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Document 32026R0467
Regulation (EU) 2026/467 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 implementing enhanced cooperation on the establishment of the Ukraine Support Loan for 2026 and 2027
Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027
Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027
PE/6/2026/REV/1
GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/467 |
26.2.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/467 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2026
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la decisione (UE) 2026/258 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un prestito per l’Ucraina (1), in particolare l’articolo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’«operazione militare speciale» in Ucraina e le forze armate russe hanno dato inizio a una guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Tale guerra illegale di aggressione costituisce una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della stessa. |
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(2) |
Dall’inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione, i suoi Stati membri e gli enti finanziari europei hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale, finanziaria e alla difesa dell’Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell’Unione, compresi l’assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell’Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri. |
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(3) |
Nel corso del 2022 e del 2023, la decisione (UE) 2022/313 (3), la decisione (UE) 2022/1201 (4), la decisione (UE) 2022/1628 (5) e il regolamento (UE) 2022/2463 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno collettivamente messo a disposizione dell’Ucraina 25 200 000 000 EUR in assistenza macrofinanziaria. Tale sostegno ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell’Ucraina in un momento critico. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito lo strumento per l’Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall’Unione all’Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza («strumento per l’Ucraina»). Per il periodo dal 2024 al 2027 lo strumento per l’Ucraina contribuisce a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso verso l’adesione all’Unione. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, che fornisce al paese un’assistenza macrofinanziaria eccezionale. Tale assistenza ha costituito il contributo dell’Unione nell’ambito dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina («prestiti ERA»), che ha collettivamente aiutato il paese a colmare il suo deficit di finanziamento per il 2025. |
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(6) |
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con i costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 506 000 000 000 EUR al 31 dicembre 2024. L’Ucraina ha inoltre perso l’accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere che nei prossimi anni l’Ucraina avrà un fabbisogno di finanziamenti considerevole. |
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(7) |
Il 9 settembre 2025 l’Ucraina ha presentato al Fondo monetario internazionale (FMI) la richiesta ufficiale per un nuovo programma inteso a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. Tale programma, che farebbe seguito all’efficace attuazione del programma dell’FMI esistente, ai sensi del quale l’Ucraina ha completato otto valutazioni, tiene conto del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La capacità dell’FMI di portare avanti il nuovo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte di altri partner, compresa l’Unione. |
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(8) |
Nonostante gli sforzi attualmente profusi su scala internazionale per mediare una risoluzione pacifica del conflitto, il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato danni significativi alle infrastrutture critiche di difesa, civili ed energetiche dell’Ucraina, rendendo necessaria la mobilitazione di ingenti risorse aggiuntive per soddisfare l’immediato fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina. |
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(9) |
La guerra di aggressione della Russia nei confronti Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l’Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell’Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile all’assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione. |
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(10) |
In linea con gli articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti – adottati nel 2001 dalla commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite in occasione della sua cinquantatreesima sessione, e di cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso atto nella risoluzione 56/83 – e con il diritto internazionale consuetudinario, la Russia, in quanto Stato responsabile, ha l’obbligo di risarcire integralmente il pregiudizio causato dalla sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. |
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(11) |
La decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio (9) e il regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio (10) vietano operazioni relative alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, del 17 ottobre 2024 e del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell’Unione, i beni della Russia dovrebbero rimanere bloccati fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e non l’avrà risarcita per i danni causati da tale guerra. |
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(12) |
Inoltre, il regolamento (UE) 2025/2600 del Consiglio (11) proibisce il trasferimento temporaneo di attività o riserve della Banca centrale di Russia, fino a quando la Russia non cessi la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e non fornisca all’Ucraina riparazioni nella misura necessaria a consentire la ricostruzione senza conseguenze economiche e finanziarie negative per l’Unione, e fino a quando le azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina non abbiano oggettivamente cessato di comportare un forte rischio di gravi difficoltà per l’economia dell’Unione e dei suoi Stati membri. |
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(13) |
Nelle conclusioni del 18 dicembre 2025, il Consiglio europeo ha convenuto di fornire all’Ucraina un prestito di 90 000 000 000 EUR per gli anni 2026 e 2027 sulla base di un prestito dell’Unione sui mercati dei capitali coperto dal margine di manovra del bilancio dell’Unione. Le conclusioni del Consiglio europeo hanno inoltre fatto presente che, nel quadro di una cooperazione rafforzata a norma dell’articolo 20 del trattato sull’Unione europea (TUE), qualsiasi mobilitazione di risorse del bilancio dell’Unione come garanzia per tale prestito non inciderà sugli obblighi finanziari di Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia. Lo stesso giorno, 25 Stati membri hanno convenuto che il prestito debba essere rimborsato dall’Ucraina solo quando il paese avrà ricevuto le riparazioni. Fino ad allora le attività della Banca centrale di Russia dovrebbero rimanere bloccate e l’Unione dovrebbe riservarsi il diritto di utilizzarle per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione e internazionale. Tali Stati membri hanno sottolineato l’importanza dei punti seguenti in relazione al prestito: il rafforzamento delle industrie della difesa europea e ucraina; il proseguimento della difesa dello Stato di diritto da parte dell’Ucraina, compresa la lotta alla corruzione; e il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e gli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa. |
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(14) |
Il 29 gennaio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2026/258, che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia ai fini dell’istituzione di un prestito per l’Ucraina. |
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(15) |
Considerando la posizione finanziaria dell’Ucraina e la necessità cruciale che la stessa disponga delle risorse per contrastare l’aggressione russa e, ove possibile, procedere alla ricostruzione, è opportuno che l’Unione fornisca un sostegno aggiuntivo per far fronte all’urgente fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e agevolare l’attuazione del programma dell’FMI. A tal fine è opportuno istituire uno strumento inteso a fornire all’Ucraina nel 2026 e nel 2027 un sostegno dell’Unione sotto forma di un prestito che sarà rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia («prestito a sostegno dell’Ucraina»). |
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(16) |
Il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe fornire all’Ucraina assistenza finanziaria in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo, onde aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti e a rispondere alle sue esigenze sul piano della difesa, in particolare se derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Nello specifico, il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina, agevolarne il finanziamento esterno e sostenerne le capacità industriali nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, contribuendo in tal modo a conferire all’Ucraina un vantaggio militare qualitativo. |
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(17) |
Il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe, alle condizioni stabilite, fornire all’Ucraina un sostegno sotto forma di prestito fino a 90 000 000 000 EUR. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere messo a disposizione dalla Commissione all’Ucraina a rate, erogabili in una o più frazioni. |
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(18) |
Il sostegno nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto dovrebbero comprendere la lotta alla corruzione. |
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(19) |
L’assistenza finanziaria ed economica disponibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere resa accessibile all’Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti. A tal fine il paese presenterà una strategia di finanziamento dell’Ucraina sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti. Tale strategia dovrebbe contenere le principali informazioni sul bilancio e sulla situazione finanziaria ed economica dell’Ucraina, nonché sul sostegno che il paese riceve dalla comunità internazionale. |
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(20) |
La Commissione dovrebbe valutare la strategia di finanziamento dell’Ucraina senza indebito ritardo e in stretta cooperazione con il paese. Considerando la portata significativa del fabbisogno dell’Ucraina sia in termini di assistenza di bilancio che di assistenza alle capacità industriali nel settore della difesa, come pure i vincoli cui sono soggetti alcuni partner esterni nell’erogazione del proprio sostegno, è opportuno stabilire una ripartizione indicativa del prestito a sostegno dell’Ucraina tra le due tipologie di fabbisogno finanziario. Pur assicurando che sia soddisfatto il fabbisogno finanziario dell’Ucraina, quale calcolato dall’FMI per il 2026, la ripartizione dovrebbe essere indicativa per tenere conto dell’impatto che l’evoluzione delle circostanze potrebbe avere sul fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e per garantire che tale fabbisogno continui a essere soddisfatto in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo. Nel valutare la strategia di finanziamento dell’Ucraina, la Commissione dovrebbe considerare la coerenza tra il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto e tale ripartizione indicativa. |
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(21) |
Data l’importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Il Consiglio dovrebbe approvare la valutazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina mediante una decisione di esecuzione, che dovrebbe cercare di adottare senza indebito ritardo. Tale decisione di esecuzione dovrebbe determinare l’importo dell’assistenza da mettere a disposizione dell’Ucraina per contribuire all’attuazione della strategia di finanziamento del paese, compresi l’importo per l’assistenza di bilancio e l’importo a sostegno delle capacità industriali del paese nel settore della difesa. |
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(22) |
L’assistenza finanziaria ed economica sotto forma di assistenza di bilancio dovrebbe essere messa a disposizione dell’Ucraina per aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti. L’assistenza finanziaria ed economica a norma del presente regolamento dovrebbe fornire un importante contributo alla ripresa economica, alla crescita e alla prosperità a lungo termine dell’Ucraina successivamente alla guerra, aspetti che rivestiranno un ruolo importante in un futuro accordo di pace. Per rispondere a tale fabbisogno con la giusta flessibilità, è opportuno utilizzare diverse modalità di erogazione e consentire che il sostegno possa essere fornito attraverso l’assistenza macrofinanziaria e un prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792. |
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(23) |
Lo strumento per l’Ucraina è uno strumento a medio termine teso a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina, la sua graduale integrazione nel mercato interno come anche, tra l’altro, l’adozione e l’attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per fare propri i valori dell’Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione («acquis») in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche. È pertanto opportuno prevedere che gli importi a titolo del prestito a sostegno dell’Ucraina siano utilizzati attraverso lo strumento per l’Ucraina. Il capo III del regolamento (UE) 2024/792 prevede finanziamenti a favore del paese da erogare previo conseguimento soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l’Ucraina, che delinea il programma di riforme e investimenti del paese. Il piano per l’Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali importi aggiuntivi, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. |
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(24) |
L’assistenza macrofinanziaria dovrebbe essere collegata a condizioni inerenti alle politiche da definire in un protocollo d’intesa. Il protocollo d’intesa dovrebbe includere impegni di riforma solidi e ambiziosi da parte dell’Ucraina, compresi quelli volti a rafforzare la mobilitazione delle entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina e affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica nonché l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Tale assistenza macrofinanziaria dovrebbe poter essere utilizzata dall’Ucraina per contribuire al finanziamento di compensazioni, sotto forma di riparazioni, per le persone che hanno subito danni a causa delle azioni illegali della Russia, anche attraverso la commissione per le richieste di risarcimento dell’Ucraina istituita sotto l’egida del Consiglio d’Europa. La decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina dovrebbe stabilire il numero massimo e il valore indicativo delle rate dell’assistenza macrofinanziaria. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, e al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, è opportuno che tale assistenza di bilancio sia erogata, in linea di principio, in un massimo di quattro rate. |
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(25) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni per l’assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti («comitato») conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Considerato l’impatto potenzialmente rilevante dell’assistenza, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione dell’importo del prestito a sostegno dell’Ucraina, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione o cancellazione di tale prestito. |
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(26) |
Il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe fornire assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina in quanto paese in guerra, la cui stabilità finanziaria è intrinsecamente legata e subordinata alla sua capacità di difendersi dall’aggressione della Russia. Questo spiega perché un importo specifico dell’assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina sarà utilizzato per migliorare la capacità del paese di far fronte al fabbisogno di bilancio connesso al rafforzamento delle capacità militari e di difesa, contribuendo in tal modo a conferire all’Ucraina un vantaggio militare qualitativo. Tale assistenza finanziaria ed economica dovrebbe mirare a consentire all’Ucraina di effettuare cospicui e urgenti investimenti pubblici a favore dell’industria ucraina della difesa e a facilitare la sua integrazione nell’industria europea della difesa, in risposta e in seguito all’attuale situazione di crisi. Tale assistenza finanziaria ed economica dovrebbe contribuire in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, nell’intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina. |
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(27) |
L’assistenza finanziaria ed economica a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa dovrebbe essere messa a disposizione per attività, spese e misure relative ai prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa che soddisfano determinati criteri di ammissibilità. Al fine di rafforzare con urgenza la base industriale e tecnologica di difesa ucraina in modo efficiente e autonomo, tali criteri di ammissibilità dovrebbero essere strutturati in modo da orientare le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali di difesa dell’Ucraina verso la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, tenendo conto della sua graduale e futura integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. In tale contesto, nel verificare se i fabbricanti siano o meno controllati da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, per «controllo» si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. |
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(28) |
Affinché l’Ucraina possa utilizzare l’assistenza finanziaria ed economica nel modo più adatto alle circostanze, è opportuno consentirle di impiegare i fondi a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa con metodi di attuazione diversi che rispecchino la diversità delle esigenze. I fondi possono altresì contribuire allo strumento di sostegno per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al quadro di investimenti per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell’Unione. I fondi dovrebbero inoltre consentire all’Ucraina di attuare un intervento massiccio sulla domanda di prodotti per la difesa; ciò creerebbe condizioni adeguate per incentivare ingenti investimenti nell’incremento della capacità di produzione e nello sviluppo di nuovi prodotti. A tal fine l’Ucraina dovrebbe poter utilizzare i fondi per avviare, mediante appalti nell’ambito dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa («strumento SAFE») istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio (14) o, previa approvazione, secondo altri metodi di attuazione, operazioni di approvvigionamento massiccio di prodotti per la difesa fabbricati dalla base industriale e tecnologica di difesa ucraina e dalla base industriale e tecnologica di difesa europea. |
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(29) |
Dovrebbero essere prescritte condizioni supplementari per quanto concerne determinati prodotti per la difesa le cui tecnologie sottostanti non sono ampiamente disponibili nell’Unione e che possono essere difficili da sostituire su larga scala, quali i sistemi per la difesa aerea e missilistica e gli abilitanti strategici, allo scopo di garantire la libertà delle forze armate dell’Ucraina in relazione a tali prodotti, evitando che siano soggette a limitazioni imposte da paesi terzi. Pertanto, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa, i fabbricanti dovrebbero avere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all’adattamento e all’evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l’autorità giuridica di sostituire o smontare i componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. |
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(30) |
Al fine di garantire l’agevole attuazione del presente regolamento in combinato disposto con lo strumento SAFE, è opportuno applicare condizioni di ammissibilità analoghe. Lo strumento SAFE sostiene gli appalti di prodotti per la difesa individuati nel regolamento (UE) 2025/1106. L’elenco dei prodotti appartenenti alle categorie 1 e 2 è stato approvato dal Consiglio e si è dimostrato sufficientemente completo da consentire il sostegno agli appalti di prodotti necessari agli Stati membri, comprese le piattaforme aeree. Data la situazione in costante evoluzione sul campo di battaglia, è essenziale evitare che l’esistenza di un elenco di prodotti che possono essere oggetto di sostegno impedisca all’Ucraina di ottenere l’assistenza di cui ha bisogno. Considerando che si tratta di un paese in guerra e che la sua capacità di difendere il territorio potrebbe dipendere dalla disponibilità di un determinato prodotto in tempi decisamente brevi, l’Ucraina dovrebbe poter acquistare prodotti che non soddisfano tali condizioni di ammissibilità qualora non sia possibile acquistare prodotti equivalenti mediante procedure d’appalto oppure qualora vi sia urgente necessità della consegna di un prodotto. Possono essere compresi, tra l’altro, sistemi di difesa aerea e missilistica, tra cui gli intercettori, nonché munizioni e pezzi di ricambio per aeromobili da combattimento, come pure capacità di attacco in profondità. Per eventuali deroghe, i tempi di consegna del prodotto dovrebbero essere commisurati all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina. A tal fine, l’Ucraina dovrebbe fornire alla Commissione le informazioni ragionevolmente a sua disposizione per dimostrare la necessità di una deroga in quanto, mentre la guerra è in corso e le esigenze dell’Ucraina sono quindi urgenti, l’Ucraina non dovrebbe essere tenuta a svolgere ampie ricerche di mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni per l’assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante dell’assistenza, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. A causa della situazione eccezionale causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e della necessità di disporre tempestivamente di prodotti per la difesa, è opportuno che i casi debitamente giustificati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 siano invocati per consentire al comitato di esprimere un parere entro un termine che il presidente del comitato può fissare in funzione dell’urgenza della questione. Se necessario, si dovrebbe ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del citato regolamento. |
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(31) |
Per consentire a paesi terzi di contribuire all’assistenza all’Ucraina salvaguardando nel contempo gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e degli Stati membri e tenendo conto degli accordi esistenti nell’ambito dello strumento SAFE, è opportuno prevedere la possibilità di estendere i criteri di ammissibilità a paesi terzi diversi dall’Ucraina e dagli Stati EFTA-SEE che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, purché tali paesi terzi abbiano concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 o, qualora non abbiano concluso un tale accordo, purché tali paesi abbiano stipulato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l’Unione, prestino un sostegno finanziario e militare significativo all’Ucraina e forniscano un contributo finanziario equo e proporzionato, nel rispetto del principio secondo cui qualsiasi accordo con un paese terzo deve basarsi su un equilibrio tra diritti e obblighi e un paese terzo non dovrebbe avere gli stessi diritti né godere degli stessi benefici di uno Stato membro partecipante. Tale possibilità, pertanto, dovrebbe essere limitata a prodotti per la difesa specifici, tenendo conto delle esigenze operative immediate dell’Ucraina, concentrandosi in particolare su sistemi di difesa aerea e missilistica, munizioni e missili, droni e relativi sistemi antidrone, sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione, abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali. |
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(32) |
Per quanto riguarda i paesi terzi che hanno concluso un accordo con l’Unione conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) al fine di integrare il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(33) |
Data l’importanza degli effetti finanziari delle misure imposte e al fine di garantire la coerenza tra i diversi settori dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione relativa alla possibilità di estendere le norme di ammissibilità a paesi terzi che non abbiano concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106. Il Consiglio dovrebbe agire mediante una decisione di esecuzione, che dovrebbe cercare di adottare senza indebito ritardo. Tale decisione di esecuzione dovrebbe determinare, per ciascun paese terzo, quali prodotti per la difesa debbano essere resi accessibili all’Ucraina, tenendo conto dell’importo del contributo finanziario da parte del paese terzo in questione e del livello di sostegno finanziario e militare all’Ucraina. |
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(34) |
Il presente regolamento fa salvo il diritto internazionale applicabile che vieta l’uso, lo sviluppo o la produzione di determinati prodotti e tecnologie per la difesa. |
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(35) |
L’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa dovrebbe avvenire in linea con i principi di sana gestione finanziaria che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione a norma dell’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). I requisiti specifici al riguardo potrebbero essere oggetto di un accordo da sottoscrivere tra la Commissione e l’Ucraina. Inoltre l’Ucraina, ai fini della gestione dell’assistenza finanziaria ed economica ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa, dovrebbe aprire un conto unico attraverso cui gestire tale assistenza, e la Commissione dovrebbe poter monitorare tale conto. |
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(36) |
Per favorire l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, la Commissione dovrebbe istituire il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa. Tale gruppo di esperti dovrebbe prestare consulenza alla Commissione su questioni riguardanti l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa. |
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(37) |
La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti. A tal fine si dovrebbero stabilire varie modalità di monitoraggio che rispecchino i diversi metodi di attuazione. |
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(38) |
La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) riguarda, tra l’altro, l’istituzione di un quadro legislativo adeguato in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. A tal fine, la direttiva 2009/81/CE provvede, in particolare, a far fronte alle situazioni di crisi, prevedendo in particolare disposizioni specifiche applicabili in casi di urgenza risultanti da situazioni di crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi di urgenza, tali norme potrebbero essere insufficienti, specie quando l’urgenza risultante da situazioni di crisi può essere affrontata solo coinvolgendo l’Ucraina e almeno uno Stato membro partecipante in un appalto comune. Spesso, in questi casi, l’unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di quei paesi è estendere la partecipazione a un accordo o contratto quadro, già in vigore in uno Stato membro partecipante, anche alle amministrazioni aggiudicatrici dell’Ucraina, anche nel caso in cui l’Ucraina non ne fosse inizialmente parte e anche se tale possibilità non era stata prevista nell’accordo o contratto quadro originario. Poiché tali possibilità non sono previste dalla direttiva 2009/81/CE al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, quest’ultimo prevede la possibilità di integrare tale direttiva o di derogarvi nell’attuale situazione di crisi derivante dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, a patto che si ottenga il consenso dell’impresa che ha concluso l’accordo o il contratto quadro. Rispetto alle quantità supplementari per l’Ucraina, le amministrazioni aggiudicatrici ucraine dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell’amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l’accordo o contratto quadro originario. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate. |
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(39) |
Lo strumento SAFE fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri mettendoli in condizione di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell’industria europea della difesa, in risposta alla situazione di crisi derivante dal notevole deterioramento del contesto di sicurezza dell’Unione. Avvalendosi di tale strumento, l’Unione ha iniziato a sostenere gli Stati membri affinché possano effettuare ordini rapidamente, incentivando il settore industriale della difesa a investire, nel brevissimo termine, nel potenziamento delle capacità di produzione per essere in grado di soddisfare le esigenze degli Stati membri entro il 2030. Il presente regolamento dovrebbe facilitare anche l’effettuazione di ordini da parte dell’Ucraina presso la base industriale e tecnologica di difesa europea al fine di sostenere la cooperazione tra questa e la base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Una domanda così straordinariamente elevata di un’ampia gamma di prodotti per la difesa comporta il rischio imminente di gravi ripercussioni negative sul corretto funzionamento del mercato interno. Per affrontare tale rischio e in considerazione dell’obiettivo del presente regolamento, tenuto conto della situazione specifica dell’Ucraina, potrebbero rivelarsi indispensabili misure di definizione delle priorità a livello dell’Unione volte ad assicurare la disponibilità dei prodotti per la difesa interessati, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe poter utilizzare, su richiesta di uno Stato membro partecipante, richieste classificate come prioritarie per agevolare l’approvvigionamento di prodotti per la difesa al fine di conseguire l’obiettivo del presente regolamento. |
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(40) |
Le richieste classificate come prioritarie dovrebbero consistere in richieste che la Commissione, su iniziativa di uno Stato membro partecipante, rivolge agli operatori economici pertinenti stabiliti nell’Unione affinché accettino gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o attribuiscano loro la priorità. Tali richieste classificate come prioritarie, da utilizzare solo se necessarie e proporzionate per garantire che le catene di approvvigionamento della difesa possano operare normalmente, dovrebbero essere intese a sostenere l’Ucraina che si trova ad affrontare gravi difficoltà nell’effettuare un ordine o nell’eseguire un contratto per l’approvvigionamento di prodotti per la difesa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di rifiutare di essere soggetti a una richiesta classificata come prioritaria. Una richiesta classificata come prioritaria dovrebbe basarsi su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese, come pure dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata, l’obbligo di eseguire la richiesta classificata come prioritaria dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione previsto dal diritto pubblico o privato. Alla luce dell’importanza di garantire l’approvvigionamento di prodotti per la difesa, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento, il rispetto dell’obbligo di eseguire una richiesta classificata come prioritaria non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che potrebbero derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si è resa necessaria per rispettare l’attribuzione di priorità imposta. Se l’operatore economico ha espressamente accettato una richiesta classificata come prioritaria e la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a seguito dell’accettazione, l’operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. Il mancato rispetto da parte dell’operatore economico delle condizioni stabilite nell’atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Se il mancato rispetto è intenzionale o imputabile a negligenza grave, la Commissione dovrebbe poter imporre all’operatore economico interessato un’ammenda, nel rispetto del principio di proporzionalità. |
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(41) |
Poiché dovrebbero essere resi disponibili importi specifici per l’assistenza di bilancio e l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, è opportuno garantire coerenza e complementarità nell’attuazione di entrambe. |
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(42) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. |
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(43) |
Il presente regolamento non si applica agli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata. In tale contesto, è opportuno ricordare che la mancata partecipazione di alcuni Stati membri alla cooperazione rafforzata non li esonera dall’obbligo di garantire la piena applicazione dell’articolo 325 TFUE e dell’acquis dell’Unione volto a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, compresi il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (18), il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e, se del caso, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (21). Tali Stati membri e le entità economiche soggette alla loro giurisdizione dovrebbero pertanto collaborare pienamente con la Corte dei conti, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Commissione e, se del caso, la Procura europea («EPPO») nell’esercizio delle loro competenze. |
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(44) |
L’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni in linea con i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 firmato tra l’Unione e l’Ucraina, entrato in vigore il 20 giugno 2024. Tali disposizioni assicureranno una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi al prestito a sostegno dell’Ucraina, con la definizione di misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina concederà i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all’EPPO, anche da parte dei terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell’Ucraina. L’Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all’utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina. |
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(45) |
Data la difficile situazione dell’Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti e per sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno che l’Unione eroghi il prestito a sostegno dell’Ucraina come prestito con diritto di rivalsa limitato, destinato a diventare esigibile quando l’Ucraina riceverà dalla Russia contanti o attività non monetarie come riparazioni di guerra, indennizzi o qualsiasi liquidazione finanziaria, ad eccezione del territorio. |
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(46) |
Lo svincolo dei fondi nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di fondi presentata dall’Ucraina. Per quanto riguarda l’assistenza macrofinanziaria, la valutazione delle condizioni non dovrebbe pregiudicare la valutazione del rispetto delle condizioni nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. Per quanto concerne l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, lo svincolo dei fondi dovrebbe essere collegato a contratti o accordi per attività, spese e misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa in relazione a prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa. |
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(47) |
Il presente regolamento dovrebbe stabilire opportune disposizioni per il finanziamento del prestito a sostegno dell’Ucraina. |
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(48) |
Per quanto riguarda il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, è opportuno organizzare il sostegno finanziario nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |
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(49) |
In linea con il fermo sostegno formulato da 25 capi di Stato e di governo a margine del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025, il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere rimborsato dall’Ucraina una volta ricevute le riparazioni dalla Russia e l’Unione si riserva il diritto di utilizzare i beni russi bloccati nell’Unione per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione e internazionale. |
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(50) |
In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne istituita dal tale regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito del presente regolamento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In considerazione dei rischi finanziari e della presenza di garanzie, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura. |
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(51) |
Data la situazione dell’Ucraina, causata dalla guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti, e per sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all’articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per consentire all’Unione di concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari al fine di coprire costi che sarebbero altrimenti sostenuti dall’Ucraina. Tali costi comprendono i costi del servizio del prestito (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) e i relativi costi amministrativi. La sovvenzione per gli oneri finanziari da concedere dovrebbe garantire l’efficacia del sostegno nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare per evitare ulteriori pressioni sulle finanze pubbliche dell’Ucraina. |
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(52) |
In conformità dell’articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall’attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, dovrebbero essere a carico degli Stati membri partecipanti. A tal fine, gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero avere diritto a una rettifica in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (23) in relazione a qualsiasi spesa operativa sostenuta dal bilancio dell’Unione, compresi in particolare i costi del servizio del prestito, nonché l’attivazione della garanzia. I costi amministrativi che le istituzioni devono sostenere per l’attuazione della cooperazione rafforzata dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione senza alcuna rettifica per gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata. |
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(53) |
Il sostegno dell’Unione all’Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione. |
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(54) |
L’assistenza all’Ucraina nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere aggiuntiva e complementare al sostegno dell’Unione erogato nell’ambito dello strumento per l’Ucraina. Ove possibile, la Commissione dovrebbe cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico dell’Ucraina. |
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(55) |
La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio (24) e, se del caso, del ruolo del servizio europeo per l’azione esterna. |
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(56) |
La commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a discutere, nell’ambito del dialogo sul prestito a sostegno dell’Ucraina, delle questioni relative all’attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe tenere conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito a sostegno dell’Ucraina, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste. |
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(57) |
Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all’assistenza dell’Unione all’Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti. |
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(58) |
Per assicurare la continuità in termini di efficacia delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarne periodicamente l’adeguatezza e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo trasparenza e rendicontabilità. |
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(59) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(60) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia fornire assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina per il 2026 e il 2027 in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l’Ucraina a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto alla guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(61) |
Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
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(62) |
Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata sull’istituzione di uno strumento per fornire per il 2026 e il 2027 assistenza dell’Unione all’Ucraina sotto forma di un prestito che dovrà essere rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia («prestito a sostegno dell’Ucraina»).
2. Esso stabilisce l’obiettivo del prestito a sostegno dell’Ucraina, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2
Obiettivo del prestito a sostegno dell’Ucraina
1. L’obiettivo generale del prestito a sostegno dell’Ucraina è fornire assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutarla a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto in particolare alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e al mancato pagamento da parte della Russia delle riparazioni dovute.
2. Per conseguire l’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il prestito a sostegno dell’Ucraina persegue gli obiettivi specifici seguenti:
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a) |
sostenere la stabilità macrofinanziaria allentando le restrizioni di finanziamento esterne e interne dell’Ucraina; e |
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b) |
rafforzare le capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«prodotto per la difesa»: beni, servizi e lavori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’articolo 2 della stessa; |
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2) |
«Stato EFTA-SEE»: un membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE); |
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3) |
«prestiti ERA»: prestiti bilaterali ammissibili e il prestito di assistenza macrofinanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/2773; |
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4) |
«Stato membro non partecipante»: uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258; |
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5) |
«Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258; |
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6) |
«altri prodotti a scopi di difesa»: beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’articolo 2 della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa. |
Articolo 4
Assistenza disponibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina
1. Il prestito a sostegno dell’Ucraina ammonta a un importo massimo di 90 000 000 000 EUR. Tale importo è messo a disposizione dell’Ucraina in funzione del suo fabbisogno di finanziamenti, come previsto nella strategia di finanziamento dell’Ucraina approvata in conformità dell’articolo 8.
2. Il prestito a sostegno dell’Ucraina è disponibile fino al 31 dicembre 2027. Tale prestito è messo a disposizione dalla Commissione a rate che possono essere erogate all’Ucraina in una o più frazioni. L’erogazione di tutte queste frazioni avviene entro il 31 dicembre 2028.
3. Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell’Ucraina il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell’eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all’Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3, può ridurre l’importo non erogato del prestito a sostegno dell’Ucraina o cancellarlo.
4. In virtù dell’articolo 332 TFUE, gli Stati membri non partecipanti hanno diritto a una rettifica in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per le spese derivanti dall’attuazione della cooperazione rafforzata finanziate dal bilancio votato, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, le quali sono poste a carico del bilancio dell’Unione. Tale rettifica include in particolare i costi di servizio del prestito e le attivazioni della garanzia.
Articolo 5
Prerequisiti per l’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina
1. La concessione dell’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto comprendono la lotta contro la corruzione.
2. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare anteriormente all’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 8 e allo svincolo dei fondi di cui all’articolo 23. Tale monitoraggio tiene inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del suo monitoraggio.
CAPO II
ATTUAZIONE DEL PRESTITO A SOSTEGNO DELL’UCRAINA
Articolo 6
Strategia di finanziamento dell’Ucraina
1. Per ricevere assistenza finanziaria ed economica nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, l’Ucraina presenta alla Commissione, in linea di principio ogni anno, la strategia di finanziamento dell’Ucraina. La strategia di finanziamento dell’Ucraina fornisce dettagli sul fabbisogno di finanziamenti e sulle fonti di finanziamento dell’Ucraina, in linea di principio per i 12 mesi successivi.
2. La strategia di finanziamento dell’Ucraina include:
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a) |
le principali ipotesi macroeconomiche su cui si basa; |
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b) |
informazioni sul bilancio dell’Ucraina, per trimestre e per anno, tra cui:
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c) |
informazioni sugli sviluppi finanziari passati e previsti delle amministrazioni pubbliche dell’Ucraina, per trimestre e per anno, tra cui:
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d) |
informazioni sull’attuazione dell’assistenza precedentemente concessa nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, compresi eventuali recuperi finanziari; |
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e) |
informazioni sul previsto fabbisogno di assistenza militare in natura; |
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f) |
sulla base del bilancio dell’Ucraina e del previsto fabbisogno di assistenza militare in natura, il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il periodo coperto dalla strategia di finanziamento dell’Ucraina, compresa una ripartizione degli importi in tale bilancio necessari per gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Tale ripartizione riporta il valore dei prodotti per la difesa da acquistare al di fuori dell’Unione e dell’Ucraina; |
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g) |
i finanziamenti esterni e l’assistenza militare in natura impegnati e previsti al momento della presentazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina per il periodo da essa coperto, compresa una ripartizione degli importi di tali finanziamenti esterni da utilizzare in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2; |
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h) |
sulla base delle informazioni di cui alle lettere f) e g), il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il quale l’Ucraina chiede assistenza tramite il prestito a sostegno dell’Ucraina nell’ambito della strategia di finanziamento dell’Ucraina, compresa una ripartizione degli importi di tale fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2; e |
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i) |
al fine di sostenere la spesa pluriennale di cui al capo IV, informazioni sulle potenziali esigenze pluriennali e un bilancio corrispondente. |
3. L’Ucraina può presentare strategie di finanziamento dell’Ucraina aggiornate fino a quando non sia stato reso accessibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, in conformità dell’articolo 8, l’importo massimo di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 7
Valutazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina da parte della Commissione
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la strategia di finanziamento dell’Ucraina presentata conformemente all’articolo 6.
2. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l’Ucraina. La Commissione può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, anche verificandole con gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. L’Ucraina fornisce tutte le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere la sua strategia di finanziamento anche dopo la presentazione.
3. La Commissione esamina la strategia di finanziamento dell’Ucraina e valuta in particolare:
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a) |
la completezza, la fattibilità e la coerenza della strategia di finanziamento dell’Ucraina con le ipotesi sottostanti; |
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b) |
la coerenza delle informazioni contenute nella strategia di finanziamento dell’Ucraina con fonti esterne, comprese le eventuali recenti valutazioni da parte dell’FMI e le informazioni fornite dalla piattaforma dei donatori per l’Ucraina e dal gruppo di contatto per la difesa in Ucraina; |
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c) |
la coerenza del fabbisogno di finanziamento esterno previsto con la seguente distribuzione indicativa del prestito a sostegno dell’Ucraina:
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d) |
il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1. |
4. Qualora valuti positivamente la strategia di finanziamento dell’Ucraina, la Commissione presenta senza ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell’articolo 8.
5. Qualora valuti negativamente la strategia di finanziamento dell’Ucraina, la Commissione ne informa prontamente l’Ucraina, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all’Ucraina di presentare una strategia di finanziamento dell’Ucraina riveduta.
6. Qualora la Commissione valuti un aggiornamento della strategia di finanziamento dell’Ucraina, si applica il presente articolo.
Articolo 8
Decisione di esecuzione del Consiglio
1. In caso di valutazione positiva della strategia di finanziamento dell’Ucraina o del suo aggiornamento, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che rende accessibile l’assistenza finanziaria ed economica.
2. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1:
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a) |
determina l’importo dell’assistenza da rendere accessibile all’Ucraina per contribuire all’attuazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina, incluso l’importo di tale assistenza che è accessibile:
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b) |
stabilisce il numero massimo e il valore indicativo delle rate per l’assistenza accessibile a fini di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento. |
3. La determinazione degli importi del prestito a sostegno dell’Ucraina da rendere accessibili:
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a) |
si attiene all’importo massimo disponibile per tale prestito di cui all’articolo 4, paragrafo 1; |
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b) |
tiene conto della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori nel sopperire al fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina; |
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c) |
per l’assistenza di bilancio, stabilisce la misura in cui l’assistenza di bilancio ordinaria possa essere fornita sotto forma di prestito da attuare in conformità del capo III del regolamento (UE) 2024/792 o, nel caso, sotto forma di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento. |
4. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.
Articolo 9
Complementarità e coordinamento
1. Nell’attuare il prestito a sostegno dell’Ucraina la Commissione agisce in stretta cooperazione con l’Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali pertinenti e i donatori impegnati a favore dell’Ucraina, in particolare attraverso la piattaforma dei donatori per l’Ucraina e il gruppo di contatto per la difesa in Ucraina, allo scopo di garantire un approccio coerente e uniforme da parte dei sostenitori dell’Ucraina per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica del paese. A tal fine la Commissione si avvale delle competenze del SEAE.
2. Gli articoli 5, 7, 13, 14 e 15 e l’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.
CAPO III
ASSISTENZA DI BILANCIO SOTTO FORMA DI ASSISTENZA MACROFINANZIARIA
Articolo 10
Finalità
1. L’assistenza macrofinanziaria contribuisce a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina individuato in una strategia di finanziamento dell’Ucraina la cui valutazione abbia avuto esito positivo.
2. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione del prerequisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e del rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 11.
Articolo 11
Protocollo d’intesa
1. Con riferimento agli importi approvati dell’assistenza macrofinanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), la Commissione concorda con l’Ucraina le condizioni inerenti alle politiche alle quali sarà collegata tale assistenza macrofinanziaria. Le condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.
2. Le condizioni inerenti alle politiche includono impegni di riforma solidi e ambiziosi, compresi in particolare impegni di potenziamento della mobilitazione di entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina e per affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e aumentando l’efficienza, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Ove applicabile, tali impegni sono coerenti con i programmi che l’Ucraina conduce con l’FMI, spingendosi oltre quando opportuno. I progressi compiuti nel conseguimento degli impegni sono oggetto di monitoraggio regolare da parte della Commissione.
3. La Commissione approva la firma del protocollo d’intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
CAPO IV
ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI DELL’UCRAINA NEL SETTORE DELLA DIFESA
Articolo 12
Finalità
1. L’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa mira a consentire all’Ucraina di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a favore dell’industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell’industria europea della difesa, in risposta e in seguito all’attuale situazione di crisi. Tale assistenza contribuisce in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, nell’intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina.
2. Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa e mirano a:
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a) |
accelerare l’adeguamento dell’industria della difesa ucraina alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e delle relative attività di sostegno; |
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b) |
migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa per l’Ucraina, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l’assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa, prodotti intermedi o materie prime; o |
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c) |
rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la base industriale e tecnologica di difesa europea e quella ucraina, tenuto conto delle esigenze dell’Ucraina in termini di rafforzamento dell’industria della difesa e appalti nel settore della difesa, consentendo l’intercambiabilità dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa fabbricati dalle industrie ucraina ed europea della difesa. |
Articolo 13
Ammissibilità
1. Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa che sono collegate a prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa sono ammissibili a beneficiare dell’assistenza purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.
2. Sono prodotti per la difesa i prodotti appartenenti a una delle categorie seguenti:
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a) |
categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione delle infrastrutture critiche; questioni cibernetiche; mobilità militare, compresa la contromobilità; |
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b) |
categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica. |
3. Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa che sono collegate a prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa non contrastano con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, o con gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del presente regolamento.
4. I prodotti per la difesa sono fabbricati nel rispetto delle condizioni seguenti:
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a) |
i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l’Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina; |
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b) |
in deroga alla lettera a), al fine di tenere conto della cooperazione industriale con partner non appartenenti all’UE, sono ammissibili i prodotti per la difesa la cui fabbricazione coinvolge un subappaltatore a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell’appalto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
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c) |
in deroga alla lettera a) del presente paragrafo, i prodotti per la difesa che coinvolgono fabbricanti o subappaltatori stabiliti nell’Unione e controllati da un altro paese terzo che non è uno Stato EFTA-SEE o l’Ucraina o da un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina sono ammissibili se il fabbricante o il subappaltatore è stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se il fabbricante o il subappaltatore fornisce garanzie conformemente alla lettera d) del presente paragrafo verificate dallo Stato membro in cui è stabilito; |
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d) |
le garanzie di cui alla lettera c) del presente paragrafo assicurano che il coinvolgimento del fabbricante o del subappaltatore nella fabbricazione del prodotto per la difesa non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini delle attività, delle spese e delle misure, sono in atto misure volte a garantire che:
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e) |
le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei fabbricanti e dei subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa sono situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell’Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell’Ucraina, i fabbricanti o i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri; |
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f) |
è possibile considerare che i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092 (26), (UE) 2021/697 (27), (UE) 2023/1525 (28) o (UE) 2023/2418 (29) del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106 e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni; |
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g) |
il costo dei componenti non originari dell’Unione, di Stati EFTA-SEE e dell’Ucraina non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto per la difesa. Nessun componente proviene da un paese terzo che lede gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri; |
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h) |
per i prodotti per la difesa della categoria 2 di cui al paragrafo 2, lettera b), i fabbricanti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all’adattamento e all’evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l’autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. |
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per «subappaltatori coinvolti nella fabbricazione di prodotti per la difesa» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto per la difesa e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell’appalto, e che necessiti di accedere a informazioni classificate per l’esecuzione del contratto.
5. In deroga ai paragrafi 2 e 4 e nel pieno rispetto del paragrafo 3, laddove la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina faccia sorgere la necessità urgente della consegna di un dato prodotto per la difesa, l’approvvigionamento di un prodotto per la difesa che non soddisfa le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 4 è ammissibile all’assistenza finanziaria a norma del presente capo a condizione che:
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a) |
non vi sia alcun prodotto equivalente che risponda a tale necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 oppure non sia disponibile sulla scala necessaria e il cui termine di consegna sia commisurato all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina; o |
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b) |
il termine di consegna di tale prodotto per la difesa sia notevolmente più breve rispetto a quello di un prodotto per la difesa che soddisferebbe le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, anche qualora quest’ultimo fosse oggetto di una richiesta classificata prioritaria ai sensi dell’articolo 19. |
Nel caso descritto, l’Ucraina fornisce le informazioni di cui è ragionevolmente in grado di disporre, atte a dimostrare la sussistenza delle condizioni di applicazione della presente deroga. Tali informazioni sono verificate dalla Commissione senza indebito ritardo previa consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 15.
L’approvvigionamento di prodotti per la difesa da fabbricanti stabiliti in paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall’Ucraina è limitato ai casi in cui non è disponibile alternativa nell’Unione, negli Stati EFTA-SEE e in Ucraina alle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Nel contesto del primo comma, lettere a) e b), tali informazioni includono l’impegno giuridico a rispettare il termine di consegna.
La Commissione approva le deroghe di cui al presente paragrafo mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
6. Ove applicabile, gli Stati membri partecipanti provvedono a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti sostenuti dal prestito a sostegno dell’Ucraina prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e degli Stati membri.
7. In deroga al paragrafo 4, i contributi conformi al paragrafo 8, lettera e), sono utilizzati alle condizioni di ammissibilità del programma dell’Unione interessato.
8. Le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa o agli altri prodotti a scopi di difesa sono realizzate conformemente a uno dei metodi di attuazione seguenti:
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a) |
appalti condotti dall’Ucraina, subordinatamente a convalida, da parte della Commissione o degli Stati membri partecipanti, dell’appalto e della consegna. L’Ucraina è responsabile di tali appalti conformemente al diritto ucraino, nel cui ambito la convalida da parte della Commissione o degli Stati membri partecipanti consta di controlli a campione della documentazione contrattuale, delle fatture e dei certificati di consegna, ispezioni fisiche presso i fornitori e verifica fisica delle consegne; |
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b) |
appalti condotti dall’Ucraina che costituiscono appalti comuni a norma del regolamento (UE) 2025/1106; |
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c) |
accordi tra l’Ucraina e gli Stati membri o l’Agenzia europea per la difesa (AED); |
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d) |
accordi di appalto tra l’Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative; o |
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e) |
contributi dell’Ucraina allo strumento di sostegno per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2025/2643, al quadro di investimenti per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell’Unione. |
Le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa possono essere realizzate anche mediante appalti condotti dall’Ucraina per importi inferiori a 7 000 000 EUR, a condizione che siano garantite la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
9. I contratti sottoscritti dall’Ucraina relativamente agli appalti, agli accordi o ai contributi di cui al paragrafo 8 sono ammissibili se firmati dopo il 14 gennaio 2026 purché conformi al presente articolo.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento estendendo l’ammissibilità per includere paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall’Ucraina che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, purché tali paesi terzi abbiano concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106. Ciascun atto delegato specifica, per ciascuno dei paesi terzi interessati, a quale dei prodotti per la difesa si applica la presente disposizione. Al momento dell’entrata in vigore di un atto delegato, il paese terzo è considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l’Ucraina ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa.
11. Fatto salvo il paragrafo 10, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare un atto di esecuzione per stabilire che un paese terzo diverso dagli Stati EFTA-SEE e dall’Ucraina che non lede gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri e che non ha concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
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a) |
il paese terzo si è impegnato a fornire un contributo finanziario equo e proporzionato agli oneri derivanti dall’assunzione di un prestito, commisurato al valore dei contratti aggiudicati a soggetti stabiliti in tale paese terzo. Tale contributo assume la forma di una sovvenzione in denaro per gli oneri finanziari sulla base di un accordo di contributo tra il paese terzo e l’Unione. Esso costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; |
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b) |
il paese terzo ha stipulato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l’Unione; e |
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c) |
il paese terzo fornisce un sostegno finanziario e militare significativo all’Ucraina. |
L’atto di esecuzione del Consiglio specifica, per ciascuno dei paesi terzi interessati, a quali prodotti per la difesa si applica la presente disposizione, tenendo conto delle condizioni di cui al presente paragrafo.
Al momento dell’entrata in vigore dell’atto di esecuzione del Consiglio, il paese terzo è considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l’Ucraina ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo modificato mediante una decisione di esecuzione.
Articolo 14
Schede per i prodotti
1. Per quanto riguarda gli importi approvati dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), l’Ucraina elabora una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto a scopi di difesa per cui intende chiedere assistenza. La scheda comprende:
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a) |
una descrizione del prodotto per la difesa o dell’altro prodotto a scopi di difesa; e |
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b) |
informazioni sulla conformità all’articolo 13. |
2. L’Ucraina consulta la scheda con la Commissione al fine di garantire la conformità all’articolo 13. Qualora l’Ucraina non individui un metodo di attuazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, o qualora la Commissione ritenga che vi sia un metodo alternativo più economico, efficiente o efficace, la Commissione può proporre all’Ucraina un metodo di attuazione. Nel proporre all’Ucraina il metodo di attuazione più opportuno, la Commissione tiene conto della tempestività della consegna del prodotto per la difesa o di un altro prodotto a scopi di difesa, dell’attività, della spesa o della misura in questione, dei prezzi disponibili, delle precedenti esperienze con tale metodo di attuazione e, ove giustificato, delle precedenti esperienze con i fabbricanti nell’ambito di tale metodo di attuazione. Per stabilire se un metodo di attuazione alternativo sia più economico o nell’esaminare i prezzi disponibili, la Commissione tiene conto degli eventuali cofinanziamenti a carico degli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’Ucraina non è tenuta ad elaborare una scheda per l’attuazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera e).
Articolo 15
Gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa
1. Per favorire l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, la Commissione istituisce un gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa.
2. Oltre ai rappresentanti della Commissione, del SEAE e dell’AED, il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa comprende rappresentanti degli Stati membri partecipanti e degli Stati EFTA-SEE. I paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 10, sono autorizzati a nominare rappresentanti. Se del caso, l’Ucraina è invitata alle riunioni del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa.
3. Il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa offre servizi di consulenza, competenze e sostegno in merito ai prodotti per la difesa e ad altri prodotti a scopi di difesa, nonché in merito al metodo di attuazione, alle deroghe di cui all’articolo 13, paragrafo 5, e alle schede per i prodotti.
Articolo 16
Amministrazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa
L’Ucraina apre un conto speciale al solo scopo di gestire l’assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. A tale conto si applicano le norme seguenti:
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a) |
tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa provengono da tale conto; |
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b) |
alla Commissione sono conferiti diritti di monitoraggio su tale conto; |
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c) |
l’Ucraina trasmette alla Commissione una relazione mensile, da presentare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese, contenente le seguenti informazioni:
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Articolo 17
Monitoraggio dell’attuazione
1. La Commissione monitora l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti, conformemente al presente articolo.
2. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera a), convalidati dalla Commissione, la Commissione applica la procedura di convalida ivi prevista.
3. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera a), convalidati dagli Stati membri partecipanti, lo Stato membro partecipante monitora l’attuazione dell’appalto e la consegna conformemente a tale disposizione e riferisce alla Commissione.
4. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera b), gli Stati membri partecipanti che sono parte di un siffatto appalto comune monitorano l’attuazione dell’appalto e la consegna e riferiscono alla Commissione. Laddove, nel contesto di un appalto comune a norma del regolamento (UE) 2025/1106, uno Stato membro non partecipante accetti di essere vincolato dalle norme di ammissibilità previste dal presente regolamento e di applicarle, garantisca la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e sia l’amministrazione aggiudicatrice che agisce per conto degli altri paesi, l’Ucraina subordina la partecipazione di tale Stato membro non partecipante all’obbligo di monitorare l’attuazione dell’appalto e la consegna e di riferire alla Commissione.
5. Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l’Ucraina e gli Stati membri partecipanti in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera c), lo Stato membro partecipante monitora l’attuazione dell’accordo e la consegna e riferisce alla Commissione. Per quanto riguarda gli accordi tra l’Ucraina e gli Stati membri non partecipanti in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera c), l’Ucraina include in ciascuno di tali accordi l’obbligo dello Stato membro non partecipante di accettare di essere vincolato dalle norme di ammissibilità previste dal presente regolamento e di applicarle, di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, di monitorare l’attuazione dell’accordo e la consegna e di riferire alla Commissione.
6. Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l’Ucraina e l’AED in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera c), l’AED monitora l’attuazione dell’accordo e la consegna e riferisce alla Commissione.
7. Per quanto riguarda gli accordi di appalto conclusi tra l’Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera d), l’Ucraina include in ciascuno di tali accordi l’obbligo dell’organizzazione internazionale o intergovernativa di monitorare l’attuazione dell’appalto e la consegna e di riferire alla Commissione.
8. I paragrafi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano agli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’articolo 13, paragrafo 8, per quanto riguarda le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa che coinvolgono importi inferiori a 7 000 000 EUR. Tuttavia l’Ucraina riferisce periodicamente alla Commissione sul modo in cui monitora l’attuazione di tali appalti e la relativa consegna. La Commissione effettua controlli basati sul rischio.
9. Qualora l’Ucraina la informi della mancata attuazione di un contratto o di accordo conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, lettera g), o qualora venga a conoscenza della mancata consegna dei prodotti di cui al presente articolo o del mancato utilizzo dei fondi sul conto di cui all’articolo 16, la Commissione avvia un dialogo con l’Ucraina per riassegnare tali fondi conformemente al presente regolamento.
Articolo 18
Modifica di accordi o contratti quadro
1. Laddove le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa siano realizzate all’interno dell’Unione mediante i metodi di cui all’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, lettera b) o c), le norme previste ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano a un accordo o contratto quadro esistente che abbia per oggetto l’acquisto di prodotti per la difesa, sia utilizzato in tale metodo di attuazione e non preveda la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo l’amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l’accordo o contratto quadro necessita del previo consenso dell’impresa con la quale lo ha concluso.
2. L’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro partecipante può modificare un accordo o contratto quadro esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un’impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli previsti all’articolo 13, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento al fine di aggiungere l’Ucraina come parte del medesimo accordo o contratto quadro.
3. In deroga all’articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro partecipante può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un accordo o contratto quadro il cui valore stimato superi le soglie previste all’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE qualora l’accordo o contratto quadro sia stato concluso con un’impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli previsti all’articolo 13, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato laddove il contratto preveda una clausola di indicizzazione.
5. Qualora modifichi un accordo o contratto quadro nei casi di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell’accordo o contratto quadro si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.
Articolo 19
Attribuzione volontaria di priorità a prodotti per la difesa
1. Ai soli fini del presente regolamento e qualora l’Ucraina si trovi ad affrontare gravi difficoltà nell’effettuare o nell’eseguire un contratto per l’approvvigionamento di prodotti per la difesa che sono urgentemente necessari e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 13, paragrafo 4 o 5, un operatore economico e lo Stato membro partecipante nel cui territorio è situato il suo sito di produzione possono presentare congiuntamente alla Commissione la richiesta di adottare una misura di attribuzione di priorità che classifichi prioritario un determinato ordine relativo a tali prodotti fabbricati dall’operatore economico.
2. La richiesta congiunta di cui al paragrafo 1 include gli elementi seguenti:
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a) |
la richiesta iniziale dell’Ucraina; |
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b) |
l’elenco dei prodotti oggetto della misura di attribuzione di priorità, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti; |
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c) |
i termini entro cui la consegna dei prodotti per la difesa deve essere ultimata; |
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d) |
la prova che l’operatore economico non può soddisfare la richiesta dell’Ucraina di cui alla lettera a) senza una misura di attribuzione di priorità; e |
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e) |
l’indicazione di un prezzo equo e ragionevole al quale la misura di attribuzione di priorità potrebbe essere effettuata nonché gli elementi a sostegno di tale prezzo. |
3. Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione la valuta senza indebito ritardo.
4. La Commissione basa la valutazione di cui al paragrafo 3 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, al fine di determinare se l’attribuzione di priorità sia indispensabile per affrontare le gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
5. Se la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che l’attribuzione di priorità è indispensabile, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una misura di attribuzione di priorità che stabilisce:
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a) |
la base giuridica della richiesta classificata prioritaria che l’operatore economico deve rispettare; |
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b) |
l’elenco dei prodotti oggetto della richiesta classificata prioritaria, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti; |
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c) |
i termini entro cui la richiesta classificata prioritaria deve essere soddisfatta; |
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d) |
i beneficiari della richiesta classificata prioritaria; |
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e) |
la portata degli obblighi contrattuali su cui prevale la richiesta classificata prioritaria; |
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f) |
l’esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 7; e |
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g) |
le sanzioni previste ai paragrafi da 12 a 18 in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall’atto di esecuzione. |
L’atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
6. La misura di attribuzione di priorità di cui al paragrafo 5:
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a) |
è eseguita a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall’operatore economico nell’ottemperare alla misura di attribuzione di priorità rispetto agli obblighi contrattuali esistenti; e |
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b) |
ha precedenza su qualsiasi obbligo contrattuale di diritto pubblico o privato relativo ai prodotti per la difesa oggetto della misura di attribuzione di priorità, alle condizioni stabilite nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5. |
7. L’operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità a norma del paragrafo 5 non è responsabile di eventuali violazioni di obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro partecipante, a condizione che:
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a) |
la violazione dell’obbligo contrattuale sia strettamente necessaria per rispettare l’attribuzione di priorità richiesta; |
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b) |
l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 sia stato rispettato; e |
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c) |
la richiesta di cui al paragrafo 1 non avesse il solo scopo di evitare indebitamente un precedente obbligo di prestazione previsto dal diritto pubblico o privato. |
8. L’operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità può chiedere alla Commissione di modificare l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 nel caso in cui ritenga tale modifica debitamente giustificata per uno dei motivi seguenti:
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a) |
l’operatore economico non è in grado di dare seguito alla misura di attribuzione di priorità a causa di un’insufficiente potenzialità o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta; |
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b) |
la soddisfazione della misura di attribuzione di priorità comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’operatore economico. |
9. L’operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 8.
10. Sulla base dell’esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall’operatore economico la Commissione, previa consultazione e previo accordo dello Stato membro partecipante nel cui territorio è situato il pertinente sito di produzione dell’operatore economico interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l’operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo.
11. L’operatore economico che, dopo avere accettato espressamente di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l’obbligo di dare priorità a tali ordini è soggetto alle ammende previste ai paragrafi da 12 a 18, ad eccezione dei casi in cui:
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a) |
l’operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata prioritaria a causa di un’insufficiente potenzialità o capacità produttiva ovvero per motivi tecnici; o |
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b) |
l’esecuzione o il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa. |
Le entrate derivanti dalle ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per un programma di assistenza esterna cui l’Ucraina è ammissibile.
12. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere agli operatori economici ammende non superiori a 300 000 EUR quando l’operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l’obbligo di onorare la richiesta classificata prioritaria a norma del presente articolo.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
13. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione dà all’operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato conformemente al paragrafo 15. La Commissione tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati dall’operatore economico al fine di determinare se le ammende siano da ritenersi necessarie e proporzionate.
14. Nel determinare l’importo dell’ammenda la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, considerando tra l’altro se l’operatore economico abbia parzialmente onorato l’ordine classificato prioritario o la richiesta classificata prioritaria.
15. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione verifica che gli operatori economici interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:
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a) |
alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni in relazione alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; |
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b) |
alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). |
16. Gli operatori economici interessati possono presentare alla Commissione osservazioni sulle constatazioni preliminari della medesima entro il termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
17. La Commissione basa l’imposizione di ammende esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.
18. Dopo avere informato gli operatori economici interessati delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 15, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto di una procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri partecipanti, segnatamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri partecipanti. Il presente paragrafo non impedisce alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di una violazione.
19. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri partecipanti di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
CAPO V
FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE
Articolo 20
Accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina
1. Le condizioni finanziarie dettagliate del prestito a sostegno dell’Ucraina sono specificate nell’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina.
2. Oltre agli elementi previsti all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina include i requisiti seguenti:
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a) |
il prestito a sostegno dell’Ucraina deve essere un prestito con diritto di rivalsa limitato che diventi esigibile al verificarsi di un fattore di attivazione del rimborso quale definito alla lettera j); |
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b) |
a titolo di garanzia per il prestito a sostegno dell’Ucraina, l’Ucraina fornisce all’Unione un’interessenza sul suo diritto ad ottenere riparazioni dalla Russia. Il valore di tale interessenza di garanzia è in qualsiasi momento pari al valore dei fondi erogati nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina; |
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c) |
i diritti, le responsabilità e l’obbligo previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 si applicano all’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina e ai fondi in esso contenuti; |
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d) |
l’importo dell’assistenza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento deve essere attuato conformemente al capo III del regolamento (UE) 2024/792, ad eccezione delle norme relative alla durata e al rimborso del prestito, compresa la sovvenzione per gli oneri finanziari, di cui all’articolo 22, che devono essere disciplinate dal presente regolamento; |
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e) |
l’Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l’Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792, anche oltre il periodo di disponibilità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento; |
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f) |
la Commissione ha il diritto di monitorare le attività, le spese e le misure di cui al capo IV del presente regolamento svolte dalle autorità ucraine durante l’intero ciclo del progetto; |
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g) |
l’Ucraina deve informare immediatamente la Commissione in caso di mancata attuazione di un progetto di contratto o di accordo finanziato attraverso il prestito a sostegno dell’Ucraina; |
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h) |
l’Ucraina continua a rispettare il prerequisito stabilito all’articolo 5, paragrafo 1; |
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i) |
l’Ucraina non annulla alcuna misura adottata nell’ambito di altri strumenti di sostegno attuali o precedenti forniti dall’Unione o dall’FMI in materia di lotta contro la corruzione; |
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j) |
l’Ucraina deve essere responsabile del rimborso del capitale del prestito a sostegno dell’Ucraina entro 30 giorni se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, ciascuna delle quali costituisce un fattore di attivazione del rimborso ai fini del presente regolamento:
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k) |
l’Ucraina è tenuta a rimborsare il prestito a sostegno dell’Ucraina:
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l) |
gli importi del prestito a sostegno dell’Ucraina non coperti dagli obblighi di rimborso di cui alla lettera k) devono restare dovuti fino al verificarsi di futuri eventi attivatori del rimborso; |
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m) |
in caso di pagamenti o recuperi, l’Ucraina deve indicare le corrispondenti quote del prestito a sostegno dell’Ucraina che sono oggetto di rimborso o recupero; |
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n) |
l’Unione ha il diritto di usare i beni russi bloccati nell’Unione per rimborsare il prestito, nel totale rispetto del diritto dell’Unione e internazionale; |
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o) |
l’Ucraina deve provvedere a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti sostenuti dal prestito a sostegno dell’Ucraina prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e degli Stati membri. |
L’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina include anche qualsiasi altro obbligo necessario per l’attuazione del prestito a sostegno dell’Ucraina, compresi quelli necessari per attuare l’articolo 17 del presente regolamento.
3. Il mancato rispetto dei termini dell’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o annullare, in tutto o in parte, il versamento della rata o delle frazioni. Il mancato rispetto dei termini di rimborso dell’accordo di prestito a sostegno all’Ucraina costituisce altresì un motivo che determina l’esigibilità della totalità dell’importo in essere del prestito a sostegno dell’Ucraina ovvero di una sua parte.
4. Previa richiesta, l’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 21
Richiesta di fondi
1. Per ricevere assistenza finanziaria ed economica, l’Ucraina presenta alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata. Tale richiesta di fondi può essere presentata dall’Ucraina alla Commissione, in linea di principio, sei volte all’anno.
2. Per l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792, la richiesta di fondi è presentata conformemente al capo III di detto regolamento (UE) 2024/792.
3. Per l’assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento, la richiesta di fondi è accompagnata da una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa.
4. Per l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del presente regolamento:
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a) |
la richiesta di fondi può riguardare più prodotti. Per ciascun prodotto interessato, la richiesta di fondi contiene un contratto o un accordo a norma dell’articolo 13 e una scheda a norma dell’articolo 14. Tali contratti o accordi possono essere firmati o sotto forma di progetto finale; |
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b) |
se la richiesta di fondi implica finanziamenti per un importo superiore al 20 % dell’importo reso accessibile conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 8, l’Ucraina fornisce una giustificazione dettagliata, anche in merito all’impatto per future richieste di fondi a norma di tale decisione di esecuzione. |
Articolo 22
Sovvenzione per gli oneri finanziari
1. In deroga all’articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e compatibilmente con le risorse disponibili, l’Unione può farsi carico degli oneri finanziari di un prestito all’Ucraina che questa dovrebbe altrimenti sostenere («sovvenzione per gli oneri finanziari»). Tali oneri finanziari constano dei costi di servizio del prestito (costi di finanziamento, costi di gestione della liquidità e costo del servizio per le spese amministrative generali relative all’assunzione e all’erogazione di prestiti).
2. L’Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel contesto della procedura di bilancio.
Articolo 23
Decisione sull’erogazione di assistenza
1. La Commissione decide circa l’erogazione di assistenza a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:
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a) |
per quanto riguarda l’assistenza macrofinanziaria:
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b) |
per quanto riguarda l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa:
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Per quanto riguarda l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792, l’assistenza è erogata in conformità del capo III di detto regolamento (UE) 2024/792.
2. Fatto salvo il rispetto dell’importo di assistenza accessibile previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata in conformità dell’articolo 8, la Commissione, qualora effettui una valutazione positiva della richiesta di fondi, adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l’erogazione del prestito a sostegno dell’Ucraina. Per quanto riguarda l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, l’importo da erogare è pari al valore dei contratti o degli accordi inclusi nella richiesta di fondi.
3. La Commissione può procedere alla decisione di cui al paragrafo 2 per il paragrafo 1, lettere a) e b), collettivamente o singolarmente.
4. Qualora valuti negativamente la richiesta di fondi, la Commissione ne informa l’Ucraina senza indebito ritardo, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all’Ucraina di presentare una nuova richiesta di fondi.
Articolo 24
Finanziamento del prestito a sostegno dell’Ucraina
1. Al fine di finanziare l’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie in applicazione della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti ai fini del prestito a sostegno dell’Ucraina sono effettuate in euro.
3. In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza finanziaria fornita all’Ucraina nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Per il prestito a sostegno dell’Ucraina non è costituita alcuna copertura e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è fissato alcun tasso di copertura.
Articolo 25
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili
1. Le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento sono protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (31) o all’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione, a seconda dei casi.
2. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l’Ucraina e, se del caso, con gli Stati membri partecipanti, la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro.
3. La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, necessarie per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati a norma del presente regolamento, in particolare allo scopo di verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché controlli e audit di cui all’articolo 20.
4. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
5. La Commissione e gli Stati membri partecipanti garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell’Unione e al rispettivo diritto nazionale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 6 marzo 2026.
3. La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 27
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L’Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l’azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato per l’industria della difesa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 28
Dialogo sul prestito a sostegno dell’Ucraina
1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l’attuazione del presente regolamento.
2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sul prestito a sostegno dell’Ucraina.
3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito a sostegno dell’Ucraina, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.
Articolo 29
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi relativi all’attuazione del presente regolamento, compresi l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 2, e fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio i documenti pertinenti senza indebito ritardo. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza.
2. Entro il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:
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a) |
esamina i progressi compiuti nell’attuazione del prestito a sostegno dell’Ucraina; |
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b) |
informa sul monitoraggio di cui all’articolo 17; e |
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c) |
valuta la situazione economica e le prospettive dell’Ucraina, nonché i progressi registrati nell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche di cui all’articolo 11, paragrafo 1. |
3. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in cui analizza i risultati e l’efficienza del prestito a sostegno dell’Ucraina erogato a norma del presente regolamento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
C. KOMBOS
(1) GU L, 2026/258, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/258/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 febbraio 2026.
(3) Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/313/oj).
(4) Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1201/oj).
(5) Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1628/oj).
(6) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj).
(7) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).
(8) Regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina (GU L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).
(9) Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/335/oj).
(10) Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj).
(11) Regolamento (UE) 2025/2600 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativo a misure di emergenza per affrontare le gravi difficoltà economiche causate dalle azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina (GU L, 2025/2600, 13.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2600/oj).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(13) Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») (GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj).
(14) Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).
(15) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(16) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(17) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(18) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).
(19) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(20) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).
(21) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(22) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(23) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/oj).
(24) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj).
(25) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(26) Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).
(27) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
(28) Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(29) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(30) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa all’approvazione della valutazione del piano per l’Ucraina (GU L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).
(31) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)