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Document 32023D1574

Decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

ST/11359/2023/INIT

GU L 192 del 31.7.2023, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1574/oj

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/21


DECISIONE (PESC) 2023/1574 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti. Tale decisione attua la risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha istituito un regime di sanzioni nei confronti di Haiti, comprese misure di congelamento dei beni, restrizione di viaggio ed embargo mirato sulle armi.

(2)

L’Unione ritiene che la situazione ad Haiti rappresenti tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e continua a nutrire preoccupazione per gli elevati livelli di violenza delle bande e altre attività criminali, la violenza sessuale e di genere, l’appropriazione indebita di fondi pubblici, la perdurante impunità per i responsabili e la drammatica situazione umanitaria ad Haiti, i quali hanno avuto conseguenze devastanti per la popolazione haitiana.

(3)

La situazione ad Haiti rimane caratterizzata da forte instabilità legata alla fragilità dello Stato. Le condizioni generali di sicurezza sono estremamente precarie a causa della presenza dilagante di bande armate coinvolte in attività illegali, che ostacolano inoltre la fornitura di aiuti umanitari. Tale situazione rischia di compromettere, tra l’altro, lo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali pacifiche, libere, eque e trasparenti, che il governo haitiano è disposto a indire entro il 2024 se le condizioni generali di sicurezza lo consentono, e ostacolano il fragile percorso democratico del paese.

(4)

Le autorità haitiane hanno ripetutamente invocato la comunità internazionale affinché fornisca sostegno nel ripristinare l’autorità dello Stato e lo Stato di diritto, come anche nel lottare contro le bande armate e altre organizzazioni criminali, chiedendo, in particolare, alle Nazioni Unite di inviare una forza internazionale specializzata che assista la polizia nazionale haitiana e all’Organizzazione degli Stati americani di creare un apposito gruppo di lavoro per seguire lo sviluppo della situazione e coordinarsi con le Nazioni Unite e la Comunità dei Caraibi.

(5)

In tale contesto e alla luce dell’ulteriore deterioramento della situazione politica, economica, umanitaria e della sicurezza ad Haiti, il Consiglio ritiene opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti, e relativo ad azioni che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel paese, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati.

(6)

Una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti è rappresentata in particolare dalle persone che intraprendono o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali, sostengono il traffico illecito e la diversione di armi, violano l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero ostacolano l’azione umanitaria ad Haiti.

(7)

Una minaccia per la stabilità, democrazia e lo Stato di diritto di Haiti è rappresentata inoltre dalle persone che partecipano a gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali.

(8)

Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite debba applicarsi anche alle misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2319.

(10)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/2319 è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

2)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità elencate nell’allegato II, o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

2.   È vietato:

a)

fornire, assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all’uso di armamenti e materiale connesso, a qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II;

b)

fornire, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, a qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II.

3.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.

4.   Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»

;

3)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

b)

al paragrafo 5 il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:

a)

sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese le persone fisiche che:

i)

sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

ii)

sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;

iii)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) o ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

iv)

violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono state destinatarie di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

v)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

vi)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

vii)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

viii)

attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

b)

compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o

c)

sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b) o di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

L’elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 ne notifica per iscritto il Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»

;

5)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»

b)

al paragrafo 2, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»

c)

al paragrafo 4, lettera b), il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che:

a)

sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi le persone, le entità o gli organismi che:

i)

sono coinvolti, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

ii)

sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;

iii)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) o ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

iv)

violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

v)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

vi)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

vii)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

viii)

attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

b)

compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o

c)

sono associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati ai sensi delle lettere a) e b) o ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

Persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui al presente paragrafo, sono elencati nell’allegato II.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II, né è destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia informato le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o

e)

pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al paragrafo 1 è stato inserito nell’allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato II; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, nonché dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’OCHA;

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, in deroga ai paragrafi 1 e 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la prestazione tempestiva di assistenza umanitaria o per il sostegno di altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»

;

7)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità, modifica l’elenco che figura nell’allegato I conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“Consiglio di sicurezza”) o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.»

;

8)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.»

;

b)

è inserite il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.»

;

9)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, entità od organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

3.   Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.

4.   L’allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»

;

10)

all’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati I e II;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.»

;

11)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

una persona fisica o giuridica, entità od organismo elencati nell’allegato II; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).»

;

12)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 29 luglio 2024 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.

3.   Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.»

;

13)

l’allegato è rinominato «allegato I»;

14)

è aggiunto un allegato II il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

A.

Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafo 1

B.

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1

».

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