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Document 32026R1158
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1158 of 28 May 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2023/60 as regards the name of the holder of the authorisation for conjugated linoleic acid (t10, c12)-methylester as a feed additive
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1158 della Commissione, del 28 maggio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1158 della Commissione, del 28 maggio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi
C/2026/3360
GU L, 2026/1158, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1158/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1158 |
29.5.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1158 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) è stato autorizzato come additivo per mangimi («additivo per mangimi in questione») dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 della Commissione (2). |
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(2) |
Il titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi in questione, BASF SE, ha presentato una domanda in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi in questione in «Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH». |
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(3) |
La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
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(4) |
Affinché Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione è pertanto opportuno modificare i termini dell’autorizzazione in questione. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60. |
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(6) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti dell’additivo per mangimi in questione possano essere utilizzate fino a esaurimento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/60
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il nome «BASF SE» è sostituito da «Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH»; |
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2) |
nell’allegato, seconda colonna, il nome «BASF SE» è sostituito da «Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH». |
Articolo 2
Misura transitoria
L’additivo per mangimi in questione, prodotto ed etichettato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 della Commissione, del 5 gennaio 2023, relativo all’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte (titolare dell’autorizzazione: BASF SE) (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/60/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1158/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)