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Document 32025R0398

Regolamento (UE) 2025/398 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo

ST/5498/2025/INIT

GU L, 2025/398, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/398

24.2.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/398 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/396 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/263 (2).

(2)

Il regolamento (UE) 2022/263 attua alcune misure previste dalla decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio (3).

(3)

Il 24 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/396 che modifica la decisione (PESC) 2022/266.

(4)

Fatte salve talune eccezioni, la decisione (PESC) 2025/396 vieta la fornitura nelle zone dell’Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia («zone non controllate dal governo») di banconote denominate nella valuta ufficiale di qualsiasi Stato membro.

(5)

La decisione (PESC) 2025/396 introduce restrizioni all’esportazione nelle zone non controllate dal governo di determinati beni e tecnologie che sono soggetti a restrizioni anche nel regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (4).

(6)

La decisione (PESC) 2025/396 vieta di prestare nelle zone dell’Ucraina non controllate dal governo servizi di contabilità, auditing, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale, pubbliche relazioni, costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica, consulenza informatica, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, prove e analisi tecniche e pubblicità. Vieta parimenti la fornitura alle zone non controllate dal governo di determinati tipi di software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali, così come dei connessi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.

(7)

Per garantire un’attuazione efficace, impedire l’elusione e rafforzare l’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2022/263 nonché per tutelare gli operatori dell’Unione, è opportuno introdurre varie disposizioni trasversali e modificare la formulazione di talune disposizioni vigenti.

(8)

Ai fini della conformità all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-72/11 (5), la decisione (PESC) 2025/396 modifica la disposizione che vieta l’elusione al fine di precisare che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l’obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive, ma anche quando la persona che partecipa a un’attività avente l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività potrebbe avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità.

(9)

Il regolamento (UE) 2022/263 si applica solo entro i limiti giurisdizionali definiti al suo articolo 15. Al tempo stesso gli operatori dell’Unione, se sono in grado di esercitare ed esercitano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, possono incorrere in responsabilità per azioni di tale persona giuridica, entità o organismo che compromettono le misure restrittive e dovrebbero utilizzare la loro influenza per impedire il compimento di tali azioni.

(10)

Tale influenza può derivare dalla proprietà o dal controllo della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo. Per proprietà si intende il possesso di almeno il 50 % dei diritti di proprietà della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo o il possesso di una partecipazione di maggioranza al suo interno. Gli elementi che indicano un controllo comprendono: il diritto o il potere di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza; il diritto di utilizzare integralmente o in parte le attività di una persona giuridica, un’entità o un organismo; la gestione dell’attività dalla persona giuridica, dell’entità o dell’organismo su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati; il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’entità.

(11)

È opportuno esigere che gli operatori dell’Unione si adoperino al massimo per garantire che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettono le misure restrittive di cui al regolamento (UE) 2022/263. Tali attività sono quelle che producono l’effetto che le misure restrittive mirano a impedire, ad esempio che un destinatario nelle zone non controllate dal governo ottenga un tipo di beni, di tecnologie, di finanziamenti o di servizi soggetto a divieti a norma del regolamento (UE) 2022/263.

(12)

Con il concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbe intendersi l’effettuazione di tutte le azioni adeguate e necessarie per conseguire il risultato di prevenire la compromissione delle misure restrittive di cui al regolamento (UE) 2022/263. Tali azioni possono comprendere, ad esempio, l’attuazione di politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente il rischio, tenendo conto di fattori quali il paese terzo di stabilimento, il settore di attività e il tipo di attività della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo di proprietà o sotto il controllo dell’operatore dell’Unione. Al tempo stesso, nel concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbero essere comprese soltanto le azioni realizzabili per l’operatore dell’Unione in considerazione della sua natura, delle sue dimensioni e delle circostanze di fatto pertinenti, in particolare del grado di controllo effettivo sulla persona giuridica, sull’entità o sull’organismo stabiliti al di fuori dell’Unione. Tali circostanze comprendono la situazione in cui l’operatore dell’Unione, per cause a lui non imputabili, come la legislazione di un paese terzo, non è in grado di esercitare il controllo su una persona giuridica, un’entità o un organismo di sua proprietà.

(13)

Al fine di sensibilizzare ulteriormente sull’attività di esecuzione, è opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito alle sanzioni irrogate per violazione delle misure restrittive.

(14)

Se una persona fisica o giuridica rivela una violazione delle misure restrittive spontaneamente, esaurientemente e tempestivamente, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter tenere conto di tale rivelazione nell’applicare la sanzione, a seconda dei casi, in conformità del diritto amministrativo nazionale o di altre norme o disposizioni legislative nazionali. Si applicano le misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le prescrizioni ivi contenute in materia di circostanze attenuanti.

(15)

È opportuno precisare che l’esclusione di responsabilità civile riconosciuta agli operatori dell’Unione che ignoravano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che i loro atti violassero le misure restrittive dell’Unione non può essere fatta valere laddove l’operatore dell’Unione abbia omesso di esercitare la diligenza dovuta. La diligenza dovuta dovrebbe essere esercitata tenendo debitamente conto delle informazioni disponibili pubblicamente o prontamente. Ne consegue, ad esempio, che l’operatore dell’Unione accusato di aver violato misure restrittive non possa far valere tale protezione se ha omesso di effettuare controlli o ispezioni semplici.

(16)

Queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, un’azione normativa a livello di Unione.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/263,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2022/263 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine conformemente all’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro nei territori specificati o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati o per un uso nei territori specificati.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono necessari per:

a)

l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano nei territori specificati o dei loro familiari diretti che le accompagnano;

b)

gli scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nei territori specificati; o

c)

le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nei territori specificati e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi elencati all’allegato IV.»

;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, elencati nell’allegato II:

a)

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, o

b)

destinati all’utilizzo nei territori specificati.

1 bis.   L’allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all’uso nei seguenti settori chiave:

i)

trasporti;

ii)

telecomunicazioni;

iii)

energia;

iv)

esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.»

;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati.

2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati.

2 bis.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati.

2 ter.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato III a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati.

3.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1 bis, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie.

b)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati;

c)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati;

d)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati o per un uso nei territori specificati.

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.

6.   I paragrafi 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

7.   In deroga al paragrafo 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini ucraini a progetti di open source internazionali.

8.   In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui a detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nei territori specificati;

c)

il funzionamento delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nei territori specificati;

d)

l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

e)

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;

f)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;

g)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori i telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Ucraina, nell’Unione, tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.

9.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 7 e 8 entro due settimane dal rilascio.»

;

5)

l’articolo 5 bis è così modificato:

(a)

la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I divieti imposti dall’articolo 5 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione servizi da parte di:»

;

(b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 5 nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza tecnica o la prestazione di servizi, purché l’assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.»

;

6)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.»

;

7)

all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«(a)

siano necessarie per scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale ubicate nei territori specificati;»

;

8)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.»

;

9)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all’esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1;

d)

qualsiasi persona, entità o organismo nei territori specificati;

e)

qualsiasi persona russa, entità russa o organismo russo;

f)

qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo.»

;

10)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Qualsiasi persona di cui all’articolo 15, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui la persona di cui all’articolo 15, lettera d), ha la proprietà o il controllo in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a f), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a f), che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.

Articolo 10 ter

Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 10 bis a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»

;

11)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Gli Stati membri e la Commissione e si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

le autorizzazioni rilasciate o negate a norma del presente regolamento;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del presente regolamento e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento.

4.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all’esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell’elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.

Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell’Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.»

;

12)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1.   La Commissione tratta i dati personali nella misura necessaria a svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento relativi al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell’applicazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.

1 bis.   La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ai fini dell’identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all’articolo 10 del presente regolamento ad assicurare la conformità a quest’ultimo.

2.   Ai fini del presente regolamento, la Commissione è designata “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849 e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

4.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e del regolamento (UE) 2018/1725 e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione nell’applicazione del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)."

(*5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."

(*6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»;"

13)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e, in conformità del diritto nazionale applicabile, gli Stati membri possono prendere in considerazione come fattore attenuante l’autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.»

;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché nessuna persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.»

;

15)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

16)

l’allegato III è aggiunto in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

17)

l’allegato IV è aggiunto in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)   GU L, 2025/396, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/396/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/oj).

(3)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/266/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(5)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2011, Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi e altri, causa C-72/11, ECLI: ECLI:EU:C:2011:874, punto 67.

(6)  Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (UE) 2022/263 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 4

Capitolo/Codice NC (1)

Designazione delle merci

Capitolo 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Capitolo 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Capitolo 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Capitolo 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Capitolo 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3826 00

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri

4011 30

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4011 80

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas, e caldaie o scaldacqua per riscaldamento centrale)

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri apparecchi della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

8436

Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura

8437

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465 ) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

8444 00

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449 00 00

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515 ; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

8469 00

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l’elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove nel presente capitolo

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove nel presente capitolo

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel presente capitolo

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione)

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo; parti ed accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove del presente capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a.

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; loro parti

8505

Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare; loro parti (escl. quelli fuori uso e quelli di gomma non indurita o di materie tessili)

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche loro parti

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli, carburi metallici o cermet; loro parti (escl. pistole per spruzzare a caldo)

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti (diversi dagli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 )

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva; loro parti (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio) (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli e vie di comunicazione)

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili; loro parti

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri); loro parti

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V (escl., banchi, armadi, pannelli di comando ecc. della voce 8537 )

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V (escl. banchi, armadi, pannelli di comando ecc. della voce 8537 )

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 , n.n.a.

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; loro parti

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere); loro parti

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce, cristalli piezoelettrici montati; loro parti

8542

Circuiti integrati elettronici; loro parti

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.n.a. nel presente capitolo; loro parti

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per elettricità, di qualsiasi materia (escl. pezzi isolanti)

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8548

Parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove nel presente capitolo

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

8701

Trattori (esclusi i carrellitrattori della voce 8709 )

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

8703 10

Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

Ex87 03 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900  cm3 ma <= 3 000  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex87 03 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex87 03 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900  cm3 ma <= 2 500  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex87 03 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500  cm3 (escluse le ambulanze)

8703 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come i motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

8708 99

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), n.n.a.

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Capitolo 88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

Capitolo 89

Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel presente capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove nel presente capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel presente capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del presente capitolo

Capitolo 98

Impianti industriali


(1)  La nomenclatura combinata (NC) è pubblicata ogni anno come allegato aggiornato del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). I riferimenti nel presente allegato a un “capitolo” o a “capitoli” si intendono fatti ai corrispondenti capitoli della NC.».


ALLEGATO II

Al regolamento (UE) 2022/263 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO III

“Elenco dei software di cui all’articolo 5, paragrafo 2 ter

Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un’impresa, tra cui:

pianificazione delle risorse aziendali (ERP),

gestione dei rapporti con la clientela (CRM),

business intelligence (BI),

gestione della catena di approvvigionamento (SCM),

data warehouse aziendale (EDW),

sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS),

software per la gestione dei progetti,

gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM),

componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della fabbricazione, dei media, dell’istruzione e dell’intrattenimento, tra cui:

modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM),

progettazione assistita da calcolatore (CAD),

fabbricazione assistita da calcolatore (CAM),

progettazione sulla base dell’ordine (ETO),

componenti tipici delle suite di cui sopra.»


ALLEGATO III

Al regolamento (UE) 2022/263 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO IV

Elenco dei paesi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera c)

STATI UNITI D’AMERICA

GIAPPONE

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

AUSTRALIA

CANADA

NUOVA ZELANDA

NORVEGIA

SVIZZERA

LIECHTENSTEIN

ISLANDA».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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