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Document 32024D2935

Decisione (PESC) 2024/2935 del Consiglio, del 25 novembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

ST/14625/2024/INIT

GU L, 2024/2935, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2935/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2935/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2935

26.11.2024

DECISIONE (PESC) 2024/2935 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2024

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF), volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a sud dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi nonché di promuovere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

(3)

Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.

(4)

Il 15 luglio 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e degli espatriati della Giordania hanno copresieduto la 15a riunione del consiglio di associazione UE-Giordania, in cui entrambe le parti hanno riesaminato il loro partenariato sempre più dinamico e multiforme, nel quadro delle nuove priorità del partenariato adottate nel giugno 2022. L’Unione ha risposto positivamente alla richiesta della Giordania di avviare i preparativi per un partenariato strategico e globale che consentirebbe l’ulteriore promozione della cooperazione in settori chiave, compreso il settore della sicurezza e della difesa.

(5)

Durante la 15a riunione del consiglio di associazione UE-Giordania, l’Unione ha sottolineato la sua disponibilità a continuare ad assistere la Giordania, anche attraverso l’EPF, a intensificare gli sforzi per aiutare a superare le molteplici sfide a cui la Giordania deve far fronte in materia di sicurezza in una regione sempre più instabile.

(6)

Il 29 settembre 2024 l’alto rappresentante ha ricevuto una richiesta dalla Giordania affinché l’Unione assista le forze armate giordane attraverso l’EPF.

(7)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(8)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Giordania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di rafforzare le capacità delle forze armate giordane, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza nazionale della Giordania e alla protezione della popolazione civile, attraverso il sostegno alle unità impegnate in operazioni volte a garantire la sicurezza delle frontiere settentrionali e orientali della Giordania.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

a)

attrezzature di rilevamento e di contromisura;

b)

attrezzature di sorveglianza terrestre;

c)

attrezzature del genio.

La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 13 250 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze armate giordane sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da Défense Conseil International — DCI Group.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate giordane sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna: i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sull’inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tali relazioni;

c)

visite in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta.

3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettuerà una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

HANKÓ B.


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2935/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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