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Document 32024R0386

Regolamento (UE) 2024/386 del Consiglio, del 19 gennaio 2024, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

ST/5275/2024/INIT

GU L, 2024/386, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/386

19.1.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/386 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2024

che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/385 del Consiglio del 19 gennaio 2024 che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/385 in cui inquadra misure restrittive mirate nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Il contesto politico e le ragioni politiche per l'adozione delle misure restrittive sono indicati nei considerando di tale decisione. La decisione (PESC) 2024/385 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sostengono, agevolano o permettono azioni per conto di Hamas o della Jihad islamica palestinese. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a misure restrittive sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2024/385.

(2)

Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle entità e agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni.

(5)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)

«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

c)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;

h)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull'Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, dei gruppi o degli organismi di cui all'allegato I né destinato a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le entità o gli organismi che:

a)

sostengono materialmente o finanziariamente Hamas, la Jihad islamica palestinese (PIJ), altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

partecipano al finanziamento di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;

c)

partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all'agevolazione di azioni violente da parte di o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

d)

forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso ad Hamas, alla PIJ, ad un altro gruppo affiliato ovvero a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

e)

sostengono materialmente o finanziariamente ovvero compiono atti che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con, con il nome di per conto o a sostegno di, di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

f)

sono implicati o sono complici nell'ordine di commettere o nell'effettiva commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto dei diritti umani, per conto o in nome di Hamas, della PIJ o di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

g)

istigano alla commissione o aizzano pubblicamente a compiere atti di violenza grave da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

h)

sostengono persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità od organismi coinvolti nelle attività di cui alle lettere da a) a g).

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:

a)

necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o

e)

pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 4

1.   L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera rilasciata.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, del gruppo, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, del gruppo, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, per il gruppo, l'entità o l'organismo in questione prima della data di suo inserimento nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un gruppo, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b)

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 7

1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente interessata in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su tali conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine dette comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.

3.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

4.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.

Articolo 9

1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2.

2.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità o organismi elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, gruppi un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, gruppo, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Lo Stato membro interessato comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un gruppo, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, gruppo, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni pertinenti e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’entità o l’organismo interessati.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri

Articolo 14

1.   Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità o degli organismi interessati.

2.   Nell'allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; genere; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, i gruppi, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 16

1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i compiti che gli incombono a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono :

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’adozione di modifiche dell’allegato I;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante trattano, ove applicabile, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche inserite nell’elenco, alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura in cui tale trattamento è necessario per la preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati "titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 18

Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, gruppo, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, gruppo, entità o organismo relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU L, 2024/385, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

A.   Persone fisiche]

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

Data di nascita: 28.8.1955

Luogo di nascita: Sudan

Cittadinanza: sudanese

Numero di passaporto: 10100159792 (Sudan)

Sesso: maschile

Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) è un finanziatore di Hamas impiantato in Sudan che gestisce società nel portafoglio titoli di Hamas. Hamza ha agevolato finanziamenti per Hamas attraverso una rete di società, tra cui in particolare Al Rowad Real Estate Development e Al Zawaya Group for Development and Investment. Abdelbasit Hamza partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

2.

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: Libano

Cittadinanza: libanese

Sesso: maschile

Funzione: fondatore e azionista di Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Nabil Chouman è proprietario della società «Shuman for Currency Exchange SARL», la cui sede è a Beirut, in Libano, e che è stata utilizzata per riciclare e trasferire denaro ad Hamas, anche dall'Iran. Si stima che le somme di denaro trasferite ad Hamas attraverso «Shuman for Currency Exchange SARL» ammontino a decine di milioni di USD. Nabil Chouman partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

3.

Khaled CHOUMAN

alias

Khaled SHUMAN

Data di nascita: 2.4.1987

Luogo di nascita: Libano

Cittadinanza: libanese

Sesso: maschile

Funzione: cambiavalute presso Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Khaled Chouman lavora come cambiavalute per «Shuman for Currency Exchange SARL», una società di proprietà di suo padre e con sede a Beirut, in Libano. La società è stata utilizzata per riciclare e trasferire denaro ad Hamas, anche dall'Iran. Si stima che le somme di denaro trasferite ad Hamas attraverso «Shuman for Currency Exchange SARL» ammontino a decine di milioni di USD. Khaled Chouman partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

4.

Rida Ali KHAMIS

(رضا علي خميس)

alias

Reda Ali KHAMIS

Data di nascita: 2.9.1967

Cittadinanza: libanese

Numero di passaporto o carta d'identità: 3194104 (Libano)

Sesso: maschile

Funzione: partner commerciale di Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Rida Al Khamis è coinvolto in scambi di valute che consentono il riciclaggio e il trasferimento di denaro ad Hamas, in particolare attraverso le società «Shuman for Currency Exchange SARL» e «Al-Wasata SARL». Khamis partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

5.

Musa Muhammad Salim DUDIN

(موسى دودين;

موسى محمد سالم دودين)

alias

Mousa DOUDIN;

Mousa DUDIN;

Musa DUDIN;

Musa Muhammad Salim DODIN;

Musa Muhammad Salim DOUDIN;

Mussa DODIN;

Mussa DUDIN

Data di nascita: 12.6.1972

Luogo di nascita: Dura, Hebron

Cittadinanza: palestinese

Sesso: maschile

Funzione: membro dell'ufficio politico di Hamas

Musa Dudin è un agente di alto livello di Hamas e membro dell'ufficio politico di Hamas. In tale veste, ha spesso rilasciato dichiarazioni pubbliche per conto dell'organizzazione. Inoltre, in qualità di membro dell'ufficio per gli investimenti di Hamas, ha partecipato a operazioni di finanziamento per l'organizzazione. Dudin partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

6.

Aiman Ahmad AL-DUWAIK

alias

Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

Data di nascita: 24.9.1962

Cittadinanza: giordana

Sesso: maschile

Funzione: amministratore delegato di Sidar Company e di Anda Turk

Aiman Ahmad Al Duwaik è un finanziatore di Hamas impiantato in Algeria che contribuisce a gestire il portafoglio titoli dell'organizzazione all'estero. In particolare, è amministratore delegato e azionista della società algerina Sidar, amministratore delegato della società turca Anda Turk, azionista della società con sede in Sudan Al Rowad Real Estate Development e membro del consiglio di amministrazione della società di costruzioni Uzmanlar Co. Tali società fanno parte della rete internazionale di finanziamento di Hamas. Aiman Ahmad Al Duwaik partecipa pertanto al finanziamento dell'organizzazione.

19.1.2024


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe /

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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