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Document 32025D0126

Decisione di esecuzione (UE) 2025/126 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 per quanto riguarda la determinazione dei valori di riferimento per taluni produttori e importatori per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 [notificata con il numero C(2025) 390]

C/2025/390

GU L, 2025/126, 27.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/126/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/126/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/126

27.1.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/126 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2025

che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 per quanto riguarda la determinazione dei valori di riferimento per taluni produttori e importatori per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026

[notificata con il numero C(2025) 390]

(I testi in lingua estone, italiana e polacca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione (2) determina i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi durante il periodo di riferimento, in conformità del regolamento (UE) 2024/573.

(2)

È necessario rettificare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 al fine di correggere gli errori riguardanti alcuni importatori e produttori. In primo luogo è opportuno correggere l’indirizzo di due imprese. In secondo luogo, due imprese non avrebbero dovuto ricevere un valore di riferimento perché al momento dell’adozione della suddetta decisione di esecuzione non erano validamente registrate nel portale F-Gas; è pertanto opportuno eliminarle dalla decisione di esecuzione. In terzo luogo, due imprese che hanno ricevuto valori di riferimento individuali si sono fuse in un’unica impresa prima dell’adozione della decisione di esecuzione; solo l’impresa unica dovrebbe perciò figurare nella decisione di esecuzione e il loro valore di riferimento dovrebbe essere adattato in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Da ultimo, un’impresa avrebbe dovuto ricevere un valore di riferimento ed è pertanto opportuno aggiungerla alla decisione di esecuzione.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. Le rettifiche introdotte con la presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rettifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

1.   All’articolo 3 la riga 634 è sostituita come segue:

«(634)

54469

QUZHOU JUSHARE CHEMICAL CO., LTD

rappresentata da NAVIS INTERNATIONAL TRADE AND CONSULTING OÜ

Pärnu mnt 113

11312 Harju maakond, Kesklinna linnaosa

Tallinn

ESTONIA»

2.   All’articolo 3 la riga 836 seguente è soppressa:

«(836)

41211

NEW GAS DI LARA GOLDONI

Via Roma 4

42019 Scandiano

ITALIA»

3.   All’articolo 3 la riga 842 seguente è soppressa:

«(842)

9973

NIPPON GASES REFRIGERANTS S.R.L.

Via Benigno Crespi 19

20159 Milano

ITALIA»

4.   All’articolo 3 la riga 1127 seguente è soppressa:

«(1127)

34808

BESTCOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Podwisłocze 21/IIIP/2

35-309 Rzeszów

POLONIA»

5.   All’articolo 3 la riga 1401 è sostituita come segue:

«(1401)

33788

TLENSPAW S.C.

ul. Hallera 12

63-300 Pleszew

POLONIA»

6.   All’articolo 3 è aggiunta la riga 1542 seguente:

«(1542)

41147

TLEN SPAW Sławomir Pacholczyk

ul. Stawiszyńska 177

62-800 Kalisz

POLONIA»

7.   L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 è rettificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Data di applicazione

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Articolo 3

Destinatari

Sono destinatari della presente decisione:

(1)

54469

QUZHOU JUSHARE CHEMICAL CO., LTD

rappresentata da NAVIS INTERNATIONAL TRADE AND CONSULTING OÜ

Pärnu mnt 113

11312 Harju maakond, Kesklinna linnaosa

Tallinn

ESTONIA

(2)

41211

NEW GAS DI LARA GOLDONI

Via Roma 4

42019 Scandiano

ITALIA

(3)

9973

NIPPON GASES REFRIGERANTS S.R.L.

Via Benigno Crespi 19

20159 Milano

ITALIA

(4)

20846

NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.

Via Benigno Crespi 19

20159 Milano

ITALIA

(5)

34808

BESTCOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Podwisłocze 21/IIIP/2

35-309 Rzeszów

POLONIA

(6)

33788

TLENSPAW S.C.

ul. Hallera 12

63-300 Pleszew

POLONIA

(7)

41147

TLEN SPAW Sławomir Pacholczyk

ul. Stawiszyńska 177

62-800 Kalisz

POLONIA

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2025

Per la Commissione

Wopke HOEKSTRA

Membro della Commissione


(1)   GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (GU L, 2024/2767, 15.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2767/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Valori di riferimento (1) di cui all’allegato VII, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 per ciascun produttore e importatore per cui sono disponibili dati sull’immissione legale di idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

»

(1)  Informazioni commerciali sensibili – riservate – non destinate alla pubblicazione.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/126/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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