otto denti a punta arrotondata ogni 25 mm.

    2.6.

    Cronometro con una precisione di 0,5 secondi.

    2.7.

    Cappa. La camera di combustione può essere posta dentro una cappa purché il suo volume interno sia compreso tra 20 e 110 volte il volume della camera di combustione e nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) superi una delle altre di oltre 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. La velocità deve essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s, in modo che l’operatore non sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell’aria.

    3.   CAMPIONI

    3.1.   Forma e dimensioni

    3.1.1.

    Forma e dimensioni dei campioni sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo spessore del prodotto da sottoporre a prova. Non deve oltrepassare i 13 mm. Prelevare possibilmente un campione che mantenga una sezione costante per tutta la sua lunghezza.

    Figura 6

    Campione

    (dimensioni in millimetri)

    Image 17

    3.1.2.

    Se forma e dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione delle dimensioni prescritte, rispettare le seguenti dimensioni minime: