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Document 32025R1475
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1475 of 21 May 2025 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of the drug precursors 4-piperidone and 1-boc-4-piperidone in the list of scheduled substances
Regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate
Regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate
C/2025/3079
GU L, 2025/1475, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1475/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1475 |
25.7.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1475 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2025
recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti. |
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(2) |
Con le decisioni 67/6 e 67/7 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate nel corso della sua sessantasettesima sessione tenutasi dal 18 al 23 marzo 2024, le sostanze 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 19 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio («convenzione delle Nazioni Unite del 1988») (3). |
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(3) |
Le sostanze 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone dovrebbero pertanto essere incluse nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
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(4) |
La sostanza 4-piperidone è un precursore di fase iniziale utilizzato nella maggior parte dei metodi di sintesi per ottenere fentanil e analoghi del fentanil. Può essere utilizzata per produrre N-Fenetil-4-piperidone (NPP), 4-Anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), N-Fenilpiperidina-4-ammina (4-AP) e norfentanil, che sono tutte sostanze che figurano nella tabella I della convenzione del 1988 delle Nazioni Unite. |
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(5) |
La sostanza 1-boc-4-piperidone è un derivato chimicamente protetto del 4-piperidone e può essere utilizzata per produrre terz-butil 4-anilinopiperidina-1-carbossilato (1-boc-4-AP) e quindi norfentanil, che sono entrambi sostanze che figurano nella tabella I della convenzione del 1988 delle Nazioni Unite. La sostanza 1-boc-4-piperidone può altresì essere riconvertita in 4-piperidone. |
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(6) |
Entrambi il 4-piperidone e l’1-boc-4-piperidone sono precursori molto idonei per la fabbricazione illecita di fentanil e di suoi analoghi. |
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(7) |
Il fentanil e gli analoghi del fentanil sono stupefacenti molto potenti, generalmente da 10 a 100 volte più forti dell’eroina. Di conseguenza modesti quantitativi di 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone (in kg) sono sufficienti per produrre milioni di dosi di prodotti finali (fentanili). |
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(8) |
Al fine di rafforzarne il controllo e il monitoraggio, il 4-piperidone e l’1-boc-4-piperidone dovrebbero pertanto essere aggiunti all’elenco delle sostanze classificate a livello dell’Unione. |
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(9) |
Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose. |
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(10) |
La produzione e il commercio legittimi noti di 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone sono limitati. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 comporterebbe pertanto un onere amministrativo supplementare limitato per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. |
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12) |
Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei suddetti regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004
L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005
L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj.
(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj.
(3) Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj).
ALLEGATO I
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella relativa alla categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:
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Sostanza |
Denominazione NC (se diversa) |
Codice NC |
N. CAS |
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«4-piperidone |
Piperidin-4-one |
2933 39 99 |
41661-47-6» |
|
«1-boc-4-piperidone |
terz-butil 4-ossopiperidin-1-carbossilato |
2933 39 99 |
79099-07-3». |
ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella relativa alla categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:
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Sostanza |
Denominazione NC (se diversa) |
Codice NC |
N. CAS |
|
«4-piperidone |
Piperidin-4-one |
2933 39 99 |
41661-47-6» |
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«1-boc-4-piperidone |
Terz-butil 4-ossopiperidin-1-carbossilato |
2933 39 99 |
79099-07-3». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1475/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)