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Document 32025D0963

Decisione (PESC) 2025/963 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia

ST/8424/2025/INIT

GU L, 2025/963, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/963/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/963/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/963

20.5.2025

DECISIONE (PESC) 2025/963 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2025

che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2643 (1).

(2)

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024, il Consiglio europeo ha condannato la campagna ibrida messa in atto dalla Russia nei confronti dell'Unione europea e degli Stati membri, che include sabotaggi, perturbazioni delle infrastrutture critiche, attacchi informatici, manipolazione delle informazioni e ingerenze nonché tentativi di minare la democrazia, anche nel processo elettorale. Il Consiglio ha dichiarato che continuerà a rafforzare la sua resilienza e a sfruttare appieno tutti i mezzi a disposizione per prevenire e scoraggiare le attività ibride della Russia e per rispondervi.

(3)

Il 27 gennaio 2025 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilevato che le azioni ibride della Russia stanno aumentando in termini di frequenza e intensità.

(4)

Il 12 marzo 2025 il Parlamento europeo, nella risoluzione sul libro bianco sul futuro della difesa europea, ha sottolineato che la protezione delle frontiere terrestri, aeree e marittime dell'Unione contribuisce alla sicurezza dell'intera Unione e ha chiesto misure immediate per rafforzare la sicurezza e la difesa del confine nord-orientale dell'Unione con la Russia e la Bielorussia istituendo una linea di difesa globale e resiliente nei settori terrestre, aereo e marittimo per contrastare le minacce militari e ibride, compresi l'uso dell'energia come arma, il sabotaggio di infrastrutture e la strumentalizzazione della migrazione.

(5)

È pertanto opportuno introdurre un divieto relativo alle operazioni relative a beni materiali connessi alle attività destabilizzanti della Russia, tra cui navi, aeromobili, beni immobili ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione. Tali beni materiali comprendono entrambi i mobili e gli immobili. I beni materiali e dovrebbero essere adeguatamente identificabili al fine di sostenere l'attuazione efficace del divieto.

(6)

È inoltre opportuno introdurre un divieto relativo alle operazioni degli enti creditizi, degli enti finanziari e delle entità che prestano servizi per le cripto-attività che, direttamente o indirettamente, agevolano le attività di persone, entità o organismi coinvolti nelle attività destabilizzanti della Russia o che vanno altrimenti a vantaggio di tali persone, entità o organismi.

(7)

Da tempo la Russia attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, la propaganda e la disinformazione hanno preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, le minoranze, i rifugiati e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(8)

Le azioni ibride a opera della Russia hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership russa. Tali azioni rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale e strumentale, fra l'altro, ai fini della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze della Russia nei confronti dell'Unione o dei suoi Stati membri, di organizzazioni internazionali o di paesi terzi.

(9)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta alle azioni di destabilizzazione praticate dalla Russia, è necessario introdurre misure restrittive al fine di sospendere le licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa e vietare loro di trasmettere contenuti all'interno dell'Unione o di contenuti rivolti all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la Russia e detti organi di informazione non avranno cessato la pratica di lanciare iniziative di propaganda contro l'Unione, uno o più dei suoi Stati membri, un'organizzazione internazionale o un paese terzo.

(10)

Tali misure sono coerenti con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti rispettivamente dagli articoli 11, 16 e 17. L'introduzione di queste misure restrittive non impedisce a tali organi di informazione o al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, quali la ricerca e le interviste. In particolare, tali misure restrittive non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/2643,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2024/2643 è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato I che:

a)

sono responsabili di atti o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell'Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un'organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l'indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero compiono o sostengono tali atti o politiche, ne traggono vantaggio, vi partecipano o li agevolano mediante le azioni seguenti:

i)

la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, o l'ordine pubblico e la sicurezza, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l'ordine costituzionale, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

ii)

la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l'implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

iii)

la pianificazione o la direzione di atti di violenza, di tipo fisico o non fisico, l'implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l'agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa;

iv)

la pianificazione o la direzione dell'uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l'implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l'agevolazione in altro modo dello stesso;

v)

la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l'ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell'ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

vi)

la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tale strumentalizzazione, il sostegno o l'agevolazione in altro modo della stessa;

vii)

lo sfruttamento di un conflitto armato, dell'instabilità o dell'insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo;

viii)

l'istigazione, il sostegno o l'agevolazione in altro modo di un conflitto violento in un paese terzo;

b)

sono associate alle persone fisiche elencate alla lettera a);

c)

forniscono sostegno alle persone fisiche coinvolte nelle attività di cui alla lettera a).»

;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che:

a)

sono responsabili di atti o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell'Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un'organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l'indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero compiono o sostengono tali atti o politiche, ne traggono vantaggio, vi partecipano o li agevolano mediante le azioni seguenti:

i)

la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, o l'ordine pubblico e la sicurezza, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l'ordine costituzionale, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

ii)

la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l'implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

iii)

la pianificazione o la direzione di atti di violenza, di tipo fisico o non fisico, l'implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l'agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa;

iv)

la pianificazione o la direzione dell'uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l'implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l'agevolazione in altro modo dello stesso;

v)

la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l'ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell'ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

vi)

la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tale strumentalizzazione, il sostegno o l'agevolazione in altro modo della stessa;

vii)

lo sfruttamento di un conflitto armato, dell'instabilità o dell'insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo;

viii)

l'istigazione, il sostegno o l'agevolazione in altro modo di un conflitto violento in un paese terzo;

b)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a);

c)

forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alla lettera a); quali figuranti nell'allegato I.»

;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali, quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione, elencati nell'allegato II o concernenti tali beni.

2.   L'elenco di cui all'allegato II comprende i beni materiali che:

a)

sono utilizzati in attività di destabilizzazione che mettono in pericolo o danneggiano infrastrutture critiche, tra cui le infrastrutture sottomarine, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o vanno a suo vantaggio;

b)

sono utilizzati in un contesto di attività di destabilizzazione che violano le normative dell'Unione, nazionali o internazionali in materia di traffico aereo, marittimo o terrestre, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o vanno a suo vantaggio;

c)

sono utilizzati in attività di destabilizzazione, compresi lo spionaggio e la sorveglianza, il trasporto di armi o di attrezzature e personale militari, la manipolazione delle informazioni e le interferenze, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o che vanno a suo vantaggio;

d)

sono di proprietà, noleggiati o impiegati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I o sono altrimenti utilizzati a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni per motivi di sicurezza marittima o aerea, o necessarie per motivi umanitari o per la prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o in risposta a catastrofi naturali.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni derivanti dal riconoscimento o all'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o a operazioni compiute ai fini di un'indagine relativa a violazioni delle disposizioni un'indagine relativa ad altre attività illecite.

5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni relative ai beni materiali elencati nell'allegato II, o concernenti tali beni, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato, caso per caso, che tali operazioni sono necessarie per qualsiasi fine coerente con gli obiettivi della presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate entro due settimane dalla loro data.

Articolo 2 ter

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell'Unione che siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività, che partecipano a operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o all'articolo 2, paragrafo 1, di persone, entità o organismi coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 2, paragrafo 1, o che sostengono tali persone, entità o organismi; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi che forniscono assistenza tecnica o operativa a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 2, paragrafo 1, quali elencati nell'allegato III della presente decisione.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti;

b)

strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e del regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio (*1); o

c)

necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Articolo 2 quater

1.   È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione o qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV.

3.   È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione, tramite uno qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(*1)  Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia (GU L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj).»;"

4)

l'allegato della decisione (PESC) 2024/2643 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)  Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).


ALLEGATO

L'allegato della decisione (PESC) 2024/2643 è così modificato:

1)

l'allegato è rinominato «Allegato I»;

2)

sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO II

Elenco dei beni materiali di cui all'articolo 2 bis

[…]

ALLEGATO III

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2 ter

[…]

ALLEGATO IV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2 quater

[…]».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/963/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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