Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025R0277

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/277 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

C/2025/825

GU L, 2025/277, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/277/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/277/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/277

13.2.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/277 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2025

relativo all’autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e richiede che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio».

(4)

Nel suo parere del 26 giugno 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 e l’additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza per gli utilizzatori, l’Autorità ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, che qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa e che un preparato è risultato non irritante per la pelle o per gli occhi. Ha inoltre concluso che l’aggiunta di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 a un livello minimo di 1×108 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati da tutto il materiale vegetale fresco migliorando la conservazione delle sostanze nutritive. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal. 2024;22:e8904.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

1k21801

Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

Composizione dell’additivo

Preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

-----------------

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

-----------------

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell’additivo per mangimi di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345:

metodo di semina per spatolamento (o per inclusione) su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)

Identificazione di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) — CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

2.

Dose minima di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Se impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) va utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

5 marzo 2035


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/277/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top