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Document 32025R1494
Council Regulation (EU) 2025/1494 of 18 July 2025 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
GU L, 2025/1494, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1494/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1494 |
19.7.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1494 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2025
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
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(3) |
La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita e la fornitura alla Russia e il trasferimento o l’esportazione in Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, e l’acquisto di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo dalla Russia. |
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(4) |
Il 18 luglio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1495, che modifica la decisione 2014/512/PESC. |
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(5) |
La decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge 26 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. La decisione (PESC) 2025/1495 comprende inoltre, in tale elenco, determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio. |
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(6) |
La decisione (PESC) 2025/1495 amplia l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui ulteriori macchine a controllo numerico computerizzato e costituenti chimici per propellenti. |
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(7) |
Al fine di rafforzare l’efficacia delle misure restrittive imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario affrontare il rischio che tali misure siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso paesi terzi. I beni e le tecnologie elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, anche se esportati sotto il pretesto di un uso finale civile. Il divieto di esportazioni indirette riguarda le esportazioni di prodotti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, anche attraverso un paese terzo. Le autorità competenti dovrebbero adottare tempestivamente misure preventive qualora vi sia il rischio attendibile che tali prodotti esportati verso paesi terzi possano, in ultima analisi, essere dirottati verso la Russia. Pertanto, la decisione (PESC) 2025/1495 offre agli Stati membri un meccanismo amministrativo facoltativo che consente alle autorità nazionali competenti di richiedere un’autorizzazione preventiva per le esportazioni dei prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 verso qualsiasi paese terzo, qualora l’esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Russia o l’uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe. Tale misura non mira a imporre una nuova restrizione generale, ma a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla, garantendo nel contempo un’interpretazione armonizzata e chiarezza giuridica per gli esportatori. La misura non dovrebbe incidere sull’ambito di applicazione della clausola di divieto di esportazione indiretta. È a discrezione degli Stati membri decidere se applicare tale misura o la clausola di divieto di esportazione indiretta come meccanismo per garantire il rispetto delle norme nei casi in cui la destinazione finale o l’uso finale dei prodotti possa essere in Russia o a favore di entità russe. |
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(8) |
La decisione (PESC) 2025/1495 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali macchine, sostanze chimiche, alcuni metalli e materie plastiche. Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2025/…+ amplia ulteriormente l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia. |
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(9) |
A norma della decisione (PESC) 2022/884 (4) e del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio (5), gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in modo da garantire che tali importazioni siano soggette quanto prima a divieto. In linea con tale obiettivo è opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Cechia affinché potesse rifornirsi di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia. |
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(10) |
La decisione (PESC) 2025/1495 vieta di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio russo, nonché di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria. Tale decisione introduce inoltre un elenco di paesi partner in cui vige un regime sostanzialmente equivalente di misure restrittive a quelle imposte dall’Unione sulle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi. I prodotti petroliferi importati dagli esportatori netti di petrolio greggio dovrebbero essere considerati come ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull’attuazione di tale divieto, in particolare per quanto riguarda le prove che gli operatori impegnati nell’importazione di prodotti petroliferi raffinati dovrebbero fornire. |
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(11) |
È vietato importare GNL russo attraverso terminali GNL dell’Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso. La decisione (PESC) 2025/1495 introduce una deroga al divieto che può essere concessa da uno Stato membro che non è direttamente connesso al sistema del gas naturale interconnesso di qualsiasi altro Stato membro e che riceve la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 al fine di garantire il suo approvvigionamento energetico. Ciò lascia impregiudicate eventuali misure legislative che incidano sulle importazioni di energia dalla Russia nell’Unione. |
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(12) |
L’ambito di applicazione del divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbe essere inteso in modo ampio e dovrebbe includere tutti i tipi di operazioni. In tale contesto, per quanto riguarda la relazione tra una filiazione nell’Unione e una società madre russa elencata all’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014, il divieto di effettuare operazioni dovrebbe dissociare in larga misura la filiazione dalla società madre russa. Di conseguenza, l’approvazione diretta o indiretta che, in base a un accordo intrasocietario o a norma di un altro requisito di legge, le filiazioni possono dover ottenere da una società madre inserita nell’elenco, o l’esecuzione di istruzioni impartite direttamente o indirettamente da una società madre inserita nell’elenco, potrebbe portare alla qualifica di filiazione che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 833/2014 e conformemente alla lettera c) dello stesso paragrafo. Tale filiazione, a seconda delle circostanze specifiche, può quindi rientrare nell’ambito di applicazione del divieto di effettuare operazioni. Le azioni che dimostrano che la filiazione agisce per conto o sotto la direzione di un’entità russa comprendono la nomina o il licenziamento di rappresentanti autorizzati della filiazione nell’Unione o la ricezione di istruzioni o approvazioni da parte di un’entità intermedia non impegnata in attività commerciali operative. A causa di tali conseguenze, può sorgere la necessità di misure volte a salvaguardare la continuità di una filiazione che agisce per conto o sotto la direzione delle entità di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 833/2014, ad esempio imponendo un regime di amministrazione fiduciaria o un’analoga misura di salvaguardia. Tali misure, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere imposte o autorizzate anche dalle autorità nazionali competenti responsabili del settore o dell’area in cui opera la filiazione. Data l’importanza del divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, e delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario applicare criteri rigorosi in caso di ricorso all’amministrazione fiduciaria o a un’analoga misura di salvaguardia. Per garantire la continuità del funzionamento e il rispetto delle sanzioni da parte delle filiazioni che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui all’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 833/2014, la decisione (PESC) 2025/1495 introduce un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni, a condizione che un’autorità competente abbia imposto un regime di amministrazione fiduciaria o un’analoga misura di salvaguardia pubblica o abbia autorizzato un’analoga misura di salvaguardia. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicate altre misure restrittive. |
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(13) |
La decisione (PESC) 2025/1495 modifica le condizioni per imporre un divieto di effettuare operazioni con persone, entità od organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il sistema di messaggistica finanziaria (SPFS) della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia. Ciò è dovuto al fatto che l’SPFS è stato istituito dalla Russia quale alternativa a un servizio specializzato di messaggistica finanziaria stabilito nell’Unione e per proteggere le banche russe dall’effetto delle misure restrittive adottate dall’Unione e dai suoi alleati, a partire dal 2014, in risposta alle azioni russe che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina. Il Consiglio ritiene che, ampliando l’uso dell’SPFS al di fuori del suo territorio, la Russia cerchi di perseguire ulteriormente tale strategia e di proteggere il suo commercio internazionale dall’effetto delle misure restrittive dell’Unione, aumentando la sua resilienza finanziaria e offrendo l’opportunità di favorire l’elusione dei divieti di cui ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014 del Consiglio (6). |
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(14) |
Al fine di chiarire talune disposizioni, la decisione (PESC) 2025/1495 prevede un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati porti riguardo al carbone kazako, sulla base dell’impegno dell’Unione di prevenire gli effetti negativi sulla sicurezza energetica di paesi terzi in tutto il mondo. La decisione (PESC) 2025/1495 prevede inoltre un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati aeroporti in relazione alle capacità nucleari a uso civile e agli impianti nucleari civili. |
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(15) |
I gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati progettati per trasportare gas naturale dalla Russia all’Unione. Essi sono controllati dal governo russo tramite imprese statali. Entrambi i gasdotti sono stati danneggiati nel settembre 2022 e attualmente non sono operativi. Nord Stream forniva gas naturale all’Europa, mentre Nord Stream 2 non è mai entrato in funzione. La Russia ha più volte interrotto unilateralmente le forniture di gas naturale tramite Nord Stream, dalla fine di agosto 2022 in modo completo, per esercitare pressione sull’Unione e sui suoi Stati membri e compromettere il loro sostegno all’Ucraina. Inoltre, la futura fornitura di gas naturale attraverso tali gasdotti potrebbe generare introiti per la Russia, consentendole così di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Al fine di impedire la ripresa o l’avvio di forniture di gas naturale attraverso tali gasdotti, la decisione (PESC) 2025/1495 introduce misure restrittive che vieino di effettuare operazioni che siano direttamente o indirettamente collegate ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 e che riguardino il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti o di parte degli stessi. Il divieto di effettuare operazioni dovrebbe riguardare anche l’acquisto di gas naturale trasportato attraverso uno di questi gasdotti. Si dovrebbero applicare esenzioni e deroghe per garantire che rimangano in atto gli esistenti meccanismi di controllo dei gasdotti tramite meccanismi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda Nord Stream AG e Nord Stream 2 AG, in modo da impedire l’uso dei gasdotti. |
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(16) |
La decisione (PESC) 2025/1495 estende il divieto di effettuare operazioni relativo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi entità che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 e al regolamento (UE) n. 269/2014. L’estensione del divieto di effettuare operazioni include inoltre gli enti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 833/2014; la decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge due entità all’elenco degli enti finanziari di paesi terzi soggetti a tale divieto. Infine il divieto di effettuare operazioni riguarda anche qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di paesi terzi diverso da un ente finanziario o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, compresi i commercianti di petrolio, che pregiudica significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del regolamento (UE) n. 833/2014. |
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(17) |
La decisione (PESC) 2025/1495 trasforma in un divieto di effettuare operazioni l’attuale divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi o finanziari russi o altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a filiazioni russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti e di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l’economia della Russia e l’industria russa, banche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina operando nei territori occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner. La decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge inoltre al divieto di effettuare operazioni di questo tipo 22 enti creditizi o finanziari e altre entità all’elenco delle persone giuridiche, entità e degli orgnanismi che sono soggetti a tale divieto di effettuare operazioni. Infine, la decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge esenzioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia e alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia. Aggiunge inoltre una deroga per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Si ricorda che le misure restrittive dell’Unione non hanno effetti extraterritoriali e non vincolano gli operatori costituiti secondo il diritto di paesi terzi, compresi gli operatori in Russia. Pertanto, fatto salvo l’articolo 8 bis del regolamento (UE) n. 833/2014, le operazioni tra persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e le loro controllate in paesi terzi non costituiscono una violazione di tale divieto, anche se gli enti creditizi o finanziari soggetti al divieto sono coinvolti in tali operazioni. Le esenzioni e la deroga di cui all’articolo 5 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014 lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell’Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate all’allegato XIV di tale regolamento. |
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(18) |
La decisione (PESC) 2025/1495 prevede una procedura automatica dinamica per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. Tale procedura dovrebbe garantire che il tetto sui prezzi sia sempre sufficientemente basso così da ridurre i proventi russi delle esportazioni di petrolio, tenendo conto delle precedenti oscillazioni dei prezzi. Le competenze di esecuzione conferite alla Commissione al fine di modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo sulla base di tale procedura non creano in alcun modo un precedente per l’attuazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio all’unanimità. In considerazione degli attuali prezzi mondiali del petrolio, è auspicabile adottare già un tetto inferiore sui prezzi del petrolio greggio russo al fine di avvicinarlo ai costi di produzione del petrolio e così ridurre ulteriormente i proventi russi delle esportazioni di petrolio. Ad ogni modifica del tetto sui prezzi, i contratti precedenti conformi all’attuale tetto sui prezzi dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni per il trasporto marittimo e per la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di petrolio greggio russo verso paesi terzi. Tale periodo di transizione è necessario per garantire un’applicazione coerente del tetto sui prezzi da parte di tutti gli operatori. Inoltre, il meccanismo di riesame esistente dovrebbe essere rafforzato e la Commissione dovrebbe monitorare il funzionamento del tetto sui prezzi, riferire al Consiglio ogni sei mesi e proporre eventuali modifiche. Sulla base di tale relazione, il Consiglio dovrebbe riesaminare il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi il conferimento di competenze di esecuzione, l’allegato XXVIII e i divieti di cui all’articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 833/2014. |
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(19) |
Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) è tuttora uno strumento usato dalla Russia per convogliare valute estere verso la sua giurisdizione per tentare di accedere a fondi al fine di sostenere il suo sforzo bellico e rendere la sua economia più resiliente. L’RDIF si serve di strutture di investimento complesse per nascondere le sue attività e i progetti cofinanziati e proteggerli dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La decisione (PESC) 2025/1495 introduce pertanto un divieto di effettuare operazioni con l’RDIF, le sue filiazioni, i suoi investimenti significativi e chiunque presti a tali entità servizi di investimento o altri servizi finanziari. Un investimento è considerato «significativo» se appare sostenuto da una politica o una strategia economica governativa o se riguarda un settore rilevante per la capacità di manovra geopolitica a lungo termine della Russia, specialmente i settori finanziario e bancario, i trasporti, le telecomunicazioni, la difesa, la produzione industriale, le tecnologie avanzate, l’energia, o la prospezione, l’esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, compresi la proprietà intellettuale o la ricerca e lo sviluppo collegati. La decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge inoltre 4 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in cui l’RDIF ha effettuato notevoli investimenti che sono soggetti al divieto di effettuare operazioni. |
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(20) |
Al fine di limitare ulteriormente l’attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall’energia, la decisione (PESC) 2025/1495 aggiunge 105 ulteriori navi all’elenco delle navi di cui all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo. |
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(21) |
Il settore bancario e finanziario russo è fondamentale per lo sforzo bellico russo. Al fine di prevenirne l’ulteriore sviluppo, la decisione (PESC) 2025/1495 impone il divieto di fornire software con determinati usi nel settore bancario e finanziario. |
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(22) |
Gli Stati membri, nel debito rispetto dei loro obblighi internazionali applicabili, non dovrebbero riconoscere né eseguire alcun’ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014. L’attuazione efficace della clausola di esclusione delle rivendicazioni dovrebbe essere considerata la politica pubblica dell’Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione dei lodi arbitrali o delle decisioni giudiziarie o amministrative. Di conseguenza, il riconoscimento o l’esecuzione da parte degli Stati membri di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi in procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, che possa portare alla soddisfazione di una rivendicazione di diritti relativa a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 e del regolamento (UE) n. 269/2014, dovrebbe essere considerato una violazione della politica pubblica dell’Unione e degli Stati membri. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare l’obbligo di uno Stato membro di partecipare ai procedimenti avviati nei suoi confronti e difendersi in tali procedimenti, e di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo che gli conceda il rimborso delle spese. |
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(23) |
Sebbene nell’Unione sia vietato soddisfare, anche nell’ambito di procedimenti di transazione, una rivendicazione di diritti relativa a misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014, vi sono elementi che lasciano supporre che persone, entità od organismi russi, o persone, entità od organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità od organismi russi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi, tentino o possano tentare di avviare e portare avanti abusivamente procedimenti di risoluzione delle controversie al di fuori dell’Unione in relazione a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 e del regolamento (UE) n. 269/2014 o tentino o possano tentare di ottenere illegalmente il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali concessi attraverso tali procedimenti abusivi di risoluzione delle controversie. Occorre pertanto autorizzare le autorità competenti o l’Unione, se del caso, a ottenere, tramite procedimento dinanzi a un giudice di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, comprese le spese legali e le spese qualora l’altra parte non rispetti il lodo arbitrale, causato da tali persone, entità od organismi e da persone, entità od organismi di proprietà o sotto il controllo dei medesimi, in conseguenza di una risoluzione delle controversie investitore-Stato relativa a misure imposte a norma del regolamento o del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014, a condizione che siano state esperite tutte le vie di ricorso disponibili nella giurisdizione pertinente. Le autorità competenti dovrebbero ottenere il risarcimento di tali danni conformemente al diritto dell’Unione e alle norme consuetudinarie del diritto internazionale. |
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(24) |
Qualora siano emessi lodi arbitrali nei confronti degli Stati membri in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato relativi a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014, gli Stati membri dovrebbero invocare qualsiasi eccezione al riconoscimento e all’esecuzione di tali lodi di cui dispongano nell’ambito di procedure nazionali o straniere. Dovrebbe essere possibile, fra l’altro, invocare l’eccezione secondo cui il riconoscimento o l’esecuzione del lodo sarebbero contrari alla politica pubblica del paese in cui è richiesto il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958. |
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(25) |
L’applicazione della disposizione sul forum necessitatis dovrebbe essere estesa all’articolo 11 sexies. |
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(26) |
Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(26) |
Riguardo al progetto Paks II, i divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 non dovrebbero applicarsi alle attività di cui all’articolo 12 nonies dello stesso. Il divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 5 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014 in relazione alle entità elencate nell’allegato XIV dello stesso dovrebbe essere uno dei divieti contemplati da tale disposizione. |
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(28) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:
; |
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2) |
l’articolo 2 bis è così modificato:
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3) |
l’articolo 3 duodecies è così modificato:
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4) |
all’articolo 3 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. L’esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1o luglio 2025.» |
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5) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 quaterdecies bis 1. A decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato LI. I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un’autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazione e riassicurazione connessi al divieto di cui al paragrafo 1.» |
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6) |
l’articolo 3 quindecies è così modificato:
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7) |
all’articolo 3 duovicies è inserito il paragrafo seguente: «6. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente di uno Stato membro che non è connesso direttamente al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che ha ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sono utilizzati per garantire l’approvvigionamento energetico. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» |
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8) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. È vietato:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano:
2 bis. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
nella misura in cui le sostanze di cui alle lettere a), b) e c) sono destinate all’uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all’uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei. 2 bis bis. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, o alla fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 % destinata a quanto segue:
2 ter. Le operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis sono soggette all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti. Coloro che richiedono l’autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie. Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse. 3. Sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità competente interessata:
In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi. 4. Ove sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l’articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5. (*1) Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»;" |
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9) |
all’articolo 5 bis bis è inserito il paragrafo seguente: «2 septies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità stabilite nell’Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), purché:
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10) |
all’articolo 5 bis quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XLIV. Nell’allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo.» |
|
11) |
l’articolo 5 bis quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 5 bis quinquies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che:
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscano per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
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|
12) |
all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
; |
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13) |
all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
; |
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14) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis septies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso dei gasdotti. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 3. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per:
Prima di rilasciare tale autorizzazione le autorità competenti trasmettono il progetto alla Commissione. Entro 30 giorni dalla ricezione del progetto la Commissione può rilasciare alle autorità competenti un parere in cui afferma che l’operazione prevista arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell’Unione. La Commissione informa il Consiglio di siffatto parere. 4. Gli operatori informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. Articolo 5 bis octies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e medici la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti a norma del presente regolamento. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.» |
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15) |
l’articolo 5 nonies è così modificato:
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16) |
l’articolo 5 quindecies, è così modificato:
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17) |
l’articolo 7 bis è così modificato:
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18) |
all’articolo 11 sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi. 2 ter. Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un’indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.» |
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19) |
l’articolo 11 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quinquies Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis, 11 ter o 11 sexies a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» |
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20) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 sexies Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente regolamento che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi. Se del caso, l’Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni. Articolo 11 septies Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.» |
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21) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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22) |
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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23) |
l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
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24) |
l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; |
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25) |
è aggiunto l’allegato XXIII sexies conformemente all’allegato V del presente regolamento; |
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26) |
è aggiunto l’allegato XXIII septies conformemente all’allegato VI del presente regolamento; |
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27) |
l’allegato XXVIII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento; |
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28) |
l’allegato XXXVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento; |
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29) |
l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento; |
|
30) |
l’allegato XLV è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento; |
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31) |
è aggiunto l’allegato XLIX di cui all’allegato XI del presente regolamento; |
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32) |
è aggiunto l’allegato L di cui all’allegato XII del presente regolamento; |
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33) |
è aggiunto l’allegato LI di cui all’allegato XIII del presente regolamento; |
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34) |
l’allegato XXXIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato XIV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU L, 2025/1495, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).
(4) Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj).
(5) Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj).
(6) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).
ALLEGATO I
Nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:
|
Numero |
Nome |
Informazioni identificative |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«791. |
OOO TSK Vektor Alias: LLC TSK VEKTOR Denominazione locale: OOO ТСК ВЕКТОР |
Indirizzo/i: 664048, Sevastopolskaya ulitsa d. 235, kv. 70, Irkutsk, Irkutskaya oblast, Russian Federation Telefono: +7 395 2350041; +7 902 5161813 Numero di registrazione: 3849055365 (n. INN) |
20.7.2025 |
|
792. |
P-D TATNEFT – ALABUGA STEKLOVOLOKNO LLC Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “П-Д ТАТНЕФТЬ - АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО” |
Indirizzo/i: 423600, Republic of Tatarstan, Yelabuga district, Alabuga SEZ territory, Sh-2 street, building 11/1, Russian Federation Telefono: +7 855 5759094 Sito web: www.alabuga.tatneft.ru Email: office@pdt-steklovolokno.ru Numero di registrazione: 1646022610 (n. INN) |
20.7.2025 |
|
793. |
NPF Technologies of progress Alias: NPF Tekhnologii Progressa Denominazione locale: ООО НПФ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА |
Indirizzo/i: 192236, Sofiyskaya street 8, bldg. 1, lit. BD, 10-H, Office 3.13A, St. Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 812 3634377 Sito web: www.npf-tp.ru Email: carbon@carbonstudio.ru Numero di registrazione: 7840074988 (n. INN) |
20.7.2025 |
|
794. |
Kalinka Tianjin International Trade Co., Ltd. Alias: Karinka (Tianjin) International Trade Co., Ltd. Denominazione locale: 卡林卡(天津)国际贸易有限公司 |
Indirizzo/i: 2-4-101, Yuemengyuan, Jiangdu Road, 300140 Hebei District, Tianjin, People's Republic of China Email: 1021526248@qq.com Numero di registrazione: 91120105MA06Q77Y68 |
20.7.2025 |
|
795. |
Arcos Harbin Supply Chain Management Co. Ltd. Alias: Alcos (Harbin) Supply Chain Management Co., Ltd; Al Kos (Harbin) Supply Chain Manage Co., Ltd. Denominazione locale: 阿尔科斯(哈尔滨)供应链管理有限公司 |
Indirizzo/i: Nangang District, Jingkai District, Harbin, Room 106, No. 368, Changjiang Road, People's Republic of China Sito web: https://chbay.net/ru Email: guanxin@chbay.net Numero di registrazione: 91230199MAC7UBMB9E |
20.7.2025 |
|
796. |
MKPL Technology HK Co. Ltd. Alias: Mako Pineapple Technology (Hong Kong) Limited; Maco Pineapple Technology (Hong Kong) Co., Ltd Denominazione locale: 碼可菠蘿科技(香港)有限公司 |
Indirizzo/i: Rm 1302 13/F Cheong K.Building 84-86, Des Voeux Road Central Hongkong, People's Republic of China Telefono: +86 185 0160 3147 Sito web: https://mkplhk.com/ Email: sales@mkplhk.com; info@mkplhk.com Numero di registrazione: 72201626 (BRN); 2974922 (n. CR) |
20.7.2025 |
|
797. |
TEST PARTNER LLC Denominazione locale: ООО Тест Партнер |
Indirizzo/i: 620026, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast, Belinsky street 83, office 1714, Russian Federation; 125476, Moscow, Vasily Petushkova street 8, Russian Federation Telefono: +7 343 288 5154; +7 495 215 2837 Email: info@testpartner.ru Sito web: http://testpartner.ru Numero di registrazione: 6658463986 (n. INN) |
20.7.2025 |
|
798. |
APGROUP-SMT Group of Companies LLC Alias: Carbon Studio Denominazione locale: ООО ГК АПГРУПП-СМТ |
Indirizzo/i: 192236, Saint Petersburg, Sofiyskaya street 8, Russian Federation Telefono: +7 812 3634377; +7 800 7072367 Email: carbon@carbonstudio.ru; info@apgroup.pro Sito web: www.apgroup-tech.ru; www.carbonstudio.ru; www.tech.carbonstudio.ru Numero di registrazione: 7816693056 (n. INN) |
20.7.2025 |
|
799. |
CHIP SPACE ELECTRONICS CO. LTD Denominazione locale: 芯時空電子有限公司 |
Indirizzo/i: Unit No. A222, 3F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2, No. 2G Hok Yuen Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Telefono: + 852 3075 6680 Email: sales@chipspace-elec.com Sito web: https://www.chipspace-elec.com/ Numero di registrazione: 74623200 (BRN); 3210227 (n. CR) |
20.7.2025 |
|
800. |
Uniservice LLC Denominazione locale: ООО ЮНИСЕРВИС |
Indirizzo/i: 195220, St. Petersburg, Obruchevykh st. 1, lit. A, ind. 2-H, office. 150, Russian Federation Sito web: https://uniservicellc.ru/index.html Numero di registrazione: 7804700100 (n. INN) |
20.7.2025 |
|
801. |
Luchengtech Co Ltd Alias: Beijing Lucheng Weiye Technology Development Co., Ltd Denominazione locale: 北京鲁成伟业科技发展有限公司 |
Indirizzo/i: Room 601, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, People's Republic of China Telefono: + 86 62917956; +86 166 2020 5868 Email: sales-c@luchengtech.com Sito web: https://www.luchengtech.com/ Numero di registrazione: 91110114783965860W |
20.7.2025 |
|
802. |
Xinghua Co Ltd Alias: Beijing Xinghua Hengcheng Technology Co., Ltd; Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development Co., Ltd Xinghuatech Co. Ltd; Xingtech Co., ltd; Xingtac Denominazione locale: 北京兴华恒成科技有限公司 |
Indirizzo/i: Room 602, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, People's Republic of China; Causeway Bay, Radio City, Hennessy Road, 505, Hong Kong; Flat / RM A 12/F ZJ 300, Lockhart road, Wan Chai, Hong Kong Telefono: + 86 82894256; +86 400 688 5199; +86 159 0118 1049 Sito web: www.xingtac89.com Numero di registrazione: 911101145732045106 |
20.7.2025 |
|
803. |
CUVEE Importers Limited |
Indirizzo/i: Unit 1207B, 12/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei Street, Fotan, NT, Hong Kong Numero di registrazione: 60699645 (BRN); 1834044 (n. CR) |
20.7.2025 |
|
804. |
Sistemotekhnika LLC Alias: Systemtechnik Power Solutions Denominazione locale: ООО Системотехника |
Indirizzo/i: 125239, Moscow, Koptevskaya str. 73, building 1, floor 1, room 1, Russian Federation Telefono: +7 495 2550339; +7 495 1352917 Sito web: https://sstmk.ru; https://all-generators.ru/ Email: info@sstmk.ru; box@all-generators.ru Numero di registrazione: 7743857750 |
20.7.2025 |
|
805. |
Unmanned Solutions Center Ltd. Alias: USC Ltd; Complex Unmanned Solutions Center Ltd Denominazione locale: ООО ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ РЕШЕНИЙ; ООО “ЦКБР |
Indirizzo/i: 24/1 Luch Str., 2nd floor, app. 112, Zhukovsky, Moscow Oblast, 140184, Russian Federation Sito web: https://cus.center/ Email: kuzyakin@gmail.com Numero di registrazione: 5040176793 (codice fiscale/n. INN) |
20.7.2025 |
|
806. |
POLIMERPROMTORG LLC Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ПОЛИМЕРПРОМТОРГ’ |
Indirizzo/i: 420140, Republic of Tatarstan, Kazan, Yuliusa Fuchika street, D. 90 A, office 820, Russian Federation Telefono: + 7 (843) 2060242 Sito web: https://ppt16.ru Email: ppt@ppt16.ru Numero di registrazione: 1661046655 (codice fiscale/n. INN) |
20.7.2025 |
|
807. |
BOSFORLAB DIS TICARET LTD Alias: BOSFORLAB |
Indirizzo/i: İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Serhat Apartmanı No:106 Daire: 5 ATAŞEHİR Istanbul, Republic of Türkiye Telefono: + 90 (0216) 575 33 71 Sito web: https://bosforlab.com/ Email: info@bosforlab.com Numero di registrazione: 396399-5 |
20.7.2025 |
|
808. |
BASHTRADEHOUSE IC VE DIS TICARET LTD |
Indirizzo/i: Mustafa Akyol sok. 13 MVK Business No:211 Yenişehir mah. Pendik, 34912, İstanbul, Republic of Türkiye Sito web: https://bashtradehouse.com/en/ Email: contact@bashtradehouse.com Numero di registrazione: 382301-5 |
20.7.2025 |
|
809. |
FS DIS TICARET A. S. Alias: FS Foreign Trade Denominazione locale: FS Dış Ticaret A.Ş |
Indirizzo/i: Buyaka 2 Sitesi 3 D:54, Poligon Caddesi No:8C, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 34771 Ümraniye, İstanbul, Republic of Türkiye Telefono: + 90 216 504 31 55 Sito web: https://www.fsforeigntrade.com Email: info@fsforeigntrade.com Numero di registrazione: 3881489178 |
20.7.2025 |
|
810. |
ILMOR KIMYA VE TEKSTIL SANAYI VE TIC. LTD |
Indirizzo/i: Seba office D:61, Mimar Sinan Sokak NO:21D, Ayazaga Mahallesi, 34485 Sariyer, Republic of Türkiye Telefono: +90 212 2884224 Sito web: https://ilmor.com.tr/ Email: ilmor@ilmor.com.tr Numero di registrazione: 4730791281 |
20.7.2025 |
|
811. |
KHIMINTEKHNO LLC Denominazione locale: OOO ХИМИНТЕХНО |
Indirizzo/i: 108851, Moscow, Shcherbinka, Simferopolskoye highway, 16, Russian Federation Telefono: + 7 (499) 286-85-52 Sito web: http://himtechno.ru/ Email: corp@himtechno.ru Numero di registrazione: 7751222426 (codice fiscale/n. INN) |
20.7.2025 |
|
812. |
POLIKHIM MOSKVA LLC Denominazione locale: ООО ПОЛИХИМ МОСКВА |
Indirizzo/i: 17B Butlerova St., room 58/11/2, 117342, Moscow, Konkovo Municipal district, Russian Federation Sito web: http://polihem.ru/ Email: mail@polihem.ru Numero di registrazione: 9728064503 (codice fiscale/n. INN)”. |
20.7.2025 |
|
813. |
Atoma Ltd Denominazione locale: OOO ATOMA; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АТОМА” |
Indirizzo/i: 198095, St Petersburg, st. Kalinina 13, room 620, 33-N Building A, Russian Federation Telefono: +7 812 4412331 Sito web: https://atoma.spb.ru/ Email: info@atoma.spb.ru Numero di registrazione: 7807352250 |
20.7.2025 |
|
814. |
MT-SYSTEM LLC Alias: LLC SYSTEM-L Denominazione locale: МТ-СИСТЕМС; ООО СИСТЕМА-Л |
Indirizzo/i: 198095, St Petersburg, st. Kalinina 13, office 402, Building A, Russian Federation Telefono: + 7 (812) 325 36 85 Sito web: www.mt-system.ru Email: info@mt-systems.ru; info@my-systems.ru |
20.7.2025 |
|
815. |
NPK AEROKON Alias: AEROCON JSC, AEROKON LLC Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЭРОКОН” |
Indirizzo/i: 422700, Republic of Tatarstan, Vysokogorsky district, Chernyshevka village, Centralnaya street, 18, office 1, Russian Federation Telefono: +8 917 934 34 12 Sito web: http://aerokon.su/ Email: office@aerokon.su; aerokon.kzn@gmail.com Numero di registrazione: 1683010356 |
20.7.2025 |
|
816. |
Prist JSC Alias: Pribory, Service, Torgovlya Denominazione locale: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ” |
Indirizzo/i: 111141, St. Plekhanova, 15A, Moscow, Russian Federation; St. Tshvetotchnaya, b. 18 lit. B Business-Park “Tshvetotchnaya 18”, St. Petersburg; st. Tsvillinga, 58, office 1, Ekaterinburg Telefono: + 7 (495) 7775591; + 8 (812) 6777508; + 8 (343) 3173999 Sito web: https://prist.ru/en/about/ Email: prist@prist.ru Numero di registrazione: 7721212396 |
20.7.2025» |
ALLEGATO II
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
|
a) |
nella parte A, categoria VIII, è inserita la sezione seguente:
|
|
b) |
nella parte B, la tabella 5 «Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati» è sostituita dalla seguente: «5. Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati
|
ALLEGATO III
Nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:
|
Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo |
Entrata in vigore |
|
«T-bank |
9 agosto 2025 |
|
Bank Saint Petersburg |
9 agosto 2025 |
|
Bank Centrocredit |
9 agosto 2025 |
|
Yandex bank |
9 agosto 2025 |
|
Surgutneftegazbank |
9 agosto 2025 |
|
Metcombank |
9 agosto 2025 |
|
Severgazbank |
9 agosto 2025 |
|
Genbank |
9 agosto 2025 |
|
Bystrobank |
9 agosto 2025 |
|
Energotransbank |
9 agosto 2025 |
|
Tatsotsbank |
9 agosto 2025 |
|
Bank Zenit |
9 agosto 2025 |
|
Transstroybank |
9 agosto 2025 |
|
Bank FINAM |
9 agosto 2025 |
|
Ozon bank |
9 agosto 2025 |
|
Ekspobank |
9 agosto 2025 |
|
LOCKO Bank |
9 agosto 2025 |
|
Bank DOM.RF |
9 agosto 2025 |
|
SME Bank |
9 agosto 2025 |
|
LANTA Bank |
9 agosto 2025 |
|
Bank131 |
9 agosto 2025 |
|
Bank RostFinance |
9 agosto 2025» |
ALLEGATO IV
L'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies
|
Codice NC |
Descrizione |
|
0601 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
|
0602 30 |
Rododendri e azalee, anche innestati |
|
0602 40 |
Rose, anche innestate |
|
0602 90 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri |
|
0604 20 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi |
|
2508 |
Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse) |
|
2509 |
Creta |
|
2512 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
|
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5 , ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
|
2518 |
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
|
2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte “sinterizzata”, anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri |
|
2520 |
Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti |
|
2521 |
Pietre calcaree da fonderia (“castines”); pietre da calce o da cemento |
|
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
|
2525 |
Mica, anche sfaldata in fogli o lamine irregolari (“splittings”); cascami di mica |
|
2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
|
2530 |
Materie minerali non nominate né comprese altrove |
|
2602 |
Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco |
|
2613 |
Minerali di molibdeno e loro concentrati |
|
2615 |
Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati |
|
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
|
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
|
2703 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
|
2704 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
|
2707 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
|
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
|
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi |
|
2712 |
Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
|
2715 |
Mastici bituminosi, “cut-backs” e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri |
|
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
|
2802 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
|
2803 |
Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
|
2804 |
Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici |
|
2806 |
Cloruro di idrogeno “acido cloridrico”; acido clorosolforico |
|
2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
|
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
|
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
|
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
|
2817 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
|
2818 30 |
Idrossido di alluminio |
|
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
|
2820 |
Ossidi di manganese |
|
2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
|
2822 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
|
2823 |
Ossidi di titanio |
|
2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a. |
|
2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
|
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
|
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
|
2832 20 |
Solfiti (escl. sodio) |
|
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
|
2834 |
Nitriti; nitrati |
|
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
|
2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
|
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
|
2840 |
Borati, perossoborati (perborati) |
|
2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici |
|
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
|
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
|
2847 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
|
2901 |
Idrocarburi aciclici |
|
2902 |
Idrocarburi ciclici |
|
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
|
2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
|
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
|
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2911 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
|
2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2921 |
Composti a funzione ammina |
|
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
|
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
|
2924 |
Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico |
|
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
|
2926 |
Composti a funzione nitrile |
|
2929 |
Composti ad altre funzioni azotate |
|
2930 |
Tiocomposti organici |
|
2933 29 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato (esclusi l'idantoina e i suoi derivati, e i prodotti della sottovoce 3002 10 ) |
|
2933 54 |
Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti |
|
2933 71 |
6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) |
|
2933 79 |
Lattami (esclusi 6-esanolattame “epsilon-caprolattame”, clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e i composti inorganici od organici del mercurio) |
|
2933 99 |
Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
|
2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
|
2940 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939 |
|
3201 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
|
3202 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
|
3203 |
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre |
|
3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita |
|
3205 |
Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
|
3206 |
Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita |
|
3207 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
|
3208 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi) |
|
3209 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
|
3210 |
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
|
3211 |
Siccativi preparati |
|
3212 90 |
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri |
|
3214 |
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
|
3215 |
Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide |
|
3302 90 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande) |
|
3402 |
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
|
3403 |
Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) |
|
3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
|
3405 |
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 |
|
3505 10 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati |
|
3506 |
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg |
|
3507 90 |
Enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove (escl. presame e suoi concentrati) |
|
3604 |
Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici |
|
3605 |
Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604 |
|
3606 |
Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36 |
|
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori |
|
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
|
3703 |
Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati |
|
3705 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso) |
|
3706 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono |
|
3707 |
Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego |
|
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
|
3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti |
|
3806 |
Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse |
|
3807 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna “pece dei Vosgi”, pece gialla, pece di stearina “catrame di stearina”, pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina) |
|
3808 94 |
Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti |
|
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a. |
|
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
|
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
|
3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme) |
|
3814 |
Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti) |
|
3815 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. “acceleranti di vulcanizzazione”) |
|
3816 |
Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801 |
|
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
|
3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
|
3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali) |
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
|
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
|
3825 90 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti) |
|
3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
|
3827 90 |
Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominati in altre sottovoci della voce 3827 |
|
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
|
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
|
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
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3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
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3905 |
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie |
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3906 |
Polimeri acrilici, in forme primarie |
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3907 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
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3908 |
Poliammidi, in forme primarie |
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3909 |
Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie |
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3910 |
Siliconi, in forme primarie |
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3911 |
Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 del capitolo 39, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
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3913 |
Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
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3914 |
Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 , in forme primarie |
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3915 |
Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche |
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3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
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3917 |
Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
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3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
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3921 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
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3922 90 |
Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) |
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3925 |
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
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3926 90 |
Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 [escl. oggetti per l'ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette ed altri oggetti da ornamento] |
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4002 |
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
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4006 10 |
Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture |
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4008 21 |
Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare |
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4009 12 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
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4009 41 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori |
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4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
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4011 20 |
Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri |
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4011 80 |
Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma |
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4016 93 |
Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare) |
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4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
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4408 10 |
Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm |
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4411 13 |
Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm |
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4411 94 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili) |
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4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
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4416 |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
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4418 40 |
Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato) |
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4418 60 |
Pali e travi, di legno |
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4418 79 |
Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico) |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
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4504 |
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato |
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4701 |
Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente |
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4703 |
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
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4704 |
Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
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4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
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4706 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche |
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4707 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) |
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4802 20 |
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
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4802 40 |
Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata |
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4802 58 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a. |
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4802 61 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a. |
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4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 ) |
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4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni diverse da quelle previste nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a. |
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4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
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4807 |
Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
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4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 ) |
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4809 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
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4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati) |
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4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810 |
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4814 90 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata) |
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4819 20 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato |
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4822 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti |
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4823 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. |
|
4906 |
Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra |
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5105 |
Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la “lana pettinata alla rinfusa”) |
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5106 |
Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
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5107 |
Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
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5112 |
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 ) |
|
5205 |
Filati di cotone, diversi dai filati per cucire, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
|
5206 42 |
Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a 14 Nm, ma non superiore a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
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5209 11 |
Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi |
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5211 |
Tessuti prevalentemente di cotone, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2 |
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5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
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5402 63 |
Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati) |
|
5403 |
Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto) |
|
5404 |
Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
|
5407 30 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 decitex o più e di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura |
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5501 |
Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 |
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5502 |
Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55 |
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5503 |
Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
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5504 90 |
Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa) |
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5506 |
Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
|
5507 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
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5512 21 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti |
|
5512 99 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri) |
|
5516 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
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5601 29 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.) |
|
5601 30 |
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
|
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate) |
|
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria) |
|
5607 41 |
Spago per legare, di polietilene o di polipropilene |
|
5801 27 |
Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili “tufted” nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
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5803 |
Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
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5806 40 |
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati “bolducs”, di larghezza non superiore a 30 cm |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro) |
|
5910 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma) |
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5911 10 |
Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi |
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5911 31 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2 |
|
5911 32 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2 |
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5911 40 |
Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli |
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6001 99 |
Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi) |
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6003 |
Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
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6005 36 |
Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
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6005 44 |
Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
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6006 10 |
Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
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6309 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi calzature e copricapo, usati, che presentano tracce apprezzabili di uso e sono presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo nonché arazzi) |
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6802 92 |
Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 ; minuterie di fantasia; orologi; lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi) |
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6804 23 |
Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc. speciali per trapani dentari) |
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6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69 |
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6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile |
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6809 19 |
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico o fonoassorbimento) |
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6810 91 |
Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
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6811 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
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6813 |
Materiali di attrito e loro lavori (p. es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati) |
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6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
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6901 |
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili |
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6904 10 |
Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 ) |
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6905 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia |
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6906 00 |
Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici) |
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6907 22 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5 % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura) |
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6907 40 |
Ceramica di finitura |
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6909 90 |
Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa) |
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7002 |
Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato |
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7003 |
Vetro detto “colato”, in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
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7004 |
Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
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7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
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7011 10 |
Involucri di vetro, incl. bulbi e tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l'illuminazione elettrica |
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72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
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7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche “ganasce”, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
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7303 |
Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa |
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7304 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio |
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7305 |
Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
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7306 |
Tubi, condotti e profilati cavi, n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
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7307 |
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
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7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
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7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
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7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto) |
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7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità |
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7313 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
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7314 |
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
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7315 |
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
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7318 24 |
Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio |
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7320 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
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7322 90 |
Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
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7324 29 |
Vasche da bagno di lamiera di acciaio |
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7326 |
Altri lavori di ferro o di acciaio |
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Ex 74 |
Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401 00 00 |
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7505 |
Barre, aste, profilati e fili, di nichel |
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7506 |
Lamiere, nastri e fogli, di nichel |
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7507 |
Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel |
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7508 |
Altri lavori di nichel |
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76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
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7804 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
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7905 |
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
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8001 |
Stagno greggio |
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8003 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
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8007 |
Lavori di stagno |
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8101 |
Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi |
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8102 |
Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi |
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8105 |
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi |
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8109 |
Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi |
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8111 |
Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi |
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8202 |
Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) |
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8203 |
Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano |
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8204 |
Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
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8208 10 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli |
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8208 20 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno |
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8208 30 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare |
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8208 90 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri |
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8301 20 |
Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni |
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8301 70 |
Chiavi presentate isolatamente |
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8302 |
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
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8307 |
Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori |
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8309 |
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore) (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione); caldaie dette “ad acqua surriscaldata”; loro parti |
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8404 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti |
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8405 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene) |
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8406 |
Turbine a vapore; loro parti |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408 |
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8410 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412 ) |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
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8412 |
Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turboreattori, turbopropulsori e turbine a gas); loro parti |
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8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi; loro parti |
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8414 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti – parti |
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8415 83 |
Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera |
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8416 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti |
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8417 |
Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici |
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8418 99 |
Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo) |
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8419 19 |
Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per il riscaldamento centrale) |
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8419 39 |
Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni) |
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8419 40 |
Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
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8419 50 |
Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie) |
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8419 60 |
Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas |
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8419 89 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514 ) |
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8419 90 |
Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a. |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
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Ex 8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas (escl. quelli per filtrare o depurare l'acqua e le bevande diverse dall'acqua, e reni artificiali); loro parti |
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8422 20 |
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti |
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8422 30 |
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
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8424 20 |
Pistole a spruzzo ed apparecchi simili |
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8424 30 |
Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
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8424 89 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
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8424 90 |
Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
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8425 |
Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti |
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8426 |
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru) |
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8428 |
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
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8430 |
Macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali, n.n.a.; spazzaneve |
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8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
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8439 10 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche |
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8439 30 |
Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone |
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8439 91 |
Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche |
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8440 90 |
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti |
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8441 30 |
Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo |
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8442 40 |
Parti di macchine, apparecchi e materiale |
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8443 13 |
Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset |
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8443 15 |
Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici) |
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8443 16 |
Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici |
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8443 17 |
Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici |
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8443 19 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice “stencil”, macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472 , macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche) |
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8443 91 |
Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 |
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8444 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
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8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
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8451 10 |
Macchine per pulire a secco |
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8451 29 |
Macchine per asciugare – altre |
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8451 30 |
Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio |
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8451 90 |
Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti |
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8453 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti |
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8454 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie; loro parti |
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8455 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri |
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8456 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto |
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8457 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
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8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
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8459 |
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare gli ingranaggi della voce 8461 e macchine a mano) |
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8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano) |
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8461 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
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8462 |
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
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8463 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano) |
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8464 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano) |
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8465 |
Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
|
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 , incl. i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine, n.n.a.; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
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8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti |
|
8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti |
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8470 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa |
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Ex 8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione del codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione non nominate altrove corrispondenti al codice NC 8471 70 98 |
|
8472 |
Altre macchine ed apparecchi per ufficio, per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare |
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8473 |
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472 |
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8474 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti |
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8475 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti |
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8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti |
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8478 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
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8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
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8481 |
Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti |
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8483 |
Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
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8485 |
Macchine per la fabbricazione additiva |
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8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9, lettera c), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a. |
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8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84 |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni) |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
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8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
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8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
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8505 |
Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti |
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8506 |
Pile e batterie di pile elettriche; loro parti |
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8507 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare; loro parti |
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8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
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8512 |
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli |
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8513 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
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Ex 8514 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio (compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche), esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 8514 19 10 ; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
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8515 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti |
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8516 80 |
Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati) |
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8517 |
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 |
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8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8519 o 8521 |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
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8524 |
Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
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8530 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti |
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8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
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8532 |
Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili |
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8533 |
Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) |
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8534 |
Circuiti stampati |
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8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione, per una tensione > 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
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8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
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8538 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 |
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8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED) |
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8540 |
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti |
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8541 |
Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati |
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8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
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8549 |
Cascami e avanzi elettrici ed elettronici |
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8602 |
Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender |
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8604 |
Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) |
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8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali) |
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8607 |
Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
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8701 21 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) |
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8701 22 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
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8701 23 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione |
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8701 24 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
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8701 29 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione |
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8701 30 |
Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori) |
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8703 10 |
Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve, sui campi da golf e veicoli simili |
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Ex 8703 23 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) |
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Ex 8703 24 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) |
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Ex 8703 32 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) |
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Ex 8703 33 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) |
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8703 40 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) |
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8703 50 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) |
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8703 60 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
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8703 70 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
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8703 80 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
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8703 90 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico |
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Ex 8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli dei codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900 cm3 |
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8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche |
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8708 99 |
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), n.n.a. |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
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8903 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
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8904 |
Rimorchiatori e spintori |
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8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
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9001 10 |
Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ) |
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9002 11 |
Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione |
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9002 19 |
Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione) |
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9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove) |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video) |
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9010 |
Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni |
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9013 |
Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90 |
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9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90 |
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9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
|
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
|
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
|
9029 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso “contachilometri”, pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
|
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
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9401 10 |
Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
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9401 20 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
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9403 30 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
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9503 00 75 |
Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore, n.n.a. alla voce 9503 |
|
9503 00 79 |
Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503 |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli) |
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9608 91 |
Pennini da scrivere e punte per pennini |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
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Ex 98 |
Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici» |
ALLEGATO V
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO XXIII sexies
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis nonies
|
Codice NC |
Descrizione |
|
2530 10 |
Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi |
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2530 90 |
Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre coloranti e altre materie minerali, n.n.a. |
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2613 |
Minerali di molibdeno e loro concentrati |
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2707 10 |
Benzolo (benzene) |
|
2707 20 |
Toluolo (toluene) |
|
2707 40 |
Naftalene |
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2707 50 |
Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) |
|
2707 91 |
Oli di creosoto |
|
2707 99 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (escl. composti di costituzione chimica definita, benzolo “benzene”, toluolo “toluene”, xilolo “xileni”, naftalene, miscele d'idrocarburi aromatici della sottovoce 2707 50 e oli di creosoto) |
|
2804 29 |
Gas rari (escl. argo) |
|
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
|
2802 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
|
2803 |
Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
|
2817 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
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2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
|
2822 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
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2823 |
Ossidi di titanio |
|
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
|
2840 11 |
Tetraborato di disodio “borace raffinato”, anidro |
|
2840 19 |
Tetraborato di disodio “borace raffinato” (escl. anidro) |
|
2840 20 |
Borati (escl. tetraborato di disodio “borace raffinato”, anidro) |
|
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2921 11 |
Mono-, di- o trimetilammina e loro sali |
|
2921 12 |
2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato |
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2921 13 |
2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato |
|
2921 14 |
2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato |
|
2921 19 |
Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. mono-, di-, trimetilammina e loro sali) |
|
2921 21 |
Etilendiammina e suoi sali |
|
2921 29 |
Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. etilendiammina esametilendiammina e loro sali) |
|
2921 30 |
Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti |
|
2921 42 |
Derivati dell'anilina e loro sali |
|
2921 43 |
Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti |
|
2921 44 |
Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti |
|
2921 45 |
1-Naftilammina “alfa-naftilammina”, 2-naftilammina “beta-naftilammina” e loro derivati; sali di tali prodotti |
|
2921 46 |
Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti |
|
2921 49 |
Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. anilina, toluidine, difenilammina, 1-Naftilammina “alfa-naftilammina”, 2-naftilammina “beta-naftilammina” e loro derivati, e sali di tali prodotti; amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI) e sali di tali prodotti) |
|
2921 51 |
o-, m-, p-Fenilendiammina o diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti |
|
2921 59 |
Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. o-, m-, p-Fenilendiammina o diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti) |
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2922 12 |
Dietanolammina e suoi sali |
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2922 14 |
Destropropoxifene (DCI) e suoi sali |
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2922 15 |
Trietanolammina |
|
2922 16 |
Perfluorottano solfonato di dietanolammonio |
|
2922 17 |
Metildietanolammina ed etildietanolammina |
|
2922 18 |
2-(N,N-diisopropilammino)etanolo |
|
2922 19 |
Ammino-alcoli, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti (diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata ed escl. monoetanolammina, dietanolammina, destropropoxifene (DCI) e loro sali; trietanolammina, perfluorottano solfonato di dietanolammonio, metildietanolammina, etildietanolammina e 2-(N,N-diisopropilammino)etanolo) |
|
2922 21 |
Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali |
|
2922 29 |
Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata; acidi amminonaftolsolfonici e loro sali) |
|
2922 31 |
Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti |
|
2922 39 |
Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni; sali di tali prodotti (escl. quelli a funzioni ossigenate differenti; amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti) |
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2922 41 |
Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti |
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2922 42 |
Acido glutammico e suoi sali |
|
2922 44 |
Tilidina (DCI) e suoi sali |
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2922 49 |
Ammino-acidi e loro esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata; lisina e i suoi esteri, sali di tali prodotti; acido glutammico, acido antranilico, tilidina (DCI), sali di tali prodotti) |
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2922 50 |
Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate (escl. ammino-alcoli, ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri, sali di tali prodotti; ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni. sali di tali prodotti; ammino-acidi e loro esteri, sali di tali prodotti) |
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2923 10 |
Colina e suoi sali |
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2923 30 |
Perfluorottano solfonato di tetraetilammonio |
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2923 40 |
Perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio |
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2923 90 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari (escl. colina e suoi sali, perfluorottano solfonato di tetraetilammonio e perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio) |
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2929 |
Composti ad altre funzioni azotate |
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2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
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2940 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939 |
|
Ex 3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio”, anche di costituzione chimica definita |
|
3206 11 |
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, ≥ 80 % di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca (escl. preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 e 3215 ) |
|
3206 19 |
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, < 80 % di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca (escl. preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 e 3215 ) |
|
3206 20 |
Pigmenti e preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, a base di composti del cromo (escl. preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 e 3215 ) |
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3206 42 |
Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
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3206 50 |
Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita |
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3211 |
Siccativi preparati |
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3215 90 |
Inchiostri, anche concentrati o in forme solide (escl. inchiostri da stampa) |
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3402 |
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
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3405 |
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 |
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3506 10 |
Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg |
|
3506 91 |
Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma (escl. condizionati per la vendita al minuto di peso netto non superiore ad 1 kg) |
|
3507 90 |
Enzimi ed enzimi preparati, n.n.a. (escl. presame e suoi concentrati) |
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3701 10 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, per raggi X (escl. di carta, cartone o tessili) |
|
3701 30 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, la cui dimensione di almeno un lato è > 255 mm |
|
3701 99 |
Lastre e pellicole fotografiche piane per la fotografia in monocromia, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili (escl. lastre e pellicole fotografiche per raggi X, pellicole la cui dimensione di almeno un lato è > 255 mm e pellicole a sviluppo e stampa istantanei) |
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3707 |
Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego |
|
3801 10 |
Grafite artificiale |
|
3801 30 |
Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni |
|
3801 90 |
Preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti (escl. paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni) |
|
3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti |
|
3806 10 |
Colofonie ed acidi resinici |
|
3806 30 |
“Gomme-esteri” |
|
3806 90 |
Derivati di colofonie, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie, e di acidi resinici, oli resinici leggeri e pesanti e resine naturali modificate ottenute mediante trattamento termico “gomme fuse” (escl. sali di colofonie, di acidi resinici o sali di derivati di colofonie o di acidi resinici, e “gomme-esteri”) |
|
3808 94 |
Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti |
|
3823 11 |
Acido stearico industriale |
|
3823 12 |
Acido oleico industriale |
|
3823 19 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (escl. acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio) |
|
3823 70 |
Alcoli grassi industriali |
|
3901 10 |
Polietilene di densità relativa inferiore a 0,94 |
|
3901 20 |
Polietilene di densità relativa uguale o superiore a 0,94 |
|
3901 30 |
Copolimeri di etilene e di acetato di vinile |
|
3901 90 |
Polimeri di etilene, in forme primarie (escl. polietilene e copolimeri di etilene e di acetato di vinile) |
|
3907 10 |
Poliacetali |
|
3907 21 |
Metilfosfonato di bis(poliossietilene) |
|
3907 30 |
Resine epossidiche |
|
3907 50 |
Resine alchidiche |
|
3907 61 |
Poli(etilene tereftalato), in forme primarie, con un indice di viscosità ≥ 78 ml/g |
|
3907 69 |
Poli(etilene tereftalato), in forme primarie, con un indice di viscosità < 78 ml/g |
|
3907 99 |
Poliesteri saturi, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido polilattico) |
|
3913 |
Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
|
3914 |
Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 , in forme primarie |
|
3915 10 |
Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di etilene |
|
3915 30 |
Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di cloruro di vinile |
|
3915 90 |
Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche (escl. di polimeri di etilene, di stirene e di cloruro di vinile) |
|
3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
|
7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità |
|
7313 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
|
Ex 7314 |
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, escl. “tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile” della voce 7314 12 ; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
|
7315 |
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
|
7326 11 |
Palle ed oggetti simili per mulini |
|
7326 19 |
Lavori di ferro o acciaio, fucinati o stampati (ma non ulteriormente lavorati) |
|
7326 20 |
Lavori di fili di ferro o acciaio |
|
7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
|
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
|
7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
|
7405 |
Leghe madri di rame |
|
7406 |
Polveri e pagliette di rame |
|
7410 |
Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) |
|
7415 10 |
Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame (escl. punti metallici presentati in barrette) |
|
7415 29 |
Ribadini, copiglie e simili, non filettati, di rame (escl. rondelle destinate a funzionare da molla) |
|
7415 33 |
Viti, bulloni, dadi e articoli simili, filettati, di rame (diversi da ganci a vite, viti ad occhio, chiodi a vite, tappi e simili, filettati) |
|
7415 39 |
Ganci a vite, viti ad occhio e simili, filettati, di rame (escl. viti comuni, bulloni e dadi) |
|
7418 |
Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame |
|
7419 |
Altri lavori di rame, n.n.a. |
|
7601 |
Alluminio greggio |
|
7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
|
7603 |
Polveri e pagliette di alluminio |
|
7604 |
Barre, aste e profilati di alluminio |
|
7607 11 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati, di spessore ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale) |
|
7607 19 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, laminati e ulteriormente trattati, di spessore ≤ 2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale) |
|
7614 |
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità |
|
7615 20 |
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di alluminio |
|
7616 91 |
Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio (escl. tele di fibre metalliche per abbigliamento, rivestimento e simili, nonché tele, griglie e reti lavorate in forma di setacci a mano o parti di macchine) |
|
7616 99 |
Lavori di alluminio, n.n.a. |
|
8101 94 |
Tungsteno greggio, comprese barre e aste di tungsteno ottenute semplicemente per sinterizzazione |
|
8101 96 |
Fili di tungsteno |
|
8101 97 |
Cascami e avanzi di tungsteno (escl. ceneri e residui contenenti tungsteno) |
|
8101 99 |
Lavori di tungsteno, n.n.a. |
|
8105 20 |
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri |
|
8105 30 |
Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui contenenti cobalto) |
|
8202 10 |
Seghe a mano |
|
8202 31 |
Lame di seghe circolari, comprese le frese-seghe, di metalli comuni, con parte operante di acciaio |
|
8202 39 |
Lame di seghe circolari, comprese le frese-seghe, e loro parti, di metalli comuni, con parte operante di materiali diversi dall'acciaio |
|
8202 40 |
Catene di seghe dette “taglienti”, di metalli comuni |
|
8202 91 |
Lame di seghe diritte, di metalli comuni, per la lavorazione dei metalli |
|
8202 99 |
Lame di seghe, comprese le lame non dentate per segare, di metalli comuni (escl. lame di seghe a nastro, lame di seghe circolari, frese-seghe, catene di seghe dette “taglienti” e lame di seghe diritte per la lavorazione dei metalli) |
|
8203 |
Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano |
|
8204 |
Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico |
|
8302 20 |
Rotelle con montatura, di metalli comuni |
|
8302 49 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili non per edifici o per mobili |
|
8302 50 |
Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili |
|
8302 60 |
Congegni di chiusura automatica per porte |
|
8411 81 |
Turbine a gas, di potenza ≤ 5 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori) |
|
8411 82 |
Turbine a gas, di potenza > 5 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori) |
|
8411 99 |
Parti di turbine a gas, n.n.a. |
|
8414 20 |
Pompe per aria, a mano o a pedale |
|
8414 30 |
Compressori per impianti frigoriferi |
|
8414 40 |
Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili |
|
8414 51 |
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W |
|
8414 59 |
Ventilatori (escl. ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W) |
|
8414 60 |
Cappe con ventilatore incorporato, anche filtranti, aventi il lato orizzontale maggiore ≤ 120 cm |
|
8414 70 |
Cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna |
|
8414 80 |
Pompe per aria, compressori di aria o di altri gas e cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti, aventi il lato orizzontale maggiore > 120 cm (escl. pompe per vuoto; pompe per aria, a mano o a pedale; compressori per impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili) |
|
8418 99 |
Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo) |
|
8419 39 |
Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni) |
|
8419 60 |
Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas |
|
8420 10 |
Calandre e laminatoi (diversi da quelli per i metalli o per il vetro) |
|
8420 91 |
Cilindri per calandre e laminatoi (diversi da quelli per i metalli o per il vetro) |
|
8422 20 |
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti (escl. lavastoviglie) |
|
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
|
8439 91 |
Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a. |
|
9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
|
9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90 |
|
9025 11 |
Termometri, a liquido, a lettura diretta, non combinati con altri strumenti |
|
9025 80 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, barometri, igrometri e psicometri, anche combinati fra loro o con termometri |
|
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
|
9032 10 |
Termostati |
|
9032 20 |
Manostati (pressostati) (escl. oggetti di rubinetteria e valvole della voce 8481 ) |
|
9032 90 |
Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo, n.n.a. |
|
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90». |
ALLEGATO VI
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO XXIII septies
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis decies
|
Codice NC |
Descrizione |
|
3302 90 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. le industrie alimentari o delle bevande) |
|
3926 90 |
Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , non nominati altrove |
|
7326 90 |
Lavori di ferro o acciaio, non nominati altrove |
|
7615 10 |
Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi |
|
8302 10 |
Cerniere di ogni specie, di metalli comuni |
|
8302 42 |
Guarnizioni e ferramenta per edifici, di metalli comuni |
|
8422 30 |
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
|
9032 89 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. manostati idraulici o pneumatici, termostati e oggetti di rubinetteria e valvole della voce 8481 )». |
ALLEGATO VII
Nell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, la tabella «Prezzo del petrolio greggio» è sostituita dalla seguente:
|
Codice NC |
Descrizione |
Prezzo al barile (USD) |
Data di applicazione |
Data di scadenza |
Periodo di transizione |
|
«2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
60 |
5 dicembre 2022 |
2o settembre 2025 |
18 ottobre 2025 per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che erano conformi al prezzo di 60 USD al barile alla data di conclusione del contratto |
|
47,6 |
3o settembre 2025» |
|
|
ALLEGATO VIII
L'allegato XXXVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XXXVII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 1 bis
|
Codice NC |
Descrizione |
|
3811 90 |
Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
|
3815 12 |
Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
|
7219 21 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
|
7225 40 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti “magnetici”) |
|
7304 29 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
|
7311 00 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
|
7308 90 |
Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature) |
|
8409 99 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a. |
|
8412 21 |
Motori idraulici, a movimento rettilineo (cilindri) |
|
8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, n.n.a. |
|
8419 50 |
Scambiatori di calore |
|
8419 89 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514 ) |
|
8419 90 |
Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
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8421 23 |
Filtri per gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
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8421 31 |
Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
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8425 11 |
Paranchi (diversi dai paranchi del tipo usato per il sollevamento di veicoli), a motore elettrico |
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8428 39 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici) |
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8429 59 |
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
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8431 39 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a. |
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8456 30 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
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8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 |
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8466 20 |
Portapezzi |
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8467 29 |
Utensili a motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
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8471 30 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
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8471 70 |
Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
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8474 39 |
Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
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8479 82 |
Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare |
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8481 20 |
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
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8482 99 |
Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi “a rullini” (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
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8483 50 |
Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
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8502 20 |
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
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8507 10 |
Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone |
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8511 10 |
Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
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8515 19 |
Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
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8543 30 |
Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi |
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8701 21 |
Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione “diesel o semidiesel” |
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8705 10 |
Gru-automobili |
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8708 99 |
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), n.n.a. |
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8716 39 |
Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne) |
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8716 90 |
Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili |
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9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)». |
ALLEGATO IX
L'allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
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1) |
le voci 175, 176 e 177 sono soppresse; |
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2) |
le voci 66, 11, 112, 141, 283, 284 e 304 sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
sono aggiunte le voci seguenti:
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ALLEGATO X
L'allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XLV
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 bis quinquies
Parte A – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014
|
Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo |
Entrata in vigore |
|
Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. |
9 agosto 2025 |
|
Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd. |
9 agosto 2025 |
Parte B – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
Parte C – Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento»
ALLEGATO XI
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO XLIX
Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5 bis octies, paragrafo 1, lettera c)
|
Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo |
Luogo di registrazione |
Entrata in vigore |
|
VizorLabs LLC |
Moscow, Russia |
20.7.2025 |
|
Kama (Atom) JSC |
Moscow, Russia |
20.7.2025 |
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BitRiver LLC |
Moscow, Russia |
20.7.2025 |
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LABADVANCE LLC |
Skolkovo/Moscow, Russia |
20.7.2025». |
ALLEGATO XII
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO L
Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5 bis octies, lettera d)»
ALLEGATO XIII
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO LI
Elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi di cui all'articolo 3 quaterdecies bis, paragrafo 1
CANADA
NORVEGIA
REGNO UNITO
STATI UNITI D'AMERICA
SVIZZERA»
ALLEGATO XIV
L'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XXXIX
Elenco dei software di cui all'articolo 5 quindecies, paragrafo 2 ter
Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, tra cui:
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— |
pianificazione delle risorse aziendali (ERP), |
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— |
gestione dei rapporti con la clientela (CRM), |
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— |
business intelligence (BI), |
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— |
gestione della catena di approvvigionamento (SCM), |
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— |
data warehouse aziendale (EDW), |
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— |
sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS), |
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— |
software per la gestione dei progetti, |
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— |
gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), |
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— |
componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane. |
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, tra cui:
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— |
modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM), |
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— |
progettazione assistita da calcolatore (CAD), |
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— |
fabbricazione assistita da calcolatore (CAM), |
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— |
progettazione sulla base dell'ordine (ETO), |
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— |
componenti tipici delle suite di cui sopra. |
Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:
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— |
servizi bancari online e mobili, |
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— |
gestione dei prestiti, |
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— |
sportelli automatici (ATM) e integrazione del punto vendita (POS), |
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— |
segnalazioni regolamentari, |
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— |
investment banking.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1494/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)