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Document 32023R2607

Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

C/2023/7742

GU L, 2023/2607, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2607

23.11.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2607 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2023

recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (2) contiene errori tecnici che incidono sul contenuto delle disposizioni in questione. Gli errori consistono in omissioni e in rimandi errati o assenti.

(2)

Gli errori incidono sulle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato a norma degli articoli 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48 del regolamento (UE) 2022/2472, così come sull’ambito di applicazione del termine definito all’articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento. È pertanto opportuno rettificare tali disposizioni nella misura necessaria per mantenere la possibilità di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato interessati, come inizialmente previsto dalla Commissione.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2472,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2022/2472 è così rettificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d);»;

(2)

all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

«eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;»;

(3)

all’articolo 6, il paragrafo 5, lettera f), è sostituito dal seguente:

«f)

aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), e all’articolo 28, paragrafo 3, lettera d)»;

(4)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti a favore dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.»

;

(5)

all’articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore della produzione vegetale o della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.»

;

(6)

all’articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione e nazionali in vigore.»

(7)

all’articolo 27, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettera d);

c)

100 % dei costi amministrativi di cui al paragrafo 2, lettera a), e dei costi connessi alla rimozione e alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettere c), e), e f).»;

(8)

l’articolo 28 è così rettificato:

a)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione sono destinati a coprire le perdite causate da uno dei seguenti elementi:»;

b)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione:»;

(9)

all’articolo 34, il paragrafo 8 è soppresso;

(10)

all’articolo 48, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa in un periodo di tre anni.»

;

(11)

nell’allegato II, la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11

Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) viene data attuazione alla misura di aiuto.

Obiettivi principali

(Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicarli tutti)]

Intensità massima dell’aiuto in %

Importo massimo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero)

☐ Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14)

 

 

☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15)

 

 

☐ Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16)

 

 

☐ Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17)

 

 

☐ Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole (articolo 18)

 

 

☐ Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 19)

 

 

☐ Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 20)

 

 

☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21)

 

 

☐ Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22)

 

 

☐ Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola (articolo 23)

 

 

☐ Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24)

 

 

☐ Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 25)

 

 

 

Tipo di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale:

gelo

tempesta

grandine

ghiaccio

precipitazioni forti o persistenti

uragano

siccità grave

altro

Precisare:

Data in cui si è verificato l’evento:

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

☐ Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 26)

 

 

☐ Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti (articolo 27)

 

 

☐ Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 28)

 

 

☐ Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (articolo 29)

 

 

☐ Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura (articolo 30)

 

 

☐ Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (articolo 31)

 

 

☐ Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (articolo 32)

 

 

☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (articolo 33)

 

 

☐ Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (articolo 34)

 

 

☐ Aiuti per l’agricoltura biologica (articolo 35)

 

 

☐ Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (articolo 36)

 

 

☐ Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 37)

 

 

Tipo di calamità naturale:

terremoto

valanga

frana

alluvione

tromba d’aria

uragano

eruzione vulcanica

incendio boschivo

altro

Precisare:

Data in cui si è verificata la calamità naturale:

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

☐ Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 38)

 

 

☐ Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 39)

 

 

☐ Aiuti alla forestazione e all’imboschimento (articolo 41)

 

 

☐ Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 42)

 

 

☐ Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (articolo 43)

 

 

☐ Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 44)

 

 

☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 45)

 

 

☐ Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (articolo 46)

 

 

☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 47)

 

 

☐ Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 48)

 

 

☐ Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale (articolo 49)

 

 

☐ Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 50)

 

 

☐ Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (articolo 51)

 

 

☐ Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (articolo 52)

 

 

☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 53)

 

 

☐ Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (articolo 54)

 

 

☐ Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali (articolo 55)

 

 

☐ Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 56)

 

 

☐ Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 57)

 

 

☐ Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (articolo 58)

 

 

☐ Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (articolo 59)

 

 

☐ Aiuti per progetti CLLD (articolo 60)»

 

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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