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Document 32024R1595
Commission Regulation (EU) 2024/1595 of 5 June 2024 correcting certain language versions of Regulation (EU) 2023/1783 as regards the transitional provision on the applicability of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to certain active substances
Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
C/2024/3657
GU L, 2024/1595, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1595 |
6.6.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1595 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2024
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione (2) contengono un errore nell'articolo 2 per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive in e su determinati prodotti alle quali si applica la disposizione transitoria di tale articolo. |
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(2) |
Il considerando 10 del regolamento (UE) 2023/1783 espone le ragioni alla base della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 di tale regolamento. Le versioni in lingua spagnola e tedesca di tale considerando contengono lo stesso errore dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783. |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1783, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato:
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1) |
(non riguarda la versione italiana) |
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2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1783/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)