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Document 32024D2955

Decisione (UE) 2024/2955 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 2 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

ST/13280/2024/INIT

GU L, 2024/2955, 29.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2955/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2955/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2955

29.11.2024

DECISIONE (UE) 2024/2955 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 2 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione (1) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2015.

(2)

A norma dell’articolo 117 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 115 dell’accordo («consiglio di stabilizzazione e di associazione») può prendere decisioni all’interno del campo di applicazione dell’accordo. A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 2 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

(3)

Nella prossima riunione il consiglio di stabilizzazione e di associazione sarà chiamato a prendere una decisione su una modifica del protocollo n. 2 dell’accordo.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione avrà effetti giuridici.

(5)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 (3) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025.

(6)

Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(7)

L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(8)

Dal 1o settembre 2021 tra diverse parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine (4) che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il protocollo n. 2 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2 con decisione n. 1/2023 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina (5). Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 2.

(9)

L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 2, nei capitoli da 4 a 15, nel capitolo 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e nei capitoli da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine stabilite nella convenzione, creando così due zone distinte di cumulo dell’origine. In tale contesto può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità, a norma del protocollo n. 2, appendice A, articolo 21, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi dell’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A del protocollo n. 2 dell’accordo dovrebbe essere modificato.

(10)

La posizione dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 2 dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da una parte, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo n. 2 dell’accordo, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

SZIJJÁRTÓ P.


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 548).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1).

(4)  Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato di Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

(5)  Decisione n. 1/2023 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, dell’11 dicembre 2023, che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2024/245] (GU L, 2024/245 del 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/245/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2955/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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