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Document 32024R2822

Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/96/2023/REV/1

GU L, 2024/2822, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2822

18.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2822 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (3) ha creato un sistema di protezione dei disegni e modelli specifico per la Comunità europea che ha da allora previsto la protezione dei disegni e modelli a livello di Unione parallelamente alla protezione dei disegni e modelli disponibile a livello nazionale negli Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale in materia di protezione dei disegni e modelli, armonizzata a norma della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

In linea con la comunicazione del 19 maggio 2015, dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell’UE» e l’impegno ivi previsto a riesaminare periodicamente le politiche dell’Unione, la Commissione ha condotto un’ampia valutazione dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell’Unione, che ha compreso una valutazione economica e giuridica completa sostenuta da una serie di studi.

(3)

Nelle conclusioni del 10 novembre 2020 sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell’Unione, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE. La revisione era stata richiesta al fine di modernizzare i sistemi di protezione relativi ai disegni e modelli industriali nell’Unione e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(4)

L’esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari ha dimostrato che i singoli autori e le imprese dell’Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, ed esso è diventato un’integrazione o un’alternativa valida ed efficace alla protezione dei disegni e modelli a livello nazionale degli Stati membri.

(5)

Nella risoluzione dell’11 novembre 2021 sul piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE (5), il Parlamento europeo ha sottolineato che l’attuale sistema di protezione dei disegni e dei modelli a livello dell’UE è stato istituito 20 anni fa e dovrebbe essere rivisto e ha evidenziato la necessità di aggiornarlo per garantire una maggiore certezza del diritto, rispondendo in tal modo all’invito del Consiglio a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE.

(6)

I sistemi nazionali di protezione dei disegni e modelli restano tuttavia necessari per i singoli autori e le imprese che non intendono far proteggere i loro disegni e modelli a livello dell’Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l’Unione sebbene non incontrino ostacoli all’ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere quale tipo di protezione desideri ottenere, che si tratti del disegno o modello nazionale in uno o più Stati membri, del solo disegno o modello dell’UE o di entrambi.

(7)

Sebbene la sua valutazione abbia confermato che la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei disegni e modelli è ancora ampiamente idonea allo scopo, nella comunicazione del 25 novembre 2020, intitolata «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE - Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», la Commissione ha annunciato che, in seguito al successo della riforma della legislazione sul marchio UE, avrebbe riesaminato la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei disegni e modelli al fine di semplificare il sistema e renderlo più accessibile ed efficiente nonché di aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi relativi alle nuove tecnologie sul mercato.

(8)

Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è opportuno armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di disegni e modelli e allinearle al sistema dei disegni e modelli dell’UE nella misura idonea per assicurare, per quanto possibile, parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei disegni e modelli in tutta l’Unione. Tale iniziativa dovrebbe essere integrata da ulteriori sforzi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («Ufficio»), degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di disegni e modelli nell’ambito del quadro di cooperazione stabilito nel regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)

È necessario adeguare i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 6/2002 alle modifiche introdotte nei trattati istitutivi dal trattato di Lisbona. Ciò comporta la sostituzione del termine «disegno o modello comunitario» con il termine «disegno o modello dell’Unione europea» («disegno o modello dell’UE»). Inoltre, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 6/2002 devono essere allineati a quelli del regolamento (UE) 2017/1001. Ciò implica in particolare la sostituzione del nome «Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» con il nome «Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale».

(10)

A integrazione dell’amministrazione del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è essenziale che l’Ufficio promuova adeguatamente tale sistema al fine di sensibilizzare e migliorare la comprensione in merito alla possibilità, al valore e ai benefici dell’ottenimento e dell’utilizzo della protezione dei disegni e modelli.

(11)

Dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari, lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione ha comportato l’avvento di nuovi disegni e modelli che non sono incorporati in prodotti fisici. Ciò richiede un ampliamento della definizione dei prodotti che sono ammessi a beneficiare della protezione dei disegni e modelli al fine di includere chiaramente quelli incorporati in un oggetto fisico, o visualizzati in una grafica o che risultano dalla disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno. In tale contesto è opportuno riconoscere che le animazioni, quali il movimento o le transizioni, delle caratteristiche di un prodotto possono contribuire all’aspetto dei disegni e modelli, in particolare dei disegni e modelli non incorporati in un oggetto fisico.

(12)

Per garantire la certezza del diritto è opportuno precisare che tale protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione di un disegno o modello dell’UE, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione per tale disegno o modello e divulgate mediante pubblicazione.

(13)

A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d’uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli. Si applica un’eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l’utilizzazione normale di tale prodotto.

(14)

In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori dell’industria, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, nonché delle sfide che ne derivano per i titolari dei disegni e modelli per quanto riguarda la prevenzione efficace della copiatura illegittima dei loro disegni e modelli protetti, è opportuno prevedere che la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello ai fini della riproduzione di un prodotto che implica la contraffazione del disegno o modello protetto costituiscano un uso del disegno o modello, che dovrebbe essere soggetto all’autorizzazione del titolare.

(15)

Al fine di assicurare la protezione dei disegni e modelli e combattere efficacemente la contraffazione, e in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l’articolo V dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1947) riguardante la libertà di transito, e, per quanto riguarda i farmaci generici, la dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata dalla conferenza ministeriale dell’OMC il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato abbia il diritto di vietare a terzi di introdurre nell’Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi senza la loro immissione in libera pratica nell’Unione se, senza l’autorizzazione del titolare, in tali prodotti è incorporato o ad essi è applicato un disegno o modello identico o sostanzialmente identico al disegno o modello dell’UE registrato

(16)

A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di disegni e modelli dell’UE registrati di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e l’immissione di tali prodotti in tutte le situazioni doganali, anche quando tali prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Nell’effettuare i controlli doganali è opportuno che le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), anche a richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

(17)

Al fine di conciliare la necessità di garantire l’effettivo esercizio dei diritti sui disegni e modelli con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, il diritto del titolare del disegno o modello dovrebbe estinguersi qualora, nel corso del procedimento avviato dinanzi al tribunale dei disegni e modelli dell’Unione europea («tribunale dei disegni e modelli dell’UE») competente a decidere nel merito circa l’eventuale contraffazione del disegno o modello dell’UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di dimostrare che il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non ha il diritto di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(18)

I diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello dell’UE registrato dovrebbero essere soggetti a un’adeguata serie di limitazioni. Oltre agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali e a quelli compiuti a fini di sperimentazione, le utilizzazioni ammissibili dovrebbero includere gli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, l’uso a scopo di riferimento nel contesto della pubblicità comparativa e l’uso a fini di critica, commento o parodia, purché tali atti siano compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello. L’uso di un disegno o modello dell’UE registrato da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. Inoltre le norme in materia di disegni e modelli dell’UE dovrebbero essere applicate in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

(19)

La direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) armonizza le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l’uso di disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, qualora il disegno o modello sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto della componente. Di conseguenza l’attuale clausola transitoria di riparazione contenuta nel regolamento (CE) n. 6/2002 dovrebbe diventare una disposizione permanente. Poiché l’effetto atteso di tale clausola di riparazione è rendere inapplicabili i diritti sui disegni e modelli dell’UE registrati e non registrati quando il disegno o modello della componente di un prodotto complesso è utilizzato ai fini della riparazione del prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, la clausola di riparazione dovrebbe essere una delle difese previste nelle azioni per contraffazione di disegni e modelli dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 6/2002. In aggiunta, a fini di coerenza con la clausola di riparazione di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, e allo scopo di garantire che l’ambito della protezione dei disegni e modelli sia limitato solo per evitare che ai titolari dei diritti sui disegni e modelli siano effettivamente concessi monopoli sui prodotti, è necessario limitare esplicitamente l’applicazione della clausola di riparazione di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 alle componenti di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto. Inoltre, al fine di garantire che i consumatori non siano indotti in errore e siano in grado di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione, dovrebbe essere esplicitamente previsto che la clausola di riparazione non può essere invocata da un fabbricante o da un venditore di una componente che non abbia debitamente informato i consumatori in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso. Tali informazioni dettagliate dovrebbero essere fornite mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto e dovrebbero includere almeno il marchio con cui il prodotto è commercializzato e il nome del fabbricante.

(20)

Al fine di preservare l’efficacia della liberalizzazione del mercato postvendita dei pezzi di ricambio prescritta dal presente regolamento e in linea con la giurisprudenza (9) della Corte di giustizia dell’Unione europea, per poter beneficiare dell’esenzione dalla protezione dei disegni e modelli della clausola di riparazione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso soggiacciono ad un obbligo di diligenza di garantire, con mezzi adeguati, in particolare contrattuali, che gli utilizzatori situati a valle non intendano utilizzare le componenti in questione per fini diversi da quello della riparazione per ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. Ciò non dovrebbe tuttavia imporre al fabbricante o al venditore di una componente di un prodotto complesso di garantire, in modo oggettivo e in ogni circostanza, che le parti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.

(21)

Al fine di agevolare la commercializzazione di prodotti i cui disegni e modelli sono protetti, in particolare da parte delle PMI e dei singoli autori, e di sensibilizzare maggiormente in merito ai regimi di registrazione dei disegni e modelli vigenti a livello sia di Unione sia nazionale, un avviso comunemente accettato costituito dal simbolo

Image 1

dovrebbe poter essere utilizzato dai titolari dei diritti sui disegni e modelli e da altri con il loro consenso.

(22)

In considerazione del numero trascurabile di domande di disegni e modelli dell’UE registrati depositate presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, e al fine di allineare il sistema di domanda per disegni e modelli dell’UE registrati a quello di cui al regolamento (UE) 2017/1001, dovrebbe essere possibile depositare una domanda di disegno o modello dell’UE registrati esclusivamente presso l’Ufficio. Al fine di agevolare la fornitura di informazioni e orientamenti amministrativi ai richiedenti in merito alla procedura di registrazione dei disegni e modelli dell’UE, è opportuno che l’Ufficio, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperino a tal fine nell’ambito del quadro di cooperazione stabilito nel regolamento (UE) 2017/1001.

(23)

Il progresso tecnologico e l’esperienza acquisita nell’applicazione del vigente sistema di registrazione dei disegni e modelli dell’UE hanno consentito di evidenziare la necessità di migliorare taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, è opportuno adottare talune misure per aggiornare, semplificare e accelerare, se del caso, le procedure e per rafforzare, ove necessario, la certezza del diritto e la prevedibilità.

(24)

A tal fine è di fondamentale importanza fornire i mezzi adeguati per consentire una rappresentazione chiara e precisa di tutti i disegni e modelli, che sia adattabile ai progressi tecnici per quanto riguarda la visualizzazione dei disegni e modelli nonché alle esigenze dell’industria dell’Unione. Al fine di garantire che la stessa rappresentazione grafica possa essere utilizzata per le domande di disegni e modelli in uno o più Stati membri e per le domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE, l’Ufficio, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbero essere tenuti a cooperare tra loro al fine di stabilire norme comuni per i requisiti formali che la rappresentazione deve soddisfare.

(25)

Ai fini di una maggiore efficienza è inoltre opportuno semplificare il deposito di domande multiple di registrazione di disegni e modelli dell’UE consentendo ai richiedenti di riunire disegni e modelli in un’unica domanda senza essere soggetti alla condizione che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali («classificazione di Locarno»), stabilita dall’accordo di Locarno (1968). È tuttavia opportuno prevedere un limite massimo per evitare potenziali abusi di depositi multipli.

(26)

Per motivi di efficienza e di razionalizzazione dei procedimenti, gli strumenti utilizzati per le notifiche e le comunicazioni dovrebbero essere esclusivamente elettronici. È tuttavia importante che l’Ufficio fornisca assistenza e orientamenti tecnici adeguati, sia online che offline, al fine di agevolare l’uso di mezzi elettronici e prevenire il divario digitale.

(27)

Data l’importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all’Ufficio ai fini del funzionamento del sistema di protezione dei disegni e modelli dell’UE nonché la complementarietà di quest’ultimo ai sistemi nazionali dei disegni e modelli, e al fine di allineare l’approccio legislativo previsto nel regolamento (CE) n. 6/2002 al regolamento (UE) 2017/1001, è opportuno stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel regolamento (CE) n. 6/2002, in un allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Ufficio e che il sistema dei disegni e modelli dell’UE e i sistemi nazionali coesistano e si integrino, tenendo conto, tra l’altro, delle dimensioni del mercato interessato dai disegni e modelli dell’UE nonché delle esigenze delle PMI.

(28)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione di tale regolamento. Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 6/2002.

(29)

Al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la rapidità dell’esame e della registrazione delle domande di disegni e modelli dell’UE da parte dell’Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento (CE) n. 6/2002 specificando i dettagli della procedura di modifica di una domanda.

(30)

Al fine di assicurare che un disegno o modello dell’UE registrato possa essere dichiarato nullo in modo efficace ed efficiente secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento (CE) n. 6/2002 specificando la procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato.

(31)

Al fine di permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell’Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento (CE) n. 6/2002 specificando i dettagli del procedimento di ricorso qualora i procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’UE rendano necessario derogare alle disposizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2017/1001.

(32)

Al fine di assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento (CE) n. 6/2002 specificando i requisiti in materia di procedimento orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un’iscrizione nel registro dei disegni e modelli dell’UE, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l’Ufficio.

(33)

Al fine di garantire l’organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento (CE) n. 6/2002 specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso qualora i procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’UE rendano necessario derogare agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 168 del regolamento (UE) 2017/1001.

(34)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(35)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 6/2002, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal regolamento (CE) n. 6/2002 nonché per stabilire gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio, modalità dettagliate per lo scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti e i tipi esatti di decisioni che devono essere adottate da un solo membro delle divisioni d’annullamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(36)

Data l’avanzata armonizzazione della normativa in materia di diritto d’autore nell’Unione, è opportuno adeguare il principio della cumulabilità della protezione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 con quella a norma della normativa in materia di diritto d’autore consentendo che i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dell’UE siano protetti in quanto opere tutelate dal diritto d’autore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore.

(37)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 6/2002 e abrogare il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (12).

(38)

È opportuno che la Commissione modifichi il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione (13) al fine di allinearlo alle modifiche introdotte dal presente regolamento nel regolamento (CE) n. 6/2002 per quanto riguarda la terminologia da utilizzare a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e la terminologia utilizzata nel regolamento (UE) 2017/1001, il riferimento alle norme concernenti le tasse da pagare all’Ufficio, la durata dei termini e la rappresentanza dinanzi l’Ufficio, nonché l’inclusione di una serie di norme inizialmente contenute nel regolamento (CE) n. 2245/2002 e nel regolamento (CE) n. 6/2002. L’abrogazione della delega di potere che ha costituito la base per l’adozione e la revisione del regolamento (CE) n. 2245/2002 non dovrebbe pregiudicare il mantenimento in vigore di tale regolamento fino alla sua abrogazione.

(39)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere autonomo del sistema dei disegni e modelli dell’UE, che è indipendente dai sistemi nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 6/2002 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli dell’Unione europea»

;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono di seguito denominati “disegni e modelli dell’Unione europea” (“disegni e modelli dell’UE”) i disegni e modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.»

;

3)

in tutti gli articoli il termine «disegno o modello comunitario» è sostituito da «disegno o modello dell’UE», con le necessarie modifiche grammaticali;

4)

in tutti gli articoli il termine «tribunale dei disegni e modelli comunitari» è sostituito da «tribunale dei disegni e modelli dell’UE», con le necessarie modifiche grammaticali;

5)

all’articolo 1, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 1, all’articolo 96, paragrafo 1, all’articolo 98, paragrafi 1 e 5, all’articolo 106 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 106 quinquies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 110 bis, paragrafo 1, il termine «Comunità» è sostituito da «Unione», con le necessarie modifiche grammaticali;

6)

all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 47, paragrafo 1, all’articolo 106 sexies, paragrafo 1, il riferimento all’«articolo 3, lettera a)» è sostituito da un riferimento all’«articolo 3, punto 1)», con le necessarie modifiche grammaticali;

7)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“l’Ufficio”), istituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).»;"

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Capacità di agire

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.»

;

9)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

“disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;

2)

“prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

a)

gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso;

b)

le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;

3)

“prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.»

;

10)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’UE se è nuovo e possiede un carattere individuale.»

;

11)

all’articolo 7, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello dell’UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:»

;

12)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell’UE registrati

1.   La protezione come disegno o modello dell’UE registrato ha inizio all’atto della registrazione presso l’Ufficio.

2.   La durata di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’articolo 50 quinquies, per uno o più periodi di cinque anni fino ad una durata massima della protezione pari a venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.»

;

13)

l’articolo 13 è soppresso;

14)

gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 15

Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell’UE

1.   Quando il disegno o modello dell’UE non registrato è divulgato o rivendicato da una persona che non ne ha diritto a norma dell’articolo 14 o quando il disegno o modello dell’UE registrato è stato depositato o registrato a nome di tale persona, l’avente diritto in forza di tale articolo può, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, chiedere all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato il riconoscimento come legittimo titolare del disegno o modello dell’UE.

2.   La persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, il riconoscimento come contitolare.

3.   Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello dell’UE registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello dell’UE non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello dell’UE era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato, divulgato o acquisito.

4.   La persona che ha diritto a un disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14 può presentare all’Ufficio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una richiesta di cambiamento di titolarità corredata di una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.

5.   Nel caso di un disegno o modello dell’UE registrato, nel registro dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 72 (“registro”) è iscritto quanto segue:

a)

la menzione della proposizione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato;

b)

la data e gli estremi della decisione finale dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;

c)

ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato risultante dalla decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.

Articolo 16

Effetti di una decisione finale sul diritto su un disegno o modello dell’UE registrato

1.   Qualora in esito a un procedimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, si verifichi un cambiamento integrale della titolarità del disegno o modello dell’UE registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all’iscrizione nel registro del nuovo titolare del disegno o modello dell’UE registrato.

2.   Il titolare o il licenziatario del disegno o modello dell’UE registrato che abbiano sfruttato il disegno o modello nell’Unione o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell’iscrizione nel registro della proposizione della domanda di cui all’articolo 15, paragrafo 1, possono continuare a sfruttare il disegno o modello purché chiedano, entro tre mesi dalla data di iscrizione del nuovo titolare nel registro, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3.   Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato o il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato a sfruttare il disegno o modello o a compiere preparativi a tale fine.»

;

15)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Diritto dell’autore ad essere menzionato

Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato l’autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all’Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest’ultimo può sostituire l’indicazione dei singoli autori. Tale diritto comprende il diritto di iscrivere nel registro la modifica del nome dell’autore o del collettivo.»

;

16)

alla sezione 4, dopo il titolo è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Oggetto della protezione

Sono protette le caratteristiche dell’aspetto di un disegno o modello dell’UE registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.»

;

17)

gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 19

Diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

1.   Il disegno o modello dell’UE registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il consenso del titolare.

2.   Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

a)

la fabbricazione, l’offerta, l’immissione sul mercato o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato;

b)

l’importazione o l’esportazione di un prodotto di cui alla lettera a);

c)

la detenzione di un prodotto di cui alla lettera a) per i fini di cui alle lettere a) e b);

d)

la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).

3.   Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nell’Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell’Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l’autorizzazione del titolare del diritto.

Il diritto di cui al primo comma si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale contraffazione del disegno o modello dell’UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non ha il diritto di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale.

4.   Il titolare di un disegno o modello dell’UE non registrato ha il diritto di vietare gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura del disegno o modello protetto.

L’utilizzazione contestata di cui al primo comma non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello dell’UE non registrato se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

5.   Il paragrafo 4 del presente articolo si applica anche al disegno o modello dell’UE registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando le pertinenti iscrizioni nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell’articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 20

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

1.   I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non possono essere esercitati riguardo:

a)

agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b)

agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c)

agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione;

d)

agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello;

e)

agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;

f)

all’arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio dell’Unione;

g)

all’importazione nell’Unione di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione delle navi e degli aeromobili di cui alla lettera f);

h)

all’esecuzione delle riparazioni sulle navi e sugli aeromobili di cui alla lettera f).

2.   Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l’indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.

(*2)  Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).»;"

18)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Clausola di riparazione

1.   Non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario.

2.   Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un’altra forma appropriata, in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione.

3.   Il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso non è tenuto a garantire che le componenti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso».

19)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non si estendono agli atti riguardanti un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell’ambito della protezione offerta dal disegno o modello dell’UE quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) dal titolare del disegno o modello dell’UE o con il suo consenso.»

;

20)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia, se il richiedente dimostra un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito.»

;

21)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Cause di nullità

1.   Il disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo solo nei casi seguenti:

a)

se il disegno o modello dell’UE non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, punto 1;

b)

se il disegno o modello dell’UE non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

c)

se, alla luce di una decisione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente, il titolare non ha diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14;

d)

se il disegno o modello dell’UE è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico prima o dopo la data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, la data di priorità del disegno o modello dell’UE, e che è protetto a decorrere da una data anteriore alla data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, la data di priorità del disegno o modello dell’UE mediante:

i)

un disegno o modello dell’UE registrato, o una domanda relativa a un simile disegno o modello, fatta salva la sua registrazione;

ii)

un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello, fatta salva la sua registrazione; o

iii)

la registrazione di un disegno o modello a titolo dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, del 1999 (“atto di Ginevra”), che ha effetto nell’Unione, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto, fatta salva la sua registrazione;

e)

se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell’Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;

f)

se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro;

g)

se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (“convenzione di Parigi”), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, e la registrazione non è stata autorizzata dalle autorità competenti.

2.   Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere invocate da:

a)

qualsiasi persona fisica o giuridica; o

b)

qualsiasi gruppo o organismo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, se tale gruppo o organismo ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma della legislazione ad esso applicabile.

3.   La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo può essere invocata esclusivamente dalla persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14.

4.   Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), possono essere invocate esclusivamente:

a)

dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore;

b)

dalle persone legittimate secondo il diritto dell’Unione o il diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti; o

c)

da un licenziatario autorizzato dal titolare del diritto anteriore.

5.   La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera g), può essere invocata esclusivamente dalla persona o dall’ente interessati dall’utilizzazione abusiva.

6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), possano essere invocati d’ufficio anche da un’autorità competente dello Stato membro in questione.

7.   Un disegno o modello dell’UE registrato non è dichiarato nullo se il richiedente o il titolare di uno dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), ha dato espressamente il suo consenso alla registrazione del disegno o modello dell’UE prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità o della domanda riconvenzionale.

8.   Il richiedente o il titolare di uno dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da d), e) e f), che abbia preliminarmente domandato la nullità di un disegno o modello dell’UE o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non presenta un’altra domanda di nullità né introduce un’altra domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g), che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda o domanda riconvenzionale.»

;

22)

all’articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un disegno o modello dell’UE dichiarato nullo è considerato fin dall’inizio privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.»

;

23)

dopo l’articolo 26 è inserita la sezione seguente:

«Sezione 6

Avviso di registrazione;

Articolo 26 bis

Simbolo di un disegno o modello registrato

Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato può informare il pubblico che il disegno o modello è registrato riportando sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato la lettera D inserita in un cerchio

. Tale avviso può essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale all’iscrizione del disegno o modello nel registro.»

;

24)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Trasferimento del disegno o modello dell’UE registrato

1.   La cessione di un disegno o modello dell’UE registrato deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza.

È nulla la cessione di un disegno o modello dell’UE registrato non conforme ai requisiti di cui al primo comma.

2.   Su istanza di una delle parti il trasferimento di un disegno o modello dell’UE registrato è iscritto nel registro e pubblicato.

3.   La domanda di iscrizione di un trasferimento nel registro contiene informazioni atte a identificare il disegno o modello dell’UE registrato, il nuovo titolare e, se del caso, il rappresentante del nuovo titolare. Contiene inoltre i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi del paragrafo 1.

4.   L’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 28 bis. Se le irregolarità riscontrate non sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

5.   Può essere presentata un’unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni e modelli dell’UE registrati, purché il titolare registrato e l’avente causa siano gli stessi per tutti i disegni e modelli dell’UE registrati.

6.   Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l’avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello dell’UE registrato.

7.   Qualora vi siano termini da rispettare nei rapporti con l’Ufficio, l’avente causa può fare a quest’ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l’Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

8.   Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del disegno o modello dell’UE registrato a norma dell’articolo 66 sono inviati alla persona iscritta come titolare nel registro.»

;

25)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di trasferimento

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)

le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di registrazione di un trasferimento di cui all’articolo 28, paragrafo 3;

b)

il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento come previsto all’articolo 28, paragrafo 3, tenendo conto dell’accordo espresso dal titolare registrato e dall’avente causa.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

26)

gli articoli 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 31

Procedura di insolvenza

1.   La sola procedura di insolvenza nella quale i disegni e modelli dell’UE possono essere inclusi è quella avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

2.   Per le imprese di assicurazione quali definite all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), il centro degli interessi principali di cui al paragrafo 1 è lo Stato membro in cui l’impresa o l’ente sono stati autorizzati.

3.   In caso di contitolarità di un disegno o modello dell’UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del contitolare.

4.   Quando un disegno o modello dell’UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell’autorità nazionale competente questo fatto è iscritto nel registro e pubblicato.

Articolo 32

Licenza

1.   Un disegno o modello dell’UE può essere concesso in licenza per l’intera Unione o parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2.   Il titolare può far valere i diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE contro un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene:

a)

alla durata della licenza;

b)

alla forma in cui il disegno o modello può essere utilizzato;

c)

alla gamma di prodotti per i quali è rilasciata la licenza;

d)

alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario nell’ambito della licenza.

3.   Salvo diversa indicazione nel contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un disegno o modello dell’UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia, il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del disegno o modello dell’UE, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati.

4.   Per ottenere il risarcimento del danno subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell’azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello dell’UE.

(*3)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;"

27)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1.   L’articolo 28, paragrafo 3, le norme adottate in forza dell’articolo 28 bis, e l’articolo 28, paragrafo 5, si applicano mutatis mutandis alla registrazione di un diritto reale o del trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’articolo 29, all’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 30, all’inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 31, nonché alla registrazione di una licenza o del trasferimento di una licenza ai sensi dell’articolo 32. Tuttavia, il requisito relativo alla documentazione che accerta debitamente il trasferimento di cui all’articolo 28, paragrafo 3, non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare del disegno o modello dell’UE.

2.   La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prescritta.

3.   La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione di tale licenza nel registro in una o più delle forme seguenti:

a)

licenza esclusiva;

b)

sub-licenza, nel caso in cui tale sub-licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;

c)

licenza limitata a una gamma specifica di prodotti;

d)

licenza limitata a una parte dell’Unione;

e)

licenza temporanea.

Se la richiesta è presentata per registrare la licenza nelle forme di cui al primo comma, lettere c), d) o e), la domanda di registrazione indica la gamma specifica di prodotti, la parte dell’Unione o il periodo per i quali la licenza è concessa.

4.   L’Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione delle licenze e degli altri diritti previste dal presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la domanda di registrazione.»

;

28)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Opponibilità ai terzi

1.   Gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32, riguardanti un disegno o modello dell’UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o modello dell’UE registrato dopo la data dell’atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell’acquisto dei diritti.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello dell’UE registrato o un diritto sul disegno o modello dell’UE registrato mediante trasferimento dell’impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3.   L’opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all’articolo 30 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell’articolo 27.

4.   L’opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata ai sensi della legislazione nazionale o delle convenzioni applicabili in materia.»

;

29)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Procedura di cancellazione o di modifica della registrazione di licenze e altri diritti

1.   La registrazione di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 1, è cancellata o modificata su domanda di una delle parti interessate.

2.   La domanda di cancellazione o modifica della registrazione contiene il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato o, in caso di registrazione multipla, il numero di ciascun disegno o modello, e indicazioni del diritto per il quale è chiesta la cancellazione o la modifica della registrazione.

3.   La domanda di cancellazione o modifica della registrazione è corredata dei necessari documenti che dimostrino l’avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.

4.   Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l’Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.»

;

30)

l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE in quanto oggetto di proprietà

Alle domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE si applicano gli articoli da 27 a 33 bis. Se gli effetti di una di tali disposizioni dipendono dall’iscrizione nel registro, tale formalità deve essere adempiuta all’atto dell’iscrizione nel registro del disegno o modello dell’UE registrato.»

;

31)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Deposito della domanda

1.   La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE è depositata presso l’Ufficio.

2.   L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una rappresentazione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall’Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni e modelli depositati.»

;

32)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene:

a)

una richiesta di registrazione;

b)

indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c)

una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l’oggetto per il quale si chiede la protezione.

2.   La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3.   La domanda può altresì contenere:

a)

una descrizione esplicativa della rappresentazione;

b)

una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell’articolo 50;

c)

indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;

d)

la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato, in funzione della classe e della sottoclasse della classificazione di Locarno, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda;

e)

la menzione dell’autore o del collettivo d’autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l’autore o il collettivo d’autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati.

4.   La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Nella misura in cui tali requisiti riguardano la rappresentazione del disegno o modello di cui al paragrafo 1, lettera c), e i mezzi di rappresentazione, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di numerazione delle diverse prospettive, in caso di rappresentazione mediante prospettive statiche, nonché i formati e le dimensioni del file elettronico e qualsiasi altra specifica tecnica pertinente. Se tali requisiti prevedono l’uso di determinati tipi di rinunce visive per individuare un oggetto per il quale non è chiesta alcuna protezione, o se prevedono il deposito di alcuni tipi specifici di prospettive, il direttore esecutivo può stabilire che ulteriori tipi di rinunce visive e tipi specifici di prospettive siano consentiti.»

;

33)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 36 bis

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la domanda

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

34)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Al massimo 50 disegni e modelli possono essere riuniti in una domanda multipla di registrazione di disegni e modelli dell’UE. Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall’Ufficio secondo un sistema che deve essere stabilito dal direttore esecutivo.

2.   Oltre che al pagamento delle tasse di cui all’articolo 36, paragrafo 4, la domanda multipla è soggetta al pagamento di una tassa di deposito per ciascun disegno o modello addizionale incluso nella domanda multipla e, se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, al pagamento di una tassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso nella domanda multipla per il quale è chiesto il differimento.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La domanda multipla deve soddisfare i requisiti formali previsti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 37 bis.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla o in una registrazione basata su una simile domanda può essere trattato indipendentemente dagli altri. Tale disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere incluso in una procedura di insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo.»

;

35)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 37 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di domande multiple

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda multipla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

36)

gli articoli 38 e 39 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 38

Data di deposito

La data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, è depositata dal richiedente presso l’Ufficio, sempre che il pagamento delle tasse di deposito di cui all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 2, avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.

Articolo 39

Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale

La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all’occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di disegno o modello dell’UE.»

;

37)

gli articoli 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 40

Classificazione e indicazioni di prodotto

1.   I prodotti nei quali un disegno o modello dell’UE è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato sono classificati in base alla classificazione di Locarno, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda.

2.   L’indicazione del prodotto, di cui all’articolo 36, paragrafo 2, identifica in modo chiaro e preciso la natura dei prodotti e consente di classificare ciascun prodotto in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno, se possibile utilizzando la banca dati armonizzata delle indicazioni di prodotto messa a disposizione dall’Ufficio. L’indicazione del prodotto concorda con la rappresentazione del disegno o modello.

3.   I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e sottoclassi.

4.   Se il richiedente utilizza indicazioni di prodotto che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 2, o che non concordano con la rappresentazione del disegno o modello, l’Ufficio può proporre indicazioni di prodotto figuranti in tale banca dati. Se il richiedente non risponde entro il termine stabilito dall’Ufficio, quest’ultimo può procedere all’esame sulla base delle indicazioni di prodotto proposte.

Articolo 41

Diritto di priorità

1.   Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello di utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello dell’UE per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2.   È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualunque deposito che offra elementi sufficienti, a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali, per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito della domanda.

3.   Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una prima domanda anteriore depositata nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti, e non sia servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso la domanda anteriore non costituisce più il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.

4.   Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 3 si applicano soltanto qualora tale Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito effettuato presso l’Ufficio e soggetto a condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti. Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se tale Stato accordi detto trattamento di reciprocità. Se constata che è concessa la reciprocità, la Commissione pubblica una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Il diritto di priorità di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non è più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

6.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Articolo 42

Rivendicazione di priorità

1.   Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE che intenda far valere la priorità di una domanda anteriore presenta una dichiarazione di priorità insieme alla domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito. Tale dichiarazione di priorità indica la data e il paese della domanda anteriore. Il numero di fascicolo della domanda anteriore e la documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità sono presentati entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione di priorità.

2.   Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 42 bis, purché sia rispettato il principio della parità di trattamento tra i richiedenti e l’Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.»

;

38)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 42 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rivendicazione di priorità

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione da depositare a sostegno della rivendicazione di priorità di una domanda anteriore ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

39)

l’articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Effetto del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 22, dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e dell’articolo 50, paragrafo 1.»

;

40)

l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Priorità di esposizione

1.   Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE che abbia esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali del 1928, riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, può, se deposita la domanda entro un termine di sei mesi dalla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità a decorrere da tale data.

2.   Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 presenta una dichiarazione di priorità insieme alla domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito. Entro tre mesi dalla dichiarazione di priorità, il richiedente fornisce la prova che i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali è applicato sono stati esposti ai sensi del paragrafo 1.

3.   Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all’articolo 41.»

;

41)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

42)

l’intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

«TITOLO V

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE, RINNOVO E MODIFICA»

;

43)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Esame dei requisiti formali per il deposito

1.   L’Ufficio esamina se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 38 per l’assegnazione di una data di deposito.

2.   L’Ufficio esamina se:

a)

la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafi 2, 3 e 5, nonché, in caso di domanda multipla, all’articolo 37, paragrafo 3;

b)

la soprattassa per il differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, è stata pagata, ove opportuno, entro il termine prescritto;

c)

la soprattassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso in una domanda multipla a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, è stata pagata, ove opportuno, entro il termine prescritto.

3.   Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 o 2, l’Ufficio chiede al richiedente di sanare le irregolarità o al mancato pagamento entro due mesi dalla notifica di tale richiesta.;

4.   Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell’Ufficio di cui al paragrafo 3 per rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1, la domanda non è trattata come domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Se il richiedente ottempera a tale richiesta in relazione a tali requisiti, l’Ufficio assegna come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.

5.   Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell’Ufficio di cui al paragrafo 3 di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l’Ufficio respinge la domanda.

6.   Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell’Ufficio di cui al paragrafo 3 di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c), la domanda è respinta in relazione ai disegni e modelli addizionali, a meno che non risulti chiaramente a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato, l’Ufficio considera i disegni e modelli nell’ordine numerico progressivo in cui sono contenuti nella domanda multipla. La domanda è respinta in relazione ai disegni e modelli per i quali la soprattassa per il differimento della pubblicazione non è stata pagata o è stata pagata solo in parte.

7.   L’inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.»

;

44)

l’articolo 46 è soppresso;

45)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Impedimenti alla registrazione

1.   L’Ufficio, qualora nello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 45 del presente regolamento rilevi che il disegno o modello per il quale si richiede la protezione non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, punto 1), del presente regolamento è contrario all’ordine pubblico o al buon costume o, non avendo le autorità competenti autorizzato la registrazione, costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall’articolo 6 ter di tale convenzione e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, notifica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi.

2.   Nella notifica di cui al paragrafo 1, l’Ufficio fissa un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda o le prospettive contestate o presentare una rappresentazione modificata del disegno o modello che differisca dalla rappresentazione originariamente depositata solo per dettagli irrilevanti.

3.   Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l’Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni e modelli contenuti in una domanda multipla, l’Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni e modelli di cui trattasi.»

;

46)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 47 bis

Ritiro e modifica della domanda

1.   Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di disegno o modello dell’UE o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni e modelli contenuti nella domanda.

2.   Il richiedente può in qualsiasi momento modificare, in relazione a dettagli irrilevanti, la rappresentazione del disegno o modello dell’UE di cui ha depositato la domanda.»

;

47)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 47 ter

Delega di potere in materia di modifica della domanda

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura di modifica della domanda di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 2.»

;

48)

l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Registrazione

1.   Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE possiede i requisiti prescritti e non è stata respinta a norma dell’articolo 47, l’Ufficio iscrive nel registro il disegno o modello contenuto nella domanda e le indicazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2.

2.   Sono altresì iscritte nel registro l’eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 50 nonché la data di scadenza del relativo periodo.

3.   La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all’articolo 38.

4.   La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell’articolo 36, paragrafo 4, e dell’articolo 37, paragrafo 2.»

;

49)

l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Pubblicazione

A seguito della registrazione l’Ufficio pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera a).»

;

50)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 49 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazione

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di cui all’articolo 49. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

51)

l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Differimento della pubblicazione

1.   Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE può chiedere, all’atto del deposito della domanda, che la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato sia differita per un periodo fino a trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.

2.   In seguito alla richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 48, si effettua la registrazione del disegno o modello dell’UE registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatto salvo l’articolo 74, paragrafo 2.

3.   L’Ufficio pubblica nel bollettino dei disegni e modelli dell’UE una menzione della richiesta di cui al paragrafo 1. Tale menzione è accompagnata da informazioni che permettano di identificare il titolare del disegno o modello registrato, il nome dell’eventuale rappresentante, la data di deposito della domanda e di registrazione del disegno o modello nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la rappresentazione del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l’aspetto.

4.   Alla scadenza del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l’Ufficio consente la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni riportate nel registro e del fascicolo relativo alla domanda e pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli dell’UE.

5.   Il titolare del diritto può impedire la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato di cui al paragrafo 4 del presente articolo presentando una richiesta di rinuncia al disegno o modello dell’UE conformemente all’articolo 51 al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento. È respinta qualsiasi richiesta di iscrizione della rinuncia nel registro che non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 51 e agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 51 bis, o che sia stata presentata dopo il termine di tre mesi di cui al presente paragrafo.

6.   In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell’articolo 37, il titolare, oltre a presentare la richiesta di pubblicazione anticipata di cui al paragrafo 4 o la richiesta di rinuncia di cui al paragrafo 5, indica chiaramente quali disegni e modelli contenuti in tale domanda devono essere pubblicati anticipatamente o per quali disegni e modelli è fatta rinuncia o deve continuare il differimento della pubblicazione.

7.   Se non risulta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 6, l’Ufficio invita il titolare a sanare l’irregolarità entro un preciso termine la cui scadenza non può essere posteriore al periodo di differimento di trenta mesi.

8.   Se entro il termine stabilito non è sanata l’irregolarità di cui al paragrafo 7, la richiesta di pubblicazione anticipata è considerata non presentata e la richiesta di rinuncia è respinta.

9.   Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello dell’UE registrato sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nel fascicolo relativo alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l’azione è diretta.»

;

52)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 50 bis

Pubblicazione successiva al periodo di differimento

Alla scadenza del periodo di differimento di cui all’articolo 50 o, in caso di richiesta di pubblicazione anticipata, appena ciò sia tecnicamente possibile, l’Ufficio:

a)

pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli dell’UE, unitamente ai dettagli richiesti ai sensi delle norme adottate a norma dell’articolo 49 bis, indicando che la domanda conteneva una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50;

b)

permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello;

c)

permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni nel registro, comprese quelle escluse dalla consultazione a norma dell’articolo 74, paragrafo 5.

Articolo 50 ter

Certificati di registrazione

Dopo la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato, l’Ufficio rilascia al titolare un certificato di registrazione. Su richiesta, l’Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato. I certificati e le copie sono rilasciati mediante mezzi elettronici.»

;

53)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 50 quater

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la forma del certificato di registrazione di cui all’articolo 50 ter e le informazioni dettagliate che tale certificato deve contenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 50 quinquies

Rinnovo

1.   La registrazione del disegno o modello dell’UE è rinnovata su richiesta del titolare del disegno o modello dell’UE registrato o di qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata a richiedere il rinnovo, purché siano state pagate le tasse di rinnovo.

2.   L’Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello dell’UE registrato e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul disegno o modello dell’UE almeno sei mesi prima di tale scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell’Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.

3.   La richiesta di rinnovo è presentata entro sei mesi precedenti la scadenza della registrazione. Anche la tassa di rinnovo è pagata entro tale termine.

In caso contrario, la presentazione della richiesta e il pagamento della tassa possono essere effettuati entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della richiesta di rinnovo.

4.   La richiesta di rinnovo di cui al paragrafo 1 deve comprendere:

a)

il nome della persona che chiede il rinnovo;

b)

il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE da rinnovare;

c)

in caso di registrazione sulla base di una domanda multipla, l’indicazione dei disegni e modelli per i quali è chiesto il rinnovo.

Il pagamento della tassa di rinnovo è considerato una richiesta di rinnovo purché contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la causale del pagamento.

5.   In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell’articolo 37, qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutti i disegni e modelli per i quali si chiede il rinnovo, la registrazione è rinnovata per i disegni e modelli che l’importo pagato è chiaramente destinato a coprire. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato, l’Ufficio considera i disegni e modelli nell’ordine numerico progressivo in cui compaiono nella domanda multipla.

6.   Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo è iscritto nel registro.

7.   Se la richiesta di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

8.   Se una richiesta di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate o sono pagate solo dopo la scadenza del termine in questione, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del disegno o modello dell’UE. Se la constatazione è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono rimborsate.

9.   Può essere presentata un’unica richiesta di rinnovo per due o più disegni e modelli, purché il titolare o il rappresentante sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta. La tassa di rinnovo è dovuta per ogni disegno o modello per i quali si chiede il rinnovo.»

;

54)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 50 sexies

Modifiche

1.   Nessuna modifica della rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato è ammessa nel registro durante il periodo di registrazione né all’atto del suo rinnovo, salvo in relazione a dettagli irrilevanti.

2.   La richiesta di modifica presentata dal titolare comprende la rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato nella sua versione modificata.

3.   La richiesta di modifica non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l’Ufficio ne dà comunicazione al titolare. Può essere presentata un’unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni, purché il titolare sia lo stesso per tutti i disegni e modelli. La tassa di modifica è dovuta per ogni registrazione da modificare. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la modifica della registrazione stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 50 septies, l’Ufficio informa il titolare dell’irregolarità riscontrata. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la richiesta di modifica.

4.   La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato, come modificato.»

;

55)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 50 septies

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica di cui all’articolo 50 sexies, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

56)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 50 octies

Modifica del nome o dell’indirizzo

1.   Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato informa l’Ufficio di qualunque modifica del nome o dell’indirizzo del titolare che non sia conseguenza di un trasferimento o di un cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato.

2.   Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell’indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

3.   Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la modifica del nome o dell’indirizzo stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 50 nonies, l’Ufficio informa dell’irregolarità il titolare del disegno o modello dell’UE registrato. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la richiesta.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell’indirizzo del rappresentante registrato.

5.   L’Ufficio iscrive nel registro le indicazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 3, lettere a) e b).

6.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di disegni e modelli dell’UE registrati. La modifica è annotata nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di disegno o modello dell’UE.»

;

57)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 50 nonies

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la modifica del nome o dell’indirizzo

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell’indirizzo a norma dell’articolo 50 octies, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

58)

l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Rinuncia

1.   La rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è dichiarata per iscritto all’Ufficio dal titolare. Essa non ha efficacia fino alla data in cui è iscritta nel registro.

2.   Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello dell’UE per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

3.   La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia è iscritta nel registro unicamente se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato dimostra di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. L’iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare dimostra all’Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena il titolare fornisce la prova del consenso del licenziatario.

4.   Qualora dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente sia stata proposta un’azione ai sensi dell’articolo 15 inerente al diritto su un disegno o modello dell’UE registrato, l’Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l’azione.

5.   Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la rinuncia stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 51 bis, l’Ufficio informa delle carenze riscontrate il titolare che dichiara la rinuncia. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo non iscrive la rinuncia nel registro.»

;

59)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 51 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rinuncia

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)

le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1;

b)

il tipo di documentazione necessaria per determinare l’accordo di un terzo a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, e l’accordo di chi ha promosso l’azione a norma dell’articolo 51, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

60)

l’articolo 52 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 25, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti dall’Ufficio o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 80 e tale decisione è divenuta definitiva.»

;

61)

l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Esame della domanda

1.   L’Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all’articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello dell’UE registrato.

2.   Nell’esame della domanda di nullità, l’Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da esso disposto, le loro deduzioni sulle proprie notifiche o sulle comunicazioni delle altre parti.

3.   Su richiesta del titolare del disegno o modello dell’UE registrato, il richiedente la nullità che invochi un marchio UE o nazionale anteriore come segno distintivo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento fornisce la prova dell’uso effettivo di tale marchio conformemente all’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 e alle norme adottate in forza dell’articolo 53 bis del presente regolamento.

4.   La decisione dell’Ufficio riguardante la domanda di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.

5.   L’Ufficio può invitare le parti a concludere una conciliazione.»

;

62)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 53 bis

Delega di potere in materia di dichiarazione di nullità

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE di cui agli articoli 52 e 53, compresa la possibilità di esaminare in via prioritaria una domanda di nullità qualora il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non contesti le cause di nullità o le richieste presentate.»

;

63)

l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Decisioni soggette a ricorso

1.   Contro le decisioni dell’Ufficio di cui all’articolo 102, lettere a), b) e c), può essere presentato ricorso.

2.   Gli articoli da 66 a 72 del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano ai ricorsi trattati dalle commissioni di ricorso a norma del presente regolamento, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.»

;

64)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 55 bis

Delega di potere in materia di procedimento di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando:

a)

il contenuto formale del ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001 e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso;

b)

il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001;

c)

il rimborso della tassa di ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001.»

;

65)

gli articoli da 56 a 61 sono soppressi;

66)

l’articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Decisioni e comunicazioni dell’Ufficio

1.   Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all’Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.

2.   Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell’Ufficio reca l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell’Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni trasmesse con altri mezzi tecnici di comunicazione.

3.   Le decisioni dell’Ufficio oggetto di ricorso contengono l’avvertenza scritta che il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L’avvertenza deve inoltre richiamare l’attenzione delle parti sulle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 71 e 72 del regolamento (UE) 2017/1001, che si applicano anche ai ricorsi a norma del presente regolamento in forza dell’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento. Le parti non possono opporre l’omissione da parte dell’Ufficio dell’avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.»

;

67)

all’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel corso del procedimento, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’Ufficio si limita ai motivi, ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.»

;

68)

l’articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Procedura orale

1.   Quando ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio ricorre alla procedura orale d’ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.

2.   La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.

3.   La procedura orale dinanzi alle divisioni d’annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.»

;

69)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 64 bis

Delega di potere in materia di procedura orale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la procedura orale di cui all’articolo 64, comprese quelle relative all’uso delle lingue ai sensi dell’articolo 98.»

;

70)

l’articolo 65 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo della parte, del testimone o del perito su un termine più breve.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.»

;

71)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 65 bis

Delega di potere in materia di istruzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate dell’istruzione di cui all’articolo 65.»

;

72)

l’articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

Notifica

1.   L’Ufficio notifica d’ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.

2.   La notifica è effettuata mediante mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3.   Se l’Ufficio è impossibilitato ad effettuare la notifica, quest’ultima è realizzata mediante affissione di avviso. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa la data di inizio del termine di un mese alla scadenza del quale il documento si considera notificato.»

;

73)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 66 bis

Delega di potere in materia di notifica

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate della notifica di cui all’articolo 66.»

;

74)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 66 ter

Notifica della perdita di un diritto

L’Ufficio informa gli interessati conformemente all’articolo 66 nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. Gli interessati possono chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritengono che la constatazione dell’Ufficio non sia fondata. L’Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere dei richiedenti. In caso contrario l’Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa i richiedenti.

Articolo 66 quater

Comunicazioni all’Ufficio

Le comunicazioni indirizzate all’Ufficio sono effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi elettronici da utilizzare e le modalità e le condizioni tecniche in base alle quali tali mezzi elettronici devono essere utilizzati.»

;

75)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 66 quinquies

Delega di potere in materia di comunicazioni all’Ufficio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le norme sulle comunicazioni indirizzate all’Ufficio di cui all’articolo 66 quater e i moduli che l’Ufficio deve mettere a disposizione per tali comunicazioni.»

;

76)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 66 sexies

Termini

1.   I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi, salvo diversa disposizione del presente regolamento o di qualsiasi atto adottato a norma del presente regolamento.

2.   Prima dell’inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l’Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti.

3.   Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione effettiva del collegamento dell’Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione autorizzati.

4.   Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nel procedimento e l’Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nel procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella zona geografica interessata dalla circostanza eccezionale o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo in tale zona, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d’inizio di tale circostanza siano prorogati sino a una determinata data. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell’Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nel procedimento.»

;

77)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 66 septies

Delega di potere in materia di calcolo e durata dei termini

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando i dettagli relativi al calcolo e alla durata dei termini di cui all’articolo 66 sexies.»

;

78)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 66 octies

Correzione di errori e di sviste manifeste

1.   Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l’Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori commessi nella registrazione di un disegno o modello dell’UE o nella pubblicazione della registrazione.

2.   Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un disegno o modello dell’UE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l’articolo 50 octies, mutatis mutandis.

3.   Le correzioni di errori nella registrazione di un disegno o modello dell’UE e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall’Ufficio.

Articolo 66 nonies

Cancellazione delle iscrizioni nel registro e revoca delle decisioni

1.   Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, l’Ufficio provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nel procedimento vi sia una sola parte e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l’errore non era evidente alla parte.

2.   La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su richiesta di una delle parti nel procedimento, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell’iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nel procedimento e gli eventuali titolari di diritti sul disegno o modello dell’UE in questione che siano iscritti nel registro. L’Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.

3.   Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 55 e 55 bis né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell’articolo 66 octies. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell’Ufficio contenente un errore, il procedimento di ricorso diviene privo di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell’Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.»

;

79)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 66 decies

Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando la procedura di cancellazione delle iscrizioni nel registro o di revoca di una decisione di cui all’articolo 66 nonies.»

;

80)

l’articolo 67 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il richiedente presenta la richiesta per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell’impedimento. L’atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine. La richiesta non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato deposito della richiesta di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa, dal periodo di un anno non è detratto il periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione previsto all’articolo 50 quinquies, paragrafo 3.

3.   La richiesta è motivata e indica i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa. Se la restitutio in integrum è concessa, la tassa è rimborsata.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 67 bis impedisce la reintegrazione nei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

81)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 67 bis

Prosecuzione del procedimento

1.   Il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell’Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta non si considera presentata fino all’avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.

2.   La prosecuzione del procedimento non è accordata in caso di mancato rispetto dei termini previsti:

a)

dall’articolo 38, dall’articolo 41, paragrafo 1, dall’articolo 44, paragrafo 1, dall’articolo 45, paragrafo 3, dall’articolo 50 quinquies, paragrafo 3, e dall’articolo 67, paragrafo 2;

b)

dall’articolo 68 e dall’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

dal paragrafo 1 del presente articolo.

3.   L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta di prosecuzione.

4.   Se l’Ufficio accoglie la richiesta di prosecuzione, si considera che le conseguenze del mancato rispetto del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, l’organo competente a decidere sull’atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell’atto omesso è di per sé sufficiente, adotta una decisione diversa. L’Ufficio, se a seguito del riesame conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.

5.   Se l’Ufficio respinge la richiesta di prosecuzione, la tassa è rimborsata.

Articolo 67 ter

Interruzione del procedimento

1.   Il procedimento dinanzi all’Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

a)

in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale, a rappresentare il richiedente o il titolare;

b)

se il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i suoi beni;

c)

in caso di decesso o di incapacità di agire del rappresentante del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o se tale rappresentante si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i beni del rappresentante.

Nella misura in cui il decesso o l’incapacità di cui al primo comma, lettera a), non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell’articolo 78, il procedimento è interrotto soltanto su richiesta di detto rappresentante.

2.   Il procedimento dinanzi all’Ufficio può essere ripreso non appena sia accertata l’identità della persona che ha titolo per proseguirlo o quando l’Ufficio abbia compiuto ogni ragionevole tentativo di accertarne l’identità.»

;

82)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 67 quater

Delega di potere in materia di ripresa del procedimento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la ripresa del procedimento dinanzi all’Ufficio come previsto all’articolo 67 ter, paragrafo 2.»

;

83)

l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Rinvio ai principi generali

In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o negli atti adottati a norma del presente regolamento, l’Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.»

;

84)

all’articolo 69, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il diritto dell’Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2.   I diritti esercitabili nei confronti dell’Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza rispetto all’ammontare di una tassa si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.»

;

85)

l’articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Ripartizione delle spese

1.   La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato o nel procedimento di ricorso sopporta l’onere delle tasse versate dall’altra parte per la domanda di nullità e per il ricorso. La parte soccombente sopporta inoltre le spese sostenute dall’altra parte, che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, entro i limiti degli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 70 bis.

2.   Ove ciascuna delle parti soccomba su una o più statuizioni, o quando sia necessario per ragioni di equità, la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione delle spese diversa da quella di cui al paragrafo 1.

3.   La parte che pone fine al procedimento ritirando la domanda di disegno o modello dell’UE, la domanda di nullità o il ricorso, non rinnovando la registrazione del disegno o modello dell’UE o rinunciando al disegno o modello dell’UE registrato sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

4.   In caso di non luogo a provvedere la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

5.   Quando le parti concludono dinanzi alla divisione d’annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello previsto ai paragrafi da 1 a 4, l’organo interessato prende atto di tale accordo.

6.   La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso fissa d’ufficio l’importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all’Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione d’annullamento fissa, su richiesta di parte, l’importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all’articolo 78, paragrafo 1, è sufficiente l’assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l’attendibilità.

Quando l’importo delle spese è fissato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 70 bis e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

7.   Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 6 devono esporre i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute dalla divisione d’annullamento o dalla commissione di ricorso in seguito a una richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della decisione. Essa non si considera presentata fino all’avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.»

;

86)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 70 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di importi massimi delle spese

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente, di cui all’articolo 70, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.

Nel precisare gli importi massimi delle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale, così come della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l’obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall’altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*5). La parte soccombente sostiene le spese per una sola parte nel procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

(*5)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.»;"

87)

all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Ogni Stato membro designa un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all’Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell’autenticità della decisione come unica formalità.»

;

88)

l’articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Articolo 72

Registro dei disegni e modelli dell’UE

1.   L’Ufficio tiene un registro dei disegni e modelli dell’UE registrati e lo mantiene aggiornato.

2.   Il registro contiene le seguenti iscrizioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE:

a)

la data di deposito e di registrazione della domanda, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3;

b)

il numero di fascicolo della domanda e il numero di fascicolo dei singoli disegni e modelli in caso di domanda multipla;

c)

la data di pubblicazione della registrazione;

d)

il nome, la città e il paese del richiedente;

e)

il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all’articolo 77, paragrafo 3, primo comma;

f)

la rappresentazione del disegno o modello;

g)

le denominazioni dei prodotti, precedute dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno;

h)

le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell’articolo 42;

i)

le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 44;

j)

la menzione dell’autore o del collettivo di autori a norma dell’articolo 18, ovvero una dichiarazione secondo cui l’autore o il collettivo di autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati;

k)

la lingua in cui è stata depositata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3;

l)

la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della registrazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1;

m)

la menzione di qualsiasi richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;

n)

l’indicazione che è stata presentata una descrizione a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera a).

3.   Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:

a)

le modifiche del nome o della città e del paese del titolare a norma dell’articolo 50 octies;

b)

le modifiche del nome o dell’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all’articolo 77, paragrafo 3, primo comma;

c)

in caso di nomina di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;

d)

le modifiche del nome dell’autore o del collettivo di autori a norma dell’articolo 18;

e)

le correzioni di errori e di sviste manifeste a norma dell’articolo 66 octies;

f)

le modifiche della rappresentazione del disegno o modello a norma dell’articolo 50 sexies;

g)

la menzione della proposizione di una domanda giudiziale per la rivendicazione del diritto dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera a);

h)

la data e gli estremi della decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera b);

i)

ogni cambiamento di titolarità a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c);

j)

il trasferimento a norma dell’articolo 28;

k)

la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’articolo 29, e il tipo di diritto reale;

l)

gli atti di esecuzione forzata a norma dell’articolo 30 e le procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 31;

m)

la concessione o il trasferimento di una licenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, o dell’articolo 32, ed eventualmente il tipo di licenza di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 3;

n)

il rinnovo di una registrazione a norma dell’articolo 50 quinquies e la data da cui tale rinnovo ha effetto;

o)

la constatazione della scadenza della registrazione a norma dell’articolo 50 quinquies, paragrafo 8;

p)

la dichiarazione di rinuncia da parte del titolare a norma dell’articolo 51, paragrafo 1;

q)

la data di presentazione e gli estremi di una domanda di nullità a norma dell’articolo 52, di una domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’articolo 84, paragrafo 5, o di un ricorso presentato a norma dell’articolo 55;

r)

la data e gli estremi della decisione definitiva sulla domanda di nullità a norma dell’articolo 53, della decisione definitiva sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’articolo 86, paragrafo 3, della decisione definitiva su un ricorso a norma dell’articolo 55, o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma di tali articoli;

s)

la cancellazione dell’iscrizione riguardante il rappresentante iscritto nel registro a norma del paragrafo 2, lettera e);

t)

la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma del paragrafo 3, lettere l), m) e n);

u)

la revoca di una decisione o la cancellazione di un’iscrizione nel registro a norma dell’articolo 66 nonies, se la revoca riguarda una decisione o se la cancellazione riguarda un’iscrizione che sono state pubblicate.

4.   Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati ai paragrafi 2 e 3.

5.   Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L’Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti al paragrafo 8. L’Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6.   Ogni variazione del registro è comunicata al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato.

7.   Se l’accesso al registro non è limitato a norma dell’articolo 74, paragrafo 5, l’Ufficio fornisce, con mezzi elettronici, estratti del registro autenticati o non autenticati su richiesta.

8.   Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

a)

gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, come previsto dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma dello stesso;

b)

tenere un registro pubblico a fini di consultazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici e di informazione degli stessi, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferiti loro dal presente regolamento ed essere informati dell’esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi;

c)

presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema di registrazione dei disegni e modelli dell’UE.

9.   Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi salvo diversa disposizione dell’articolo 50, paragrafo 2. I dati del registro sono conservati per un periodo indeterminato.»

;

89)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 72 bis

Banca dati

1.   In aggiunta all’obbligo di tenere un registro a norma dell’articolo 72, l’Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai titolari o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.

2.   La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro a norma dell’articolo 72, nella misura in cui tali dati sono prescritti dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali è effettuata ai fini seguenti:

a)

gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, nei modi previsti dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

b)

accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

c)

comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento; e

d)

presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3.   Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente i dati elencati all’articolo 72, può essere messo a disposizione.

4.   L’accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia espressamente prestato il consenso.

5.   Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. La parte interessata può tuttavia chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del disegno o modello dell’UE registrato o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 72 ter

Accesso online alle decisioni

1.   Le decisioni dell’Ufficio relative ai disegni e modelli dell’UE registrati sono rese disponibili online a fini di consultazione e informazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all’adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.

2.   L’Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L’Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.»

;

90)

l’articolo 73 è sostituito dal seguente:

«Articolo 73

Pubblicazioni periodiche

1.   L’Ufficio pubblica periodicamente:

a)

un bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea contenente la pubblicazione delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;

b)

una Gazzetta ufficiale dell’Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Le pubblicazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.

2.   Il bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.

3.   La Gazzetta ufficiale dell’Ufficio è pubblicata nelle lingue dell’Ufficio. Il direttore esecutivo può tuttavia stabilire che taluni elementi debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio nelle lingue ufficiali dell’Unione.»

;

91)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 73 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazioni periodiche

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)

la data da considerare come data di pubblicazione nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea;

b)

le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione di un disegno o modello che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;

c)

le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

92)

l’articolo 74 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, sono escluse dalla consultazione le parti del fascicolo seguenti:

a)

i documenti concernenti l’astensione o la ricusazione a norma dell’articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001;

b)

i progetti di decisioni e di pareri, così come tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri;

c)

le parti del fascicolo per la cui riservatezza l’interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti del fascicolo non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Se la registrazione è soggetta a differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, l’accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare del disegno o modello dell’UE registrato è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione. In tali casi gli estratti del registro, autenticati o non autenticati, contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta di estratti non sia stata presentata dal titolare o dal suo rappresentante.»

;

93)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 74 bis

Procedure per la consultazione dei fascicoli

1.   La consultazione dei fascicoli di disegni e modelli dell’UE registrati richiesta a norma dell’articolo 74, paragrafo 3, avviene tramite i mezzi tecnici di memorizzazione dei fascicoli. Tale consultazione è effettuata online. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

2.   Se la richiesta di consultazione dei fascicoli riguarda una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE o un disegno o modello dell’UE registrato che è soggetto a differimento della pubblicazione in conformità dell’articolo 50 o che, essendo soggetto a tale differimento, è stato oggetto di rinuncia anteriormente o alla data di scadenza di tale periodo, la richiesta deve contenere elementi di prova atti a dimostrare che:

a)

il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE ha acconsentito alla consultazione; o

b)

che il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo.

3.   Su richiesta, la consultazione è effettuata mediante il rilascio di copie elettroniche dei documenti dei fascicoli. L’Ufficio rilascia inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato mediante mezzi elettronici.

Articolo 74 ter

Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 74, su richiesta l’Ufficio può comunicare informazioni contenute nei fascicoli di qualunque procedura relativa alla domanda di disegno o modello dell’UE o a un disegno o modello dell’UE registrato.

Articolo 74 quater

Conservazione dei fascicoli

1.   L’Ufficio conserva i fascicoli di tutte le procedure relative alle domande di disegni e modelli dell’UE e ai disegni e modelli dell’UE registrati. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli devono essere conservati.

2.   Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le relative copie di riserva, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell’Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.

3.   Se e nella misura in cui fascicoli o parti di essi sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o gli elementi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui:

a)

la domanda è stata respinta o ritirata;

b)

la registrazione del disegno o modello dell’UE è giunta a definitiva scadenza;

c)

la rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è stata iscritta nel registro a norma dell’articolo 51;

d)

il disegno o modello dell’UE registrato risulta definitivamente cancellato dal registro.»

;

94)

l’articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 75

Cooperazione amministrativa

1.   Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o del diritto nazionale, l’Ufficio e gli organi giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o mettendo a disposizione i fascicoli a fini di consultazione. Quando l’Ufficio autorizza organi giurisdizionali, magistrati del pubblico ministero o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, tale consultazione non è soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 74.

2.   L’Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione di informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.»

;

95)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 75 bis

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di cooperazione amministrativa

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate per lo scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità degli Stati membri e per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione come previsto all’articolo 75, tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi alle domande o alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE, a norma dell’articolo 74, nei casi in cui i fascicoli sono messi a disposizione di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

96)

l’articolo 76 è soppresso;

97)

l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Articolo 77

Principi generali in tema di rappresentanza

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, le persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE devono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE.

3.   Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE possono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE.

I dipendenti rappresentanti altre persone ai sensi del presente paragrafo forniscono all’Ufficio, su richiesta di quest’ultimo o, se del caso, della parte nel procedimento, una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4.   Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, è nominato un rappresentante comune.»

;

98)

l’articolo 78 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da uno dei soggetti seguenti:

a)

avvocati abilitati in uno Stato membro parte dell’accordo SEE ed aventi domicilio professionale nel SEE, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale;

b)

mandatari abilitati iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;

c)

mandatari abilitati iscritti nell’elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui al paragrafo 4.

2.   I mandatari abilitati di cui al paragrafo 1, lettera c), hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell’ambito di procedimenti dinanzi all’Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

3.   I rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio, su richiesta di quest’ultimo o, se del caso, di un’altra parte del procedimento, forniscono all’Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4.   L’Ufficio istituisce e mantiene aggiornato un elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli. Può essere iscritta in tale elenco ogni persona fisica in possesso di tutti i requisiti seguenti:

a)

cittadinanza di uno degli Stati membri parte dell’accordo SEE;

b)

domicilio professionale o impiego nel SEE;

c)

abilitazione a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro parte dell’accordo SEE.

Quando l’abilitazione di cui al primo comma, lettera c), non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, la persona che chiede di essere iscritta nell’elenco e che agisce in tema di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale deve aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni.

Non sono invece tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

5.   L’iscrizione nell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli è effettuata su richiesta accompagnata da un attestato dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o dell’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti stabiliti al paragrafo 4. Le iscrizioni nell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

6.   Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

a)

al requisito di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c);

b)

al requisito di cui al paragrafo 4, secondo comma, se la persona che chiede di essere iscritta nell’elenco fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.»

;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Una persona può essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli su richiesta di tale persona o se non ha più la capacità di agire in qualità di mandatario abilitato. Le modifiche dell’elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.»

;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   I nominativi dei rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 72 bis e ad essi è assegnato un numero di identificazione. L’Ufficio può chiedere al rappresentante di dimostrare la natura reale ed effettiva del suo stabilimento o impiego presso uno degli indirizzi identificati. Il direttore esecutivo può stabilire i requisiti formali per ottenere un numero di identificazione, in particolare per le associazioni di rappresentanti, e per l’inserimento dei rappresentanti nella banca dati.»

;

99)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 78 bis

Delega di potere in materia di rappresentanza professionale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando:

a)

le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all’articolo 77, paragrafo 4;

b)

le condizioni alle quali i dipendenti di cui all’articolo 77, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all’articolo 78, paragrafo 1, depositano presso l’Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;

c)

le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 7.»

;

100)

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti i disegni e modelli dell’UE e le domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE, nonché ai procedimenti concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di disegni e modelli dell’UE e di disegni e modelli nazionali si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2.   Per quanto riguarda i procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81 del presente regolamento:

a)

non si applicano gli articoli 4 e 6, l’articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, né l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);

b)

si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall’articolo 82, paragrafo 4, del presente regolamento;

c)

le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.

(*6)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).»;"

101)

all’articolo 80, il paragrafo 5 è soppresso;

102)

l’articolo 82 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in forza dell’articolo 79 del presente regolamento, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all’articolo 81 del presente regolamento si propongono dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui il convenuto ha una stabile organizzazione.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo:

a)

si applica l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti consono che debba essere competente un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE;

b)

si applica l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE.»

;

103)

all’articolo 84 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE presso il quale è proposta una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’Ufficio iscrive tali informazioni nel registro conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, lettera q). Se una domanda di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato era già stata presentata dinanzi all’Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l’Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento in conformità all’articolo 91, paragrafo 1, fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

6.   Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato può, su domanda del titolare del disegno o modello dell’UE registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all’Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non è proposta entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l’articolo 91, paragrafo 3.»

;

104)

l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Articolo 86

Sentenze in materia di nullità

1.   Quando la validità del disegno o modello dell’UE è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli dell’UE mediante domanda riconvenzionale di nullità:

a)

il tribunale dichiara nullo il disegno o modello dell’UE se accerta che una delle cause di nullità di cui all’articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello dell’UE;

b)

il tribunale respinge la domanda riconvenzionale se accerta che nessuna delle cause di nullità di cui all’articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello dell’UE.

2.   Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE respinge una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato se una decisione pronunciata dall’Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

3.   Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all’Ufficio. L’Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale sentenza. L’Ufficio iscrive la sentenza nel registro conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, lettera r).»

;

105)

all’articolo 88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per tutte le questioni relative a disegni e modelli che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei disegni e modelli dell’UE applica il diritto nazionale applicabile.»

;

106)

l’articolo 89 è sostituito dal seguente:

«Articolo 89

Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello

1.   Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE accerta che il convenuto ha contraffatto un disegno o modello dell’UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione del disegno o modello dell’UE, a meno che non vi si oppongano motivi particolari. Prende anche, in conformità del diritto nazionale, le misure dirette a garantire l’osservanza del divieto.

2.   Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE può anche applicare le misure o ordinanze ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportune nelle circostanze del caso.»

;

107)

all’articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE la cui competenza è fondata sull’articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del presente regolamento, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione prescritte dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono applicabili nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.»

;

108)

l’articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 93

Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli dell’UE

1.   Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, gli organi giurisdizionali che sarebbero competenti per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello nazionale in tale Stato membro sono competenti in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello dell’UE diverse dalle azioni di cui all’articolo 81.

2.   Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo in ordine ad azioni riguardanti un disegno o modello dell’UE diverse da quelle di cui all’articolo 81, tali azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’Ufficio ha sede.»

;

109)

all’articolo 96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I disegni e modelli protetti in quanto disegni e modelli dell’UE sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d’autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore.»

;

110)

l’articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

Applicazione del regolamento (UE) 2017/1001

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, per quanto riguarda i compiti dell’Ufficio nell’ambito del presente regolamento si applicano gli articoli da 142 a 146 e da 148 a 158, l’articolo 162 e gli articoli da 165 a 177 del regolamento (UE) 2017/1001.»

;

111)

l’articolo 98 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Fatto salvo il paragrafo 4:

a)

ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE può essere redatta nella lingua in cui è stata depositata la domanda di registrazione o nella seconda lingua indicata dal richiedente in tale domanda;

b)

ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato diversa da una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 52 o da una dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’articolo 51 può essere presentata in una delle lingue dell’Ufficio.

Tuttavia, se è utilizzato uno dei moduli messi a disposizione dall’Ufficio di cui all’articolo 66 quinquies, può esserne usata una versione in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell’Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.»

;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 5, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all’Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell’Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura, le parti forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE è l’unica parte del procedimento dinanzi all’Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di registrazione non è una delle lingue dell’Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

7.   Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.»

;

112)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 98 bis

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la necessità di fornire traduzioni e i relativi standard

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)

la misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all’Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e la necessità di fornire una traduzione;

b)

gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l’Ufficio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

113)

l’articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Articolo 99

Pubblicazione e registrazione

1.   Tutte le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti adottati a norma del presente regolamento sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

2.   Tutte le iscrizioni nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

3.   In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell’Ufficio nella quale è stata depositata la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale dell’Unione diversa da una delle lingue dell’Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.»

;

114)

l’articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Articolo 100

Poteri supplementari del direttore esecutivo

Oltre a esercitare i poteri conferitigli dall’articolo 157, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo esercita i poteri conferitigli dall’articolo 36, paragrafo 5, dall’articolo 37, paragrafo 1, dall’articolo 41, paragrafo 5, dall’articolo 42, paragrafo 2, dall’articolo 62, paragrafo 2, dall’articolo 65, paragrafo 5, dagli articoli 66, 66 quater e 66 sexies, dall’articolo 72, paragrafo 4, dall’articolo 72 bis, paragrafo 3, dall’articolo 73, dall’articolo 74 bis, paragrafo 1, dagli articoli 74 quater e 78, dall’articolo 98, paragrafo 7, dall’articolo -106 bis bis, dall’articolo -106 bis ter, paragrafo 1, e dagli articoli -106 bis quater e -106 bis quinquies del presente regolamento conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma del presente regolamento.»

;

115)

l’articolo 101 è soppresso;

116)

gli articoli 102, 103 e 104 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 102

Competenza

Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento:

a)

gli esaminatori;

b)

il dipartimento incaricato della tenuta del registro;

c)

le divisioni d’annullamento;

d)

le commissioni di ricorso.

Articolo 103

Esaminatori

Gli esaminatori sono competenti a prendere decisioni in nome dell’Ufficio in merito a una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE.

Articolo 104

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1.   Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro a norma del presente regolamento e per le altre decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza degli esaminatori o di una divisione d’annullamento.

2.   Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è responsabile anche della tenuta dell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli.»

;

117)

all’articolo 105 è aggiunto il paragrafo:

«3.   Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro della divisione d’annullamento.»

;

118)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 105 bis

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni adottate da un solo membro

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i tipi esatti di decisioni che devono essere adottate da un solo membro come previsto all’articolo 105, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.»

;

119)

l’articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Articolo 106

Commissioni di ricorso

Oltre ai poteri ad esse conferiti dall’articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni degli organi dell’Ufficio di cui all’articolo 102, lettere a), b) e c), del presente regolamento, in relazione alle procedure stabilite dal medesimo.»

;

120)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo -106 bis

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi a disegni e modelli a norma del presente regolamento qualora tali procedimenti richiedano che le commissioni di ricorso siano organizzate diversamente da quella stabilita negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 168 del regolamento (UE) 2017/1001.»

;

121)

al titolo XI è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione 3

Tasse e relativo pagamento

Articolo -106 bis bis

Tasse e tariffe e termine di pagamento

1.   Il direttore esecutivo fissa l’importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall’Ufficio diverso da quelli di cui all’allegato, nonché l’importo da applicare per le pubblicazioni dell’Ufficio. Gli importi delle tariffe sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Essi non superano l’importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall’Ufficio.

2.   Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versate alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

Con l’assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.

Articolo -106 bis ter

Pagamento di tasse e tariffe

1.   Le tasse e tariffe dovute all’Ufficio sono pagate secondo le modalità di pagamento stabilite dal direttore esecutivo con l’assenso del comitato del bilancio.

Le modalità di pagamento stabilite a norma del primo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.

2.   I pagamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si considerano non effettuati e l’importo versato è rimborsato.

3.   I pagamenti contengono le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento.

4.   Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l’Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un determinato termine. Se la persona non ottempera all’invito entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e l’importo già versato deve essere rimborsato.

Articolo -106 bis quater

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

Il direttore esecutivo stabilisce la data alla quale deve considerarsi effettuato il pagamento.

Articolo -106 bis quinquies

Pagamenti insufficienti e rimborso di pagamenti in eccesso

1.   Il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa o tariffa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l’importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2.   Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine di pagamento lo consente, l’Ufficio permette alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta.

3.   Con l’assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all’azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4.   Quando per tasse o tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l’importo in eccesso è rimborsato.»

;

122)

all’articolo 106 quinquies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2 sotto forma di un collegamento elettronico alla banca dati consultabile delle registrazioni internazionali di disegni e modelli gestita dall’Ufficio internazionale.»

;

123)

l’articolo 106 sexies è sostituito dal seguente:

«Articolo 106 sexies

Esame dei motivi di rifiuto

1.   L’Ufficio, qualora nel corso dell’esame di una registrazione internazionale riscontri che il disegno o modello per il quale si richiede la protezione non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, punto 1, del presente regolamento, è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, o costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, trasmette all’Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, specificando i motivi di rifiuto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra.

2.   Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all’Ufficio conformemente all’articolo 77, paragrafo 2, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene un riferimento all’obbligo del titolare di nominare un rappresentante ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1.

3.   L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare alla registrazione internazionale nei confronti dell’Unione, limitare la registrazione internazionale nei confronti dell’Unione a uno o più disegni e modelli industriali o presentare osservazioni, nonché il termine entro il quale il titolare, ove opportuno, deve nominare un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’Ufficio emette la notifica di rifiuto.

4.   Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine di cui al paragrafo 3, l’Ufficio rifiuta gli effetti della registrazione internazionale.

5.   Se il titolare presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo ritira il rifiuto e ne dà notifica all’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra. Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, il titolare non presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo conferma la decisione che rifiuta la protezione della registrazione internazionale. Tale decisione è soggetta a ricorso a norma degli articoli da 66 a 72 del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

6.   Il titolare, se rinuncia alla registrazione internazionale o limita la registrazione internazionale a uno o più disegni e modelli industriali nei confronti dell’Unione, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra.»

;

124)

al titolo XI bis è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 106 octies

Rinnovi

La registrazione internazionale è rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.»

;

125)

gli articoli 107 e 108 sono soppressi;

126)

l’articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione istituito dal regolamento (UE) 2017/1001. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»

;

127)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 109 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis e -106 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’8 dicembre 2024.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis e -106 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta esperti, compresi gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis o -106 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

;

128)

l’articolo 110 è soppresso;

129)

all’articolo 110 bis, paragrafo 5, la seconda frase è soppressa;

130)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 110 ter

Valutazione

1.   Entro il 1o gennaio 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento.

2.   La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.»

;

131)

all’articolo 111, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE possono essere depositate presso l’Ufficio a decorrere dal 1o aprile 2003.»

;

132)

è aggiunto l’allegato riportato nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2246/2002 è abrogato a decorrere dal 1o maggio 2025.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 6/2002 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.

Tuttavia, l’articolo 1, punti 21), 22), 24, 26), 27), 28), 29), 30), punto 32), lettera b), punto 34), lettera b), punti 37), 40), 42), 45), 46), 49), 52), 54), 56), 58), 61), 63), 65), 66), 70), 72), 74), 76) e 78), punto 80), lettera b), punti 81), 85), e punto 88) nella misura in cui riguarda l’articolo 72, paragrafo 3, lettere a), e). f) e m), punto 90), punto 98), lettera b), punti 111), 113) e 123) si applicano a decorrere dal 1o luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

ZSIGMOND B. P.


(1)   GU C 184 del 25.5.2023, pag. 39.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2024.

(3)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

(4)  Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28).

(5)   GU C 205 del 20.5.2022, pag. 26.

(6)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

(8)  Direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L, 2024/2823, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2823/oj).

(9)  Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017, Acacia Srl/Pneusgarda Srl e Audi AG e Acacia Srl e Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, cause riunite C-397/16 e C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992.

(10)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 54).

(13)  Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

«ALLEGATO

Importi delle tasse di cui all’articolo -106 bis bis, paragrafo 1

Le tasse da pagare all’Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1.

Tassa di deposito di cui all’articolo 36, paragrafo 4:

 

350 EUR.

2.

Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale di cui all’articolo 106 quater:

 

62 EUR per ciascun disegno o modello.

3.

Tassa per il differimento della pubblicazione di cui all’articolo 36, paragrafo 4:

 

40 EUR.

4.

Tassa di deposito aggiuntiva per ciascun disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla di cui all’articolo 37, paragrafo 2:

 

125 EUR.

5.

Tassa aggiuntiva per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla e soggetto a differimento della pubblicazione come previsto all’articolo 37, paragrafo 2:

 

20 EUR.

6.

Tassa di rinnovo di cui all’articolo 50 quinquies, paragrafi 1, 3 e 9:

a)

per il primo periodo di rinnovo: 150 EUR per ciascun disegno o modello;

b)

per il secondo periodo di rinnovo: 250 EUR per ciascun disegno o modello;

c)

per il terzo periodo di rinnovo: 400 EUR per ciascun disegno o modello;

d)

per il quarto periodo di rinnovo: 700 EUR per ciascun disegno o modello.

7.

Tassa di rinnovo individuale per una registrazione internazionale di cui all’articolo 106 quater:

a)

per il primo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;

b)

per il secondo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;

c)

per il terzo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;

d)

per il quarto periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello.

8.

Tassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo di cui all’articolo 50 quinquies, paragrafo 3:

 

25 % della tassa di rinnovo.

9.

Tassa per la domanda di nullità di cui all’articolo 52, paragrafo 2:

 

320 EUR.

10.

Tassa di prosecuzione del procedimento di cui all’articolo 67 bis, paragrafo 1:

 

400 EUR.

11.

Tassa di restitutio in integrum di cui all’articolo 67, paragrafo 3:

 

200 EUR.

12.

Tassa per la registrazione di una licenza o di un altro diritto in relazione a un disegno o modello dell’UE registrato di cui all’articolo 32 bis, paragrafi 1 e 2 (di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002 prima del 1o luglio 2026), o per la registrazione di una licenza o di un altro diritto in relazione a una domanda di disegno o modello dell’UE di cui all’articolo 32 bis, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 34 (di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002 prima del 1o luglio 2026):

a)

per il rilascio di una licenza: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

b)

per il trasferimento di una licenza: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

c)

per la costituzione di un diritto reale: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

d)

per il trasferimento di un diritto reale: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

e)

per l’esecuzione forzata: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

con un massimo di 1 000 EUR qualora vengano chieste registrazioni multiple di una licenza o di un altro diritto con un’unica domanda o allo stesso tempo.

13.

Tassa per la modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE registrato di cui all’articolo 50 sexies, paragrafo 3:

 

200 EUR.

14.

Tassa per la revisione della fissazione delle spese procedurali da rimborsare di cui all’articolo 70, paragrafo 7 (di cui all’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002 prima del 1o luglio 2026):

 

100 EUR.

15.

Tassa di ricorso di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che si applica anche ai ricorsi presentati a norma del presente regolamento in forza dell’articolo 55, paragrafo 2 (di cui all’articolo 57 del presente regolamento prima del 1o luglio 2026):

 

720 EUR.»


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2246/2002

Regolamento (CE) n. 6/2002

Articolo 1

Articolo 2

Articolo -106 bis bis, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo -106 bis bis, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo -106 bis bis, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo -106 bis ter, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo -106 bis ter, paragrafi 3 e 4

Articolo 7

Articolo -106 bis quater

Articolo 8

Articolo -106 bis quinquies, paragrafi 1 e 2

Articolo 9

Articolo -106 bis quinquies, paragrafi 3 e 4

Allegato

Allegato


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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