Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025L0025

Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/74/2024/REV/1

GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/25

10.1.2025

DIRETTIVA (UE) 2025/25 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2024

recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce, tra l’altro, le norme in materia di pubblicità delle informazioni relative alle società in registri delle imprese negli Stati membri per rafforzare la certezza del diritto nel mercato interno e le norme su un sistema di interconnessione dei registri. Tale sistema di interconnessione dei registri è operativo dal giugno 2017 e attualmente collega i registri di tutti gli Stati membri. In risposta agli sviluppi digitali, la direttiva (UE) 2017/1132 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per stabilire norme per la costituzione interamente online di società di capitali, la registrazione interamente online delle succursali transfrontaliere e la presentazione interamente online di documenti e informazioni ai registri delle imprese.

(2)

In un mondo sempre più digitalizzato, gli strumenti digitali sono essenziali per garantire la continuità delle operazioni commerciali e delle interazioni delle società con i registri e le autorità. Al fine di accrescere la fiducia e la trasparenza nel contesto imprenditoriale e agevolare le operazioni e le attività delle società nel mercato interno, in particolare in relazione alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5), è fondamentale che le società, le autorità e gli altri portatori di interessi abbiano accesso a informazioni affidabili sulle società che possano essere utilizzate senza formalità onerose in un contesto transfrontaliero.

(3)

La presente direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» e nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» nonché alla necessità di agevolare l’espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», del 10 marzo 2020, e «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», del 5 maggio 2021.

(4)

L’accesso a informazioni affidabili sulle società attraverso i registri e il loro utilizzo sono tuttora ostacolati da barriere in situazioni transfrontaliere. In primo luogo, le informazioni sulle società che gli utenti, comprese le società e le autorità, cercano non sono ancora disponibili in misura sufficiente nei registri nazionali o a livello transfrontaliero attraverso il sistema di interconnessione dei registri. In secondo luogo, l’utilizzo di tali informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere, anche in sede amministrativa dinanzi alle autorità nazionali o alle istituzioni e agli organi dell’Unione, nei procedimenti giudiziari o in caso di costituzione di controllate o succursali transfrontaliere, è ancora ostacolato da procedure e requisiti dispendiosi in termini di tempo e di costi, tra cui la necessità di ottenere un’apostilla o fornire una traduzione dei documenti sulla società.

(5)

Tutti i portatori di interessi, comprese le società, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per fini commerciali, nonché in sede amministrativa o nei procedimenti giudiziari. È pertanto necessario che i dati sulle società iscritti nei registri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri siano accurati, aggiornati e affidabili.

(6)

L’introduzione, mediante la direttiva (UE) 2019/1151, di norme relative ai controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società, registrano una succursale o presentano documenti o informazioni online ha rappresentano un importante primo passo. È ora essenziale adottare ulteriori misure per migliorare l’affidabilità e l’attendibilità delle informazioni sulle società contenute nei registri al fine di agevolarne l’utilizzo a livello transfrontaliero in sede amministrativa e nei procedimenti giudiziari.

(7)

Sebbene tutti gli Stati membri effettuino, in una certa misura, un controllo ex ante dei documenti e delle informazioni sulle società prima della loro iscrizione nei registri, negli Stati membri esistono approcci diversi per quanto riguarda l’intensità dei controlli, le procedure applicabili e le persone o gli organismi incaricati di verificare tali documenti e informazioni. Ciò si traduce in una fiducia insufficiente nelle informazioni o nei documenti sulle società in un contesto transfrontaliero e in situazioni in cui le informazioni o i documenti sulle società contenuti in un registro in uno Stato membro talvolta non sono accettati come prova in un altro Stato membro.

(8)

Pertanto è importante garantire che alcuni controlli siano effettuati in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei documenti e delle informazioni, rispettando nel contempo gli ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. È altresì necessario che tali controlli siano obbligatori, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, tali controlli dovrebbero altresì essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli. Tali controlli e altri requisiti dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società. Ad esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società.

(9)

È opportuno prevedere in tutti gli Stati membri un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie, al fine di garantire l’affidabilità dei documenti e delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere. È opportuno effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e di qualsiasi modifica di tali documenti, dato che si tratta dei documenti più importanti riguardanti una società. Tale controllo preventivo obbligatorio in tutti gli Stati membri sarebbe inoltre coerente con altre politiche dell’Unione e, in particolare, potrebbe contribuire a garantire che le procedure di diritto societario non possano essere utilizzate per eludere il diritto dell’Unione e degli Stati membri volto a tutelare l’interesse pubblico. Tale controllo preventivo dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico. La presente direttiva non richiede un controllo preventivo dei conti annuali delle società.

(10)

La legalità delle transazioni di diritto societario, la protezione dell’affidabilità dei registri pubblici e la prevenzione delle attività illecite richiedono l’identificazione corretta e sicura dei fondatori e degli amministratori della società, in particolare, nonché la verifica della loro capacità giuridica. Pertanto, ai fini delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere controlli elettronici pubblici complementari sull’identità, la capacità giuridica e la legalità. Tali controlli elettronici pubblici complementari potrebbero includere controlli pubblici audiovisivi a distanza dell’identità, compresi controlli elettronici delle foto d’identità. Allo stesso tempo, informazioni affidabili e aggiornate sulle società contenute nei registri contribuirebbero alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In particolare, un migliore accesso a informazioni più affidabili sulle società a livello dell’Unione, compreso il certificato delle società UE, faciliterebbe l’identificazione affidabile del cliente in linea con il principio di «conoscenza del proprio cliente» nell’ambito delle norme antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo. Inoltre, collegare a livello dell’Unione il sistema di interconnessione dei registri (Business Registers Interconnection System -BRIS), il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI), che contengono informazioni importanti sulle società, faciliterebbe l’accesso e consentirebbe di effettuare controlli incrociati su tali informazioni, rispettando nel contempo il regime di accesso alle informazioni in ciascun sistema di interconnessione.

(11)

Al fine di ridurre ulteriormente i costi e gli oneri amministrativi connessi alla costituzione di società, compresa la durata delle procedure, e di favorire l’espansione delle imprese nel mercato interno, in particolare delle PMI, è opportuno estendere il ricorso al principio «una tantum» nel settore del diritto societario. Tale principio è già ampiamente riconosciuto nell’Unione, anche nella comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», come mezzo per consentire alle pubbliche amministrazioni di scambiare dati e prove a livello transfrontaliero ed è applicato in diversi settori, come ad esempio il sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra autorità competenti in diversi Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(12)

L’applicazione del principio «una tantum» comporta che le società non debbano presentare più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche. Ad esempio, all’atto della costituzione di una controllata in un altro Stato membro, è opportuno che le società non siano tenute a ripresentare i documenti o le informazioni concernenti l’esistenza e la registrazione della società fondatrice già presentati al registro in cui la società fondatrice è iscritta. L’applicazione del principio «una tantum» comporta che le informazioni sulla società fondatrice debbano invece essere scambiate elettronicamente tra il registro in cui è iscritta la società e il registro in cui è iscritta una controllata attraverso il sistema di interconnessione dei registri. In alternativa, alle informazioni sulla società fondatrice si potrebbe accedere direttamente dal sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale europeo della giustizia elettronica («portale») o nel registro nazionale della società fondatrice. Qualora i documenti e le informazioni concernenti la società fondatrice siano scambiati attraverso il sistema di interconnessione dei registri – o vi si acceda direttamente da quest’ultimo – per via digitale, essi non dovrebbero essere privati dell’effetto giuridico né dovrebbero essere respinti a motivo della loro forma elettronica.

(13)

L’applicazione del principio «una tantum» significa altresì che la società fondatrice non dovrebbe essere tenuta a ripresentare i documenti o le informazioni sulla società a qualsiasi autorità, organismo o persona. Un’autorità, un organismo o una persona dovrebbe anzitutto accedere direttamente alle informazioni pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri mediante il portale. Nei casi in cui il registro fornisca tali informazioni a qualsiasi autorità, organismo o persona, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i mezzi per farlo, ad esempio attraverso punti di accesso opzionali nazionali al sistema di interconnessione dei registri, e di prevedere o meno oneri per tali informazioni.

(14)

Al fine di accrescere la trasparenza e la fiducia nei confronti delle società nel mercato interno, di garantire la certezza del diritto e di tutelare i terzi nelle interazioni con le società in un contesto transfrontaliero, di promuovere la lotta contro le frodi e gli abusi e di agevolare le operazioni e le attività transfrontaliere delle società, è essenziale rendere disponibili più informazioni sulle società in tutta l’Unione e garantire che tali informazioni siano comparabili e più facilmente accessibili. A tal fine è opportuno basarsi sulle informazioni sulle società già presenti nei registri nazionali, rendere tali informazioni disponibili a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché fornire accesso a più informazioni sia nei registri nazionali che attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(15)

Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato interno, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone», che ai fini della presente direttiva dovrebbero intendersi come i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter. Tali società di persone svolgono un ruolo importante nell’economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i tipi di informazioni ad esse relativi disponibili in tutta l’Unione, il che comporta difficoltà nell’accesso transfrontaliero a tali informazioni. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base su tali società di persone. Gli obblighi di pubblicità per tali società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone. Ad esempio, gli obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le informazioni sui soci autorizzati a rappresentare la società di persone, in particolare i soci illimitatamente responsabili. Come nel caso delle società di capitali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre alle società di persone l’obbligo di pubblicare documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. Qualora tali documenti o informazioni aggiuntivi contengano dati personali, gli Stati membri sono tenuti a trattarli in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(16)

È opportuno che le informazioni sulle società commerciali di persone siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, allo stesso modo delle informazioni sulle società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che le società commerciali di persone siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»).

(17)

Il numero dei dipendenti di una società è un’informazione importante per i terzi. Si tratta, ad esempio, di uno degli elementi che determinano la categoria dimensionale di un’impresa. Le società devono includere nel bilancio, a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio. Dato che in futuro sarà possibile estrarre tali dati dai bilanci, gli Stati membri potranno utilizzare tali informazioni già esistenti e renderle pubblicamente disponibili, gratuitamente, attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Allorché tali informazioni sono rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, è opportuno indicare chiaramente nel portale che le informazioni riguardano un numero medio annuo, includendo il riferimento all’esercizio specifico.

(18)

Gli azionisti, i potenziali investitori, i creditori, le autorità, i dipendenti e le associazioni della società civile hanno un interesse legittimo ad avere accesso alle informazioni relative alla struttura del gruppo al quale appartiene una società. Le informazioni sui gruppi di società sono importanti per promuovere la trasparenza e rafforzare la fiducia nel contesto imprenditoriale, nonché per contribuire all’individuazione efficace di meccanismi fraudolenti o abusivi che potrebbero incidere sulle entrate pubbliche e sulla credibilità del mercato interno. È pertanto auspicabile che le informazioni sulle strutture di gruppo siano pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri sia per i gruppi di società nazionali che per quelli transfrontalieri.

(19)

Sebbene le informazioni sui gruppi di società che devono elaborare bilanci consolidati a norma della direttiva 2013/34/UE siano incluse in tali bilanci, è necessario facilitare l’accessibilità pubblica di tali informazioni. I bilanci sono spesso disponibili solo dietro versamento di un onere e i portatori di interessi devono essere a conoscenza dell’esistenza di un gruppo di società, e di come ricercare e interpretazione tali informazioni nel bilancio consolidato. Le informazioni pubblicamente disponibili sui gruppi di società attraverso il sistema di interconnessione dei registri assicurano una maggiore trasparenza e un facile accesso a tali informazioni. La disponibilità di queste ultime attraverso il sistema di interconnessione dei registri consentirebbe inoltre di collegare automaticamente una società ad altre società facenti parte dello stesso gruppo di società grazie al loro EUID e di fornire accesso a ulteriori informazioni su ciascuna società all’interno di un gruppo di società.

(20)

La presente direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di decidere come raccogliere le informazioni necessarie sui gruppi di società e sul numero medio di dipendenti di una società. Onde evitare l’imposizione di nuovi obblighi per le società, i registri potrebbero estrarre tali dati direttamente dalle informazioni che le società includono nel loro bilancio presentato nel registro. L’obbligo di pubblicare informazioni sul numero medio di dipendenti dovrebbe pertanto essere subordinato alla disponibilità di tali informazioni in un formato che consenta l’estrazione dei dati. Inoltre, considerati i requisiti relativi ai dati strutturati e ai formati consultabili e leggibili da dispositivo automatico a norma degli atti legislativi dell’Unione, ad esempio il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (9), il regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (10) e la direttiva (UE) 2017/1132, i registri dovrebbero altresì essere in grado di estrarre informazioni sui gruppi di società con mezzi automatizzati. Per garantire che i requisiti relativi alla leggibilità da dispositivo automatico siano pienamente attuati in tutti gli Stati membri e che i registri dispongano dei mezzi tecnici per trattare le informazioni sulle società in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati, è necessario prevedere un periodo di recepimento più lungo per le disposizioni che richiedono di rendere disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri le informazioni sui gruppi di società e le informazioni sul numero medio di dipendenti di una società.

(21)

I gruppi di società possono avere una struttura complessa. Pertanto, è opportuno che una rappresentazione visuale della struttura di gruppo basata sulla catena di controllo, resa disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri, fornisca una panoramica agevole, facilmente accessibile e completa del gruppo di società e consenta una migliore comprensione delle sue modalità di funzionamento. La preparazione di tale rappresentazione visuale richiederebbe informazioni circa la posizione di ciascuna controllata nella struttura del gruppo, il che a sua volta richiederebbe informazioni più dettagliate sull’organizzazione del gruppo di società. Sebbene ai sensi della presente direttiva, tale rappresentazione visuale delle strutture di gruppo non sia obbligatoria, gli Stati membri sono tuttavia incoraggiati a prevederle e a renderle pubblicamente disponibili. Dovrebbe quindi essere ulteriormente valutata, previa consultazione dei portatori di interessi, la necessità di una rappresentazione visuale delle strutture di gruppo nell’ambito della futura valutazione della presente direttiva.

(22)

Oltre alle norme comuni per il controllo delle informazioni sulle società prima della loro iscrizione nel registro, è essenziale garantire che le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. La raccomandazione 24 del gruppo di azione finanziaria internazionale sulla trasparenza e l’effettiva titolarità delle persone giuridiche, riveduta nel marzo 2022, prevede che le informazioni sulle società contenute nei registri delle imprese debbano essere mantenute accurate e aggiornate. È inoltre nell’interesse delle società assicurarsi che le loro informazioni contenute nel registro siano sempre aggiornate, poiché i terzi possono valersi di tali informazioni, compreso il certificato delle società UE. È pertanto opportuno che le società siano tenute a pubblicare le modifiche dei propri documenti e informazioni senza indebiti ritardi e che i registri registrino e rendano pubblicamente disponibili tali modifiche in modo tempestivo. Tali requisiti per le società e i registri non dovrebbero applicarsi alle trasformazioni, fusioni o scissioni di società di capitali, per le quali la direttiva (UE) 2017/1132 prevede norme specifiche. Il periodo durante il quale i registri registrano e rendono pubblicamente disponibili le modifiche ai documenti e alle informazioni dovrebbe decorrere dalla data in cui sono espletate tutte le formalità necessarie per la presentazione, compreso il controllo di legalità che conferma che i documenti sono conformi al diritto nazionale. Tali formalità dovrebbero essere espletate dal registro senza indebito ritardo e la società dovrebbe essere informata della durata prevista. Il termine per i registri dovrebbe poter essere prorogato in caso di circostanze eccezionali, dovute ad esempio all’elevato numero di documenti presentati nel registro o a problemi tecnici imprevisti. Sebbene il termine per la pubblicazione dei documenti contabili sia disciplinato dalla direttiva 2013/34/UE, anche i registri dovrebbero renderli pubblicamente disponibili senza indebiti ritardi. Al fine di garantire ulteriormente che i documenti e le informazioni sulle società siano accurati e aggiornati in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per affrontare i casi di inosservanza di tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla presente direttiva, compresa la presentazione tardiva.

(23)

Al fine di mantenere aggiornate le informazioni sulle società contenute nei registri, è altresì importante individuare le società che non soddisfano più i requisiti per continuare a essere iscritte nel registro delle imprese. Se, da un lato, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a effettuare ispezioni periodiche, dall’altro è opportuno che dispongano di procedure trasparenti per verificare, in casi specifici in cui siano sorti dubbi, lo stato di tali società. Sebbene le società possano sospendere temporaneamente le loro attività per validi motivi, è importante che il loro stato nel registro delle imprese sia aggiornato di conseguenza. Ad esempio, tra gli indicatori della necessità di aggiornare le informazioni sulle società nel registro potrebbe figurare il fatto che una società non disponga di un consiglio di amministrazione funzionante come previsto dal diritto nazionale, non abbia depositato documenti contabili o da alcuni anni non eserciti alcuna attività economica. Analogamente, il fatto che un gran numero di società sia registrato allo stesso indirizzo potrebbe indicare che alcune di tali società siano state costituite a fini abusivi. Procedure di verifica pertinenti negli Stati membri dovrebbero permettere alle società di spiegare la propria situazione e di fornire i dati necessari, entro termini ragionevoli, e dovrebbero garantire che lo stato della società sia aggiornato di conseguenza, ad esempio se la società è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, oggetto di una procedura di insolvenza, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla normativa nazionale e se iscritto nei registri nazionali. Tali procedure di verifica dovrebbero inoltre prevedere, in ultima istanza, la cancellazione di una società dal registro conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale. Le informazioni su tali procedure di verifica dovrebbero essere accessibili al pubblico conformemente alla direttiva (UE) 2017/1132.

(24)

Nel mercato interno, le società dovrebbero poter dimostrare di essere legalmente costituite in uno Stato membro con mezzi semplici e affidabili, riconosciuti in un contesto transfrontaliero da altri Stati membri. È pertanto opportuno istituire un certificato delle società UE armonizzato. Le società potrebbero richiedere tale certificato delle società UE, presso i registri delle imprese nazionali o attraverso il sistema di interconnessione dei registri, al fine di utilizzarlo per vari scopi, anche in sede amministrativa dinanzi alle autorità nazionali o alle istituzioni e agli organi dell’Unione e nei procedimenti giudiziari in altri Stati membri. Tale certificato delle società UE dovrebbe essere rilasciato e autenticato dai registri delle imprese nazionali, dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e dovrebbe includere le informazioni di base sulle società utilizzate dalle imprese in situazioni transfrontaliere, tra cui, ad esempio, la denominazione sociale, la sede sociale, i rappresentanti legali o l’oggetto della società. Il certificato delle società UE dovrebbe lasciare impregiudicati gli estratti e i certificati nazionali. Il certificato delle società UE rilasciato in formato elettronico dovrebbe essere autenticato utilizzando i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Per agevolare le attività transfrontaliere delle società e ridurre il più possibile i costi, è opportuno garantire in tutti gli Stati membri che una società possa ottenere gratuitamente il proprio certificato delle società UE. Allo stesso tempo, considerata la diversità dei modelli di finanziamento dei registri delle imprese, compresi i registri interamente autofinanziati, è importante garantire che qualsiasi misura derivante dalla presente direttiva non pregiudichi gravemente il finanziamento dei registri. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad addebitare oneri per il rilascio di certificati delle società UE qualora il loro rilascio a titolo gratuito comporti un impatto negativo significativo sulle entrate dei loro registri delle imprese. Ad ogni modo, ciascuna società dovrebbe poter ottenere il proprio certificato delle società UE, a titolo gratuito, almeno una volta per anno civile. Anche i terzi, comprese le autorità, che necessitino di informazioni affidabili ed essenziali sulle società dovrebbero poter richiedere il certificato delle società UE di una determinata società. L’origine e l’autenticità di un certificato delle società UE in formato cartaceo dovrebbero poter essere verificate elettronicamente, ad esempio mediante un numero di protocollo corrispondente al documento originale nel registro o verificando la firma digitale dell’autorità di rilascio memorizzata nel codice QR che figura su tale documento. I registri e le autorità di altri Stati membri dovrebbero accettare il certificato delle società UE conformemente alla presente direttiva.

(25)

La direttiva (UE) 2017/1132 prevede misure volte a garantire non solo che le informazioni sulle società siano rese pubbliche, ma anche che i terzi possano valersi di tali informazioni. Inoltre, la direttiva (UE) 2019/1151 ha introdotto norme obbligatorie per i controlli in relazione alla costituzione completamente online di società e alla registrazione completamente online di succursali. La presente direttiva prevede una serie completa di misure che contribuiranno ulteriormente a garantire che i documenti e le informazioni sulle società contenuti nei registri siano accurati e aggiornati. Le disposizioni di cui alla presente direttiva volte a facilitare l’utilizzo transfrontaliero dei documenti e delle informazioni sulle società si basano sulle norme già esistenti per i controlli, nonché sulla serie completa di misure introdotte dalla presente direttiva per garantire l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni sulle società.

(26)

Al fine di contrastare le frodi e gli abusi, è opportuno che agli Stati membri sia consentito rifiutare di accettare come prova le informazioni o i documenti sulle società provenienti dal registro di un altro Stato membro, qualora l’autorità competente abbia fondati motivi per sospettare frodi o abusi in relazione alla costituzione o alla persistente esistenza di tale società o ad altre informazioni su tale società. Tuttavia, tale possibilità non dovrebbe essere interpretata nel senso di un principio generale di riconoscimento reciproco in relazione a tutti i documenti e a tutte le informazioni conservati nei registri delle imprese nazionali. In caso di sospetto di frode o abuso, l’autorità competente dovrebbe, in una prima fase, consultare il registro che ha fornito le informazioni o rilasciato i documenti al fine di chiederne il parere. Le informazioni o i documenti sulle società provenienti da un registro di un altro Stato membro non dovrebbero essere respinti in maniera sistematica, bensì solo in via eccezionale e caso per caso, ove giustificato da ragioni di interesse pubblico ai fini di prevenire frodi o abusi. Se le informazioni o i documenti forniti sono respinti, l’autorità competente dovrebbe informare il registro che li ha forniti, ad esempio tramite il pertinente punto di contatto come previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le differenze di approccio da uno Stato membro all’altro riguardo alle modalità di svolgimento del controllo preventivo o le differenze tra gli ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri non costituiscano motivi di rifiuto.

(27)

Al fine di agevolare ulteriormente le procedure transfrontaliere per le società e semplificare e ridurre le formalità, come l’apostilla o la traduzione, è opportuno istituire una procura digitale dell’UE. La procura digitale dell’UE dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale modello dovrebbe comprendere almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La procura digitale dell’UE sarebbe costituita conformemente ai requisiti giuridici nazionali. Essa dovrebbe essere accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative alla costituzione di società e alle limitazioni all’uso delle procure in generale. La procura digitale dell’UE dovrebbe assolvere i requisiti sugli attestati elettronici di attributi di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le specifiche tecniche del portafoglio europeo di identità digitale per garantire una soluzione comune con una maggiore facilità d’utilizzo. Questo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri diminuendo il rischio di sviluppare sistemi paralleli non interoperabili in tutta l’Unione.

(28)

La procura digitale dell’UE istituita a norma della presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di rappresentanza legale e statutaria o qualsiasi altro tipo di procura. La procura digitale dell’UE dovrebbe essere soltanto in formato digitale e dovrebbe essere autenticata utilizzando i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. Sebbene, a norma della direttiva (UE) 2017/1132, le informazioni sui rappresentanti legali debbano essere pubblicate nei registri delle imprese, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se chiedere che una specifica procura digitale dell’UE sia iscritta nel registro delle imprese o in un registro diverso conformemente al diritto nazionale. Al fine di superare le barriere linguistiche e agevolarne l’utilizzo, i modelli relativi al certificato delle società UE e alla procura digitale dell’UE dovrebbero essere resi disponibili sul portale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(29)

Le società incontrano spesso difficoltà e ostacoli amministrativi nel momento in cui desiderano utilizzare le informazioni sulle società, già disponibili nel loro registro delle imprese nazionale, in situazioni transfrontaliere, anche nelle interazioni con le autorità competenti o nei procedimenti giudiziari in un altro Stato membro. I dati sulle società disponibili nel registro delle imprese di uno Stato membro spesso non sono accettati in un altro Stato membro senza formalità onerose che generano costi e ritardi. Pertanto, al fine di agevolare le attività transfrontaliere nel mercato interno, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che non siano necessarie legalizzazioni o formalità analoghe, come l’apostilla, per quanto riguarda le copie autentiche di documenti e informazioni relative alle società ottenute dai registri. Lo stesso approccio dovrebbe essere applicato anche ai documenti e alle informazioni scambiati attraverso il sistema di interconnessione dei registri, quali i certificati preliminari alle operazioni, nonché agli atti notarili o ai documenti amministrativi nel quadro delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva che sono utilizzati in un contesto transfrontaliero. Tali procedure comprendono la costituzione di società e la registrazione di succursali in un altro Stato membro, nonché trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

(30)

Nel contempo, al fine di prevenire frodi o falsificazioni, è opportuno che le autorità dello Stato membro in cui sono presentati il documento o le informazioni sulle società, qualora abbiano un ragionevole dubbio circa la relativa origine o autenticità, possano verificare il documento o le informazioni tramite il registro che li ha rilasciati o il registro del proprio Stato membro che potrebbe scambiare informazioni sull’autenticità del documento attraverso il sistema di interconnessione dei registri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare quale punto di contatto nazionale. Tale scambio di informazioni dovrebbe contribuire alla fiducia reciproca e alla cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito del mercato interno.

(31)

Gli atti costitutivi delle società sono talvolta redatti in due o più lingue, una delle quali è spesso una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. Le società spesso pubblicano volontariamente una traduzione del loro atto costitutivo in tale lingua sui loro siti web. Inoltre una quantità crescente di informazioni sulle società contenute nell’atto costitutivo è disponibile separatamente e facilmente identificabile con l’ausilio di note multilingui attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Le informazioni sulle società devono inoltre essere conservate nei registri delle imprese in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati, in linea con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1151, il che faciliterà la traduzione automatica di tali dati. Questi sviluppi agevolano la consultazione e l’utilizzo di tali informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere senza che vi sia bisogno di una traduzione. Pertanto, la presente direttiva mira a semplificare l’uso transfrontaliero delle informazioni sulle società riducendo la necessità della traduzione, in particolare della traduzione certificata.

(32)

Le autorità che devono verificare informazioni specifiche su una società di un altro Stato membro dovrebbero anzitutto consultare le informazioni richieste nel certificato delle società UE o attraverso il sistema di interconnessione dei registri, anziché chiedere la traduzione dell’intero documento contenente tali informazioni specifiche. Ciò non pregiudicherebbe il diritto degli Stati membri di chiedere una traduzione non certificata in una delle rispettive lingue ufficiali, qualora necessitassero dell’intero documento nel contesto di una determinata procedura. Riguardo alle traduzioni certificate, in linea di principio è opportuno che i requisiti giuridici per la produzione di tali traduzioni dell’atto costitutivo o degli altri documenti forniti dal registro delle imprese siano limitati allo stretto necessario e che le traduzioni certificate siano richieste solo in casi specifici. Tuttavia, potrebbe essere richiesta una traduzione certificata, ad esempio, se i documenti devono essere resi pubblicamente disponibili da un registro, in conformità della direttiva (UE) 2017/1132 o nel contesto di procedimenti giudiziari.

(33)

Al fine di accrescere la trasparenza, facilitare l’accesso alle informazioni sulle società e creare amministrazioni pubbliche più connesse su base transfrontaliera nel mercato interno, è importante collegare i sistemi di interconnessione a livello dell’Unione già funzionanti che contengono informazioni importanti sulle società. È pertanto opportuno che il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sia collegato al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS), istituito dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), che collega i registri centrali nazionali contenenti informazioni sui titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici, trust e altri tipi di istituti giuridici, nonché al sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI), istituito a norma del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). L’EUID dovrebbe essere utilizzato per collegare le informazioni relative a una determinata società in tutti tali sistemi. Tuttavia, tale connessione tra i sistemi non dovrebbe incidere sulle norme e sui requisiti relativi all’accesso alle informazioni stabiliti nell’ambito dei pertinenti quadri che istituiscono tali registri e interconnessioni. Ciò significa, ad esempio, che un utente del BRIS poter accedere al BORIS solo se ha diritto ad accedere al BORIS ai sensi delle norme e dei requisiti di quest’ultimo.

(34)

Per consentire alle società, in particolare alle PMI, di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, è opportuno che il ricorso al principio «una tantum» sia ulteriormente sviluppato nei casi in cui le società registrano succursali in un altro Stato membro. Come con la costituzione di una controllata transfrontaliera, l’applicazione del principio «una tantum» per quanto riguarda le succursali implica che il registro della succursale dovrebbe ottenere le informazioni sulla società che registra la succursale transfrontaliera reperendole elettronicamente dal registro della società attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale scambio di informazioni, come nel caso di qualsiasi altro scambio di informazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri, sarà effettuato mediante una trasmissione sicura tra i registri nazionali, per garantire che le informazioni siano affidabili e non debbano essere certificate o soggette a legalizzazione o formalità analoghe. In alternativa, il registro della succursale potrebbe accedere alle informazioni sulla società direttamente dal sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale o nel registro nazionale di tale società.

(35)

Sebbene le informazioni sulle succursali transfrontaliere delle società di capitali dell’UE siano già disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, le informazioni sulle succursali di società di paesi terzi non lo sono, anche se sono già pubblicate nei registri nazionali in linea con la direttiva (UE) 2017/1132. Al fine di agevolare l’accesso dei portatori di interessi a tali informazioni a livello dell’Unione, è opportuno che le informazioni su dette succursali di società di paesi terzi siano rese disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri e che alcune di tali informazioni siano rese disponibili gratuitamente, come già avviene per le succursali transfrontaliere delle società di capitali dell’UE.

(36)

È opportuno che i documenti e le informazioni sulle società, comprese le informazioni sui rappresentanti legali, per lo meno sui soci che rispondono illimitatamente delle società di persone nonché su altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, siano resi pubblici nei registri delle imprese al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società e i terzi. In particolare, è importante che i terzi, come i creditori, gli investitori e i partner commerciali, ma anche le autorità e gli organi giurisdizionali, abbiano la piena certezza del diritto in merito alla persona designata ad agire per conto della società e autorizzata a stipulare contratti o svolgere attività per conto della stessa. I soci di una società di persone sono spesso autorizzati a rappresentare quest’ultima nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari. Analogamente, al fine di tutelare i terzi è essenziale che, qualora tutte le azioni di una società di capitali siano detenute da un unico azionista, l’identità di tale unico azionista, che può essere una persona fisica o giuridica, sia resa accessibile al pubblico nel registro delle imprese in caso di costituzione di tali società o di variazione dell’unico azionista. Dato che un unico azionista può, ad esempio, esercitare i poteri demandati all’assemblea dei soci o concludere contratti con la società rappresentata da tale azionista, i terzi dovrebbero essere in grado di identificare il socio unico al fine di identificare la persona che esercita il controllo della società o la rappresenta. Pertanto tali persone dovrebbero essere identificate in modo inequivocabile.

(37)

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, i terzi non solo devono avere accesso alle informazioni sulle società del proprio Stato membro, ma anche alle informazioni sulle società di un altro Stato membro. Come avverrebbe in un contesto nazionale, i terzi devono avere la certezza del diritto per quanto riguarda i rappresentanti legali, i soci delle società di persone e altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, nonché i singoli azionisti di società di altri Stati membri. È pertanto opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il quale dà accesso a tali informazioni in un formato multilingue e comparabile, garantendo in tal modo lo stesso livello di protezione dei terzi in situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda l’identità dei rappresentanti legali, dei soci delle società di persone e di altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, nonché dei singoli azionisti, è essenziale che tali persone possano essere identificate in modo inequivocabile. La necessità di garantire la certezza dell’identità esatta di tali persone è particolarmente elevata nelle situazioni transfrontaliere in cui il sistema di interconnessione dei registri consente l’accesso a tali informazioni su tutte le società di capitali e sulle società commerciali di persone. Poiché i sistemi nazionali adottano approcci diversi rispetto all’identificazione di tali persone, occorre armonizzare le categorie di dati personali accessibili a livello dell’Unione. Sebbene i nomi e i cognomi di tali persone costituiscano dati personali che servono a identificarle, i nomi e i cognomi non garantiscono un’identificazione univoca in tutti i casi e devono pertanto essere integrati da informazioni supplementari. In tale contesto l’aggiunta del solo anno di nascita non sarebbe sufficiente, data la prevalenza di alcuni nomi, in termini sia di nomi che di cognomi, singolarmente e in combinazione, negli Stati membri e il fatto che spesso la popolarità di taluni nomi segue cicli annuali, il che comporta che molte persone con nomi identici sono nate nello stesso anno. È pertanto necessario e proporzionato imporre ai registri di rendere disponibile la data di nascita completa ovvero informazioni equivalenti per quegli Stati membri che non registrano la data di nascita completa nel registro nazionale. Tale requisito consentirebbe di identificare in modo inequivocabile i rappresentanti legali, i soci delle società di persone e le altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, nonché i singoli azionisti.

(38)

È opportuno che gli Stati membri trattino i dati personali dei rappresentanti legali, dei soci delle società di persone e delle altre persone che possono legittimamente rappresentare, nonché dei singoli azionisti, compresi i dati personali che devono essere resi pubblici nei registri, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. È auspicabile che la Commissione tratti i dati personali nel quadro della presente direttiva conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In particolare, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero attuare adeguate garanzie in materia di protezione dei dati per garantire che il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva sia limitato a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

(39)

Al fine di garantire che tutti i cittadini dell’Unione possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalla messa a disposizione di un maggior numero di informazioni sulle società nei registri delle imprese, è essenziale che tali informazioni siano fornite alle persone con disabilità in formati accessibili. Ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati firmatari sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire che le persone con disabilità abbiano tra l’altro accesso, su un piano di parità con gli altri, all’informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico. A tale riguardo, la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) stabilisce requisiti generali di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità, e di favorire l’interoperabilità. Tale direttiva incoraggia gli Stati membri a estendere la sua applicazione agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico. In aggiunta, la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) contiene requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, compresi i loro siti web e le relative informazioni. Data la diversità degli organismi responsabili della gestione dei registri delle imprese, che vanno dai tribunali e dalle autorità amministrative ai soggetti privati, e data la diversità delle attività svolte dai registri delle imprese, è opportuno valutare se siano necessarie misure specifiche per garantire che le persone con disabilità possano accedere alle informazioni sulle società fornite dai registri delle imprese in tutti gli Stati membri su un piano di parità con gli altri utenti.

(40)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia aumentare la quantità e migliorare l’affidabilità dei documenti e delle informazioni sulle società disponibili nei registri delle imprese o attraverso il sistema di interconnessione dei registri, e consentire l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione necessaria, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(42)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al paragrafo 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (20) del 13 aprile 2016; tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure. La valutazione dovrebbe riguardare l’esperienza pratica acquisita con il certificato delle società UE, la procura digitale dell’UE, la riduzione delle formalità in situazioni transfrontaliere per le imprese, l’efficacia dei controlli preventivi e dei controlli di legalità e della messa a disposizione delle informazioni gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri, come pure l’applicazione degli obblighi di pubblicità per le società di persone. Le informazioni sulla sede dell’amministrazione centrale e sul centro di attività principale sono importanti per accrescere la trasparenza e quindi rafforzare la certezza del diritto relativamente ai rapporti d’affari delle società dell’Unione. Pertanto la Commissione dovrebbe valutare se tali informazioni debbano essere pubblicate nel registro nazionale e rese disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, come pure le modalità di definizione di tali concetti per garantirne una comprensione uniforme in tutta l’Unione. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il potenziale in termini di interoperabilità intersettoriale tra il sistema di interconnessione dei registri e altri sistemi che forniscono meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti, ad esempio nel settore fiscale o in quello della sicurezza sociale o del sistema tecnico «una tantum» istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724, al fine di creare amministrazioni pubbliche più connesse su base transfrontaliera nel mercato interno. L’importanza dell’interoperabilità intersettoriale è sottolineata anche nel regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e nella comunicazione della Commissione, del 18 novembre 2022, relativa al rafforzamento della politica del settore pubblico in materia di interoperabilità - Collegare i servizi pubblici, sostenere le politiche pubbliche e garantire benefici pubblici - Verso un’«Europa interoperabile». La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità di introdurre misure supplementari per rispondere pienamente alle esigenze delle persone con disabilità nel momento in cui queste accedono alle informazioni sulle società fornite dai registri delle imprese. La Commissione dovrebbe valutare se l’ambito di applicazione delle disposizioni sui gruppi di società debba essere esteso ad altre categorie o tipi di gruppi e altri soggetti e se la rappresentazione visuale della struttura di gruppo debba essere resa pubblicamente disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Infine, la Commissione dovrebbe valutare se le cooperative, che svolgono un ruolo importante in molti Stati membri, debbano essere incluse nell’ambito di applicazione della presente direttiva, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche.

(43)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 maggio 2023 (22).

(44)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/102/CE (23) e (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2009/102/CE

L’articolo 3 della direttiva 2009/102/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un’indicazione in tal senso e l’identità del socio unico figurano nel fascicolo o sono trascritte nel registro di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e sono rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva.

L’articolo 18 e l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:

1)

l’intestazione del titolo I è sostituita dalla seguente:

« NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ »;

2)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

è inserito il trattino seguente dopo il secondo trattino:

«—

un insieme comune di norme relative al controllo preventivo dei documenti e delle informazioni sulle società,»

;

b)

è inserito il trattino seguente dopo il terzo trattino:

«—

la pubblicità delle società di persone (partnership),»

;

3)

al titolo I, capo II, l’intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Nullità della società e validità dei suoi obblighi»

;

4)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell’allegato II e, ove specificato, mutatis mutandis ai tipi di società elencati nell’allegato II ter.»

;

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Controllo preventivo

1.   Gli Stati membri prevedono, all’atto della costituzione di una società elencata negli allegati II e II ter, un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, dell’atto costitutivo e dello statuto della società e delle loro modifiche. Tale requisito lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la loro normativa in materia di costituzione delle società elencate negli allegati II e II ter preveda una procedura per il controllo di legalità dell’atto costitutivo e dello statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato. Gli Stati membri provvedono affinché un controllo di legalità sia effettuato anche in caso di modifica di tali documenti.

Il controllo di legalità di cui al primo comma accerta quanto meno che:

a)

siano soddisfatti i requisiti formali per l’atto costitutivo e per lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e che, laddove vengano utilizzati i modelli di cui all’articolo 13 nonies, essi siano utilizzati correttamente;

b)

figuri il contenuto minimo obbligatorio;

c)

siano rispettati i requisiti giuridici sostanziali; e

d)

siano stati previsti i pertinenti conferimenti in denaro o in natura, conformemente al diritto nazionale.

3.   Qualora, per la costituzione delle società elencate nell’allegato II ter o all’atto della loro registrazione, il diritto nazionale non richieda la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, la procedura per il controllo di legalità comprende i controlli formali e sostanziali relativi ai documenti o alle informazioni richiesti dal diritto nazionale ai fini della domanda di iscrizione nel registro di tali società.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano sia alle procedure interamente online che alle procedure che non sono interamente online.»

;

6)

al titolo I, l’intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

« Procedure online e altre procedure (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri »;

7)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Ambito di applicazione

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione e dalla sezione 1 bis si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell’allegato II e, ove specificato, ai tipi di società elencati negli allegati I, II bis e II ter.»

;

8)

all’articolo 13 bis sono aggiunti i punti seguenti:

«7)

“società madre”, una società che controlla una o più società controllate;

8)

“società capogruppo”, una società madre che non è controllata da un’altra società;

9)

“società madre intermedia”, una società madre soggetta al diritto di uno Stato membro che non è controllata da un’altra società soggetta al diritto di uno Stato membro e che non è una società capogruppo;

10)

“controllata”, una società controllata da una società madre;

11)

“gruppo”, una società capogruppo e tutte le sue controllate;

12)

“legalizzazione”, la formalità per certificare l’autenticità della firma di un pubblico ufficiale su un documento, la veste nella quale ha agito il firmatario di tale documento e, ove opportuno, l’identità del bollo o del timbro che il documento reca;

13)

“formalità analoga”, l’aggiunta del certificato previsto dalla convenzione sulle apostille.»

;

9)

all’articolo 13 ter, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

un portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*2)  Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione di un quadro per un’identità digitale europea (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).»;"

10)

l’articolo 13 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma del presente paragrafo si applica fatte salve le norme sul controllo preventivo di cui all’articolo 10.»

;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma del presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 16 ter, 16 quater, 16 quinquies e 16 octies

;

11)

l’articolo 13 septies è così modificato:

a)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

le norme di cui all’articolo 15 relative alla presentazione delle modifiche dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri di cui all’articolo 16 e all’aggiornamento di tali documenti e informazioni.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché quanto indicato al primo paragrafo includa, mutatis mutandis, anche informazioni riguardanti le società elencate nell’allegato II ter.»

;

12)

l’articolo 13 octies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché una società elencata nell’allegato II o II ter, qualora costituisca una società in un altro Stato membro, non sia tenuta a fornire i documenti e le informazioni, rilevanti ai fini della procedura di costituzione, disponibili nel registro dello Stato membro in cui tale società è iscritta. Gli Stati membri provvedono affinché il registro dello Stato membro in cui la società viene costituita recuperi tali documenti e informazioni mediante scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22. Tale registro può recuperare il certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter. Il registro dello Stato membro in cui la società è costituita può inoltre accedere direttamente ai documenti e alle informazioni che sono disponibili nel sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale o nel registro dello Stato membro in cui è registrata la società fondatrice.

Ove un’autorità o una persona o un organismo siano incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione di una società, e i documenti e le informazioni di cui al primo comma siano necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti, il registro dello Stato membro in cui la società viene costituita fornisce a tale autorità, persona o organismo, su richiesta, i documenti e le informazioni recuperati a norma del primo comma, a meno che tali documenti e informazioni non siano pubblicamente disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri.»

;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

i requisiti per verificare la legittimità dell’oggetto della società a norma del diritto nazionale;»

;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

i requisiti per verificare la legittimità della denominazione della società a norma del diritto nazionale;»

;

c)

al paragrafo 4, la lettera a) è soppressa;

13)

all’articolo 13 nonies, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri assicurano che i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di costituzione online di cui all’articolo 13 octies

;

14)

l’articolo 13 undecies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online presso il registro in cui la società è registrata. Tale requisito si applica anche alle società elencate nell’allegato II ter.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 13 octies, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis alla presentazione online di documenti e informazioni. L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica ai documenti e alle informazioni di cui a tale articolo.»

;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 duodecies

Altre forme di costituzione delle società e di presentazione di documenti e informazioni

1.   Le norme di cui all’articolo 13 quater, all’articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, all’articolo 13 octies, paragrafo 3, lettere a), d), e), e f), all’articolo 13 octies, paragrafo 4, lettere b) e c), all’articolo 13 octies, paragrafi 5 e 7, e all’articolo 28 bis, paragrafo 5 bis, si applicano mutatis mutandis alle forme di costituzione delle società elencate negli allegati II e II ter che non avvengono completamente online.

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per verificare l’identità dei richiedenti nel caso di tali altre forme di costituzione delle società.

2.   L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 13 octies, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis a ogni forma di presentazione di documenti e informazioni da parte delle società elencate negli allegati II e II ter che non avvenga completamente online. L’articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3, si applica ai documenti di cui a tale articolo.»

;

16)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« Atti e informazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società di capitali »;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«l)

l’oggetto della società che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, che può essere espresso utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), qualora tale codice sia utilizzato ai fini del registro a norma del diritto nazionale applicabile e qualora l’oggetto sia iscritto nel registro nazionale.»

;

17)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Atti e informazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società di persone (partnership)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’obbligo della pubblicità per i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter riguardi almeno gli atti e le informazioni seguenti:

a)

la denominazione della società di persone;

b)

la forma giuridica della società di persone;

c)

la sede sociale, o suo equivalente, della società di persone;

d)

il numero di iscrizione della società di persone nel registro;

e)

l’importo massimo della responsabilità o del conferimento di ogni socio accomandante, laddove tali informazioni siano iscritte nel registro nazionale;

f)

l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, laddove la presentazione di tali documenti al registro sia richiesta dal diritto nazionale;

g)

le modifiche degli atti di cui alla lettera f), compresa la proroga della durata della società di persone, se quest’ultima ha una durata limitata;

h)

dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di cui alla lettera f), il testo integrale dell’atto o dello statuto modificato nella sua redazione aggiornata;

i)

le generalità dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone sono autorizzate a rappresentare la società di persone da sole o sono tenute ad agire congiuntamente, oppure, ove non sia il caso, le informazioni circa la natura e la portata dell’autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;

j)

qualora diverse da quelle di cui alla lettera i), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti, qualora tali generalità siano rese pubblicamente disponibili nel registro nazionale;

k)

i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE;

l)

lo scioglimento della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale;

m)

la sentenza che dichiara la nullità della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale;

n)

le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, se tali informazioni sono iscritte nel registro nazionale, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto della società di persone;

o)

l’eventuale chiusura della liquidazione e, negli Stati membri in cui la cancellazione dal registro produce effetti giuridici, il fatto che è stata effettuata tale cancellazione, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale.»

;

18)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Aggiornamento dei registri

1.   Gli Stati membri predispongono procedure intese a garantire l’aggiornamento dei documenti e delle informazioni sulle società elencate negli allegati II e II ter e conservate nei registri di cui all’articolo 16.

2.   Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono almeno che:

a)

le modifiche ai documenti e alle informazioni riguardanti le società elencate negli allegati II e II ter siano da iscrivere nel registro entro un periodo di tempo non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data in cui esse sono intervenute; tale periodo di tempo non si applica alle modifiche ai documenti contabili di cui all’articolo 14, lettera f), e all’articolo 14 bis, lettera k);

b)

le modifiche ai documenti e alle informazioni riguardanti le società elencate negli allegati II e II ter siano trascritte nel registro e siano pubblicate, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’adempimento di tutte le formalità richieste per la presentazione di tali modifiche, compreso il ricevimento di tutti i documenti e tutte le informazioni, conformi al diritto nazionale; in via eccezionale, tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi;

c)

i registri possano consultare altre autorità o registri pertinenti all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale per verificare specifiche informazioni sulle società.

3.   Gli Stati membri predispongono procedure per verificare, in caso di dubbio, se le società elencate negli allegati II e II ter soddisfano i requisiti per continuare a essere registrate. Le norme che disciplinano tali procedure includono la possibilità per la società di rettificare le informazioni pertinenti entro un periodo di tempo ragionevole, garantiscono che lo stato della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, oggetto di una procedura di insolvenza, economicamente attiva o inattiva, così come previsto dal diritto nazionale e se iscritto nel registro nazionale, sia conseguentemente aggiornato nel registro e, ove giustificato, includono la possibilità prevedono la cancellazione delle società dal registro a norma del diritto nazionale.»

;

19)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese (“registro”) per ogni società elencata negli allegati II e II ter ivi iscritta.

Gli Stati membri provvedono a che le società elencate negli allegati II e II ter dispongano di un identificativo unico europeo (“EUID”), di cui al punto 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione (*3), che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell’articolo 22 (“sistema di interconnessione dei registri”). Tale identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d’origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 7).»;"

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi da 2 a 6 si applicano a tutti gli atti e a tutte le informazioni di cui all’articolo 14 bis

;

20)

all’articolo 16 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano compatibili con il portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183.

6.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle copie integrali o parziali di tutti i documenti e di tutte le informazioni di cui all’articolo 14 bis

;

21)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 ter

Certificato delle società UE

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i registri emettano i certificati delle società UE relativi alle società elencate negli allegati II e II ter. Il certificato delle società UE è accettato in tutti gli Stati membri come prova sufficiente, al momento dell’emissione, della costituzione della società e delle informazioni elencate rispettivamente nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, conservate dal registro in cui la società è iscritta.

2.   Il certificato delle società UE per le società di capitali elencate nell’allegato II contiene le informazioni seguenti:

a)

le denominazioni della società;

b)

la forma giuridica della società;

c)

il numero di iscrizione della società nel registro e lo Stato membro in cui è registrata;

d)

l’EUID della società;

e)

la sede sociale della società;

f)

l’indirizzo di corrispondenza della società, ad esempio l’indirizzo di posta elettronica o l’indirizzo postale;

g)

la data di iscrizione della società;

h)

l’ammontare del capitale sottoscritto della società, se applicabile;

i)

lo stato della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, oggetto di una procedura di insolvenza, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla normativa nazionale e se iscritto nel registro nazionale;

j)

i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, delle persone che, in quanto organismo o membri di tale organismo, sono autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente;

k)

laddove le persone di cui alla lettera j) siano persone giuridiche, la denominazione della società, la sua forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro;

l)

l’oggetto della società che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, che può essere espresso utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), qualora tale codice sia utilizzato ai fini del registro a norma del diritto nazionale applicabile e qualora l’oggetto sia iscritto nel registro nazionale;

m)

la durata della società, se quest’ultima ha una durata limitata;

n)

i dettagli del sito web della società, ove tali dettagli siano iscritti nel registro nazionale;

o)

la data di rilascio alla società del certificato delle società UE.

3.   Il certificato delle società UE per le società di persone elencate nell’allegato II ter contiene le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle lettere e), h), j) e k).

Vi figurano inoltre le informazioni seguenti:

a)

la sede sociale, o suo equivalente, della società di persone;

b)

l’importo massimo della responsabilità o del conferimento di ogni socio accomandante, laddove tali informazioni siano iscritte nel registro nazionale;

c)

i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari oppure, ove non sia il caso, informazioni circa la natura e la portata dell’autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;

d)

laddove le persone di cui alla lettera c) siano persone giuridiche, la denominazione, la forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro;

e)

se diverse dalle generalità di cui alle lettere c) e d), i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, le generalità dei soci accomandanti qualora le generalità di questi ultimi siano rese pubbliche nel registro nazionale;

f)

laddove le persone di cui alla lettera e) siano persone giuridiche, la denominazione la forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE possa essere ottenuto dal registro su richiesta presentata per via elettronica o su supporto cartaceo.

Gli Stati membri provvedono affinché la versione elettronica del certificato delle società UE possa essere ottenuta anche tramite il sistema di interconnessione dei registri.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna società elencata nell’allegato II o II ter possa, su richiesta, ottenere il proprio certificato delle società UE in formato elettronico a titolo gratuito, a meno che ciò non pregiudichi gravemente il finanziamento dei registri nazionali. In ogni caso, ciascuna società deve poter ottenere il proprio certificato delle società UE a titolo gratuito almeno una volta per anno civile.

Qualora il rilascio del certificato delle società UE, per via elettronica o su supporto cartaceo, sia a pagamento, il prezzo non deve superare i costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

6.   Gli Stati membri assicurano che il certificato delle società UE fornito dal registro in formato elettronico sia autenticato per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, al fine di garantire che sia stato fornito dal registro e che il suo contenuto costituisca una copia certificata conforme delle informazioni conservate dal registro o sia coerente con esse. Il certificato delle società UE è inoltre compatibile con il portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) 2024/1183.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE fornito dal registro in formato cartaceo rechi la data di emissione come pure il bollo o il timbro del registro, o mezzi equivalenti di autenticazione, allo scopo di attestare che il suo contenuto è una copia certificata conforme delle informazioni conservate dal registro o è coerente con esse, e includa un numero unico di protocollo o di identificazione o una caratteristica analoga che consenta la verifica elettronica dell’origine e dell’autenticità del documento.

8.   La Commissione pubblica il modello multilingue del certificato delle società UE sul portale europeo della giustizia elettronica (“portale”) in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 16 quater

Procura digitale dell’UE

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in un altro Stato membro, in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali, nonché trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, le società elencate negli allegati II e II ter possano utilizzare un modello di procura digitale dell’UE conformemente al presente articolo per autorizzare una persona a rappresentarle.

La procura digitale dell’UE è costituita, modificata o revocata conformemente ai requisiti nazionali. I requisiti nazionali per la costituzione, la modifica o la revoca della procura digitale dell’UE includono almeno la verifica, da parte di organi giurisdizionali, notai o altre autorità competenti, dell’identità, della capacità di agire e dell’autorità a rappresentare la società della persona che conferisce, modifica o revoca la procura.

Gli Stati membri assicurano che la procura digitale dell’UE sia autenticata per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e che il suo conferimento, la sua modifica o la sua revoca sia compatibile per l’uso con il portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183.

2.   La procura digitale dell’UE è accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società come specificato nel documento.

3.   Gli Stati membri possono esigere che la procura digitale dell’UE, eventuali sue modifiche e la sua eventuale revoca siano presentate in un registro. In tal caso, gli oneri previsti per ottenere l’accesso alle informazioni relative alla procura digitale dell’UE non superano i costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), il modello di procura digitale dell’UE, che comprende almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La Commissione pubblica tale modello sul portale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 16 quinquies

Esenzione dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le copie e gli estratti di documenti e informazioni forniti e certificati conformi da un registro, incluse le traduzioni certificate, che devono essere presentati in un altro Stato membro, siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.

Il primo comma si applica alle copie e agli estratti elettronici di documenti e informazioni, incluse le traduzioni certificate, qualora siano stati autenticati conformemente all’articolo 16 bis, paragrafo 4. Si applica altresì alle copie e agli estratti di documenti e informazioni, incluse le traduzioni certificate, in formato cartaceo qualora rechino la data di emissione come pure il bollo o il timbro del registro, o mezzi equivalenti di autenticazione, e rechino un numero unico di protocollo o di identificazione o una caratteristica analoga che consenta la verifica elettronica dell’origine e dell’autenticità del documento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE emesso conformemente all’articolo 16 ter, la procura digitale dell’UE di cui all’articolo 16 quater e i certificati preliminari alla trasformazione, alla fusione o alla scissione trasmessi ai sensi degli articoli 86 quindecies, 127 bis e 160 quindecies siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.

3.   Qualora atti notarili, documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate, rilasciati in uno Stato membro nel quadro delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, debbano essere presentati in un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.

Il primo comma si applica agli atti notarili, ai documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate elettronici qualora siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. Si applica altresì agli atti notarili, ai documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate in formato cartaceo qualora rechino un numero unico di protocollo o di identificazione o una caratteristica analoga che consenta la verifica elettronica dell’origine e dell’autenticità del documento.

Articolo 16 sexies

Garanzie in caso di dubbio ragionevole riguardo all’origine o all’autenticità

1.   Qualora le autorità di un altro Stato membro cui sono presentati le copie e gli estratti di documenti e informazioni forniti e certificati conformi da un registro conformemente all’articolo 16 quinquies, paragrafo 1, oppure il certificato delle società UE emesso conformemente all’articolo 16 ter, abbiano un ragionevole dubbio sull’origine o l’autenticità, come pure sull’identità del bollo o del timbro, o abbiano motivo di ritenere che un documento sia stato falsificato o alterato, possono presentare una richiesta di informazioni al punto di contatto:

a)

connesso al registro che ha fornito tali copie ed estratti di documenti e informazioni o emesso il certificato delle società UE, oppure

b)

connesso al registro dello Stato membro dell’autorità cui sono stati presentati le copie e gli estratti dei documenti e delle informazioni o il certificato delle società UE; tale registro verifica, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, l’autenticità di tali copie ed estratti di documenti e informazioni e di tale certificato delle società UE con il registro che li ha forniti o emessi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i punti di contatto pertinenti.

2.   Nelle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate le ragioni per cui l’autorità dubita dell’origine o dell’autenticità delle copie e degli estratti dei documenti e delle informazioni o del certificato delle società UE, in particolare nei casi in cui l’autorità non possa autenticare una copia o un estratto dei documenti e delle informazioni o il certificato delle società UE attraverso metodi di verifica elettronica. Ogni richiesta è accompagnata dalla copia o dall’estratto del documento e delle informazioni o dal certificato delle società UE in questione trasmessi elettronicamente.

Le richieste che non soddisfano i requisiti stabiliti nel presente paragrafo sono respinte senza esame e l’autorità che ha presentato la richiesta è informata di tale rigetto mediante il punto di contatto.

3.   I punti di contatto rispondono alle richieste di informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 entro un termine di massimo cinque giorni lavorativi.

4.   L’autorità richiedente può decidere di non accettare le copie e gli estratti dei documenti e delle informazioni o il certificato delle società UE solo se la relativa origine o autenticità non è confermata dal registro da cui ha richiesto le informazioni ai sensi del paragrafo 2. In tal caso l’autorità richiedente notifica tale decisione a coloro che hanno presentato tali documenti e informazioni o il certificato delle società UE senza indebito ritardo ed entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della risposta del punto di contatto.

Articolo 16 septies

Garanzie in caso di dubbio ragionevole di abuso o frode

1.   Ove giustificato da motivi di interesse pubblico al fine di prevenire abusi o frodi, le autorità di un altro Stato membro possono, in via eccezionale e caso per caso, qualora abbiano fondati motivi per sospettare abusi o frodi, rifiutare di accettare documenti o informazioni relativi a una società provenienti da un registro di un altro Stato membro come prova della registrazione della società o della sua persistente esistenza o come prova di specifiche informazioni sulle società in relazione alle quali esiste il sospetto di abuso o frode.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le autorità consultano il registro che ha fornito il documento o le informazioni. Se il documento o le informazioni non sono accettati in uno Stato membro conformemente al presente articolo, le autorità informano il registro che ha fornito tale documento o tali informazioni.

3.   Il presente articolo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, e la possibilità per le autorità competenti di inviare una segnalazione al registro da cui provengono il documento o le informazioni qualora ritengano che il documento o le informazioni loro forniti possano contenere errori manifesti involontari, materiali o di altro tipo, al fine di chiederne l’eventuale rettifica prima di basarsi su tali documento o informazioni anche per le iscrizioni nel loro registro.

Articolo 16 octies

Esenzione dalla traduzione

1.   Gli Stati membri si adoperano per non richiedere la traduzione di copie o estratti di documenti forniti dal registro di un altro Stato membro, anche nelle situazioni di cui all’articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, e all’articolo 28 bis, paragrafo 5 bis, quando le necessarie informazioni specifiche su una società possono essere ottenute e consultate:

a)

nel certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter; o

b)

attraverso il sistema di interconnessione dei registri e sono identificabili attraverso le note esplicative di cui all’articolo 18.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e altri documenti forniti da un registro debbano essere presentati in un altro Stato membro, sia richiesta una traduzione certificata solo qualora ciò sia giustificato dalla finalità per cui il documento sarà usato, ad esempio per assolvere un requisito di comunicazione pubblica obbligatoria o ai fini della presentazione in un procedimento giudiziario, e qualora ciò sia strettamente necessario.

3.   Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 32.»

;

22)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni necessarie per la pubblicazione sul portale rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il presente articolo si applica anche alle informazioni relative alle società di persone di cui all’articolo 14 bis

;

23)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle informazioni

1.   Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione i documenti e le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis per i tipi di società diversi da quelli elencati negli allegati II e II ter.

L’articolo 16 bis, paragrafi 3, 4 e 5, si applica mutatis mutandis alle copie elettroniche dei documenti e delle informazioni rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli atti e le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, e all’articolo 19 ter, siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.

3.   La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, un servizio di ricerca sulle società registrate degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:

a)

i documenti e le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, e all’articolo 19 ter, anche per i tipi di società diversi da quelli elencati negli allegati II e II ter, se tali documenti e informazioni sono resi disponibili dagli Stati membri;

a bis)

i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;

b)

le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, che elencano le suddette informazioni e i tipi di atti.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, siano resi pubblicamente disponibili i nomi, i cognomi e le date di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, delle persone di cui all’articolo 14, lettera d), all’articolo 14 bis, lettere i) e j), all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 30, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 36, paragrafo 4, lettera f), laddove tali persone siano persone fisiche.

Laddove le persone di cui al primo comma del presente paragrafo siano persone giuridiche, la denominazione della società, la sua forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, siano resi pubblicamente disponibili i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, delle persone di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/102/CE, laddove tali persone siano persone fisiche.

Laddove le persone di cui al primo comma del presente paragrafo siano persone giuridiche, la denominazione della società, la sua forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i registri, le autorità o le persone od organismi incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non conservino i dati personali trasmessi attraverso il sistema di interconnessione dei registri ai fini degli articoli 13 octies, 28 bis e 30 bis, a meno che diversamente previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.»

;

24)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di capitali »;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«i)

il numero medio di dipendenti della società durante l’esercizio finanziario, qualora il diritto nazionale preveda che tale informazione sia resa disponibile nel bilancio della società e a partire dal momento in cui l’informazione stessa è un dato estraibile.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui alle lettere d), f) e i) siano rese disponibili gratuitamente solo per le autorità di altri Stati membri.»

;

25)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

Oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di persone

1.   Gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 14 bis attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni seguenti, relativi alle società elencate nell’allegato II ter, siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

la denominazione e la forma giuridica della società di persone;

b)

la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;

c)

il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;

d)

i dettagli del sito web della società di persone, ove tali dettagli siano iscritti nel registro nazionale;

e)

lo stato della società di persone, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla normativa nazionale e se iscritto nel registro nazionale;

f)

l’oggetto della società di persone, se iscritto nel registro nazionale;

g)

le generalità dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone che sono autorizzate a rappresentare la società di persone possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente, oppure, ove non sia il caso, informazioni circa la natura e la portata dell’autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;

h)

le informazioni sulle succursali aperte dalla società di persone in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di iscrizione nel registro, l’EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.

3.   Lo scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri è a titolo gratuito per i registri.

4.   Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere d) e f), siano rese disponibili gratuitamente solo per le autorità di altri Stati membri.

Articolo 19 ter

Informazioni relative ai gruppi di società

1.   Gli Stati membri assicurano che, per i gruppi per i quali le società madri elencate nell’allegato II o II ter sono tenute a redigere e pubblicare bilanci consolidati conformemente agli articoli da 21 a 29 della direttiva 2013/34/UE, le informazioni seguenti siano disponibili gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

i)

se la società capogruppo è soggetta al diritto di uno Stato membro, il nome, la forma giuridica e l’EUID della società capogruppo che ha redatto il bilancio consolidato, e lo Stato membro in cui è registrata; o

ii)

se la società capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo, il nome della società capogruppo che ha redatto il bilancio consolidato, il paese terzo in cui è registrata e, se disponibile, il numero di iscrizione nel registro e il nome del registro o, in alternativa, se il bilancio consolidato è stato redatto dalla società madre intermedia, la denominazione, la forma giuridica e l’EUID di tale società madre intermedia e lo Stato membro in cui è registrata; e

b)

i)

per ciascuna controllata soggetta al diritto di uno Stato membro, le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2013/34/UE nonché all’articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), e all’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettere da a) a c), della presente direttiva; e

ii)

per ciascuna controllata soggetta al diritto di un paese terzo, le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2013/34/UE; a tale riguardo, le informazioni sulla sede sociale comprendono il paese terzo in cui la controllata ha la propria sede sociale e, se disponibile, anche il numero di iscrizione nel registro e il nome del registro.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendano la quota di capitale detenuta tra la società capogruppo e ciascuna delle controllate.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano aggiornate in base alle nuove informazioni contenute nei bilanci successivi.»

;

26)

all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presente articolo si applica all’articolo 14 bis

;

27)

all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera f), la Commissione stabilisce collegamenti fra il sistema di interconnessione dei registri, il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi di cui all’articolo 30, paragrafo 10, e all’articolo 31, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

La creazione di collegamenti ai sensi del primo comma non modifica o elude le norme e i requisiti relativi all’accesso alle informazioni stabiliti dai pertinenti quadri di istituzione di tali registri e interconnessioni.

(*4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

(*5)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).»;"

28)

all’articolo 24, il primo, il secondo e il terzo comma diventano il primo, il secondo e il terzo comma di un nuovo paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta inoltre:

a)

l’elenco dettagliato dei dati e le specifiche tecniche che definiscono i metodi di recupero delle informazioni fra il registro della società fondatrice e il registro della società in corso di costituzione ai sensi dell’articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, e fra il registro della società e il registro della succursale ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 5 bis;

b)

l’elenco dettagliato dei dati, i dettagli delle note esplicative e le specifiche tecniche che definiscono le informazioni di cui all’articolo 14 bis, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, e all’articolo 19 ter, da rendere disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri;

c)

le norme tecniche e la tassonomia per i documenti e le informazioni presentati conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, tenendo conto delle norme tecniche già in uso per i registri degli Stati membri;

d)

le specifiche tecniche, compresa la compatibilità con il portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183, nonché la tassonomia e il modello multilingue per il certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter della presente direttiva;

e)

le specifiche tecniche, compresa la compatibilità con il portafoglio europeo di identità digitale 1previsto dal regolamento (UE) 2024/1183, nonché la tassonomia e il modello multilingue della procura digitale dell’UE di cui all’articolo 16 quater;

f)

le specifiche tecniche e l’elenco dettagliato dei dati che definiscono i requisiti tecnici per la reciproca accessibilità fra le interconnessioni di cui all’articolo 22, paragrafo 7, che contemplano l’uso dell’identificativo unico delle società attribuito conformemente all’articolo 16;

g)

le specifiche tecniche e l’elenco dettagliato dei dati che definiscono i requisiti tecnici per la verifica di cui all’articolo 16 sexies, paragrafo 1, lettera b).

La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al primo comma entro il 31 luglio 2026. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 164, paragrafo 2.»

;

29)

all’articolo 26 è aggiunto il comma seguente:

«Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle società elencate nell’allegato II ter.»

;

30)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive almeno per i casi di:

a)

mancata pubblicità dei documenti e delle informazioni, come prescritta dagli articoli 14 e 14 bis;

b)

mancata presentazione delle modifiche entro il termine stabilito all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a);

c)

mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 26.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le sanzioni di cui al primo comma siano applicate.»

;

31)

l’articolo 28 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

verificare la legittimità dei documenti e delle informazioni presentati per la registrazione della succursale, ad eccezione dei documenti e delle informazioni recuperati dal registro della società conformemente al paragrafo 5 bis

;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è soppresso;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché una società elencata nell’allegato II o II ter, qualora registri una succursale in un altro Stato membro, non sia tenuta a fornire i documenti e le informazioni pertinenti ai fini della procedura di registrazione che sono disponibili nel registro dello Stato membro in cui tale società è iscritta. Essi provvedono affinché il registro dello Stato membro in cui la succursale è iscritta recuperi tali documenti e informazioni mediante scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale registro può recuperare il certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter. Il registro dello Stato membro in cui la società viene iscritta può inoltre accedere direttamente ai documenti e alle informazioni pertinenti ai fini della procedura di registrazione che sono disponibili nel sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale o nel registro dello Stato membro in cui è iscritta la società che registra la succursale.

Ove un’autorità o una persona od organismo siano incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della registrazione di una succursale, e i documenti e le informazioni di cui al primo comma siano necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti, il registro dello Stato membro in cui la succursale viene iscritta fornisce a tale autorità, persona od organismo, su richiesta, i documenti e le informazioni recuperati a norma del primo comma, a meno che tali documenti o informazioni non siano pubblicamente disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri.»

;

32)

all’articolo 28 ter, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni di cui all’articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b).»

;

33)

all’articolo 30, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

34)

all’articolo 36 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   I documenti e le informazioni di cui all’articolo 37 sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. L’articolo 18 e l’articolo 19, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché almeno i documenti e le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

la denominazione della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;

b)

la forma giuridica della società;

c)

la normativa dello Stato cui la società è soggetta;

d)

se la normativa cui la società è soggetta lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta e il numero di iscrizione di questa in detto registro;

e)

l’indirizzo della succursale;

f)

le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo;

in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l’attività della succursale;

occorre precisare la portata dei poteri delle persone che hanno il potere di impegnare la società nonché se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

g)

l’identificativo unico della succursale conformemente al paragrafo 5.

5.   Gli Stati membri applicano l’articolo 29, paragrafo 4, mutatis mutandis, alle succursali di società di paesi terzi.»

;

35)

l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Sanzioni

Gli Stati membri prescrivono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di inottemperanza all’obbligo di pubblicità di cui agli articoli 29, 30, 31, 36, 37 e 38 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 39.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali sanzioni siano applicate.»

;

36)

è inserito l’allegato II ter figurante nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Relazioni e riesame

1.   Entro il 31 luglio 2032, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per predisporre tale relazione, in particolare fornendo i dati di cui al paragrafo 2.

2.   La relazione della Commissione valuta, tra l’altro, gli aspetti seguenti, prestando particolare attenzione ai fattori che promuovono o scoraggiano l’uso di strumenti e processi digitali in relazione a tali aspetti:

a)

l’esperienza pratica dell’uso del certificato delle società UE, compresi la sua adozione in termini di numero di certificati delle società UE rilasciati, la sua disponibilità a titolo gratuito e l’impatto sulle imprese, sui registri o sulle autorità;

b)

l’esperienza pratica dell’uso della procura digitale dell’UE;

c)

l’esperienza pratica della riduzione delle formalità per le società nelle situazioni transfrontaliere;

d)

l’efficacia dei controlli preventivi e dei controlli di legalità introdotti e attuati dagli Stati membri nel garantire un elevato livello di accuratezza e l’affidabilità delle informazioni sulle società, nonché la necessità di una maggiore trasparenza riguardo a tali informazioni;

e)

la necessità e la fattibilità di rendere disponibili gratuitamente maggiori informazioni rispetto a quelle richieste a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132, e, ove applicabile, rispetto a quelle previste a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, e dell’articolo 19 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché la necessità e la fattibilità di garantire un accesso senza ostacoli a tali informazioni;

f)

l’attuazione degli obblighi di pubblicità per le società di persone ai sensi dell’articolo 14 bis della direttiva (UE) 2017/1132, in particolare per quanto riguarda le informazioni soggette a obbligo di pubblicità solo se iscritte nel registro nazionale.

3.   La Commissione valuta inoltre:

a)

il potenziale di interoperabilità intersettoriale fra il sistema di interconnessione dei registri e altri sistemi che offrono meccanismi di cooperazione fra le autorità competenti;

b)

l’eventuale necessità di misure supplementari per rispondere appieno alle esigenze delle persone con disabilità ai fini dell’accesso alle informazioni sulle società fornite dai registri;

c)

se l’ambito di applicazione delle disposizioni sulle informazioni relative ai gruppi di società debba essere esteso ad altre categorie o tipi di gruppi e ad altri soggetti, se debbano essere rese pubblicamente disponibili maggiori informazioni sui gruppi e se debba essere fornita una rappresentazione visuale delle strutture del gruppo attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché le modalità di tale visualizzazione;

d)

l’eventuale inclusione delle cooperative nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in linea con le disposizioni sulle società di persone elencate nell’allegato II ter, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle cooperative.

4.   La Commissione valuta altresì se le informazioni sulla sede dell’amministrazione centrale e sul centro di attività principale debbano essere pubblicate nel registro nazionale e rese disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché le modalità per definire tali concetti al fine di garantirne la comprensione uniforme in tutta l’Unione.

5.   La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di ulteriore modifica della direttiva (UE) 2017/1132.

Articolo 4

Recepimento

1.   Entro il 31 luglio 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 31 luglio 2028.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 19, paragrafo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2017/1132 e all’articolo 19 ter di tale direttiva entro il 1o agosto 2028 e applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2029.

4.   Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BÓKA J.


(1)  Parere del 14 giugno 2023 (GU C 293 del 18.8.2023, pag. 82).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2024.

(3)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(4)  Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 80).

(5)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).

(11)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(12)  Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione di un quadro per un’identità digitale europea (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).

(13)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(14)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

(15)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(19)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(20)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(21)  Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

(22)   GU C 253 del 18.7.2023, pag. 8.

(23)  Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO II ter

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 10, 13, 13 septies, 13 octies, 13 undecies, 13 duodecies, 14 bis, 15, 16, 16 ter, 16 quater, 18, 19 bis, 26 e 28 bis

per il Belgio:

société en nom collectif/ vennootschap onder firma, société en commandite/ commanditaire vennootschap;

per la Bulgaria:

cъбирателно дружество, командитно дружество;

per la Cechia:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

per la Danimarca:

interessentskab, kommanditselskab;

per la Germania:

offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft;

per l’Estonia:

täisühing, usaldusühing;

per l’Irlanda:

comhpháirtíocht theoranta; limited partnership

per la Grecia:

ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία;

per la Spagna:

sociedad colectiva, sociedad comanditaria simple;

per la Francia:

société en nom collectif, société en commandite simple;

per la Croazia:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo;

per l’Italia:

società in nome collettivo, società in accomandita semplice;

per Cipro:

ομόρρυθμος συνεταιρισμός, ετερόρρυθμος συνεταιρισμός;

per la Lettonia:

pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;

per la Lituania:

tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija;

per il Lussemburgo:

société en nom collectif, société en commandite simple;

per l’Ungheria:

közkereseti társaság, betéti társaság;

per Malta:

soċjetà f’isem kollettiv/partnership en nom collectif, soċjetà in akkomandita/partnership en commandite;

per i Paesi Bassi:

vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap;

per l’Austria:

offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft;

per la Polonia:

spółka jawna, spółka komandytowa;

per il Portogallo:

sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples;

per la Romania:

societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă;

per la Slovenia:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

per la Slovacchia:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

per la Finlandia:

avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö;

per la Svezia:

handelsbolag, kommanditbolag».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top