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Document 32023R0989

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione del 22 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento

C/2023/3206

OJ L 135, 23.5.2023, p. 53–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/989/oj

23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/989 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale autorizzato alla riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione.

(2)

Il termine «aeromobili a motore complessi» era stato definito all’articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 1321/2014 deve essere adeguato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di tale termine.

(3)

Al fine di migliorare l’efficienza del sistema di licenze di manutenzione e di formazione sulla manutenzione, è necessario introdurre modifiche ai requisiti relativi alle licenze di manutenzione e alle imprese che erogano servizi di formazione di cui all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(4)

In particolare, è necessario agevolare l’approvazione dell’abilitazione per tipo di aeromobile sulle licenze di manutenzione qualora non vi siano imprese approvate conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 che erogano servizi di formazione per tipo su tali aeromobili, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e condizioni di parità. È altresì necessario aggiornare il programma di formazione di base del personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione degli aeromobili, migliorare l’efficienza della «formazione sul posto di lavoro» richiesta per l’approvazione della prima abilitazione per tipo nella categoria della licenza di manutenzione e introdurre nuovi metodi di formazione e tecnologie didattiche e altri miglioramenti nell’ambito del regolare aggiornamento delle norme contenute in tale allegato.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(6)

Le modifiche si basano sul parere n. 07/2022 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente al fine di garantire che le imprese che erogano servizi di formazione sulla manutenzione e le autorità preposte al rilascio delle licenze si conformino alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere i riferimenti alle informazioni e ai dati utilizzati per il mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti in conformità al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (6).

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha inavvertitamente soppresso il punto 3) dell’allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e i punti da 3) a 9) dell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, lettera c), del medesimo regolamento, che avrebbero dovuto essere mantenuti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha altresì aggiunto inavvertitamente un’altra lettera e), all’allegato I (parte M), punto M.A.502, del regolamento (UE) n. 1321/2014 anziché sostituirla.

(10)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t)

“armonizzazione dei sistemi di gestione”, processo coordinato tramite cui i sistemi di gestione di due o più organizzazioni interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera u):

«u)

“aeromobili a motore complessi”:

i)

un aereo:

con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o

certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o

certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o

ii)

un elicottero certificato:

per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o

per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o

per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

iii)

un aeromobile a rotore basculante (“tilt rotor” o convertiplano);»;

2)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti applicabili alle organizzazioni addette all’addestramento e alle autorità competenti che rilasciano le licenze»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4.   Tutti i corsi di formazione di base, o parte di essi, iniziati prima del 12 giugno 2024 sono ultimati, compresi eventuali esami connessi, prima del 12 giugno 2026. Anche i corrispondenti attestati di riconoscimento sono rilasciati prima del 12 giugno 2026.

5.   Gli attestati di riconoscimento di cui al paragrafo 4 sono rilasciati in conformità al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024.

6.   Ai fini del rilascio o della modifica di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66) dopo il 12 giugno 2024, l’autorità competente accetta lo stato degli esami teorici fondamentali di un richiedente corrispondente al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024, come conforme ai requisiti del presente regolamento nella versione applicabile a decorrere dal 12 giugno 2024.»

;

3)

l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato III del presente regolamento;

2)

l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2024.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 12 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 115).

(6)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

l’indice è così modificato:

a)

il seguente punto 66.B.2 è inserito dopo il punto 66.B.1:

«66.B.2

Metodi di rispondenza»;

b)

il seguente punto 66.B.135 è inserito dopo il punto 66.B.130:

«66.B.135

Procedura per l’approvazione dei corsi didattici multimediali (MBT, Multimedia-Based Training)»;

c)

il titolo dell’appendice III è sostituito dal seguente:

«Appendice III Formazione per tipo e criteri di valutazione per tipo — Formazione sul posto di lavoro»;

d)

il titolo dell’appendice IV è sostituito dal seguente:

«Appendice IV Moduli relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali o moduli parziali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66»;

e)

è aggiunto il seguente titolo dell’appendice IX:

«Appendice IX Metodo di valutazione per la didattica multimediale (MBT)»;

2)

il punto 66.A.5 è così modificato:

a)

al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gruppo 1: aeromobili a motore complessi, elicotteri plurimotore, velivoli diversi da quelli con motore a pistoni, con altitudine operativa massima certificata superiore a FL290, aeromobili dotati di sistemi di comando di volo elettrici (fly-by-wire), dirigibili a gas diversi dagli ELA2.»;

b)

al punto 2.i), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

velivoli con motore a turbina classificati dall’Agenzia in questo sottogruppo a causa della loro minore complessità.»;

3)

al punto 66.A.10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Nel caso in cui il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica, in conformità al punto 66.B.105, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la licenza, l’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) invia la licenza di manutenzione unitamente al modulo 19 AESA all’autorità competente di cui al punto 66.1 per fare apporre il timbro e la firma sulla modifica oppure per ottenere il rilascio di una licenza, a seconda dei casi.»;

4)

al punto 66.A.20, lettera a), punto 7), è aggiunto il paragrafo seguente:

«La licenza di manutenzione aeronautica di categoria C rilasciata per aeromobili a motore complessi include le attribuzioni della licenza di manutenzione aeronautica di categoria C anche con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi.»;

5)

il punto 66.A.25 è sostituito dal seguente:

«66.A.25

Competenze fondamentali

a)

Chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica deve dimostrare, mediante esame, di possedere un adeguato livello di conoscenza dei relativi moduli tematici, conformemente all’appendice I (applicabile alle licenze di categoria A, B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VII (applicabile alle licenze di categoria L).

b)

Gli esami sulle competenze fondamentali devono rispettare i criteri di cui all’appendice II (applicabili alle licenze di categoria A, B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VIII (applicabili alle licenze di categoria L) del presente allegato ed essere effettuati da uno dei soggetti seguenti:

1)

un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147);

2)

l’autorità competente;

3)

per le licenze di categoria L, un’altra impresa come concordato dall’autorità competente.

c)

Gli esami sulle competenze fondamentali devono essere superati nei 10 anni precedenti la domanda per la licenza di manutenzione aeronautica o per l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza. Se gli esami sulle competenze fondamentali non sono stati superati entro tale periodo di 10 anni, al richiedente possono essere riconosciuti in alternativa dei crediti per gli esami sulle competenze fondamentali in conformità alla lettera d).

Il requisito della validità di 10 anni si applica ad ogni esame relativo ai singoli moduli, fatta eccezione per gli esami relativi ai moduli che sono già stati superati nell’ambito di un’altra categoria di licenza e qualora la licenza sia già stata rilasciata.

d)

Il richiedente può presentare domanda all’autorità competente affinché gli vengano riconosciuti, in tutto o in parte, i crediti relativi alle competenze fondamentali per:

1)

esami sulle competenze fondamentali che sono stati superati più di 10 anni prima della presentazione della domanda di licenza di manutenzione aeronautica [cfr. lettera c)];

2)

qualsiasi altra formazione tecnica ed esame nazionali che l’autorità competente ritenga equivalenti alle corrispondenti competenze fondamentali di cui al presente allegato.

Il richiedente deve fornire prove dei crediti riconosciuti facendo riferimento a un rapporto sui crediti d’esame approvato dall’autorità competente conformemente alla sezione B, capitolo E, del presente allegato III (parte 66).

e)

Un corso di formazione di base senza i moduli 1 e 2 di cui all’appendice I del presente allegato è considerato un corso di formazione di base completo approvato in conformità all’allegato IV (parte 147) solo se la conoscenza di tali moduli è dimostrata successivamente dal richiedente mediante esame e l’autorità competente ne riconosce i crediti.

f)

Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica che richiede l’inserimento di una categoria o sottocategoria diversa deve integrare, mediante esame, il livello di conoscenza adeguato dei relativi moduli tematici, conformemente all’appendice I (per le licenze di categoria A, B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VII (per le licenze di categoria L).

L’appendice IV specifica i moduli di cui all’appendice I (per le licenze di categoria B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VII (per le licenze di categoria L) necessari per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza esistente rilasciata in conformità al presente allegato.»;

6)

il punto 66.A.30 è così modificato:

a)

alla lettera a), punto 2 ter, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

b)

alla lettera a), i punti 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3)

per la categoria C con riferimento agli aeromobili a motore complessi:

i)

tre anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.3 o B2 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che effettua interventi su aeromobili a motore complessi, compresi 12 mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

ii)

cinque anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.2, B1.4 o L5 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che effettua interventi su aeromobili a motore complessi, compresi 12 mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

iii)

per i richiedenti in possesso di un diploma di laurea, tre anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili in una serie rappresentativa di mansioni direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili, compresi sei mesi di partecipazione all’esecuzione di interventi di manutenzione di base su aeromobili a motore complessi operativi;

iv)

estensione agli aeromobili a motore complessi della categoria C approvata con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi:

a)

due anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2 o L5 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che opera su aeromobili a motore complessi operativi, compresi sei mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

b)

se in possesso di una licenza di categoria C in base a un diploma di laurea, due anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili in una serie rappresentativa di mansioni direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili, compresi tre mesi di partecipazione all’esecuzione di interventi di manutenzione di base su aeromobili a motore complessi operativi;

4)

per la categoria C con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi:

i)

tre anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1, B2, B2L, B3 o L come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione in operazioni con aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi, compresi sei mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

ii)

per i titolari di un diploma di laurea, tre anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili in una serie rappresentativa di mansioni direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili, compresi sei mesi di partecipazione all’esecuzione di interventi di manutenzione di base in operazioni con aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi;

5)

il diploma di laurea deve essere stato conseguito in una disciplina tecnica pertinente e rilasciato da un’università o da qualsiasi altro istituto di istruzione superiore riconosciuto dall’autorità competente.»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

fatta salva la lettera a), l’esperienza nella manutenzione aeronautica maturata in imprese non approvate in conformità agli allegati II (parte 145) o V quinquies (parte CAO) può essere riconosciuta nei casi in cui tale manutenzione sia equivalente a quella prevista dal presente allegato come stabilito dall’autorità competente.

È tuttavia necessario dimostrare di aver acquisito esperienza supplementare in imprese approvate in conformità agli allegati II o V quinquies o sotto la supervisione di personale autorizzato a certificare indipendente.»;

7)

al punto 66.A.40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica deve compilare le apposite sezioni del modulo 19 AESA (cfr. appendice V) e consegnarlo, unitamente alla copia della licenza, all’autorità competente che ha rilasciato la licenza originale, a meno che il titolare lavori in un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) che prevede una procedura in base alla quale sia possibile la consegna diretta della documentazione richiesta da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica.»;

8)

al punto 66.A.45, la lettera d) è così modificata:

a)

al primo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il superamento della valutazione per tipo di aeromobile della pertinente categoria B1, B2 o C, in conformità all’appendice III del presente allegato (parte 66);»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di una persona qualificata mediante titolo accademico per l’abilitazione di categoria C, come specificato al punto 66.A.30, lettera a), punto 5), la prima valutazione pertinente per tipo di aeromobile deve essere a livello delle categorie B1 o B2.»;

9)

al punto 66.A.45, lettera h), punto ii).3, il terzo comma è soppresso;

10)

è inserito il seguente punto 66.B.2:

«66.B.2

Metodi di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dai soggetti posti sotto la loro sorveglianza o dalle stesse autorità per stabilire la conformità al presente regolamento.»;

11)

il punto 66.B.105 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«66.B.105

Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO)»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO), quando è autorizzata allo svolgimento di questa attività dall’autorità competente può i) preparare una licenza di manutenzione aeronautica per conto dell’autorità stessa, oppure ii) fornire raccomandazioni all’autorità in merito a una specifica domanda di licenza, in modo tale da consentirne la preparazione e il rilascio da parte dell’autorità competente.»;

12)

al punto 66.B.110, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

I moduli o i moduli parziali relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali necessari per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza esistente rilasciata in conformità al presente allegato sono indicati nelle tabelle di cui all’appendice IV.»;

13)

al punto 66.B.130 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

L’attestato (modulo 149b AESA) di cui all’appendice III dell’allegato IV (parte 147) deve essere utilizzato per attestare il completamento degli elementi teorici o degli elementi pratici o di entrambi nell’ambito di un corso di formazione per l’abilitazione per tipo.»;

14)

è aggiunto il seguente punto 66.B.135:

«66.B.135

Procedura per l’approvazione dei corsi didattici multimediali (MBT)

Al momento dell’approvazione dei corsi, compresi i corsi didattici multimediali (MBT), impartiti in ambiente fisico o virtuale o in entrambi, l’autorità competente deve verificare che la formazione di base sugli aeromobili e la formazione per tipo di aeromobile siano conformi rispettivamente all’appendice I e all’appendice III.

La procedura per l’approvazione comprende i principi e i criteri di cui all’appendice IX.»;

15)

il punto 66.B.200 è così modificato:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Gli esami di base devono rispettare i criteri specificati nelle appendici I e II oppure nelle appendici VII e VIII, a seconda dei casi.

L’attestato (modulo 148b AESA) di cui all’appendice III dell’allegato IV (parte 147) deve essere utilizzato per attestare il superamento degli esami di base.

d)

Gli esami relativi alla formazione per tipo e le valutazioni per tipo sono conformi allo standard indicato nell’appendice III.

L’attestato (modulo 149b AESA) di cui all’appendice III dell’allegato IV (parte 147) deve essere utilizzato per attestare il completamento della formazione per tipo di aeromobile o delle valutazioni per tipo.»;

b)

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Oltre alla documentazione specifica per le valutazioni per tipo, durante la valutazione il candidato può disporre soltanto dei documenti d’esame.»;

16)

al capitolo E, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25, lettera d).»;

17)

al punto 66.B.400 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

Quando un richiedente fa riferimento a un rapporto sui crediti approvato da un’altra autorità competente, l’autorità preposta al rilascio delle licenze tiene conto di tale rapporto sui crediti e si informa presso l’altra autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso.»;

18)

al punto 66.B.405, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La comparazione dichiara se è stata dimostrata la conformità ai requisiti e per ciascuna dichiarazione contiene le relative motivazioni, nonché le condizioni possibili o le considerazioni supplementari, o entrambe.»;

19)

l’appendice I è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Modularizzazione

La qualifica relativa alle materie fondamentali per ogni categoria o sottocategoria delle licenze di manutenzione aeronautica è conforme alla seguente matrice, in cui i moduli tematici applicabili sono indicati con una “X”, mentre “n.a.” sta ad indicare che il modulo tematico non è né applicabile né richiesto.

Modulo tematico

B1.1

A1

B1.2

A2

B1.3

A3

B1.4

A4

B3

B2

B2L

C

Motore a turbina

Motore a pistoni

Motore a turbina

Motore a pistoni

Velivoli a pistoni, non pressurizzati

MTOM ≤ 2 t

1.

MATEMATICA

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

FISICA

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

FONDAMENTI DI ELETTRONICA

X

(n.a. per A1)

X

(n.a. per A2)

X

(n.a. per A3)

X

(n.a. per A4)

X

X

X

X

5.

TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

MATERIALI E HARDWARE

X

X

X

X

X

X

X

X

7.

PRATICHE DI MANUTENZIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

AERODINAMICA DI BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

FATTORI UMANI

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

LEGISLAZIONE AERONAUTICA

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

X

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

11, 15 e 17

come B1.1

oppure

11, 16 e 17

come B1.2

oppure

12 e 15

come B1.3

oppure

12 e 16

come B1.4

oppure

13 e 14

come B2

12.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

n.a.

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

13.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

14.

PROPULSIONE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

15.

MOTORI A TURBINA A GAS

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

16.

MOTORE A PISTONI

n.a.

X

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

17.

ELICA

X

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

MODULO 1.   MATEMATICA

MODULO 1. MATEMATICA

LIVELLO

A

B1

B2

B2L

B3

1.1

Aritmetica

1

2

1.2

Algebra

 

 

a)

espressioni algebriche semplici;

1

2

b)

equazioni.

1

1.3

Geometria

 

 

a)

costruzioni geometriche semplici;

1

b)

rappresentazione grafica;

2

2

c)

trigonometria.

2

MODULO 2.   FISICA

MODULO 2. FISICA

LIVELLO

A

B3

B1

B2

B2L

2.1

Materia

1

2

2.2

Meccanica

 

 

2.2.1

Statica

1

2

2.2.2

Cinetica

1

2

2.2.3

Dinamica

 

 

a)

massa, forza ed energia;

1

2

b)

quantità di moto e conservazione della quantità di moto.

1

2

2.2.4

Dinamica dei fluidi

 

 

a)

gravità e densità;

2

2

b)

viscosità, comprimibilità dei fluidi, pressione statica, dinamica e totale.

1

2

2.3

Termodinamica

 

 

a)

temperatura;

2

2

b)

calore.

1

2

2.4

Ottica (luce)

2

2.5

Moto ondulare e suono

2

MODULO 3.   FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

MODULO 3. FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

LIVELLO

A

B1

B2

B2L

B3

3.1

Teoria degli elettroni

1

1

1

3.2

Elettricità statica e conduzione

1

2

1

3.3

Terminologia elettrica

1

2

1

3.4

Generazione di elettricità

1

1

1

3.5

Fonti di elettricità a corrente continua (CC)

1

2

2

3.6

Circuiti a CC

1

2

1

3.7

Resistenza/resistore

 

 

 

a)

resistenza;

2

1

b)

resistori.

1

3.8

Potenza

2

1

3.9

Capacitanza/condensatore

2

1

3.10

Magnetismo

 

 

 

a)

teoria del magnetismo;

2

1

b)

forza magnetomotrice.

2

1

3.11

Induttanza/induttore

2

1

3.12

Motore a corrente continua/teoria dei generatori

2

1

3.13

Teoria della corrente alternata

1

2

1

3.14

Circuiti resistivi (R), capacitivi (C) ed induttivi (L)

2

1

3.15

Trasformatori

2

1

3.16

Filtri

1

3.17

Generatori a corrente alternata

2

1

3.18

Motori a corrente alternata

2

1

MODULO 4.   FONDAMENTI DI ELETTRONICA

MODULO 4. FONDAMENTI DI ELETTRONICA

LIVELLO

A

B1

B3

B2

B2L

4.1

Semiconduttori

 

 

 

4.1.1

Diodi

 

 

 

a)

descrizione e caratteristiche;

2

2

b)

funzionamento e funzione.

2

4.1.2

Transistor

 

 

 

a)

descrizione e caratteristiche;

1

2

b)

costruzione e funzionamento.

2

4.1.3

Circuiti integrati

 

 

 

a)

descrizione di base e funzionamento;

1

2

b)

descrizione e funzionamento.

2

4.2

Schede di circuiti stampati

1

2

4.3

Servomeccanismi

 

 

 

a)

principi;

1

2

b)

costruzione, funzionamento ed uso.

2

MODULO 5.   TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

MODULO 5. TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

LIVELLO

A

B3

B1

B2

B2L

5.1

Sistemi di strumentazione elettronici

1

1

1

1

5.2

Sistemi numerici

1

2

5.3

Conversione dei dati

1

2

5.4

Bus di dati

2

2

5.5

Circuiti logici

 

 

 

 

a)

identificazione e applicazioni;

2

2

b)

interpretazione degli schemi logici.

2

5.6

Struttura di base dei computer

 

 

 

 

a)

terminologia e tecnologia informatica;

1

1

2

2

b)

funzionamento dei computer.

2

5.7

Microprocessori

2

5.8

Circuiti integrati

2

5.9

Multiplazione

2

5.10

Fibre ottiche

1

2

5.11

Display elettronici

1

1

2

2

5.12

Dispositivi sensibili all’elettricità elettrostatica

1

1

2

2

5.13

Controllo della gestione software

1

2

2

5.14

Ambiente elettromagnetico

1

2

2

5.15

Sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici

1

1

1

1

MODULO 6.   MATERIALI E HARDWARE

MODULO 6. MATERIALI E HARDWARE

LIVELLO

A

B1

B3

B2

B2L

6.1

Materiali aeronautici — ferrosi

 

 

 

a)

leghe di acciaio usate nel settore aeronautico;

1

2

1

b)

prove su materiali ferrosi;

1

1

c)

procedure di riparazione e ispezione.

2

1

6.2

Materiali aeronautici — non ferrosi

 

 

 

a)

caratteristiche;

1

2

1

b)

prove su materiali non ferrosi;

1

1

c)

procedure di riparazione e ispezione.

2

1

6.3

Materiali aeronautici — compositi e non metallici

 

 

 

6.3.1

Materiali compositi e non metallici diversi da legno e tessuto

 

 

 

a)

caratteristiche;

1

2

2

b)

rilevazione di difetti;

1

2

c)

procedure di riparazione e ispezione.

2

1

6.3.2

Strutture di legno

1

1

6.3.3

Rivestimento in tessuto

1

6.4

Corrosione

 

 

 

a)

fondamenti chimici;

1

1

1

b)

tipi di corrosione.

2

3

2

6.5

Dispositivi di fissaggio

 

 

 

6.5.1

Filettature delle viti

2

2

2

6.5.2

Bulloni, prigionieri e viti

2

2

2

6.5.3

Dispositivi di bloccaggio

2

2

2

6.5.4

Rivetti aeronautici

1

2

1

6.6

Tubi e raccordi

 

 

 

a)

identificazione;

2

2

2

b)

raccordi standard.

2

2

1

6.7

Molle

2

1

6.8

Cuscinetti

1

2

2

6.9

Trasmissioni

1

2

2

6.10

Cavi di comando

1

2

1

6.11

Cavi elettrici e connettori

1

2

2

MODULO 7.   PRATICHE DI MANUTENZIONE

MODULO 7. PRATICHE DI MANUTENZIONE

LIVELLO

A

B1

B3

B2

B2L

7.1

Precauzioni di sicurezza — aeromobile ed officina

3

3

3

7.2

Pratiche relative all’officina

3

3

3

7.3

Attrezzi

3

3

3

7.4

(Riservato)

7.5

Disegni tecnici, schemi e normative

1

2

2

7.6

Accoppiamenti e spazi liberi

1

2

1

7.7

Sistema di interconnessione dei cavi elettrici (EWIS)

1

3

3

7.8

Rivettatura

1

2

7.9

Tubi

1

2

7.10

Molle

1

2

7.11

Cuscinetti

1

2

7.12

Trasmissioni

1

2

7.13

Cavi di comando

1

2

7.14

Trattamento dei materiali

 

 

 

7.14.1

Lamiera

2

7.14.2

Materiali compositi e non metallici

2

7.14.3

Produzione additiva

1

1

1

7.15

(Riservato)

7.16

Peso e centraggio dell’aeromobile

 

 

 

a)

calcolo del baricentro;

2

2

b)

pesatura dell’aeromobile.

2

7.17

Assistenza e deposito dell’aeromobile

2

2

2

7.18

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

 

 

 

a)

tipi di difetti e tecniche di ispezione visiva;

2

3

3

b)

metodi generali di riparazione, manuale di riparazione strutturale.

2

c)

tecniche di ispezione non distruttiva;

2

1

d)

tecniche di smontaggio e rimontaggio;

2

2

2

e)

tecniche per la risoluzione dei problemi.

2

2

7.19

Eventi anomali

 

 

 

a)

ispezioni a seguito di scariche di fulmini e penetrazioni HIRF;

2

2

2

b)

ispezioni a seguito di eventi anormali, come atterraggi duri e voli attraverso turbolenze.

2

2

7.20

Procedure di manutenzione

1

2

2

7.21

Documentazione e comunicazione

1

2

2

MODULO 8.   AERODINAMICA DI BASE

MODULO 8. AERODINAMICA DI BASE

LIVELLO

A

B3

B1

B2

B2L

8.1

Fisica dell’atmosfera

1

2

International Standard Atmosphere (ISA), applicazione in aerodinamica.

8.2

Aerodinamica

1

2

8.3

Teoria del volo

1

2

8.4

Flusso d’aria ad alta velocità

1

2

8.5

Stabilità e dinamica del volo

1

2

MODULO 9.   FATTORI UMANI

MODULO 9. FATTORI UMANI

LIVELLO

TUTTI

9.1

Generalità

2

9.2

Prestazioni umane e limitazioni

2

9.3

Psicologia sociale

1

9.4

Fattori che influenzano le prestazioni

2

9.5

Ambiente fisico

1

9.6

Attività

1

9.7

Comunicazione

2

9.8

Fattore umano

2

9.9

Gestione della sicurezza

2

9.10

La “sporca dozzina” (Dirty dozen) e attenuazione dei rischi

2

MODULO 10.   LEGISLAZIONE AERONAUTICA

MODULO 10. LEGISLAZIONE AERONAUTICA

LIVELLO

A

B1

B2

B2L

B3

10.1

Quadro normativo

1

1

10.2

Personale autorizzato a certificare — Manutenzione

2

2

10.3

Imprese di manutenzione approvate

2

2

10.4

Personale autorizzato a certificare indipendente

3

10.5

Operazioni di volo

1

1

10.6

Certificazione di aeromobile, parti e pertinenze

2

2

10.7

Mantenimento dell’aeronavigabilità

2

2

10.8

Principi di sorveglianza nel mantenimento dell’aeronavigabilità

1

1

10.9

Manutenzione e certificazione oltre i regolamenti dell’UE vigenti (se non sostituiti da requisiti dell’UE)

1

10.10

Cibersicurezza nella manutenzione nel settore dell’aviazione

1

1

MODULO 11.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

MODULO 11. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

LIVELLO

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

11.1

Teoria del volo

 

 

 

 

 

a)

aerodinamica dei velivoli e comandi di volo;

1

1

2

2

1

b)

velivoli, altri dispositivi aerodinamici.

1

1

2

2

1

11.2

Strutture della cellula ( ATA 51)

 

 

 

 

 

a)

concetti generali;

2

2

2

2

2

b)

requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale;

2

2

2

2

2

c)

metodi di costruzione.

1

1

2

2

2

11.3

Strutture della cellula — Velivoli

 

 

 

 

 

11.3.1

Fusoliera, porte, finestrini ( ATA 52/53/56)

1

1

2

2

1

a)

principi di costruzione;

b)

dispositivi di traino per via aerea

1

1

1

1

1

c)

porte.

1

1

2

1

11.3.2

Ali ( ATA 57)

1

1

2

2

1

11.3.3

Stabilizzatori ( ATA 55)

1

1

2

2

1

11.3.4

Superfici di comando del volo ( ATA 55/57)

1

1

2

2

1

11.3.5

Gondole/Piloni ( ATA 54)

1

1

2

2

1

11.4

Condizionamento e pressurizzazione della cabina ( ATA 21)

 

 

 

 

 

a)

pressurizzazione;

1

1

3

3

b)

alimentazione dell’aria;

1

3

c)

condizionamento dell’aria;

1

3

d)

dispositivi di sicurezza e di allarme;

1

1

3

3

e)

sistema di riscaldamento e ventilazione.

1

3

1

11.5

Sistemi di strumentazione/sistemi avionici

 

 

 

 

 

11.5.1

Sistemi di strumentazione ( ATA 31)

1

1

2

2

2

11.5.2

Sistemi avionici

1

1

1

1

1

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

navigazione automatica (ATA22);

comunicazioni (ATA 23);

sistemi di navigazione (ATA 34).

11.6

Energia elettrica ( ATA 24)

1

1

3

3

3

11.7

Equipaggiamenti e finiture ( ATA 25)

 

 

 

 

 

a)

equipaggiamento di emergenza;

2

2

2

2

2

b)

layout della cabina e del carico.

1

1

1

1

11.8

Protezione antincendio ( ATA 26)

 

 

 

 

 

a)

sistema di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

1

1

1

1

b)

estintori portatili.

1

1

1

1

1

11.9

Comandi di volo ( ATA 27)

1

1

3

3

2

a)

comandi di volo principali e secondari;

b)

azionamento e protezione;

1

3

c)

funzionamento del sistema;

1

3

d)

bilanciamento ed assemblaggio.

1

1

3

3

2

11.10

Impianti combustibile ( ATA 28, ATA 47)

1

1

3

3

1

a)

layout degli impianti;

b)

movimentazione del carburante;

1

1

3

3

1

c)

indicazioni ed avvisi;

1

1

3

3

1

d)

impianti speciali;

1

3

e)

bilanciamento.

1

3

11.11

Impianto idraulico ( ATA 29)

1

1

3

3

2

a)

descrizione dell’impianto;

b)

funzionamento dell’impianto (1);

1

1

3

3

2

c)

funzionamento dell’impianto (2).

1

3

11.12

Protezione da ghiaccio e pioggia ( ATA 30)

1

1

3

3

1

a)

principi;

b)

sistemi di sghiacciamento;

1

1

3

3

1

c)

sistemi antighiaccio;

1

3

d)

tergicristalli;

1

1

3

3

1

e)

sistemi di repellenti per la pioggia.

1

3

11.13

Carrello di atterraggio ( ATA 32)

2

2

3

3

2

a)

descrizione;

b)

funzionamento del sistema;

2

2

3

3

2

c)

sensore terra-aria;

2

3

d)

protezione della coda.

2

2

3

3

2

11.14

Luci ( ATA 33)

2

2

3

3

2

11.15

Ossigeno ( ATA 35)

1

1

3

3

2

11.16

Impianto pneumatico/di aspirazione ( ATA 36)

 

 

 

 

 

a)

sistemi;

1

1

3

3

2

b)

pompe.

1

1

3

3

2

11.17

Acqua/Rifiuti ( ATA 38)

 

 

 

 

 

a)

sistemi;

2

2

3

3

2

b)

corrosione.

2

2

3

3

2

11.18

Sistemi di manutenzione a bordo ( ATA 45)

1

2

11.19

Avionica modulare integrata ( ATA 42)

 

 

 

 

 

a)

descrizione generale del sistema e teoria;

1

2

b)

layout tipici del sistema.

1

2

11.20

Sistemi di cabina ( ATA 44)

1

2

11.21

Sistemi informativi ( ATA 46)

1

2

MODULO 12.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

MODULO 12. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

LIVELLO

A3

A4

B1.3

B1.4

12.1

Teoria del volo — aerodinamica dell’ala rotante

1

2

12.2

Impianti di comando del volo (ATA 67)

2

3

12.3

Analisi della scia delle pale e delle vibrazioni ( ATA 18)

1

3

12.4

Trasmissione

1

3

12.5

Strutture della cellula ( ATA 51)

 

 

a)

concetto generale;

2

2

b)

metodi di costruzione degli elementi principali.

1

2

12.6

Condizionamento ( ATA 21)

 

 

12.6.1

Alimentazione dell’aria

1

2

12.6.2

Condizionamento

1

3

12.7

Sistemi di strumentazione/sistemi avionici

 

 

12.7.1

Sistemi di strumentazione ( ATA 31)

1

2

12.7.2

Sistemi avionici

1

1

 

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

 

navigazione automatica (ATA 22);

 

comunicazioni (ATA 23);

 

sistemi di navigazione (ATA 34).

12.8

Energia elettrica ( ATA 24)

1

3

12.9

Equipaggiamenti e finiture ( ATA 25)

 

 

a)

equipaggiamento di emergenza,

sedili, bretelle e cinture,

sistemi di sollevamento.

2

2

b)

sistemi di galleggiamento di emergenza,

layout della cabina, stivaggio del carico,

layout dell’equipaggiamento,

installazione delle finiture in cabina.

1

1

12.10

Protezione antincendio ( ATA 26)

1

3

a)

sistemi di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

b)

estintori portatili.

1

1

12.11

Impianti combustibile ( ATA 28)

1

3

12.12

Impianto idraulico ( ATA 29)

1

3

12.13

Protezione da ghiaccio e pioggia ( ATA 30)

1

3

12.14

Carrello di atterraggio ( ATA 32)

a)

descrizione e funzionamento del sistema;

2

3

b)

sensori.

2

3

12.15

Luci ( ATA 33)

2

3

12.16

(riservato)

2

3

12.17

Avionica modulare integrata ( ATA 42)

 

 

a)

descrizione generale del sistema e teoria

1

2

b)

layout tipici del sistema

1

2

12.18

Sistemi di manutenzione a bordo ( ATA 45)

1

2

computer centrali di manutenzione;

sistema di caricamento dei dati;

sistema di biblioteca elettronica.

12.19

Sistemi informativi ( ATA 46)

1

2

MODULO 13.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

C/N: comunicazione e navigazione; Str.: strumentazione; N/A: navigazione automatica; Sor.: sorveglianza; C/S: cellula e sistemi.

MODULO 13. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

LIVELLO

B2

B2L di base

B2L

C/N

B2L

Str.

B2L

N/A

B2L

Sor.

B2L

C/S

13.1

Teoria del volo

 

 

 

 

 

 

 

a)

aerodinamica dei velivoli e comandi di volo;

1

1

b)

aerodinamica dell’ala rotante.

1

1

13.2

Strutture — Concetti generali ( ATA 51)

 

 

 

 

 

 

 

a)

concetto generale;

2

2

b)

principi fondamentali dei sistemi strutturali;

1

1

13.3

Navigazione automatica ( ATA22)

 

 

 

 

 

 

 

a)

elementi fondamentali del controllo della navigazione automatica;

3

3

b)

sistemi di automanetta del gas e sistemi di atterraggio automatico.

3

3

13.4

Comunicazione/Navigazione ( ATA 23/34)

 

 

 

 

 

 

 

a)

elementi fondamentali dei sistemi di comunicazione e navigazione;

3

3

b)

elementi fondamentali dei sistemi di sorveglianza degli aeromobili.

3

3

13.5

Energia elettrica ( ATA 24)

3

3

13.6

Equipaggiamenti e finiture ( ATA 25)

3

13.7

Comandi di volo

 

 

 

 

 

 

 

a)

comandi di volo principali e secondari (ATA 27);

2

2

b)

azionamento e protezione;

2

2

c)

funzionamento del sistema;

3

3

d)

comandi di volo di velivoli ad ala rotante (ATA 67)

2

2

13.8

Sistemi di strumentazione ( ATA 31)

3

3

13.9

Luci ( ATA 33)

3

3

13.10

Sistemi di manutenzione a bordo ( ATA 45)

3

13.11

Condizionamento e pressurizzazione della cabina ( ATA 21)

 

 

 

 

 

 

 

a)

pressurizzazione;

3

3

b)

alimentazione dell’aria;

1

1

c)

condizionamento;

3

3

d)

dispositivi di sicurezza e di allarme.

3

3

13.12

Protezione antincendio ( ATA 26)

 

 

 

 

 

 

 

a)

sistema di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

3

3

b)

estintori portatili.

1

1

13.13

Impianti combustibile ( ATA 28, ATA 47)

 

 

 

 

 

 

 

a)

layout del sistema;

1

1

b)

movimentazione del carburante;

2

2

c)

indicazioni ed avvisi;

3

3

d)

sistemi speciali;

1

1

e)

bilanciamento.

3

3

13.14

Impianto idraulico ( ATA 29)

 

 

 

 

 

 

 

a)

layout del sistema;

1

1

b)

funzionamento del sistema (1);

3

3

c)

funzionamento del sistema (2).

3

3

13.15

Protezione da ghiaccio e pioggia ( ATA 30)

 

 

 

 

 

 

 

a)

principi;

2

2

b)

sistemi di sghiacciamento;

3

3

c)

sistemi antighiaccio;

2

2

d)

sistemi tergicristalli;

1

1

e)

repellente per la pioggia.

1

1

13.16

Carrello di atterraggio ( ATA 32)

 

 

 

 

 

 

 

a)

descrizione;

1

1

b)

sistema;

3

3

c)

sensore terra-aria.

3

3

13.17

Ossigeno ( ATA 35)

3

-

3

13.18

Impianto pneumatico/di aspirazione ( ATA 36)

2

 

2

13.19

Acqua/Rifiuti ( ATA 38)

2

-

2

13.20

Avionica modulare integrata ( ATA 42)

 

 

a)

descrizione generale del sistema e teoria;

3

-

b)

layout tipici del sistema.

3

-

13.21

Sistemi di cabina ( ATA 44)

3

-

13.22

Sistemi informativi ( ATA 46)

3

-

MODULO 14.   PROPULSIONE

MODULO 14. PROPULSIONE

LIVELLO

B2

Strumenti B2L

Cellula e sistemi B2L

14.1

Motori

 

a)

motori a turbina;

1

b)

unità di potenza ausiliarie (APU);

1

c)

motori a pistoni;

1

d)

motori elettrici e ibridi;

2

e)

comandi del motore.

2

14.2

Sistemi elettrici/elettronici di indicazione del motore

2

14.3

Sistemi di eliche

2

14.4

Sistemi di avviamento e accensione

2

MODULO 15.   MOTORE A TURBINA A GAS

MODULO 15. MOTORE A TURBINA A GAS

LIVELLO

A1

A3

B1.1

B1.3

15.1

Principi fondamentali

1

2

15.2

Prestazioni dei motori

2

15.3

Entrata dell’aria

2

2

15.4

Compressori

1

2

15.5

Sezione combustione

1

2

15.6

Sezione turbina

2

2

15.7

Scarico

1

2

15.8

Cuscinetti e dispositivi di tenuta

2

15.9

Lubrificanti e carburanti

1

2

15.10

Impianti di lubrificazione

1

2

15.11

Impianti del combustibile

1

2

15.12

Sistemi dell’aria

1

2

15.13

Sistemi di avviamento e accensione

1

2

15.14

Sistemi di indicazione del motore

1

2

15.15

Costruzioni alternative di turbine

1

15.16

Motori a turboelica

1

2

15.17

Motori a turboalbero

1

2

15.18

Unità di potenza ausiliarie (APU)

1

2

15.19

Installazione di gruppi motopropulsori

1

2

15.20

Sistemi di protezione antincendio

1

2

15.21

Controllo dei motori ed operazioni a terra

1

3

15.22

Deposito e conservazione dei motori

2

MODULO 16.   MOTORE A PISTONI

MODULO 16. MOTORE A PISTONI

LIVELLO

A2

A4

B1.2

B1.4

B3

16.1

Principi fondamentali

1

2

16.2

Prestazioni del motore

1

2

16.3

Costruzione dei motori

1

2

16.4

Impianti del carburante del motore

 

 

16.4.1

Carburatori

1

2

16.4.2

Sistemi di iniezione del carburante

1

2

16.4.3

Controllo elettronico del motore

1

2

16.5

Sistemi di avviamento e accensione

1

2

16.6

Induzione, impianti di scarico e di raffreddamento

1

2

16.7

Sovralimentazione/turbocompressione

1

2

16.8

Lubrificanti e carburanti

1

2

16.9

Impianti di lubrificazione

1

2

16.10

Sistemi di indicazione del motore

1

2

16.11

Installazione di gruppi motopropulsori

1

2

16.12

Controllo dei motori ed operazioni a terra

1

3

16.13

Deposito e conservazione dei motori

2

16.14

Costruzioni alternative di motori a pistone

1

1

MODULO 17.   ELICA

MODULO 17. ELICA

LIVELLO

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

17.1

Principi fondamentali

1

2

17.2

Costruzione delle eliche

1

2

17.3

Controllo del passo delle eliche

1

2

17.4

Sincronizzazione delle eliche

2

17.5

Protezione delle eliche dal ghiaccio

1

2

17.6

Manutenzione delle eliche

1

3

17.7

Deposito e conservazione delle eliche

1

b)

è aggiunto il seguente punto 3:

«3.

Metodi di formazione di base

È stabilito un metodo di formazione adeguato, o una combinazione di metodi, per l’intero corso o per ciascuno dei rispettivi moduli o sottomoduli per quanto riguarda la portata e gli obiettivi di ciascuna fase di formazione e tenendo conto dei vantaggi e dei limiti dei metodi di formazione disponibili.

I metodi didattici multimediali (MBT) possono essere utilizzati per conseguire gli obiettivi di formazione in un ambiente fisicamente o virtualmente controllato.»;

20)

l’appendice II è così modificata:

a)

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4.

Per essere considerate valide, le domande devono essere formulate e valutate ricorrendo al programma teorico contenuto nell’appendice I, modulo 7.»;

b)

i punti 1.11, 1.12 e 1.13 sono sostituiti dai seguenti:

«1.11.

In caso di mancato superamento di un esame relativo a un modulo, tale esame non può essere ripetuto prima di 90 giorni dalla data dell’esame non superato per tale modulo, tranne nel caso di un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147) che conduca un corso di aggiornamento specifico sugli argomenti trattati nel modulo in questione; il modulo non superato potrà essere ripetuto dopo 30 giorni.

1.12.

Gli esami sulle competenze fondamentali con un tempo concesso massimo superiore a 90 o a 180 minuti possono essere suddivisi rispettivamente in due o tre esami parziali.

Ogni esame parziale:

a)

è complementare all’altro esame parziale o agli altri esami parziali sostenuti dal candidato, di modo che la combinazione di esami parziali soddisfi i requisiti dell’esame per il modulo tematico;

b)

ha un tempo concesso analogo all’altro esame parziale o agli altri esami parziali;

c)

è superato con almeno il 75 % di risposte corrette;

d)

è composto da numero di domande multiplo di quattro;

e)

è riportato nello stesso attestato rilasciato dopo il superamento dell’ultimo esame parziale. L’attestato riporta le date e i risultati degli esami parziali, senza il calcolo della media dei risultati;

f)

è sostenuto presso la stessa impresa, secondo le normali disposizioni relative agli esami per la ripetizione degli esami non superati.

1.13.

Il numero massimo di tentativi per ciascun esame è tre in un periodo di 12 mesi.

Il richiedente indica in una dichiarazione scritta all’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata o all’autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti nei 12 mesi precedenti l’esame, nonché l’impresa o l’autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata o l’autorità competente è responsabile di verificare il numero di tentativi sostenuti nell’arco dei termini applicabili.»;

c)

è aggiunto il seguente punto 1.14:

«1.14.

Sebbene sia ammesso che l’argomento delle domande possa essere lo stesso, le domande utilizzate nell’ambito del programma di apprendimento MBT non devono essere utilizzate negli esami.»;

d)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Numero di domande per modulo

2.1.

MODULO 1 — MATEMATICA

Categoria A: 16 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 20 minuti.

Categoria B1, B2, B2L e B3: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

2.2.

MODULO 2 — FISICA

Categoria A e B3: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

Categoria B1, B2 e B2L: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

2.3.

MODULO 3 — FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B3: 24 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 30 minuti.

Categoria B1, B2 e B2L: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

2.4.

MODULO 4 — FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Categoria B1 e B3: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B2 e B2L: 40 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 50 minuti.

2.5.

MODULO 5 — TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTI ELETTRONICI

Categoria A e B3: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B1: 40 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 50 minuti.

Categoria B2 e B2L: 72 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 90 minuti.

2.6.

MODULO 6 — MATERIALI E HARDWARE

Categoria A: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B1 e B3: 80 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 100 minuti.

Categoria B2 e B2L: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.

2.7.

MODULO 7 — PRATICHE DI MANUTENZIONE

Categoria A: 76 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera.

Tempo concesso: 95 minuti più 40 minuti.

Categoria B1 e B3: 80 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera.

Tempo concesso: 100 minuti più 40 minuti.

Categoria B2 e B2L: 60 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti più 40 minuti.

2.8.

MODULO 8 — AERODINAMICA DI BASE

Categoria A, B3, B1, B2 e B2L: 24 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 30 minuti.

2.9.

MODULO 9 — FATTORI UMANI

Categoria A, B1, B3, B2 e B2L: 28 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 35 minuti.

2.10.

MODULO 10 — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Categoria A: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

Categoria B1, B3, B2 e B2L: 44 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 55 minuti

2.11.

MODULO 11 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

Categoria A1: 108 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 135 minuti.

Categoria A2: 72 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 90 minuti.

Categoria B1.1: 140 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 175 minuti.

Categoria B1.2: 100 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 125 minuti.

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.

2.12.

MODULO 12 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

Categoria A: 100 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 125 minuti.

Categoria B1.3 e B1.4: 128 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 160 minuti.

2.13.

MODULO 13 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

Categoria B2: 188 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 235 minuti.

Categoria B2L:

Abilitazione per impianto

Numero di domande a scelta multipla

Tempo concesso (in minuti)

Requisiti fondamentali

(sottomoduli 13.1, 13.2, 13.5 e 13.9)

32

40

COM/NAV

(sottomodulo 13.4(a)]

24

30

SISTEMI DI STRUMENTAZIONE

(sottomodulo 13.8)

20

25

NAVIGAZIONE AUTOMATICA

(sottomoduli 13.3 e 13.7)

28

35

SORVEGLIANZA

(sottomodulo 13.4(b)]

20

25

SISTEMI DELLA CELLULA

(sottomoduli da 13.11 a 13.19)

52

65

2.14.

MODULO 14 — PROPULSIONE

Categoria B2 e B2L: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

NOTA: l’esame B2L per il modulo 14 si applica solo alle abilitazioni “Sistemi di strumentazione” e “Sistemi della cellula”.

2.15.

MODULO 15 — MOTORE A TURBINA A GAS

Categoria A1 e A3: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.

Categoria B1.1 e B1.3: 92 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 115 minuti.

2.16.

MODULO 16 — MOTORE A PISTONI

Categoria A2 e A4: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B3, B1.2 e B1.4: 76 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 95 minuti.

2.17.

MODULO 17 — ELICA

Categoria A1 e A2: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B3, B1.1 e B1.2: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.»;

21)

l’appendice III è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Appendice III Formazione per tipo di aeromobile e criteri di valutazione per tipo — Formazione sul posto di lavoro»;

b)

al punto 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

rispettano lo standard stabilito al punto 3.1 della presente appendice e, se esistenti, gli elementi definiti nei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

c)

al punto 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

rispettano lo standard stabilito al punto 3.2 della presente appendice e, se esistenti, gli elementi definiti nei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

d)

al punto 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

includono dimostrazioni che prevedono l’uso di apparecchiature, componenti, dispositivi di simulazione per la formazione alla manutenzione (MSTD), dispositivi di formazione alla manutenzione (MTD) o aeromobili reali;»;

e)

al punto 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

La formazione sulle differenze è la formazione necessaria per coprire le differenze di formazione tra:

a)

due diverse abilitazioni per tipo di aeromobile dello stesso produttore, come stabilito dall’Agenzia; oppure

b)

due diverse categorie di licenze in relazione alla stessa abilitazione per tipo di aeromobile.»;

f)

al punto 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto iv):

«iv)

La formazione sulle differenze deve essere iniziata e completata nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di nuova abilitazione per tipo della stessa categoria [caso a)] o di un’altra categoria [caso b)].»;

g)

al punto 3, dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«È stabilito un metodo di formazione adeguato, o una combinazione di metodi di formazione, per l’intero corso o per ciascuna delle sue parti, per quanto riguarda la portata e gli obiettivi di ciascuna fase di formazione e tenendo conto dei vantaggi e dei limiti dei metodi di formazione disponibili.

I metodi didattici multimediali (MBT) possono essere utilizzati per conseguire gli obiettivi di formazione in un ambiente fisicamente o virtualmente controllato.»;

h)

al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Obiettivo

Al completamento del corso di formazione teorico l’allievo è in grado di dimostrare, ai livelli indicati nel programma di cui all’appendice III, la conoscenza teorica dettagliata di sistemi, struttura, operazioni, manutenzione, riparazione e risoluzione dei problemi pertinenti all’aeromobile, in conformità ai dati di manutenzione. L’allievo è in grado di dimostrare di saper utilizzare i manuali e le procedure approvate, compresa la conoscenza di ispezioni e limitazioni pertinenti.»;

i)

al punto 3.1, lettera d), il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, il corso deve descrivere e motivare:

la frequenza minima fisica e/o virtuale affinché i partecipanti raggiungano gli obiettivi del corso;

il numero massimo di ore di formazione in aula fisica e/o virtuale al giorno, tenendo conto di fattori pedagogici e umani.»;

j)

il punto 3.1, lettera e) è così modificato:

i)

dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Se esiste, è incluso il programma minimo sui dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

ii)

la tabella è così modificata:

nel livello «Struttura della cellula», il capitolo «27 A Superfici di comando del volo (tutte)» è soppresso;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 46 è inserito il seguente capitolo 47:

«47

Sistema di produzione di azoto

3

1

3

1

2»;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 50 è aggiunto il seguente capitolo «55/57 Superfici di comando del volo (tutte)»:

«55/57 Superfici di comando del volo (tutte)

3

1

3

1

1»;

k)

al punto 3.1, la lettera f) è soppressa;

l)

al punto 3.2, la lettera b), è così modificata:

i)

tra il terzo e il quarto comma è inserito il comma seguente:

«Se esiste, l’elenco minimo delle attività pratiche dei dati di idoneità operativa (OSD), stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, fa parte degli elementi pratici da selezionare.»;

ii)

la tabella è così modificata:

nel livello «Struttura della cellula», il capitolo «27 A Superfici di comando del volo» è soppresso;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 46 è inserito il capitolo 47 seguente:

«47

Sistema di produzione di azoto

X/X

X

X

X

X

X

X

X»;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 50 è aggiunto il seguente capitolo «55/57 Superfici di comando del volo»:

«55/57 Superfici di comando del volo

X/—

X

—»;

m)

al punto 4.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

il numero di domande deve essere di almeno 1 quesito per ora di formazione. Il numero di domande per ogni capitolo e livello è proporzionato a quanto segue:

le ore effettive di formazione dedicate all’insegnamento di quel dato capitolo e livello, o

nel caso di metodi incentrati sull’allievo, il tempo medio previsto per il completamento della formazione, e

gli obiettivi di apprendimento risultanti dall’analisi delle esigenze di formazione.

L’autorità competente valuta il numero e il livello delle domande al momento dell’approvazione del corso;»;

n)

al punto 4.1, è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

sebbene sia ammesso che l’argomento delle domande possa essere lo stesso, le domande utilizzate nell’ambito del programma di apprendimento MBT non devono essere utilizzate negli esami del corso o della fase.»;

o)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Criteri di valutazione per tipo per gli aeromobili dei gruppi 2 e 3

La valutazione per tipo relativa agli aeromobili del gruppo 2 o del gruppo 3 è effettuata da imprese che erogano servizi di formazione debitamente approvate in conformità all’allegato IV (parte 147) o dall’autorità competente.

La valutazione consiste in una valutazione pratica e in un esame orale e soddisfa i requisiti seguenti:

a)

la valutazione pratica determina la capacità del candidato a eseguire interventi di manutenzione applicabili al tipo di aeromobile in questione;

b)

l’esame orale è effettuato su un campione di capitoli selezionato da quelli elencati al punto 3. “Standard applicabili alla formazione per tipo”, al livello indicato al punto 3.1, lettera e);

c)

sia gli esami orali che le valutazioni pratiche sono finalizzati ad accertare che il candidato:

1)

conosca in maniera approfondita il tipo di aeromobile e i suoi sistemi;

2)

sia in grado di assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, lo svolgimento della manutenzione, di ispezioni e di attività di routine in conformità al manuale di manutenzione ed alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: risoluzione di problemi, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e, se necessario, verifiche funzionali come il funzionamento del motore ecc.;

3)

sappia usare in modo corretto tutta la documentazione tecnica e la documentazione relativa all’aeromobile;

4)

sappia usare in modo corretto le attrezzature specifiche/speciali e l’equipaggiamento di prova e sia in grado di rimuovere e sostituire componenti e moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali;

d)

alla valutazione per tipo si applicano le condizioni seguenti:

1)

il numero massimo di tentativi per ciascun esame è tre in un periodo di 12 mesi. Il primo e il secondo tentativo devono essere separati da un periodo di 30 giorni, mentre il secondo e il terzo tentativo devono essere separati da un periodo di 60 giorni.

Il richiedente conferma per iscritto all’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione o all’autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti negli ultimi 12 mesi, indicando l’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione o l’autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione o l’autorità competente è responsabile di verificare il numero di tentativi sostenuti nell’arco dei termini applicabili;

2)

la valutazione per tipo deve essere stata superata, e l’esperienza pratica richiesta ottenuta, nei tre anni precedenti la domanda di approvazione dell’abilitazione sulla licenza di manutenzione aeronautica;

3)

la valutazione per tipo deve essere svolta alla presenza di almeno un esaminatore. L’esaminatore o gli esaminatori non devono aver preso parte alla formazione del candidato;

e)

l’esaminatore o gli esaminatori sono tenuti a redigere e a mettere a disposizione del candidato un rapporto scritto e firmato nel quale si enunciano le cause del superamento o del mancato superamento dell’esame da parte del candidato.

6.

Formazione sul posto di lavoro

6.1.

Generalità

La formazione sul posto di lavoro è la formazione impartita al richiedente su un tipo di aeromobile specifico in un luogo di lavoro reale, con la possibilità di apprendere le migliori pratiche di manutenzione e le procedure corrette di riammissione in servizio. La formazione sul posto di lavoro deve soddisfare i requisiti seguenti:

a)

l’elenco delle attività di formazione sul posto di lavoro e il relativo programma devono essere accettati prima dell’inizio della formazione dall’autorità competente che ha rilasciato la licenza di manutenzione;

b)

la formazione sul posto di lavoro deve essere svolta presso una o più imprese di manutenzione debitamente approvate per la manutenzione di quel tipo di aeromobile, in conformità al presente regolamento. Una di queste imprese deve controllare la formazione sul posto di lavoro;

c)

il richiedente deve essere titolare di una licenza di categoria A, B o L5 prima di intraprendere la formazione sul posto di lavoro o aver completato la formazione di tipo teorico e accumulato almeno il 50 % dei requisiti in materia di esperienza di base (punto 66.A.30) per quanto riguarda la categoria di aeromobili per cui è formato;

d)

il richiedente deve iniziare e completare la formazione sul posto di lavoro nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un’abilitazione per tipo. Almeno il 50 % delle attività della formazione sul posto di lavoro deve essere svolto dopo il completamento della relativa formazione teorica per tipo di aeromobile;

e)

il richiedente deve seguire la formazione sul posto di lavoro sotto il tutoraggio di uno o più tutori qualificati, sulla base di una supervisione individuale, durante la quale i tutori verificano le conoscenze tecniche, le capacità e le responsabilità proprie del personale autorizzato a certificare. Durante la formazione sul posto di lavoro i tutori trasmettono al richiedente conoscenze ed esperienza e forniscono la consulenza, il sostegno e gli orientamenti necessari;

f)

ogni attività svolta deve essere firmata dal richiedente e riferirsi a una scheda di controllo/foglio di lavoro effettivi ecc. I tutori devono verificare e controfirmare le mansioni svolte durante la formazione sul posto di lavoro, in quanto si assumono la responsabilità di tali mansioni a livello di personale di supporto o di personale autorizzato a certificare, a seconda dei casi, in funzione della procedura di riammissione in servizio;

g)

al completamento positivo del programma di formazione sul posto di lavoro, i tutori formulano una raccomandazione per la valutazione finale del richiedente da parte di valutatori designati.

6.2.

Contenuto e registro della formazione sul posto di lavoro

La formazione sul posto di lavoro comprende una serie di attività e mansioni rappresentative dell’abilitazione per tipo di aeromobile, dei sistemi e della categoria di licenza richiesti e può riguardare più di una categoria di licenza.

La formazione sul posto di lavoro è documentata in un registro che riporta quanto segue:

a)

nome del richiedente;

b)

data di nascita del richiedente;

c)

impresa o imprese di manutenzione approvate presso cui si è svolta la formazione sul posto di lavoro;

d)

abilitazione per aeromobile e categorie di licenza per le quali è stata presentata la domanda;

e)

elenco delle mansioni, tra cui:

i)

descrizione della mansione;

ii)

riferimento a scheda di controllo/ordine di lavoro/registro tecnico ecc.;

iii)

luogo del completamento della mansione;

iv)

data del completamento della mansione

v)

registrazione o registrazioni dell’aeromobile;

f)

nomi dei tutori (compreso il numero di licenza, se del caso);

g)

una raccomandazione firmata dei tutori per la successiva valutazione finale del richiedente.

6.3.

Valutazione finale del richiedente

La valutazione finale del richiedente può essere effettuata soltanto dopo che il registro della formazione sul posto di lavoro è stato compilato e i tutori hanno firmato la relativa raccomandazione.

Il valutatore o i valutatori designati che effettuano la valutazione finale notificano la data della valutazione all’autorità competente per il rilascio delle licenze con largo anticipo per consentire l’eventuale partecipazione della stessa autorità.

L’obiettivo della valutazione finale è verificare che il richiedente disponga di conoscenze tecniche sufficienti, nonché di capacità e attitudini adeguate e che sia competente a lavorare in modo indipendente come personale autorizzato a certificare abilitato su un determinato tipo di aeromobile.

La valutazione finale ha una durata minima di un giorno lavorativo.

a)

La valutazione deve accertare:

1)

le conoscenze tecniche generali richieste per la categoria di licenza in questione;

2)

le conoscenze e le capacità specifiche sul tipo di aeromobile per la categoria di licenza in questione;

3)

la comprensione delle attribuzioni della licenza pertinenti all’aeromobile e alla categoria di licenza;

4)

il comportamento e l’atteggiamento appropriati del richiedente in materia di sicurezza in relazione all’ambiente di manutenzione.

b)

La valutazione deve essere registrata in un rapporto contenente le informazioni seguenti:

1)

identificazione del richiedente;

2)

dati identificativi del valutatore o dei valutatori;

3)

data e tempistica della valutazione;

4)

contenuto della valutazione;

5)

risultato della valutazione: superata o non superata;

6)

firma del valutatore o dei valutatori, del candidato e, se del caso, dell’osservatore indipendente o degli osservatori indipendenti.

c)

Una valutazione non superata può essere ripetuta dopo 3 mesi o, se è stata ricevuta una formazione supplementare ed è stata formulata una nuova raccomandazione da parte dei tutori, prima di 3 mesi se concordato dal valutatore o dai valutatori. Dopo tre tentativi falliti, va ripetuta l’intera formazione sul posto di lavoro.

6.4.

Requisiti per tutori e valutatori

I tutori e i valutatori sono addetti alla manutenzione con le qualifiche seguenti:

i)

tutori:

sono titolari di una licenza di manutenzione aeronautica (AML) valida rilasciata in conformità al presente allegato o di un’AML valida e pienamente conforme all’allegato 1 dell’ICAO rilasciata in conformità all’appendice IV dell’allegato II (parte 145) che sia accettabile per l’autorità competente;

sono titolari, da almeno un anno, di un’AML della stessa categoria rispetto a quella per la quale la formazione sul posto di lavoro è oggetto di tutoraggio, approvata con un’abilitazione per tipo idonea all’esercizio delle attribuzioni sull’aeromobile in questione;

dispongono delle attribuzioni necessarie per il rilascio o l’approvazione presso l’impresa di manutenzione in cui è svolta la formazione sul posto di lavoro;

hanno esperienza nella formazione di altre persone (ad esempio sono istruttori di tirocinio, istruttori in conformità all’allegato IV (parte 147), hanno seguito corsi di formazione per formatori o possiedono qualsiasi altra qualifica nazionale comparabile o hanno una formazione a tal fine che sia accettabile per l’autorità competente).

ii)

valutatori della valutazione finale:

sono titolari di un’AML valida rilasciata in conformità al presente allegato o di un’AML valida e pienamente conforme all’allegato 1 dell’ICAO rilasciata in conformità all’appendice IV dell’allegato II (parte 145) che sia accettabile per l’autorità competente;

sono titolari, da almeno tre anni, di un’AML della stessa categoria rispetto a quella per la quale la formazione sul posto di lavoro è oggetto di valutazione, approvata con un’abilitazione per tipo di aeromobile identica o simile;

hanno esperienza e/o hanno ricevuto una formazione nella valutazione di altri (ad esempio sono istruttori di tirocinio, esaminatori in conformità all’allegato IV (parte 147), hanno seguito corsi di formazione per formatori o possiedono qualsiasi altra qualifica nazionale comparabile o hanno una formazione a tal fine che sia accettabile per l’autorità competente);

non hanno partecipato alla formazione sul posto di lavoro in qualità di tutore del richiedente; se il valutatore ha partecipato allo svolgimento della formazione sul posto di lavoro, durante la valutazione di tale formazione deve essere presente un osservatore indipendente.

6.5.

Documentazione e registri della formazione sul posto di lavoro

Il completamento positivo della formazione sul posto di lavoro deve essere attestato al richiedente con la relazione di valutazione finale e il registro della formazione sul posto di lavoro.

La documentazione relativa alla formazione sul posto di lavoro è fornita all’autorità competente a sostegno della domanda di rilascio o di modifica della licenza di cui alla sezione B, capitolo B, del presente allegato.

Le registrazioni della documentazione relativa alla formazione sul posto di lavoro devono essere conservate dall’impresa di manutenzione presso cui è svolta detta formazione conformemente alle procedure concordate con l’autorità competente dell’impresa di manutenzione.»;

22)

l’appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV

Moduli relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali o moduli parziali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66)

A.   Requisiti relativi all’esperienza

La tabella A seguente mostra i requisiti relativi all’esperienza, espressa in mesi, per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza rilasciata in conformità all’allegato III (parte 66).

I requisiti relativi all’esperienza possono essere ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso di formazione di base approvato in conformità alla parte 147, relativo a una sottocategoria specifica.

Tabella A

A:

Da:

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1

L2

L3

L4

L5

A1

6

6

6

24

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A2

6

6

6

24

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A3

6

6

6

24

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

A4

6

6

6

24

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

B1.1

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.2

6

6

6

24

24

6

24

12

12

12

12

B1.3

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.4

6

6

6

24

6

24

24

12

6

6

6

12

12

12

B2

6

6

6

6

12

12

12

12

12

6

6

12

12

24

B2L

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

6

6

12

12

24

B3

6

6

6

24

6

24

12

24

12

12

12

12

L1

24

24

24

24

36

24

36

24

36

24

24

6 (*)

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L2

24

12

24

24

36

12

36

24

36

24

12

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L3

30

30

30

30

48

30

48

30

48

30

30

12 (*)

12 (*)

6 (*)

24 (*)

L4

30

30

30

30

48

30

48

30

48

30

30

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L5

24

24

24

24

36

24

36

24

36

24

24

12 (*)

12 (*)

12 (*)

B.   Moduli relativi alle competenze fondamentali o moduli parziali richiesti

Scopo della tabella è illustrare gli esami necessari per l’inserimento di una nuova categoria/sottocategoria di base in un’AML concessa in conformità al presente allegato.

I programmi preparati conformemente alle appendici I e VII richiedono diversi livelli di conoscenza per le varie categorie di licenze nell’ambito di un modulo; vi sono pertanto esami supplementari applicabili a determinati moduli per i titolari di licenze che desiderano estendere un’AML concessa in conformità al presente allegato per inserire un’altra categoria/sottocategoria e deve essere effettuata un’analisi del modulo per stabilire le materie mancanti o superate a un livello inferiore.

Tabella B

A

Da

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

A1

Nessuno

16.

12.

12, 16.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A2

11, 15.

Nessuno

12, 15.

12.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A3

11, 17.

11, 16 o 17.

Nessuno

16.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A4

11, 15 o 17.

11, 17.

15.

Nessuno

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

B1.1

Nessuno

16.

12.

12, 16.

Nessuno

16.

12.

12, 16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

16.

12L.

12L.

8L**, 12L.

8L**, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L**, 10L, 11, 12L.

B1.2

11.15.

Nessuno

12, 15.

12.

11, 15.

Nessuno

12, 15.

12.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

Nessuno

12L.

12L.

8L*,

12L.

8L*,

12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L*, 10L, 11, 12L.

B1.3

11, 17.

11, 16 o 17.

Nessuno

16.

11, 17.

11, 16 o 17.

Nessuno

16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

11, 16 o 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L**, 12L.

7L, 8L**, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L**, 10L, 11, 12L.

B1.4

11, 15 o 17.

11, 17.

15.

Nessuno

11, 15 o 17.

11, 17.

15.

Nessuno

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

11, 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L*, 12L.

7L, 8L*, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L*, 10L, 11, 12L.

B2

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

Nessuno

Nessuno

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

6, 7, 11 o 12, 15 o 16, 17, 8L, 10L

B2L

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

13SQ, 14SQ.

Nessuno

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ.

5L, 7L, 8L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12LSQ.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

6, 7, 11 o 12, 15 o 16, 17, 8L, 10L

B3

11.15.

11

12.15.

12.

2, 3, 5, 8, 11, 15.

2, 3, 5, 8, 11.

2, 3, 5, 8, 12, 15.

2, 3, 5, 8, 12.

2, 3, 4, 5, 8, 13, 14.

2, 3, 4, 5, 8, 13SQ.

Nessuno

12L.

12L.

8L*, 12L.

8L*, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

2, 3, 5, 8, 11 o 12, 8L*, 10L, 11L, 12L.


A

Da

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L1C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

4L, 6L.

8L.

4L, 6L, 8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L1

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

Nessuno

8L.

8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L2C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

4L, 6L.

Nessuno

4L, 6L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

L2

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

L3H

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

Nessuno

10L.

8L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L3G

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

Nessuno

8L, 9L, 11L.

8L, 11L.

L4H

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

Nessuno

10L.

Nessuno

10L.

L4G

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

QS = dipende dalla qualificazione del sistema.

*:

escluse le materie relative ai motori a pistone.

**:

escluse le materie relative ai motori a turbina.
»;

23)

il modulo 26 AESA di cui all’appendice VI è sostituito dal seguente:

a)

la pagina 1 è sostituita dalla seguente:

«I.

UNIONE EUROPEA (*)

[STATO]

[NOME E LOGO DELL’AUTORITÀ]

II.

Parte 66

LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

III.

Licenza n. [CODICE DELLO STATO MEMBRO].66.[XXXX]

MODULO 26 AESA versione 6»

b)

la pagina contenente la parte XIII. LIMITAZIONI DI CUI ALLA PARTE 66 è sostituita dalla seguente:

«XIII.

LIMITAZIONI DI CUI ALLA PARTE 66

 

Licenza valida fino al:

III.

N. di licenza:»

24)

l’appendice VII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII

Competenze fondamentali per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L

Le definizioni dei vari livelli di competenza richiesti contenute nella presente appendice corrispondono a quelle di cui all’appendice I, punto 1.

1.   Modularizzazione

I moduli richiesti per ciascuna sottocategoria/categoria di licenza aeronautica devono essere conformi alla seguente matrice. I moduli tematici applicabili sono indicati con una “X”, mentre “n.a.” sta ad indicare che il modulo tematico non è né applicabile né richiesto.

Le competenze fondamentali per L5 devono essere le stesse di qualsiasi sottocategoria B1 (come indicato nell’appendice I) più altri moduli, come indicato nella matrice.

 

Sottocategorie di licenza

 

Alianti in materiali compositi

Alianti

Alianti a motore in materiali compositi e velivoli ELA1 in materiali compositi

Alianti a motore e velivoli ELA1

Palloni ad aria calda

Palloni a gas

Dirigibili ad aria calda

Dirigibili a gas ELA2

Dirigibili a gas superiori agli ELA2

Moduli tematici

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

1L

“Competenze fondamentali”

X

X

X

X

X

X

X

X

n.a.

2L

“Fattori umani”

X

X

X

X

X

X

X

X

n.a.

3L

“Legislazione aeronautica”

X

X

X

X

X

X

X

X

n.a.

4L

“Struttura in tubi di metallo e/o legno rivestita di tessuto”

n.a.

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5L

“Struttura in materiali compositi”

X

X

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6L

“Struttura in materiali metallici”

n.a.

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7L

“Cellula — sistemi generali, meccanici ed elettrici”

X

X

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8L

“Gruppo motopropulsore”

n.a.

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

X

X

X (*1)

9L

“Palloni — palloni ad aria calda”

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

10L

“Palloni — palloni a gas (liberi/frenati)”

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

n.a.

X

X

11L

“Dirigibili — DIRIGIBILI ad aria calda/a gas”

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

X

12L

“Comunicazione radio/ELT/Transponder/Strumenti”

X

X

X

X

n.a.

n.a.

X

X

X

MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI

MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI

Livello

1L.1

Matematica

Aritmetica

Algebra

Geometria

1

1L.2

Fisica

Materia

Meccanica

Temperatura

1

1L.3

Elettricità

Circuiti CA e CC

1

1L.4

Aerodinamica/Aerostatica

1

1L.5

Sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell’ambiente

2

MODULO 2L — FATTORI UMANI

MODULO 2L — FATTORI UMANI

Livello

2L.1

Generalità

1

2L.2

Prestazioni e limiti umani

1

2L.3

Psicologia sociale

1

2L.4

Fattori che influenzano le prestazioni

1

2L.5

Ambiente fisico

1

2L.6

La “sporca dozzina” e attenuazione dei rischi

2

MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Livello

3L.1

Quadro normativo

1

3L.2

Regolamenti sul mantenimento dell’aeronavigabilità

1

3L.3

Riparazioni e modifiche (parte ML)

2

3L.4

Dati di manutenzione (parte ML)

2

3L.5

Attribuzioni delle licenze e modalità per esercitarle correttamente (parte 66, parte ML)

2

MODULO 4L — STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO

MODULO 4L — STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO

Livello

4L.1

Cellule in legno/in tubi di metallo e tessuto

2

4L.2

Materiali

2

4L.3

Rilevazione di danni e difetti

3

4L.4

Procedure standard di riparazione e manutenzione

3

MODULO 5L — STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI

MODULO 5L — STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI

Livello

5L.1

Cellule in plastica fibrorinforzata (FRP)

2

5L.2

Materiali

2

5L.3

Rilevazione di danni e difetti

3

5L.4

Procedure standard di riparazione e manutenzione

3

MODULO 6L — STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI

MODULO 6L — STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI

Livello

6L.1

Cellula in materiali metallici

2

6L.2

Materiali

2

6L.3

Rilevazione di danni e difetti

3

6L.4

Procedure standard di riparazione e manutenzione

3

MODULO 7L — CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI

MODULO 7L — CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI

Livello

7L.1

Teoria del volo — alianti e velivoli

1

7L.2

Struttura della cellula — alianti e velivoli

1

7L.3

Condizionamento (ATA 21)

1

7L.4

Energia elettrica, cavi e connettori (ATA 24)

2

7L.5

Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

2

7L.6

Protezione antincendio e altri sistemi di sicurezza (ATA 26)

2

7L.7

Comandi di volo (ATA 27)

3

7L.8

Impianto combustibile (ATA 28)

2

7L.9

Impianto idraulico (ATA 29)

2

7L.10

Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

1

7L.11

Carrello di atterraggio (ATA 32)

2

7L.12

Luci (ATA 33)

2

7L.13

Ossigeno (ATA 35)

2

7L.14

Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

2

7L.15

Acqua/Rifiuti (ATA 41)

2

7L.16

Dispositivi di fissaggio

2

7L.17

Tubi, manicotti e connettori

2

7L.18

Molle

2

7L.19

Cuscinetti

2

7L.20

Trasmissioni

2

7L.21

Cavi di comando

2

7L.22

Accoppiamenti e spazi liberi

2

7L.23

Peso e bilanciamento dell’aeromobile

2

7L.24

Pratiche e strumenti di laboratorio

2

7L.25

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

2

7L.26

Eventi anormali

2

7L.27

Procedure di manutenzione

2

MODULO 8L - GRUPPO MOTOPROPULSORE

MODULO 8L - GRUPPO MOTOPROPULSORE

Motore

Turbina

Elettrici

Livello

8L.1

Fondamenti generali del motore

X

X

X

2

8L.2

Fondamenti e prestazioni del motore a pistone

X

 

 

2

8L.3

Costruzione di motori a pistoni

X

 

 

2

8L.4

Sistema di alimentazione del motore a pistone (non elettronico)

X

 

 

2

8L.5

Sistema di avviamento e accensione

X

 

 

2

8L.6

Impianto di aspirazione, scarico e raffreddamento dell’aria

X

 

 

2

8L.7

Sovralimentazione/turbocompressione

X

 

 

2

8L.8

Impianti di lubrificazione dei motori a pistone

X

 

 

2

8L.9

Sistemi di indicazione del motore

X

X

X

2

8L.10

Motori elettrici per aeromobili

 

 

X

2

8L.11

Fondamenti e prestazioni dei motori a turbina

 

X

 

2

8L.12

Entrata dell’aria e compressore

 

X

 

2

8L.13

Camera di combustione, sistema di avviamento e accensione

 

X

 

2

8L.14

Sezione e scarico turbina

 

X

 

2

8L.15

Altri componenti e sistemi dei motori a turbina

 

X

 

2

8L.16

Ispezioni dei motori a turbina ed operazioni a terra

 

X

 

2

8L.17

Eliche

X

X

X

2

8L.18

Controllo elettronico del motore (FADEC)

X

X

X

2

8L.19

Lubrificanti e carburanti

X

X

X

2

8L.20

Installazione di motori ed eliche

X

X

X

2

8L.21

Controllo dei motori ed operazioni a terra

X

X

X

2

8L.22

Deposito e conservazione dei motori/delle eliche

X

X

X

2

MODULO 9L — PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA

MODULO 9L — PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA

Livello

9L.1

Teoria del volo — palloni ad aria calda

1

9L.2

Cellula generale di palloni ad aria calda

2

9L.3

Involucro

3

9L.4

Impianto di riscaldamento/bruciatore

3

9L.5

Navicella e sospensioni della navicella (compresi dispositivi alternativi)

3

9L.6

Sistemi di strumentazione

2

9L.7

Equipaggiamento

2

9L.8

Assistenza e deposito di palloni ad aria calda

2

9L.9

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

3

MODULI 10L — PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)

MODULO 10L —PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)

Livello

10L.1

Teoria del volo — palloni a gas

1

10L.2

Cellula generale di palloni a gas

2

10L.3

Involucro

3

10L.4

Compensazione

3

10L.5

Valvole, paracadute ed altri sistemi connessi

3

10L.6

Cerchio di carico

3

10L.7

Navicella (compresi dispositivi alternativi)

3

10L.8

Funi e cavi

3

10L.9

Sistemi di strumentazione

2

10L.10

Sistemi dei palloni a gas frenati

3

10L.11

Equipaggiamento

2

10L.12

Assistenza e deposito di palloni a gas

2

10L.13

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

3

MODULO 11L — DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS

MODULI 11L — DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS

Livello

11L.1

Teoria del volo e controllo di dirigibili

2

11L.2

Strutture della cellula di dirigibili — concetti generali

2

11L.3

Involucro di dirigibili

2

11L.4

Gondola

3

11L.5

Comando del volo di dirigibili (ATA 27/55)

3

11L.6

Energia elettrica (ATA 24)

3

11L.7

Luci (ATA 33)

2

11L.8

Protezione da ghiaccio e pioggia

3

11L.9

Impianti combustibile (ATA 28)

2

11L.10

Motore ed eliche nei dirigibili

2

11L.11

Assistenza e deposito di dirigibili

2

11L.12

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

2

MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI

MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI

Livello

12L.1

Comunicazione Radio/Trasmettitori di localizzazione d’emergenza (Emergency Locator Transmitter — ELT)

2

12L.2

Transponder e FLARM

2

12L.3

Sistemi di strumentazione

2

12L.4

Attrezzatura generale di prova dell’avionica

1

»

25)

L’appendice VIII è così modificata:

a)

alla lettera a) sono aggiunti i seguenti punti vi) e vii):

«vi)

in caso di mancato superamento di un modulo, tale modulo non potrà essere ripetuto prima di 90 giorni a partire dalla data dell’esame non superato;

vii)

il numero massimo di tentativi per ciascun esame è tre in un periodo di 12 mesi.»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il numero di domande per modulo è il seguente:

i)

modulo 1L “COMPETENZE FONDAMENTALI”: 20 domande.

Tempo concesso: 25 minuti;

ii)

modulo 2L “FATTORI UMANI”: 20 domande.

Tempo concesso: 25 minuti;

iii)

modulo 3L “LEGISLAZIONE AERONAUTICA”: 28 domande.

Tempo concesso: 35 minuti;

iv)

modulo 4L “STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO”: 40 domande.

Tempo concesso: 50 minuti;

v)

modulo 5L “STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI”: 32 domande.

Tempo concesso: 40 minuti;

vi)

modulo 6L “STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI”: 32 domande.

Tempo concesso: 40 minuti;

vii)

modulo 7L “CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI”: 60 domande.

Tempo concesso: 75 minuti;

viii)

modulo 8L “GRUPPO MOTOPROPULSORE”: 64 domande.

Tempo concesso: 80 minuti;

ix)

modulo 9L “PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA”: 36 domande.

Tempo concesso: 45 minuti;

x)

modulo 10L “PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)”: 44 domande.

Tempo concesso: 55 minuti;

xi)

modulo 11L “DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS”: 40 domande.

Tempo concesso: 50 minuti;

xii)

modulo 12L “COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI”: 20 domande.

Tempo concesso: 25 minuti.»;

26)

è aggiunta la seguente appendice IX:

«Appendice IX

Metodo di valutazione per la didattica multimediale (MBT)

1.

Scopo della presente appendice è stabilire i requisiti per la valutazione e l’approvazione, da parte di un’autorità competente, di qualsiasi corso che preveda la didattica multimediale in conformità al punto 66.B.135.

La presente appendice può essere utilizzata per la valutazione di altri corsi di formazione se l’autorità competente decide che il metodo di valutazione di cui alla presente appendice è appropriato per tali corsi.

La valutazione è effettuata dall’autorità competente sulla base di tutti i criteri stabiliti nella tabella A, raggruppati in quattro categorie da a) a d). L’autorità competente indica chiaramente nella tabella il prodotto di didattica multimediale oggetto di valutazione e le sue versioni di produzione e aggiornamento.

2.

L’autorità competente che effettua la valutazione deve immedesimarsi nell’allievo o nell’utente finale e valutare ciascuno dei criteri elencati nella tabella A individualmente su una scala di classificazione da 1 a 5, come segue:

1:

inaccettabile. Non soddisfa i criteri richiesti;

2:

parzialmente accettabile, ma sono necessari miglioramenti per soddisfare i criteri richiesti;

3:

accettabile. Soddisfa i criteri richiesti;

4:

buono. Soddisfa i criteri richiesti con i miglioramenti apportati;

5:

eccellente. Supera i criteri richiesti.

3.

Se uno o più criteri sono classificati al di sotto di 3, l’autorità competente richiede un processo di apprendimento alternativo al fine di migliorare l’idoneità del prodotto, portandola a un livello accettabile.

4.

Una volta che ha valutato ciascuno dei singoli criteri elencati nella tabella A, l’autorità competente utilizza la seguente scala di classificazione combinata per stabilire il livello complessivo di idoneità per ciascuna risorsa di apprendimento basata sulla didattica multimediale:

100-80: eccellente risorsa di apprendimento. Offre diverse funzionalità e soddisfa i criteri di idoneità richiesti;

79-60: la risorsa di apprendimento soddisfa i criteri di idoneità richiesti;

59-40: la risorsa di apprendimento non è utilizzabile a livello didattico in modo sufficientemente valido. Può essere utilizzata solo per la formazione “informale”;

39-20: la risorsa di apprendimento è inferiore alla media. Non soddisfa vari criteri di idoneità richiesti.

Prima di approvare il prodotto, l’autorità competente verifica che il punteggio finale della didattica multimediale sia pari o superiore a 60 e che non vi sia alcun criterio classificato al di sotto di 3.

Tabella (A): valutazione della didattica multimediale (MBT)

Tabella di valutazione della didattica multimediale (MBT)

Identificazione del prodotto:

Nome:

Versione:

 

PUNTEGGIO (1-5)

Categoria a) “qualità accademica”

Attendibilità delle informazioni

1.

Le informazioni sono attendibili.

 

Pertinenza delle informazioni

2.

Le informazioni sono pertinenti.

 

Categoria b) “qualità pedagogica”

Formulazione/costruzione pedagogica

3.

La qualità della semplificazione della risorsa è adeguata.

 

4.

La risorsa didattica presenta un numero adeguato di panoramiche e sintesi.

 

5.

La risorsa è strutturata in modo chiaro (sintesi, prospetti).

 

6.

La struttura ne promuove l’uso nel contesto pedagogico.

 

Strategie pedagogiche

7.

Gli obiettivi di apprendimento sono indicati.

 

8.

La risorsa prevede incentivi per promuovere l’apprendimento.

 

9.

La risorsa crea interazione tra allievo e istruttore.

 

10.

Si promuove l’impegno attivo dell’allievo.

 

11.

È presente l’apprendimento incentrato sull’allievo.

 

12.

Le attività di risoluzione dei problemi incoraggiano l’apprendimento.

 

13.

La risorsa consente la comunicazione tra allievi.

 

14.

L’allievo ha la possibilità di vedere i progressi compiuti nell’apprendimento.

 

Metodi di valutazione degli allievi

15.

La risorsa prevede una procedura di autovalutazione.

 

Categoria c) “qualità didattica”

Attività di apprendimento

16.

I contenuti si riferiscono a situazioni reali che l’allievo potrebbe trovarsi ad affrontare in un contesto di manutenzione effettivo.

 

Contenuti di apprendimento

17.

I contenuti sono adeguati per conseguire gli obiettivi di apprendimento.

 

Categoria d) “qualità tecnica”

Progettazione

18.

I contenuti e l’organizzazione della risorsa di apprendimento prevedono l’uso appropriato dei colori, l’interattività, la qualità grafica, le animazioni e le illustrazioni.

 

Navigazione

19.

I metodi di navigazione sono chiari, coerenti e intuitivi.

 

Aspetti tecnologici

20.

Le tecniche multimediali promuovono il trasferimento di informazioni.

 

Punteggio finale:

 

Note:

nel valutare la didattica multimediale sulla base dei singoli criteri elencati nella tabella A, l’autorità competente tiene conto di quanto segue.

Categorie

a)

Qualità accademica

Le informazioni contenute nella risorsa multimediale presentano due caratteristiche:

i)

attendibilità: le informazioni sono attendibili, attuali e relativamente prive di errori. Le informazioni sono conformi alle prescrizioni normative vigenti;

ii)

pertinenza: le informazioni sono pertinenti per gli obiettivi di apprendimento definiti per il corso. Sostengono l’allievo nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

b)

Qualità pedagogica

La didattica multimediale pone l’accento sulle attività che promuovono lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità richieste.

I criteri principali per ciascun prodotto riguardano tre aspetti:

i)

formulazione/costruzione pedagogica: è caratterizzata dalla qualità della semplificazione, dalla presenza di sintesi e dall’uso di diagrammi, cifre, animazioni e illustrazioni. Valuta se la struttura della risorsa di apprendimento ne promuova l’uso in un contesto pedagogico. Ciò riguarda la facilità di orientamento (sintesi, prospetto delle lezioni), la presenza di interazioni adeguate, l’usabilità (possibilità di tornare indietro, andare avanti, scorrere ecc.) e le risorse di comunicazione (domande e risposte, domande frequenti, forum ecc.);

ii)

strategie pedagogiche: gli stili di insegnamento e di apprendimento dovrebbero basarsi su approcci didattici attivi volti a costruire situazioni significative relative agli obiettivi di apprendimento e alla motivazione dei discenti;

iii)

metodi di valutazione degli allievi: si applicano metodi atti a misurare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

c)

Qualità didattica

i)

Attività di apprendimento: i contenuti si riferiscono a situazioni reali che l’allievo potrebbe trovarsi ad affrontare in un contesto di manutenzione effettivo.

ii)

Contenuti dell’apprendimento: i contenuti sono adeguati per conseguire gli obiettivi di apprendimento.

d)

Qualità tecnica

Questa sezione valuta la progettazione, la navigazione e gli aspetti tecnologici delle risorse di apprendimento:

i)

progettazione: i contenuti e l’organizzazione della risorsa di apprendimento promuovono l’uso appropriato dei colori, l’interattività e la qualità grafica per immagini, animazioni e illustrazioni selezionate;

ii)

navigazione: durante la navigazione, l’allievo dovrebbe essere in grado di trovare un prospetto, un indice o un sommario dettagliato. Le scelte o gli orientamenti proposti sono chiari e i raggruppamenti all’interno dei menù devono essere coerenti;

iii)

aspetti tecnologici: le tecniche multimediali mirano a combinare e sfruttare le capacità di qualsiasi nuova tecnologia nel settore dell’istruzione al fine di migliorare il trasferimento di conoscenze. Il sistema deve pertanto favorire l’uso di animazioni, simulazioni o qualsiasi altro elemento interattivo.».

».

(*)  L’esperienza può essere ridotta del 50 % ma con la concessione di una licenza con limitazioni, vale a dire una licenza approvata con l’esclusione di “interventi di manutenzione complessi di cui all’allegato I (parte M), appendice VII, modifiche standard di cui al punto 21.A.90B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e riparazioni standard di cui al punto 21.A.431B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.”.

(*1)  Sono richieste solo le materie applicabili relative alla propulsione del modulo 8L; queste dipendono dalla sottocategoria B1 di provenienza del richiedente.


ALLEGATO II

L’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

nell’indice, il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente: «147.A.305 Valutazione per tipo di aeromobile e valutazione per le attività»;

2)

il punto 147.A.100 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per l’erogazione della formazione teorica e per lo svolgimento degli esami di verifica dev’essere previsto un locale adeguato, completamente chiuso e separato dalle altre infrastrutture.»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Il numero massimo di allievi ammessi a frequentare le esercitazioni pratiche, in tutti i corsi di formazione, è pari a 15 per ogni istruttore od esaminatore.»;

c)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Per i documenti degli esami e della formazione si devono prevedere delle strutture di archiviazione dotate di caratteristiche di sicurezza. L’ambiente di archiviazione dev’essere tale da assicurare la tenuta dei documenti in buone condizioni per l’intero periodo di conservazione prescritto al punto 147.A.125. Le strutture di archiviazione e gli uffici possono essere riuniti in un unico sito, purché sia garantito un adeguato livello di sicurezza.»;

d)

è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

In deroga alle lettere da a) a d) ed f), nel caso di apprendimento a distanza effettuato presso una sede dove l’impresa approvata in conformità al presente allegato non esercita alcun controllo sull’ambiente in cui si trova l’allievo, l’impresa approvata in conformità al presente allegato informa l’allievo stesso e lo sensibilizza riguardo all’adeguatezza della sede di formazione. Tale deroga si applica solo all’apprendimento a distanza e non all’esame e/o alla valutazione corrispondenti.»;

3)

al punto 147.A.105, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione deve assumere personale sufficiente per programmare/effettuare le attività di formazione teorica e pratica, e svolgere gli esami di verifica e le valutazioni pratiche in conformità all’autorizzazione ricevuta.»;

4)

il punto 147.A.115 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Ogni aula dev’essere dotata di apparecchiature di presentazione idonee e con caratteristiche tali da assicurare agli allievi la possibilità di leggere facilmente testi, disegni, diagrammi e cifre da qualsiasi parte dell’aula.

Per gli ambienti di formazione virtuali, i contenuti della formazione devono essere concepiti in modo tale da aiutare gli allievi a comprendere la materia in oggetto, assicurando loro la possibilità di leggere facilmente testi, disegni, diagrammi e cifre delle presentazioni.

Le apparecchiature di presentazione possono comprendere dispositivi di simulazione per formazione sulla manutenzione atti ad aiutare gli allievi a comprendere la materia in oggetto, laddove tali apparecchi siano considerati utili per tale fine.»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

L’impresa che eroga servizi di formazione che organizza corsi specifici in funzione del tipo di aeromobile, come specificato al punto 147.A.100, lettera e), deve avere accesso al tipo di aeromobile corrispondente. Al fine di garantire un livello di formazione adeguato, si può far ricorso a dispositivi di simulazione per formazione sulla manutenzione.»;

5)

al punto 147.A.120 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

L’accesso al materiale per la formazione sulla manutenzione pertinente ai corsi di formazione di base o per tipo può essere fornito su supporto cartaceo o per via elettronica, a condizione che l’allievo disponga dei mezzi adeguati per accedere a tale materiale in qualsiasi momento durante l’intera durata del corso.»;

6)

al punto 147.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

L’esame deve essere effettuato, in un ambiente controllato, da un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità al presente allegato e deve essere descritto nel manuale della stessa impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione.

Ai fini dell’esame, per “ambiente controllato” si intende un ambiente in cui è possibile stabilire e verificare quanto segue: a) l’identità degli allievi, b) il corretto svolgimento della procedura d’esame, c) la correttezza dell’esame e d) la sicurezza del materiale d’esame.»;

7)

al punto 147.A.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La formazione teorica, gli esami di verifica, la formazione pratica e le valutazioni pratiche si possono svolgere soltanto nelle sedi specificate nel certificato di approvazione o in qualunque sede indicata nel manuale dell’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione.»;

8)

il punto 147.A.200 è così modificato:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Fatta salva la lettera f), al fine di beneficiare dei cambiamenti nelle tecnologie e nei metodi di formazione (formazione teorica) o dei crediti specificati al punto 66.A.25, lettera e), dell’allegato III (parte 66), il numero di ore stabilito nell’appendice I (Durata del corso di formazione di base) può essere modificato a condizione che nel contenuto e nel calendario dei programmi di formazione sia presente la descrizione e la motivazione delle modifiche proposte. Il manuale dell’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione deve contenere una procedura per motivare tali modifiche.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera h):

«h)

La durata dei corsi per la conversione di licenze tra (sotto)categorie deve essere determinata dopo una valutazione del contenuto dei testi di riferimento per la formazione di base e delle relative esercitazioni pratiche richieste.»;

9)

il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente:

«147.A.305

Valutazione per tipo di aeromobile e valutazione per le attività

L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione, autorizzata a condurre attività di formazione per tipo di aeromobile, in conformità a quanto specificato al punto 147.A.300, deve effettuare la valutazione per tipo di aeromobile o la valutazione per le attività di cui all’allegato III (parte 66) nel rispetto dei criteri definiti al punto 66.A.45 dell’allegato III (parte 66) riguardanti il tipo di aeromobile e le attività.»;

10)

l’appendice III è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Formazione ed esame di base

Il modello del certificato di formazione di base deve essere utilizzato per attestare il completamento di una formazione di base o di un esame di base o di entrambi.

Il certificato di formazione deve identificare chiaramente ogni esame relativo ai singoli moduli, per data di superamento, con la corrispondente versione di cui all’allegato III (parte 66), appendice I.

Il modulo 148a AESA deve essere utilizzato per la formazione e gli esami effettuati da un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147).

Il modulo 148b AESA deve essere utilizzato per gli esami effettuati dall’autorità competente.

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ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e effettuare esami nell’ambito del programma di approvazione e in conformità all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha frequentato e/o superato (**) con successo il corso/i corsi di formazione di base approvato/i (**) e/o l’esame/gli esami di base (**) indicato/i qui di seguito in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[CORSO/CORSI DI FORMAZIONE DI BASE (**)]/[ESAME/ESAMI DI BASE (**)]

[ELENCO DEI MODULI DI CUI ALLA PARTE 66/LUOGO E DATA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME]

Data: …

Firma: …

Per: [NOME DELL’IMPRESA]

Modulo 148a AESA versione 1

(*)

O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(**)

Cancellare la dicitura non pertinente. Opzioni possibili:

ha frequentato e superato il corso/i corsi di formazione di base; oppure

ha frequentato solo il corso/i corsi di formazione di base; oppure

ha superato solo l’esame/gli esami di base.


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ATTESTATO

Riferimento: [Codice dello Stato membro (*)].CAA.[XXXX].[YYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

[INDIRIZZO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

dopo aver effettuato l’esame conformemente all’allegato III (parte 66), sezione B, capitolo C, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha superato con successo l’esame/gli esami di base indicato/i qui di seguito in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[ESAME/ESAMI DI BASE]

[ELENCO DEI MODULI DI CUI ALLA PARTE 66/LUOGO E DATA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME]

Data: . …

Firma: …

Per: [DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

Modulo 148b AESA versione 1»;

b)

il punto 2 è modificato come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente: «2. Esami e valutazione della formazione per tipo»;

ii)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il modello del certificato di formazione per tipo deve essere utilizzato per attestare il completamento dell’esame degli elementi teorici (formazione inclusa) o della valutazione degli elementi pratici (formazione inclusa) o di entrambi gli elementi del corso di formazione per l’abilitazione per tipo [appendice III, punto 1, lettere a) e b), dell’allegato III (parte 66)].»;

iii)

dopo il quarto comma è inserito il comma seguente:

«Lo stesso modulo deve essere utilizzato per attestare il completamento della valutazione per tipo di aeromobile [punto 66.A.45, lettera d), dell’allegato III (parte 66), e punto 5 dell’appendice III di tale allegato].

Il modulo 149a AESA deve essere utilizzato per la formazione e gli esami effettuati da un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147).

Il modulo 149b AESA deve essere utilizzato per gli esami relativi alla formazione per tipo e le valutazioni per tipo effettuati dall’autorità competente o per attestare il completamento della formazione per tipo di aeromobile approvata mediante la procedura di approvazione diretta di cui all’allegato III (parte 66), punto 66.B.130.»;

iv)

il modulo è sostituito dal seguente:

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«ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e effettuare esami nell’ambito del programma di approvazione e in conformità all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona di cui sopra ha superato con successo gli elementi teorici (**) e/o pratici (**) del corso di formazione per tipo di aeromobile approvato; o ha completato la valutazione per tipo di aeromobile (**) di seguito indicata in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[CORSO DI FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATE DI INIZIO e DI FINE]/[LUOGO]

[SPECIFICARE GLI ELEMENTI TEORICI/PRATICI]

oppure

[VALUTAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATA DI FINE]/[LUOGO]

Data: …

Firma: …

Per: [NOME DELL’IMPRESA]

Modulo 149a AESA versione 1

(*)

O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(**)

Cancellare la dicitura non pertinente. Opzioni possibili:

ha frequentato e superato integralmente gli elementi teorici e ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici del corso di formazione per tipo; oppure

ha frequentato integralmente e superato solo gli elementi teorici; oppure

ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici; oppure

ha completato positivamente la valutazione per tipo di aeromobile.

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ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO(*)].CAA.[XXXX].[YYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

[INDIRIZZO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

dopo aver effettuato l’esame conformemente all’allegato III (parte 66), sezione B, capitolo C, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione o conformemente alla procedura di approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile di cui all’allegato III (parte 66), punto 66.B.130, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona di cui sopra ha superato con successo gli elementi teorici (*) e/o pratici (*) del corso di formazione per tipo di aeromobile approvato; o ha completato la valutazione per tipo di aeromobile (*) di seguito indicata in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[CORSO DI FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (*)]

[DATE DI INIZIO e DI FINE]/[LUOGO]

[SPECIFICARE GLI ELEMENTI TEORICI/PRATICI]

oppure

[VALUTAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (*)]

[DATA DI FINE]/[LUOGO]

Data: …

Firma: …

Per: [DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

Modulo 149b AESA versione 1

(*)

Cancellare la dicitura non pertinente. Opzioni possibili:

ha frequentato e superato integralmente gli elementi teorici e ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici del corso di formazione per tipo; oppure

ha frequentato integralmente e superato solo gli elementi teorici; oppure

ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici; oppure

ha completato positivamente la valutazione per tipo di aeromobile.».


ALLEGATO III

L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

L’AMP deve osservare:

1)

le istruzioni impartite dall’autorità competente;

2)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:

i)

impartite dai titolari del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare di qualsiasi ulteriore approvazione pertinente rilasciata a norma dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;

ii)

incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21.A.90B o 21.A.431B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, se pertinenti;

iii)

incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punti 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili;

3)

le disposizioni applicabili dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640.»,

2)

il punto M.A.502 è sostituito dal seguente:

«M.A.502 Manutenzione dei componenti

a)

La manutenzione dei componenti diversi dai componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 2) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 2) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita da imprese di manutenzione approvate in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), o dell’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento, a seconda dei casi.

b)

In deroga alla lettera a), se un componente è installato sull’aeromobile, la manutenzione di tale componente può essere effettuata da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (Parte 145) o dell’allegato V quinquies (Parte CAO) o dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1) del presente allegato. Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione dell’aeromobile o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione dell’aeromobile o il personale autorizzato a certificare può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione qualora divenga necessario consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801 del presente allegato.

c)

In deroga alla lettera a), se un componente è installato sul motore o sull’unità di potenza ausiliaria (auxiliary power unit, APU), la manutenzione di tale componente può essere eseguita da un’impresa di manutenzione del motore approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO). Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione del motore o dell’APU o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione del motore può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione.

d)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento, a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1), del presente allegato, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2), del presente allegato. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801 del presente allegato.

e)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita dalle imprese di manutenzione di cui alla lettera a) o essere eseguita da qualsiasi persona o impresa e essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” rilasciata dalla persona o dall’impresa che esegue la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che rilascia la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione ed equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente sottoposto a manutenzione.».


ALLEGATO IV

All’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’AMP:

1)

deve identificare chiaramente il proprietario dell’aeromobile e l’aeromobile cui si riferisce, compresi, a seconda dei casi, i motori e le eliche installati;

2)

deve comprendere:

a)

gli interventi o le ispezioni contenuti nel programma minimo di ispezione applicabile (minimum inspection programme – “MIP”) di cui alla lettera d);

b)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) emesse dal titolare dell’approvazione del progetto (design approval holder – “DAH”);

c)

le ICA emesse dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

3)

può comprendere, su proposta del proprietario, della CAMO o della CAO, e previa approvazione o dichiarazione di conformità alla lettera b), interventi di manutenzione ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c), punto 2), o interventi di manutenzione alternativi a quelli di cui alla lettera c), punto 2), lettera b). Gli interventi di manutenzione alternativi a quelli di cui alla lettera c), punto 2), lettera b), non sono meno restrittivi di quelli previsti dal MIP applicabile;

4)

deve comprendere tutte le informazioni obbligatorie sul mantenimento dell’aeronavigabilità, come le AD a carattere ripetitivo, la sezione relativa alla limitazione di aeronavigabilità (airworthiness limitation section – “ALS”) delle ICA o specifici requisiti per la manutenzione di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (type certificate data sheet – “TCDS”);

5)

deve determinare eventuali interventi di manutenzione ulteriori da eseguire in ragione del tipo specifico di aeromobile, della configurazione dell’aeromobile e del tipo e della specificità dell’operazione; devono a tal proposito essere presi in considerazione almeno gli elementi seguenti:

a)

gli equipaggiamenti specifici installati e le modifiche apportate all’aeromobile;

b)

le riparazioni eseguite nell’aeromobile;

c)

i componenti a vita limitata e quelli di importanza critica sotto il profilo della sicurezza;

d)

le raccomandazioni di manutenzione, quali gli intervalli di tempo tra revisioni (time between overhaul – «TBO»), veicolate da bollettini del servizio tecnico, lettere di servizio e altre informazioni di servizio non obbligatorie;

e)

i pertinenti orientamenti o requisiti operativi connessi all’ispezione periodica di determinati equipaggiamenti;

f)

le approvazioni operative speciali;

g)

l’impiego dell’aeromobile e l’ambiente operativo;

(6)

deve indicare se i piloti-proprietari sono autorizzati ad eseguire la manutenzione;

(7)

deve contenere, se dichiarato dal proprietario, una dichiarazione firmata per mezzo della quale il proprietario dichiara che tale documento è l’AMP per la specifica registrazione dell’aeromobile e si assume la piena responsabilità del suo contenuto e, in particolare, di qualsiasi deviazione rispetto alle raccomandazioni del DAH;

(8)

deve presentare, se approvato dalla CAMO o dalla CAO, la firma di tale impresa, che conserva i dati relativi alla giustificazione di eventuali deviazioni introdotte rispetto alle raccomandazioni del DAH;

(9)

deve essere sottoposto a riesame almeno una volta all’anno al fine di valutarne l’efficacia e la revisione deve essere effettuata, in alternativa:

a)

in concomitanza con la revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile da parte della persona che effettua quest’ultima revisione;

b)

dalla CAMO o dalla CAO incaricata di gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, qualora il riesame dell’AMP non avvenga in concomitanza con la revisione dell’aeronavigabilità.

Se dal riesame emergono carenze dell’aeromobile connesse a carenze nel contenuto dell’AMP, quest’ultimo deve essere modificato di conseguenza. La persona che effettua il riesame informa in tal caso l’autorità competente dello Stato membro di registrazione se non concorda con le misure di modifica dell’AMP adottate dal proprietario, dalla CAMO o dalla CAO. L’autorità competente decide quali modifiche dell’AMP sono necessarie, indicando i rilievi corrispondenti e, se necessario, agendo di conseguenza in conformità a quanto stabilito al punto ML.B.304.»


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