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Document 32024D2630

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2630 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che riconosce, a norma dell’articolo 31, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che la relazione contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza in Danimarca

C/2024/6847

GU L, 2024/2630, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2630/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2630/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2630

9.10.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2630 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2024

che riconosce, a norma dell’articolo 31, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che la relazione contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza in Danimarca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.

(2)

Il 2 giugno 2024 la Danimarca ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta in alcune zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La Danimarca ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

(3)

La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta nelle regioni NUTS 2 della Danimarca.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La relazione che la Danimarca ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 2 giugno 2024 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta nelle regioni NUTS 2 della Danimarca, a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.

Articolo 2

La Danimarca notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 giugno 2024, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa cessa di applicarsi il 29 ottobre 2029.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).


ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza nelle regioni della Danimarca (g di CO2-eq/kg di colza sulla base della materia secca)

 

N2O suolo

Residui di coltivazione

Incorporate

Combustibile, anche per essiccazione

Acidificazione da fertilizzanti

Sementi

Totale

Dirette

Indirette

Fertilizzante

Pesticida

Calce

DK1 Hovedstaden

244,3

28,6

50,5

147,7

2,1

2,4

48,4

45,9

0,5

570,5

DK2 Sjælland

235,0

28,7

48,6

129,5

2,0

2,3

48,5

44,2

0,5

539,4

DK3 Syddanmark

248,8

37,5

44,1

98,2

2,1

2,4

53,2

46,8

0,5

533,6

DK4 Midtjylland

243,7

35,2

45,4

103,5

2,0

2,4

52,1

45,8

0,5

530,6

DK5 Nordjylland

271,0

39,8

45,6

96,6

2,1

2,5

56,1

51,0

0,5

565,2


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2630/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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