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Document 32025R1494

Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

GU L, 2025/1494, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1494/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1494/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1494

19.7.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1494 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita e la fornitura alla Russia e il trasferimento o l’esportazione in Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, e l’acquisto di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo dalla Russia.

(4)

Il 18 luglio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1495, che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(5)

La decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge 26 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. La decisione (PESC) 2025/1495 comprende inoltre, in tale elenco, determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio.

(6)

La decisione (PESC) 2025/1495 amplia l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui ulteriori macchine a controllo numerico computerizzato e costituenti chimici per propellenti.

(7)

Al fine di rafforzare l’efficacia delle misure restrittive imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario affrontare il rischio che tali misure siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso paesi terzi. I beni e le tecnologie elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, anche se esportati sotto il pretesto di un uso finale civile. Il divieto di esportazioni indirette riguarda le esportazioni di prodotti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, anche attraverso un paese terzo. Le autorità competenti dovrebbero adottare tempestivamente misure preventive qualora vi sia il rischio attendibile che tali prodotti esportati verso paesi terzi possano, in ultima analisi, essere dirottati verso la Russia. Pertanto, la decisione (PESC) 2025/1495 offre agli Stati membri un meccanismo amministrativo facoltativo che consente alle autorità nazionali competenti di richiedere un’autorizzazione preventiva per le esportazioni dei prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 verso qualsiasi paese terzo, qualora l’esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Russia o l’uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe. Tale misura non mira a imporre una nuova restrizione generale, ma a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla, garantendo nel contempo un’interpretazione armonizzata e chiarezza giuridica per gli esportatori. La misura non dovrebbe incidere sull’ambito di applicazione della clausola di divieto di esportazione indiretta. È a discrezione degli Stati membri decidere se applicare tale misura o la clausola di divieto di esportazione indiretta come meccanismo per garantire il rispetto delle norme nei casi in cui la destinazione finale o l’uso finale dei prodotti possa essere in Russia o a favore di entità russe.

(8)

La decisione (PESC) 2025/1495 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali macchine, sostanze chimiche, alcuni metalli e materie plastiche. Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2025/…+ amplia ulteriormente l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.

(9)

A norma della decisione (PESC) 2022/884 (4) e del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio (5), gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in modo da garantire che tali importazioni siano soggette quanto prima a divieto. In linea con tale obiettivo è opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Cechia affinché potesse rifornirsi di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia.

(10)

La decisione (PESC) 2025/1495 vieta di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio russo, nonché di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria. Tale decisione introduce inoltre un elenco di paesi partner in cui vige un regime sostanzialmente equivalente di misure restrittive a quelle imposte dall’Unione sulle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi. I prodotti petroliferi importati dagli esportatori netti di petrolio greggio dovrebbero essere considerati come ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull’attuazione di tale divieto, in particolare per quanto riguarda le prove che gli operatori impegnati nell’importazione di prodotti petroliferi raffinati dovrebbero fornire.

(11)

È vietato importare GNL russo attraverso terminali GNL dell’Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso. La decisione (PESC) 2025/1495 introduce una deroga al divieto che può essere concessa da uno Stato membro che non è direttamente connesso al sistema del gas naturale interconnesso di qualsiasi altro Stato membro e che riceve la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 al fine di garantire il suo approvvigionamento energetico. Ciò lascia impregiudicate eventuali misure legislative che incidano sulle importazioni di energia dalla Russia nell’Unione.

(12)

L’ambito di applicazione del divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbe essere inteso in modo ampio e dovrebbe includere tutti i tipi di operazioni. In tale contesto, per quanto riguarda la relazione tra una filiazione nell’Unione e una società madre russa elencata all’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014, il divieto di effettuare operazioni dovrebbe dissociare in larga misura la filiazione dalla società madre russa. Di conseguenza, l’approvazione diretta o indiretta che, in base a un accordo intrasocietario o a norma di un altro requisito di legge, le filiazioni possono dover ottenere da una società madre inserita nell’elenco, o l’esecuzione di istruzioni impartite direttamente o indirettamente da una società madre inserita nell’elenco, potrebbe portare alla qualifica di filiazione che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 833/2014 e conformemente alla lettera c) dello stesso paragrafo. Tale filiazione, a seconda delle circostanze specifiche, può quindi rientrare nell’ambito di applicazione del divieto di effettuare operazioni. Le azioni che dimostrano che la filiazione agisce per conto o sotto la direzione di un’entità russa comprendono la nomina o il licenziamento di rappresentanti autorizzati della filiazione nell’Unione o la ricezione di istruzioni o approvazioni da parte di un’entità intermedia non impegnata in attività commerciali operative. A causa di tali conseguenze, può sorgere la necessità di misure volte a salvaguardare la continuità di una filiazione che agisce per conto o sotto la direzione delle entità di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 833/2014, ad esempio imponendo un regime di amministrazione fiduciaria o un’analoga misura di salvaguardia. Tali misure, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere imposte o autorizzate anche dalle autorità nazionali competenti responsabili del settore o dell’area in cui opera la filiazione. Data l’importanza del divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, e delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario applicare criteri rigorosi in caso di ricorso all’amministrazione fiduciaria o a un’analoga misura di salvaguardia. Per garantire la continuità del funzionamento e il rispetto delle sanzioni da parte delle filiazioni che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 833/2014, la decisione (PESC) 2025/1495 introduce un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni, a condizione che un’autorità competente abbia imposto un regime di amministrazione fiduciaria o un’analoga misura di salvaguardia pubblica o abbia autorizzato un’analoga misura di salvaguardia. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicate altre misure restrittive.

(13)

La decisione (PESC) 2025/1495 modifica le condizioni per imporre un divieto di effettuare operazioni con persone, entità od organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il sistema di messaggistica finanziaria (SPFS) della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia. Ciò è dovuto al fatto che l’SPFS è stato istituito dalla Russia quale alternativa a un servizio specializzato di messaggistica finanziaria stabilito nell’Unione e per proteggere le banche russe dall’effetto delle misure restrittive adottate dall’Unione e dai suoi alleati, a partire dal 2014, in risposta alle azioni russe che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina. Il Consiglio ritiene che, ampliando l’uso dell’SPFS al di fuori del suo territorio, la Russia cerchi di perseguire ulteriormente tale strategia e di proteggere il suo commercio internazionale dall’effetto delle misure restrittive dell’Unione, aumentando la sua resilienza finanziaria e offrendo l’opportunità di favorire l’elusione dei divieti di cui ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014 del Consiglio (6).

(14)

Al fine di chiarire talune disposizioni, la decisione (PESC) 2025/1495 prevede un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati porti riguardo al carbone kazako, sulla base dell’impegno dell’Unione di prevenire gli effetti negativi sulla sicurezza energetica di paesi terzi in tutto il mondo. La decisione (PESC) 2025/1495 prevede inoltre un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati aeroporti in relazione alle capacità nucleari a uso civile e agli impianti nucleari civili.

(15)

I gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati progettati per trasportare gas naturale dalla Russia all’Unione. Essi sono controllati dal governo russo tramite imprese statali. Entrambi i gasdotti sono stati danneggiati nel settembre 2022 e attualmente non sono operativi. Nord Stream forniva gas naturale all’Europa, mentre Nord Stream 2 non è mai entrato in funzione. La Russia ha più volte interrotto unilateralmente le forniture di gas naturale tramite Nord Stream, dalla fine di agosto 2022 in modo completo, per esercitare pressione sull’Unione e sui suoi Stati membri e compromettere il loro sostegno all’Ucraina. Inoltre, la futura fornitura di gas naturale attraverso tali gasdotti potrebbe generare introiti per la Russia, consentendole così di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Al fine di impedire la ripresa o l’avvio di forniture di gas naturale attraverso tali gasdotti, la decisione (PESC) 2025/1495 introduce misure restrittive che vieino di effettuare operazioni che siano direttamente o indirettamente collegate ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 e che riguardino il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti o di parte degli stessi. Il divieto di effettuare operazioni dovrebbe riguardare anche l’acquisto di gas naturale trasportato attraverso uno di questi gasdotti. Si dovrebbero applicare esenzioni e deroghe per garantire che rimangano in atto gli esistenti meccanismi di controllo dei gasdotti tramite meccanismi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda Nord Stream AG e Nord Stream 2 AG, in modo da impedire l’uso dei gasdotti.

(16)

La decisione (PESC) 2025/1495 estende il divieto di effettuare operazioni relativo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi entità che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 e al regolamento (UE) n. 269/2014. L’estensione del divieto di effettuare operazioni include inoltre gli enti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 833/2014; la decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge due entità all’elenco degli enti finanziari di paesi terzi soggetti a tale divieto. Infine il divieto di effettuare operazioni riguarda anche qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di paesi terzi diverso da un ente finanziario o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, compresi i commercianti di petrolio, che pregiudica significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del regolamento (UE) n. 833/2014.

(17)

La decisione (PESC) 2025/1495 trasforma in un divieto di effettuare operazioni l’attuale divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi o finanziari russi o altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a filiazioni russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti e di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l’economia della Russia e l’industria russa, banche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina operando nei territori occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner. La decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge inoltre al divieto di effettuare operazioni di questo tipo 22 enti creditizi o finanziari e altre entità all’elenco delle persone giuridiche, entità e degli orgnanismi che sono soggetti a tale divieto di effettuare operazioni. Infine, la decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge esenzioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia e alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia. Aggiunge inoltre una deroga per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Si ricorda che le misure restrittive dell’Unione non hanno effetti extraterritoriali e non vincolano gli operatori costituiti secondo il diritto di paesi terzi, compresi gli operatori in Russia. Pertanto, fatto salvo l’articolo 8 bis del regolamento (UE) n. 833/2014, le operazioni tra persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e le loro controllate in paesi terzi non costituiscono una violazione di tale divieto, anche se gli enti creditizi o finanziari soggetti al divieto sono coinvolti in tali operazioni. Le esenzioni e la deroga di cui all’articolo 5 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014 lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell’Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate all’allegato XIV di tale regolamento.

(18)

La decisione (PESC) 2025/1495 prevede una procedura automatica dinamica per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. Tale procedura dovrebbe garantire che il tetto sui prezzi sia sempre sufficientemente basso così da ridurre i proventi russi delle esportazioni di petrolio, tenendo conto delle precedenti oscillazioni dei prezzi. Le competenze di esecuzione conferite alla Commissione al fine di modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo sulla base di tale procedura non creano in alcun modo un precedente per l’attuazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio all’unanimità. In considerazione degli attuali prezzi mondiali del petrolio, è auspicabile adottare già un tetto inferiore sui prezzi del petrolio greggio russo al fine di avvicinarlo ai costi di produzione del petrolio e così ridurre ulteriormente i proventi russi delle esportazioni di petrolio. Ad ogni modifica del tetto sui prezzi, i contratti precedenti conformi all’attuale tetto sui prezzi dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni per il trasporto marittimo e per la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di petrolio greggio russo verso paesi terzi. Tale periodo di transizione è necessario per garantire un’applicazione coerente del tetto sui prezzi da parte di tutti gli operatori. Inoltre, il meccanismo di riesame esistente dovrebbe essere rafforzato e la Commissione dovrebbe monitorare il funzionamento del tetto sui prezzi, riferire al Consiglio ogni sei mesi e proporre eventuali modifiche. Sulla base di tale relazione, il Consiglio dovrebbe riesaminare il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi il conferimento di competenze di esecuzione, l’allegato XXVIII e i divieti di cui all’articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 833/2014.

(19)

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) è tuttora uno strumento usato dalla Russia per convogliare valute estere verso la sua giurisdizione per tentare di accedere a fondi al fine di sostenere il suo sforzo bellico e rendere la sua economia più resiliente. L’RDIF si serve di strutture di investimento complesse per nascondere le sue attività e i progetti cofinanziati e proteggerli dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La decisione (PESC) 2025/1495 introduce pertanto un divieto di effettuare operazioni con l’RDIF, le sue filiazioni, i suoi investimenti significativi e chiunque presti a tali entità servizi di investimento o altri servizi finanziari. Un investimento è considerato «significativo» se appare sostenuto da una politica o una strategia economica governativa o se riguarda un settore rilevante per la capacità di manovra geopolitica a lungo termine della Russia, specialmente i settori finanziario e bancario, i trasporti, le telecomunicazioni, la difesa, la produzione industriale, le tecnologie avanzate, l’energia, o la prospezione, l’esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, compresi la proprietà intellettuale o la ricerca e lo sviluppo collegati. La decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge inoltre 4 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in cui l’RDIF ha effettuato notevoli investimenti che sono soggetti al divieto di effettuare operazioni.

(20)

Al fine di limitare ulteriormente l’attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall’energia, la decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge 105 ulteriori navi all’elenco delle navi di cui all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.

(21)

Il settore bancario e finanziario russo è fondamentale per lo sforzo bellico russo. Al fine di prevenirne l’ulteriore sviluppo, la decisione (PESC) 2025/1495 impone il divieto di fornire software con determinati usi nel settore bancario e finanziario.

(22)

Gli Stati membri, nel debito rispetto dei loro obblighi internazionali applicabili, non dovrebbero riconoscere né eseguire alcun’ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014. L’attuazione efficace della clausola di esclusione delle rivendicazioni dovrebbe essere considerata la politica pubblica dell’Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione dei lodi arbitrali o delle decisioni giudiziarie o amministrative. Di conseguenza, il riconoscimento o l’esecuzione da parte degli Stati membri di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi in procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, che possa portare alla soddisfazione di una rivendicazione di diritti relativa a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 e del regolamento (UE) n. 269/2014, dovrebbe essere considerato una violazione della politica pubblica dell’Unione e degli Stati membri. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare l’obbligo di uno Stato membro di partecipare ai procedimenti avviati nei suoi confronti e difendersi in tali procedimenti, e di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo che gli conceda il rimborso delle spese.

(23)

Sebbene nell’Unione sia vietato soddisfare, anche nell’ambito di procedimenti di transazione, una rivendicazione di diritti relativa a misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014, vi sono elementi che lasciano supporre che persone, entità od organismi russi, o persone, entità od organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità od organismi russi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi, tentino o possano tentare di avviare e portare avanti abusivamente procedimenti di risoluzione delle controversie al di fuori dell’Unione in relazione a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 e del regolamento (UE) n. 269/2014 o tentino o possano tentare di ottenere illegalmente il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali concessi attraverso tali procedimenti abusivi di risoluzione delle controversie. Occorre pertanto autorizzare le autorità competenti o l’Unione, se del caso, a ottenere, tramite procedimento dinanzi a un giudice di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, comprese le spese legali e le spese qualora l’altra parte non rispetti il lodo arbitrale, causato da tali persone, entità od organismi e da persone, entità od organismi di proprietà o sotto il controllo dei medesimi, in conseguenza di una risoluzione delle controversie investitore-Stato relativa a misure imposte a norma del regolamento o del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014, a condizione che siano state esperite tutte le vie di ricorso disponibili nella giurisdizione pertinente. Le autorità competenti dovrebbero ottenere il risarcimento di tali danni conformemente al diritto dell’Unione e alle norme consuetudinarie del diritto internazionale.

(24)

Qualora siano emessi lodi arbitrali nei confronti degli Stati membri in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato relativi a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014, gli Stati membri dovrebbero invocare qualsiasi eccezione al riconoscimento e all’esecuzione di tali lodi di cui dispongano nell’ambito di procedure nazionali o straniere. Dovrebbe essere possibile, fra l’altro, invocare l’eccezione secondo cui il riconoscimento o l’esecuzione del lodo sarebbero contrari alla politica pubblica del paese in cui è richiesto il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.

(25)

L’applicazione della disposizione sul forum necessitatis dovrebbe essere estesa all’articolo 11 sexies.

(26)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(26)

Riguardo al progetto Paks II, i divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 non dovrebbero applicarsi alle attività di cui all’articolo 12 nonies dello stesso. Il divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 5 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014 in relazione alle entità elencate nell’allegato XIV dello stesso dovrebbe essere uno dei divieti contemplati da tale disposizione.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«z octies)

“paese partner per l’importazione di prodotti petroliferi”: uno dei paesi indicati nell’allegato LI che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi sostanzialmente equivalente a quelli previsto all’articolo 3 quaterdecies di cui all’allegato LI;»

;

2)

l’articolo 2 bis è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis bis.   Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell’allegato VII del presente regolamento, verso paesi terzi diversi dalla Russia, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o a un uso in Russia.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Qualora sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis

;

3)

l’articolo 3 duodecies è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis nonies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII sexies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 bis decies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII septies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

b)

al paragrafo 5 bis sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

i beni di cui al codice NC 7615 10 , al codice NC 8414 60 e al codice NC 8422 30 ;

f)

i beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»

;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 nonies.   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 8422 30 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici.

decies.   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 3402 90 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.»

;

4)

all’articolo 3 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   L’esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1o luglio 2025.»

;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 quaterdecies bis

1.   A decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato LI.

I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un’autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazione e riassicurazione connessi al divieto di cui al paragrafo 1.»

;

6)

l’articolo 3 quindecies è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a)

il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII; e

b)

il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII, che era applicabile alla data della conclusione di tale contratto.»

;

b)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   La Commissione monitora i prezzi del petrolio greggio russo sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate. Sulla base di tali dati, la Commissione calcola il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 15 luglio 2025 e successivamente per un periodo equivalente di 22 settimane ogni sei mesi.

Al fine di continuare a conseguire efficacemente i suoi obiettivi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è pari al prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo meno il 15 %. Se il nuovo prezzo calcolato varia del 5 % o meno rispetto al tetto sui prezzi applicabile, il tetto sui prezzi non è modificato.

La Commissione pubblica un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e modifica l’allegato XXVIII conformemente al secondo comma del presente paragrafo e all’articolo 7 bis il 15 gennaio 2026 e successivamente ogni sei mesi.

Il tetto sui prezzi modificato si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione.

Entro il 15 aprile 2026, e successivamente ogni sei mesi, la Commissione valuta il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sulla base, tra l’altro, del coordinamento con la coalizione per il tetto sui prezzi. Riferisce le sue conclusioni al Consiglio e propone eventuali modifiche.

Tale valutazione può essere effettuata in un momento precedente, ove debitamente giustificato dall’evoluzione del mercato petrolifero, da circostanze geopolitiche o da altre considerazioni pertinenti.

Tale valutazione tiene conto dell’efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull’Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all’evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.

Sulla base di tale relazione, il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sono riesaminati dal Consiglio.»

;

7)

all’articolo 3 duovicies è inserito il paragrafo seguente:

«6.   In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente di uno Stato membro che non è connesso direttamente al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che ha ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sono utilizzati per garantire l’approvvigionamento energetico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»

;

8)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1)(“elenco comune delle attrezzature militari”), anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente:

i)

assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari o ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

ii)

finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

c)

acquistare, importare o trasportare nell’Unione, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano:

a)

l’importazione, l’acquisto o il trasporto relativi a:

i)

la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione; o

ii)

l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; oppure

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione, o la fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi.

2 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, o alla fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché la quantità di idrazina sia calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non superi un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;

b)

all’importazione, all’acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché la quantità di monometilidrazina sia calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,

nella misura in cui le sostanze di cui alle lettere a), b) e c) sono destinate all’uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all’uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

2 bis bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, o alla fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 % destinata a quanto segue:

a)

i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l’intera durata della missione; o

b)

il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.

2 ter.   Le operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis sono soggette all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l’autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.

3.   Sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità competente interessata:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, di prodotti elencati nell’allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato;

b)

la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti elencati nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato;

c)

la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all’allegato II, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, dei relativi servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato.

In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi.

4.   Ove sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l’articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.

(*1)  Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»;"

9)

all’articolo 5 bis bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 septies.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità stabilite nell’Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), purché:

a)

le autorità competenti abbiano imposto a tali entità un regime fiduciario pubblico o analoga misura di salvaguardia pubblica; oppure

b)

un’analoga misura di salvaguardia sia autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantire la continuità del loro funzionamento e il rispetto delle misure restrittive.»

;

10)

all’articolo 5 bis quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XLIV.

Nell’allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo.»

;

11)

l’articolo 5 bis quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 bis quinquies

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che:

a)

siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014, quali figurano nell’allegato XLV, parte A, del presente regolamento;

b)

siano enti creditizi o finanziari o entità che forniscono servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte B, del presente regolamento;

c)

non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte C, del presente regolamento.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscano per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

b)

strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014; o

c)

necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.»

;

12)

all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

alle operazioni per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di carbone che rientra nel codice NC 2701 se è originario di un paese terzo ed è solo caricato in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.»

;

13)

all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.»

;

14)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis septies

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso dei gasdotti.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

3.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per:

a)

la liquidazione o la ristrutturazione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo in relazione ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, qualora ciò sia necessario per garantire che tali gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati;

b)

richiedere compensazioni, recuperi o qualsiasi altro mezzo da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;

c)

effettuare e ricevere pagamenti o recuperi esigibili o che diventano esigibili in virtù o in relazione a ordinanze di un organo giurisdizionale, finanziamenti, assicurazioni, garanzie (warrant) o altri contratti o accordi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 stipulati prima del 20 luglio 2025;

d)

per una risoluzione di controversie o per un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;

e)

servizi di manutenzione periodica strettamente necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o un impatto negativo sul settore della pesca.

Prima di rilasciare tale autorizzazione le autorità competenti trasmettono il progetto alla Commissione. Entro 30 giorni dalla ricezione del progetto la Commissione può rilasciare alle autorità competenti un parere in cui afferma che l’operazione prevista arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell’Unione. La Commissione informa il Consiglio di siffatto parere.

4.   Gli operatori informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento.

5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 5 bis octies

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a)

il Fondo russo per gli investimenti diretti;

b)

una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati dal Fondo russo per gli investimenti diretti;

c)

una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione in cui un’entità di cui alla lettera a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, quali figurano nell’allegato XLIX del presente regolamento;

d)

una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a un’entità di cui alla lettera a), b) o c), quali figurano nell’allegato L del presente regolamento;

e)

una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), c) o d).

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e medici la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti a norma del presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»

;

15)

l’articolo 5 nonies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità od organismi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV o con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità che figura nell’elenco di cui all’allegato XIV.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

b)

effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.

1 ter.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

1 quater.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l’esecuzione di operazioni con la Bank Zenit, inserita in elenco all’allegato XIV, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione di tali operazioni è necessaria per:

a)

il pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 3402 90 ;

b)

l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.»

;

16)

l’articolo 5 quindecies, è così modificato:

a)

il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:

«2 ter.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXXIX ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«10 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 2 ter non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all’allegato XXXIX necessario per l’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

17)

l’articolo 7 bis è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’allegato XXVIII conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 quindecies, paragrafo 11, per aggiornare il prezzo del petrolio greggio;»

;

b)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

l’allegato XXVIII conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi dei prodotti petroliferi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e».

18)

all’articolo 11 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

2 ter.   Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un’indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.»

;

19)

l’articolo 11 quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 quinquies

Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis, 11 ter o 11 sexies a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»

;

20)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 sexies

Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente regolamento che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

Se del caso, l’Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.

Articolo 11 septies

Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.»

;

21)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

22)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

23)

l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

24)

l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

25)

è aggiunto l’allegato XXIII sexies conformemente all’allegato V del presente regolamento;

26)

è aggiunto l’allegato XXIII septies conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

27)

l’allegato XXVIII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento;

28)

l’allegato XXXVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;

29)

l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;

30)

l’allegato XLV è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento;

31)

è aggiunto l’allegato XLIX di cui all’allegato XI del presente regolamento;

32)

è aggiunto l’allegato L di cui all’allegato XII del presente regolamento;

33)

è aggiunto l’allegato LI di cui all’allegato XIII del presente regolamento;

34)

l’allegato XXXIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L, 2025/1495, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

(4)  Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).


ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:

Numero

Nome

Informazioni identificative

Data di inserimento nell'elenco

«791.

OOO TSK Vektor

Alias: LLC TSK VEKTOR

Denominazione locale: OOO ТСК ВЕКТОР

Indirizzo/i: 664048, Sevastopolskaya ulitsa d. 235, kv. 70, Irkutsk, Irkutskaya oblast, Russian Federation

Telefono: +7 395 2350041; +7 902 5161813

Numero di registrazione: 3849055365 (n. INN)

20.7.2025

792.

P-D TATNEFT – ALABUGA STEKLOVOLOKNO LLC

Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “П-Д ТАТНЕФТЬ - АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО”

Indirizzo/i: 423600, Republic of Tatarstan, Yelabuga district, Alabuga SEZ territory, Sh-2 street, building 11/1, Russian Federation

Telefono: +7 855 5759094

Sito web: www.alabuga.tatneft.ru

Email: office@pdt-steklovolokno.ru

Numero di registrazione: 1646022610 (n. INN)

20.7.2025

793.

NPF Technologies of progress

Alias: NPF Tekhnologii Progressa

Denominazione locale: ООО НПФ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА

Indirizzo/i: 192236, Sofiyskaya street 8, bldg. 1, lit. BD, 10-H, Office 3.13A, St. Petersburg, Russian Federation

Telefono: +7 812 3634377

Sito web: www.npf-tp.ru

Email: carbon@carbonstudio.ru

Numero di registrazione: 7840074988 (n. INN)

20.7.2025

794.

Kalinka Tianjin International Trade Co., Ltd.

Alias: Karinka (Tianjin) International Trade Co., Ltd.

Denominazione locale: 卡林卡(天津)国际贸易有限公司

Indirizzo/i: 2-4-101, Yuemengyuan, Jiangdu Road, 300140 Hebei District, Tianjin, People's Republic of China

Email: 1021526248@qq.com

Numero di registrazione: 91120105MA06Q77Y68

20.7.2025

795.

Arcos Harbin Supply Chain Management Co. Ltd.

Alias: Alcos (Harbin) Supply Chain Management Co., Ltd; Al Kos (Harbin) Supply Chain Manage Co., Ltd.

Denominazione locale: 阿尔科斯(哈尔滨)供应链管理有限公司

Indirizzo/i: Nangang District, Jingkai District, Harbin, Room 106, No. 368, Changjiang Road, People's Republic of China

Sito web: https://chbay.net/ru

Email: guanxin@chbay.net

Numero di registrazione: 91230199MAC7UBMB9E

20.7.2025

796.

MKPL Technology HK Co. Ltd.

Alias: Mako Pineapple Technology (Hong Kong) Limited; Maco Pineapple Technology (Hong Kong) Co., Ltd

Denominazione locale: 碼可菠蘿科技(香港)有限公司

Indirizzo/i: Rm 1302 13/F Cheong K.Building 84-86, Des Voeux Road Central Hongkong, People's Republic of China

Telefono: +86 185 0160 3147

Sito web: https://mkplhk.com/

Email: sales@mkplhk.com; info@mkplhk.com

Numero di registrazione: 72201626 (BRN); 2974922 (n. CR)

20.7.2025

797.

TEST PARTNER LLC

Denominazione locale: ООО Тест Партнер

Indirizzo/i: 620026, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast, Belinsky street 83, office 1714, Russian Federation; 125476, Moscow, Vasily Petushkova street 8, Russian Federation

Telefono: +7 343 288 5154; +7 495 215 2837

Email: info@testpartner.ru

Sito web: http://testpartner.ru

Numero di registrazione: 6658463986 (n. INN)

20.7.2025

798.

APGROUP-SMT Group of Companies LLC

Alias: Carbon Studio

Denominazione locale: ООО ГК АПГРУПП-СМТ

Indirizzo/i: 192236, Saint Petersburg, Sofiyskaya street 8, Russian Federation

Telefono: +7 812 3634377; +7 800 7072367

Email: carbon@carbonstudio.ru; info@apgroup.pro

Sito web: www.apgroup-tech.ru; www.carbonstudio.ru; www.tech.carbonstudio.ru

Numero di registrazione: 7816693056 (n. INN)

20.7.2025

799.

CHIP SPACE ELECTRONICS CO. LTD

Denominazione locale: 芯時空電子有限公司

Indirizzo/i: Unit No. A222, 3F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2, No. 2G Hok Yuen Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

Telefono: + 852 3075 6680

Email: sales@chipspace-elec.com

Sito web: https://www.chipspace-elec.com/

Numero di registrazione: 74623200 (BRN); 3210227 (n. CR)

20.7.2025

800.

Uniservice LLC

Denominazione locale: ООО ЮНИСЕРВИС

Indirizzo/i: 195220, St. Petersburg, Obruchevykh st. 1, lit. A, ind. 2-H, office. 150, Russian Federation

Sito web: https://uniservicellc.ru/index.html

Numero di registrazione: 7804700100 (n. INN)

20.7.2025

801.

Luchengtech Co Ltd

Alias: Beijing Lucheng Weiye Technology Development Co., Ltd

Denominazione locale: 北京鲁成伟业科技发展有限公司

Indirizzo/i: Room 601, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, People's Republic of China

Telefono: + 86 62917956; +86 166 2020 5868

Email: sales-c@luchengtech.com

Sito web: https://www.luchengtech.com/

Numero di registrazione: 91110114783965860W

20.7.2025

802.

Xinghua Co Ltd

Alias: Beijing Xinghua Hengcheng Technology Co., Ltd; Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development Co., Ltd Xinghuatech Co. Ltd; Xingtech Co., ltd; Xingtac

Denominazione locale: 北京兴华恒成科技有限公司

Indirizzo/i: Room 602, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, People's Republic of China; Causeway Bay, Radio City, Hennessy Road, 505, Hong Kong; Flat / RM A 12/F ZJ 300, Lockhart road, Wan Chai, Hong Kong

Telefono: + 86 82894256; +86 400 688 5199; +86 159 0118 1049

Sito web: www.xingtac89.com

Numero di registrazione: 911101145732045106

20.7.2025

803.

CUVEE Importers Limited

Indirizzo/i: Unit 1207B, 12/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei Street, Fotan, NT, Hong Kong

Numero di registrazione: 60699645 (BRN); 1834044 (n. CR)

20.7.2025

804.

Sistemotekhnika LLC

Alias: Systemtechnik Power Solutions

Denominazione locale: ООО Системотехника

Indirizzo/i: 125239, Moscow, Koptevskaya str. 73, building 1, floor 1, room 1, Russian Federation

Telefono: +7 495 2550339; +7 495 1352917

Sito web: https://sstmk.ru; https://all-generators.ru/

Email: info@sstmk.ru; box@all-generators.ru

Numero di registrazione: 7743857750

20.7.2025

805.

Unmanned Solutions Center Ltd.

Alias: USC Ltd; Complex Unmanned Solutions Center Ltd

Denominazione locale: ООО ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ РЕШЕНИЙ; ООО “ЦКБР

Indirizzo/i: 24/1 Luch Str., 2nd floor, app. 112, Zhukovsky, Moscow Oblast, 140184, Russian Federation

Sito web: https://cus.center/

Email: kuzyakin@gmail.com

Numero di registrazione: 5040176793 (codice fiscale/n. INN)

20.7.2025

806.

POLIMERPROMTORG LLC

Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ПОЛИМЕРПРОМТОРГ’

Indirizzo/i: 420140, Republic of Tatarstan, Kazan, Yuliusa Fuchika street, D. 90 A, office 820, Russian Federation

Telefono: + 7 (843) 2060242

Sito web: https://ppt16.ru

Email: ppt@ppt16.ru

Numero di registrazione: 1661046655 (codice fiscale/n. INN)

20.7.2025

807.

BOSFORLAB DIS TICARET LTD

Alias: BOSFORLAB

Indirizzo/i: İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Serhat Apartmanı No:106 Daire: 5 ATAŞEHİR Istanbul, Republic of Türkiye

Telefono: + 90 (0216) 575 33 71

Sito web: https://bosforlab.com/

Email: info@bosforlab.com

Numero di registrazione: 396399-5

20.7.2025

808.

BASHTRADEHOUSE IC VE DIS TICARET LTD

Indirizzo/i: Mustafa Akyol sok. 13 MVK Business No:211 Yenişehir mah. Pendik, 34912, İstanbul, Republic of Türkiye

Sito web: https://bashtradehouse.com/en/

Email: contact@bashtradehouse.com

Numero di registrazione: 382301-5

20.7.2025

809.

FS DIS TICARET A. S.

Alias: FS Foreign Trade

Denominazione locale: FS Dış Ticaret A.Ş

Indirizzo/i: Buyaka 2 Sitesi 3 D:54, Poligon Caddesi No:8C, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 34771 Ümraniye, İstanbul, Republic of Türkiye

Telefono: + 90 216 504 31 55

Sito web: https://www.fsforeigntrade.com

Email: info@fsforeigntrade.com

Numero di registrazione: 3881489178

20.7.2025

810.

ILMOR KIMYA VE TEKSTIL SANAYI VE TIC. LTD

Indirizzo/i: Seba office D:61, Mimar Sinan Sokak NO:21D, Ayazaga Mahallesi, 34485 Sariyer, Republic of Türkiye

Telefono: +90 212 2884224

Sito web: https://ilmor.com.tr/

Email: ilmor@ilmor.com.tr

Numero di registrazione: 4730791281

20.7.2025

811.

KHIMINTEKHNO LLC

Denominazione locale: OOO ХИМИНТЕХНО

Indirizzo/i: 108851, Moscow, Shcherbinka, Simferopolskoye highway, 16, Russian Federation

Telefono: + 7 (499) 286-85-52

Sito web: http://himtechno.ru/

Email: corp@himtechno.ru

Numero di registrazione: 7751222426 (codice fiscale/n. INN)

20.7.2025

812.

POLIKHIM MOSKVA LLC

Denominazione locale: ООО ПОЛИХИМ МОСКВА

Indirizzo/i: 17B Butlerova St., room 58/11/2, 117342, Moscow, Konkovo Municipal district, Russian Federation

Sito web: http://polihem.ru/

Email: mail@polihem.ru

Numero di registrazione: 9728064503 (codice fiscale/n. INN)”.

20.7.2025

813.

Atoma Ltd

Denominazione locale: OOO ATOMA; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АТОМА”

Indirizzo/i: 198095, St Petersburg, st. Kalinina 13, room 620, 33-N Building A, Russian Federation

Telefono: +7 812 4412331

Sito web: https://atoma.spb.ru/

Email: info@atoma.spb.ru

Numero di registrazione: 7807352250

20.7.2025

814.

MT-SYSTEM LLC

Alias: LLC SYSTEM-L

Denominazione locale: МТ-СИСТЕМС; ООО СИСТЕМА-Л

Indirizzo/i: 198095, St Petersburg, st. Kalinina 13, office 402, Building A, Russian Federation

Telefono: + 7 (812) 325 36 85

Sito web: www.mt-system.ru

Email: info@mt-systems.ru; info@my-systems.ru

20.7.2025

815.

NPK AEROKON

Alias: AEROCON JSC, AEROKON LLC

Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЭРОКОН”

Indirizzo/i: 422700, Republic of Tatarstan, Vysokogorsky district, Chernyshevka village, Centralnaya street, 18, office 1, Russian Federation

Telefono: +8 917 934 34 12

Sito web: http://aerokon.su/

Email: office@aerokon.su; aerokon.kzn@gmail.com

Numero di registrazione: 1683010356

20.7.2025

816.

Prist JSC

Alias: Pribory, Service, Torgovlya

Denominazione locale: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ”

Indirizzo/i: 111141, St. Plekhanova, 15A, Moscow, Russian Federation; St. Tshvetotchnaya, b. 18 lit. B Business-Park “Tshvetotchnaya 18”, St. Petersburg; st. Tsvillinga, 58, office 1, Ekaterinburg

Telefono: + 7 (495) 7775591; + 8 (812) 6777508; + 8 (343) 3173999

Sito web: https://prist.ru/en/about/

Email: prist@prist.ru

Numero di registrazione: 7721212396

20.7.2025»


ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

a)

nella parte A, categoria VIII, è inserita la sezione seguente:

«X.C.VIII.005

Costituenti chimici per propellenti, come segue:

a.

toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b.

diisocianato di metilendifenile (CAS 101-68-8);

c.

diisocianato di isoforone (CAS 4098-71-9);

d.

xilidina, in qualsiasi forma isomerica (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 o 108-69-0);

e.

polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE);

f.

etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE).

Nota tecnica:

Il prodotto comprende la sostanza pura e qualsiasi miscela contenente almeno il 50 % di una delle sostanze chimiche sopra citate. »;

b)

nella parte B, la tabella 5 «Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati» è sostituita dalla seguente:

«5.   Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati

Codice NC

Descrizione

8205 59 80

Utensili e utensileria a mano, compresi i diamanti tagliavetro, esclusi utensili per uso domestico, e utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

8456 11

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser

8456 30

Operanti per elettroerosione

8456 50

Tagliatrici a idrogetto

8457 10

Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli

8458 11

Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico

8458 91

Altri, a comando numerico

8459 61

Altre fresatrici, a comando numerico

8466 10

Portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie e per macchine utensili; filiere a scatto automatico

8466 93

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461 , n.n.a.

8485 20

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma

8485 30

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro

8485 90

Parti di macchine per la fabbricazione additiva»


ALLEGATO III

Nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Entrata in vigore

«T-bank

9 agosto 2025

Bank Saint Petersburg

9 agosto 2025

Bank Centrocredit

9 agosto 2025

Yandex bank

9 agosto 2025

Surgutneftegazbank

9 agosto 2025

Metcombank

9 agosto 2025

Severgazbank

9 agosto 2025

Genbank

9 agosto 2025

Bystrobank

9 agosto 2025

Energotransbank

9 agosto 2025

Tatsotsbank

9 agosto 2025

Bank Zenit

9 agosto 2025

Transstroybank

9 agosto 2025

Bank FINAM

9 agosto 2025

Ozon bank

9 agosto 2025

Ekspobank

9 agosto 2025

LOCKO Bank

9 agosto 2025

Bank DOM.RF

9 agosto 2025

SME Bank

9 agosto 2025

LANTA Bank

9 agosto 2025

Bank131

9 agosto 2025

Bank RostFinance

9 agosto 2025»


ALLEGATO IV

L'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies

Codice NC

Descrizione

0601

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi

2508

Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse)

2509

Creta

2512

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5 , ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte “sinterizzata”, anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

2521

Pietre calcaree da fonderia (“castines”); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2525

Mica, anche sfaldata in fogli o lamine irregolari (“splittings”); cascami di mica

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

2602

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2712

Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715

Mastici bituminosi, “cut-backs” e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2804

Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici

2806

Cloruro di idrogeno “acido cloridrico”; acido clorosolforico

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

2817

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 30

Idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823

Ossidi di titanio

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840

Borati, perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921

Composti a funzione ammina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2929

Composti ad altre funzioni azotate

2930

Tiocomposti organici

2933 29

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato (esclusi l'idantoina e i suoi derivati, e i prodotti della sottovoce 3002 10 )

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

2933 79

Lattami (esclusi 6-esanolattame “epsilon-caprolattame”, clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e i composti inorganici od organici del mercurio)

2933 99

Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3205

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3211

Siccativi preparati

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

3302 90

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande)

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3403

Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)

3404

Cere artificiali e cere preparate

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

3507 90

Enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove (escl. presame e suoi concentrati)

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

3605

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3705

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna “pece dei Vosgi”, pece gialla, pece di stearina “catrame di stearina”, pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3808 94

Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. “acceleranti di vulcanizzazione”)

3816

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominati in altre sottovoci della voce 3827

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

3910

Siliconi, in forme primarie

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 del capitolo 39, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3914

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 , in forme primarie

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926 90

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 [escl. oggetti per l'ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette ed altri oggetti da ornamento]

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008 21

Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

4009 12

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

4009 41

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri

4011 80

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma

4016 93

Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5  g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503

Lavori di sughero naturale

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4701

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 )

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni diverse da quelle previste nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4807

Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 )

4809

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

4906

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la “lana pettinata alla rinfusa”)

5106

Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107

Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

5205

Filati di cotone, diversi dai filati per cucire, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a 14 Nm, ma non superiore a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211

Tessuti prevalentemente di cotone, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403

Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 decitex o più e di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5502

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5601 29

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili “tufted” nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5803

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati “bolducs”, di larghezza non superiore a 30 cm

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2

5911 40

Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003

Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 36

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309

Indumenti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi calzature e copricapo, usati, che presentano tracce apprezzabili di uso e sono presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 ; minuterie di fantasia; orologi; lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804 23

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc. speciali per trapani dentari)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico o fonoassorbimento)

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6813

Materiali di attrito e loro lavori (p. es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6901

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5  % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909 90

Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto “colato”, in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7011 10

Involucri di vetro, incl. bulbi e tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l'illuminazione elettrica

72

Ghisa, ferro e acciaio

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche “ganasce”, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio

7305

Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

7306

Tubi, condotti e profilati cavi, n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7326

Altri lavori di ferro o di acciaio

Ex 74

Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401 00 00

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7508

Altri lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7905

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001

Stagno greggio

8003

Barre, profilati e fili, di stagno

8007

Lavori di stagno

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8111

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore) (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione); caldaie dette “ad acqua surriscaldata”; loro parti

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene)

8406

Turbine a vapore; loro parti

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412 )

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turboreattori, turbopropulsori e turbine a gas); loro parti

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi; loro parti

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti – parti

8415 83

Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8418 99

Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo)

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per il riscaldamento centrale)

8419 39

Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni)

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 60

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Ex 8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas (escl. quelli per filtrare o depurare l'acqua e le bevande diverse dall'acqua, e reni artificiali); loro parti

8422 20

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

8422 30

Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424 20

Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

8424 30

Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424 89

Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

8424 90

Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru)

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali, n.n.a.; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8439 10

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8439 30

Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

8439 91

Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8440 90

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti

8441 30

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

8442 40

Parti di macchine, apparecchi e materiale

8443 13

Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset

8443 15

Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

8443 16

Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

8443 17

Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

8443 19

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice “stencil”, macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472 , macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche)

8443 91

Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

8444

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare – altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie; loro parti

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare gli ingranaggi della voce 8461 e macchine a mano)

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

8463

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 , incl. i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine, n.n.a.; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

Ex 8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione del codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione non nominate altrove corrispondenti al codice NC 8471 70 98

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio, per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti

8483

Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8485

Macchine per la fabbricazione additiva

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9, lettera c), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a.

8487

Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84

8501

Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni)

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti

8506

Pile e batterie di pile elettriche; loro parti

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare; loro parti

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Ex 8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio (compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche), esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 8514 19 10 ; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti

8516 80

Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati)

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

8524

Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione, per una tensione > 1 000  V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 )

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED)

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

8602

Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

8604

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 29

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)

8703 10

Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve, sui campi da golf e veicoli simili

Ex 8703 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 3 000  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex 8703 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex 8703 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 2 500  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex 8703 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500  cm3 (escluse le ambulanze)

8703 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

Ex 8704

Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli dei codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900  cm3

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

8708 99

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), n.n.a.

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 )

9002 11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9002 19

Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni

9013

Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso “contachilometri”, pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406

Costruzioni prefabbricate

9503 00 75

Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore, n.n.a. alla voce 9503

9503 00 79

Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli)

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Ex 98

Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici»


ALLEGATO V

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXIII sexies

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis nonies

Codice NC

Descrizione

2530 10

Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

2530 90

Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre coloranti e altre materie minerali, n.n.a.

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

2707 10

Benzolo (benzene)

2707 20

Toluolo (toluene)

2707 40

Naftalene

2707 50

Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)

2707 91

Oli di creosoto

2707 99

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (escl. composti di costituzione chimica definita, benzolo “benzene”, toluolo “toluene”, xilolo “xileni”, naftalene, miscele d'idrocarburi aromatici della sottovoce 2707 50 e oli di creosoto)

2804 29

Gas rari (escl. argo)

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2817

Ossido di zinco; perossido di zinco

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823

Ossidi di titanio

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2840 11

Tetraborato di disodio “borace raffinato”, anidro

2840 19

Tetraborato di disodio “borace raffinato” (escl. anidro)

2840 20

Borati (escl. tetraborato di disodio “borace raffinato”, anidro)

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921 11

Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

2921 12

2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato

2921 13

2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato

2921 14

2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato

2921 19

Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. mono-, di-, trimetilammina e loro sali)

2921 21

Etilendiammina e suoi sali

2921 29

Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. etilendiammina esametilendiammina e loro sali)

2921 30

Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

2921 42

Derivati dell'anilina e loro sali

2921 43

Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

2921 44

Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

2921 45

1-Naftilammina “alfa-naftilammina”, 2-naftilammina “beta-naftilammina” e loro derivati; sali di tali prodotti

2921 46

Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

2921 49

Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. anilina, toluidine, difenilammina, 1-Naftilammina “alfa-naftilammina”, 2-naftilammina “beta-naftilammina” e loro derivati, e sali di tali prodotti; amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI) e sali di tali prodotti)

2921 51

o-, m-, p-Fenilendiammina o diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

2921 59

Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. o-, m-, p-Fenilendiammina o diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti)

2922 12

Dietanolammina e suoi sali

2922 14

Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

2922 15

Trietanolammina

2922 16

Perfluorottano solfonato di dietanolammonio

2922 17

Metildietanolammina ed etildietanolammina

2922 18

2-(N,N-diisopropilammino)etanolo

2922 19

Ammino-alcoli, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti (diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata ed escl. monoetanolammina, dietanolammina, destropropoxifene (DCI) e loro sali; trietanolammina, perfluorottano solfonato di dietanolammonio, metildietanolammina, etildietanolammina e 2-(N,N-diisopropilammino)etanolo)

2922 21

Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

2922 29

Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata; acidi amminonaftolsolfonici e loro sali)

2922 31

Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

2922 39

Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni; sali di tali prodotti (escl. quelli a funzioni ossigenate differenti; amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti)

2922 41

Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

2922 42

Acido glutammico e suoi sali

2922 44

Tilidina (DCI) e suoi sali

2922 49

Ammino-acidi e loro esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata; lisina e i suoi esteri, sali di tali prodotti; acido glutammico, acido antranilico, tilidina (DCI), sali di tali prodotti)

2922 50

Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate (escl. ammino-alcoli, ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri, sali di tali prodotti; ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni. sali di tali prodotti; ammino-acidi e loro esteri, sali di tali prodotti)

2923 10

Colina e suoi sali

2923 30

Perfluorottano solfonato di tetraetilammonio

2923 40

Perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio

2923 90

Sali e idrossidi di ammonio quaternari (escl. colina e suoi sali, perfluorottano solfonato di tetraetilammonio e perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio)

2929

Composti ad altre funzioni azotate

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

Ex 3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio”, anche di costituzione chimica definita

3206 11

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, ≥ 80 % di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca (escl. preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 e 3215 )

3206 19

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, < 80 % di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca (escl. preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 e 3215 )

3206 20

Pigmenti e preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, a base di composti del cromo (escl. preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 e 3215 )

3206 42

Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 50

Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3211

Siccativi preparati

3215 90

Inchiostri, anche concentrati o in forme solide (escl. inchiostri da stampa)

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3506 10

Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

3506 91

Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma (escl. condizionati per la vendita al minuto di peso netto non superiore ad 1 kg)

3507 90

Enzimi ed enzimi preparati, n.n.a. (escl. presame e suoi concentrati)

3701 10

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, per raggi X (escl. di carta, cartone o tessili)

3701 30

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, la cui dimensione di almeno un lato è > 255 mm

3701 99

Lastre e pellicole fotografiche piane per la fotografia in monocromia, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili (escl. lastre e pellicole fotografiche per raggi X, pellicole la cui dimensione di almeno un lato è > 255 mm e pellicole a sviluppo e stampa istantanei)

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego

3801 10

Grafite artificiale

3801 30

Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

3801 90

Preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti (escl. paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni)

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti

3806 10

Colofonie ed acidi resinici

3806 30

“Gomme-esteri”

3806 90

Derivati di colofonie, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie, e di acidi resinici, oli resinici leggeri e pesanti e resine naturali modificate ottenute mediante trattamento termico “gomme fuse” (escl. sali di colofonie, di acidi resinici o sali di derivati di colofonie o di acidi resinici, e “gomme-esteri”)

3808 94

Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti

3823 11

Acido stearico industriale

3823 12

Acido oleico industriale

3823 19

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (escl. acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)

3823 70

Alcoli grassi industriali

3901 10

Polietilene di densità relativa inferiore a 0,94

3901 20

Polietilene di densità relativa uguale o superiore a 0,94

3901 30

Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

3901 90

Polimeri di etilene, in forme primarie (escl. polietilene e copolimeri di etilene e di acetato di vinile)

3907 10

Poliacetali

3907 21

Metilfosfonato di bis(poliossietilene)

3907 30

Resine epossidiche

3907 50

Resine alchidiche

3907 61

Poli(etilene tereftalato), in forme primarie, con un indice di viscosità ≥ 78 ml/g

3907 69

Poli(etilene tereftalato), in forme primarie, con un indice di viscosità < 78 ml/g

3907 99

Poliesteri saturi, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido polilattico)

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3914

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 , in forme primarie

3915 10

Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di etilene

3915 30

Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di cloruro di vinile

3915 90

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche (escl. di polimeri di etilene, di stirene e di cloruro di vinile)

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

Ex 7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, escl. “tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile” della voce 7314 12 ; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7326 11

Palle ed oggetti simili per mulini

7326 19

Lavori di ferro o acciaio, fucinati o stampati (ma non ulteriormente lavorati)

7326 20

Lavori di fili di ferro o acciaio

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

7404

Cascami ed avanzi di rame

7405

Leghe madri di rame

7406

Polveri e pagliette di rame

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15  mm (non compreso il supporto)

7415 10

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame (escl. punti metallici presentati in barrette)

7415 29

Ribadini, copiglie e simili, non filettati, di rame (escl. rondelle destinate a funzionare da molla)

7415 33

Viti, bulloni, dadi e articoli simili, filettati, di rame (diversi da ganci a vite, viti ad occhio, chiodi a vite, tappi e simili, filettati)

7415 39

Ganci a vite, viti ad occhio e simili, filettati, di rame (escl. viti comuni, bulloni e dadi)

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

7419

Altri lavori di rame, n.n.a.

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7604

Barre, aste e profilati di alluminio

7607 11

Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati, di spessore ≤ 0,2  mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

7607 19

Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, laminati e ulteriormente trattati, di spessore ≤ 2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

7615 20

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di alluminio

7616 91

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio (escl. tele di fibre metalliche per abbigliamento, rivestimento e simili, nonché tele, griglie e reti lavorate in forma di setacci a mano o parti di macchine)

7616 99

Lavori di alluminio, n.n.a.

8101 94

Tungsteno greggio, comprese barre e aste di tungsteno ottenute semplicemente per sinterizzazione

8101 96

Fili di tungsteno

8101 97

Cascami e avanzi di tungsteno (escl. ceneri e residui contenenti tungsteno)

8101 99

Lavori di tungsteno, n.n.a.

8105 20

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

8105 30

Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui contenenti cobalto)

8202 10

Seghe a mano

8202 31

Lame di seghe circolari, comprese le frese-seghe, di metalli comuni, con parte operante di acciaio

8202 39

Lame di seghe circolari, comprese le frese-seghe, e loro parti, di metalli comuni, con parte operante di materiali diversi dall'acciaio

8202 40

Catene di seghe dette “taglienti”, di metalli comuni

8202 91

Lame di seghe diritte, di metalli comuni, per la lavorazione dei metalli

8202 99

Lame di seghe, comprese le lame non dentate per segare, di metalli comuni (escl. lame di seghe a nastro, lame di seghe circolari, frese-seghe, catene di seghe dette “taglienti” e lame di seghe diritte per la lavorazione dei metalli)

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8302 20

Rotelle con montatura, di metalli comuni

8302 49

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili non per edifici o per mobili

8302 50

Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

8302 60

Congegni di chiusura automatica per porte

8411 81

Turbine a gas, di potenza ≤ 5 000  kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)

8411 82

Turbine a gas, di potenza > 5 000  kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)

8411 99

Parti di turbine a gas, n.n.a.

8414 20

Pompe per aria, a mano o a pedale

8414 30

Compressori per impianti frigoriferi

8414 40

Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W

8414 59

Ventilatori (escl. ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W)

8414 60

Cappe con ventilatore incorporato, anche filtranti, aventi il lato orizzontale maggiore ≤ 120 cm

8414 70

Cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna

8414 80

Pompe per aria, compressori di aria o di altri gas e cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti, aventi il lato orizzontale maggiore > 120 cm (escl. pompe per vuoto; pompe per aria, a mano o a pedale; compressori per impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)

8418 99

Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo)

8419 39

Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni)

8419 60

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

8420 10

Calandre e laminatoi (diversi da quelli per i metalli o per il vetro)

8420 91

Cilindri per calandre e laminatoi (diversi da quelli per i metalli o per il vetro)

8422 20

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti (escl. lavastoviglie)

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8439 91

Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a.

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9025 11

Termometri, a liquido, a lettura diretta, non combinati con altri strumenti

9025 80

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, barometri, igrometri e psicometri, anche combinati fra loro o con termometri

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9032 10

Termostati

9032 20

Manostati (pressostati) (escl. oggetti di rubinetteria e valvole della voce 8481 )

9032 90

Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo, n.n.a.

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90».


ALLEGATO VI

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXIII septies

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis decies

Codice NC

Descrizione

3302 90

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. le industrie alimentari o delle bevande)

3926 90

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , non nominati altrove

7326 90

Lavori di ferro o acciaio, non nominati altrove

7615 10

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

8302 10

Cerniere di ogni specie, di metalli comuni

8302 42

Guarnizioni e ferramenta per edifici, di metalli comuni

8422 30

Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande

9032 89

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. manostati idraulici o pneumatici, termostati e oggetti di rubinetteria e valvole della voce 8481 )».


ALLEGATO VII

Nell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, la tabella «Prezzo del petrolio greggio» è sostituita dalla seguente:

Codice NC

Descrizione

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

Data di scadenza

Periodo di transizione

«2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

5 dicembre 2022

2o settembre 2025

18 ottobre 2025 per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che erano conformi al prezzo di 60 USD al barile alla data di conclusione del contratto

47,6

3o settembre 2025»

 

 


ALLEGATO VIII

L'allegato XXXVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXXVII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 1 bis

Codice NC

Descrizione

3811 90

Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)

3815 12

Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove

7219 21

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm

7225 40

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti “magnetici”)

7304 29

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)

7311 00

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti

7308 90

Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature)

8409 99

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a.

8412 21

Motori idraulici, a movimento rettilineo (cilindri)

8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, n.n.a.

8419 50

Scambiatori di calore

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421 23

Filtri per gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

8421 31

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

8425 11

Paranchi (diversi dai paranchi del tipo usato per il sollevamento di veicoli), a motore elettrico

8428 39

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici)

8429 59

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)

8431 39

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a.

8456 30

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8466 20

Portapezzi

8467 29

Utensili a motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici)

8471 30

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8471 70

Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

8474 39

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre)

8479 82

Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8482 99

Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi “a rullini” (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi)

8483 50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8507 10

Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

8511 10

Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione

8515 19

Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare)

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione “diesel o semidiesel”

8705 10

Gru-automobili

8708 99

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), n.n.a.

8716 39

Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne)

8716 90

Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)».


ALLEGATO IX

L'allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

le voci 175, 176 e 177 sono soppresse;

2)

le voci 66, 11, 112, 141, 283, 284 e 304 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome della nave

Numero IMO

Motivi dell'inserimento in elenco

Data di applicazione

«66.

Jaguar (ex Zaliv Amerika)

9354301

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera g)

Appartiene, è noleggiata o è esercitata da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, o è altrimenti utilizzata a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio

17.12.2024

111.

Prosperity (ex NS Pride)

9322956

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

25.2.2025

112.

Sapphire (ex NS Silver)

9309576

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

25.2.2025

141.

T Cereal (ex Rolin)

9286073

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

25.2.2025

283.

Velmar (ex Venture)

9832547

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

21.5.2025

284.

View (ex Cup)

9271327

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

21.5.2025

304.

Ocean Jupiter

9308170

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

21.5.2025»

3)

sono aggiunte le voci seguenti:

 

Nome della nave

Numero IMO

Motivi dell'inserimento in elenco

Data di applicazione

«343.

Venetians

9436018

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

344.

Jacklyn

9313498

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

345.

Sea Marine I

9255830

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

346.

Diva I

9297371

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

347.

Hulda

9290309

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

348.

Jaldhara

9304825

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

349.

Vision

9260067

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

350.

Nagarjuna

9299733

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

351.

Sandhya

9352195

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

352.

Himalaya

9314882

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

353.

Sea Honor

9315654

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

354.

Ru Yi

9345623

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

355.

Sealion I

9234501

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

356.

Achilles

9368223

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

357.

Hu Po

9319686

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

358.

Pearl

9630028

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche

20.7.2025

359.

Valera

9630004

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche

20.7.2025

360.

Sirius I

9285847

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

361.

Cordelia Moon

9297888

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

362.

Virat

9832559

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

363.

Themis

9264570

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

364.

Deneb

9301524

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

365.

Olia

9268112

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

366.

Tasta

9307815

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

367.

Cross Ocean

9251810

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

368.

Ricca

9292577

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

369.

Golden Eagle

9255684

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

370.

Akar West

9258167

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

371.

Fiesta

9260823

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

372.

Bivola

9266865

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

373.

Kai Fu

9281009

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

374.

Lion I

9384069

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

375.

Monte I

9297553

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

376.

Samadha

9286281

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

377.

Blue Talu

9334557

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

378.

Maisan

9289776

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

379.

Sofia K

9299123

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

380.

Proxima

9329655

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

381.

Saraswati

9383869

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

382.

Monarch I

9377779

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

383.

Evita

9408530

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

384.

Utaki

9262924

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

385.

Lebre

9255672

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

386.

Smyrtos

9389100

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

387.

Kusto

9308833

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

388.

Seasons I

9308950

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

389.

Pierre

9266877

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

390.

Prisma

9299678

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

391.

Rymo

9308857

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

392.

Maria

9198783

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

393.

Sanar 18

9645011

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

394.

Destan

9388766

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

395.

Elephant

9374868

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

396.

Kaluga

9585924

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

397.

Kira K

9346720

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

398.

Nautilus

9434890

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

399.

Pate (ex Shaanxi)

9338905

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

400.

Vernal

9207027

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

401.

Gogland

9430210

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

402.

Feliks

9459242

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

403.

Katran

9260275

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

404.

Leruo

9385831

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

405.

Listiga

9292838

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

406.

Akhty

9435337

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

407.

Armada Explorer

9377042

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

408.

Flura

9354636

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

409.

MT Konstantinovsk

9113276

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

410.

Nizami Ganjavi

9369617

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

411.

Sergey Terskov

9637961

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

412.

Nova Energy

9324277

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche

20.7.2025

413.

Yanhu

9297357

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

414.

Tango

9292058

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

415.

Topaz

9292034

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

416.

Volgoneft 251

8231057

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

417.

Volgoneft 160

8867129

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

418.

Saint

9263198

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

419.

Artic Mulan

9864837

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche.

20.7.2025

420.

Viper

9299874

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

421.

Wu Tai

9419151

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

422.

Lark (ex Lea I)

9277759

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

423.

Marble

9323974

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

424.

Seginus

9256028

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

425.

Peace

9249130

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

426.

Ailama

9232888

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

427.

Dorin (ex E Mei Shan)

9290828

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

428.

Sooraj

9332834

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

429.

Elise

9277747

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

430.

Vision

9236016

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

431.

Aura

9624316

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

432.

Dignity

9283241

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

433.

Lumin

9330599

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

434.

Minion

9389095

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

435.

Cetus

9418482

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

436.

Arabela

9253313

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

437.

Karabakh

9810513

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

438.

Aulis

9233765

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

439.

Naxos

9336426

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

440.

Indri

9247429

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

441.

Mariel

9247376

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

442.

Marlin

9585912

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

443.

Skadi

9230971

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

444.

Mars 6

9384992

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

445.

Shusha

9779941

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

446.

Oilstar

9310525

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025

447.

Mikati

9250892

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale

20.7.2025»


ALLEGATO X

L'allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XLV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 bis quinquies

Parte A – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Entrata in vigore

Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd.

9 agosto 2025

Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd.

9 agosto 2025

Parte B – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

Parte C – Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento»


ALLEGATO XI

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XLIX

Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5 bis octies, paragrafo 1, lettera c)

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Luogo di registrazione

Entrata in vigore

VizorLabs LLC

Moscow, Russia

20.7.2025

Kama (Atom) JSC

Moscow, Russia

20.7.2025

BitRiver LLC

Moscow, Russia

20.7.2025

LABADVANCE LLC

Skolkovo/Moscow, Russia

20.7.2025».


ALLEGATO XII

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO L

Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5 bis octies, lettera d)»

 


ALLEGATO XIII

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO LI

Elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi di cui all'articolo 3 quaterdecies bis, paragrafo 1

CANADA

NORVEGIA

REGNO UNITO

STATI UNITI D'AMERICA

SVIZZERA»


ALLEGATO XIV

L'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXXIX

Elenco dei software di cui all'articolo 5 quindecies, paragrafo 2 ter

Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, tra cui:

pianificazione delle risorse aziendali (ERP),

gestione dei rapporti con la clientela (CRM),

business intelligence (BI),

gestione della catena di approvvigionamento (SCM),

data warehouse aziendale (EDW),

sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS),

software per la gestione dei progetti,

gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM),

componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, tra cui:

modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM),

progettazione assistita da calcolatore (CAD),

fabbricazione assistita da calcolatore (CAM),

progettazione sulla base dell'ordine (ETO),

componenti tipici delle suite di cui sopra.

Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:

servizi bancari online e mobili,

gestione dei prestiti,

sportelli automatici (ATM) e integrazione del punto vendita (POS),

segnalazioni regolamentari,

investment banking.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1494/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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