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Document 32023R0155
Council Regulation (EU) 2023/155 of 23 January 2023 amending Regulation (EU) No 356/2010 imposing certain specific restrictive measures directed against certain natural or legal persons, entities or bodies, in view of the situation in Somalia
Regolamento (UE) 2023/155 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
Regolamento (UE) 2023/155 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
ST/16283/2022/INIT
GU L 22 del 24.1.2023, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/155 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC. |
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(2) |
Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022) che estende segnatamente i criteri di designazione che presiedono alla determinazione delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive. |
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(3) |
La decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio (3) ha modificato la decisione 2010/231/PESC per recepirvi le modifiche apportate con l'UNSCR 2662 (2022). |
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(4) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:
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a) |
sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
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b) |
hanno violato l'embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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c) |
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; |
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d) |
sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; |
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e) |
sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati; |
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f) |
sono associati ad Al-Shabaab; gli atti e le attività che indicano l'associazione della persona o entità ad Al-Shabaab comprendono:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).