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Document 32024R2526
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2526 of 23 September 2024 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
C/2024/6757
GU L, 2024/2526, 24.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2526/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2526 |
24.9.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2526 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2024
recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. Gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente, tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (3) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia. |
(4) |
Inoltre, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(5) |
La Germania ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio in quel momento, a seguito della conferma, in data 7 giugno 2024, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Germania ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui erano applicate le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. |
(6) |
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione (4) è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dalla Germania riguardanti la comparsa di detto focolaio in suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore di tale Stato membro. |
(7) |
Inoltre la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Germania nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857 della Commissione (5) e la decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 è stata abrogata. Il termine di applicazione della suddetta zona soggetta a restrizioni è scaduto il 7 settembre 2024. |
(8) |
La Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore è favorevole e che le misure per le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. |
(9) |
Tenuto conto dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana nei suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore e delle misure debitamente attuate dalla Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, è opportuno sopprimere tale area del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore dagli elenchi di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tale zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, negli ultimi tre mesi. |
(10) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. |
(11) |
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491 della Commissione (6), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri. |
(12) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi anche sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla peste suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (7). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (8) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
(13) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Italia e in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica dei suini detenuti e dei suini selvatici è migliorata in alcune aree dell'Italia, della Lituania, della Svezia e dell'Ungheria. |
(14) |
A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Italia e in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana. L'articolo 7 del medesimo regolamento stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III o delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione dei rischi in vigore in detti Stati membri. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. |
(15) |
Nel settembre 2024 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione Piemonte in Italia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Al fine di garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del summenzionato regolamento di esecuzione, interessata da tali recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questi focolai. |
(16) |
Nel settembre 2024 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Piemonte in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio. |
(17) |
In aggiunta, nel settembre 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Cuiavia-Pomerania in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni II e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio. |
(18) |
In più, nel settembre 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Pomerania occidentale in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III e II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Al fine di garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I, II e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio. |
(19) |
In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Ungheria e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Ungheria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle contee di Jász-Nagykun-Szolnok e Békés in Ungheria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone soggette a restrizioni I, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi e considerato che tali zone soggette a restrizioni I sono tuttora confinanti con zone soggette a restrizioni II. |
(20) |
In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Ungheria e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, che sono applicate in Ungheria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle contee di Jász-Nagykun-Szolnok, Békés e Pest in Ungheria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(21) |
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle regioni Liguria e Piemonte in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone soggette a restrizioni I, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi e considerato che tali zone soggette a restrizioni I sono tuttora confinanti con zone soggette a restrizioni II. |
(22) |
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle regioni Liguria e Piemonte in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(23) |
In più, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 22, 25 e 40 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, una zona della regione Calabria in Italia, attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tale zona soggetta a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tale zona soggetta a restrizioni III dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(24) |
In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III e I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 22, 25 e 40 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III e I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III e I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni III e I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(25) |
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lituania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lituania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 22, 25 e 40 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, una zona della contea di Marijampolė in Lituania, attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tale zona soggetta a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tale zona soggetta a restrizioni III dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(26) |
Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Svezia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II e I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Svezia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della contea di Västmanland in Svezia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II e I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II e I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni II e I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(27) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia, Lituania, Polonia e Ungheria ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; inoltre alcune aree delle zone soggette a restrizioni I, II e III dovrebbero essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato per quanto riguarda l'Italia, la Lituania, la Svezia e l'Ungheria. Inoltre la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, dovrebbe essere soppressa dagli elenchi di cui all'allegato II, parte B, del medesimo regolamento per quanto riguarda la Germania. |
(28) |
Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti. |
(29) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile. |
(30) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania (GU L, 2024/1695, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1695/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/1695 e (UE) 2024/1790 della Commissione (GU L, 2024/1857, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1857/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491 della Commissione, del 16 settembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2024/2491, 18.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2491/oj).
(7) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA») (GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).
(8) Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, 31a edizione, 2023. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95121-74-4 (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
Bundesland Hessen:
|
Bundesland Rheinland-Pfalz:
|
Bundesland Baden-Württemberg:
|
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
— |
Békés vármegye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 954950, 955050, 955550, 955650, 955750, 955760, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Bács-Kiskun vármegye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Fejér vármegye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron vármegye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752250, 752350, 752650, 752750, 752850, 752950, 753070, 753060, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom vármegye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest vármegye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 579050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie opolskim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie małopolskim:
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w województwie lubelskim:
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6. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
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in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Veľký Kýr, Černík, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, Trávnica |
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in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
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in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Kukučínov, Bajka, Dolný Pial, Ondrejovce, Tekovské Lužany, |
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the whole district of Ružomberok except municipalities included in zone II |
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in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, Vrícko, |
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in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
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in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
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in the district of Prievidza, the municipalities of Kľačno, Tužina, Nováky, Zemianske, Kostoľany, Nitrianske Sučany, Nitrica, Horné Vestenice, Dolné Vestenice, Nitrianske Pravno, Malinová, Lazany, Prievidza, Sebedražie, Koš, Bojnice, Kanianka, Poruba, |
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the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II, |
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in the district of Topoľčany, the municipalities of Koniarovce, Hrušovany, Belince, Preseľany, Kamanová, Mýtna Nová ves, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Topoľčany, Krušovce, Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Rajčany, Čermany, Horné Obdokovce, Obsolovce, Horné Štitáre, Urmince, Veľké Dvorany, Nemčice, Topoľčany, Továrniky, Kuzmice, Jacovce, Veľké Bedzany, Malé Bedzany, Norovce, Solčianky, |
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in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Vinodol, Branč, Ivánka pri Nitre, |
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in the district of Bánovce nad Bebravou, the municipalities of Nedašovce, Pravotice, Vysočany, Chudá Lehota. |
7. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
regione Piemonte:
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regione Liguria:
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regione Emilia-Romagna:
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regione Toscana:
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regione Lombardia:
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regione Lazio:
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regione Calabria:
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regione Basilicata:
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regione Campania:
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8. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:
Liberecký kraj:
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9. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
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in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Kavala:
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in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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in the regional unit of Serres:
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in the regional unit of Kilkis:
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in the regional unit of Thessaloniki:
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in the regional unit of Chalkidiki:
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in the regional unit of Pella:
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in the regional unit of Imathia:
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in the regional unit of Kozani:
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in the regional unit of Florina:
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in the regional unit of Kastoria:
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in the regional unit of Ioannina:
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in the regional unit of Thesprotia:
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10. Croazia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Croazia:
Karlovačka županija:
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Ličko-senjska županija:
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Sisačko-moslavačka županija:
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Brodsko-posavska županija:
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Osječko-baranjska županija:
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11. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
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Joniškio rajono savivaldybės: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Kriukių, Rudiškių, Satkūnų, Saugėlaukio, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
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Ignalinos rajono savivaldybės: Ceikinių, Dūkšto, Ignalinos, Ignalinos miesto, Kazitiškio sen. rytinė dalis nuo 102 kelio, Linkmenų, Naujojo Daugėliškio, Mielagėnų, Rimšės, Tverečiaus, Vidiškių seniūnijos. |
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
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the whole region of Haskovo, |
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the whole region of Yambol, |
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the whole region of Stara Zagora, |
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the whole region of Pernik, |
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the whole region of Kyustendil, |
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the whole region of Plovdiv, |
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the whole region of Pazardzhik, |
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the whole region of Smolyan, |
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the whole region of Dobrich, |
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the whole region of Sofia city, |
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the whole region of Sofia Province, |
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the whole region of Blagoevgrad, |
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the whole region of Razgrad, |
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the whole region of Kardzhali, |
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the whole region of Burgas, |
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the whole region of Varna, |
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the whole region of Silistra, |
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the whole region of Ruse, |
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the whole region of Veliko Tarnovo, |
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the whole region of Pleven, |
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the whole region of Targovishte, |
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the whole region of Shumen, |
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the whole region of Sliven, |
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the whole region of Vidin, |
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Hessen:
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Bundesland Rheinland-Pfalz:
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Bundesland Baden-Württemberg:
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3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
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Aizkraukles novada Aizkraukles, Bebru, Daudzeses, Iršu, Jaunjelgavas, Klintaines, Kokneses, Mazzalves, Neretas, Pilskalnes, Seces, Sērenes, Skrīveru, Staburaga, Sunākstes un Zalves pagasts, Aiviekstes pagasta daļa uz Dienvidaustrumiem no ceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37), uz Dienvidrietumiem no ceļa A6, uz Rietumiem no ceļa Pļaviņas-Ērgļi (P78), Vietalvas pagasta daļa uz Rietumiem no ceļa Pļaviņas-Ērgļi (P78) un apdzīvotas vietas Odziena. Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses un Pļaviņu pilsēta, |
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Alūksnes novads, |
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Augšdaugavas novads, |
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Ādažu novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Cēsu novada Amatas, Cēsu pilsēta, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas pagasta daļa uz Rietumiem no Tirzas upes posmā no Liezeres pagasta robežas līdz autoceļš Lielmeža ceļš, uz Ziemeļiem no Lielmeža ceļa posmā no Tirzas upes līdz autoceļam V302, uz Rietumiem no autoceļa V302 līdz Ceļa Rempi, uz Ziemeļiem no autoceļa Ceļa Rempi līdz Piku Ceļš, Kaives, Liepas, Līgatnes pilsēta, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, Straupes, Taurenes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes un Zosēnu pagasts, Cēsu un Līgatnes pilsēta |
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Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta, |
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Dobeles novads, |
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Gulbenes novada Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu pagasts un Tirzas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P38 un uz Ziemeļiem no autoceļa V447 un Gulbenes pilsēta, |
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