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Document 32024D2894

Decisione (PESC) 2024/2894 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

ST/14495/2024/INIT

GU L, 2024/2894, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2894/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2894/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2894

18.11.2024

DECISIONE (PESC) 2024/2894 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2024

che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 (1).

(2)

Il 14 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2698 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532 e ha inserito in elenco talune compagnie aeree iraniane.

(3)

Nelle sue conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha affermato che se l’Iran dovesse trasferire alla Russia missili balistici e tecnologie correlate da utilizzare contro l’Ucraina dopo aver fornito al regime russo aeromobili senza equipaggio (UAV), che vengono impiegati per incessanti attacchi contro la popolazione civile in Ucraina, l’Unione sarebbe pronta a rispondere rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche attraverso nuove e significative misure restrittive nei confronti dell’Iran. Inoltre, il Consiglio europeo ha affermato che l’accesso della Russia a prodotti e tecnologie sensibili che hanno rilevanza sul campo di battaglia deve essere limitato al massimo, anche colpendo le entità di paesi terzi che rendono possibile l’elusione di tali sanzioni. Il Consiglio europeo ha invitato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e la Commissione a preparare ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, della Corea del Nord e dell’Iran.

(4)

Il 13 settembre 2024, in una dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione, quest’ultima ha condannato fermamente il recente trasferimento alla Russia di missili balistici di fabbricazione iraniana, considerato una minaccia diretta per la sicurezza europea e una considerevole escalation materiale rispetto alla fornitura di droni e munizioni iraniani, utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione illegale nei confronti dell’Ucraina. L’Unione risponderebbe rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche adottando nuove e significative misure restrittive nei confronti dell’Iran, tra cui la designazione di persone ed entità coinvolte nei programmi iraniani relativi a missili balistici e droni, e a tale proposito sta valutando la possibilità di adottare misure restrittive anche nel settore dell’aviazione iraniano.

(5)

La Russia utilizza UAV prodotti dall’Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale del paese, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma sponsorizzato dallo Stato iraniano per lo sviluppo e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale.

(6)

Il programma missilistico iraniano, che si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne, è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi oggetto delle misure restrittive dell’Unione.

(7)

Il trasferimento di UAV e missili di fabbricazione iraniana e delle tecnologie e dei componenti correlati in disponibilità alla Russia e a gruppi armati non statali nella regione del Medio Oriente e oltre costituisce un grave motivo di preoccupazione. L’Iran ha trasferito UAV e missili di fabbricazione iraniana nonché tecnologie e componenti correlati alla Russia, anche mediante il ricorso a navi e porti.

(8)

In considerazione della gravità della situazione e in risposta al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in particolare la fornitura, da parte dell’Iran, di UAV e missili alla Russia, che mina la pace e la sicurezza e costituisce una minaccia diretta per la sicurezza europea, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. Tali misure in questione saranno riesaminate periodicamente e potranno essere sospese o revocate, oppure integrate da altre misure restrittive, alla luce degli sviluppi sul terreno.

(9)

In tale contesto, una persona e quattro entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2023/1532.

(10)

È opportuno modificare i criteri di inserimento nell’elenco e prevedere talune eccezioni mirate al congelamento dei beni.

(11)

È inoltre opportuno vietare l’esportazione, il trasferimento, la fornitura o la vendita dall’Unione all’Iran di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di missili.

(12)

È inoltre opportuno vietare l’esportazione, il trasferimento, la fornitura o la vendita dall’Unione all’Iran di ulteriori componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di UAV.

(13)

È opportuno che sia fatto divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con i porti e le chiuse, compreso l’accesso alle loro strutture o la fornitura di servizi posseduti, gestiti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi elencati nella presente decisione o che sono utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. È inoltre opportuno chiarire l’ambito di applicazione del divieto di accesso ai porti per le navi e aggiungere un’esenzione.

(14)

In tale contesto, due porti dovrebbero essere inclusi nell’elenco dei porti e delle chiuse di cui all’allegato II della decisione (PESC) 2023/1532.

(15)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1532,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, o organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) o missili.

È vietato il transito nel territorio dell’Iran dei beni e delle tecnologie di cui al primo comma, esportati dall’Unione.»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con porti e chiuse che siano:

a)

posseduti, gestiti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I; o

b)

posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per almeno il 50 % a un’entità che figura nell’elenco dell’allegato I;

c)

posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo che agisce per conto o su indicazione di un’entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo; o

d)

utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina,

il cui elenco figura nell’allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»

;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:

a)

sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

b)

forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

i)

alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

ii)

a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

iii)

a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b),

il cui elenco figura nell’allegato I.»

;

4)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I che:

a)

sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

b)

forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

i)

alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

ii)

a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

iii)

a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«9 bis.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse economiche necessari per:

a)

scopi umanitari, l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

b)

l’effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o per promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive;

c)

l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; o

d)

viaggi per motivi ufficiali in Iran di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale.

ter.   Le persone fisiche o giuridiche, entità o gli organismi informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati, della messa a disposizione di fondi o risorse economiche a norma del paragrafo 9 bis, entro due settimane dalla loro messa a disposizione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal suo ricevimento.

quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell’allegato I della presente decisione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari ai fini dei servizi di assistenza a terra quali definiti all’articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

quinquies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"

c)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 8, 9, 9 quater e 9 quinquies entro due settimane da tali autorizzazioni.»

;

5)

l’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione;

6)

è aggiunto l’allegato II in conformità dell’allegato della presente decisione;

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20).

(2)  Decisione (PESC) 2024/2698 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L, 2024/2698, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2698/oj).


ALLEGATO

1)   

L’allegato della decisione (PESC) 2023/1532 è così modificato:

a)

il titolo dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1532 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3»;

b)

la voce seguente è aggiunta nella rubrica «A. Persone fisiche»:

 

Nome (traslitterazione in caratteri latini)

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

«20.

Mohammad Reza KHIABANI

محمدرضا مدرس خیابانی

(grafia farsi)

Carica: direttore dell’IRISL

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Entità associate: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL – Società di navigazione della Repubblica islamica dell’Iran)

Mohammad Reza Khiabani è il direttore dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), il vettore marittimo nazionale dell’Iran, inserito nell’elenco dell’UE.

Da anni le navi dell’IRISL sono coinvolte nel trasporto di materiale militare. L’Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN – Marina del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche), inserita nell’elenco dell’UE, converte le navi portacontainer di proprietà del gruppo IRISL in navi porta-droni.

L’IRGCN fa parte dell’IRGC e include una divisione per i velivoli senza equipaggio (UAV) e una per i missili. Pertanto, l’IRGCN è coinvolta nei programmi missilistico e di UAV iraniani e nel trasferimento di missili iraniani a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

Nella sua posizione di direttore dell’IRISL, Mohammad Reza Khiabani è quindi associato all’IRGCN.»

18.11.2024

c)

le voci seguenti sono aggiunte nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi»:

 

Nome (traslitterazione in caratteri latini)

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

«17.

MG Flot LLC

 

Indirizzo: Apartment 1, ul Lenina, Akhty, 18D, 368730, Russia

Tipo di entità: compagnia di navigazione

Numero di registrazione: IMO 6016988

MG Flot LLC è una compagnia di navigazione russa le cui navi sono coinvolte nel trasporto verso la Russia di prodotti militari iraniani, compresi componenti per velivoli senza equipaggio (UAV).

Le navi di Flot LLC, compresa la nave da carico Rasul Gamzatov (IMO: 8861058; MMSI: 273157300), trasportano attraverso il Mar Caspio armi e munizioni di fabbricazione iraniana, compresi componenti per UAV, al fine di rifornire le truppe russe che combattono in Ucraina.

MG Flot LLC è pertanto coinvolta nel trasferimento di UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina.

18.11.2024

18.

VTS Broker LLC

 

Indirizzo: Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, Russia

Tipo di entità: compagnia di navigazione

Numero di registrazione: IMO 5122966

VTS Broker LLC è una compagnia di navigazione russa le cui navi sono coinvolte nel trasporto verso la Russia di prodotti militari iraniani, compresi componenti per velivoli senza equipaggio (UAV).

Le navi di VTS Broker LLC, compresa la nave da carico Musa Jalil (IMO: 8846814; MMSI: 273353660), trasportano attraverso il Mar Caspio armi e munizioni di fabbricazione iraniana, compresi componenti per UAV, al fine di rifornire le truppe russe che combattono in Ucraina.

VTS Broker LLC è pertanto coinvolta nel trasferimento di UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina.

18.11.2024

19.

Arapax LLC

 

Indirizzo: Apartment 6, ul Savushkina, 2, Astrakhan, 414056, Russia

Tipo di entità: compagnia di navigazione

Numero di registrazione: IMO 6189893

Arapax LLC è una compagnia di navigazione russa le cui navi sono coinvolte nel trasporto verso la Russia di prodotti militari iraniani, compresi componenti per velivoli senza equipaggio (UAV).

Le navi di Arapax LLC, compresa la nave da carico Begey (IMO: 8943210; MMSI: 273421560), trasportano attraverso il Mar Caspio armi e munizioni di fabbricazione iraniana, compresi componenti per UAV, al fine di rifornire le truppe russe che combattono in Ucraina.

Arapax LLC è pertanto coinvolta nel trasferimento di UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina.

18.11.2024

20.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

(grafia farsi)

Luogo di registrazione: Iran

Persone associate: Mohammad Reza Khiabani (direttore)

Entità associate: Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN – Marina del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche)

L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) è il vettore marittimo nazionale dell’Iran.

Da anni le sue navi sono coinvolte nel trasporto di materiale militare. L’Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN), inserita nell’elenco dell’UE, converte le navi portacontainer di proprietà dell’IRISL in navi porta-droni.

L’IRGCN fa parte dell’IRGC e include una divisione per i velivoli senza equipaggio (UAV) e una per i missili. L’IRCG è coinvolta nei programmi missilistico e di UAV iraniani e nel trasferimento di missili iraniani a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

L’IRISL è pertanto associata all’IRGCN, inserita nell’elenco dell’UE.

18.11.2024»

2)   

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei porti e delle chiuse di cui all’articolo 1 bis

 

Nome

Motivi dell’inserimento in elenco

Data di applicazione

1.

Porto di Amirabad, Iran

Articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera d): utilizzato per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina

18.11.2024

2.

Porto di Anzali, Iran

Articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera d): utilizzato per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina

18.11.2024»


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2894/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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