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Document 32023R0845

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/845 del Consiglio del 24 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati

ST/8006/2023/INIT

GU L 109I del 24.4.2023, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/845/oj

24.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 109/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/845 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2023

che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda e da persone fisiche e giuridiche, entità o organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e un gruppo all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:

1)

nella rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 3» sono aggiunte le voci seguenti:

«15.

Abu Yasir HASSAN (alias Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); data di nascita: 1981, 1982 o 1983; luogo di nascita: Regione di Pwani, Tanzania; sesso: maschile; cittadinanza: tanzaniana.

16.

Bonomade Machude OMAR (alias Ibn Omar, Abu Sulayfa Muhammad, Abu Sorraca, Abu Surakha, Abu Suraqa Suraqa Filho, Omar Saide, Sheikh Omar); data di nascita: 15 giugno 1988; luogo di nascita: distretto di Palma, provincia di Cabo Delgado, Mozambico; sesso: maschile; cittadinanza: mozambicana.»;

2)

nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3» è aggiunta la voce seguente:

«5.

ISIS-Mozambique (alias Islamic State of Iraq and Syria - Mozambique, Islamic State - Mozambique, ISIL-M, Ansar Al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab in Mozambique, Mozambique Wilaya of the Islamic State, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna).».


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