This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023D1574
Council Decision (CFSP) 2023/1574 of 28 July 2023 amending Decision (CFSP) 2022/2319 concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti
Decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
ST/11359/2023/INIT
GU L 192 del 31.7.2023, p. 21–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 192/21 |
DECISIONE (PESC) 2023/1574 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2023
che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti. Tale decisione attua la risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha istituito un regime di sanzioni nei confronti di Haiti, comprese misure di congelamento dei beni, restrizione di viaggio ed embargo mirato sulle armi. |
(2) |
L’Unione ritiene che la situazione ad Haiti rappresenti tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e continua a nutrire preoccupazione per gli elevati livelli di violenza delle bande e altre attività criminali, la violenza sessuale e di genere, l’appropriazione indebita di fondi pubblici, la perdurante impunità per i responsabili e la drammatica situazione umanitaria ad Haiti, i quali hanno avuto conseguenze devastanti per la popolazione haitiana. |
(3) |
La situazione ad Haiti rimane caratterizzata da forte instabilità legata alla fragilità dello Stato. Le condizioni generali di sicurezza sono estremamente precarie a causa della presenza dilagante di bande armate coinvolte in attività illegali, che ostacolano inoltre la fornitura di aiuti umanitari. Tale situazione rischia di compromettere, tra l’altro, lo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali pacifiche, libere, eque e trasparenti, che il governo haitiano è disposto a indire entro il 2024 se le condizioni generali di sicurezza lo consentono, e ostacolano il fragile percorso democratico del paese. |
(4) |
Le autorità haitiane hanno ripetutamente invocato la comunità internazionale affinché fornisca sostegno nel ripristinare l’autorità dello Stato e lo Stato di diritto, come anche nel lottare contro le bande armate e altre organizzazioni criminali, chiedendo, in particolare, alle Nazioni Unite di inviare una forza internazionale specializzata che assista la polizia nazionale haitiana e all’Organizzazione degli Stati americani di creare un apposito gruppo di lavoro per seguire lo sviluppo della situazione e coordinarsi con le Nazioni Unite e la Comunità dei Caraibi. |
(5) |
In tale contesto e alla luce dell’ulteriore deterioramento della situazione politica, economica, umanitaria e della sicurezza ad Haiti, il Consiglio ritiene opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti, e relativo ad azioni che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel paese, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati. |
(6) |
Una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti è rappresentata in particolare dalle persone che intraprendono o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali, sostengono il traffico illecito e la diversione di armi, violano l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero ostacolano l’azione umanitaria ad Haiti. |
(7) |
Una minaccia per la stabilità, democrazia e lo Stato di diritto di Haiti è rappresentata inoltre dalle persone che partecipano a gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali. |
(8) |
Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite debba applicarsi anche alle misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2319. |
(10) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2022/2319 è così modificata:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»; |
2) |
è inserito l’ articolo seguente: «Articolo 1 bis 1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità elencate nell’allegato II, o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori. 2. È vietato:
3. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo. 4. Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.» |
3) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
4) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:
L’elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II. 2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio. 3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4. 6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive. 7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario. 8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 ne notifica per iscritto il Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.» |
5) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
6) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che:
Persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui al presente paragrafo, sono elencati nell’allegato II. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II, né è destinato a loro vantaggio. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
8. Fatto salvo il paragrafo 7, in deroga ai paragrafi 1 e 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la prestazione tempestiva di assistenza umanitaria o per il sostegno di altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» |
7) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, modifica l’elenco che figura nell’allegato I conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“Consiglio di sicurezza”) o dal comitato delle sanzioni. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.» |
8) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
9) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. 2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, entità od organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. 3. Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati. 4. L’allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» |
10) |
all’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.» |
11) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
|
12) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza. 2. Le misure di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 29 luglio 2024 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti. 3. Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.» |
13) |
l’allegato è rinominato «allegato I»; |
14) |
è aggiunto un allegato II il cui testo figura nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
A. |
Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafo 1 |
B. |
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1 |