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Document 32026R0049

Regolamento delegato (UE) 2026/49 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

C/2025/8494

GU L, 2026/49, 20.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/49/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/49/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/49

20.2.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/49 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro comprende una serie di componenti e strumenti a sostegno dell’interoperabilità, tra cui un archivio centrale di relazioni e statistiche («archivio centrale»). L’archivio centrale conserva i dati anonimizzati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti, dal servizio comune di confronto biometrico, dall’archivio comune di dati di identità e dal rilevatore di identità multiple, al fine di fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.

(3)

Per consentire all’archivio centrale di svolgere il suo ruolo, il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione (3) ne stabilisce le modalità di funzionamento, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza.

(4)

In seguito all’adozione dei regolamenti (UE) 2024/1134 (4) e (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2223 per incorporare i dati statistici derivati da questi nuovi regolamenti, che saranno conservati nell’archivio centrale.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2223.

(6)

Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(7)

Il presente regolamento non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(11)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 giugno 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2021/2223 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

“dati statistici”: i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), dei regolamenti (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, e i regolamenti (UE) 2024/982 (*2)*, (UE) 2024/1358 (*3)*, (UE) 2025/12 (*4)* e (UE) 2025/13 (*5)* del Parlamento europeo e del Consiglio;

(*1)  * Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj)."

(*2)  * Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento “Prüm II”) (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj)."

(*3)  * Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)."

(*4)  * Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (GU L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj)."

(*5)  * Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).»;"

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis.   L’archivio centrale contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi in conformità dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.»

;

b)

al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

relazioni a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008;

g)

statistiche a norma dell’articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

h)

relazioni a norma dell’articolo 45 bis del regolamento (UE) n. 767/2008, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema di informazione visti:

i)

relazioni e statistiche giornaliere e relazioni trimestrali personalizzate in conformità dell’articolo 45 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, relative ai visti di transito aeroportuale e ai visti per soggiorni di breve durata;

ii)

statistiche trimestrali sui visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati, e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati, in conformità dell’articolo 45 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008;

iii)

statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema di informazione visti in conformità dell’articolo 45 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

i)

relazioni a norma dell’articolo 9 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, contenenti le seguenti statistiche:

i)

statistiche generate dall’EES indicanti tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;

ii)

statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;

j)

statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiorni fuoritermine da parte di titolari di visto o respingimenti;

k)

relazioni a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12, contenenti le seguenti statistiche:

i)

statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sull’osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2025/12 da parte dei vettori aerei;

ii)

informazioni statistiche necessarie ai fini delle relazioni di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2025/12 e dell’elaborazione di statistiche conformemente all’articolo 38, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

iii)

tatistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del router conformemente all’articolo 38, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/12.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 3 contengono statistiche riguardanti l’uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l’esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti.»

;

(3)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861, all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, all’articolo 72 del regolamento (UE) 2024/982, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, all’articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12 e all’articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13.»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione, del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2223/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (GU L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj).

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(7)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(9)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(11)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/49/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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