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Document 32023R0168

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/168 della Commissione del 25 gennaio 2023 che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/565

OJ L 24, 26.1.2023, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/168/oj

26.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/168 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2023

che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1147 (3), (UE) 2021/1148 e (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo del Consiglio (4) («regolamenti specifici relativi a ciascun fondo») che istituiscono rispettivamente il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il Fondo Sicurezza interna, un quadro di finanziamento dell’Unione per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 7, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale in materia di performance per ogni programma in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

(3)

Al fine di garantire condizioni uniformi di presentazione delle relazioni annuali, e per assicurare che le informazioni trasmesse alla Commissione siano coerenti e comparabili, il regolamento (UE) 2021/1148 afferma la necessità di stabilire, mediante atto di esecuzione, un modello di relazione annuale in materia di performance.

(4)

A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda non partecipa al regolamento (UE) 2021/1148. L’Irlanda non è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(5)

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha recepito il regolamento (UE) 2021/1148 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(7)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi all’Islanda e alla Norvegia solo una volta concluse tali intese.

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8)

(9)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione della Svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni del suo accordo di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi alla Svizzera solo una volta concluse tali intese.

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10)

(11)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni del suo accordo di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi al Liechtenstein solo una volta concluse tali intese.

(12)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento e per garantire che non vi siano ritardi nell’attuazione dei programmi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relative allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1148.

Il modello figura nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48.

(2)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

Modello di relazione annuale degli Stati membri alla Commissione in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1148

IDENTIFICAZIONE

CCI

 

Titolo

 

Versione

 

Periodo contabile

 

Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza

 

1.   Performance

1.1.   Progressi compiuti nell’attuazione - articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1148

Per ciascun obiettivo specifico, riferire sui progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi stabiliti, tenuto conto dei dati più recenti per il periodo contabile, secondo quanto disposto all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060. Si tratta dei dati cumulativi forniti entro il 31 luglio dell’anno precedente l’anno di trasmissione della relazione.

Nell’ambito di ciascun obiettivo specifico, le informazioni sui progressi compiuti andrebbero preferibilmente strutturate in funzione delle misure di attuazione, delle azioni indicative e dei risultati auspicati individuati nel programma.

Descrivere le misure disposte e le attività pertinenti connesse all’attuazione del partenariato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.2.   Questioni che incidono sulla performance - articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1148

Per ciascun obiettivo specifico, descrivere tutte le questioni che hanno inciso sulla performance del programma durante il periodo contabile e le eventuali misure adottate per farvi fronte.

Ove possibile e pertinente, distinguere tra le questioni riguardanti:

la sottostima dei risultati conseguiti (1);

la fissazione dei target finali (2);

ritardi procedurali e capacità amministrativa (3);

cambiamenti di contesto (4);

l’elaborazione e/o l’attuazione delle operazioni (5), e

qualsiasi altro aspetto.

Descrivere ogni eventuale cambiamento di strategia o degli obiettivi nazionali o altro fattore che possa portare a cambiamenti futuri, come pure le modifiche che i cambiamenti hanno prodotto nei target finali stimati secondo la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

Includere informazioni su eventuali pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che sono connesse all’attuazione dello Strumento.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.3.   Misure di attenuazione specifiche

Se pertinente, descrivere brevemente in che modo le attività del programma hanno contribuito ad attenuare gli effetti di eventuali cambiamenti rilevanti e improvvisi della pressione sulla gestione delle frontiere esterne, derivanti da un deterioramento imprevisto della situazione socioeconomica o politica di paesi terzi. Ove possibile, fare riferimento al volume delle risorse riassegnate a tal fine e ai relativi output e risultati conseguiti.

Prestare particolare attenzione alle attività svolte per attenuare gli effetti di tali cambiamenti improvvisi e i cui risultati conseguiti potrebbero non essere pienamente rilevati dagli indicatori comuni di output e di risultato.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

1.4.   Sostegno operativo - articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1148

Se durante il periodo contabile è stato usato il sostegno operativo, descrivere in che modo tale sostegno ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dello Strumento (6).

Precisare se il sostegno operativo è stato utilizzato per il funzionamento e la manutenzione di sistemi IT su larga scala, compreso il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Se il costo ammissibile totale cumulativo del sostegno operativo per le operazioni selezionate per il sostegno supera il 33 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, spiegarne i motivi. Se poi vi è il rischio che la soglia venga superata entro la fine del periodo di programmazione, descrivere le misure previste per porvi rimedio.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

1.5.   Azioni specifiche (7)

Descrivere i principali risultati delle azioni specifiche realizzate durante il periodo contabile e il modo in cui hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del programma e all’apporto di valore aggiunto dell’Unione (8).

Descrivere in che modo sono progredite le singole azioni, sia dal punto di vista procedurale (9) sia operativo (10), ed evidenziare tutte le questioni aventi incidenza sulla loro performance, in particolare il rischio di sottoesecuzione degli stanziamenti.

Se pertinente, suddividere le informazioni a livello di progetto. Se si prevede uno scostamento dalla pianificazione originaria, spiegarne i motivi, descrivere le eventuali azioni adottate per porvi rimedio e fornire il calendario riveduto.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

Inserire nella tabella che segue i dettagli di tutte le azioni specifiche nazionali attuate nell’ambito del programma. La rendicontazione relativa alle azioni specifiche transnazionali dovrebbe essere coerente con l’opzione di rendicontazione prescelta (11).

Obiettivo specifico

Denominazione/Numero di riferimento dell’azione

Beneficiario

Periodo di attuazione

Costo ammissibile (12)

Spese ammissibili (13)

Progressi rispetto ai pertinenti indicatori comuni e/o specifici per programma (14)

Output

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.   ETIAS - articolo 29, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1148

Fornire informazioni sulle spese in conformità dell’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) incluse nei conti a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060, secondo le rubriche riportate nella tabella in appresso.

Tipo di costo

Spese nel periodo contabile

Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240

 

Sistemi IT su larga scala -Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240

 

1.7.   Solo nel 2024: proseguimento dei progetti - articolo 33, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1148

Riferire di eventuali progetti proseguiti dopo il 1o gennaio 2021, selezionati e avviati a norma del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

2.   Complementarità

2.1.   Complementarità con altri fondi dell’Unione - articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1148

Descrivere la complementarità e, se del caso, le sinergie raggiunte durante il periodo contabile fra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il Fondo Sicurezza interna, il Fondo asilo, migrazione e integrazione, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione (18) oppure in relazione a operazioni marittime di carattere multifunzionale.

Descrivere anche la complementarità delle attività svolte dal punto di vista del rafforzamento della cooperazione inter-agenzia (19), compresa la cooperazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con le autorità nazionali competenti.

Prestare particolare attenzione:

alla complementarità con gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione per le azioni intraprese in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, sottolineando gli aspetti coerenti con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell’Unione;

al ricorso ai meccanismi di facilitazione, come le disposizioni organizzative e procedurali esistenti che contribuiscono a realizzare sinergie e complementarità, e a qualsiasi azione intrapresa per migliorarli durante il periodo contabile.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

2.2.   Attrezzature multifunzionali e sistemi TIC - articolo 13, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/1148

Descrivere brevemente le operazioni pertinenti riguardanti le attrezzature e i sistemi TIC acquistati con il sostegno del programma durante il periodo contabile e utilizzati nei settori complementari del controllo doganale, delle operazioni marittime di carattere multifunzionale, o ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Indicare il luogo o i luoghi di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.

Per quanto riguarda le attrezzature, fornire anche informazioni sul periodo in cui sono state utilizzate nei settori complementari.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 3 000 caratteri

Per un sistema di informazione dell’Unione finanziato a norma del regolamento (UE) 2021/1148 e che serve anche gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1147 e del regolamento (UE) 2021/1149 (multifunzionale) o le attività richieste nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione per l’interoperabilità (20), compilare la tabella seguente.

Obiettivo specifico

Denominazione dell’ operazione

Beneficiario dell’ operazione

Obiettivo dell’ operazione

Periodo di attuazione

Tasso di cofinanziamento:

Costi ammissibili (21)

Spese ammissibili (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Pianificazione pluriennale per l’acquisto di attrezzature - articolo 13, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1148

Illustrare la pianificazione pluriennale per il previsto acquisto di attrezzature nell’ambito dello Strumento.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 3 000 caratteri

3.   Attuazione dell’acquis dell’Unione - articolo 29, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1148

Descrivere brevemente in che modo, durante il periodo contabile, il programma ha contribuito all’attuazione del pertinente acquis dell’Unione (il corpus legislativo dell’Unione), in particolare per quanto riguarda Schengen, la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e a eventuali piani d’azione rilevanti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

4.   Comunicazione e visibilità - articolo 29, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1148

Descrivere in che modo sono state realizzate attività di comunicazione e di visibilità durante il periodo contabile. In particolare, fare riferimento ai progressi compiuti in relazione agli obiettivi stabiliti nella strategia di comunicazione, misurati in base agli indicatori pertinenti e ai relativi target finali. Se pertinente, descrivere le buone pratiche per raggiungere i gruppi di destinatari e/o diffondere e sfruttare i risultati dei progetti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

Fornire un link al portale web di cui all’articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 e, se diverso, al sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento

 

5.   Condizioni abilitanti e principi orizzontali

5.1.   Condizioni abilitanti - articolo 29, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1148

Descrivere in che modo si è provveduto, durante l’intero periodo contabile, a soddisfare e applicare le condizioni abilitanti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare per quanto riguarda il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se pertinente, descrivere eventuali modifiche che abbiano inciso sul modo in cui sono state soddisfatte le condizioni abilitanti, come previsto all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

5.2.   Rispetto dei principi orizzontali - articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060

Descrivere in che modo si è garantito, durante il periodo contabile, il rispetto dei principi orizzontali stabiliti nel regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare la parità tra uomini e donne e la promozione dell’integrazione di genere, come pure la prevenzione della discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

6.   Progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo - articolo 29, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2021/1148

Descrivere le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a paesi terzi durante il periodo contabile e come apportano un valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi fissati dallo Strumento. Indicare i nomi dei paesi terzi interessati. Fornire una descrizione da cui appaia chiaramente che le azioni sostenute dallo Strumento non sono orientate allo sviluppo, servono gli interessi delle politiche interne dell’Unione e sono coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. Se pertinente, fare riferimento alle consultazioni svolte con la Commissione prima dell’approvazione del progetto (articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2021/1148).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

7.   Sintesi - articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1148.

Fornire una sintesi delle sezioni da 1 a 6, che sarà tradotta e resa pubblica.

La sintesi deve riguardare come minimo tutti i punti elencati all’articolo 29, paragrafo 2, e andrebbe preferibilmente strutturata di conseguenza.

Usare elenchi puntati, testo in grassetto o titoli informativi, in modo che le parti interessate possano individuare facilmente i principali risultati conseguiti nell’ambito del programma e le principali questioni aventi incidenza sulla performance.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 500 caratteri


(1)  Situazione in cui esiste un divario tra il tasso nominale di conseguimento del target finale misurato dagli indicatori e gli effettivi progressi compiuti nell’attuazione. Una sottostima degli output e dei risultati potrebbe ad esempio essere dovuta a problemi legati allo sviluppo del sistema informatico, a operazioni in corso per le quali gli output e i risultati non sono ancora stati acquisiti, a problemi relativi alla raccolta dei dati e conseguente rendicontazione lenta o incompleta ecc.

(2)  Situazione in cui il basso tasso di conseguimento dei target finali non è dovuto tanto alla lentezza dei progressi quanto a una fissazione errata o non realistica dei target stessi. Un esempio sono gli insegnamenti tratti in relazione alla definizione della metodologia per la fissazione dei target finali: ipotesi sbagliate o incomplete o problemi con i valori dei parametri di riferimento selezionati, e le eventuali modifiche previste.

(3)  Ad es. questioni relative alle procedure di appalto, alle procedure di audit, alla mancanza di risorse a livello di autorità di gestione, oppure un ritardo imprevisto nell’adozione del programma ecc.

(4)  Ad es. dei fattori socioeconomici o politici, del contesto normativo ecc.

(5)  Ad es. problemi legati all’ambito di applicazione dell’azione (tra cui i criteri di ammissibilità), scarso interesse dei beneficiari o dei partecipanti, eventuali scostamenti nell’attuazione dell’azione ecc.

(6)  Se pertinente, fare riferimento alle informazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1148 e disponibili in esito alle valutazioni Schengen svolte in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27), e del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1). Analogamente, se pertinente, fare riferimento alle valutazioni delle vulnerabilità effettuate in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1), e anche alle raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni delle vulnerabilità e alle raccomandazioni collegate.

(7)  Nel caso di azioni specifiche di natura transnazionale, l’ambito di applicazione di questa sezione varia a seconda della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità fra gli Stati membri capifila e gli altri Stati membri partecipanti come pure della scelta del metodo di rendicontazione. È quanto indica la nota della Commissione del 14 febbraio 2022 – Azioni specifiche transnazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) – Accordi fra partner (Ares (2022)1060102).

(8)  Con «valore aggiunto dell’Unione» si intende la produzione di risultati che vanno oltre quanto sarebbe stato conseguito dall’azione individuale dei singoli Stati membri.

(9)  Ad es. in relazione ad attività di appalto o altre misure preparatorie.

(10)  Ad es. in termini di risultati tangibili, output, risultati ecc.

(11)  Come indicato nella nota della Commissione del 14 febbraio 2022 (Ares (2022)1060102).

(12)  Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell’ultimo periodo contabile.

(13)  Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all’autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell’ultimo periodo contabile.

(14)  Se le azioni specifiche costituiscono un’integrazione di operazioni precedenti e non vi sono apposite modalità di sorveglianza, indicare gli output e i risultati in modo proporzionale.

(15)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(17)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(18)  In particolare, ad esempio, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA).

(19)  Come la cooperazione a livello dell’Unione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione nonché a livello nazionale tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

(20)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(21)  Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell’ultimo periodo contabile.

(22)  Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all’autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell’ultimo periodo contabile.


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