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Document 32023D0135

Decisione (UE) 2023/135 della Banca centrale europea del 30 dicembre 2022 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Hrvatska narodna banka (BCE/2022/51)

ECB/2022/51

OJ L 17, 19.1.2023, p. 94–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/135/oj

19.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 17/94


DECISIONE (UE) 2023/135 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 dicembre 2022

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Hrvatska narodna banka (BCE/2022/51)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 30.1, 30.3 e 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio (1), conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga a essa concessa ai sensi dell’articolo 5 dell’Atto di adesione del 2012 (2) sarà abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(2)

L’articolo 48.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo statuto del SEBC») dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le BCN degli Stati membri attuali la cui moneta è l’euro hanno versato integralmente le loro quote di capitale sottoscritto della BCE (3). La ponderazione della Hrvatska narodna banka nello schema di capitale della BCE è pari a 0,6595 %, ai sensi dell’articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) (4). La Hrvatska narodna banka ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/2) (5). Le consistenze in essere sono dunque pari a 68 713 762,06 EUR, risultanti dalla moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (10 825 007 069,61 EUR) per la ponderazione della Hrvatska narodna banka (0,6595 %), meno la parte già versata della sua quota di capitale sottoscritto della BCE.

(3)

L’articolo 48.1, in combinato disposto con l’articolo 30.1, dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve, inoltre, trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità all’articolo 48.1 dello statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all’articolo 30.1 dello statuto del SEBC per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro. Nel determinare le «attività di riserva già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1», si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell’articolo 48.3 dello statuto del SEBC. Di conseguenza, conformemente alla decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea (BCE/2020/6) (6), l’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE ai sensi dell’articolo 30.1 dello statuto del SEBC è pari a 40 343 940 778,93 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che la Hrvatska narodna banka è tenuta a trasferire dovrebbero essere o dovrebbero essere denominate in dollari USA e oro.

(5)

L’articolo 30.3 dello statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro un credito pari alle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (7) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e alla remunerazione dei crediti della Hrvatska narodna banka.

(6)

L’articolo 48.2 dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. L’ammontare di tale contributo è determinato conformemente all’articolo 48.2 dello statuto del SEBC.

(7)

In applicazione analogica dell’articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea (8), il governatore della Hrvatska narodna banka ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione.

(8)

A causa dei vincoli di tempo presentati dal breve periodo tra il calcolo dell’importo equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Hrvatska narodna banka deve trasferire il 30 dicembre 2022 e l’abrogazione della deroga in favore della Croazia il 1o gennaio 2023, è opportuno che la presente decisione sia notificata con urgenza e applicata a decorrere dal 1o gennaio 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o dollari USA;

b)

per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;

c)

per «dollaro USA» s’intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti.

Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023, la Hrvatska narodna banka versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 68 713 762,06 EUR.

2.   La Hrvatska narodna banka versa alla BCE la somma specificata al paragrafo 1 il 2 gennaio 2023, mediante trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale.

3.   Il 2 gennaio 2023, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Hrvatska narodna banka versa alla BCE gli interessi maturati al 1o gennaio 2023 sull’importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi in conseguenza di esso, la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta per un importo pari a 639 849 638,12 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro dei dollari USA in contante

Equivalente in euro dell’oro

Importo totale dell’equivalente in euro

543 872 192,40

95 977 445,72

639 849 638,12

2.   L’equivalente in euro delle attività di riserva che la Hrvatska narodna banka è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l’euro e il dollaro USA calcolati ai fini dei tassi di cambio di riferimento in euro della BCE al 30 dicembre 2022 e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo delle once di oro fino troy stabilito nella procedura di concertazione a fini interni della BCE del 30 dicembre 2022.

3.   La BCE conferma al più presto alla Hrvatska narodna banka gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   In conformità al paragrafo 1, la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE una somma in dollari USA in contanti pari all’importo in euro indicato nella tavola del medesimo paragrafo 1.

5.   Il trasferimento della somma in dollari USA in contanti pari all’importo in euro indicato nella tavola del paragrafo 1 ha luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell’importo in dollari USA in contante alla BCE è il 3 gennaio 2023. La Hrvatska narodna banka impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

6.   Il valore dell’oro che la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore, a 95 977 445,72 EUR.

7.   La Hrvatska narodna banka trasferisce l’oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell’oro alla BCE è il 3 gennaio 2023. La Hrvatska narodna banka impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

8.   Se la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE oro per un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 3 gennaio 2023 trasferisce un importo di dollari USA in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali dollari USA in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta che la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto al paragrafo 4.

9.   L’eventuale differenza tra la somma complessiva dell’equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 30 dicembre 2022 tra la Hrvatska narodna banka e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Hrvatska narodna banka da parte della Banca centrale europea ai sensi dell’articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (9).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 e fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Hrvatska narodna banka un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 327 152 181,93 EUR.

2.   La somma accreditata dalla BCE in favore della Hrvatska narodna banka è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all’85 % del tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla Hrvatska narodna banka alla fine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Hrvatska narodna banka dell’importo cumulativo.

4.   Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023, la Hrvatska narodna banka contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2022.

2.   I contributi della Hrvatska narodna banka sono determinati conformemente all’articolo 48.2 dello statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell’articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della Hrvatska narodna banka e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro nello schema di capitale della BCE, ai sensi della decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6).

3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi finanziari.

4.   Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2022, la BCE calcola e conferma alla Hrvatska narodna banka l’ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1.

5.   Il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione del bilancio della BCE per il 2022 da parte del Consiglio direttivo, la Hrvatska narodna banka paga alla BCE, mediante TARGET2:

a)

l’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell’articolo 3, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e

b)

l’interesse maturato sull’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1o gennaio 2023 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati.

6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1.   Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Hrvatska narodna banka al fine di specificare ulteriormente ed eseguire ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni problema che dovesse sorgere.

2.   Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 è prontamente notificata al Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo si conforma ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Efficacia

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

2.   Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Articolo 8

Destinatari

La Hrvatska narodna banka è destinataria della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2022/1211, del 12 luglio 2022, del Consiglio relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

(3)  Decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (GU L 27 I dell’1.2.2020, pag. 6).

(4)  Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (GU L 27 I dell’1.2.2020, pag. 4).

(5)  Decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (GU L 27 I dell’1.2.2020, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) (GU L 27 I dell’1.2.2020, pag. 15).

(7)  In conformità all’indirizzo BCE/2000/15 della Banca centrale europea del 3 novembre 1998 modificato dall’indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(8)  Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(9)  (GU C 18 del 19.1.2023, pag. 1).


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