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Document 32023R0426
Council Regulation (EU) 2023/426 of 25 February 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
ST/6344/2023/INIT
GU L 59I del 25.2.2023, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/426 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2023/432 ha esteso a talune banche di nuovo inserimento nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto relativo alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche applicabili alle banche che già vi figuravano, e per consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una di esse. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una specifica deroga temporanea che consente la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente da una specifica entità inserita nell’elenco. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una deroga che consente di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi con un'entità inserita in elenco e ha prorogato di tre mesi il termine per la deroga al fine di consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà ad una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione detenuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco. |
(3) |
È opportuno esigere dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi di comunicare alle autorità nazionali competenti informazioni dettagliate sui fondi e risorse economiche che sono stati congelati o che avrebbero dovuto essere trattati come congelati, così come informazioni sui fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco per i quali, poco prima dell'inserimento nell'elenco, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione. Data la rilevanza sistemica che hanno per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, anche i depositari centrali di titoli dovrebbero essere tenuti a comunicare siffatte informazioni allo Stato membro interessato e, allo stesso tempo, alla Commissione. L'obbligo di comunicazione è subordinato all'applicazione efficace delle disposizioni in materia di congelamento dei beni e sono fatte salve le funzioni monetarie e il principio di indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. |
(4) |
È opportuno indicare il tipo di informazioni che devono essere trasmesse alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le quali dovrebbero inoltrare tali informazioni alla Commissione, con adeguamenti specifici nel caso di procedimenti penali. Al fine di lasciare il tempo necessario per gli adeguamenti, è opportuno prevedere un’applicazione differita degli obblighi di comunicazione più dettagliati. È opportuno precisare che gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse devono collaborare con la Commissione alla verifica di tali informazioni e che la Commissione dovrebbe poter chiedere ulteriori informazioni, nel contempo informando gli Stati membri di tale richiesta. |
(5) |
Poiché tali modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:
|
2) |
all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche detenuti dall'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:
5 ter. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica “Entità” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.» |
3) |
all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data «28 febbraio 2023» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
4) |
all'articolo 6 sexies, paragrafo 1, il riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'allegato I» è sostituito dal riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 alla rubrica “Entità” dell'allegato I»; |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
1 bis. Le informazioni sui fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 trasmesse in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, comprendono almeno quanto segue:
1 ter. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un’autorità giudiziaria o incaricata dell’inchiesta le ha dichiarate riservate nell’ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali. I depositari centrali di titoli titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e le informazioni sulle perdite e sui danni straordinari e imprevisti riguardanti i fondi e le risorse economiche pertinenti all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dall’acquisizione e successivamente ogni tre mesi, e le inoltrano allo stesso tempo alla Commissione. 1 quater. Gli Stati membri così come le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Ove tale richiesta è rivolta a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la inoltra alla stesso tempo allo Stato membro interessato. 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3. Le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute. 4. Le autorità competenti degli Stati membri, compresi autorità di contrasto e amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili, elaborano le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e le scambiano con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione. 5. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*2) e (UE) 2018/1725 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento. (*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;" |
6) |
all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 5), si applica a decorrere dal 26 aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 437 della presente Gazzetta Ufficiale).