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Document 32025R1475

Regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate

C/2025/3079

GU L, 2025/1475, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1475/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1475/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1475

25.7.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1475 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2025

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.

(2)

Con le decisioni 67/6 e 67/7 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate nel corso della sua sessantasettesima sessione tenutasi dal 18 al 23 marzo 2024, le sostanze 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 19 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio («convenzione delle Nazioni Unite del 1988») (3).

(3)

Le sostanze 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone dovrebbero pertanto essere incluse nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(4)

La sostanza 4-piperidone è un precursore di fase iniziale utilizzato nella maggior parte dei metodi di sintesi per ottenere fentanil e analoghi del fentanil. Può essere utilizzata per produrre N-Fenetil-4-piperidone (NPP), 4-Anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), N-Fenilpiperidina-4-ammina (4-AP) e norfentanil, che sono tutte sostanze che figurano nella tabella I della convenzione del 1988 delle Nazioni Unite.

(5)

La sostanza 1-boc-4-piperidone è un derivato chimicamente protetto del 4-piperidone e può essere utilizzata per produrre terz-butil 4-anilinopiperidina-1-carbossilato (1-boc-4-AP) e quindi norfentanil, che sono entrambi sostanze che figurano nella tabella I della convenzione del 1988 delle Nazioni Unite. La sostanza 1-boc-4-piperidone può altresì essere riconvertita in 4-piperidone.

(6)

Entrambi il 4-piperidone e l’1-boc-4-piperidone sono precursori molto idonei per la fabbricazione illecita di fentanil e di suoi analoghi.

(7)

Il fentanil e gli analoghi del fentanil sono stupefacenti molto potenti, generalmente da 10 a 100 volte più forti dell’eroina. Di conseguenza modesti quantitativi di 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone (in kg) sono sufficienti per produrre milioni di dosi di prodotti finali (fentanili).

(8)

Al fine di rafforzarne il controllo e il monitoraggio, il 4-piperidone e l’1-boc-4-piperidone dovrebbero pertanto essere aggiunti all’elenco delle sostanze classificate a livello dell’Unione.

(9)

Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.

(10)

La produzione e il commercio legittimi noti di 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone sono limitati. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 comporterebbe pertanto un onere amministrativo supplementare limitato per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

12)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei suddetti regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj.

(2)   GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj.

(3)  Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella relativa alla categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«4-piperidone

Piperidin-4-one

2933 39 99

41661-47-6»

«1-boc-4-piperidone

terz-butil 4-ossopiperidin-1-carbossilato

2933 39 99

79099-07-3».


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella relativa alla categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«4-piperidone

Piperidin-4-one

2933 39 99

41661-47-6»

«1-boc-4-piperidone

Terz-butil 4-ossopiperidin-1-carbossilato

2933 39 99

79099-07-3».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1475/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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