Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0426

    Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    ST/6344/2023/INIT

    GU L 59I del 25.2.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/426/oj

    25.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 59/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/426 DEL CONSIGLIO

    del 25 febbraio 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

    (2)

    Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2023/432 ha esteso a talune banche di nuovo inserimento nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto relativo alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche applicabili alle banche che già vi figuravano, e per consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una di esse. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una specifica deroga temporanea che consente la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente da una specifica entità inserita nell’elenco. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una deroga che consente di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi con un'entità inserita in elenco e ha prorogato di tre mesi il termine per la deroga al fine di consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà ad una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione detenuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco.

    (3)

    È opportuno esigere dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi di comunicare alle autorità nazionali competenti informazioni dettagliate sui fondi e risorse economiche che sono stati congelati o che avrebbero dovuto essere trattati come congelati, così come informazioni sui fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco per i quali, poco prima dell'inserimento nell'elenco, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione. Data la rilevanza sistemica che hanno per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, anche i depositari centrali di titoli dovrebbero essere tenuti a comunicare siffatte informazioni allo Stato membro interessato e, allo stesso tempo, alla Commissione. L'obbligo di comunicazione è subordinato all'applicazione efficace delle disposizioni in materia di congelamento dei beni e sono fatte salve le funzioni monetarie e il principio di indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali.

    (4)

    È opportuno indicare il tipo di informazioni che devono essere trasmesse alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le quali dovrebbero inoltrare tali informazioni alla Commissione, con adeguamenti specifici nel caso di procedimenti penali. Al fine di lasciare il tempo necessario per gli adeguamenti, è opportuno prevedere un’applicazione differita degli obblighi di comunicazione più dettagliati. È opportuno precisare che gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse devono collaborare con la Commissione alla verifica di tali informazioni e che la Commissione dovrebbe poter chiedere ulteriori informazioni, nel contempo informando gli Stati membri di tale richiesta.

    (5)

    Poiché tali modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

    1)

    all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:

    «2 quinquies.

    In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023, o, relativamente all'entità di cui alla voce 198 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, per transazioni per l'erogazione di fondi da parte della Jewish Claim Conference a beneficiari nella Federazione russa entro il 26 novembre 2023, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.»;

    2)

    all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:

    «5 bis.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche detenuti dall'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:

    a)

    tali fondi o risorse economiche in questione sono necessari per la cessione o il trasferimentodi titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell'allegato I;

    b)

    tale cessione o trasferimento è completato entro il 24 luglio 2023; e

    c)

    tale cessione o trasferimento sia effettuato in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell’allegato I, o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.

    ter.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica “Entità” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.»

    ;

    3)

    all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data «28 febbraio 2023» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»;

    4)

    all'articolo 6 sexies, paragrafo 1, il riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'allegato I» è sostituito dal riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 alla rubrica “Entità” dell'allegato I»;

    5)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    1.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

    a)

    trasmettono immediatamente qualsiasi informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento, quali:

    le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche congelati a norma dell’articolo 2 o le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I e che la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo vincolata a un obbligo in tal senso non ha trattato come congelati, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni;

    le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco dell'allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione di cui all'articolo 1, lettera e), o lettera f), all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni;

    e

    b)

    collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.

    bis.   Le informazioni sui fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 trasmesse in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, comprendono almeno quanto segue:

    a)

    i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che possiede, detiene o controlla i fondi e risorse economiche congelati, fra cui nome, indirizzo e numero di partita IVA o codice fiscale;

    b)

    l'importo o il valore di mercato dei fondi o risorse economiche alla data di comunicazione e alla data di congelamento; e

    c)

    i tipi di fondi, con indicazione della categoria di appartenenza fra le categorie previste all'articolo 1, lettera g), punti da i) a vii), le cripto-attività, le altre categorie d'interesse e una categoria supplementare in cui rientrano le risorse economiche ai sensi dell'articolo 1, lettera d). Per ciascuna di tali categorie e ferma restando la disponibilità del dato, menzionare quantità, ubicazione e altre caratteristiche d'interesse dei fondi o delle risorse economiche.

    ter.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un’autorità giudiziaria o incaricata dell’inchiesta le ha dichiarate riservate nell’ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.

    I depositari centrali di titoli titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e le informazioni sulle perdite e sui danni straordinari e imprevisti riguardanti i fondi e le risorse economiche pertinenti all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dall’acquisizione e successivamente ogni tre mesi, e le inoltrano allo stesso tempo alla Commissione.

    quater.   Gli Stati membri così come le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Ove tale richiesta è rivolta a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la inoltra alla stesso tempo allo Stato membro interessato.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute.

    4.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi autorità di contrasto e amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili, elaborano le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e le scambiano con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione.

    5.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*2) e (UE) 2018/1725 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento.

    (*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

    (*3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;"

    6)

    all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    i fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse nell'ambito delle deroghe di cui al presente regolamento;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, punto 5), si applica a decorrere dal 26 aprile 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

    (2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

    (3)  Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 437 della presente Gazzetta Ufficiale).


    Top