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Document 32023R0251

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

C/2023/938

GU L 32I del 4.2.2023, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/251/oj

4.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 32/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/251 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 7 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014.

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (2).

(3)

La decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio (3) ha introdotto un’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio.

(4)

La decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio (4) ha inserito nell’allegato XI il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.

(5)

In data 4 febbraio 2023, con la decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio (5) il Consiglio ha modificato la decisione 2014/512/PESC aggiungendo nell’allegato XI altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, uno per i prodotti negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («sotto la pari rispetto al petrolio greggio») e l’altro per i prodotti negoziati sopra la pari («sopra la pari rispetto al petrolio greggio»), ossia stabilendo il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai diversi prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)

(3)  Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).

(4)  Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).

(5)  Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio, del 4 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 32 I del 4.2.2023, pag. 11).


ALLEGATO

L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è così modificato:

1)

è soppresso il testo seguente:

«[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi]»;

2)

prima della tabella è inserito il sottotitolo seguente:

« Prezzo del petrolio greggio »;

3)

sono aggiunti il sottotitolo e la tabella seguenti:

« Prezzi dei prodotti petroliferi

Codice NC

Descrizione

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio/

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli

 

2710 12

Oli leggeri e preparazioni

2710 12 11

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

Benzine speciali

 

2710 12 21

Acqua ragia minerale

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 25

altre

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

altri

Benzine per motori

 

2710 12 31

Benzine avio

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

altre, aventi tenore di piombo

inferiore o uguale a 0,013  g per l

 

2710 12 41

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 45

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 49

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 50

superiore a 0,013  g per l

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 70

Carboturbi tipo benzina

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 90

altri oli leggeri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19

altre

 

 

Oli medi

2710 19 11

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

Petrolio lampante

 

2710 19 21

Carboturbi

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 25

altro

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 29

altri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli pesanti

Oli da gas

 

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 43

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 46

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,002  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 47

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 48

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 19 51

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 55

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 62

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 66

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  % e inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 67

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Oli lubrificanti ed altri

 

2710 19 71

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 75

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 81

Oli per motore, per compressori o per turbine

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 83

Oli idraulici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 85

Oli bianchi, paraffina liquida

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 87

Oli per cambi

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 91

Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 93

Oli per isolamenti elettrici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 99

altri oli lubrificanti ed altri

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

 

 

Oli da gas

2710 20 11

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 16

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 19

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 20 32

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 38

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 90

altri oli

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Residui di oli

 

2710 91

contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 99

altri

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023».


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