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Document 32024D3212
Council Decision (EU) 2024/3212 of 12 December 2024 setting the date for the lifting of checks on persons at internal land borders with and between the Republic of Bulgaria and Romania
Decisione (UE) 2024/3212 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, che fissa la data per la soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Decisione (UE) 2024/3212 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, che fissa la data per la soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania
ST/16327/2024/INIT
GU L, 2024/3212, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3212/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3212 |
23.12.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/3212 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2024
che fissa la data per la soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in ciascuno di tali Stati membri solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tali Stati membri. |
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(2) |
Con la decisione (UE) 2024/210 (2), il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti necessari, ha reso applicabili alla Bulgaria e alla Romania, a decorrere dal 31 marzo 2024, le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, quali figurano nell’allegato di tale decisione, e, per ragioni tecniche e operative, come prima misura, ha soppresso i controlli sulle persone alle frontiere aeree e marittime interne con e tra la Bulgaria e la Romania a decorrere dalla medesima data. |
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(3) |
Un’ulteriore decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 al fine di fissare una data per la soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Bulgaria e la Romania. |
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(4) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
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(5) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
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(6) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2025 sono soppressi i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Bulgaria e la Romania.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
(1) GU C 380 E dell’11.12.2012, pag. 160.
(2) Decisione (UE) 2024/210 del Consiglio, del 30 dicembre 2023, relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L, 2024/210, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/210/oj).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3212/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)