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Document 32023R0845
Council Implementing Regulation (EU) 2023/845 of 24 April 2023 implementing Regulation (EU) 2016/1686 imposing additional restrictive measures directed against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and natural and legal persons, entities or bodies associated with them
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/845 del Consiglio del 24 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/845 del Consiglio del 24 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati
ST/8006/2023/INIT
GU L 109I del 24.4.2023, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/845 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda e da persone fisiche e giuridiche, entità o organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e un gruppo all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:
1) |
nella rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 3» sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3» è aggiunta la voce seguente:
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