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Document 41975A3490

76/76/CEE: Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario)

OJ L 17, 26.1.1976, p. 1–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 006 P. 10 - 52
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 006 P. 10 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1989; sostituito da 489A0695(01)

41975A3490

76/76/CEE: Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario)

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 26/01/1976 pag. 0001 - 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 6 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 6 pag. 0010


CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE (Convenzione sul brevetto comunitario) (76/76/CEE)

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973,

SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obbiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunità delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione,

CONSIDERANDO che uno degli obbiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunità economica europea è l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci;

CONSIDERANDO che uno dei mezzi più idonei al conseguimento di tale obbiettivo per la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti è l'istituzione di un regime comunitario di brevetti;

CONSIDERANDO che l'istituzione di tale regime comunitario di brevetti è perciò indissociabile dal conseguimento degli obbiettivi del trattato ed è quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre che vengano conclusi tra loro una convenzione che costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul rilascio di brevetti europei, nonché un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ed un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo il 14 luglio 1967;

CONSIDERANDO essenziale che la presente convenzione venga interpretata in modo uniforme affinché i diritti e gli obblighi risultanti dal brevetto comunitario siano identici in tutta la Comunità e che quindi venga attribuita competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

CONVINTE perciò che la conclusione della presente convenzione è necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunità economica europea e dunque rappresenta per gli Stati membri un opportuno provvedimento da adottare - fatte salve le procedure nazionali di ratifica - per l'assolvimento degli obblighi della Comunità,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

il sig. J. DESCHAMPS

ambasciatore del Belgio a Lussemburgo

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

il sig. K. V. SKJØDT

direttore, ufficio danese dei brevetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

il sig. Peter HERMES

sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

il sig. Emile CAZIMAJOU

ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

il sig. John BRUTON

sottosegretario di Stato parlamentare, ministero dell'industria e del commercio

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'on. Francesco CATTANEI

sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

il sig. Marcel MART

ministro dell'economia, del ceto medio e del turismo

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

il sig. Th. M. HAZEKAMP

sottosegretario di Stato all'economia

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

il sig. GORONWY-ROBERTS

ministro aggiunto agli affari esteri e del Commonwealth, vicepresidente della camera dei Lords

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Diritto comune per i brevetti

1. Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni.

2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito «convenzione sul brevetto europeo», nonché le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

Articolo 2

Brevetto comunitario

1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari.

2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario.

Esso produce gli stessi effetti nella totalità dei territori in cui si applica la presente convenzione e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalità di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti.

3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso è soggetto esclusivamente alle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.

Articolo 3

Designazione congiunta

La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente all'articolo 79 della convenzione sul brevetto europeo, può essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti.

Articolo 4

Istituzione di organi speciali

Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati contraenti. L'attività di questi organi speciali è controllata da un comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Articolo 5

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della presente convenzione, la competenza attribuitale dalla convenzione stessa. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della comunità economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

2. Ove necessario, il regolamento di procedura è adattato e completato in conformità dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6

Brevetti nazionali

La presente convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di rilasciare brevetti nazionali.

CAPITOLO II

ORGANI SPECIALI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI

Articolo 7

Organi speciali

Gli organi speciali sono i seguenti:

a) una divisione di amministrazione dei brevetti,

b) una o più divisioni di annullamento,

c) una o più commissioni di annullamento.

Articolo 8

Divisione di amministrazione dei brevetti

1. La divisione di amministrazione dei brevetti è competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa è competente per le decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni nel Registro dei brevetti comunitari.

2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate a un membro giurista.

3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, né delle commissioni di annullamento.

Articolo 9

Divisioni di annullamento

1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonché a fissare il compenso di cui all'articolo 44, paragrafo 5.

2. Una divisione di annullamento è composta di un membro giurista, che assume la presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento può affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale è di competenza della divisione di annullamento stessa.

Articolo 10

Commissioni di annullamento

1. Le commissioni di annullamento sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni delle divisioni di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti e a esprimere un parere sull'entità della protezione conferita dal brevetto comunitario.

2. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di annullamento, la commissione di annullamento si compone di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di tre membri qualificati sul piano tecnico.

3. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di amministrazione dei brevetti, la commissione di annullamento si compone di tre membri giuristi.

4. Per esprimere un parere sull'entità della protezione conferita da un brevetto comunitario, la commissione di annullamento si compone normalmente di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di un membro qualificato sul piano tecnico. Tuttavia, qualora la commissione di annullamento debba esprimere detto parere nel contesto di un ricorso contro una decisione di una divisione di annullamento o ritenga che ciò sia richiesto dalla natura del parere, essa si compone come indicato al paragrafo 2.

Articolo 11

Nomina dei membri delle commissioni di annullamento

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione nomina:

a) i presidenti delle commissioni di annullamento su proposta di uno dei membri del comitato, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o su proposta di quest'ultimo,

b) gli altri membri delle commissioni di annullamento su proposta del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2. I membri delle commissioni di annullamento possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal comitato ristretto, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, il comitato ristretto esercita il potere disciplinare sulle persone nominate ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 12

Indipendenza dei membri delle commissioni di annullamento

1. I membri delle commissioni di annullamento sono nominati per un periodo di cinque anni e durante, prenda una decisione in tal senso.

2. I membri delle commissioni di annullamento non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, né della divisione di amministrazione dei brevetti o delle divisioni di annullamento.

3. Nelle loro decisioni i membri delle commissioni di annullamento non sono vincolati da alcuna istruzione e devono attenersi unicamente alle disposizioni della presente convenzione.

4. Il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento è adottato conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Esso deve essere approvato dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Astensione e ricusazione

1. I membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di annullamento devono inoltre astenersi dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione o la commissione.

3. I membri di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialità. La ricusazione non è ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può essere basata sulla nazionalità dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento e le commissioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro è sostituito, in seno alla divisione o alla commissione, dal suo supplente.

Articolo 14

Lingue delle procedure e delle pubblicazioni

1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono anche le lingue ufficiali degli organi speciali.

2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli organi speciali è possibile rettificare la traduzione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di brevetto europeo.

3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale il brevetto comunitario è stato rilasciato deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le procedure relative al suddetto brevetto comunitario che si svolgono dinanzi agli organi speciali.

4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel territorio di uno Stato contraente in cui è lingua ufficiale una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero, possono depositare documenti - che devono essere presentati entro un termine stabilito - in una lingua ufficiale di detto Stato. Tuttavia, tali persone sono tenute a depositare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione ; nei casi contemplati da tale regolamento, esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

5. Qualora un documento non sia depositato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della presente convenzione, non sia depositata entro i termini prescritti, il documento si considera non ricevuto.

6. Al termine della procedura di limitazione o della procedura di annullamento, il nuovo fascicolo del brevetto comunitario è pubblicato nella lingua della procedura ; esso è corredato da una traduzione delle rivendicazioni modificate in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non è lingua ufficiale la lingua della procedura.

7. Il Bollettino dei brevetti comunitari è pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

8. Le registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari si effettuano nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio fa fede la registrazione nella lingua della procedura.

9. Gli Stati che sono parti della presente convenzione non possono avvalersi delle facoltà offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

CAPITOLO III

COMITATO RISTRETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Composizione

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al consiglio di amministrazione e al comitato ristretto.

2. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.

Articolo 16

Presidenza

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 17

Ufficio di presidenza

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione può istituire un Ufficio di presidenza composto di cinque dei suoi membri.

2. Il presidente e il vicepresidente del comitato ristretto sono di diritto membri dell'Ufficio di presidenza ; gli altri tre membri sono eletti dal comitato ristretto.

3. Il mandato dei membri eletti dal comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non è rinnovabile.

4. L'Ufficio di presidenza assolve i compiti che il comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo comitato.

Articolo 18

Sessioni

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.

2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

3. Il comitato ristretto tiene una sessione ordinaria una volta l'anno ; inoltre, si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

4. Il comitato ristretto delibera su un ondine del giorno determinato e in conformità del regolamento interno.

5. Viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Articolo 19

Lingue del comitato ristretto

1. Le lingue usate nelle deliberazioni del comitato ristretto del consiglio di amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.

2. I documenti sottoposti al comitato ristretto e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Competenza del comitato ristretto in casi particolari

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:

a) i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti,

b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

2. Il comitato ristretto è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:

a) il regolamento finanziario,

b) il regolamento relativo alle tasse,

c) il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Diritto di voto

1. Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

2. ciascuno Stato contraente dispone di un voto salvo applicazione dell'articolo 23.

Articolo 22

Voti

1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

2. È necessaria la maggioranza di tre quanti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto è competente a prendere ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 25, lettera a).

3. L'astensione non è considerata come voto.

Articolo 23

Ponderazione dei voti

Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'approvazione di cui all'articolo 25, lettera a), si procede alla votazione a norma dell'articolo 36 della convenzione sul brevetto europeo. Ai sensi del presente articolo per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24

Oneri e proventi finanziari

1. L'importo che gli Stati parti della presente convenzione devono pagare in applicazione dell'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo è coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, di quest'ultima convenzione.

2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, da cui siano state detratte le somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtù degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonché tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio menzionato al precedente paragrafo 1.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi 1 e 2 potrà essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle comunità europee. Questo regime potrà inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtù della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati, in virtù di quest'ultima convenzione. Al termine di tali favori, il presente articolo e, ove occorra, l'articolo 23, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunità europee, deliberante all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 25

Competenze del comitato ristretto del consiglio di amministrazione in materia di bilancio

Spetta al comitato ristretto del consiglio di amministrazione:

a) approvare ogni anno le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esecuzione della presente convenzione e gli eventuali supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che gli vengano sottoposti dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e controllarne l'esecuzione,

b) accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese relative all'esecuzione della presente convenzione,

c) approvare i conti annui dell'Organizzazione europea dei brevetti concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonché la parte concernente tali conti della relazione dei revisori dei conti nominati in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo e dare atto dell'esecuzione al presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 26

Regolamento relativo alle tasse

Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

PARTE SECONDA

DIRITTO DEI BREVETTI

CAPITOLO I

DIRITTO AL BREVETTO COMUNITARIO

Articolo 27

Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

1. Se il brevetto comunitario è stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione può rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto.

2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa può rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualità di contitolare.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o del trasferimento del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso.

4. L'introduzione di una domanda giudiziale è trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra decisione o conclusione della procedura.

Articolo 28

Effetti del cambiamento di proprietà

1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprietà del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 27, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.

2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale

a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine,

o se

b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine,

egli può proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza sia stato in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.

CAPITOLO II

EFFETTI DEL BREVETTO COMUNITARIO E DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Articolo 29

Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto,

b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti,

c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 30

Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'articolo 29.

3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c).

Articolo 31

Limiti degli effetti del brevetto comunitario

I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali,

b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata,

c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati,

d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purché l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave,

e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre, o dei loro accessori, che appartengano a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti;

f) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.

Articolo 32

Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario

I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.

Articolo 33

Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione

1. Il richiedente deve depositare presso l'ufficio europeo dei brevetti entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco.

2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione.

5. Se le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non è stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario è considerato senza effetti sin dall'origine, a meno che queste formalità non vengano espletate e la soprattassa non venga versata entro il termine supplementare stabilito nel regolamento di esecuzione.

Articolo 34

Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

1. un compensa ragionevole, stabilito secondo le circostanze, può essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtù del brevetto comunitario.

2. Ogni Stato contraente che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, può disporre che tale domanda conferisca al richiedente il diritto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta,

a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, ovvero

b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione, in detto Stato.

Articolo 35

Effetti della revoca e della nullità del brevetto comunitario

1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e il brevetto comunitario che ne risulta sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto è dichiarato nullo.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullità del brevetto non pregiudica:

a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullità,

b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullità nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equità, nella misura giustificata dalle circostanze, si può chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.

Articolo 36

Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione

1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali nello Stato contraente in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita, sempreché le norme del diritto privato internazionale di detto Stato non rinviino al diritto nazionale di un altro Stato contraente.

2. Le norme di procedura applicabili sono stabilite dall'articolo 74.

3. I paragrafi 1 e 2 sono applicabili a una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti.

CAPITOLO III

DIRITTI NAZIONALI

Articolo 37

Diritti nazionali preesistenti

1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente.

2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtù della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.

Articolo 38

Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale

1. chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione.

2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.

CAPITOLO IV

BREVETTO COMUNITARIO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 39

Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale

1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà, è assimilato, nella sua totalità e per la totalità dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo,

a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo,

b) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione,

c) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione.

2. ove non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, la Stato contraente di cui al paragrafo 1 è la Repubblica federale di Germania.

3. Quando più persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualità di corichiedenti, il paragrafo 1 è applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2.

4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo esser stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando è trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.

Articolo 40

Trasferimento

1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento.

3. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione. Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.

Articolo 41

Procedura di esecuzione

In materia di procedura di esecuzione concernente un brevetto comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorità giudiziaria e le altre autorità dello Stato contraente definito ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 42

Procedura di fallimento o procedure analoghe

1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario può essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura è stata proposta per prima.

2. In caso di comproprietà di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 è applicabile alla quota del comproprietario.

Articolo 43

Licenze contrattuali

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per la totalità dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1.

3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l'articolo 40, paragrafi 2 e 3.

Articolo 44

Licenze di diritto

1. Se il titolare di un brevetto comunitario deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 27 dia luogo ad un integrale cambiamento di proprietà del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare del Registro dei brevetti comunitari.

2. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, sempreché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro ; si applica l'articolo 49, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine testé indicato.

3. La dichiarazione non può essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva.

4. In virtù della dichiarazione chiunque è abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza così ottenuta è assimilata a una licenza contrattuale.

5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato l'importo fissato. Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, sempreché esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo.

6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari può essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.

Articolo 45

Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

1. Gli articoli da 39 a 43 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.

2. I diritti acquisiti dai terzi nei confronti di una demanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.

CAPITOLO V

LICENZE OBBLIGATORIE SUL BREVETTO COMUNITARIO

Articolo 46

Licenze obbligatorie

1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali è applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato ; l'articolo 32 non si applica.

2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilità di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie.

3. Nella misura del possibile le autorità nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario.

4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «licenza obbligatoria» comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.

Articolo 47

Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione

Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non è applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.

Articolo 48

Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti

La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi è applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonché ai rapporti tra brevetti comunitari.

PARTE TERZA

MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE, DECADENZA, LIMITAZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

CAPITOLO I

MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E DECADENZA

Articolo 49

Tasse annuali

1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo ; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, può essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa.

3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.

Articolo 50

Rinuncia

1. Un brevetto comunitario può formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.

2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari.

3. Se una persona è iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quali titolare di un diritto reale o è avvenuta a sua nome una trascrizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, primo periodo, il suo consenso è necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro è iscritta una licenza, la rinuncia è trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Articolo 51

Estinzione e decadenza

1. Un brevetto comunitario si estingue o decade:

a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo,

b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 50 della presente convenzione,

c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa.

2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore.

3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.

4. Occorrendo, sono competenti a decidere della estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni o le commissioni di annullamento:

CAPITOLO II

PROCEDURA DI LIMITAZIONE

Articolo 52

Domanda di limitazione

1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario può venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per une o più Stati contraenti può essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1.

2. La domanda non può essere depositata se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione o di annullamento.

3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione.

4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo 50, paragrafo 3.

5. Se nel corso di una procedura di limitazione è depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finché non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.

Articolo 53

Esame della domanda

1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato.

2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli.

3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia conformato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Articolo 54

Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario

1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 53, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda.

2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullità di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, sempreché:

a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto,

b) la traduzione delle rivendicazioni modificate venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,

c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.

3. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari.

Articolo 55

Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione

Se il brevetto comunitario è stato limitato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

CAPITOLO III

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO

Articolo 56

Domanda di annullamento

1. Chiunque può depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera e), la domanda può essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'articolo 27.

2. Nessuna domanda può essere depositata nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione.

3. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario.

4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento.

5. Il proponente è, con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento.

6. Il proponente che non abbia né domicilio né sede in uno Stato contraente deve rilasciare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importa adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non è rilasciata entro il termine stabilito, la domanda è considerata ritirata.

Articolo 57

cause di nullità

1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario può essere basata soltanto sulle seguenti cause:

a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo;

b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale è stata depositata, oppure, se il brevetto è stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;

e) il titolare del brevetto, in virtù di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo;

f) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.

2. Se le cause di nullità colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullità è pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizioni del pubblico.

Articolo 58

Esame della domanda

1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario è ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all'articolo 57 si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto.

2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

Articolo 59

Dichiarazione di nullità o mantenimento in vigore del brevetto comunitario

1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all'articolo 57 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullità del brevetto.

2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento.

3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullità di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, così modificato, a condizione che:

a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto,

b) la traduzione delle rivendicazioni modificate, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,

c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.

4. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, il brevetto è dichiarato nullo, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

Articolo 60

Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento

Se il brevetto comunitario è stato modificato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Articolo 61

Spese

1. Nella procedura di annullamento, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, a meno che la divisione di annullamento o la commissione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione e seconda equità, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese può essere presa anche quando la domanda di annullamento è ritirata o quando il brevetto comunitario è estinto o decaduto.

2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importa delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. È applicabile l'articolo 104, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

PARTE QUARTA

PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 62

Ricorso

1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti può essere presentato ricorso.

2. Gli articoli da 106 a 111 della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.

Articolo 63

Ricorso per cassazione

1. Contro le decisioni date commissioni di annullamento concernenti un ricorso, può essere fatto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. Il ricorso per cassazione può essere inoltrato per violazione di norme che prescrivono una determinata forma e per violazione della presente convenzione o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ove non si tratti di una norma di diritto nazionale. L'esame della Corte di giustizia non si estende all'accertamento dei fatti di cui alla decisione della commissione di annullamento.

3. Il ricorso per cassazione può essere proposto da una qualsiasi delle parti della procedura dinanzi alla commissione di annullamento, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue richieste.

4. Il ricorso per cassazione deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di annullamento.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche se il brevetto comunitario è estinto o decaduto.

6. Se la Corte di giustizia rinvia la causa alla commissione di annullamento per nuova decisione, questa deve uniformarsi sia alla motivazione sia al dispositivo della decisione della Corte, a condizione che i fatti siano i medesimi.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 64

Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza

1. Le disposizioni dei capitoli I e III della parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto gli articoli 121 e 124, si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue:

a) l'articolo 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento;

b) l'articolo 116, paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento;

c) l'articolo 122 si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali;

d) l'articolo 123, paragrafo 3, si applica alle procedure di limitazione e di annullamento;

e) per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, è autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi agli organi speciali, a condizione che:

a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato luogo alla sua concessione e

b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprietà industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocità che potranno essere imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

Articolo 65

Registro dei brevetti comunitari

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato «Registro dei brevetti comunitari», in cui sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla presente convenzione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.

Articolo 66

Bollettino dei brevetti comunitari

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari, contenente le trascrizioni riportate nel Registro dei brevetti comunitari e tulle le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione.

Articolo 67

Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4, e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

PARTE SESTA

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI RIGUARDANTI I BREVETTI COMUNITARI

CAPITOLO I

COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE

Articolo 68

Disposizioni di carattere generale

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni riguardanti i brevetti comunitari e alle relative decisioni si applica la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, denominata qui di seguito «convenzione di esecuzione».

Articolo 69

Competenza delle autorità giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari

1. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario vengono proposte dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se il convenuto non ha né domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte, in deroga all'articolo 4 della convenzione di esecuzione, dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte dinanzi alle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania. L'autorità giudiziaria adita è competente per gli atti di contraffazione compiuti in qualsiasi Stato contraente.

2. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario possono anche essere proposte dinanzi alle autorità giudiziarie di uno Stato contraente in cui sia stato compiuto un atto di contraffazione. L'autorità giudiziaria adita è competente soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di detto Stato contraente.

3. Alle azioni per contraffazione del brevetto comunitario non si applica l'articolo 5, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione.

4. Indipendentemente dal domicilio,

a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari hanno esclusiva competenza le autorità giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale è applicabile alla licenza;

b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorità giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto è definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione è valido soltanto nella misura in cui è consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro.

5. Ai fini del presente articolo, il domicilio delle parti viene determinato a norma degli articoli 52 e 53 della convenzione di esecuzione.

Articolo 70

Disposizioni complementari in materia di competenza

1. Nello Stato contraente le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù degli articoli 68 e 69 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti «ratione loci» e «ratione materiae» per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato.

2. Gli articoli 68 e 69 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo.

3. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 68 e 69 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per una azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania.

Articolo 71

Disposizioni complementari sul riconoscimento e sull'esecuzione

1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'articolo 27, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione.

2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, è riconosciuta unicamente la decisione della prima autorità giudiziaria adita. Nessuna delle parti può avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.

Articolo 72

Autorità nazionali

Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione «autorità giudiziaria» o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorità che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorità all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.

Articolo 73

Pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell'articolo 2, paragrafo 3;

b) sulla validità e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti a un'autorità giudiziaria nazionale e questa ritiene che una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee sia necessaria per la propria decisione, tale questione può essere sottoposta da detta autorità alla Corte.

3. Quando una questione del genere è sollevata in una procedura pendente davanti a un'autorità giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorità è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

CAPITOLO II

PROCEDURA

Articolo 74

Regole di procedura

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli articoli 68, 69 e 70 sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.

Articolo 75

Onere della prova

1. Se oggetto del brevetto comunitario è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento.

2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.

Articolo 76

Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario deve considerare valido tale brevetto.

Articolo 77

Sospensione della procedura

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 475A3490.1

1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un'autorità giudiziaria nazionale, riguardante una domanda di brevetto europeo in cui siano designati gli Stati contraenti, dipende dalla brevettabilità dell'invenzione, essa può essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto europeo o abbia respinto la domanda. Dopo il rilascio del brevetto si applica il paragrafo 2.

2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorità giudiziaria nazionale può sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando è stata interposta opposizione o quando è stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreché la decisione dell'autorità giudiziaria dipenda dalla validità di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorità giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura d'opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.

Articolo 78

Parere sull'entità della protezione

1. Quando un'azione per contraffazione è sospesa ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, da un'autorità giudiziaria nazionale che deve decidere dell'entità della protezione nei confronti della presunta contraffazione, l'Ufficio europeo dei brevetti, qualora abbia deciso di mantenere in vigore il brevetto comunitario, deve emettere un parere sull'entità della protezione conferita dal brevetto.

2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 77, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria investita di una azione per contraffazione di un brevetto comunitario, prima di prendere una decisione può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere un parere sull'entità della protezione conferita dal brevetto.

3. Il parere viene emesso, dietro pagamento di un congruo diritto, da una commissione di annullamento, la quale, a tal fine, prende in considerazione il prodotto o il procedimento che, sulla scorta degli accertamenti dell'autorità giudiziaria nazionale, si presume costituisca contraffazione. Questo parere non è vincolante per l'autorità giudiziaria nazionale. Si applica l'articolo 116, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo.

4. Per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere il parere, l'autorità giudiziaria nazionale trasmette a questo, in una delle sue tre lingue ufficiali, i risultati dell'istruttoria, i quesiti e qualsiasi altro dato che essa ritenga utile.

Articolo 79

Sanzioni penali per la contraffazione

Alla contraffazione del brevetto comunitario si applicano le norme penali nazionali in materia di contraffazione nella misura in cui gli stessi atti di contraffazione sarebbero punibili se avessero per oggetto un brevetto nazionale.

PARTE SETTIMA

INCIDENZE SUL DIRITTO NAZIONALE

Articolo 80

Divieto del cumulo delle protezioni

1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in une Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale è stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui:

a) è scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione,

b) la procedura di opposizione è chiusa e la validità del brevetto comunitario è stata mantenuta, ovvero

c) il brevetto nazionale è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nulle in epoca successiva.

3. Ogni Stato contraente può determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso può inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fine alla data prevista dal paragrafo 1.

Articolo 81

Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali

1. I diritti derivanti da un brevetto nazionale in une Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto.

2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, quando detto titolare è economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate economicamente legate quando una di esse può esercitare sull'altra, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'attuazione di un brevetto, o quando un terzo può esercitare tale influenza su ambedue.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il prodotto sia stato messo in commercio in base a licenza obbligatoria.

Articolo 82

Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale

L'articolo 47 si applica alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.

Articolo 83

Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati

1. Ove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato.

2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo o senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.

Articolo 84

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

1. Gli articoli 37, 80 e 81 si applicano ai modelli di utilità, ai certificati di utilità e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi di un brevetto finché esista un modello di utilità con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data anteriore di priorità, in tale Stato ha valore la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, per il brevetto comunitario.

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 85

Applicazione della convenzione di esecuzione

Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtù dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

Articolo 86

Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo

1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica né alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, né ai brevetti europei che ne risultano, qualora nella sua richiesta di rilascio di brevetto il richiedente dichiari che non desidera ottenere un brevetto comunitario. Tale dichiarazione non può essere ritirata.

2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, una data di priorità posteriori a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o più Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullità sono pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella demanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata.

3. Gli articoli 80, 81, 82 e 84 si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini «brevetto europeo» sostituiscono l'espressione «brevetto comunitario» agli articoli 80 e 84 e l'espressione «brevetto nazionale» agli articoli 81 e 82.

4. Il Consiglio delle Comunità europee può decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunità europee o di uno Stato contraente.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 sarà adottata

a) all'unanimità, nei primi dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione,

b) a maggioranza qualificata, in seguito. Tale maggioranza qualificata è quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 87

Scelta successiva d'un brevetto comunitario

La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purché, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 97, paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.

Articolo 88

Riserva circa la traduzione del fascicolo del brevetto comunitario

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 9, ogni Stato contraente può, all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, dichiarare che si riserva la facoltà di prevedere che, ove il fascicolo del brevetto comunitario non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto può avvalersi per detto Stato, ai sensi delle disposizioni dei successivi paragrafi, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita all'ufficio europeo dei brevetti una traduzione del fascicolo del brevetto, rivendicazioni escluse, in una delle lingue ufficiali di detto Stato.

2. Se la traduzione viene depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto, il titolare del brevetto può avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo, a decorrere da tale data.

3. Se la traduzione viene depositata dopo il termine di cui al paragrafo 2, il titolare del brevetto può avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della traduzione. Nei confronti di una utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso nel periodo compreso tra la data della pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto e la data di deposito della traduzione, il titolare del brevetto può avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo soltanto in quanto egli può chiedere un compensa adeguato, dopo aver depositato la traduzione.

4. Se la traduzione viene depositata dopo più di tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 99, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine nel periodo di cui al paragrafo 3, seconda frase, può continuare ad utilizzare l'invenzione, a condizioni adeguate.

5. Ogni riserva fatta da une Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti quando il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione delle Comunità europee o di uno Stato contraente, ne decide la soppressione.

6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.

7. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicati i brevetti comunitari rilasciati anteriormente alla data di tale cessazione.

Articolo 89

Riserva circa le licenze obbligatorie

1. Ogni Stato contraente può, all'alto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 47 e 82 non si applicano, nel suo territorio, né ai brevetti comunitari, né ai brevetti europei rilasciati per detto Stato, né ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato.

2. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunità europee può tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata è quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b).

3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverrà applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

4. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.

5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.

Articolo 90

Riserva circa le azioni per contraffazione

1. In deroga all'articolo 76, ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale preveda la possibilità, in un'azione per contraffazione, di decidere anche sulla validità del brevetto nazionale, può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale le sue autorità giudiziarie investite di un'azione per contraffazione di un brevetto comunitario possono, col consenso delle parti, pronunciarsi sugli effetti del brevetto comunitario nel territorio dello Stato in cui l'autorità giudiziaria ha sede.

Tuttavia

a) l'autorità giudiziaria deve uniformarsi, ove i fatti siano gli stessi, ad una precedente decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti circa la validità del brevetto comunitario;

b) l'autorità giudiziaria può basarsi soltanto sulle cause di nullità previste dall'articolo 57 ed è tenuta ad applicare le altre disposizioni della presente convenzione.

2. Nel territorio di uno Stato contraente che abbia fatto la riserva di cui al paragrafo 1, il brevetto comunitario non ha effetto nella misura in cui un'autorità giudiziaria di detto Stato abbia deciso che tale brevetto è privo di effetti.

3. Per l'accertamento degli effetti prodotti dal brevetto comunitario in uno Stato contraente che abbia fatto le riserve di cui al paragrafo 1 si segue la procedura che si seguirebbe se il brevetto comunitario fosse un brevetto nazionale.

4. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunità europee può tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare, al massimo di cinque anni, questo periodo per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva.

Tale maggioranza qualificata è quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b).

5. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverranno applicabili accordi particolari sui litigi relativi ai brevetti comunitari.

6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.

7. In caso d'applicazione del presente articolo, l'autorità giudiziaria ha competenza soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede. Gli articoli 21, 22 e 23 della convenzione di esecuzione non si applicano.

Articolo 91

Altre disposizioni transitorie

1. Si applicano l'articolo 159, l'articolo 160, paragrafo 2, e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:

a) la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione è convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee;

b) per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

2. L'articolo 64, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

PARTE NONA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92

Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della presente convenzione.

2. In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e quello del regolamento di esecuzione, fa fede il primo testo.

Articolo 93

Prevalenza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata contro l'applicazione di una disposizione del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 94

Ratifica

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 95

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunità economica europea.

2. Gli strumenti relativi all'adesione alla presente convenzione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato, sempreché sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sul brevetto europeo o la sua adesione a quest'ultima.

3. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea deve aderire alla presente convenzione.

4. Una convenzione speciale potrà essere conclusa tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente al fine di determinare le modalità di applicazione della presente convenzione rese necessarie dall'adesione di detto Stato.

Articolo 96

Partecipazione di Stati terzi

Il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, può invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunità economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione alla presente convenzione sulla base di una convenzione speciale, da concludersi tra gli Stati contraenti della presente convenzione e detto Stato, al fine di stabilire le condizioni e le modalità di applicazione della presente convenzione a detto Stato.

Articolo 97

Applicazione territoriale

1. La presente convenzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, compresi i dipartimenti e territori d'oltremare, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Inghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord.

3. La presente convenzione non si applica alle isole Faeröer. In ogni momento il Regno di Danimarca può dichiarare, in una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applica alle isole Faeröer.

4. Il Regno dei Paesi Bassi può dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successive al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applica alle Antille olandesi.

5. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successive al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applica a uno o più territori europei per i quali il Regno Unito assume la responsabilità delle relazioni estere.

6. Una dichiarazione di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se è inclusa nello strumento di ratifica, prende effetto alla stessa data della ratifica ; se è effettuata in una notifica successiva al deposito dello strumento di ratifica, prende effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica è pervenuta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

7. Gli Stati indicati nei paragrafi 4 e 5 possono dichiarare in ogni momento che la convenzione cessa di applicarsi ad uno o più territori per i quali essi hanno effettuato la dichiarazione ai sensi dei paragrafi 4 o 5. La dichiarazione mediante la quale la convenzione cessa di applicarsi prende effetto dopo un anno dal giorno in cui il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ne ha ricevuto la notifica.

8. Per l'applicazione della presente convenzione, la parte della piattaforma continentale adiacente ad un territorio contemplato ai paragrafi 1, 3, 4 o 5, si considera compresa in questo territorio, entro i limiti dei diritti sovrani degli Stati rivieraschi definiti dalla convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 29 aprile 1958 o da ogni convenzione che la modifichi o la sostituisca per gli Stati contraenti.

Articolo 98

Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dell'ultimo Stato firmatario che procede a tale formalità; tuttavia, se per gli Stati firmatari della presente convenzione la convenzione sul brevetto europeo entrerà in vigore a una data posteriore, anche la presente convenzione entrerà in vigore a tale data posteriore.

Articolo 99

Durata della convenzione

La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.

Articolo 100

Revisione

Se la maggioranza degli Stati contraenti chiede una revisione della presente convenzione, una conferenza di revisione è convocata dal presidente del Consiglio delle Comunità europee. La conferenza è preparata dal comitato ristretto del consiglio d'amministrazione.

Articolo 101

Controversie tra gli Stati contraenti

1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al comitato ristretto del consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.

2. Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al comitato ristretto, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della presente convenzione, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Articolo 102

Originale della convenzione

La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmetterà una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Articolo 103

Notificazioni

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione,

b) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli articoli 88, 89 o 90,

c) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione,

d) ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'articolo 97.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dà fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og femoghalvfjerds.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertfünfudsiebzig.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-five.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent soixante-quinze.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag, míle naoi gcéad seachtó acúig.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd vijfenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Pour le président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE PRIMA CONVENZIONE

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI SPECIALI

Regola 1

Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado

1. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra tali divisioni con riferimento alla classificazione internazionale.

2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti precisa, col consenso del comitato ristretto del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi dell'articolo 8.

3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di annullamento il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono ad esse assegnate dalla convenzione.

4. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può affidare ai dipendenti che non sono membri qualificati sul piano tecnico né membri giuristi taluni compiti che normalmente incombono alla divisione di amministrazione dei brevetti o alle divisioni di annullamento e che non presentano alcuna difficoltà tecnica o giuridica particolare.

Regola 2

Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di secondo grado e designazione dei loro membri

1. Prima dell'inizio di ogni anno di attività si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di annullamento e alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse. Ogni membro di una commissione di annullamento può essere designato per più commissioni di annullamento. Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno di attività considerato.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono adottate da un organo che si compone del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, come presidente, del vicepresidente incaricato delle commissioni di annullamento, dei presidenti delle commissioni di annullamento e di un altro membro delle commissioni di annullamento eletto dal complesso dei membri di tali commissioni per l'anno di attività considerato. Questo organo può validamente deliberare solo sesono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui il presidente o un vicepresidente di una commissione di annullamento. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. L'organo di cui al paragrafo 2 dirime i conflitti di attribuzione tra più commissioni di annullamento.

Regola 3

Regolamento di procedura delle commissioni di annullamento

L'organo di cui alla regola 2, paragrafo 2, stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento.

Regola 4

Struttura amministrativa degli organi speciali

1. Le division di annullamento possono essere raggruppate, sul piano amministrativo, con le divisioni di esame e la divisioni di opposizione in modo da formare direzioni, oppure possono fomare una direzione con la divisione di amministrazione dei brevetti.

2. Gli organi speciali possono essere raggruppati, sul piano amministrativo, con altri organi dell'Ufficio europeo dei brevetti in modo da formare direzioni generali, oppure possono costituire da soli una direzione generale, in questo caso è applicabile la regola 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, restando inteso che la nomina del vicepresidente a capo della direzione generale è decisa dal comitato ristrerro delconsiglio di amministrazione.

CAPITOLO II

LINGUE DEGLI ORGANI SPECIALI

Regola 5

Lingue di procedura

1. Le regole 1,2,3 e 5, la regola 6, paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali.

2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 14, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso. Tale riduzione è fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE

Regola 6

Sospensione della procedura

La regola 13 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applica alla procedura di limitazione ed alla procedura di annullamento.

Regola 7

Registrazione delle rivendicazioni di un brevetto comunitario

Le trascrizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, si effetuano

a) su richiesta del cancelliere dell'autorità giudiziaria adita, o

b) su istanza dell'attore o di qualsiasi altra persona interessata.

Regola 8

Invito a depositare le traduzioni delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione

1. L'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente o il titolare di un brevetto comunitario a depositare, entro un termine di tre mesi, le traduzioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni.

2. L'invito di cui al paragrafo 1 è rivolto:

a) nel caso della procedura d'esame, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione bdella convenzione sul brevetto europeo;

b) nel caso della procedura di opposizione, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

3. Il termine supplementare di cui all'articolo 33, paragrafo 5, è di due mesi.

Regola 9

Rettifica della traduzione

1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, il richiedente o il titolare del brevetto può depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione. Tale rettifica si considera depositata soltanto dopo che sia stata pagata la tassa di pubblicazione della rettifica.

2. Qualora uno Stato contraente abbia emanato una disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il richiedente la cui traduzione delle rivendicazioni sia stata pubblicata può depositare presso l'organo competente di tale Stato una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione.

Regola 10

Trascrizione dei diritti relativi ai brevetti comunitari

1. Le regole 20,21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari.

2. La domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 2, deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b) entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.

3. Se il brevetto comunitario è compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamento di diritti.

4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 è cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti.

5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti è compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4: alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.

Regola 11

Licenze di diritto

1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta.

2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si farà della invenzione. Non appena avvenuta questa communicazione, il suo autore è autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo da lui indicato.

3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto può imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza.

4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento può essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE

CAPITOLO I

TASSE ANNUALI

Regola 12

Pagamento delle tasse annuali

1. Le disposizioni della regola 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecusione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al pagamento delle tasse annuali per il brevetto comunitario.

2. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, si considera che la soprattassa sia stata pagata simultaneamente alla tassa annuale, qualora il pagamento sia avvenuto entro il termine previsto dalla disposizione suddetta.

Regola 13

Termine per la trascrizione della rinuncia

Il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, è di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europea dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia può essere trascritta immediatemente.

CAPITOLO II

PROCEDURA DI LIMITAZIONE

Regola 14

Termine per il deposito della domanda di limitazione

La regola 13 si applica al deposito della domanda di limitazione del brevetto comunitario.

Regola 15

Contenuto della domanda di limitazione

La domanda di limitazione del brevetto comunitario deve contenere:

a) il numero del brevetto comunitario di cui si chiede la limitazione, nonché la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione,

b) le modifiche richieste,

c) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario del titolare del brevetto, se nominato, alle condizioni previste dalla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

Regola 16

Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilità

Se la divisione di annullamento constata che la domanda di limitazione del brevetto comunitario non è conforme alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, e della regola 15, lo notifica al titolare del brevetto invitandolo a rimediare alle irregolarità constatate entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di limitazione non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge dichiarandola irricevibile.

Regola 17

Esame della domanda di limitazione

1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario è ricevibile, in ogni notficazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, il titolare del brevetto è, all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati.

2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, è motivata: se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario.

3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto ed a depositare le traduzioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifesto il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullmento è considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue.

4. Il termine supplementare di cui all'articolo 54, paragrafo 3, è di due mesi.

5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario è riportato il testo corrispondente al brevetto limitato.

Regola 18

Ripresa della procedura di limitazione

Se la procedura di limitazione è stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura è ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della regola 136, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

Regola 19

Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di limitazione

Se il brevetto comunitario viene limitato per uno o più Stati contraenti, esso può, all'occorrenza, comportare rivendicazioni differenti accompagnate, se la divisione di annullamento lo reputa necessario, da una differente descrizione e da differenti disegni, secondo che si tratti dello Stato o degli Stati interessati ovvero di altri Stati contraenti.

Regola 20

Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione

Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del nuovo fascicolo del brevetto comunitario nonché le indicazioni che vi devono figurare.

CAPITOLO III

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO

Regola 21

Contenuto della domanda di annullamento

La domanda di annullamento del brevetto comunitario deve contenere:

a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede del proponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettere c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo;

b) il numero del brevetto di cui si chiede l'annullamento nonché la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione,

c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si chiede l'annullamento del brevetto, le cause di nullità sulle quali la domanda è basata, nonché i fatti e le prove invocati a sostegno di queste cause,

d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

Regola 22

Cauzione per le spese di procedura

La cauzione per le spese della procedura deve essere depositata in una valuta ammessa per il pagamento delle tasse. Il deposito deve aver luogo presso un istituto finanziario o bancario che figuri in un elenco stabilito dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Alla cauzione depositata si applica la legislazione dello Stato contraente in cui ha sede detto istituto.

Regola 23

Rigetto della domanda di annullamento per irricevibilità

1. La divisione di annullamento notifica la domanda di annullamento al titolare del brevetto, cui è concesso un mese per presentare osservazioni sulla sua ricevibilità.

2. Se la divisione di annullamento constata cha la domanda di annullamento non è conforme all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e alla regola 21 della presente convenzione, nonché al combinato disposto della regola 5 del presente regolamento di esecuzione e della regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, essa ne fa notifica al titolare del brevetto e al proponente invitando quest'ultimo a regolarizzarla entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di annullamento non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge come irricevibile.

3. Ogni decisione mediante la quale una domanda di annullamento è respinta per irricevibilità è notificata al titolare del brevetto.

Regola 24

Misure preparatorie all'esame della domanda di annullamento

1. Se la domanda di annullamento è ricevibile, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto a presentare le sue osservazioni e, all'occorrenza, modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, entro un termine da essa assegnato.

2. La divisione di annullamento notifica le osservazioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi presentata al proponente della domanda di annullamento e, se lo reputa opportuno, lo invita a replicare entro un termine da essa assegnato.

Regola 25

Esame della domanda di annullamento

1. Ogni notificazione effetuata in virtù dell'articolo 58, paragrafo 2, nonché le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti.

2. In ogni notificazione che gli è stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario è invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata.

3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in virtù dell'articolo 58, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario.

4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto communitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantènere in vigore il brevetto.

5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento può essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al peragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e, se le rivendicazioni del brevetto sono modificate, a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).

6. Il termine supplementare di cui all'articolo 59, paragrafo 4, è di due mesi.

7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata è indicato il testo nel quale il brevetto è mantenuto in vigore.

Regola 26

Riunione di più domande di annullamento

1. La divisione di annullamento può disporre, ai fini di un'istruzione e una decisione congiunte, che più domande di annullamento concernenti uno stesso brevetto comunitario siano riunite.

2. La divisione di annullamento può revocare un provvedimento da essa preso in applicazione del paragrafo 1.

Regola 27

Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di nullità

Se il brevetto comunitario è dichiarato nullo per uno o più Stati contraenti, si applica la regola 19.

Regola 28

Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di annullamento

La regola 20 si applica al nuovo fascicolo del brevetto comunitario di cui all'articolo 60.

Regola 29

Altre disposizioni applicabili alla procedura di annullamento

Le regole 59,60 e 63 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano, rispettivamente, alla richiesta di documenti, alla prosecuzione d'ufficio e alle spese della procedura di annullamento.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUARTA DELLA CONVENZIONE

Regola 30

Procedura di ricorso

Le regole da 64 a 67 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE

Regola 31

Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari

1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettere da a) a l), o), da q) a u) e w), e paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari.

2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari:

a) la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c),

b) la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'articolo 44,

c) la date di presentazione di una domanda di limitazione' del brevetto comunitario,

d) la date e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario,

e) la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario,

f) la data e il tenore decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario,

g) le indicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

Regola 32

Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive la forma per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni depositate conformemente alla presente convenzione dal richiedente o dal titolare del brevetto e, se del caso, delle traduzioni rettificate, e decide se un cenno concernente tali traduzioni e rettifiche debba essere pubblicato nel Bollettino dei brevetti comunitari.

Regola 33

Altre disposizioni comuni

Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che:

a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto communitario,

b) il comitato ristretto del consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3,

c) per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE

Regola 34

Trasmissione delle traduzioni

L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito di una traduzione depositata ai sensi dell'articolo 88 e comunica al più presto copia di quest'ultima al servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato contraente interessato.

ATTO FINALE

I PLENIPOTENZIARI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

riuniti a Lussemburgo il quindice dicembre millenovecentosettantacinque, in occasione della conferenza di Lussemburgo sul brevetto comunitario,

hanno constatato che il testo seguente è stato elaborato e adottato per la firma dei plenipotenziari degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio delle Comunità europee:

convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune.

I plenipotenziari hanno adottato le risoluzioni, le dichiarazioni e la decisione seguenti, allegate al presente atto finale:

risoluzione relativa alla nomina dei presidenti delle commissioni di annullamento,

risoluzione relativa all'utilizzazione o al possesso precedenti,

risoluzione relativa a una regolamentazione comune della cncessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario,

risoluzione relativa alla centralizzazione, in ogni Stato contraente, di autorità giudiziarie competenti nelle azioni per contraffazione dei brevetti communitari,

risoluzione relativa ai litigi sui brevetti comunitari,

risoluzione relativa al riordinamento del diritto nazionale in materia di brevetti,

dichiarazione relativa alla ratifica del trattato di cooperazione in materia di brevetti,

dichiarazione relativa alla ratifica della convenzione sul brevetto comunitario,

decisione concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

I plenipotenziari hanno inoltre elaborato e adottato per la firma i seguenti testi:

protocollo addizionale del protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee,

protocollo relativo all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale del protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee.

Til bekræftelse af dette har de undertegnede befuldmægtigede sat deres underskrifter under denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chiur na Lánchumhachtaigh thios-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og femoghalvfjerds.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundsiebzig.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of Dezember in the year one thousand nine hundred and seventy-five.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent soixante-quinze.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag, míle naoi gcéad seachtó acúig.

Fatto a Lussembrgo, addi quindici dicembre millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd vijfenzeventig.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

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For regeringen for Kongeriget Dabnmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

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Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxemboug

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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For the Government of the United Kingdom of Great Britan and Northern Ireland

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ALLEGATO

RISOLUZIONE

RELATIVA ALLA NOMINA DEI PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI DI ANNULLMENTO

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma della convenzione sul brevetto comunitario,

DICHIARANO che in linea di massima dovranno essere nominati presidenti delle commissioni di annullamento conformemente all'articolo 11 della convenzione persone che abbiano acquisito una pluriennale esperienza in materia di tutela della proprietà industriale, per esempio in quanto membri degli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria o dell'autorità giudiziaria all'uopo specializzata di uno Stato contraente, o in quanto membri di un ufficio dei brevetti di uno Stato contraente abilitati a decidere nelle procedure di annullamento o di ricorso, o in quanto membri di una commissione di annullamento o di una commissione di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti.

RISOLUZIONE

RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE O AL POSSESSO PRECEDENTI

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÁ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma della convenzione sul brevetto comunitario,

desiderosi di permettere a coloro che hanno utilizzato o erano in possesso dell'invenzione oggetto di un brevetto comunitario prima della data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità prima della data di tale priorità, di usufruire, in condizioni di unidormità, di un diritto basato su questa utilizzazione o questo possesso nel territorio di tutti gli Stati contraenti,

riconoscendo che il raggiungimento di tale obbiettivo comporta una revisione dell'articolo 38 della convenzione,

HANNO DECISO di avviare tempestivamente la procedura di revisione della convenzione al fine di istituire un diritto fondato sull'utilizzazione o sul posesso precedenti di un'invenzione oggetto di un brevetto comunitario, che produca effetti uniformi nel territorio di tutti gli Stati contraenti.

RISOLUZIONE

RELATIVA A UNA REGOLAMENTAZIONE COMUNE DELLA CONCESSIONE DI LICENZE OBBLIGATORIE SU UN BREVETTO COMUNITARIO

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma della convenzione sul brevetto comunitario,

desiderosi di rafforzare il carattere unitario dei brevetti comunitari mediante una regolamentazione in base, alla quale le licenze obbligatorie su tali brevetti debbano essere concesse da organi comuni in base a criteri definiti in tale regolamentazione,

riconoscendo tuttavia che gli Stati contraenti hanno la necessità di poter concedere, nel pubblico interesse, per esempio nell'interesse della difesa nazionale, licenze obbligatorie su brevetti comunitari ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione,

considerando che, fatta questa riserva, il mantenimento delle competenze delle autorità nazionali per la concessione di licence obbligatorie su brevetti comunitari può essere preso in considerazione soltanto per un breve periodo transitorio, date le fondamentali differenzelegislative che si ripercuotono sulla libera circolazione delle merci protette da brevetti e sull'eliminazione delle distorsioni di concorrenza,

HANNO DECISO di avviare, non appena entrata in vigore la convenzione, i lavori necessari affinché la convenzione possa essere completata da una regolamentazione comune sulla concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

RISOLUZIONE

RELATIVA ALLA CENTRALIZZAZIONE, IN OGNII STATO CONTRAENTE, DI AUTORIT0 GIUDIZIARIE COMPETENTI NELLE AZIONI PER CONTRAFFAZIONE DEI BREVETTI COMUNITARI

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma della convenzione sul brevetto comunitario,

desiderosi di promuovere per quanto possibile l'unità della giurisprudenza in ogni Stato contraente per le azioni per contraffazione dei brevetti comunitari,

constatando che in tutti gli Stati contraenti si avverte la necessità di magistrati sperimentati in questo campo,

HANNO DECISO di adottare quanto prima le misure che consentano di pervenire, per quanto possibile, nei rispettivi territori alla centralizzazione dell'autorità giudiziaria competente in primo grado nelle azioni per contraffazione dei brevetti comunitari, garantendo così che in tali azioni si pronuncino magistrati sperimentati in questo campo.

RISOLUZIONE

RELATIVA AI LITIGI SUI BREVETTI COMUNITARI

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma della convenzione sul brevetto comunitario,

consapevoli dell'esigenza di poter dirimere con efficacia i litigi relativi ai brevetti communitari,

consapevoli altresi delle difficoltà che provengono dalla separazione delle competenze giurisdizionali in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari,

considerato l'articolo 90, paragrafo 58, della convenzione,

HANNO DECISO di avviare, non appena possibile dopo la firma della convenzione, i lavori diretti a reperire una soluzione ai problemi summenzionati, soluzione che dovrà,se possibile, formare oggetto di un protocollo da concordare prima che sorga un qualsiasi litigio sui brevetti comunitari e non oltre dieci anni dalla data della firma della convenzione,

RISOLUZIONE

RELATIVA AL RIORDINAMENTO DEL DIRITTO NAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto firma della convenzione sul brevetto comunitario,

osservando con compiacimento che l'entrata in vigore della convenzione darà luogo ad un'auspicata unificazione del diritto dei brevetti in tutto il territorio degli Stati contraenti,

riconoscendo tiuttavia che le differenze tra le legislazioni degli Stati contraenti in materia di brevetti nazionali e le disposizioni della convenzione potrebbero dar luogo a un dualismo in materia di diritto dei brevetti in tali Stati,

HANNO DECISO di avviare, immediatamente dopo la firma della convenzione, i lavori necessari per riordinare quanto prima le loro regole di dirritto in materia di brevetti nazionali, onde consentire di ratificare la convenzione di Strasburgo sull'unificazione di alcuni elementi di diritto dei brevetti e onde armonizzare, nella misura del possibile, tali regole di diritto con le relative disposizioni della convenzione sul brevetto europeo, della convenzione sul brevetto comunitario e del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

DICHIARAZIONE

RELATIVA ALLA RATIFICA DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

all'atto firma della convenzione sul brevetto comunitario,

desiderosi di far sì che l'entrata in vigore iniziale del trattato di cooperazione in materia di brevetti possa aver luogo a breve scadenza e coincida preferibilmente con la data di entrata in vigore della convenzione sul brevetto europeo,

dichiarano che ciascuno di essi intende depositare il suo strumento di ratifica del trattato di cooperazione in materia di brevetti alla stessa data del suo strumento di ratifica della convenzione sul brevetto europeo, ovvero non appena possibile dopo tale data,

dichiarano inoltre che intendono concertarsi, se necessario, su tale problema, in particolare sul contenuto delle dichiarazioni che essi potranno fare ai sensi dell'articolo 64 del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

DICHIARAZIONE

RELATIVA ALLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO COMUNITARIO

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma della convenzione sul brevetto comunitario,

ESPRIMONO l'intenzione di provvedere al più presto alla ratifica della convenzione in modo da ridurre al minimo l'intervallo tra la data della sua entrata in vigore e quella dell'entrata in vigore della convenzione sul brevetto europeo.

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