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Document 32023R0451

Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione del 25 novembre 2022 che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/8435

OJ L 67, 3.3.2023, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/451/oj

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/451 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nel considerare la struttura di capitale e il profilo di rischio di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se il predetto piano sia appropriato per garantire l’adeguatezza delle risorse finanziarie della CCP, incluso, se del caso, per assicurare una ricapitalizzazione tempestiva della CCP stessa e la ricostituzione delle risorse prefinanziate, nonché per far fronte a eventuali carenze di finanziamento e di liquidità.

(2)

Nel considerare le linee di difesa in caso di inadempimento di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se la struttura delle linee di difesa in caso di inadempimento e delle norme di allocazione delle perdite della CCP sia adeguata a sostenere tutti gli scenari previsti per le perdite in caso di inadempimento e se detta allocazione delle perdite sia validamente opponibile.

(3)

Nel considerare la complessità della struttura organizzativa di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se l’assetto proprietario e i dispositivi di governance della CCP siano sufficientemente chiari e attuabili per confermare la fattibilità del piano di risanamento e assicurare un’attuazione agevole delle misure di risanamento.

(4)

Nel considerare la sostituibilità delle attività di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto del modo in cui il piano di risanamento della CCP prevede la prestazione, totale o parziale, dei servizi di compensazione di detta controparte da parte di altre CCP autorizzate nell’Unione o da CCP di paesi terzi riconosciute per attenuare il rischio di perturbazione dei servizi essenziali per il sistema economico e la stabilità finanziaria.

(5)

Nel considerare il profilo di rischio di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di business e dei rischi di governance e giuridici della CCP per determinare se questa sia in grado di adottare le misure previste nel piano di risanamento in modo rapido ed efficiente, indipendentemente dalle specificità della CCP stessa.

(6)

Nel considerare la preparazione di una CCP a far fronte a stress che ne metterebbero a repentaglio la sostenibilità economica onde valutare il piano di risanamento della stessa CCP, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto dell’adeguatezza degli scenari e degli indicatori inclusi nel suddetto piano alla luce delle specificità della CCP per garantire la credibilità del livello di preparazione della stessa a far fronte agli stress di cui sopra.

(7)

Nel considerare il modello di business di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto dell’idoneità dell’indicazione delle funzioni essenziali in tale piano e il modo in cui questo intende effettuare la vendita di attività o di attività d’impresa per prevedere gli effetti della sua attivazione sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti, e sugli accordi di esternalizzazione.

(8)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP su determinati soggetti rispetto alla comunicazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto dell’adeguatezza delle procedure di comunicazione e informazione della CCP per condividere le informazioni nel modo più trasparente possibile e gestire le eventuali reazioni negative del mercato alle difficoltà della CCP stessa.

(9)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto del modo in cui la CCP valuta la complessità della propria partecipazione diretta onde prevedere l’impatto del suddetto piano sui clienti e sui clienti indiretti dei partecipanti diretti e considerare i loro obblighi contrattuali in qualsiasi scenario di risanamento.

(10)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sulle infrastrutture del mercato collegate, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se l’attuazione delle misure di risanamento della CCP possa incidere sull’attività di un’infrastruttura collegata onde valutare adeguatamente l’impatto del piano di risoluzione in termini di effetti sull’interoperabilità.

(11)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari da essa serviti, comprese le sedi di negoziazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto di qualsiasi collegamento con le sedi di negoziazione di tale CCP per prevedere l’eventuale impatto sostanziale delle misure di risanamento sulla capacità di una sede di negoziazione di trattare le negoziazioni o di stabilire i prezzi.

(12)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero valutare l’impatto delle misure di risanamento sui soggetti aventi collegamenti significativi con tale CCP, sui partecipanti diretti e sulle infrastrutture del mercato finanziario (nel seguito le «FMI»), onde tenere conto di eventuali rischi di contagio derivanti dall’attivazione del piano di risanamento. Dovrebbero inoltre considerare l’adeguatezza degli incentivi introdotti dal piano di risanamento per garantire che le misure di risanamento e gli strumenti di allocazione delle perdite possano ottimizzare la probabilità di un risanamento efficace, con una ripartizione dei costi equa e proporzionata tra gli azionisti della CCP, i suoi partecipanti diretti e i relativi clienti.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

(14)

L’ESMA ha elaborato i progetti di norme tecniche sui quali è basato il presente regolamento in cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (nel seguito il «SEBC») e il Comitato europeo per il rischio sistemico (nel seguito il «CERS»). Ha altresì organizzato consultazioni pubbliche aperte sui predetti progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione della struttura di capitale e del rischio finanziario di una CCP

Nel valutare l’adeguatezza del piano di risanamento di una controparte centrale (nel seguito «CCP») rispetto alla struttura di capitale e al rischio finanziario della stessa CCP, le autorità competenti e i collegi di vigilanza prendono in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se sussistono incoerenze tra la struttura di capitale della CCP e le misure di risanamento volte ad assicurare una ricapitalizzazione tempestiva della CCP stessa qualora il suo livello di capitale scenda al di sotto della soglia di notificazione o dei requisiti patrimoniali;

b)

se il piano di risanamento tiene debitamente conto dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23;

c)

se, considerando i tipi di prodotti compensati, le misure del piano di risanamento sono opportunamente concepite, fattibili, credibili e adeguate affinché la CCP:

i)

ripristini il ribilanciamento del portafoglio e la situazione patrimoniale;

ii)

ricostituisca le risorse prefinanziate;

iii)

mantenga l’accesso a risorse di liquidità sufficienti;

iv)

mantenga o ripristini la propria sostenibilità finanziaria e la propria solidità adottando determinati strumenti o misure di risanamento, tra cui strumenti di allocazione delle perdite quali richieste di liquidità per il risanamento, riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, allocazione delle posizioni e altre azioni in materia di liquidità;

d)

se le misure del piano di risanamento sono debitamente testate per consentire l’allocazione e la determinazione dei prezzi;

e)

se le misure del piano di risanamento e gli strumenti di cui alla lettera c), punto iv), sono sufficientemente affidabili e prontamente disponibili in caso di eventi di risanamento sia idiosincratici che di portata sistemica;

f)

se il piano di risanamento prevede disposizioni per far fronte sia alle carenze di finanziamento che alle carenze temporanee di liquidità e se specifica gli accordi in materia di liquidità a disposizione della CCP;

g)

se le misure del piano di risanamento tengono conto del modello dei margini e dei processi dei margini nonché del sistema di garanzie reali, compreso un elenco delle garanzie accettate e degli scarti di garanzia interni alla CCP, e in particolare di tutti gli elementi seguenti:

i)

l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP;

ii)

se del caso, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, il contributo massimo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento richiesto;

iii)

una stima dell’importo totale massimo che potrebbe rendersi esigibile in un unico giorno nella forma di obblighi di pagamento in caso di inadempimento di uno o due dei principali partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

iv)

la possibilità di trasferire risorse o liquidità tra attività d’impresa;

h)

se il piano di risanamento intende ricorrere ai meccanismi della banca centrale disponibili su iniziativa delle controparti e se indica chiaramente le attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale.

Articolo 2

Valutazione delle linee di difesa in caso di inadempimento di una CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto alle linee di difesa in caso di inadempimento della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se le linee di difesa in caso di inadempimento e i diversi percorsi di propagazione delle perdite sono chiaramente specificati e se le conseguenze di eventuali perdite sono modellate conformemente alle norme di ripartizione di dette perdite, compresi gli accordi tra la CCP e i suoi partecipanti diretti e il quadro generale di gestione dei rischi della CCP, come il codice della CCP;

b)

se i rischi giuridici pertinenti sono stati valutati e trattati nel garantire l’applicabilità delle linee di difesa, anche per quanto riguarda i partecipanti diretti domiciliati in giurisdizioni di paesi terzi.

Articolo 3

Valutazione della struttura organizzativa di una CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se l’assetto proprietario della CCP possa incidere sul piano di risanamento;

b)

il modo in cui l’assetto proprietario della CCP si riflette nelle strutture degli incentivi o nei processi decisionali della CCP stessa;

c)

il modo in cui gli obblighi imposti ai proprietari nell’ambito del piano di risanamento potrebbero incidere su quest’ultimo, anche nel caso in cui gli accordi contrattuali relativi al sostegno dell’impresa madre o del gruppo rientrino nel predetto piano di risanamento, e valutando in particolare:

i)

l’affidabilità e l’applicabilità di tale sostegno;

ii)

se il piano di risanamento considera e gestisce in modo adeguato i casi in cui tali accordi di sostegno non possono essere onorati;

d)

se i collegamenti della CCP con componenti dello stesso gruppo sono sufficientemente valutati per assicurare che si considerino gli eventuali rischi di contagio che potrebbero insorgere nel caso di una società del gruppo soggetta a restrizioni finanziarie o in stato di inadempimento, e il modo in cui tali collegamenti possano incidere sull’applicabilità delle misure del piano di risanamento;

e)

se le politiche e le procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione del piano stesso sono adeguate, chiare e attuabili;

f)

se il piano di risanamento è coerente con la struttura di governance della CCP e con i processi decisionali e la governance interna della CCP stessa;

g)

se la complessità dell’organizzazione interna della CCP possa ostacolare azioni tempestive o se è probabile che i processi siano eseguiti in modo efficiente con chiare catene decisionali e responsabilità ben definite;

h)

se il piano di risanamento è chiaro e attuabile nelle procedure e nei piani d’azione, comprese le procedure dei processi decisionali, le schede di contatto dettagliate di qualsiasi persona coinvolta nel processo del piano di risanamento, le capacità di accesso remoto e l’accessibilità ai decisori, e se il piano di risanamento prevede procedure di accesso alle persone chiave sia in loco che fuori sede;

i)

se il piano di risanamento è effettivamente incluso, se del caso, nel regolamento operativo della CCP;

j)

se la CCP dispone di norme e procedure adeguate per testare periodicamente il piano di risanamento con i suoi partecipanti diretti e, ove possibile, per identificare i loro clienti e clienti indiretti.

Articolo 4

Valutazione della sostituibilità delle attività di una CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto alla sostituibilità delle attività della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento ha considerato se altre controparti centrali autorizzate a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o riconosciute a norme dell’articolo 25 dello stesso regolamento prestino alcuni o tutti i servizi di compensazione erogati dalla CCP;

b)

la misura in cui il piano di risanamento presenta informazioni dettagliate, utilizzando quelle a disposizione della CCP, su come sono stati individuati i servizi di compensazione prestati da un’altra CCP e se questi sono servizi di compensazione già in essere o di nuova costituzione;

c)

se il piano di risanamento prevede la portabilità delle operazioni o il trasferimento, totale o parziale, di attività non critiche a un altro prestatore di servizi, e:

i)

se tale possibilità è accompagnata da una valutazione della sua sostenibilità economica, sulla base delle informazioni a disposizione della CCP;

ii)

il modo in cui il piano di risanamento tiene conto dell’eventualità in cui l’attuazione di tale portabilità delle operazioni o il trasferimento di attività non critiche non sia possibile.

Articolo 5

Valutazione del profilo di rischio di una CCP

1.   Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al profilo di rischio della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento della CCP comprende e prevede nel complesso misure adeguate per far fronte a diversi tipi di rischio, e loro combinazioni plausibili, che potrebbero richiedere l’uso degli strumenti di risanamento di cui all’articolo 1, lettera c), punto iv);

b)

se il rischio di perturbazioni sia a livello della CCP che di altri soggetti e prestatori di servizi al quale la CCP è esposta, compresi la compensazione, gli investimenti, la custodia e i pagamenti, è valutato e attenuato nel piano di risanamento;

c)

se il piano di risanamento tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività della CCP e in che modo tali elementi si riflettono nelle misure proposte dalla CCP stessa;

d)

se la CCP può applicare il piano di risanamento in modo indipendente senza l’ingerenza di altre componenti dello stesso gruppo societario e, ove possibile, se sono chiaramente identificati eventuali effetti di ricaduta su altre componenti del gruppo e sulle interdipendenze finanziarie;

e)

se il piano di risanamento tiene conto dei rischi ambientali e del rischio di attacchi informatici che potrebbero comportare un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP e di qualsiasi altro rischio individuato nelle prove di stress effettuate a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove pertinente ai fini del piano di risanamento;

f)

se i rischi giuridici sono stati valutati nel piano di risanamento e, in particolare, se tutte le misure del predetto piano sono legittime, valide, vincolanti e applicabili;

g)

se le intese, gli accordi e i contratti, compreso il regolamento operativo della CCP e gli accordi con i prestatori di servizi, sono chiari, legittimi, validi, vincolanti e applicabili nonché attuabili per garantire la gestione e la riduzione al minimo dei rischi di impugnazione giuridica e di azioni legali;

h)

se sono stati raccolti pareri legali, se del caso, per dimostrare la validità giuridica e l’applicabilità delle misure e degli accordi di risanamento, in particolare se la controparte dell’accordo è ubicata in un paese terzo;

i)

se, ove il consiglio della CCP abbia deciso di non seguire il parere del comitato dei rischi in sede di approvazione del piano di risanamento della stessa, il motivo comunicato dalla CCP ai membri del comitato dei rischi e all’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2021/23 è adeguato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i tipi di rischio da considerare comprendono, a seconda della CCP, rischi operativi, di credito, di liquidità, commerciali generali, di custodia, di regolamento, di investimento, di mercato, sistemici, ambientali e climatici.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli aspetti ivi menzionati possono essere valutati nel piano di risanamento prendendo in considerazione tutti gli aspetti seguenti dell’attività della CCP:

a)

il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP;

b)

gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP che sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

i valori medi compensati dalla CCP nell’arco di un anno, per tipo di prodotto e per valuta, sia in termini assoluti che in termini relativi al capitale della CCP, a livello di ciascun partecipante diretto e, ove possibile, di ciascun cliente;

d)

se le operazioni compensate dalla CCP sono eseguite in una sede di negoziazione dell’UE, in una sede di negoziazione di un paese terzo considerata equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 oppure fuori borsa (OTC);

e)

gli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi e le altre sue attività transfrontaliere.

Articolo 6

Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione alla preparazione della CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento della CCP rispetto alla tempistica, agli scenari e agli indicatori ivi contenuti. Nell’effettuare tale valutazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza prendono in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se l’applicazione prevista e la strategia definita del piano di risanamento:

i)

riflettono il profilo di rischio della CCP derivante dal suo modello di business e dal suo mix di prodotti, tenendo conto anche della liquidità del mercato, della concentrazione del mercato, del ruolo dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, delle metodologie di regolamento, delle valute e degli orari di compensazione, nonché delle sedi di negoziazione servite;

ii)

tengono conto della struttura e dell’assetto organizzativo specifici della CCP, considerando anche la segregazione delle linee di difesa in caso di inadempimento e le possibilità di mutualizzazione del rischio tra i servizi;

iii)

tengono conto delle dipendenze della CCP dai soggetti pertinenti, compresi terzi e componenti collegate del gruppo;

b)

se il quadro di indicatori quantitativi e qualitativi incluso nel piano di risanamento indica le circostanze in cui devono essere adottate le misure previste dal predetto piano.

Articolo 7

Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione al modello di business della CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al rischio operativo del modello di business della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se le funzioni essenziali della CCP sono adeguatamente identificate;

b)

se i meccanismi preparatori per agevolare la vendita di attività o di attività d’impresa, come previsto nel piano di risanamento, sono adatti alla CCP, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

i)

se le procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle attività d’impresa principali, delle operazioni e delle attività della CCP sono idonee per una valutazione rapida e affidabile;

ii)

se i tempi previsti per la preparazione della vendita sono adeguati in funzione del tipo di strumenti compensati e della portata della vendita;

iii)

se la valutazione della potenziale incidenza di tale vendita sull’attività della CCP riflette le attività specifiche della CCP, ossia il tipo di prodotti compensati o i metodi di marginazione applicabili ai prodotti e alle strutture dei conti;

iv)

se l’impatto dei meccanismi preparatori delle attività d’impresa sui partecipanti diretti e sui relativi clienti e clienti indiretti, ove identificabili, è sufficientemente valutato e se gli eventuali effetti negativi sono attenuati;

c)

se, in caso di compensazione di più prodotti, la CCP ha preso in considerazione la possibilità di suddividere una vendita tra prodotti e se sono stati individuati eventuali impedimenti derivanti da tale suddivisione o eventuali altri effetti di quest’ultima sul piano di risanamento;

d)

se nel piano di risanamento si sono valutati il numero e l’importanza dei diversi collegamenti con i soggetti, compresi i fornitori di liquidità, le banche di regolamento, le piattaforme, i depositari, gli agenti di investimento, le banche o i prestatori di servizi, e il modo in cui tali collegamenti incidono sulle misure di risanamento e sull’efficacia del predetto piano di risanamento;

e)

se è stata valutata la significatività o rilevanza di ciascun collegamento, anche in termini di volumi compensati e di esposizioni finanziarie nel quadro di tali meccanismi;

f)

se gli accordi di esternalizzazione che coprono parte dell’attività principale della CCP sono stati sufficientemente valutati e se i rischi individuati sono stati attenuati;

g)

il modo in cui è stata valutata l’applicabilità giuridica del piano di risanamento nei confronti dei prestatori di servizi degli accordi di esternalizzazione di cui alla lettera f), se l’eventuale incapacità del prestatore di detti accordi di esternalizzazione di rispettare gli obblighi ivi previsti è stata valutata in modo soddisfacente e il modo in cui tali rischi sono stati attenuati nel piano di risanamento.

Articolo 8

Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al piano di comunicazione e informazione della stessa CCP considerando l’impatto globale che l’attuazione del piano avrebbe sui soggetti o sui mercati di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, in particolare prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di comunicazione e informazione della CCP è conforme alla sezione A, punto 3), dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 e, in particolare, se detto piano:

i)

prevede come condividere le informazioni nel modo più trasparente possibile con i portatori di interessi della CCP, compresi i partecipanti diretti e il mercato finanziario in generale;

ii)

presenta orientamenti chiari su come gestire le aspettative e prevede di ridurre al minimo le eventuali reazioni negative del mercato al momento della divulgazione delle informazioni;

b)

se il piano di comunicazione e informazione della CCP comprende procedure trasparenti sulle modalità e sui tempi di condivisione delle informazioni con i diversi soggetti e descrive con chiarezza il modo in cui tali procedure hanno tenuto conto dei requisiti legali e di altri requisiti vincolanti.

Articolo 9

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento rispetto al suo impatto globale sui partecipanti diretti della CCP e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove detti clienti e clienti indiretti siano stati designati quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento riflette correttamente la complessità della partecipazione diretta della CCP, compresi tutti gli elementi seguenti:

i)

il livello di compensazione per il cliente nella CCP;

ii)

il numero di partecipanti diretti stabiliti:

1)

nella giurisdizione in cui è situata la controparte centrale;

2)

in un altro Stato membro;

3)

in un paese terzo;

iii)

la concentrazione dei partecipanti;

b)

se il piano di risanamento ha tenuto conto dell’impatto globale sui partecipanti diretti e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, di un’eventuale perturbazione dei servizi di compensazione prestati dalla CCP, compresi i potenziali effetti sull’accesso alla compensazione e altri effetti derivanti dal regolamento operativo della CCP;

c)

se il piano di risanamento ha tenuto conto del potenziale effetto delle misure concordate da adottare a norma del piano di risanamento sui partecipanti diretti e, se del caso, sui relativi clienti e clienti indiretti;

d)

se, a norma del regolamento operativo della CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti e clienti indiretti hanno concordato obblighi finanziari o contrattuali, anche per quanto riguarda le modalità di calcolo di detti obblighi, se si applica un massimale o un tetto, se si tratta di una somma concordata preventivamente o che sarà calcolata in funzione delle esposizioni del partecipante o del cliente e il modo in cui tali risorse sarebbero richieste.

Articolo 10

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sulle FMI collegate

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sulle infrastrutture del mercato finanziario (nel seguito le «FMI») collegate prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento valuta il potenziale impatto dell’applicazione delle misure di risanamento su qualsiasi CCP interoperabile e su qualsiasi altra FMI collegata alla CCP, valutando l’importanza del coinvolgimento della CCP in tali soggetti;

b)

se il piano di risanamento riguarda eventuali accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con altre CCP e l’ambito di applicazione di tali accordi, compresi i volumi compensati e le risorse finanziarie scambiate nell’ambito di detti accordi;

c)

se l’impatto dell’attuazione di una qualsiasi delle misure previste dal piano di risanamento possa incidere sull’accesso ad altre FMI e, qualora siano individuati impedimenti o limitazioni, il modo in cui sono attenuati;

d)

se le FMI collegate e i portatori di interessi che, in caso di attivazione del piano di risanamento, dovrebbero subire perdite, sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità, sono stati coinvolti nel processo di elaborazione del piano in modo efficace e soddisfacente a norma dell’articolo 9, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2021/23.

Articolo 11

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento ha valutato l’impatto potenziale dell’applicazione delle misure di risanamento sulle sedi di negoziazione e su qualsiasi altra fonte di negoziazione connessa alla CCP, compresa una valutazione dell’importanza del coinvolgimento della CCP in tali soggetti e se l’impatto rappresenta una minaccia per la stabilità dei soggetti interessati;

b)

se, oltre ai servizi di compensazione, la CCP presta altri servizi ovvero servizi accessori essenziali o significativi connessi alla compensazione, e se eventuali misure previste dal piano di risanamento possano avere un impatto sul mercato finanziario servito dalla CCP, qualora quest’ultima presti detti altri servizi ovvero servizi accessori essenziali o significativi.

Articolo 12

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se è stato valutato il potenziale impatto del piano di risanamento per quanto riguarda:

i)

la stabilità finanziaria di qualsiasi Stato membro e dell’Unione in generale derivante da possibili effetti di contagio, anche in termini di credito, liquidità o rischi operativi per i partecipanti al sistema e le FMI interdipendenti;

ii)

il sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale, risultante dall’impatto del piano di risanamento su uno o più soggetti collegati alla CCP o sulla CCP stessa;

b)

se, per valutare il più ampio impatto del piano di risanamento in termini di rischio sistemico, i risultati delle analisi effettuate occasionalmente dall’ESMA sono presi in considerazione e analizzati, ove pertinente, nel piano di risanamento e se quest’ultimo prevede, per quanto possibile, misure per attenuare eventuali preoccupazioni o elementi emersi;

c)

se, in sede di valutazione del modo in cui il piano di risanamento possa incidere sulle operazioni dei soggetti collegati, sono stati presi in considerazione collegamenti significativi con soggetti quali i fornitori di liquidità, le banche di regolamento, le piattaforme, i depositari, gli agenti di investimento, le banche o i prestatori di servizi, e se le misure contenute nel piano di risanamento sono adeguate e attuabili per i soggetti con collegamenti significativi individuati o potrebbero avere un impatto negativo sul sistema finanziario di qualsiasi Stato membro e dell’Unione in generale;

d)

se i fornitori di liquidità, qualora siano soggetti alla vigilanza dell’autorità competente della CCP o nella misura in cui sono disponibili informazioni sulle loro esposizioni di liquidità, danno luogo a esposizioni di liquidità concentrate a causa dei molteplici ruoli che detti fornitori di liquidità possono svolgere per diverse CCP, anche in qualità di partecipante diretto, banca di pagamento, banca d’investimento, depositario o fornitore di dispositivi di sostegno alla liquidità.

Articolo 13

Incentivi

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento della CCP rispetto alla creazione di incentivi adeguati perché i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e, ove possibile, i relativi clienti, se del caso, controllino il volume del rischio che introducono o sostengono nel sistema, monitorino l’assunzione di rischi e le attività di gestione dei rischi della CCP e contribuiscano alla procedura di gestione dell’inadempimento della CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se gli incentivi aumentano la probabilità di un risanamento efficace e se il piano di risanamento specifica gli incentivi per i diversi portatori di interessi, includendo esempi, se del caso, su come incoraggiare i contributi volontari o facoltativi, oltre a quelli concordati a norma del regolamento operativo della CCP, in tempi di crisi;

b)

se la richiesta di risorse, contributi o la ripartizione dei costi di cui al piano di risanamento creano incentivi adeguati affinché la CCP, i suoi partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti, nella misura in cui detti clienti diretti e indiretti siano noti, gli azionisti e altre componenti appartenenti allo stesso gruppo, agiscano in modo da ridurre al minimo i rischi e i costi potenziali;

c)

se la struttura della procedura di gestione dell’inadempimento incentiva la partecipazione alla gestione dell’inadempimento dei partecipanti diretti e dei relativi clienti mediante l’uso di strumenti di risanamento e attraverso le risorse da erogare alla CCP per il risanamento, comprese le sanzioni in caso di mancata erogazione, laddove concordato, di risorse impegnate, compresa la messa a disposizione di personale distaccato per coadiuvare la gestione del risanamento o per partecipare a procedure competitive in un’asta;

d)

se i meccanismi e le misure per la messa all’asta delle posizioni dei partecipanti diretti inadempienti incentivano sufficientemente questi ultimi a presentare offerte concorrenziali, se detti meccanismi e misure sono ben organizzati e se creano gli incentivi previsti nel piano di risanamento;

e)

se il legame tra l’attività dei partecipanti diretti e le loro potenziali perdite derivanti dal piano di risanamento crea un incentivo adeguato ad aumentare la probabilità di un risanamento efficace, in particolare se le perdite o il tetto delle perdite potenziali sono proporzionati a un parametro sull’attività del partecipante, basato sul margine di variazione, sul margine iniziale, sui contributi a fondi di garanzia in caso di inadempimento o su altri parametri basati sul rischio e sulle attività;

f)

se i meccanismi delle CCP tesi a coinvolgere nel processo di elaborazione del piano di risanamento, nonché nelle pertinenti discussioni sulla gestione del rischio, le FMI collegate e i portatori di interessi che in caso di attivazione del piano di risanamento dovrebbero subire perdite, sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità, sono ben organizzati e creano incentivi adeguati per garantire l’equilibrio tra gli interessi delle FMI collegate e dei portatori di interessi;

g)

se il coinvolgimento dei partecipanti diretti, ed eventualmente dei relativi clienti, o di altri soggetti collegati alla CCP nella prestazione di servizi per attenuare le perdite in caso di risanamento integra i giusti incentivi a prestare alla CCP servizi adeguati, anche agendo come controparte di contratti pronti contro termine e fornendo liquidità.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


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