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Document 32023R0155
Council Regulation (EU) 2023/155 of 23 January 2023 amending Regulation (EU) No 356/2010 imposing certain specific restrictive measures directed against certain natural or legal persons, entities or bodies, in view of the situation in Somalia
Regolamento (UE) 2023/155 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
Regolamento (UE) 2023/155 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
ST/16283/2022/INIT
GU L 22 del 24.1.2023, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/155 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC. |
(2) |
Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022) che estende segnatamente i criteri di designazione che presiedono alla determinazione delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive. |
(3) |
La decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio (3) ha modificato la decisione 2010/231/PESC per recepirvi le modifiche apportate con l'UNSCR 2662 (2022). |
(4) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:
a) |
sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
|
b) |
hanno violato l'embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
c) |
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; |
d) |
sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; |
e) |
sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati; |
f) |
sono associati ad Al-Shabaab; gli atti e le attività che indicano l'associazione della persona o entità ad Al-Shabaab comprendono:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).