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Document 32024R2019

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

PE/85/2023/REV/2

GU L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2019

12.8.2024

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2024/2019 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 aprile 2024

che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 256, paragrafo 3, e l’articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Corte di giustizia ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, il 14 dicembre 2017, una relazione sulle eventuali modifiche nella ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In detta relazione, la Corte di giustizia riteneva che non occorresse, all’epoca, proporre modifiche quanto al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. In tale relazione essa ha nondimeno sottolineato che un successivo trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale in talune materie specifiche non poteva essere escluso qualora il numero e la complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte fossero diventati tali da imporlo in nome di una buona amministrazione della giustizia. Un siffatto trasferimento corrisponde, del resto, alla volontà degli autori del trattato di Nizza, che hanno inteso rafforzare l’efficacia del sistema giurisdizionale dell’Unione prevedendo la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di tali domande.

(2)

Secondo le statistiche della Corte di giustizia, sia il numero di cause pregiudiziali pendenti sia il tempo di trattamento di tali cause sono in aumento. Poiché le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere trattate celermente per consentire ai giudici nazionali di garantire il diritto a un ricorso effettivo, sarebbe opportuno porre rimedio alla situazione attuale. Questa situazione è legata non soltanto all’elevato numero di domande di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte di giustizia è investita annualmente, ma altresì alla grande complessità e alla particolare delicatezza di un crescente numero di questioni sottoposte dinanzi a tale organo giurisdizionale. Al fine di consentire alla Corte di giustizia di continuare ad adempiere alla propria missione consistente nel salvaguardare e rafforzare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, nonché di garantire l’elevatissima qualità delle decisioni della Corte di giustizia, occorre, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, avvalersi della possibilità prevista all’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE e trasferire al Tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea («statuto»).

(3)

Il trasferimento al Tribunale di parte della competenza pregiudiziale dovrebbe consentire alla Corte di giustizia di dedicare più tempo e risorse all’esame delle domande pregiudiziali più complesse e sensibili e, in tale contesto, di approfondire il dialogo con gli organi giurisdizionali nazionali, in particolare ricorrendo maggiormente al meccanismo previsto dall’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che consente a quest’ultima di chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro il termine da essa fissato, oltre alle memorie o alle osservazioni scritte depositate dagli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto.

(4)

In tale contesto, e poiché la Corte di giustizia, nell’ambito di cause pregiudiziali, è sempre più chiamata a pronunciarsi su questioni di natura costituzionale o relative ai diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), è opportuno rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento giudiziario. A tale fine, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), lo statuto dovrebbe essere modificato affinché preveda che le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’articolo 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea entro un termine ragionevole dopo la chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte, nel qual caso sullo stesso sito Internet sarà indicato che tale obiezione è stata formulata. Tale pubblicazione aumenterà la responsabilizzazione e la fiducia nell’Unione e nel diritto europeo.

(5)

A seguito della riforma del quadro giudiziario dell’Unione derivante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, il Tribunale è allo stato attuale in grado di far fronte all’aumento del carico di lavoro derivante dal trasferimento di competenze pregiudiziali in alcune materie specifiche. Dal momento che il carico di lavoro del Tribunale è tuttavia strettamente connesso all’evoluzione dell’attività dell’Unione, occorrerà garantire che esso possa continuare ad esercitare pienamente il suo controllo giurisdizionale nei confronti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

(6)

Per motivi di certezza del diritto, è essenziale che le materie nelle quali è attribuita la competenza pregiudiziale al Tribunale siano chiaramente circoscritte e sufficientemente distinguibili dalle altre materie. Inoltre, è altresì importante che in tali materie la Corte di giustizia abbia sviluppato una consistente giurisprudenza, che possa guidare il Tribunale nell’esercizio della sua competenza pregiudiziale.

(7)

Le materie specifiche dovrebbero inoltre essere determinate tenendo conto della necessità di dispensare la Corte di giustizia dal dover esaminare un numero di cause pregiudiziali sufficientemente significativo, garantendo così un sostanziale alleggerimento del suo carico di lavoro.

(8)

È sulla base di tali criteri che occorre procedere alla determinazione delle materie specifiche nelle quali la competenza pregiudiziale è conferita al Tribunale. Tenuto conto della natura evolutiva del diritto dell’Unione, tale determinazione dovrebbe essere effettuata sulla base del metodo abituale di riferimento a tali materie specifiche. Al fine di garantire che tale determinazione possa continuare a essere effettuata in futuro, offrendo la necessaria certezza del diritto nonostante gli sviluppi del diritto dell’Unione in tali materie specifiche, è importante tenere conto delle questioni tipicamente trattate da tali materie specifiche al momento dell’adozione del presente regolamento.

(9)

Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata rispondono ai criteri per poter essere considerate materie specifiche ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE. Tali materie riguardano, al momento dell’adozione del presente regolamento, questioni quali la determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto o le condizioni per l’esenzione dal pagamento di tale imposta; l’interpretazione del regime generale delle accise e del quadro relativo alle accise sull’alcool, sulle bevande alcoliche, sul tabacco, sui prodotti energetici e sull’elettricità; gli elementi in base ai quali i dazi all’importazione o all’esportazione sono applicati nell’ambito degli scambi di merci, quali la tariffa doganale comune, l’origine e il valore in dogana delle merci; le procedure di importazione ed esportazione, comprese l’insorgenza, la determinazione e l’estinzione di un’obbligazione doganale; regimi doganali specifici; il regime di franchigie doganali, nonché l’interpretazione di voci tariffarie specifiche e i criteri per la classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5).

(10)

La compensazione pecuniaria e l’assistenza ai passeggeri in caso di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto o di negato imbarco ai passeggeri soddisfano i criteri per essere considerate una materia specifica ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE e riguardano questioni che, al momento dell’adozione del presente regolamento, sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 261/2004 (6), (UE) n. 1177/2010 (7), (UE) n. 181/2011 (8) e (UE) 2021/782 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli stessi criteri sono soddisfatti anche in relazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che, al momento dell’adozione del presente regolamento, è disciplinato dalla direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dagli atti adottati sulla base di tale direttiva.

(11)

Tenendo presente il criterio sostanziale applicabile alla ripartizione della competenza pregiudiziale tra la Corte di giustizia e il Tribunale, è importante, per motivi di certezza del diritto e di celerità, che non siano i giudici del rinvio stessi a decidere quale organo giurisdizionale è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere pertanto presentata dinanzi alla Corte di giustizia, che dovrebbe stabilire, secondo le modalità precisate nel suo regolamento di procedura, se la stessa rientri esclusivamente in una o più materie specifiche determinate dallo statuto e, pertanto, se quest’ultima debba essere trasmessa al Tribunale.

(12)

La Corte di giustizia dovrebbe continuare a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale che, sebbene connesse alle materie specifiche per le quali la competenza pregiudiziale è conferita al Tribunale dal presente regolamento, riguardano anche altre materie, dal momento che l’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche.

(13)

Il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, costituisce un diritto fondamentale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Pertanto, lo statuto stesso dovrebbe indicare chiaramente che la Corte di giustizia resterà competente qualora la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevi questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell’Unione o della Carta, tenuto conto del loro carattere orizzontale, anche laddove il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più delle materie specifiche nelle quali la competenza pregiudiziale è conferita al Tribunale dal presente regolamento.

(14)

A seguito di un’analisi preliminare e dopo aver sentito il vicepresidente della Corte di giustizia e il primo avvocato generale, il presidente della Corte di giustizia dovrebbe informare la cancelleria se la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere trasferita al Tribunale o se debba essere rinviata per un’ulteriore analisi alla riunione generale cui partecipano tutti i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia. Ai fini di una corretta e rapida amministrazione della giustizia, la procedura di valutazione circa il trasferimento della domanda al Tribunale dovrebbe svolgersi entro un termine che non ecceda quanto strettamente necessario, tenendo conto della natura, della durata e della complessità del caso.

(15)

Nell’interesse della certezza del diritto e di una maggiore trasparenza dei procedimenti giurisdizionali, la Corte di giustizia o il Tribunale dovrebbero motivare brevemente, nella loro decisione su un rinvio pregiudiziale, le ragioni per le quali sono competenti a conoscere di una questione pregiudiziale. Inoltre, la Corte di giustizia dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco di esempi che illustrano l’applicazione dell’articolo 50 ter dello statuto, quali inseriti dal presente regolamento di modifica.

(16)

Il Tribunale si pronuncerà sulle questioni di competenza o di ricevibilità sollevate esplicitamente o implicitamente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale trasferita dinanzi ad esso.

(17)

L’articolo 54, secondo comma, dello statuto prevede che quando il Tribunale constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso, rinvia la causa alla Corte di giustizia. Lo stesso obbligo dovrebbe valere nel caso in cui il Tribunale constati, nell’ambito dell’esame di una domanda di pronuncia pregiudiziale, che quest’ultima non soddisfa i criteri di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, quali inseriti dal presente regolamento di modifica.

(18)

Inoltre, il Tribunale può, a norma dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientra nella sua competenza, ma che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

(19)

Al fine di offrire ai giudici nazionali e agli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto le stesse garanzie offerte dalla Corte di giustizia, il Tribunale dovrebbe adottare norme di procedura equivalenti a quelle applicate dalla Corte di giustizia al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare per quanto riguarda la designazione di un avvocato generale. I giudici del Tribunale dovrebbero eleggere tra loro i membri incaricati dell’esercizio delle funzioni di avvocato generale per un periodo di tre anni rinnovabile. Nel periodo durante il quale tali membri esercitano le funzioni di avvocato generale, essi non dovrebbero partecipare come giudici nelle cause disciplinate dall’articolo 267 TFUE. Inoltre, al fine di garantire la sua indipendenza, l’avvocato generale designato per trattare una domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe appartenere a una sezione diversa da quella alla quale tale domanda è stata attribuita.

(20)

Tenendo presenti le specificità della procedura pregiudiziale rispetto ai ricorsi diretti per i quali il Tribunale è competente, occorre attribuire le domande di pronuncia pregiudiziale a sezioni del Tribunale designate a tale scopo.

(21)

Inoltre, onde preservare in particolare la coerenza delle pronunce pregiudiziali rese dal Tribunale e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, dovrebbe essere prevista una sezione del Tribunale intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione. Visto l’aumento delle competenze del Tribunale introdotte a seguito del presente regolamento, uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione che è parte nel procedimento dovrebbe poter richiedere la convocazione di tale sezione intermedia quando il Tribunale è adito ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

(22)

Secondo le statistiche della Corte di giustizia, è proposto un elevato numero di impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale. Al fine di preservare l’efficacia della procedura di impugnazione e consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano questioni di diritto rilevanti, la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni dovrebbe essere ampliata, vigilando sul rispetto dei principi inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

(23)

La procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni dovrebbe essere estesa alle impugnazioni aventi ad oggetto una pronuncia del Tribunale riguardante la decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo o di un organismo dell’Unione che, alla data del 1o maggio 2019, disponeva di una siffatta commissione di ricorso indipendente ma che non è ancora menzionato all’articolo 58 bis dello statuto. Tali impugnazioni riguardano cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, dapprima da parte di una commissione di ricorso indipendente, successivamente da parte del Tribunale, cosicché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è pienamente garantito.

(24)

La procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni dovrebbe essere altresì estesa al contenzioso relativo all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che, nella maggior parte dei casi, richiede, da parte del Tribunale, la sola applicazione al merito della controversia del diritto nazionale al quale fa riferimento la clausola compromissoria. Quando il Tribunale è tenuto ad applicare il diritto dell’Unione al merito della controversia, le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale pronunciate in relazione a tali controversie dovrebbero essere ammesse qualora sollevino questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

(25)

L’articolo 23 dello statuto autorizza il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea a presentare alla Corte di giustizia memorie od osservazioni scritte qualora abbiano adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione. Nella sua prassi giurisdizionale la Corte di giustizia ha tuttavia già consentito al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea di partecipare a procedimenti relativi ad altre domande di pronuncia pregiudiziale qualora avessero un interesse particolare nelle questioni sollevate dal giudice nazionale.

(26)

L’articolo 23 dello statuto dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere che tutte le decisioni del giudice nazionale che deferiscono una causa alla Corte di giustizia siano notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, affinché questi ultimi possano valutare se abbiano tale particolare interesse e decidere se intendono esercitare il loro diritto di presentare memorie od osservazioni scritte. Tale modifica non dovrebbe pregiudicare il diritto di altre istituzioni, organi o organismi di presentare memorie od osservazioni scritte qualora abbiano adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione.

(27)

Il presente regolamento prevede un’importante modifica del quadro giudiziario dell’Unione e pertanto la sua attuazione dovrebbe essere attentamente monitorata. A tal fine, la Corte di giustizia dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, entro un termine ragionevole, una relazione sul trasferimento al Tribunale della competenza pregiudiziale su materie specifiche e sull’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni. In particolare, la Corte di giustizia dovrebbe fornire informazioni che consentano di valutare in che misura gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti, tenuto conto sia della rapidità del trattamento delle cause sia dell’efficienza nell’esame delle impugnazioni e delle domande di pronuncia pregiudiziale più complesse o sensibili.

(28)

Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia hanno instaurato un dialogo costruttivo sul funzionamento del sistema giudiziario dell’Unione, che si è rivelato particolarmente proficuo nel contesto dell’attuale riforma. Tale dialogo, al quale possono essere invitati esperti ogniqualvolta opportuno, dovrebbe essere perseguito in modo strutturato su base annuale, nel debito rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuna istituzione, al fine di discutere dell’attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento e di riflettere su ulteriori miglioramenti.

(29)

La consultazione del pubblico e dei portatori di interessi è parte integrante di un processo decisionale ben informato e del miglioramento della qualità del processo legislativo. Prima di adottare una richiesta o una proposta di modifica delle disposizioni del protocollo n. 3 sullo statuto a norma dell’articolo 281 TFUE, la Corte di giustizia o la Commissione dovrebbe condurre consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, garantendo che le modalità e le scadenze di tali consultazioni pubbliche permettano una partecipazione quanto più ampia possibile. I risultati delle consultazioni del pubblico e dei portatori di interessi dovrebbero essere comunicati senza indugio, a seconda dei casi, alla Commissione o alla Corte di giustizia, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, e resi pubblici.

(30)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea («statuto») è così modificato:

1)

L’articolo 23 è così modificato:

a)

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi contemplati dall’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea, nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, qualora ritengano di avere un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea sono autorizzati a presentare alla Corte di giustizia memorie od osservazioni scritte. Quando ne sia il caso, anche l’istituzione, l’organo o l’organismo che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione ha inoltre il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte.»

;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le memorie o le osservazioni scritte presentate da un interessato ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea entro un termine ragionevole successivamente alla chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte.»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 49 bis

Il Tribunale è assistito da uno o più avvocati generali nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale che gli sono trasmesse a norma dell’articolo 50 ter.

I giudici del Tribunale eleggono tra loro, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale, i membri chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale. Durante il periodo in cui tali membri esercitano le funzioni di avvocato generale, essi non fanno parte del collegio giudicante nelle domande di pronuncia pregiudiziale.

Per ciascuna domanda di pronuncia pregiudiziale, l’avvocato generale è scelto tra i giudici eletti per esercitare tale funzione che appartengono a una sezione diversa da quella alla quale la domanda in questione è stata attribuita.

I giudici chiamati a esercitare le funzioni di cui al secondo comma sono eletti per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.»

3)

L’articolo 50 è così modificato:

a)

il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura determina la composizione delle sezioni nonché i casi e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi organi giudicanti.»

;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Il Tribunale, quando è adito ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si riunisce in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione che è parte nel procedimento.»

;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 50 ter

Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

a)

il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

b)

i diritti di accisa;

c)

il codice doganale;

d)

la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;

e)

la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;

f)

il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In deroga al primo comma, la Corte di giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ogni domanda sottoposta ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, quanto prima possibile e secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie di cui al primo comma del presente articolo, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale.

Le domande di pronuncia pregiudiziale di cui il Tribunale conosce ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono attribuite a sezioni designate a tale scopo secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura.»

;

5)

all’articolo 54, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso o di una domanda di pronuncia pregiudiziale che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia tale ricorso o domanda a quest’ultima. Allo stesso modo, quando la Corte di giustizia constata che un ricorso o una domanda di pronuncia pregiudiziale rientra nella competenza del Tribunale, rinvia tale ricorso o domanda a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.»

;

6)

L’articolo 58 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 58 bis

L’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti organi e organismi dell’Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:

a)

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale;

b)

Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

c)

Agenzia europea per le sostanze chimiche;

d)

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea;

e)

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia;

f)

Comitato di risoluzione unico;

g)

Autorità bancaria europea;

h)

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

i)

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;

j)

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

La procedura di cui al primo comma si applica altresì alle impugnazioni proposte contro:

a)

le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1o maggio 2019 in seno ad ogni altro organo o organismo dell’Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale;

b)

le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La decisione relativa all’ammissione o meno dell’impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata.»

;

7)

al titolo V dello statuto è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 62 quinquies

Prima di presentare una domanda o una proposta di modifica del presente statuto, la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione procede ad ampie consultazioni.».

Articolo 2

1.   Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che siano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dalla Corte di giustizia.

2.   Le impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale vertenti su una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi od organismi dell’Unione di cui all’articolo 58 bis, primo comma, lettere da e) a j), dello statuto e avverso le decisioni di cui all’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello statuto, di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni.

Articolo 3

1.   Entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l’applicazione dell’articolo 50 ter dello statuto.

2.   Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento.

In tale relazione, la Corte indica almeno:

a)

il numero di domande di pronuncia pregiudiziale ricevute a norma dell’articolo 267 TFUE;

b)

il numero di domande di pronuncia pregiudiziale in ciascuna delle materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto;

c)

il numero di domande di pronuncia pregiudiziale esaminate dal Tribunale e le materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto alle quali si riferiscono e, se del caso, il numero di cause rinviate dal Tribunale alla Corte di giustizia, nonché il numero di decisioni del Tribunale che sono state oggetto della procedura di riesame a norma dell’articolo 62 dello statuto;

d)

il numero e la natura delle domande di pronuncia pregiudiziale che, nonostante il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, non sono state trasmesse al Tribunale;

e)

la durata media del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 50 ter dello statuto sia presso la Corte di giustizia che presso il Tribunale, nonché della procedura di verifica di cui all’articolo 50 ter, terzo comma, dello statuto e della procedura di riesame di cui all’articolo 62 dello statuto;

f)

il numero e la natura delle cause trattate nel quadro della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni;

g)

le informazioni che consentono di valutare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, tenendo conto sia della rapidità con cui le cause sono trattate sia dell’efficienza nell’esame dei ricorsi e delle domande di pronuncia pregiudiziale più complessi o sensibili, in particolare in virtù degli scambi più intensi con i giudici del rinvio a norma dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

h)

informazioni sull’applicazione dell’articolo 23, quinto comma, dello statuto, in particolare sulle osservazioni scritte pubblicate e sulle obiezioni sollevate.

La relazione è corredata, se del caso, di una richiesta di atto legislativo per modificare lo statuto, in particolare al fine di modificare l’elenco delle materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

V. DE BUE


(1)  Parere del 14 marzo 2023 (COM(2023)0135).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2024.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

(10)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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