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Document 32023D1540
Commission Decision (EU) 2023/1540 of 25 July 2023 amending and correcting Decision (EU) 2021/1870 establishing EU Ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products (notified under document C(2023) 4845) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2023/1540 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali [notificata con il numero C(2023) 4845] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2023/1540 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali [notificata con il numero C(2023) 4845] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/4845
GU L 187 del 26.7.2023, p. 76–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 187/76 |
DECISIONE (UE) 2023/1540 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2023
recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali
[notificata con il numero C(2023) 4845]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2021/1870 (2) della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i gruppi di prodotti «prodotti cosmetici» e «prodotti per la cura degli animali». |
(2) |
I portatori di interessi del settore e i membri del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica hanno segnalato che alcune disposizioni della decisione (UE) 2021/1870 potrebbero essere interpretate in modi diversi, il che potrebbe a sua volta comportare incoerenze nell'attuazione pratica della stessa. Per scongiurare questo rischio e garantire la chiarezza e la certezza del diritto è necessario formulare tali disposizioni in modo più preciso. |
(3) |
La definizione di «contenuto attivo» che figura nella sezione «Quadro generale» degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1870 contiene un errore che è opportuno correggere al fine di precisare che a non essere inclusi nel calcolo del contenuto attivo dei prodotti cosmetici o dei prodotti per la cura degli animali sono gli agenti abrasivi organici. Le sostanze inorganiche, compresi gli agenti abrasivi inorganici, sono infatti escluse per definizione. |
(4) |
Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (a), punto iii), della decisione (UE) 2021/1870, relativo all'esenzione dei composti di zinco classificati H410 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) usati negli unguenti/creme allo zinco, è opportuno correggere il criterio 4 (a), punto i), per precisare che le sostanze esentate a norma del criterio 4 (a), punto iii), non devono soddisfare i requisiti di cui al criterio 4 (a), punto i). |
(5) |
Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (b), e dell'allegato II, criterio 3 (b), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tali criteri per precisare che le sostanze ivi elencate possono essere contenute nel prodotto finale se si presentano come impurità. Ciò è necessario per rendere i requisiti coerenti con le informazioni riportate nell'allegato I, tabella 1, e nell'allegato II, tabella 1, della decisione (UE) 2021/1870 per quanto riguarda tali criteri. |
(6) |
Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (c), e dell'allegato II, criterio 3 (c), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere l'allegato I, nota 12, e l'allegato II, nota 10, indicando il link corretto che i richiedenti del marchio Ecolabel UE dovrebbero usare. |
(7) |
Per precisare l'interpretazione della frase introduttiva del criterio 5 dell'allegato I e del criterio 4 dell'allegato II della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tale frase per esplicitare che solo i prodotti liquidi devono rispettare il requisito relativo al volume minimo di imballaggio consentito, come già suggerisce l'unità di misura indicata nella frase. |
(8) |
Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 5 (d), e dell'allegato II, criterio 4 (d), della decisione (UE) 2021/1870, in linea con le più avanzate tecnologie di riciclaggio (4) e con le discussioni tenute con i portatori di interessi durante il processo di revisione dei criteri di assegnazione del marchio Ecolabel UE (5), è opportuno modificare la tabella 8 dell'allegato I e la tabella 7 dell'allegato II per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. |
(9) |
Al fine di garantire la corretta verifica dell'allegato II, criterio 3, della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere la sezione «Valutazione e verifica» di tale criterio per fare in modo che i richiedenti del marchio Ecolabel UE presentino le schede di dati di sicurezza (SDS) del prodotto finale oltre a quelle relative a qualunque sostanza e miscela presente nel prodotto finale per dimostrare la conformità a tale criterio. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1870. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010. |
(11) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare una data chiara di applicazione della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2021/1870 è così modificata e rettificata:
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l'allegato I è modificato e rettificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
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l'allegato II è modificato e rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2023.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) https://recyclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/
https://recyclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/
(5) Cfr. Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A. e Wolf, O., Revision of EU ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products (previously Rinse-off Cosmetic Products), EUR 30724 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-38088-7 (online), doi:10.2760/014175 (online), JRC125388.
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:
(1) |
nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
il criterio 4, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
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(3) |
il criterio 5, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
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ALLEGATO II
L'allegato II della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:
(1) |
nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
il criterio 3, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
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(3) |
il criterio 4, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
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