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Document 32023R0989
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/989 of 22 May 2023 amending Regulation (EU) No 1321/2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks, and correcting that Regulation
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione del 22 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione del 22 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento
C/2023/3206
OJ L 135, 23.5.2023, p. 53–110
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 135/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/989 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale autorizzato alla riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione. |
(2) |
Il termine «aeromobili a motore complessi» era stato definito all’articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 1321/2014 deve essere adeguato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di tale termine. |
(3) |
Al fine di migliorare l’efficienza del sistema di licenze di manutenzione e di formazione sulla manutenzione, è necessario introdurre modifiche ai requisiti relativi alle licenze di manutenzione e alle imprese che erogano servizi di formazione di cui all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(4) |
In particolare, è necessario agevolare l’approvazione dell’abilitazione per tipo di aeromobile sulle licenze di manutenzione qualora non vi siano imprese approvate conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 che erogano servizi di formazione per tipo su tali aeromobili, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e condizioni di parità. È altresì necessario aggiornare il programma di formazione di base del personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione degli aeromobili, migliorare l’efficienza della «formazione sul posto di lavoro» richiesta per l’approvazione della prima abilitazione per tipo nella categoria della licenza di manutenzione e introdurre nuovi metodi di formazione e tecnologie didattiche e altri miglioramenti nell’ambito del regolare aggiornamento delle norme contenute in tale allegato. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(6) |
Le modifiche si basano sul parere n. 07/2022 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente al fine di garantire che le imprese che erogano servizi di formazione sulla manutenzione e le autorità preposte al rilascio delle licenze si conformino alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere i riferimenti alle informazioni e ai dati utilizzati per il mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti in conformità al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (6). |
(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha inavvertitamente soppresso il punto 3) dell’allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e i punti da 3) a 9) dell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, lettera c), del medesimo regolamento, che avrebbero dovuto essere mantenuti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha altresì aggiunto inavvertitamente un’altra lettera e), all’allegato I (parte M), punto M.A.502, del regolamento (UE) n. 1321/2014 anziché sostituirla. |
(10) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
3) |
l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
1) |
l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato III del presente regolamento; |
2) |
l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2024.
Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 12 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 115).
(6) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l’indice è così modificato:
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2) |
il punto 66.A.5 è così modificato:
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3) |
al punto 66.A.10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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4) |
al punto 66.A.20, lettera a), punto 7), è aggiunto il paragrafo seguente: «La licenza di manutenzione aeronautica di categoria C rilasciata per aeromobili a motore complessi include le attribuzioni della licenza di manutenzione aeronautica di categoria C anche con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi.»; |
5) |
il punto 66.A.25 è sostituito dal seguente:
|
6) |
il punto 66.A.30 è così modificato:
|
7) |
al punto 66.A.40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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8) |
al punto 66.A.45, la lettera d) è così modificata:
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9) |
al punto 66.A.45, lettera h), punto ii).3, il terzo comma è soppresso; |
10) |
è inserito il seguente punto 66.B.2:
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11) |
il punto 66.B.105 è così modificato:
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12) |
al punto 66.B.110, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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13) |
al punto 66.B.130 è aggiunta la seguente lettera c):
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14) |
è aggiunto il seguente punto 66.B.135:
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15) |
il punto 66.B.200 è così modificato:
|
16) |
al capitolo E, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25, lettera d).»; |
17) |
al punto 66.B.400 è aggiunta la seguente lettera d):
|
18) |
al punto 66.B.405, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente: «La comparazione dichiara se è stata dimostrata la conformità ai requisiti e per ciascuna dichiarazione contiene le relative motivazioni, nonché le condizioni possibili o le considerazioni supplementari, o entrambe.»; |
19) |
l’appendice I è così modificata:
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20) |
l’appendice II è così modificata:
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21) |
l’appendice III è così modificata:
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22) |
l’appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Moduli relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali o moduli parziali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66) A. Requisiti relativi all’esperienza La tabella A seguente mostra i requisiti relativi all’esperienza, espressa in mesi, per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza rilasciata in conformità all’allegato III (parte 66). I requisiti relativi all’esperienza possono essere ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso di formazione di base approvato in conformità alla parte 147, relativo a una sottocategoria specifica. Tabella A
B. Moduli relativi alle competenze fondamentali o moduli parziali richiesti Scopo della tabella è illustrare gli esami necessari per l’inserimento di una nuova categoria/sottocategoria di base in un’AML concessa in conformità al presente allegato. I programmi preparati conformemente alle appendici I e VII richiedono diversi livelli di conoscenza per le varie categorie di licenze nell’ambito di un modulo; vi sono pertanto esami supplementari applicabili a determinati moduli per i titolari di licenze che desiderano estendere un’AML concessa in conformità al presente allegato per inserire un’altra categoria/sottocategoria e deve essere effettuata un’analisi del modulo per stabilire le materie mancanti o superate a un livello inferiore. Tabella B
QS = dipende dalla qualificazione del sistema.
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23) |
il modulo 26 AESA di cui all’appendice VI è sostituito dal seguente:
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24) |
l’appendice VII è sostituita dalla seguente: «Appendice VII Competenze fondamentali per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L Le definizioni dei vari livelli di competenza richiesti contenute nella presente appendice corrispondono a quelle di cui all’appendice I, punto 1. 1. Modularizzazione I moduli richiesti per ciascuna sottocategoria/categoria di licenza aeronautica devono essere conformi alla seguente matrice. I moduli tematici applicabili sono indicati con una “X”, mentre “n.a.” sta ad indicare che il modulo tematico non è né applicabile né richiesto. Le competenze fondamentali per L5 devono essere le stesse di qualsiasi sottocategoria B1 (come indicato nell’appendice I) più altri moduli, come indicato nella matrice.
MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI
MODULO 2L — FATTORI UMANI
MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA
MODULO 4L — STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO
MODULO 5L — STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI
MODULO 6L — STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI
MODULO 7L — CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI
MODULO 8L - GRUPPO MOTOPROPULSORE
MODULO 9L — PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA
MODULI 10L — PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)
MODULO 11L — DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS
MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI
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25) |
L’appendice VIII è così modificata:
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26) |
è aggiunta la seguente appendice IX: «Appendice IX Metodo di valutazione per la didattica multimediale (MBT)
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(*) L’esperienza può essere ridotta del 50 % ma con la concessione di una licenza con limitazioni, vale a dire una licenza approvata con l’esclusione di “interventi di manutenzione complessi di cui all’allegato I (parte M), appendice VII, modifiche standard di cui al punto 21.A.90B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e riparazioni standard di cui al punto 21.A.431B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.”.
(*1) Sono richieste solo le materie applicabili relative alla propulsione del modulo 8L; queste dipendono dalla sottocategoria B1 di provenienza del richiedente.
ALLEGATO II
L’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
nell’indice, il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente: «147.A.305 Valutazione per tipo di aeromobile e valutazione per le attività»; |
2) |
il punto 147.A.100 è così modificato:
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3) |
al punto 147.A.105, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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4) |
il punto 147.A.115 è così modificato:
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5) |
al punto 147.A.120 è aggiunta la seguente lettera c):
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6) |
al punto 147.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):
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7) |
al punto 147.A.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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8) |
il punto 147.A.200 è così modificato:
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9) |
il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente:
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10) |
l’appendice III è così modificata:
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ALLEGATO III
L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
1) |
al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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2) |
il punto M.A.502 è sostituito dal seguente: «M.A.502 Manutenzione dei componenti
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ALLEGATO IV
All’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) |
L’AMP:
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