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Document 32025R0392

Regolamento (UE) 2025/392 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

ST/5522/2025/INIT

GU L, 2025/392, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/392/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/392/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/392

24.2.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/392 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/391 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC (3).

(3)

Il 24 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/391.

(4)

La decisione (PESC) 2025/391 rafforza il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006, alle entità che figurano nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato II della decisione 2012/642/PESC.

(5)

La decisione (PESC) 2025/391 amplia l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencando prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi precursori chimici di agenti antisommossa, software relativo alle macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), minerali e composti del cromo nonché unità di controllo impiegate per la guida dei veicoli aerei senza equipaggio.

(6)

La decisione (PESC) 2025/391 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, quali elementi chimici, articoli pirotecnici e materiali combustibili.

(7)

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2025/391 amplia ulteriormente l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia per quanto riguarda i macchinari e i beni che potrebbero contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse.

(8)

La decisione (PESC) 2025/391 stabilisce deroghe per la fornitura di determinati beni e macchinari necessari per reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.

(9)

La decisione (PESC) 2025/391 introduce ulteriori restrizioni all'importazione di alluminio primario che, permettendo alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consente il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

(10)

La decisione (PESC) 2025/391 impone una restrizione alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software utilizzati per la prospezione di petrolio e gas, al fine di limitare ulteriormente le capacità bielorusse di prospezione e produzione di petrolio e gas e ridurre al minimo il rischio di elusione, attraverso il territorio della Bielorussia, delle misure restrittive.

(11)

Al fine di impedire agli operatori dell'Unione di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture bielorusse, la decisione (PESC) 2025/391 introduce un divieto di prestazione di servizi di costruzione, compresi i lavori di genio civile.

(12)

È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto loro o sotto la loro direzione. La decisione (PESC) 2025/391 precisa che è vietato vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione a tale software.

(13)

La decisione (PESC) 2025/391 introduce una deroga al divieto di prestare servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica laddove tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro.

(14)

La decisione (PESC) 2025/391 amplia la portata del divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Bielorussia. Subordina alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente l’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati.

(15)

La decisione (PESC) 2025/391 vieta di prestare servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto attività a cittadini bielorussi e a persone fisiche residenti in Bielorussia e, allo scopo di limitare l'elusione di tale divieto, vieta ai cittadini bielorussi e alle persone fisiche residenti in Bielorussia di avere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano tali servizi ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.

(16)

Per agevolare il lavoro della società civile e dei media, la decisione (PESC) 2025/391 prevede anche un'esenzione, a determinate condizioni, dal divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare in Bielorussia o per un uso in Bielorussia banconote denominate nelle valute ufficiali degli Stati membri quando risulti necessario per l'uso ai fini delle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia.

(17)

Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2025/391 modifica il divieto di trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, da parte di operatori di proprietà per almeno 25 % di una persona fisica o giuridica bielorussa. Ai soggetti già stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che già operano come imprese di trasporto su strada dovrebbe essere fatto divieto di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale detenuta da una persona fisica o giuridica, entità o organismo bielorussi, a meno che tale quota percentuale non resti al di sotto del 25 % a seguito di tale modifica.

(18)

La decisione 2012/642/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità e degli organismi designati e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. La decisione (PESC) 2025/391 introduce un ulteriore criterio di designazione che si applica a coloro che fanno parte del complesso militare e industriale bielorusso, lo sostengono materialmente o finanziariamente o traggono vantaggio dallo stesso.

(19)

La decisione (PESC) 2025/391 introduce una deroga che consente lo svincolo di fondi congelati a causa dell'implicazione di una banca intermediaria presente nell'elenco nel loro trasferimento, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell'elenco e sia effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non figuranti nell'elenco. La decisione (PESC) 2025/391 introduce inoltre una deroga che consente lo svincolo di fondi congelati in seguito al coinvolgimento di una banca di emissione figurante in elenco, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco.

(20)

Ove necessario per per combattere l'elusione dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, la Commissione dovrebbe poter scambiare informazioni sugli scambi, sulle transazioni e sugli operatori di paesi terzi , con le autorità competenti dei paesi che applicano misure restrittive analoghe.

(21)

A norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) determinati tipi di soggetti, segnatamente i soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono tenuti a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri. Ai sensi della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) la violazione delle misure restrittive dell'Unione è stata aggiunta all'elenco dei reati-presupposto di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). A norma dell'articolo 33 della direttiva (UE) 2015/849, pertanto, dal maggio 2025 i soggetti obbligati saranno tenuti a segnalare alle FIU tutte le operazioni sospette riconducibili a presunte attività criminose connesse alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. A norma dell'articolo 8 undecies del regolamento (CE) n. 765/2006, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a mettere a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione di tale regolamento entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione e a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. Per evitare una duplice segnalazione, gli Stati membri possono decidere che tali persone, entità e organismi non siano tenuti a comunicare le stesse informazioni ad autorità competenti diverse dalle FIU.

(22)

Onde attuare correttamente le misure restrittive e tutelare adeguatamente gli operatori dell'Unione, è opportuno che, a norma dell'articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 765/2006, gli operatori dell'Unione possano chiedere , tramite procedimento giudiziario dinanzi ai giudici competenti di uno Stato membro, il risarcimento di determinati danni diretti o indiretti subiti in dipendenza da richieste di risarcimento presentate dalle entità o delle persone di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, di tale regolamento, compresi quelli subiti da persone giuridiche, entità o organismi di proprietà o sotto il loro controllo di tali operatori dell'Unione, fatte salve le norme nazionali sul divieto di doppio recupero. Inoltre gli operatori dell'Unione dovrebbero poter chiedere il risarcimento danni a persone, entità o organismo che possiedono o controllano le entità o gli organismi dui cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006. Laddove un paese terzo adotti misure tese a precludere il rispetto del regolamento (CE) n. 765/2006, si può ritenere che gli operatori dell'Unione siano di fatto privati di un accesso effettivo ai mezzi di ricorso vigenti in tali giurisdizioni nazionali.

(23)

Per garantire l’ffettiva attuazione delle misure restrittive e rimediare a possibili situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere un forum necessitatis, che consenta in via eccezionale al giudice di uno Stato membro di conoscere di una domanda di risarcimento del danno presentata a norma dell'articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 765/2006, qualora il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro non stabilisca la competenza di un giudice di uno Stato membro in particolare. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito, ad esempio quando l'attore è domiciliato in tale Stato membro o è costituito in conformità del diritto di tale Stato membro.

(24)

È opportuno intensificare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, anche rafforzando il ruolo delle FIU nello scambio di informazioni d'interesse ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006.

(25)

Poiché per l'efficacia delle misure restrittive la conformità degli operatori dell'Unione è essenziale, la Commissione dovrebbe assistere gli operatori per favorirla, in particolare laddove la conformità richieda risorse ingenti e il sostegno centralizzato possa migliorare l'efficienza. Ciò vale, in particolare, in relazione al dovere di adeguata verifica imposto agli operatori dell'Unione riguardo ai potenziali partner commerciali. È opportuno che la Commissione sia abilitata a trattare i dati personali necessari a tal fine.

(26)

Per contribuire a contrastare la riesportazione di determinati beni, la decisione (PESC) 2025/391 impone agli operatori dell'Unione che li vendono, forniscono, trasferiscono o esportano in paesi terzi diversi dai paesi elencati nell'allegato V ter bis del regolamento (CE) n. 765/2006 di attivare meccanismi di adeguata verifica per individuare e valutare i rischi di tale riesportazione in Bielorussia e attenuarli. Ai sensi della decisione (PESC) 2025/391, inoltre, gli operatori dell'Unione sono tenuti a provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo assolvano tali obblighi.

(27)

Infine, la decisione (PESC) 2025/391 apporta alcune modifiche alle esenzioni e deroghe al divieto di esportazione di beni e tecnologie avanzate a duplice uso. Nella decisione (PESC) 2025/391 sono inoltre soppressi i riferimenti ai periodi transitori scaduti e altri riferimenti che non sono necessari ai fini della conformità a talune disposizioni della decisione 2012/642/PESC. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull'applicabilità di tali periodi di transizione. È altresì opportuno includere nel presente regolamento alcune modifiche tecniche per migliorare l'esattezza e la chiarezza linguistica di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2006, comprese quelle riguardanti i dati personali e i documenti detenuti dalle istituzioni dell'Unione.

(28)

Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(29)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 1 ter ter è così modificato:

a)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«14 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.»

;

c)

il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»

;

d)

il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis entro due settimane dal rilascio.»

;

2)

l'articolo 1 sexies è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a:

a)

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o in risposta a catastrofi naturali; oppure

b)

usi medici o farmaceutici, a condizione che non figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento.

L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.

3 bis.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni disposte dallo Stato membro in cui l'esportatore risiede o ha sede.»

;

c)

i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

«4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a:

b)

programmi di cooperazione intergovernativa nello spazio;

c)

il funzionamento, la manutenzione, il riprocessamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

d)

sicurezza marittima;

e)

reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

f)

uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

g)

rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

h)

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;

i)

aggiornamenti di software;

j)

essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

k)

usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento.

4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k).»

;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel decidere in merito alle autorizzazioni di cui al paragrafo 4, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

i)

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); o

ii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.»

;

3)

l'articolo 1 septies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a:

a)

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; oppure

b)

usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento.

L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.

3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di dette esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore risiede o ha sede richieda.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a:

b)

programmi di cooperazione intergovernativa nello spazio;

c)

il funzionamento, la manutenzione, oél riprocessamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

d)

sicurezza marittima;

e)

reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

f)

uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

g)

rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

h)

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;

j)

aggiornamenti di software;

k)

essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

l)

usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento.»

;

d)

il paragrafo 4 bis è soppresso;

e)

il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente:

«4 ter.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia figuranti nell’elenco di cui all'allegato V bis dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e l).»

;

f)

il paragrafo 5 è soppresso;

g)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel decidere se rilasciare o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

i)

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); o

ii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.»

;

4)

l'articolo 1 septies bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, e beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V; oppure

c)

vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V.

1 ter.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:

a)

tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; o

b)

tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.»

;

5)

all'articolo 1 septies quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull’applicazione degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospetto forum shopping o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute.

Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell'osservanza degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull'individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821»

;

6)

all'articolo 1 octies quater, il paragrafo 3 è soppresso;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 octies quinquies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, i software elencati nell'allegato XXXII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software necessari per l'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione.

5.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»

;

8)

all'articolo 1 nonies, il paragrafo 4 è soppresso;

9)

l'articolo 1 undecies quater è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   È vietato:

a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; oppure

c)

vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.»

;

c)

il paragrafo 6 è soppresso;

d)

il paragrafo 9 è soppresso;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«12.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro.»

;

f)

il paragrafo 13 è così modificato:

i)

le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti;

«g)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Bielorussia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione;

h)

l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V ter; o»

;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«i)

la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione di energia a strutture educative e sanitarie.»

;

10)

all'articolo 1 sexdecies, il paragrafo 2 è soppresso;

11)

all'articolo 1 septdecies, il paragrafo 2 è soppresso;

12)

all'articolo 1 octodecies, il paragrafo 2 è soppresso;

13)

all'articolo 1 novodecies, il paragrafo 2 è soppresso;

14)

l'articolo 1 novodecies bis è così modificato:

a)

il paragrafo 9 è soppresso;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

15)

l'articolo 1 vicies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.»

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 e 4 bis entro due settimane dal rilascio.»

;

16)

all'articolo 1 vicies bis, il paragrafo 5 è soppresso;

17)

l'articolo 1 unvicies è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10 000 000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.»

;

18)

l'articolo 1 duovicies è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 duovicies

1.   È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia,se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR.

2.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia.

3.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 2, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»

;

19)

l'articolo 1 tervicies è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 tervicies

1.   In deroga all'articolo 1 duovicies, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

a)

necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 1 duovicies, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica;

e)

necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o

f)

necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettera a), b), d) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»

;

20)

all'articolo quatervicies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 1 duovicies, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è necessaria:

a)

per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b)

per attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;»

;

21)

all'articolo 1 septvicies bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:

a)

l'uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano;

b)

gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure

c)

attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione, dagli Stati membri o dai paesi elencati nell'allegato V ter bis

;

22)

l'articolo 1 septvicies quater è così modificato:

a)

il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:

«1 ter.   È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.

È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che sia già un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale detenuta da una persona fisica o giuridica, entità o organismo bielorusso, salvo se a seguito di tale modifica tale percentuale rimanga al di sotto del 25 %.»

;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

23)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis.   Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d bis), della decisione 2012/642/PESC, come soggetti che fanno parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, che lo sostengono materialmente e finanziariamente o che traggono vantaggio dallo stesso, anche partecipando allo sviluppo, alla produzione o alla fornitura di tecnologia e attrezzature militari.»

;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Nell'allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 7 bis

;

24)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 quinquies

1.   In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell'implicazione di una persona giuridica, un'entità o un organismo figurante nell’elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui a tale allegato, che opera in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo, o dall’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Bielorussia all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi:

a)

avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento;

b)

è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e

c)

non viola l'articolo 2, paragrafo 2, o l’articolo 9 del presente regolamento.

Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, o attraverso o da una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giurdica, un’entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui a tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento:

a)

avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e

b)

non viola l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 9 del presente regolamento.

Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente a norma del presente paragrafo.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.»

;

25)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l'uso di cripto-attività.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e su base di reciprocità, scambiare con le autorità competenti di un paese compreso nell'elenco dell'allegato V ter bis le informazioni su scambi commerciali, transazioni e operatori di paesi tezi al fine di impedire l'elusione dei divieti imposti dal presente regolamento nella misura perniente e necessaria all’effettiva applicazione del presente regolamento.

Laddove, in via eccezionale, le informazioni di cui al primo paragrafo riguardino un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione ottiene il consenso delle competenti autorità degli Stati membri interessati prima di qualsiasi scambio di tali informazioni.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.

Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.»

;

26)

l'articolo 8 sexies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

il trattamento delle informazioni relative al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell'applicazione e alla prevenzione dell'elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725, ai fini dell'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all'articolo 10 di cui al presente regolamento ad assicurare la conformità al presente regolamento.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio (*1), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento e del Consiglio (*2), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio (*3), e della direttiva 2014/65/UE, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alladirettiva (UE) 2015/849, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui all'articolo 8 undecies, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competentidegli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

(*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;"

27)

l'articolo 8 octies bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 octies bis

1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX o i beni elencati nell'allegato XXXI:

a)

adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Bielorussia e di esportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;

b)

mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione.

bis.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXX e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXXI.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire i prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX o i beni elencati nell'allegato XXXI all'interno dell'Unione o a paesi elencati nell'allegato V ter bis.

3.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX o i beni elencati nell'allegato XXXI assolvano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3 bis.   Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXX e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXXI.

4.   Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato essa stessa, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.»

;

28)

l'articolo 8 nonies è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 nonies

Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa stessa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo che la persona di cui al quarto trattino dell’articolo 10 detiene o o controlla, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), che hanno proposto l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi»

;

29)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 duodecies

Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'articolo 8 nonies a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»

;

30)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)   GU L, 2025/391, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/391/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).

(3)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

(5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:

1)

l'allegato V bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V bis

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 septies, paragrafo 1, e all'articolo 1 septies bis, paragrafo 1

Parte A

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, a eccezione della "Parte I – Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2".

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (C/2024/1945).

Fatto salvo l'articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 1 septies, paragrafo 1, e all'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

Categoria I – Materiali elettronici

X.A.I.001

Dispositivi elettronici e componenti.

a.

"Microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;

2.

frequenza di clock superiore a 25 MHz; o

3.

più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra "microcircuiti microprocessori" paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;

b.

memorie a circuiti integrati, come segue:

1.

memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:

a.

superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o

b.

superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

1.

superiore a 1 Mbit per package; o

2.

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

2.

memorie statiche di accesso casuale (Static random access memories, SRAM) con capacità di memoria:

a.

superiore a 1 Mbit per package; o

b.

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;

c.

convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);

2.

risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;

3.

risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o

4.

risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;

d.

dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;

e.

processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;

f.

circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta dal fabbricante né la funzione né la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

oltre 144 terminali di uscita; o

2.

ritardo di propagazione di base tipico inferiore a 0,4 ns;

g.

"dispositivi elettronici sotto vuoto" a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:

1.

dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;

2.

dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

"banda passante istantanea" uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o

b.

"banda passante istantanea" inferiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;

h.

guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;

i.

dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

frequenza portante superiore a 1 GHz; o

2.

frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e

a.

"reiezione del lobo laterale di frequenza" superiore a 55 dB;

b.

prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in μs e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; o

c.

ritardo di dispersione superiore a 10 μs;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per "reiezione del lobo laterale di frequenza" si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.

j.

"celle" come segue:

1.

"celle primarie" aventi una "densità di energia" uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 oC);

2.

"celle secondarie" aventi una "densità di energia" uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 oC);

Nota: X.A.I.001.j non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

Note tecniche:

1.

Ai fini di X.A.I.001.j, la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

2.

Ai fini di X.A.I.001.j., per "cella" si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.

3.

Ai fini di X.A.I.001.j.1., per "cella primaria" si intende una "cella" che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

4.

Ai fini di X.A.I.001.j.2., per "cella secondaria" si intende una "cella" progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.

k.

elettromagneti e solenoidi "superconduttori", appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: X.A.I.001.k non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi "superconduttori" progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1.

energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;

2.

diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e

3.

previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una "densità di corrente globale" nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2;

l.

circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori" appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;

2.

densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m3; e

3.

tempo di scarica inferiore a 1 ms;

m.

tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

n.

filtri di frequenza in ceramica;

o.

celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari "qualificati per impiego spaziale" e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 (1);

p.

trimmer cermet.

X.A.I.002

"Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.

a.

Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;

2.

velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o

3.

"qualificati per impiego spaziale";

c.

apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;

d.

oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;

e.

sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o

2.

moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;

f.

oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;

g.

oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

1.

unità inseribili;

2.

amplificatori esterni;

3.

preamplificatori;

4.

dispositivi di campionamento;

5.

tubi a raggi catodici.

X.A.I.003

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a.

variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c.

macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;

d.

amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

e.

apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:

1.

generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs; o

2.

contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs;

f.

strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001

Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

a.

apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (2) o X.A.I.001;

b.

apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.001.b. sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella fabbricazione di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.

1.

apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.

a.

apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 (3);

b.

apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 (4), eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;

c.

estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

1.

apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m2 al minuto;

2.

estrattori di cristalli con "controllo a programma registrato" aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;

b.

in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 x 105 Pa; o

c.

in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;

d.

apparecchiature per la crescita epitassiale con "controllo a programma registrato" aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ±2,5 % lungo una distanza di 200 mm o più;

2.

in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di ±3,5 %; o

3.

rotazione di singole fette durante la lavorazione;

e.

apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;

f.

apparecchiature di "polverizzazione catodica" potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;

g.

apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

capacità di patterning;

2.

energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;

3.

ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o

4.

in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un "substrato" riscaldato;

h.

apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con "controllo a programma registrato", come segue:

1.

"a lotti", aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o

b.

pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;

2.

"a fetta singola", aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;

b.

pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o

c.

manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;

Note:

1.

Per macchine "a lotti" si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.

2.

Per macchine "a fetta singola" si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.

i.

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:

1.

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore funzionanti al di sotto di 105 Pa; o

2.

apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la deposizione chimica in fase di vapore a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di "polverizzazione catodica" tramite un reagente.

j.

sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

deflessione elettrostatica del fascio;

2.

profilo del fascio non gaussiano, sagomato;

3.

velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;

4.

accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o

5.

precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm;

Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi elettronici a scansione per uso generale.

k.

apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:

1.

apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 μm e la successiva separazione; o

2.

apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 μm, lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

l.

apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;

m.

apparecchiature con "controllo a programma registrato" che utilizzano "laser" per la riparazione o la rifilatura di "circuiti integrati monolitici" aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

accuratezza di posizionamento inferiore a ± 1 μm; o

2.

dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 μm;

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per "polverizzazione catodica" si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);

2.

maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.

a.

maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:

1.

maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (5); o

2.

maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 μm; e

b.

la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o "software";

b.

substrati di maschere, come segue:

1.

"substrati" (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; o

2.

substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;

c.

apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;

d.

apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:

1.

apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm nel fotoresist applicato sul "substrato";

2.

apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o "laser", in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm; o

3.

apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1o gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.

e.

apparecchiature con "controllo a programma registrato" per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1.

una risoluzione pari o superiore a 0,25 μm; e

2.

una precisione pari o superiore a 0,75 μm su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.

f.

apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1.

produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 μm;

2.

precisione di allineamento superiore a ±0,25 μm (3 sigma);

3.

sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di ±0,3 μm; o

4.

lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;

g.

apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;

Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.

h.

apparecchiature che utilizzano "laser" per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;

3.

apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:

a.

die bonder con "controllo a programma registrato" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettati per "circuiti integrati ibridi";

2.

corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e

3.

precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 μm;

b.

apparecchiature con "controllo a programma registrato" per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);

c.

sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (6) e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto.

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

4.

filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 μm per 0,02832 m3 e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per "controllo a programma registrato" si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con "controllo a programma registrato" se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002

Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

a.

Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (7) o X.A.I.001;

b.

apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.

1.

apparecchiature di ispezione con "controllo a programma registrato" per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 μm in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;

Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

2.

apparecchiature di misura e analisi con "controllo a programma registrato" appositamente progettate, come segue:

a.

appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;

b.

apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;

c.

strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 μm con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;

3.

apparecchiature con "controllo a programma registrato" per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

accuratezza di posizionamento superiore a 3,5 μm;

b.

in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o

c.

in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;

4.

apparecchiature di collaudo come segue:

a.

apparecchiature con "controllo a programma registrato" appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica: i dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.

b.

apparecchiature con "controllo a programma registrato" appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro "assiemi elettronici", in grado di eseguire collaudi funzionali:

1.

a una "cadenza di segnale" superiore a 20 MHz; o

2.

ad una "cadenza di segnale" superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.

Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

1.

memorie;

2.

assiemi o categorie di "assiemi elettronici" per applicazioni domestiche e per lo svago; e

3.

componenti elettronici, "assiemi elettronici" e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (8) o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con "programmabilità accessibile all'utente".

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per "cadenza di segnale" si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

c.

apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con "controllo a programma registrato" o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;

2.

sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o

3.

sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;

5.

sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio "laser" per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;

b.

uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o

c.

montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.

6.

sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con "controllo a programma registrato" appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm; o

b.

accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;

7.

sistemi di misura delle particelle che utilizzano "laser" progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 μm con un flusso pari o superiore a 0,02832 m3 al minuto; e

b.

in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per "controllo a programma registrato" si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con "controllo a programma registrato" se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.003

Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:

a.

apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

b.

apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;

c.

apparecchiature fotoplotter;

d.

apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;

e.

camere a vuoto e presse a vuoto;

f.

laminatoi a rullo;

g.

apparecchiature di allineamento; o

h.

apparecchiature di incisione.

X.B.I.004

Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:

a.

spaziatura, superficie, volume o altezza;

b.

billboarding;

c.

componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);

d.

saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);

e.

collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);

f.

tombstoning; o

g.

circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacitanza, alimentazione, prestazioni della rete).

X.C.I.001

Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

X.C.I.002

Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:

a.

substrati compositi per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, ecc.);

b.

substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno qualsiasi dei seguenti materiali:

1.

alluminio;

2.

politetrafluoroetilene (PTFE); o

3.

materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio, ecc.);

c.

sostanze chimiche per fluido d'incisione:

1.

cloruro ferrico (CAS 7705-08-0);

2.

cloruro di rame (CAS 7447-39-4);

3.

ammonio persolfato (CAS 7727-54-0);

4.

persolfato di sodio (CAS 7775-27-1); o

5.

preparazioni chimiche appositamente progettate per l'incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse in X.C.I.002.c.1 fino a X.C.I.002.c.4;

Nota: X.C.I.002.c non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.I.002.c nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

d.

fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 μm;

e.

sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue:

1.

poliimmidi aromatiche,

2.

paryleni;

3.

benzociclobuteni (BCB); o

4.

polibenzossazoli.

X.D.I.001

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002 o "software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g, o 3B001.h (9).

X.D.I.002

"Software" appositamente progettato per il collaudo, lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti stampati (PCB).

X.E.I.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.

X.E.I.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di circuiti stampati (PCB).

Categoria II - Calcolatori

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.II.001

Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 (10) e loro componenti appositamente progettati.

Nota: La condizione di esportabilità dei "calcolatori digitali" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

a.

"calcolatori digitali" o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;

b.

"calcolatori digitali" o le apparecchiature collegate non siano un "elemento principale" delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e

N.B.1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di "elemento principale".

N.B.2: La condizione di esportabilità di "calcolatori digitali" o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni)  (11).

c.

la "tecnologia" relativa ai "calcolatori digitali" e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E (12).

a.

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 oC);

b.

"calcolatori digitali", comprendenti le apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

c.

"assiemi elettronici", che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:

1.

progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;

2.

non utilizzato;

Nota 1: X.A.II.001.c si applica soltanto ad "assiemi elettronici" e interconnessioni programmabili con una "APP" che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b, quando spediti come "assiemi elettronici" non integrati. Non si applica ad "assiemi elettronici" intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c non sottopone ad autorizzazione alcun "assieme elettronico" appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.

d.

non utilizzato;

e.

non utilizzato;

f.

apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

g.

non utilizzato;

h.

non utilizzato;

i.

apparecchiature contenenti "apparecchiature terminali d'interfaccia" che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per "apparecchiature terminali di interfaccia" si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

j.

apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di "calcolatori digitali" o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota: X.A.II.001.j non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le "unità di controllo di accesso alla rete" o i "controllori di canale di comunicazione".

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per "controllore di canale di comunicazioni" si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

k.

calcolatori ibridi e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

32 canali o più; e

2.

risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.

X.D.II.001

"Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.

a.

"Programma" di prova e "software" di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per "programmi" con più di 500 000 istruzioni di "codice sorgente";

b.

"software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o

c.

"software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati che garantiscono un "tempo di attesa globale di interruzione" inferiore a 20 μs.

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per "tempo di attesa globale di interruzione" si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

X.D.II.002

"Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 (13), appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 (14).

X.E.II.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.

X.E.II.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il "trattamento di flussi multipli di dati".

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per "trattamento di flussi multipli di dati" si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

1.

le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;

2.

le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);

3.

le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o

4.

le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.

Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.101

Apparecchiature di telecomunicazione

a.

Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a (15), appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 oC) a 397 K (124 oC);

b.

apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: Le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

a.

delle seguenti categorie o loro combinazioni:

1.

apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);

2.

apparecchiature terminali di linea;

3.

apparecchiature di amplificazione intermedia;

4.

apparecchiature di ripetizione;

5.

apparecchiature di rigenerazione;

6.

codificatori di traduzione (transcodificatori);

7.

apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);

8.

modulatori/demodulatori (modem);

9.

apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);

10.

apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo a programma registrato";

11.

"porte di adattamento" (gateway) e ponti;

12.

"unità di accesso ai supporti"; e

b.

progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:

1.

cavo (linea);

2.

cavo coassiale;

3.

cavo in fibra ottica;

4.

radiazioni elettromagnetiche; o

5.

propagazione di onde acustiche subacquee.

1.

utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettate per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una "velocità di trasferimento numerica" superiore a 45 Mbit/s o ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 90 Mbit/s;

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2.

modem che utilizzano la "banda passante di un canale a frequenza vocale" con "velocità di trasmissione dati" superiore a 9 600 bit/s;

3.

apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo a programma registrato" aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

4.

apparecchiature contenenti:

a.

"unità di controllo di accesso alla rete" e loro supporto comune collegato aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 33 Mbit/s; o

b.

"controllori di canale di comunicazioni" aventi un'uscita numerica con "velocità di trasmissione dati" superiore a 64 000 bit/s per canale;

Nota: Se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una "unità di controllo di accesso alla rete", tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

5.

utilizzanti un "laser" e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda superiore a 1 000 nm; o

b.

basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;

c.

basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);

d.

basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o

e.

in grado di effettuare l'"amplificazione ottica";

6.

apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:

a.

31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o

b.

26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.

7.

apparecchiature radio:

a.

basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la "velocità di trasferimento numerica totale" è superiore a 8,5 Mbit/s;

b.

basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la "velocità di trasferimento numerica totale" è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;

c.

basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi "efficienza spettrale" superiore a 3 bit/s/Hz; o

d.

funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

Note:

1.

X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2.

X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):

a.

con una delle caratteristiche seguenti:

1.

non superiore a 960 MHz; o

2.

"velocità di trasferimento numerica totale" non superiore a 8,5 Mbit/s; e

b.

con "efficienza spettrale" non superiore a 4 bit/s/Hz;

c.

apparecchiature di commutazione con "controllo a programma registrato" e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: i multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con "controllo a programma registrato".

1.

apparecchiature o sistemi di "commutazione di dati (messaggi)" progettati per il "funzionamento a pacchetto", "assiemi elettronici" e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

2.

non utilizzato;

3.

instradamento o commutazione di pacchetti "datagramma";

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo "unità di controllo di accesso alla rete" o le "unità di controllo di accesso alla rete" stesse.

4.

non utilizzato;

5.

priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6.

progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;

7.

contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo a programma registrato" aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

8.

"segnalazione a canale comune" in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;

9.

"instradamento dinamico adattivo";

10.

commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:

a.

una "velocità di trasmissione dati" di 64 000 bit/s per canale per un "controllore di canale di comunicazioni"; o

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.

b.

una "velocità di trasferimento numerica" di 33 Mbit/s per una "unità di controllo di accesso alla rete" e i supporti comuni associati;

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.

11.

"commutazione ottica";

12.

basati su tecniche di "modo di trasferimento asincrono" ("ATM");

d.

fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;

e.

controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.

ricezione di dati provenienti dai nodi; e

2.

trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un "instradamento dinamico adattivo";

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.

f.

antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);

g.

apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, "assiemi elettronici" e loro componenti;

h.

apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

i.

Controller per videogiochi, controller per gaming, controller per simulatori di volo, gamepad, joystick e altre unità di entrata, per console per videogiochi o sistemi di intrattenimento, con o senza filo.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:

1)

"modo di trasferimento asincrono" (asynchronous transfer mode, "ATM"): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;

2)

"banda passante di un canale a frequenza vocale": apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;

3)

"controllore di canale di comunicazioni": interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

4)

"datagramma": entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;

5)

"selezione rapida" (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei "pacchetti" di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;

6)

"porta di adattamento" (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di "software", per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;

7)

"rete numerica integrata nei servizi" (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;

8)

"pacchetto": gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. i dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;

9)

"segnalazione a canale comune": la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;

10)

"velocità di trasmissione dati": velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;

11)

"instradamento dinamico adattivo": reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;

12)

"unità di accesso ai supporti": apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione ("unità di controllo di accesso alla rete", "controllore di canale di comunicazione", modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;

13)

"efficienza spettrale'" "velocità di trasferimento numerica" [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;

14)

"controllo a programma registrato": controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate.

Nota: Un'apparecchiatura può essere con "controllo a programma registrato" se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.III.101

Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.

X.D.III.101

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e "software" per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:

a.

"software", in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per "instradamento dinamico adattivo";

b.

non utilizzato;

X.E.III.101

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:

a.

"tecnologie" specifiche come segue:

1.

"tecnologia" per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;

2.

"tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature che utilizzano le tecniche di "gerarchia numerica sincrona" ("SDH") o di "rete ottica sincrona" ("SONET").

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:

1)

"gerarchia numerica sincrona" (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della "SDH" è di 155,52 Mbit/s;

2)

"rete ottica sincrona" (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della "gerarchia numerica sincrona" (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della "SDH".

Categoria III. Parte 2 – Sicurezza dell'informazione

Nota: Categoria III. La parte 2 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201

Apparecchiature come segue:

a.

non utilizzato;

b.

non utilizzato;

c.

beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) (16).

X.D.III.201

"Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

a.

non utilizzato;

b.

non utilizzato;

c.

"software" classificati come "software" di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) (17).

X.E.III.201

"Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:

a.

non utilizzato;

b.

"tecnologia" diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'"utilizzazione" di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di "software" per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

Categoria IV - Sensori e laser

X.A.IV.001

Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Sensori ottici, come segue:

a.

tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;

b.

una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; e

c.

con una delle caratteristiche seguenti:

1.

un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o

2.

un fotocatodo GaAs o GaInAs;

2.

placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

15 000 o più tubi cavi per placca; e

b.

spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm;

b.

apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Apparecchi da ripresa, come segue:

a.

apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 (18);

b.

non utilizzato.

X.A.IV.004

Apparecchiature ottiche, come segue:

Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

a.

filtri ottici:

1.

filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:

a.

bande passanti uguali o inferiori a 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o

b.

bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;

2.

filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;

b.

banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;

c.

lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e

d.

trasmissione di picco singola del 91 % o più;

3.

commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30o o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;

b.

cavi a "fibre fluorurate", o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per "fibre fluorurate" si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.

X.A.IV.005

"Laser", come segue:

a.

"laser" a diossido di carbonio (CO2) aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;

2.

uscita impulsiva con "durata dell'impulso" superiore a 10 μs; e

a.

potenza media di uscita superiore a 10 kW; o

b.

"potenza di picco" impulsiva superiore a 100 kW; o

3.

uscita impulsiva con "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 10 μs; e

a.

energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 2,5 kW; o

b.

potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;

b.

laser a semiconduttore, come segue:

1.

"laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:

a.

potenza media di uscita superiore a 100 mW; o

b.

lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;

2.

"laser" a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di "laser" a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;

c.

"laser" a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;

d.

"laser a impulsi" non "accordabili" aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

"durata dell'impulso" uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:

a.

uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1.

"efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o

2.

"potenza media di uscita" superiore a 20 W; o

b.

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1.

"efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W;

2.

"potenza di picco" superiore a 200 MW; o

3.

"potenza media di uscita" superiore a 50 W; o

2.

"durata dell'impulso" superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:

a.

uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1.

"efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o

2.

"potenza media di uscita" superiore a 20 W; o

b.

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1.

"efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W; o

2.

"potenza media di uscita" superiore a 500 W;

e.

"laser" a onda continua non "accordabili", con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

a.

"efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o

b.

"potenza media di uscita" superiore a 50 W; o

2.

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

a.

"efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W; o

b.

"potenza media di uscita" superiore a 500 W;

Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione "laser" industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del "laser", ad esempio "laser", alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.

f.

"laser" non "accordabili", aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e "potenza di picco" impulsiva superiore a 1 W; o

2.

potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

g.

"laser" a elettroni liberi.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per "efficienza wall-plug" si intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza media di uscita") e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del "laser", alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.

X.A.IV.006

"Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

"magnetometri", diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una "sensibilità" inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per "sensibilità" (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

b.

sensori elettromagnetici "superconduttori", componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori":

1.

progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei loro costituenti "superconduttori" (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi "superconduttori" a interferenza quantistica (SQUID));

2.

progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e

3.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;

b.

progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 x 106 quanti di flusso magnetico per secondo;

c.

progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; o

d.

aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

X.A.IV.007

Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a.

aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; o

b.

del tipo a elemento di quarzo (Worden).

X.A.IV.008

Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;

b.

apparecchiature radar a "laser" "qualificate per impiego spaziale" oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;

c.

sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

funzionanti a una frequenza di 94 GHz;

2.

potenza media di uscita inferiore a 20 mW;

3.

larghezza del fascio radar di 1 grado; e

4.

gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m.

Note tecniche:

1.

Ai fini di X.A.IV.008, per 'componente principale' si intende qualsiasi elemento assemblato facente parte di un 'prodotto finale' senza il quale il 'prodotto finale' non può funzionare.

2.

Ai fini di X.A.IV.008, per 'prodotto finale' si intende un sistema, un'apparecchiatura o un prodotto assemblato pronto per l'uso per cui è destinato.

X.A.IV.009

Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:

a.

apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;

b.

apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

c.

rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.

X.B.IV.001

Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:

a.

per la fabbricazione o il controllo di:

1.

ondulatori magnetici (wigglers) per "laser" a elettroni liberi;

2.

foto-iniettori per "laser" a elettroni liberi;

b.

per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di "laser" a elettroni liberi.

X.C.IV.001

Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una "lunghezza di battimento" inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b (19) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per "frazione molare".

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:

1)

"frazione molare": il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;

2)

"lunghezza di battimento": la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.

X.C.IV.002

Materiali ottici, come segue:

a.

materiali a basso assorbimento ottico, come segue:

1.

composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; o

Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.

2.

vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 (20);

b.

"preformati di fibre ottiche" costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, appositamente progettati per la fabbricazione di "fibre fluorurate" sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:

1)

"fibre fluorurate": le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;

2)

"preformati di fibre ottiche": le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.

X.D.IV.001

"Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 o X.A.IV.008.

X.D.IV.002

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Altro "software", come segue:

a.

"programmi" di "software" applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di trasmettere automaticamente i dati relativi ai bersagli radar (se non correlati a dati di radar di sorveglianza secondari – SRR) dal centro ATC host a un altro centro ATC;

b.

"software" appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c; o

c.

"codice sorgente" appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Altre "tecnologie", come segue:

a.

tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m2 di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

superficie superiore a 1 m2; e

2.

una curvatura della faccia superiore a λ/10 (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;

b.

"tecnologia" per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40o e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradianti;

c.

"tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;

d.

"tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sonde a "magnetometro" non triassiali o di sistemi di sonde a "magnetometro" non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

"sensibilità" inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o

2.

"sensibilità" inferiore a (migliore di) 1 x 10-3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;

e.

"tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e

2.

una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per "sensibilità" (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

Categoria V – Materiale avionico e di navigazione

X.A.V.001

Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: X.A.V.001. non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.

Nota 2: X.A.V.001. non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.B.V.001

Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione.

X.D.V.001

"Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

X.E.V.001

"Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

Categoria VI - Materiale navale

X.A.VI.001

Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:

a.

sistemi di visione subacquea, come segue:

1.

sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o

2.

telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;

Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.

b.

apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza appositamente progettate per impiego subacqueo;

c.

sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;

d.

altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

e.

caldaie marine appositamente progettate per presentare almeno una delle caratteristiche seguenti:

1.

tasso di rilascio di calore (alla prestazione massima) pari o superiore a 1 966,4 kW/m3 di volume del focolare; o

2.

rapporto tra il vapore generato in kg/ora (alla prestazione massima) e il peso secco della caldaia in kg pari o superiore a 37,6;

f.

navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

g.

motori marini (sia entrobordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

h.

altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

i.

giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;

Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

j.

luci subacquee e apparecchiature per la propulsione; o

Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

k.

compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.

X.D.VI.001

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

X.D.VI.002

"Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.

X.E.VI.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione

X.A.VII.001

Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a.

motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;

b.

trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c.

trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.

Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

Note tecniche:

1.

Ai fini di X.A.VII.001, per 'componente principale' si intende qualsiasi elemento assemblato facente parte di un 'prodotto finale' senza il quale il 'prodotto finale' non può funzionare.

2.

Ai fini di X.A.VII.001, per 'prodotto finale' si intende un sistema, un'apparecchiatura o un prodotto assemblato pronto per l'uso cui è destinato.

X.A.VII.002

Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a.

non utilizzato;

b.

non utilizzato;

c.

motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati;

d.

non utilizzato;

e.

dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VII.003

Motori per aeromobili, diversi da quelli specificati in X.A.VII.002, nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a.

motori a pistone alternativo o rotativo; o

b.

motori elettrici.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.VII.003, gli aeromobili includono: aeroplani, UAV, elicotteri, autogiro, aeromobili ibridi o modelli radiocomandati.

X.B.VII.001

Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.B.VII.001. sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.

X.B.VII.002

Apparecchiature, utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:

a.

apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;

b.

utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura "laser", a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c (22);

c.

apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;

d.

apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;

e.

apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;

f.

apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.

X.D.VII.001

"Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.D.VII.002

"Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.001

"Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.E.VII.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Altra "tecnologia", non descritta in 9E003 (23), come segue:

a.

sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una "tecnologia" di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; o

b.

cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.

Categoria VIII – Varie

X.A.VIII.001

Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:

a.

apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);

b.

sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;

c.

apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibratori sismici;

d.

ecoscandagli di sedimenti.

X.A.VIII.002

Apparecchiature, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.

Nota 1: i computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.

Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.

X.A.VIII.003

Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:

a.

microscopi elettronici a scansione (SEM);

b.

microscopi Auger a scansione;

c.

microscopi elettronici a trasmissione (TEM);

d.

microscopi a forza atomica (AFM);

e.

microscopi a scansione di forza (SFM);

f.

apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:

1.

spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);

2.

spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o

3.

spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

X.A.VIII.004

Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.

X.A.VIII.005

Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:

a.

apparecchiature di fabbricazione additiva per la "produzione" di parti metalliche;

Nota: X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:

1.

sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); o

2.

sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.

b.

apparecchiature di fabbricazione additiva per "materiali energetici", comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;

c.

apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).

X.A.VIII.006

Apparecchiature per la "produzione" di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).

X.A.VIII.007

Apparecchiature per la "produzione" di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.

X.A.VIII.008

Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).

X.A.VIII.009

Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:

a.

pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);

b.

manometri UHV.

Nota: Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).

X.A.VIII.010

"Sistemi di refrigerazione criogenici" progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:

a.

tubi a impulsi;

b.

criostati;

c.

dewar;

d.

sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);

e.

compressori; o

f.

centraline.

Nota: i "sistemi di refrigerazione criogenici" includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.

X.A.VIII.011

Apparecchiature di "decapsulamento" per dispositivi semiconduttori.

Nota: Per "decapsulamento" si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.

X.A.VIII.012

Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.

X.AVIII.013

Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.

X.A.VIII.014

Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.

Nota: X.A.VIII.014 I sistemi di cannoni ad acqua includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). i componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.

X.A.VIII.015

Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.

X.A.VIII.016

Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017

Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.

X.A.VIII.018

Apparecchiature, "software" e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

non utilizzato;

b.

prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:

1.

"software" e dati per la progettazione e l'analisi della fratturazione idraulica;

2.

"agenti di mantenimento della frattura idraulica" (proppant), "fluidi di fratturazione" e loro additivi chimici; o

3.

pompe ad alta pressione.

Nota tecnica:

Un "agente di mantenimento della frattura idraulica" (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al "fluido di fratturazione", la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.

X.A.VIII.019

Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

magneti anulari;

b.

non utilizzato.

X.A.VIII.020

Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:

a.

armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);

b.

kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.020.a; o

Nota: Sono considerati componenti essenziali:

1.

l'unità che produce la scarica elettrica;

2.

l'interruttore, telecomandato o no; e

3.

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

c.

armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.

X.A.VIII.021

Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:

a.

armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

Nota 3: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

b.

vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c.

oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);

d.

miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.

e.

materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato;

Nota: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

f.

materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

g.

altre sostanze chimiche irritanti e loro miscele contenenti almeno lo 0,3 %, in peso, della sostanza attiva, come segue:

1.

dibenzo[b,f][1,4]ossazepina (CR) (CAS 257-07-8);

2.

8-metil-N-vanillil-trans-6-nonenamide (capsaicina) (CAS 404-86-4);

3.

8-metil-N-vanillilnonamide (diirocapsaicina) (CAS 19408-84-5);

4.

N-vanillil-9-metildec-7-(E)-enamide (omocapsaicina) (CAS 58493-48-4);

5.

N-vanillil-9-metildec-metildecanamide (omodiidrocapsaicina) (CAS 20279-06-5);

6.

N-vanillil-7-metilottanamide (nordiidrocapsaicina) (CAS 28789-35-7);

7.

4-nonanolilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

8.

cis-4-acetilamminodicicloesilmetano (CAS 37794-87-9);

9.

N,N'-bis(isopropil)etilenediimina; o

10.

N,N'-bis(tert-butil)etilenediimina;

h.

precursori chimici di agenti chimici antisommossa o di sostanze irritanti, come segue:

1.

malononitrile (CAS 109-77-3);

2.

2-clorobenzaldeide (CAS 89-98-5);

3.

alcol 2-clorobenzilico (CAS 17849-38-6);

4.

2-clorobenzilammina (CAS 89-97-4);

5.

1-cloro-2-(dimetossimetil)-benzene (CAS 70380-66-4);

6.

acetofenone (CAS 98-86-2);

7.

cloruro di cloroacetile (CAS 79-04-9); o

8.

2-amminofenolo (CAS 95-55-6).

X.A.VIII.022

Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:

a.

anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

1.

amobarbital (CAS 57-43-2);

2.

amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);

3.

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4.

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);

5.

secobarbital (CAS 76-73-3);

6.

secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);

7.

tiopental (CAS 76-75-5); o

8.

tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;

b.

prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.

X.A.VIII.023

Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione.

X.A.VIII.024

'Veicoli tuttoterreno'.

Nota tecnica:

Per 'veicoli tuttoterreno' si intendono i veicoli a motore progettati per viaggiare su tre o quattro pneumatici a bassa pressione (pressione relativa inferiore a 0,9 bar) su superfici non pavimentate, dotati generalmente di un sedile sul quale l'operatore siede a cavalcioni e di un manubrio per la guida. I 'veicoli tuttoterreno' possono includere, ad esempio, quad, fuoristrada e UTV (Utility Terrain Vehicles).

X.B.VIII.001

Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

celle calde; o

b.

camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi.

X.C.VIII.001

Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Materiali avanzati, come segue:

a.

materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;

b.

metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;

c.

non utilizzato;

d.

leghe ad alta entropia (HEA);

e.

composti di Heusler; o

f.

materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.

X.C.VIII.003

Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.

X.C.VIII.004

Materiali energetici, come segue, e loro miscele:

a.

picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

b.

polvere nera;

c.

esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

d.

difluoroammina (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamido (CAS 9056-38-6);

f.

non utilizzato;

g.

tetranitronaftalina;

h.

trinitroanisolo;

i.

trinitronaftalina;

j.

trinitrossilene;

k.

N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

diottimaleato (CAS 142-16-5);

m.

etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

n.

trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o.

nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6 trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u.

non utilizzato;

v.

non utilizzato;

w.

dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;

x.

N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

y.

metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);

z.

etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);

aa.

non utilizzato;

bb.

4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); o

dd.

non utilizzato.

X.D.VIII.001

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature, degli "assiemi elettronici" o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

"Software" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.

X.D.VIII.004

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

"software" per calcoli/modellazione neutronici;

b.

"software" per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; o

c.

"software" per calcoli/modellazione idrodinamici.

X.E.VIII.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

"Tecnologia" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il "software" specificato in X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" del "software" specificato in X.D.VIII.001 e X.D.VIII.002.

X.E.VIII.005

"Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

"Tecnologia" destinata esclusivamente allo "sviluppo" o alla "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.

Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature

X.A.IX.001

Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante; nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IX.002

Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.

X.A.IX.003

Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351 (24), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:

a.

dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; o

b.

apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

Nota: X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.

X.A.IX.004

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

b.

apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.

X.B.IX.001

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

acceleratori di particelle;

c.

hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

d.

sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere un raffreddamento costante pari o superiore a 29,3 kW/ora; o

e.

apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.

X.C.IX.001

Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:

a.

in concentrazioni uguali o superiori al 95 % in peso, come segue:

1.

dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);

2.

nitrometano (CAS RN 75-52-5);

3.

acido picrico (CAS 88-89-1);

4.

cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);

5.

arsenico (CAS 7440-38-2);

6.

triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);

7.

cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);

8.

cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);

9.

cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);

10.

tributilfosfito (CAS 102-85-2);

11.

isocianato di metile (CAS 624-83-9);

12.

chinaldina (CAS 91-63-4);

13.

1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);

14.

benzile (CAS 134-81-6);

15.

etere dietilico (CAS 60-29-7);

16.

etere dimetilico (CAS 115-10-6);

17.

dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);

18.

2-metossietanolo (CAS 109-86-4);

19.

butiril-colinesterasi (BCHE);

20.

dietilentriammina (CAS 111-40-0);

21.

diclorometano (CAS 75-09-2);

22.

dimetilanilina (CAS 121-69-7);

23.

bromuro di etile (CAS 74-96-4);

24.

cloruro di etile (CAS 75-00-3);

25.

etilammina (CAS 75-04-7);

26.

esammina (CAS 100-97-0);

27.

isopropanolo (CAS 67-63-0);

28.

2-bromopropano (CAS 75-26-3);

29.

etere diisopropilico (CAS 108-20-3);

30.

metilammina (CAS 74-89-5);

31.

bromuro di metile (CAS 74-83-9);

32.

monoisopropilammina (CAS 75-31-0);

33.

cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);

34.

bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);

35.

piridina (CAS 110-86-1);

36.

bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);

37.

bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);

38.

sodio metallico (CAS 7440-23-5);

39.

tributilammina (CAS 102-82-9);

40.

trietilammina (CAS 121-44-8); o

41.

trimetilammina (CAS 75-50-3);

b.

in concentrazioni uguali o superiori al 90 % in peso, come segue:

1.

acetone (CAS 67-64-1);

2.

acetilene (CAS 74-86-2);

3.

ammoniaca (CAS 7664-41-7);

4.

antimonio (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldeide (CAS 100-52-7);

6.

benzoina (CAS 119-53-9);

7.

1-butanolo (CAS 71-36-3);

8.

2-butanolo (CAS 78-92-2);

9.

isobutanolo (CAS 78-83-1);

10.

tert-butanolo (CAS 75-65-0);

11.

carburo di calcio (CAS 75-20-7);

12.

monossido di carbonio (CAS 630-08-0);

13.

cloro (CAS 7782-50-5);

14.

cicloesanolo (CAS 108-93-0);

15.

dicicloesilammina (CAS 101-83-7);

16.

etanolo (CAS 64-17-5);

17.

etilene (CAS 74-85-1);

18.

ossido di etilene (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatite (CAS 1306-05-4);

20.

cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);

21.

solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);

22.

acido mandelico (CAS 90-64-2);

23.

metanolo (CAS 67-56-1);

24.

cloruro di metile (CAS 74-87-3);

25.

ioduro di metile (CAS 74-88-4);

26.

metilmercaptano (CAS 74-93-1);

27.

monoetilenglicole (CAS 107-21-1);

28.

cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);

29.

solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);

30.

tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);

31.

ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);

32.

zolfo (CAS 7704-34-9);

33.

diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);

34.

triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);

35.

cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);

36.

fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);

37.

fosforo bianco (CAS 12185-10-3);

38.

fosforo giallo (CAS 7723-14-0);

39.

mercurio (CAS 7439-97-6);

40.

cloruro di bario (CAS 10361-37-2);

41.

acido solforico (CAS 7664-93-9);

42.

3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);

43.

2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);

44.

2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);

45.

2-metilbutene (CAS 26760-64-5);

46.

2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);

47.

2,3-dimetil-2,3-butandiolo (CAS 76-09-5);

48.

2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);

49.

butillitio (CAS 109-72-8);

50.

bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);

51.

formaldeide (CAS 50-00-0);

52.

dietanolammina (CAS 111-42-2);

53.

dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);

54.

cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);

55.

cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);

56.

cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);

57.

cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);

58.

cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);

59.

cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7);

60.

cloridrato di N,N-dietilamminoetanolo (CAS 14426-20-1);

61.

clorofosfati di dialchile (≤ C10);

62.

fluorofosfati di dialchile (≤ C10);

63.

N,N-metilisopropilacetamidina (CAS 1339185-57-7);

64.

N,N-metiletilacetamidina (CAS 1339632-40-4);

65.

N,N-etilisopropilacetamidina (CAS 1339156-10-3);

66.

N,N-metilpropilacetamidina (CAS 1344238-28-3);

67.

N,N-etilpropilacetamidina (CAS 1339737-43-7);

68.

N,N-isopropilpropilacetamidina (CAS 1341389-98-7);

69.

N,N-metiletilpropanamidina (CAS 1339424-26-8);

70.

N,N-etilisopropilpropanamidina (CAS 1344354-09-1);

71.

N,N-metilpropilpropanamidina (CAS 1340216-25-2);

72.

N,N-etilpropilpropanamidina (CAS 1341493-60-4);

73.

N,N-isopropilpropilpropanamidina (CAS 1343225-93-3);

74.

N,N-metiliopropilpropanamidina (CAS 1339042-55-5);

75.

N,N-metiletilbutanamidina (CAS 1341049-51-1);

76.

N,N-metilpropilbutanamidina (CAS 1343721-02-7);

77.

N,N-etilpropilbutanamidina (CAS 1343806-12-1);

78.

N,N-isopropilpropilbutanamidina (CAS 1343316-02-8);

79.

N,N-metilisopropilbutanamidina (CAS 1340219-94-4);

80.

N,N-etilisopropilbutanamidina (CAS 1342204-10-7);

81.

N,N-metiletilisobutanamidina (CAS 1342365-47-2);

82.

N,N-etilpropilisobutanamidina (CAS 1342566-58-8);

83.

N,N-metilpropilisobutanamidina (CAS 1342270-21-6);

84.

N,N-isopropilpropilisobutanamidina (CAS 1342156-11-9);

85.

N,N-metilisopropilisobutanamidina (CAS 1341992-96-8);

86.

N,N-etilisopropilisobutanamidina (CAS 1339048-76-8);

87.

bromidrato di N,N-dimetilacetamidina (CAS 1801188-12-4);

88.

cloridrato di N,N-dimetilacetamidina (CAS 2909-15-1);

89.

cloridrato di N,N-dietilacetamidina (CAS 91400-32-7);

90.

bromidrato di N,N-dietilacetamidina (CAS 78053-54-0);

91.

dicloridrato di N,N-dimetilpropanamidina (CAS 79972-73-9); o

92.

cloridrato di N,N-dimetilpropanamidina (CAS 56776-15-9); o

93

cloroformio (CAS 67-66-3).

X.C.IX.002

Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.

Nota: X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.003

Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:

a.

4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o

b.

N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).

Note:

1.

X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.

2.

X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.004

Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 (25), destinati all'uso in strutture "composite", con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più.

X.C.IX.005

"Vaccini", "immunotossine", "prodotti medici", "kit diagnostici e per test alimentari", come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

"vaccini" contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l'uso contro tali prodotti;

b.

"immunotossine" contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d; o

c.

"prodotti medici" contenenti:

1.

"tossine" sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (ad eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5); o

2.

organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);

d.

"prodotti medici" non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:

1.

tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; o

2.

conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o

3.

organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o

e.

"kit diagnostici e per test alimentari" che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5).

Note tecniche:

1.

I "prodotti medici" sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell'ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell'uso come nuovo farmaco di ricerca.

2.

I "kit diagnostici e per test alimentari" sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.

X.C.IX.006

Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:

1.

contengono qualsiasi formulazione di "materiali sottoposti ad autorizzazione";

2.

presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;

3.

contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e

4.

hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;

b.

cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,010 kg;

c.

cordone detonante o tubi ad onde d'urto che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,064 kg/m;

d.

dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;

e.

detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,01 kg;

f.

ignitori che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,01 kg;

g.

cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di "materiali energetici" sottoposti ad autorizzazione inferiore o uguale a 0,015 kg;

h.

cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 1,0 kg;

i.

impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale al 35 % in peso;

j.

cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 3,5 kg;

k.

dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 3,0 kg;

l.

altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 1,0 kg; o

Nota: X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobilistici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici; e tubi ritardanti usati nell'assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.

m.

trifluoruro di azoto (NF3) allo stato gassoso.

Note:

1.

Per "materiali sottoposti ad autorizzazione" si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).

2.

Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell'elenco comune delle attrezzature militari.

X.C.IX.007

Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 (26) contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:

1.

miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;

2.

miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:

a.

qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; o

b.

qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;

b.

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:

1.

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:

a.

miscele contenenti l'1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); o

b.

miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;

2.

miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;

c.

"kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari" contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.

Nota tecnica:

Ai fini del presente punto, per "kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari" si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. i reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.

X.C.IX.008

Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008 (27), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

poliarilene eteri chetoni, come segue:

1.

polietere etere chetone (PEEK);

2.

polietere chetone chetone (PEKK);

3.

polietere chetone (PEK); o

4.

polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);

b.

non utilizzato.

X.C.IX.009

Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);

b.

lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c.

lastre in monel;

d.

tributilfosfato (CAS 126-73-8);

e.

acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni uguali o superiori al 20 % in peso;

f.

fluoro (CAS 7782-41-4); o

g.

radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.010

Poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

forme primarie;

b.

filati o monofilamenti;

c.

fasci di filamenti;

d.

fasci di fibre;

e.

fibre in fiocco o tagliate;

f.

tessuti;

g.

pasta o borre.

X.C.IX.011

Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

nanomateriali semiconduttori;

b.

nanomateriali a base di compositi; o

c.

qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:

1.

nanotubi di carbonio;

2.

nanofibre di carbonio;

3.

fullereni;

4.

grafeni; o

5.

nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note: Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

1.

consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;

2.

presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; o

3.

ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.

X.C.IX.012

Metalli delle terre rare e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro.

Nota 1: i metalli delle terre rare e i loro composti comprendono scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio.

Nota 2: i minerali contenenti metalli delle terre rare sono esclusi dal controllo previsto al paragrafo X.C.IX.012.

Nota 3: X.C.IX.012 non sottopone ad autorizzazione le miscele nelle quali nessun metallo o composto ivi specificato costituisce più del 5 % in peso della miscela.

X.C.IX.013

Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 o 1C226 (28), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.

Nota 1: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi i fili.

Nota 2: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.

X.C.IX.014

Litio e composti del litio, come segue:

a.

litio (CAS 7439-93-2);

b.

carbonato di litio (CAS 554-13-2);

c.

idrossido di litio (CAS 1310-65-2 e CAS 1310-66-3);

d.

ossido di litio (CAS 12057-24-8);

e.

litio cobalto ossido (CAS 12190-79-3);

f.

litio ferro fosfato (CAS 15365-14-7);

g.

litio manganese ossido (CAS 12057-17-9);

h.

ossido di litio, nichel, manganese, e cobalto (CAS 346417-97-8); o

i.

litio titanato (CAS 12031-82-2).

X.C.IX.015

Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 (29), presentato in una delle forme seguenti:

a.

forme primarie;

b.

filati o monofilamenti;

c.

fasci di filamenti;

d.

fasci di fibre;

e.

fibre in fiocco o tagliate;

f.

tessuti;

g.

pasta o borre.

X.D.IX.001

"Software" specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

"software" appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

b.

"software" appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.E.IX.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.

X.E.IX.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.

Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali

X.A.X.001

Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a.

apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un "processo decisionale automatizzato" per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi – PFNA, spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria);

b.

non utilizzato;

c.

apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.

Nota: Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Note tecniche:

1.

Il "processo decisionale automatizzato" è la capacità dell'apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall'operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.

2.

Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull'interpretazione da parte dell'operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.

3.

Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239 (30).

X.A.X.002

Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Nota tecnica:

La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

X.A.X.003

Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

1.

fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 oC) con l'impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; o

2.

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni "DN"; o

b.

cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe a (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni "DN"; o

2.

fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 oC) o superiori a 423 K (150 oC);

c.

cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 oC) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;

d.

sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

e.

cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 oC) o superiori a 423 K (150 oC).

Note tecniche:

1.

"DN" rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.

2.

Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas.

X.A.X.004

Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:

a.

tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;

b.

valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g (31):

1.

connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e

2.

pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.

Note:

1.

Cfr. X.D.X.005 per il "software" destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2.

Cfr. 2E001 ("sviluppo"), 2E002 ("produzione") e X.E.X.003 ("utilizzazione") per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3.

Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.

X.A.X.005

Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.

Note:

1.

Cfr. X.D.X.005 per il "software" destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2.

Cfr. 2E001 ("sviluppo"), 2E002 ("produzione") e X.E.X.003 ("utilizzazione") per la "tecnologia" destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3.

Le pompe per l'uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.

X.A.X.006

"Generatori elettrici portatili" e componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

"Generatori elettrici portatili": i generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).

X.A.X.007

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

valvole con tenuta a soffietto;

b.

non utilizzato.

X.B.X.001

"Reattori a flusso continuo" e loro "componenti modulari".

Note tecniche:

1.

Ai fini di X.B.X.001, i "reattori a flusso continuo" sono costituiti da sistemi 'plug and play' (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.

2.

Ai fini di X.B.X.001, per "componenti modulari" si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli "packed-bed", i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.

X.B.X.002

Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.

X.B.X.003

Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.

X.B.X.004

Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili "a controllo numerico", diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

unità di "controllo numerico" per macchine utensili:

1.

con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; o

2.

con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;

3.

unità di "controllo numerico" per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; o

b.

schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

1.

interpolazione di più di quattro assi;

2.

capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di:

a.

calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; o

b.

controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; o

3.

capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

c.

macchine utensili "a controllo numerico" che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:

1.

due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e

2.

accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;

a.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;

b.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici; o

c.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; o

d.

macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:

1.

macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

a.

uno o più "mandrini basculanti" di contornatura;

Nota: X.B.X.004.d.1.a. si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

b.

"eccentricità" (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.X.004.d.1.b. si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.

c.

"fuori rotondità" (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); o

d.

accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001o su qualsiasi asse di rotazione;

2.

macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

X.B.X.005

Macchine utensili non "a controllo numerico" per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:

a.

macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliente e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

accuratezza di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;

2.

ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;

3.

"fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

4.

deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa. e

5.

perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;

Nota tecnica:

La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all'asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.

b.

fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

"fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e

2.

deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.

X.B.X.006

Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.

X.B.X.007

Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

due o più assi; e

2.

incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di (3 + L/300) μm su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).

X.B.X.008

"Robot" non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.

X.B.X.009

Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:

a.

assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale ("fuori rotondità") o assiale ("eccentricità") in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

b.

inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;

2.

raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e

3.

ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

c.

circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di "controllo numerico", le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.

Nota tecnica:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

X.B.X.010

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

attrezzature per la produzione di soffietti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffietti;

c.

macchine per saldatura laser;

d.

saldatrici MIG;

e.

saldatrici a fascio di elettroni;

f.

apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;

g.

valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;

Nota: Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.

h.

apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:

1.

apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;

2.

apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell'industria estrattiva;

i.

apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;

j.

pompe progettate per il funzionamento industriale e l'utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;

k.

valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l'utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

l.

macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

m.

macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

n.

lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.

X.B.X.011

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.

X.B.X.012

Cabine di sicurezza biologica di classe II e camere a guanti.

X.B.X.013

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabili con materiali biologici.

X.B.X.014

Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 litri, utilizzabili con materiali biologici.

X.B.X.015

Contenitori per reazioni, reattori, agitatori, scambiatori di calore, condensatori, pompe (comprese le pompe dotate di tenuta singola), valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatori di accumulo e colonne di distillazione o torri di assorbimento che soddisfano i parametri di prestazione per l'autorizzazione in 2B350 (32), indipendentemente dai materiali di costruzione.

Nota: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.B.X.015 sono escluse le valvole idrauliche e i serbatoi di stoccaggio di volume totale interno (geometrico) inferiore a 1 m3 (1 000 litri) progettati per impianti domestici per l'acqua o il gas.

X.B.X.016

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

X.B.X.017

Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (in condizioni di temperatura e pressione standard), e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con materiali sottoposti ad autorizzazione.

X.B.X.018

Apparecchiature di laboratorio, comprese loro parti e accessori, per l'analisi o il rilevamento, distruttivi o non distruttivi, di sostanze chimiche.

X.B.X.019

Celle di elettrolisi cloro-alcali intere – mercurio, diaframma e membrana.

X.B.X.020

Elettrodi di titanio (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.021

Elettrodi di nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.022

Elettrodi bipolari di titanio e nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.023

Diaframmi di amianto appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.024

Diaframmi fluoropolimerici appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.025

Membrane scambiatrici di ioni fluoropolimeriche appositamente progettate per essere utilizzate in celle cloro-alcali.

X.B.X.026

Compressori appositamente progettati per comprimere cloro umido o secco, indipendentemente dal materiale di costruzione.

X.B.X.027

Reattori a microonde – Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento.

X.D.X.001

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.

X.D.X.002

"Software" "necessario" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.

X.D.X.003

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.

X.D.X.004

"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

"software" che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:

1.

destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e

2.

capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:

a.

visione meccanica (telemetria ottica);

b.

immagine all'infrarosso;

c.

immagine acustica (telemetria acustica);

d.

misurazione per contatto;

e.

posizionamento inerziale;

f.

misurazione della forza; e

g.

misurazione della coppia.

Nota: X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il "software" che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all'interno di unità di fabbricazione flessibili utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.

b.

non utilizzato.

X.D.X.005

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

Nota: Cfr. 2E001 ("sviluppo") per la "tecnologia" destinata al "software" sottoposto ad autorizzazione in questa voce.

X.D.X.006

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

X.D.X.007

"Software" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature CNC, classificate in una qualsiasi delle voci da 8456 a 8465 della tariffa doganale comune, che non rientra in X.D.X.003.

X.E.X.001

"Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o "necessaria" per lo "sviluppo" di "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.

Nota: Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e "software" correlati.

X.E.X.002

"Tecnologia" per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.

X.E.X.003

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

X.E.X.004

"Tecnologia" per l'"utilizzazione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

Parte B

1.   Dispositivi a semiconduttore

Codice NC

Designazione delle merci

8541 10

Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)

8541 21

Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W

8541 29

Altri transistor, diversi dai fototransistor

8541 30

Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)

8541 49

Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (esclusi generatori e celle fotovoltaiche)

8541 51

Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore

8541 59

altri dispositivi a semiconduttore

8541 60

Cristalli piezoelettrici montati

8541 90

Dispositivi a semiconduttore: parti

2.   Circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo

Codice NC

Designazione delle merci

3818 00

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

8486 10

Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

8486 20

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

8486 40

Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo

8534 00

Circuiti stampati

8537 10

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 , per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V

8542 31

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

8542 32

Memorie

8542 33

Amplificatori

8542 39

Altri circuiti integrati elettronici

8542 90

Circuiti integrati elettronici: parti

8543 20

Generatori di segnali

9027 50

altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

9030 20

Oscilloscopi ed oscillografi

9030 32

Multimetri, con dispositivo registratore

9030 39

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore

9030 82

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore

3.   Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici

Codice NC

Designazione delle merci

8525 89

Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8529 90

Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528

9006 30

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

9006 91

Parti e accessori di apparecchi fotografici

9013 10

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

9013 80

Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica

9025 19

Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

9032 10

Termostati

4.   Altri componenti elettrici/magnetici

Codice NC

Designazione delle merci

8501 32

Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW (esclusi i generatori fotovoltaici)

8504 31

Trasformatori di potenza inferiore o uguale a 1 kVA (esclusi quelli con dielettrico liquido)

8504 40

Convertitori statici

8505 11

Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione: di metallo

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8532 21

Altri condensatori fissi di tantalio

8532 22

Condensatori elettrici fissi elettrolitici all'alluminio (esclusi i condensatori di potenza)

8532 24

Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati

8533 21

Resistenze elettriche fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W (escluse le resistenze scaldanti e le resistenze fisse al carbonio)

8533 40

Resistenze elettriche variabili, compresi i reostati e i potenziometri (escluse le resistenze variabili bobinate e le resistenze scaldanti)

8536 41

Relè, per una tensione inferiore o uguale a 60 V

8536 49

Relè, per una tensione superiore a 60 V ed inferiore o uguale a 1 000  V

8536 50

altri interruttori, sezionatori e commutatori

8536 69

Spine e prese di corrente

8536 90

Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8543 70 02

Amplificatori di microonde

8543 70 04

Registratori digitali di dati di volo

8543 70 30

Amplificatori d'antenne

8548 00

Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85

5.   Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati

Codice NC

Designazione delle merci

8205 59 80

Utensili e utensileria a mano, compresi i diamanti tagliavetro, esclusi utensili per uso domestico, e utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

8456 11

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser

8457 10

Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli

8458 11

Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico

8458 91

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)

8459 61

Fresatrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458 , unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)

8466 10

Portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie e per macchine utensili; filiere a scatto automatico

8466 93

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461 , n.n.a.

8485 20

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma

8485 30

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro

8485 90

Parti di macchine per la fabbricazione additiva

6.   Materiali energetici e precursori

Codice NC

Designazione delle merci

2829 90

Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

4706 10

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone

7.   Dispositivi, moduli e assiemi elettronici

Codice NC

Designazione delle merci

8471 50

Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49 , che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita

8471 70 98

Altre unità di memoria

8471 80

Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)

8517 62

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

8517 69

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo

8517 79

Parti di apparecchi telefonici, di telefoni per reti cellulari o per altre reti senza filo e di altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, esclusi antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti

8526 91

Apparecchi di radionavigazione

9014 20

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

9014 80

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

8.   Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati

Codice NC

Designazione delle merci

2610 00

Minerali di cromo e loro concentrati

2819 10

Triossido di cromo

2819 90

Altri ossidi e idrossidi di cromo

8112 21

Cromo: greggio; polveri

8112 22

Cromo: cascami e avanzi

8112 29

Cromo: altri

8112 41

Renio greggio e cascami, avanzi e polveri di renio

8112 49

Renio, diverso da quello greggio e da cascami, avanzi e polveri

9.   Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi

Codice NC

Designazione delle merci

8482 10

Cuscinetti a sfere

8482 20

Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8482 30

Cuscinetti a rulli a botte

8482 50

Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli

10.   Prodotti vari

Codice NC

Designazione delle merci

8807 30

Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota

";

2)

nell'allegato V ter, il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 1 ter ter, paragrafo 7, all'articolo 1 sexies, paragrafo 4, all'articolo 1 septies, paragrafo 4, all'articolo 1 septies quater, paragrafo 4, all'articolo 1 octies bis, paragrafo 4, all'articolo 1 undecies quater, paragrafo 9, all'articolo 1 undecies quater, paragrafo 13, e all'articolo 1 vicies, paragrafo 4";

3)

nell'allegato V ter bis, il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco dei paesi di cui all'articolo 1 septvicies bis, paragrafo 2, all'articolo 8 octies, paragrafo 1, all'articolo 8 octies bis, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2 bis";

4)

l'allegato XIV bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIV bis

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 vicies, paragrafo 1 bis, sul divieto di transito attraverso la bielorussia

Codice NC

Designazione delle merci

8407 10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione

8409 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione

8409 99

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a.

8412 21

Motori idraulici, a movimento rettilineo (cilindri)

8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, n.n.a.

8421 23

per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

8421 31

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

8425 11

Paranchi a motore elettrico

8428 39

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici)

8429 59

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare un rotazione di 360o e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)

8431 39

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a.

8466 20

Portapezzi per macchine utensili

8467 29

Utensili elettromeccanici, a motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano (escluse seghe, troncatrici e foratrici)

8471 30

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8471 70

Unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazion

8474 39

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare materie minerali solide, comprese le polveri o le paste (esclusi betoniere e apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume, calandre)

8481 20

Valvole per la trasmissione oleoidraulica o pneumatica

8482 99

Parti di cuscinetti (esclusi sfere, cilindri, rulli e aghi)

8483 50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8507 10

Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

8511 10

Candele di accensione, per motori con accensione a scintilla o per compressione

";

5)

l'allegato XVIII è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XVIII

Elenco dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse di cui all'articolo 1 ter ter

Codice NC

Designazione delle merci

0601

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi

2508

Argille, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse)

2509

Creta

2512

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 , ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

2521

Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in fogli o lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2530 20

Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

2602

Minerali di manganese

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707 30

Xilolo (xileni)

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715

Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

ex 2804

Idrogeno ed altri elementi non metallici (esclusi gas rari)

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

2818 30

Idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche e ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2832 20

Solfiti (escluso sodio)

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840 30

Perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli acidi inorganici dei non-metalli e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921 22

Esametilendiammina e suoi sali

2921 41

Anilina e suoi sali

2922 11

Monoetanolammina e suoi sali

2922 43

Acido antranilico e suoi sali

2923 20

Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide, incl. la saccarina e suoi sali, o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2930

Tiocomposti organici

2933 29

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico, idrogenato o non, non condensato (escl. idantoina e suoi derivati nonché i prodotti della sottovoce 3002 10 )

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

2933 79

Lattami (escl. 6-esanolattame (epsilon-caprolattame), clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e composti organici o inorganici del mercurio)

2933 99

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl. composti la cui struttura contiene un anello pirazolico, imidazolico, piridinico o triazinico, idrogenato o non, non condensato, un ciclo chinolinico o isochinolinico, idrogenato o non, senza altre condensazioni, un ciclo pirimidinico, idrogenato o non, o un ciclo piperazinico, e lattami, alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), etile loflazepato, (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI), sali di tali prodotti e azinfos-metile (ISO))

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre

3204 90

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita

3205

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 41

Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 49

Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni basate su sostanze coloranti, inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. soluzioni colloidali)

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3215 11

Inchiostri da stampa – neri

3215 19

Inchiostri da stampa – altri

3403

Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

3506 99

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg – altri

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

3605

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36

3701 20

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

3701 91

per la fotografia a colori (policromia)

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3705

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3801 20

Grafite colloidale o semicolloidale

3806 20

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. "acceleranti di vulcanizzazione")

3816

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823 13

Acidi grassi del tallolio, industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3827 90

Miscele contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non specificate altrove in altre sottovoci relative alla voce 3827

3901 40

Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità relativa < 0,94 , in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3907 29

Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 )

3907 40

Policarbonati, in forme primarie

3907 70

Acido polilattico, in forme primarie

3907 91

Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido polilattico)

3908

Poliammidi in forme primarie

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

3910

Siliconi, in forme primarie

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri polimeri e prepolimeri ottenuti per sintesi chimica, non nominati altrove, in forme primarie

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3915 20

Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare

3921

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati, muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis), in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008 21

Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

4009 12

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

4009 41

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri

4011 80

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma

4016 93

Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti MDF), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5  g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4416

Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503

Lavori di sughero naturale

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4701

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 )

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4807

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 )

4809

Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (incl. la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui nessun lato misura > 36 cm a foglio spiegato, oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

4906

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (incl. la "lana pettinata alla rinfusa")

5106

Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107

Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

5205

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56  decitex ma inferiore a 714,29  decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso > 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211

Tessuti di cotone, contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m2

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403

Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5502

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5601 29

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 e 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5803

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2

5911 40

Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003

Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. quelle contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 36

Stoffe a maglia di catena (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. quelle contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. quelle contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309

Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 ; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804 23

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc. speciali per trapani dentari)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6813

Materiali di attrito e loro lavori (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6901

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5  % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909 90

Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto « colato », in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7011 10

Involucri di vetro, incl. i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l'illuminazione elettrica

72

Ghisa, ferro e acciaio

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio

7305

Tubi e condotti n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

7306

Tubi, condotti e profilati cavi n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. i gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

7314 12

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7407

Barre e profilati di rame

7408

Fili di rame

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15  mm

7411

Tubi e condotti di rame

7412

Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

7413

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame (non isolati per l'elettricità)

7415 21

Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7508

Altri lavori di nichel

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2  mm

7607 20

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2  mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7610

Costruzioni e parti di costruzione (p.es. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di alluminio (escl. le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ); lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7611

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. i gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili, per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7613

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7616 10

Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7905

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001

Stagno greggio

8003

Barre, profilati e fili, di stagno

8007

Lavori di stagno

8101 10

Polveri di tungsteno

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8105 90

Lavori di cobalto

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8111

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

8202 20

Lame di seghe a nastro, di metalli comuni

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per l'industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302 30

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8309

Tappi, compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8414 10

Pompe per vuoto

8414 90

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti - parti

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 60

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri impianti della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua non elettrici a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare - altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti - parti

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare della voce 8461 e macchine a mano)

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

8463

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8485

Macchine per la fabbricazione additiva

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a.

8487

Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84

8506

Pile e batterie di pile elettriche; loro parti

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (escl. lampade della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli; loro parti

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia, p.es. a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche; loro parti

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

8524

Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8536

Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere, diversi da quelli della voce 8539 ; loro parti

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

8602

Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

8604

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili (escl. traversine di legno, di calcestruzzo o di acciaio, tronchi di binari e binari non ancora sistemati ed elementi per la costruzione di strade ferrate); apparecchi meccanici (incl. quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

8609

Casse mobili e contenitori (incl. quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 29

Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)

8703 10

Autoveicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

Ex87 03 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 3 000  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 2 500  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Ex87 03 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Ex87 03 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm

Ex87 03 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm

Ex87 03 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

Ex87 04

Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli con i codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900  cm3

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

8708 99

Parti e accessori, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti, n.n.a.

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 )

9002 11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9002 19

Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni

9013

Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti

9025 90

Parti ed accessori di densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a.

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri (escl. quelli delle voci 9014 o 9015 ); stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032 81

Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici - idraulici o pneumatici - altri

9401 10

Sedili, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406

Costruzioni prefabbricate

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli)

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Ex98

Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici

";

6)

l'allegato XIX è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIX

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 ter ter, paragrafo 2, sul divieto di transito attraverso la bielorussia

Codice NC

Designazione delle merci

2710 19 21

Carboturbi, tipo petrolio lampante

2710 19 29

Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3815 12

Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove

7219 21

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm

7225 40

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (esclusi prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")

7304 29

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (esclusi prodotti di ghisa)

7311 00

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (esclusi contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

8456 30

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8515 19

Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera (esclusi ferri e pistole per brasare)

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

8705 10

Gru-automobili

8708 99

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), non nominati altrove

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali, per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche

";

7)

nell'allegato XXVII, tra il codice NC 7408 e il codice NC 7604, è inserito il codice seguente:

"

Codice NC

Nome del prodotto

7601

Alluminio greggio

";

8)

nell’allegato XXX, il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco di prodotti e tecnologie comuni ad altra priorità di cui agli articoli 1 sexies, 1 septies, 8 octies e 8 octies bis";

9)

sono aggiunti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO XXXI

Elenco dei macchinari di cui all'articolo 8

Codice NC

Designazione delle merci octies bis

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8536 50

altri interruttori, sezionatori e commutatori

ALLEGATO XXXII

Elenco dei macchinari di cui all'articolo 1 octies quinquies

"Software" utilizzati per la prospezione di petrolio e gas, nella fattispecie:

"software" per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli;

"software" per il calcolo, l'elaborazione e l'analisi di dati sismici;

"software" per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;

"software" per la trivellazione, "software" per la pianificazione dei processi di trivellazione, "software" per la traiettoria dei processi di trivellazione;

"software" per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione;

"software" di monitoraggio dei pozzi in tempo reale;

"software" di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas.".


(1)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(2)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(3)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(4)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(5)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(6)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(7)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(8)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(9)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(10)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(11)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(12)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(13)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(14)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(15)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(16)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(17)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(18)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(19)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(20)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(21)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(22)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(23)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(24)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(25)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(26)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(27)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(28)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(29)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(30)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(31)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(32)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/392/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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