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Document 32023R2607
Commission Regulation (EU) 2023/2607 of 22 November 2023 correcting Regulation (EU) 2022/2472 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
C/2023/7742
GU L, 2023/2607, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2607 |
23.11.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2607 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2023
recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (2) contiene errori tecnici che incidono sul contenuto delle disposizioni in questione. Gli errori consistono in omissioni e in rimandi errati o assenti. |
(2) |
Gli errori incidono sulle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato a norma degli articoli 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48 del regolamento (UE) 2022/2472, così come sull’ambito di applicazione del termine definito all’articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento. È pertanto opportuno rettificare tali disposizioni nella misura necessaria per mantenere la possibilità di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato interessati, come inizialmente previsto dalla Commissione. |
(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2472, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2022/2472 è così rettificato:
(1) |
all’articolo 1, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
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(3) |
all’articolo 6, il paragrafo 5, lettera f), è sostituito dal seguente:
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(4) |
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti a favore dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.» |
(5) |
all’articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore della produzione vegetale o della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.» |
(6) |
all’articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione e nazionali in vigore.» |
(7) |
all’articolo 27, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
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(8) |
l’articolo 28 è così rettificato:
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(9) |
all’articolo 34, il paragrafo 8 è soppresso; |
(10) |
all’articolo 48, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa in un periodo di tre anni.» |
(11) |
nell’allegato II, la parte II è sostituita dalla seguente: «PARTE II da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11 Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) viene data attuazione alla misura di aiuto.
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)