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Document 32025R1309

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1309 della Commissione, del 2 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/4120

GU L, 2025/1309, 3.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1309/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1309/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1309

3.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1309 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2025

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

1.1.1.   Repubblica di Corea e Malaysia

(1)

Il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 778/2003 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia («inchiesta iniziale»). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3), il Consiglio ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (CE) n. 1001/2008 (4). In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (5), la Commissione ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (6). In seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 (7). In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 (8) del 9 aprile 2019.

(2)

Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Corea hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 32,4 % per le importazioni effettuate da un esportatore inserito nell’elenco (TK Corporation), con un’aliquota di dazio residuo del 44,0 % fissato al livello del margine di pregiudizio.

(3)

Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Malaysia hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 49,9 % e del 59,2 % per le importazioni effettuate da esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 75,0 %.

1.1.2.   La Federazione russa

(4)

Il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 (9), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia («Turchia») e della Federazione russa («Russia»). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha reistituito, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 del 9 aprile 2019, un dazio antidumping sulle importazioni originarie della Russia e ha chiuso l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Turchia.

(5)

Le misure antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda la Russia hanno assunto la forma di un dazio residuo ad valorem fissato al livello del margine di dumping del 23,8 %.

1.1.3.   Altri paesi terzi non soggetti al presente riesame

(6)

Sono attualmente in vigore misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), misure estese poi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (10).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(8)

La domanda di riesame è stata presentata l’11 gennaio 2024 dal Defence Committee of the steel butt-welding fittings industry (comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa) dell’Unione europea («richiedente»), per conto dell’industria dell’Unione di alcuni accessori per tubi, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 aprile 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni accessori per tubi originari della Corea, della Malaysia e della Russia («paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) («avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2023 e il 31 marzo 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame») L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(11)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti dei tre paesi interessati, le autorità della Corea, della Malaysia e della Russia, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura di un riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Osservazioni in merito all’apertura

(13)

In seguito all’apertura, il governo russo ha presentato osservazioni sugli aspetti della domanda di riesame relativi al dumping e al pregiudizio, nonché sul mancato rispetto dell’articolo 11.3 dell’accordo antidumping dell’OMC.

(14)

Il governo russo ha sostenuto che il riesame in previsione della scadenza non è giustificato, in quanto il divieto di importazione imposto dall’Unione sugli accessori per tubi russi ne impedisce il ritorno sul mercato indipendentemente dalle misure antidumping. La Commissione ricorda tuttavia che la finalità di un riesame in previsione della scadenza è valutare il rischio di reiterazione o persistenza del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure, a prescindere da misure geopolitiche temporanee quali le sanzioni. In effetti, l’esistenza di sanzioni non preclude l’obbligo giuridico di effettuare un riesame ai sensi del quadro di difesa commerciale applicabile.

(15)

Il governo russo ha inoltre sostenuto che l’analisi del rischio di reiterazione si basa su dati privati non verificabili contraddetti da statistiche commerciali pubblicamente disponibili che mostrano prezzi all’esportazione più elevati. Occorre osservare che al momento della preparazione della domanda di riesame la Russia non pubblicava le proprie statistiche doganali ufficiali dalla fine del 2021. Di conseguenza i dati sulle esportazioni russe non erano più disponibili mediante la banca dati Comtrade delle Nazioni Unite o l’ITC dell’OMC, e il sito web dell’amministrazione doganale russa non consentiva l’accesso a tali statistiche. Il richiedente ha dovuto pertanto fare affidamento su informazioni di mercato private per ottenere dati sulle vendite all’esportazione nel periodo dell’inchiesta di riesame («PIR»).

(16)

Il governo russo ha inoltre indicato che il valore normale costruito si basava su costi dei fattori produttivi discutibili e su un metodo non trasparente, che compromettono la credibilità dell’analisi del dumping. La Commissione desidera sottolineare che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, ha utilizzato costi di produzione esenti da distorsioni e dati affidabili relativi a paesi terzi alla luce delle distorsioni del mercato in Russia e che tale metodo è coerente con la prassi consolidata.

(17)

Il governo russo ha inoltre sostenuto, contrariamente all’asserzione contenuta nella domanda di riesame relativa a un futuro mercato interno russo stabile per gli accessori per tubi, che i dati ufficiali dimostrano notevoli possibilità di espansione per gli accessori per tubi russi sul mercato interno. Il governo russo ha fornito riferimenti ad alcuni studi che dovrebbero dimostrare tali possibilità di espansione. Tuttavia sulla base dei riferimenti forniti la Commissione non è riuscita a risalire da tali documenti fino alla relativa fonte o a qualsiasi altra informazione pubblica sull’argomento. Per contro, da una semplice ricerca in internet è emerso che, ad esempio, il mercato dei tubi russo incontra notevoli difficoltà a causa dei recenti sviluppi nel settore energetico e delle tendenze del mercato (13).

(18)

Il governo russo ha inoltre sostenuto che l’apertura del riesame in previsione della scadenza contravveniva alle norme dell’OMC, in particolare all’articolo 11.1 dell’accordo antidumping, in quanto le sanzioni attualmente in vigore nei confronti della Russia a seguito dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina hanno effettivamente determinato la sospensione di tutte le importazioni di accessori per tubi russi nell’Unione. Tuttavia, come indicato ai considerando 14 e 81, la situazione attuale non può essere considerata di carattere duraturo. Le sanzioni esistenti non possono pertanto incidere sull’apertura dell’inchiesta né sulle relative conclusioni.

(19)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative all’apertura da parte del governo russo.

1.7.   Campionamento

(20)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(21)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e alle vendite nel 2023 del prodotto oggetto del riesame. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 50 % dei volumi totali di produzione e di vendita stimati dell’Unione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

Campionamento degli importatori

(22)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione.

Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

(23)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti dei paesi interessati di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato le missioni dei paesi interessati presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori eventualmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(24)

Nessun produttore esportatore dei paesi interessati ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione.

1.8.   Risposte al questionario

(25)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e al richiedente. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (14) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

1.9.   Verifica

(26)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell’Unione

Virgilio CENA & Figli S.p.A., Italia

Erne Fittings GmbH, Austria

INTERFIT S.A., Francia

1.10.   Fase successiva della procedura

(27)

Il 6 maggio 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(28)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(29)

Il prodotto oggetto del riesame è il medesimo dell’inchiesta iniziale, ossia accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC 7307 93 11 , ex 7307 93 19 e ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) («accessori per tubi» o «prodotto oggetto del riesame»).

2.2.   Prodotto in esame

(30)

Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa, attualmente classificato con i codici NC 7307 93 11 , ex 7307 93 19 e ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98).

2.3.   Prodotto simile

(31)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(32)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(33)

Come indicato al considerando 19, nessuno dei produttori in Corea, Malaysia e Russia ha collaborato all’inchiesta.

(34)

La Commissione ha informato le autorità di tutti i paesi interessati che, a causa della mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle conclusioni concernenti Corea, Malaysia e Russia. A tale riguardo la Commissione non ha ricevuto dalle autorità dei tre paesi alcuna osservazione o richiesta di intervento del consigliere auditore.

(35)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili, in particolare su informazioni accessibili al pubblico quali siti web ufficiali delle società, informazioni contenute nella domanda di riesame e informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (ossia il richiedente e i produttori dell’Unione inseriti nel campione). La Commissione ha inoltre utilizzato varie statistiche sulle importazioni, comprese le statistiche sulle importazioni raccolte nel Global Trade Atlas («GTA») (15) e nella banca dati sulle importazioni degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»).

3.2.   Repubblica di Corea

(36)

Nessun produttore coreano ha collaborato durante l’inchiesta. La Commissione si è pertanto basata sui dati disponibili, in linea con l’articolo 18 del regolamento di base. Tali dati includevano le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, integrate dai dati statistici disponibili per il periodo dell’inchiesta di riesame, quali le statistiche sulle importazioni del GTA e degli Stati Uniti.

3.2.1.   Esportazioni verso l’Unione

(37)

Le esportazioni dalla Corea verso l’Unione sono state estremamente ridotte (circa 60 tonnellate) durante il periodo dell’inchiesta di riesame e non sono state quindi considerate rappresentative. L’analisi si è concentrata su rischio di reiterazione del dumping da parte della Corea sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

3.2.2.   Rischio di reiterazione del dumping

(38)

La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. In particolare ha analizzato i seguenti elementi: i prezzi coreani all’esportazione verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Corea, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.2.2.1.   Prezzi coreani all’esportazione verso paesi terzi

(39)

Per valutare le probabili pratiche di esportazione dei produttori coreani di accessori per tubi sul mercato dell’Unione in assenza di misure, la Commissione ha analizzato le esportazioni verso gli Stati Uniti. Il mercato statunitense è stato scelto come mercato di riferimento appropriato sulla base del fatto che, a differenza di altre destinazioni di esportazione coreane, è di dimensioni paragonabili a quelle del mercato dell’Unione ed è caratterizzato da una solida industria nazionale, da un volume considerevole di importazioni e da dazi all’importazione relativamente bassi, il che lo rende un mercato altamente competitivo. Gli Stati Uniti sono inoltre la principale destinazione delle esportazioni provenienti dalla Corea e hanno rappresentato circa il 32 % delle sue esportazioni totali di accessori per tubi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (16). Questo metodo è in linea con l’approccio utilizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza per la Corea, di cui al considerando 1.

(40)

In assenza di altre informazioni disponibili e in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame. Al fine di stabilire tale valore per gli accessori per tubi in Corea durante il PIR, il richiedente si è basato sui dati relativi ai prezzi di un importante produttore coreano di accessori per tubi. Il listino prezzi, valido a partire dal dicembre 2023, è stato espresso in KRW su una base franco vettore Busan e convertito in euro utilizzando il tasso di cambio medio a pronti pubblicato dalla Commissione europea (17).

(41)

Per garantire la rappresentatività, il richiedente ha classificato i tipi di prodotto in categorie di dimensioni e ha applicato fattori di ponderazione in base alla relativa rilevanza per il mercato. Infine, ai fini della comparabilità con i prezzi all’esportazione, il richiedente ha determinato il valore normale in Corea, espresso in valore per peso.

(42)

I prezzi all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati determinati utilizzando dati accessibili al pubblico, segnatamente le statistiche doganali statunitensi (18). Non sono stati necessari adeguamenti per tenere conto dello stadio commerciale, in quanto il prezzo all’esportazione fob è stato ritenuto comparabile al valore normale determinato sulla base del franco vettore.

(43)

Per esprimere la differenza di prezzo in percentuale del prezzo all’importazione a livello cif nel paese terzo, il richiedente ha dovuto valutare i costi di assicurazione e di trasporto internazionale dalla Corea verso i suoi principali mercati di esportazione. A tal fine si è avvalso della banca dati dell’OCSE relativa ai costi di trasporto internazionale e assicurazione del commercio di merci (ITIC) (19).

(44)

Il valore normale è stato quindi confrontato con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(45)

La differenza di prezzo constatata, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera statunitense, era pari al 21 %.

3.2.2.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(46)

In base ai dati disponibili nella domanda di riesame, l’industria coreana degli accessori per tubi è altamente sviluppata, poiché annovera almeno sette produttori, tra cui due importanti produttori — Tae Kwang Bend Co. (TK Bend) e Sung Kwang Bend Co. (SK Bend) — che dispongono di una capacità produttiva combinata di oltre 260 000 tonnellate. In particolare, dall’ultimo riesame in previsione della scadenza del 2019 SK Bend ha raddoppiato la sua capacità, mentre altri due produttori hanno cessato l’attività.

(47)

Nel complesso, la capacità produttiva totale stimata della Corea per gli accessori per tubi è aumentata da 160 000 tonnellate nel 2019 a circa 283 000 tonnellate durante il PIR. Per tener conto della potenziale sovrapposizione delle categorie di prodotti, è stata utilizzata una stima prudente pari a 250 000 tonnellate.

(48)

Secondo la stessa fonte, la Corea dispone di una notevole capacità inutilizzata, con un basso tasso di utilizzo pari al 23 %. Durante il PIR il consumo interno è stato stimato a 16 500 tonnellate, mentre la produzione totale è stata pari a 58 200 tonnellate, principalmente destinate all’esportazione. Ciò ha determinato una notevole sovraccapacità di 191 800 tonnellate. Tale eccesso di capacità è quasi quattro volte superiore al consumo totale dell’Unione, stimato a circa 48 000 tonnellate nel PIR.

(49)

Inoltre nessuno dei dati disponibili indica una crescita o un declino sostanziale dei settori che utilizzano gli accessori per tubi in Corea; si ritiene pertanto che il consumo sul mercato interno coreano del prodotto oggetto di riesame rimarrà piuttosto stabile per gli anni a venire e non offrirà possibilità di ampliamento sostanziale per i produttori coreani di accessori per tubi. Oltre agli Stati Uniti, gli altri principali mercati di esportazione per i produttori coreani di accessori per tubi sono il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Nessuna delle informazioni disponibili durante l’inchiesta fa ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata ad aumentare in misura significativa. La crescente concorrenza della Cina potrebbe inoltre limitare il potenziale di crescita delle esportazioni coreane di accessori per tubi in regioni chiave, e indurre potenzialmente i produttori coreani a cercare nuove opportunità di esportazione in mercati come quello dell’Unione europea in caso di abrogazione delle misure commerciali in vigore.

3.2.2.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(50)

Il mercato dell’Unione continua a rappresentare un mercato molto attraente per i produttori esportatori coreani, sia in termini di volume, essendo uno dei maggiori mercati a livello mondiale, sia in termini di prezzi. In effetti, il prezzo medio sul mercato dell’Unione, quale valutato al considerando 122, era superiore del 19 % rispetto al prezzo medio degli accessori per tubi coreani esportati negli Stati Uniti d’America durante il PIR, come indicato nella banca dati sulle importazioni degli Stati Uniti. Il mercato dell’Unione rimane pertanto un mercato di esportazione attraente per gli accessori per tubi coreani.

3.2.3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(51)

Data la notevole capacità inutilizzata in Corea, i bassi livelli dei prezzi coreani all’esportazione verso paesi terzi di accessori per tubi durante il periodo dell’inchiesta di riesame e l’attrattiva del mercato dell’Unione quale potenziale destinazione delle esportazioni, è altamente probabile che, in caso di scadenza delle misure, entrerebbero nel mercato dell’Unione quantitativi ingenti di accessori per tubi provenienti dalla Corea a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.3.   Malaysia

(52)

Nessun produttore malese ha collaborato durante l’inchiesta. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, ossia le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, aggiornate sulla base dei dati statistici disponibili per il PIR, compresi i dati sulle esportazioni del Global Trade Atlas (GTA).

3.3.1.   Esportazioni verso l’Unione

(53)

Secondo la banca dati Comext, le importazioni dalla Malaysia nell’Unione sono state trascurabili (meno di 1 tonnellata) durante il periodo dell’inchiesta di riesame e non sono state quindi considerate rappresentative. L’analisi si è concentrata sulla reiterazione del dumping da parte della Malaysia sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

3.3.2.   Rischio di reiterazione del dumping

(54)

La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. In particolare ha analizzato i seguenti elementi: i prezzi malesi all’esportazione verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Malaysia, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.3.2.1.   Prezzi malesi all’esportazione verso paesi terzi

(55)

Al fine di esaminare il comportamento probabile dei produttori di accessori per tubi in Malaysia, la Commissione ha esaminato le esportazioni malesi negli Stati Uniti. Questo approccio è identico a quello applicato nel precedente riesame in previsione della scadenza per la Malaysia di cui al considerando 1. La Commissione ha scelto gli Stati Uniti poiché tale mercato è di dimensioni analoghe a quelle del mercato dell’Unione, con molti produttori interni ma anche una quota notevole di importazioni, il che lo rende un mercato molto competitivo. Inoltre il mercato statunitense è di gran lunga il più importante mercato di esportazione per la Malaysia. Secondo le statistiche sulle esportazioni del GTA, nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume delle esportazioni negli Stati Uniti è stato di circa 19 000 tonnellate, corrispondenti al 72 % delle esportazioni totali malesi di accessori per tubi durante tale periodo.

(56)

In assenza di altre informazioni disponibili e in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, il valore normale è stato basato sui dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame. Il richiedente non è riuscito a reperire dati sui prezzi degli accessori per tubi in Malaysia, in quanto tali informazioni non sono pubblicamente disponibili. È stato invece costruito un valore normale sulla base dei fattori produttivi dell’industria dell’Unione, utilizzando i dati sui costi malesi pubblicamente disponibili per le materie prime, l’energia, i servizi pubblici, la manodopera e altri costi di produzione.

(57)

Le principali componenti dei costi sono state ricavate dalle statistiche del governo malese (20) e da altre statistiche mondiali (21) , (22), mentre i costi indiretti sono stati stimati utilizzando i parametri di riferimento dell’industria dell’Unione. Le spese generali, amministrative e di vendita, nonché i margini di profitto sono stati basati sui bilanci di un importante produttore malese di accessori per tubi: Pantech Steel Industries.

(58)

I prezzi all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati stabiliti sulla base di dati accessibili al pubblico, ossia il GTA. Basandosi sul metodo elaborato dal richiedente nella domanda di riesame, ai fini di una migliore comparabilità, la Commissione ha adeguato le statistiche utilizzando gli ultimi dati disponibili nella banca dati dell’OCSE sui margini cif/fob.

(59)

Sulla base di quanto precede, il valore normale è stato confrontato con il prezzo all’esportazione degli accessori per tubi negli Stati Uniti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Nel complesso, le esportazioni malesi verso il mercato statunitense mostrano una notevole differenza di prezzo, superiore al 73 %.

3.3.2.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(60)

Secondo la domanda, il richiedente ha individuato cinque produttori malesi di accessori per tubi. Nel complesso, questi produttori dispongono di una capacità produttiva combinata stimata di 57 000 tonnellate all’anno. Anggerik Laksana ha la capacità più elevata (24 000 tonnellate all’anno), seguito da Pantech Steel Industries con 21 000 tonnellate. Per ciascuno degli altri tre produttori — Arah Dagang, JAKs Steel Industries e ML Pipe Fittings — la stima ammonta a 4 000 tonnellate all’anno.

(61)

Il consumo interno della Malaysia è stimato a 12 000 tonnellate all’anno, mentre le esportazioni durante il PIR (aprile-settembre 2023) sono state pari a circa 21 800 tonnellate e le importazioni a 10 400 tonnellate. Ciò indica una produzione interna di circa 23 400 tonnellate, lasciando una capacità inutilizzata di 33 600 tonnellate, ossia oltre il 70 % del consumo stimato dell’UE pari a circa 48 000 tonnellate durante il PIR.

(62)

In conclusione, la capacità produttiva della Malaysia supera notevolmente la sua domanda interna e una quota sostanziale è destinata alle esportazioni. Tale squilibrio lascia intendere che la soppressione delle misure antidumping potrebbe determinare un aumento dei volumi delle esportazioni verso l’UE.

3.3.2.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(63)

Da aprile a settembre 2023 i prezzi all’esportazione malesi verso gli Stati Uniti e verso tutte le destinazioni sono risultati inferiori rispettivamente del 62 % e del 56 % rispetto ai prezzi degli accessori per tubi nell’UE. Anche tenendo conto dei costi di trasporto, i prezzi malesi rimarrebbero notevolmente al di sotto dei livelli dei prezzi dell’Unione, per cui anche il mercato dell’Unione risulta attraente in termini di prezzi. Data l’elevata capacità inutilizzata della Malaysia e l’eccesso di offerta a livello mondiale, l’abrogazione delle misure antidumping potrebbe comportare un aumento sostanziale delle esportazioni malesi nell’Unione a prezzi di dumping.

(64)

Il 25 luglio 2018 le autorità statunitensi hanno inoltre esteso in via provvisoria il dazio antidumping del 182,9 % istituito sulle importazioni di accessori per tubi per la saldatura testa a testa in acciaio al carbonio originari della Cina alle importazioni di tale prodotto dalla Malaysia in seguito a un’inchiesta antielusione (23). Nel marzo 2023 la Commissione statunitense per il commercio internazionale (USITC) ha stabilito che la revoca degli attuali ordini di dazi antidumping sugli accessori per tubi per la saldatura testa a testa in acciaio inossidabile originari della Malaysia avrebbe comportato la persistenza o la reiterazione del pregiudizio notevole subito dall’industria statunitense. Di conseguenza i produttori esportatori malesi dovrebbero cercare mercati alternativi per esportare accessori per tubi.

(65)

Le constatazioni di cui sopra farebbero dell’Unione un mercato di riferimento per le sovraccapacità della Malaysia e per i prodotti malesi precedentemente venduti negli Stati Uniti qualora le misure in vigore fossero lasciate scadere.

3.3.3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(66)

Considerando la capacità inutilizzata, le pratiche di fissazione dei prezzi negli Stati Uniti e i dazi antidumping estesi alla Malaysia in tale mercato, associati all’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori malesi di accessori per tubi, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori malesi di accessori per tubi esportino quantitativi ingenti di tali accessori a prezzi di dumping nell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.4.   Federazione russa

(67)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori russi, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, ossia sulle informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame.

3.4.1.   Esportazioni verso l’Unione

(68)

Secondo la banca dati Comext, le importazioni dalla Russia erano inesistenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’analisi della Commissione si è pertanto concentrata sulla reiterazione del dumping.

(69)

Dalla fine del 2021 le statistiche doganali ufficiali pubblicate dalle autorità russe non sono disponibili, né direttamente né attraverso banche dati quali UN Comtrade o l’ITC dell’OMC. Pertanto, per valutare le vendite all’esportazione verso paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (PIR), la Commissione si è basata sui dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, ricavati da informazioni di mercato private disponibili tramite Tradedata.pro (24).

3.4.2.   Analisi del rischio di reiterazione del dumping

(70)

La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. In particolare ha analizzato i seguenti elementi: i prezzi russi all’esportazione verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.4.2.1.   Prezzi russi all’esportazione verso paesi terzi

(71)

In assenza di altre informazioni disponibili, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(72)

Poiché i dati sui prezzi praticati sul mercato interno russo non erano pubblicamente disponibili, il richiedente ha fatto ricorso alla costruzione di un valore normale basato sui costi di produzione in Russia. Il metodo consisteva nell’applicare i fattori produttivi dei produttori rappresentativi dell’Unione combinandoli con i dati sui costi russi. Il prezzo delle materie prime, compreso il «tubo madre» (tubi in acciaio senza saldature), è stato calcolato mediante statistiche sulle importazioni ricavate da informazioni di mercato private, utilizzando dati relativi al periodo marzo-ottobre 2023. Altri costi, come l’energia e i servizi pubblici, si basavano su informazioni pubblicamente disponibili relative ai prezzi di energia elettrica, gas naturale e acqua in Russia. Per quanto riguarda il costo del lavoro, il richiedente ha utilizzato i dati di Trading Economics e dell’OCSE. Le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), unitamente ai margini di profitto, sono state integrate nel valore normale costruito utilizzando i dati finanziari di un produttore russo di accessori per tubi, BAZ «Blagovesschensky Fittings Plant» JSC.

(73)

I prezzi all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati stabiliti mediante un fornitore privato di informazioni di mercato (25). Solo due mercati di esportazione sono rilevanti per i produttori russi di accessori per tubi: Uzbekistan (1 282 t) e Armenia (216 t). Questi paesi rappresentano rispettivamente l’85 % e il 14 % del totale delle esportazioni russe.

(74)

Il valore normale è stato poi confrontato con il prezzo all’esportazione per questi due paesi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(75)

La differenza di prezzo è stata quindi calcolata come percentuale del prezzo all’esportazione russo verso ciascuno di questi due paesi. Su tale base la percentuale della differenza di prezzo ammontava al 29,6 % per l’Uzbekistan e al 65,9 % per l’Armenia. Considerando tutte le destinazioni, la percentuale ponderata della differenza di prezzo durante il PIR era pari al 25,1 %.

3.4.2.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(76)

In base ai dati disponibili, sono stati individuati 14 esportatori russi del prodotto oggetto del riesame, tra cui 13 produttori esportatori. La capacità di questi produttori è stata stimata come segue: JSC Lisky 26 000 tonnellate, OMK Group Trubodetal 30 000 tonnellate, BAZ 10 000 tonnellate e altri 10 produttori 2 400 tonnellate ciascuno, per un totale di 90 000 tonnellate. Sulla base di stime prudenti, la capacità dei produttori meno noti è inferiore alle dimensioni medie dei piccoli produttori dell’Unione.

(77)

Per stimare la capacità inutilizzata, il richiedente ha ipotizzato un tasso di utilizzo degli impianti del 40 % in Russia, che si traduce in una capacità inutilizzata di 54 000 tonnellate, superiore al consumo di accessori per tubi nell’UE, stimato a 48 000 tonnellate.

3.4.2.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(78)

La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori russi hanno esportato il prodotto oggetto del riesame verso mercati terzi a prezzi inferiori di circa il 44 % rispetto ai prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione, il che indica che per gli esportatori russi le esportazioni verso l’Unione potrebbero essere più attraenti rispetto a quelle verso altri paesi.

(79)

Inoltre il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati a livello mondiale oltre a essere una destinazione di esportazione attraente in ragione della vicinanza geografica, delle sue dimensioni e del notevole consumo registrato durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(80)

Oltre alla Russia, i principali mercati di esportazione per queste industrie sono il Kazakhstan e la Bielorussia. Non sono disponibili informazioni tali da far ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata ad aumentare o diminuire in misura significativa. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, a livello mondiale esiste una sovraccapacità di produzione di accessori per tubi; il mercato dell’Unione è uno dei maggiori al mondo e rappresenta pertanto una destinazione attraente per gli esportatori.

(81)

La Commissione riconosce che in virtù delle sanzioni esistenti il reindirizzamento di cui sopra non può verificarsi. Poiché però tali sanzioni sono legate all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e durata non sono prevedibili. Le misure antidumping inoltre hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto di tali incertezze e del fatto che il Consiglio può modificare l’esatta portata e durata delle sanzioni in qualsiasi momento, la Commissione ha ritenuto che l’esistenza delle attuali sanzioni non possa incidere su un esercizio prospettico come il riesame delle misure antidumping e non possa quindi modificare le conclusioni della Commissione nel presente procedimento.

3.4.3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(82)

La Commissione ha constatato l’esistenza di un rischio di reiterazione del dumping sulla base degli elementi esposti di seguito. In primo luogo, la Commissione ha stabilito che i produttori russi hanno esportato accessori per tubi in paesi terzi a prezzi inferiori al valore normale. Inoltre la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state significative nel periodo dell’inchiesta di riesame, con una capacità inutilizzata superiore al consumo totale dell’Unione. In aggiunta, data l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni, vicinanza geografica e prezzi, è probabile che le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano reindirizzate verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(83)

La Commissione ha ritenuto che l’impatto delle sanzioni costituisca una situazione temporanea e che potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Pertanto le sanzioni non possono incidere sulle conclusioni del presente procedimento.

(84)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping sugli accessori per tubi originari della Russia comporterebbe probabilmente la reiterazione del dumping.

(85)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha asserito che le sanzioni stavano ostacolando la ripresa delle importazioni dalla Russia per un periodo di durata imprevedibile, per cui le importazioni russe non sarebbero riprese in caso di abrogazione delle misure. Ha inoltre sostenuto che la Commissione si era contraddetta asserendo che il reindirizzamento degli accessori per tubi dalla Russia non poteva verificarsi.

(86)

Il governo russo ha inoltre asserito che la fonte di informazioni utilizzata dalla Commissione per determinare il prezzo all’esportazione non era verificabile e non era trasparente, in quanto si basava su informazioni di mercato private reperite tramite Tradedata.pro. Il governo russo ha inoltre indicato che le statistiche di UN Comtrade sono pubblicamente disponibili per le importazioni dalla Russia sia in Armenia che in Uzbekistan.

(87)

Il governo russo ha inoltre osservato che i mercati mondiali sono relativamente aperti agli scambi di accessori per tubi.

(88)

Come spiegato al considerando 83, la Commissione ha ritenuto che, poiché la portata e la durata delle sanzioni sono imprevedibili, la loro esistenza non può incidere su un esercizio prospettico come il riesame delle misure antidumping e non può quindi modificare le conclusioni della Commissione nel presente procedimento. La Commissione ha inoltre osservato che il governo russo non ha fornito statistiche basate su UN Comtrade né ha dimostrato che tali dati avrebbero portato a una conclusione diversa da quella stabilita sulla base di Tradedata.pro, che è una fonte di dati disponibile a pagamento. L’argomentazione relativa all’apertura del mercato mondiale è stata considerata inutile e inconcludente, anche in considerazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Su questa base la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

3.5.   Conclusioni

(89)

La Commissione ha concluso che, date le pratiche di fissazione dei prezzi all’esportazione dei paesi interessati, le notevoli sovraccapacità nei paesi interessati e l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori di accessori per tubi in tali paesi, le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame provenienti da tali paesi aumenterebbero in modo significativo in caso di scadenza delle misure antidumping. La Commissione ha rilevato inoltre che tali importazioni verrebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure relative agli accessori per tubi comporterebbe probabilmente la reiterazione del dumping in relazione alla Corea, alla Malaysia e alla Russia.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(90)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(91)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a 24 368 tonnellate. Tale cifra è stata stabilita sulla base delle informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda, le informazioni fornite dal richiedente e le risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 21, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione e delle vendite totali dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(92)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni e al volume delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione indicato dal richiedente, poi sottoposto a un controllo incrociato con i dati verificati ottenuti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione

(93)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

(tonnellate)

47 270

46 150

49 474

48 856

47 892

Indice

(2020 = 100)

100

98

105

103

101

Fonte:

Eurostat, richiedente e produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(94)

Il consumo dell’Unione è rimasto stabile durante tutto il periodo in esame. Poiché gli accessori per tubi sono utilizzati principalmente nell’industria petrolchimica, nell’edilizia, nella produzione di energia e negli impianti industriali per collegare tubi, la domanda di accessori per tubi è generalmente associata all’attività nel settore delle infrastrutture energetiche. Tuttavia la pandemia di COVID-19, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la successiva crisi energetica hanno portato a una stagnazione nel processo decisionale relativo alla scelta delle fonti energetiche sostenibili. Ciò ha fatto sì che al momento i progetti a lungo termine previsti e in corso relativi alla transizione energetica siano stati in gran parte sospesi. Di conseguenza negli ultimi anni il consumo dell’Unione è rimasto stabile. Si prevede che i consumi aumenteranno, una volta che le amministrazioni pubbliche e le imprese del settore dell’energia avranno deciso il tipo di energia sostenibile verso cui sarà indirizzata la transizione dai combustibili fossili (ad esempio, energia eolica, solare, nucleare o altri tipi di energia).

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(95)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat e alle informazioni fornite dal richiedente. La quota di mercato delle importazioni è stata poi determinata sulla base del consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 1.

(96)

Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Corea

80

10

38

62

78

Quota di mercato della Corea

0,2  %

0,0  %

0,1  %

0,1  %

0,2  %

Volume delle importazioni dalla Malaysia

2

2

1

9

1

Quota di mercato della Malaysia

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

Volume delle importazioni dalla Russia

122

3

23

-

-

Quota di mercato della Russia

0,3  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

Volume delle importazioni dai paesi interessati

204

15

62

71

79

Quota di mercato dei paesi interessati

0,4  %

0,0  %

0,1  %

0,1  %

0,2  %

Indice (2020 = 100)

100

7

29

35

38

Fonte:

Eurostat e il richiedente.

(97)

Le importazioni da tutti e tre i paesi interessati sono state trascurabili o inesistenti durante tutto il periodo in esame. I livelli di Corea e Malaysia sono simili a quelli osservati dopo l’istituzione delle misure definitive iniziali nel 2002. Per quanto riguarda la Russia, le importazioni, già a livelli molto bassi prima del periodo in esame, sono scese a zero da quando sono state istituite sanzioni nei suoi confronti a seguito dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(98)

In considerazione dei volumi estremamente esigui o addirittura inesistenti delle importazioni dai paesi interessati e della vasta gamma di tipi di prodotto (caratterizzata da una varietà di parametri quali norme di specificazione, grado del materiale, materia prima di base, tipo (raccordo a gomito, raccordo a T o riduttore), diametro esterno e spessore della parete) del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile realizzare un’analisi significativa dei prezzi di tali importazioni.

(99)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori di tutti i paesi interessati e in considerazione dei quantitativi estremamente esigui importati nell’Unione da tali paesi, la Commissione ha determinato un confronto dei prezzi con i prezzi praticati sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati venduto:

a)

per Corea e Malaysia, agli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»), come spiegato ai considerando 39 e 55 e in linea con il metodo utilizzato nelle inchieste precedenti, esclusi i dazi antidumping per tali importazioni negli Stati Uniti. I prezzi sono stati stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif) (26), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione e dei dazi antidumping dell’Unione. In assenza di altre informazioni, i costi successivi all’importazione sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif (27).

b)

per la Russia, all’Uzbekistan e all’Armenia, in linea con quanto spiegato al considerando 73 e stabilito a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione e dei dazi antidumping dell’Unione. In assenza di altre informazioni, i costi successivi all’importazione sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif (28).

(100)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dal confronto è risultata una media ponderata della differenza tra i prezzi compresa tra il 30,4 % e il 40,1 % per la Malaysia e una differenza di prezzo del 31,7 % per la Russia. D’altro canto, dopo l’applicazione dei dazi antidumping, i prezzi coreani erano tra il 18,8 % e il 29,9 % superiori rispetto ai prezzi sul mercato dell’Unione.

(101)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha asserito che la scelta dell’Armenia e dell’Uzbekistan, come spiegato al considerando 99, punto 2), lettera b), non ha senso dal punto di vista economico, in quanto tali mercati sono distinti dal mercato dell’Unione in termini di mix di prodotti e di altri parametri. Il governo russo non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua argomentazione, né ha proposto una fonte o un metodo più appropriati per il confronto dei prezzi di cui al considerando 99. Inoltre l’Armenia e l’Uzbekistan rappresentano insieme quasi il 100 % delle esportazioni russe di accessori per tubi, come spiegato al considerando 73, e sono gli unici mercati rilevanti che è possibile prendere in considerazione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

4.3.3.   Importazioni da paesi terzi diversi da quelli interessati

(102)

Le importazioni di accessori per tubi da paesi terzi diversi dai paesi interessati provenivano principalmente dalla Cina e dalla Cambogia.

(103)

Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di accessori per tubi provenienti da altri paesi terzi hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

Volume (tonnellate)

5 809

4 623

6 302

8 903

9 774

 

Indice (2020 = 100)

100

80

108

153

168

 

Quota di mercato

12,3  %

10,0  %

12,7  %

18,2  %

20,4  %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 768

2 244

2 590

2 026

1 889

 

Indice (2020 = 100)

100

127

147

115

107

Cambogia

Volume (tonnellate)

2 687

2 294

3 792

4 984

5 156

 

Indice (2020 = 100)

100

85

141

185

192

 

Quota di mercato

5,7  %

5,0  %

7,7  %

10,2  %

10,8  %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 569

1 900

2 383

1 923

1 905

 

Indice (2020 = 100)

100

121

152

123

121

Altri paesi terzi eccetto la Cina e la Cambogia

Volume (tonnellate)

9 795

10 655

13 269

15 029

13 968

 

Indice (2020 = 100)

100

109

135

153

143

 

Quota di mercato

20,7  %

23,1  %

26,8  %

30,8  %

29,2  %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 718

3 198

4 070

4 207

4 325

 

Indice (2020 = 100)

100

118

150

155

159

Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

Volume (tonnellate)

18 291

17 572

23 363

28 916

28 897

 

Indice (2020 = 100)

100

96

128

158

158

 

Quota di mercato

38,7  %

38,1  %

47,2  %

59,2  %

60,3  %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 247

2 778

3 397

3 142

3 069

 

Indice (2020 = 100)

100

124

151

140

137

Fonte:

Eurostat.

(104)

Anche se il consumo dell’Unione è rimasto stabile durante tutto il periodo in esame, le importazioni da altri paesi terzi, soprattutto da Cina e Cambogia, sono aumentate da 18 291 tonnellate nel 2020 a 28 897 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato ha quindi registrato un aumento di oltre 20 punti percentuali, attestandosi al 60,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Allo stesso tempo, come indicato nella tabella 5, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita in misura analoga, passando dal 60,9 % al 39,5 %.

(105)

I prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Cambogia sono aumentati rispettivamente del 7 % e del 21 % durante tutto il periodo in esame, posizionandosi ben al di sotto dei livelli dei prezzi dell’industria dell’Unione indicati nella tabella 7, sia in termini di aumento (i prezzi dell’Unione sono aumentati del 95 % durante il periodo in esame) sia in termini di livelli assoluti dei prezzi (i prezzi medi delle importazioni dalla Cina e dalla Cambogia ammontavano rispettivamente a 1 889 EUR e 1 905 EUR per tonnellata, rispetto a un prezzo medio di vendita nell’Unione di 5 033 EUR per tonnellata).

(106)

Anche i prezzi all’importazione dei restanti paesi terzi sono aumentati durante tutto il periodo in esame, ma in misura maggiore (59 %) rispetto a quelli di Cina e Cambogia. Poiché anche il prezzo medio all’importazione da tali altri paesi terzi è rimasto al di sotto del prezzo medio di vendita dell’Unione durante tutto il periodo in esame, ciò ha comportato un aumento della quota di mercato, anche se in misura minore (aumento inferiore a nove punti percentuali), rispetto alla quota di mercato combinata di Cina e Cambogia.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(107)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(108)

Come indicato al considerando 21, per valutare la situazione economica dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(109)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base delle informazioni fornite dal richiedente che riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha calcolato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e delle visite di verifica presso le sedi delle società.

(110)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(111)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(112)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

34 033

32 821

34 707

25 675

24 368

Indice (2020 = 100)

100

96

102

75

72

Capacità produttiva (in tonnellate)

142 526

142 526

142 526

142 526

142 526

Indice (2020 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

23  %

22  %

23  %

17  %

16  %

Indice (2020 = 100)

100

97

102

76

72

Fonte:

richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione

(113)

Il volume della produzione è diminuito del 28 % durante il periodo in esame. Nello specifico, è rimasto piuttosto stabile dal 2020 al 2022 ed è diminuito significativamente nel 2023 e ha subito un ulteriore calo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta di una tendenza opposta rispetto a quella registrata dalle importazioni da paesi terzi, segnatamente dalla Cina e dalla Cambogia, le cui importazioni sono aumentate in modo significativo nel 2023 e hanno registrato un ulteriore incremento durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ciò ha coinciso anche con l’andamento del costo di produzione dell’Unione, che ha iniziato a salire nel 2022, è aumentato in modo significativo nel 2023 e ha registrato un ulteriore incremento nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione è stata dunque costretta ad aumentare i suoi prezzi di vendita per raggiungere un certo livello di redditività, il che ha determinato prezzi meno competitivi rispetto alle importazioni da paesi terzi, livelli di vendita inferiori, perdita di quota di mercato e di conseguenza livelli di produzione più bassi.

(114)

Durante il periodo in esame la capacità produttiva è rimasta invariata, con un conseguente calo dell’utilizzo degli impianti del 28 % durante lo stesso periodo. L’utilizzo degli impianti è stato estremamente ridotto durante tutto il periodo in esame (23 %-16 %). In linea con precedenti inchieste in previsione della scadenza (29), tale livello ridotto è in parte dovuto al metodo di calcolo della capacità totale per questa particolare industria, secondo cui la capacità riferita equivale alla capacità massima teorica (basata, tra l’altro, su tre turni/giorno), che non riflette necessariamente con precisione la capacità effettiva. Tuttavia, anche se la capacità dovesse riflettere un turno al giorno, dividendo quindi la capacità totale per tre, il tasso di utilizzo degli impianti si attesterebbe solo al 50 %, che non è un livello sostenibile a lungo termine.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(115)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato (tonnellate)

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione

28 776

28 563

26 049

19 869

18 916

Indice (2020 = 100)

100

99

91

69

66

Quota di mercato

60,9  %

61,9  %

52,7  %

40,7  %

39,5  %

Indice (2020 = 100)

100

102

86

67

65

Fonte:

richiedente, produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(116)

Le vendite complessive dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite del 34 % durante il periodo in esame, mentre il consumo dell’Unione è rimasto stabile. La quota di mercato dell’Unione è diminuita di oltre 20 punti percentuali nel periodo in esame. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito su base annua, ma soprattutto tra il 2022 e il 2023. Come spiegato al considerando 113, ciò ha coinciso con il forte aumento del costo di produzione e con il relativo aumento dei prezzi di vendita.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(117)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

953

864

860

823

818

Indice (2020 = 100)

100

91

90

86

86

Produttività (tonnellate/dipendente)

36

38

40

31

30

Indice (2020 = 100)

100

106

113

87

83

Fonte:

richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(118)

L’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 14 % durante il periodo in esame. Dato l’ulteriore calo dei volumi di produzione, il livello di produttività per dipendente è diminuito del 17 % durante il periodo in esame.

4.4.2.4.   Crescita

(119)

Il consumo è rimasto stabile durante il periodo in esame. I volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 34 %, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato paria 35 %.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(120)

Come spiegato ai considerando 37, 53, e 68, non è stato possibile accertare l’esistenza del dumping per nessuno dei paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’inchiesta si è pertanto concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(121)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza la situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione era ulteriormente peggiorata durante il periodo in esame di tale inchiesta. Durante il periodo in esame dell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la situazione dell’industria dell’Unione ha iniziato a mostrare segnali di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrato da una tendenza favorevole per l’industria dell’Unione di alcuni dei principali indicatori di pregiudizio. Tuttavia per altri indicatori la situazione ha continuato a peggiorare, come indicato di seguito.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(122)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

2 579

2 984

4 265

5 050

5 033

Indice (2020 = 100)

100

116

165

196

195

Costo di produzione unitario

3 265

3 154

3 718

4 409

4 504

Indice (2020 = 100)

100

97

114

135

138

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(123)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 95 % nel corso del periodo in esame e ha raggiunto l’importo di 5 033 EUR per tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione ha scelto di adeguare i propri prezzi al rialzo per riflettere il notevole aumento del costo di produzione, dovuto principalmente all’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro durante il periodo in esame. Inoltre l’industria dell’Unione sta gradualmente aumentando la produzione di prodotti specializzati e di qualità superiore anziché di prodotti di base, al fine di rimanere competitiva alla luce delle continue importazioni a basso prezzo da paesi terzi. I prezzi di vendita e il costo di produzione di tali prodotti non di base tendevano a essere in media più elevati.

(124)

Anche il costo medio di produzione è aumentato durante il periodo in esame, sebbene in misura minore (38 %), attestandosi a 4 504 EUR per tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(125)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

59 463

65 016

71 578

80 413

83 001

Indice (2020 = 100)

100

109

120

135

140

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(126)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 40 %, seguendo l’aumento del costo del lavoro a livello dell’Unione negli ultimi anni (30).

4.4.3.3.   Scorte

(127)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

5 817

5 576

7 357

7 493

7 754

Indice (2020 = 100)

100

96

126

129

133

Scorte finali in percentuale della produzione

32  %

34  %

39  %

56  %

61  %

Indice (2020 = 100)

100

105

120

173

191

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(128)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 33 % durante il periodo in esame, il che riflette la diminuzione dei volumi delle vendite, segnatamente degli accessori per tubi in tale periodo. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, il livello delle scorte ha rappresentato circa il 61 % dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(129)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2020

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-9,8

-3,9

8,1

4,2

2,4

Indice (2020 = 100)

- 100

-39

82

43

25

Flusso di cassa (in EUR)

2 395 410

6 978 406

13 624 003

9 814 191

5 909 442

Indice (2020 = 100)

100

291

569

410

247

Investimenti (in EUR)

2 112 756

2 130 532

822 751

1 627 877

1 712 697

Indice (2020 = 100)

100

101

39

77

81

Utile sul capitale investito

-13  %

-7  %

12  %

1  %

-3  %

Indice (2020 = -100)

- 100

-59

97

11

-26

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(130)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. A causa dell’impatto della pandemia di COVID-19 sul flusso internazionale di merci nel 2020 e nel 2021, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita fino a raggiungere un livello redditizio per la prima volta dopo molti anni nel 2022. Tuttavia nel 2023 e nel 2024 gli effetti combinati dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha determinato un aumento dei costi di produzione, e della pressione delle importazioni a basso prezzo da paesi terzi hanno fatto scendere i livelli di profitto al 2,4 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(131)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è stato positivo nel periodo in esame, e ciò ha consentito all’industria dell’Unione di investire in necessari interventi di manutenzione e sostituzione dei macchinari.

(132)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È stato soggetto a fluttuazioni nel periodo in esame e ha raggiunto il valore di -3 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(133)

Nonostante alcuni miglioramenti, in particolare negli anni successivi alla pandemia, che trovano riscontro in una situazione leggermente redditizia nel periodo dell’inchiesta di riesame, la situazione dell’industria dell’Unione rimane precaria. Il consumo è rimasto stabile, mentre le importazioni da paesi terzi sono continuamente aumentate durante tutto il periodo in esame, con un conseguente calo dei volumi di produzione, dell’utilizzo degli impianti e dei livelli di vendita, che è culminato in una riduzione della quota di mercato dal 60,9 % al 39,5 %.

(134)

Si è registrato inoltre un aumento dei livelli delle scorte, un calo del numero di dipendenti e dei livelli di produttività, mentre i livelli dei flussi di cassa, sebbene positivi, non hanno consentito investimenti diversi da quelli necessari per mantenere la produzione nell’Unione. La persistente incertezza che caratterizza il previsto passaggio a fonti energetiche sostenibili ha portato alla sospensione della maggior parte dei progetti energetici a lungo termine in attesa che siano adottate decisioni in tali settori. Ciò ha avuto un’influenza negativa sull’industria dell’Unione, unitamente all’aumento dei costi e delle importazioni da paesi terzi. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere l’andamento delle esportazioni a un livello costantemente elevato, attenuando in tal modo gli effetti negativi del mercato interno dell’Unione sull’industria dell’Unione.

(135)

Le importazioni dai paesi interessati sono rimaste a livelli trascurabili o inesistenti durante tutto il periodo in esame, mentre le importazioni da altri paesi terzi (principalmente Cambogia e Cina) sono aumentate notevolmente a livelli di prezzo costantemente bassi.

(136)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In ragione delle importazioni praticamente inesistenti dai tre paesi interessati, la Commissione ha inoltre concluso che il pregiudizio all’industria dell’Unione osservato durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni provenienti dalla Corea, dalla Malaysia o dalla Russia.

(137)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, dalla Malaysia o dalla Russia in caso di abrogazione delle misure.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(138)

La Commissione ha concluso al considerando 136 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al medesimo considerando che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non può essere stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, dalla Malaysia o dalla Russia, in ragione del loro volume molto limitato. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure.

(139)

A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nei paesi interessati, il rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati in assenza di misure antidumping e il loro impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione e sull’attrattiva del mercato dell’Unione, nonché le misure restrittive degli scambi adottate da altri paesi.

5.1.   Produzione e capacità inutilizzata

(140)

Come stabilito ai considerando 48, 60 e 77, la capacità inutilizzata nei tre paesi interessati è stata stimata intorno a 279 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, ossia un valore cinque volte superiore rispetto al consumo dell’Unione durante il medesimo periodo.

(141)

Non sono inoltre emersi elementi atti ad indicare un significativo aumento della domanda interna di accessori per tubi in Corea, Malaysia, Russia o in qualunque altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna nei tre paesi interessati o in altri mercati di paesi terzi non sarebbe in grado di assorbire la capacità inutilizzata disponibile. Considerando i livelli stabili del consumo dell’Unione durante il periodo in esame e le previsioni di aumento della domanda nel prossimo futuro a seguito delle decisioni sui progetti in materia di energia sostenibile, tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure (31).

5.2.   Possibili livelli dei prezzi delle importazioni provenienti da Corea, Malaysia e Russia

(142)

Non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori in nessuno dei paesi interessati. Inoltre non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione nell’Unione che risultassero attendibili in considerazione dei quantitativi importati trascurabili o inesistenti.

(143)

La Commissione ha effettuato un’analisi dei prezzi senza misure antidumping sulla base dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi per stabilire in che modo le importazioni dai tre paesi interessati inciderebbero sull’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. Da tale analisi è emerso che i prezzi delle importazioni provenienti dalla Corea, dalla Malaysia e dalla Russia sarebbero probabilmente inferiori (rispettivamente del 10,0 %, del 56,7 % e del 44,3 %) ai prezzi dell’industria dell’Unione.

5.3.   Restrizioni commerciali da parte di altri paesi

(144)

Come indicato al considerando 64, le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi negli Stati Uniti sono state estese alla Malaysia a partire dal mese di luglio del 2018. Ciò limita l’accesso a uno dei maggiori mercati di esportazione per gli accessori per tubi (gli Stati Uniti). Considerando l’attrattiva del mercato dell’Unione e, nel caso degli esportatori russi, la vicinanza del mercato dell’Unione in circostanze normali, come descritto nelle sezioni 3.2.2.3, 3.3.2.3 e 3.4.2.3, sussiste il forte rischio che tali produttori esportatori reindirizzino le loro esportazioni di accessori per tubi verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(145)

Inoltre le attuali incertezze geopolitiche e le estese restrizioni commerciali reciproche sul mercato mondiale, in particolare per quanto riguarda l’acciaio, come quelle imposte dagli Stati Uniti nel marzo 2025 (32), comporteranno con ogni probabilità un reindirizzamento dei flussi commerciali dai paesi soggetti a misure verso quelli con misure commerciali restrittive inferiori o inesistenti. Al momento non è possibile prevedere l’impatto di tali azioni, ma è probabile che almeno una parte di tali esportazioni mondiali sarà reindirizzata verso l’Unione.

5.4.   Impatto sull’industria dell’Unione

(146)

Alla luce delle notevoli sovraccapacità in tutti e tre i paesi interessati, dei bassi prezzi medi all’importazione da tali paesi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, in caso di abrogazione delle misure l’industria dell’Unione subirebbe una notevole pressione sui prezzi da parte della Corea, della Malaysia e della Russia. Un afflusso potenzialmente cospicuo di importazioni oggetto di dumping aggraverebbe la già fragile situazione economica dell’Unione. Ciò potrebbe portare a perdite finanziarie e potenzialmente alla scomparsa dell’industria dell’Unione, che opera già a livelli di produzione e di vendita estremamente bassi e che è riuscita a raggiungere solo un livello di profitto positivo marginale in una situazione di assenza di tali importazioni oggetto di dumping.

(147)

Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Corea, dalla Malaysia e dalla Russia a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(148)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(149)

Come concluso al considerando 136, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, confermato dall’andamento negativo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Al considerando 147 si è inoltre concluso che, in caso di scadenza delle misure antidumping, si assisterebbe a una reiterazione del pregiudizio.

(150)

Nel complesso, nonostante la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, secondo la Commissione tale industria continua ad essere redditizia. Tale constatazione si basava sul fatto che non solo l’industria è riuscita a tornare a una situazione redditizia dopo anni di perdite, ma anche che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione rimane costantemente elevato, con vendite all’esportazione che rappresentano una quota significativa del volume totale delle vendite. Tuttavia l’industria dell’Unione presenta ancora livelli molto bassi di utilizzo degli impianti, con livelli di produzione in calo e una diminuzione della produttività, mentre i livelli di profitto rimangono estremamente ridotti e devono ancora raggiungere i livelli di profitto che potrebbero essere raggiunti in circostanze normali.

(151)

In caso di scadenza delle misure è probabile che l’afflusso di importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati avrà un effetto devastante sull’industria dell’Unione, riducendone nuovamente i livelli di profitto con il rischio di un ulteriore calo della produzione o persino della chiusura di siti di produzione nell’Unione. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure nei confronti di Corea, Malaysia e Russia sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(152)

All’apertura dell’inchiesta 35 importatori e utilizzatori sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno di essi ha tuttavia collaborato alla presente inchiesta o ha fornito informazioni, ad eccezione di un importatore che si è espresso a favore delle misure antidumping in vigore. Si ricorda altresì che nelle inchieste precedenti riguardanti gli accessori per tubi era stato accertato che l’istituzione di misure non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell’Unione.

(153)

Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero l’esistenza di difficoltà nell’approvvigionamento degli accessori per tubi, né l’inchiesta ha stabilito diversamente. In effetti, come emerso dai considerando da 102 a 106, la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi da quelli interessati è superiore a quella dell’industria dell’Unione, il che significa che gli utilizzatori e gli importatori acquistano i loro accessori per tubi principalmente da tali paesi terzi.

(154)

Nelle inchieste precedenti era stato dimostrato che gli importatori e gli utilizzatori erano in grado di trasferire l’aumento dei prezzi causato dalle misure antidumping. Durante la presente inchiesta non è emerso alcun elemento che contraddica tale conclusione. Ciò è dovuto anche al fatto che gli accessori per tubi fungono da connettori di tubi utilizzati nel settore petrolchimico e dell’edilizia. Pertanto gli accessori per tubi rappresentano solo una piccola parte del costo complessivo in tali settori, rispetto all’impatto molto più consistente del costo dei tubi stessi.

(155)

Su tale base e in linea con le conclusioni tratte nel corso delle inchieste precedenti, si prevede che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori o sugli importatori.

6.3.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(156)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Corea, della Malaysia e della Russia.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(157)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della Corea, della Malaysia e della Russia.

(158)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(159)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali e le esenzioni, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(160)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(161)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e fabbricato dai soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

(162)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (33). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un regolamento relativo al cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(163)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(164)

Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.

(165)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da pagare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(166)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 e ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 and 7307 99 80 98) e originari della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

TK Corporation, 1499-1, Songjeong-Dong, Gangseo-Gu, Busan

32,4 %

C066

 

Tutte le altre società

44,0 %

C999

Malaysia

Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan

59,2 %

A324

 

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9 %

A961

 

Tutte le altre società

75,0 %

A999

Federazione russa

Tutte le società

23,8 %

_

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa nel periodo compreso tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell’inchiesta iniziale»);

b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Federazione russa o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio, del 6 maggio 2003, che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/778/oj).

(3)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/384/oj.

(4)  Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18).

(5)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1225/oj.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1283/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/306/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/566/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia (GU L 27 del 29.1.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/78/oj).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1934/oj).

(11)   GU C 246 del 13.7.2023, pag. 9.

(12)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU C/2024/2500, 9.4.2024).

(13)  Cfr. ad es.https://www.steelradar.com/en/russian-pipe-market-faces-uncertainty-amid-challenges/ (ultima consultazione il 27 marzo 2025).

(14)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2722.

(15)   https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/.

(16)  Le altre destinazioni principali durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state il Qatar, l’Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, l’Indonesia e la Turchia, che rappresentano rispettivamente il 23 %, 12 %, 7 %, 3 % e 2 % delle esportazioni coreane di accessori per tubi.

(17)   InforEuro, il tasso di cambio della valuta euro.

(18)  I dati sono raccolti e pubblicati dal Census Bureau degli Stati Uniti, divisione relativa agli indicatori economici, http://www.census.gov/foreign-trade/guide/index.html.

(19)  OCSE (2024), «International transport and insurance costs of merchandise trade - OECD», International Trade by Commodity Statistics (banca dati), https://doi.org/10.1787/9c638cb6-en (ultima consultazione il 19 luglio 2024).

(20)   https://www.dosm.gov.my/.

(21)   Malaysia energy prices | GlobalPetrolPrices.com.

(22)  

Energy Commission - Gas Prices and Tariffs

SPAN Water and Sewerage Handbook 2023 published by the National Water Services Commission (SPAN) of Malaysia-- https://www.scribd.com/document/824193558/SPAN-Water-and-Sewerage-Hand-Book.

(23)   83 FR 35205 - Carbon Steel Butt-Weld Pipe Fittings From the People’s Republic of China: Preliminary Affirmative Determination of Circumvention of the Antidumping Duty Order - Content Details - 2018-15882.

(24)   www.tradedata.pro.

(25)  Tradedata.pro.

(26)  Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, ottenute da https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(27)  Cfr. anche considerando 128 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9).

(28)  Cfr. anche considerando 128 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9).

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, considerando 81 e 82; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, considerando 120.

(30)  Per le tendenze del costo del lavoro nell’Unione, cfr.:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_cost_index_-_recent_trends#Overview.

(31)  Ciò vale in particolare per la Corea e la Russia, la cui capacità inutilizzata supera il consumo totale dell’Unione durante il PIR, mentre la capacità inutilizzata della Malaysia è superiore al 50 % del consumo dell’Unione.

(32)  Cfr.:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/.

(33)  Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(34)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1309/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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