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Document 32025R1944
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1944 of 29 September 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reference standards for processes for sending and receiving data in qualified electronic registered delivery services and as regards interoperability of those services
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l’interoperabilità di tali servizi
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l’interoperabilità di tali servizi
C/2025/6490
GU L, 2025/1944, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1944/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1944 |
30.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1944 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l’interoperabilità di tali servizi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l’articolo 44, paragrafi 2 e 2 ter,
considerando quanto segue:
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(1) |
I servizi elettronici di recapito certificato qualificati forniscono un canale sicuro per la trasmissione di documenti, comprese prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati. Essi sono intesi a fornire certezza nell’identificazione del destinatario e a garantire un elevato livello di sicurezza nell’identificazione del mittente. |
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(2) |
La presunzione di conformità di cui all’articolo 44, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 910/2014 dovrebbe applicarsi solo se i servizi fiduciari qualificati per la fornitura di servizi elettronici di recapito certificato qualificati sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento. Tali norme dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Esse dovrebbero essere adattate in modo da includere controlli supplementari che garantiscano la sicurezza e l’affidabilità dei servizi fiduciari qualificati. |
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(3) |
Se un prestatore di servizi fiduciari rispetta i requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento, gli organismi di vigilanza dovrebbero presumere la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e tenere debitamente conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario. Un prestatore di servizi fiduciari qualificato può comunque fare affidamento su altre pratiche per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014. |
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(4) |
A norma dell’articolo 44, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 910/2014, qualora concordino l’interoperabilità dei loro servizi, è importante che i prestatori di servizi fiduciari qualificati rispettino norme e specifiche appropriate di cui all’allegato II del presente regolamento di esecuzione al fine di trasferire facilmente i dati elettronici certificati tra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati e di promuovere pratiche eque nel mercato interno. |
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(5) |
La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali e le nuove tecnologie, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche sul mercato interno. |
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(6) |
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento. |
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(7) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 giugno 2025. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme di riferimento e specifiche per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
Le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Norme di riferimento e specifiche per l’interoperabilità dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati
Le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 44, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO I
Elenco delle norme di riferimento e delle specifiche di cui all’articolo 1
La norma ETSI EN 319 521 V1.1.1 (2019-02) («ETSI EN 319 521 ») si applica con gli adeguamenti seguenti.
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1. |
Per ETSI EN 319 521
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(1) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.
(2) GU L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj.
(3) GU L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj.
ALLEGATO II
Elenco delle norme di riferimento e delle specifiche di cui all’articolo 2
Si applicano le norme ETSI EN 319 522-1 V1.2.1 (2024-01) («ETSI EN 319 522-1»), ETSI EN 319 522-2 V1.2.1 (2024-01) («ETSI EN 319 522-2»), ETSI EN 319 522-3 V1.2.1 (2024-01) («ETSI EN 319 522-3»), ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (2019-01) («ETSI EN 319 522-4-1»), ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 (2018-09) («ETSI EN 319 522-4-2») ed ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 (2018-09) («ETSI EN 319 522-4-3»).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1944/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)