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Document 32025R1482

Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere

C/2025/4797

GU L, 2025/1482, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1482/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1482/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1482

28.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1482 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2) («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).

(2)

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 del medesimo regolamento.

(3)

Il tetrabromodifeniletere (tetraBDE), il pentabromodifeniletere (pentaBDE), l'esabromodifeniletere (esaBDE), l'eptabromodifeniletere (eptaBDE) e il decabromodifeniletere (decaBDE) (collettivamente «eteri di difenile polibromurato», «PBDE elencati») figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite di 500 mg/kg per la somma delle loro concentrazioni se presenti come contaminanti non intenzionali in tracce in miscele o articoli. La Commissione riesamina questo valore limite.

(4)

A norma del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) il limite di concentrazione nei rifiuti per la somma di tetraBDE, pentaBDE, esaBDE, eptaBDE e decaBDE scende a 500 mg/kg a decorrere dal 10 giugno 2023, a 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e a 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027.

(5)

Gradualmente nell'Unione si è pressoché cessato di fabbricare, immettere in commercio e usare PBDE. A causa delle attività passate e attuali di riciclaggio, queste sostanze sono tuttavia presenti in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati, compresi prodotti destinati al pubblico.

(6)

Occorre prestare particolare attenzione ai prodotti per l'infanzia e ai giocattoli data la potenziale esposizione ai PBDE elencati che vi sono contenuti. Per contemplare i casi in cui i PBDE elencati possono essere involontariamente presenti nei prodotti per l'infanzia e nei giocattoli fabbricati a partire da materiale recuperato, è giustificato fissare un valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce.

(7)

Tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso, considerato il fatto che i PBDE elencati sono presenti principalmente in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati e dato il limite di rilevazione dei metodi di determinazione, è opportuno fissare valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per le miscele e gli articoli fabbricati a partire da o contenenti materiale recuperato che contiene PBDE elencati e valori limite diversi per le altre miscele e gli altri articoli. I materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento in quanto non dovrebbero contenere, in linea di principio, i PBDE elencati in conformità dei regolamenti (UE) n. 10/2011 (6) e (UE) 2022/1616 (7) della Commissione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.

(2)  Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj).

(3)  Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato come segue:

1)

nella parte A, nella tabella, alla voce Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

a)

10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

b)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027 se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.

(*1)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj)"

(*2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglioi del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).»;"

2)

nella parte A, nella tabella, alla voce «Pentabromodifeniletere C12H5Br5O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

a)

10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere dal 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;

3)

nella parte A, nella tabella, alla voce «Esabromodifeniletere C12H4Br6O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

a)

10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;

4)

nella parte A, nella tabella, alla voce «Eptabromodifeniletere C12H3Br7O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

a)

10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;

5)

nella parte A, nella tabella, alla voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

a)

10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.».


(*1)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj)

(*2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglioi del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).»;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1482/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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