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Document 32023R0251
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/251 of 4 February 2023 amending Council Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
C/2023/938
GU L 32I del 4.2.2023, p. 4–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 32/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/251 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 7 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (2). |
(3) |
La decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio (3) ha introdotto un’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio. |
(4) |
La decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio (4) ha inserito nell’allegato XI il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. |
(5) |
In data 4 febbraio 2023, con la decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio (5) il Consiglio ha modificato la decisione 2014/512/PESC aggiungendo nell’allegato XI altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, uno per i prodotti negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («sotto la pari rispetto al petrolio greggio») e l’altro per i prodotti negoziati sopra la pari («sopra la pari rispetto al petrolio greggio»), ossia stabilendo il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai diversi prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(2) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)
(3) Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
(4) Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).
(5) Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio, del 4 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 32 I del 4.2.2023, pag. 11).
ALLEGATO
L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è così modificato:
1) |
è soppresso il testo seguente: «[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi]»; |
2) |
prima della tabella è inserito il sottotitolo seguente: « Prezzo del petrolio greggio »; |
3) |
sono aggiunti il sottotitolo e la tabella seguenti: « Prezzi dei prodotti petroliferi
|