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Document 32023D0010

Decisione di esecuzione (UE) 2023/10 della Commissione del 20 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022) 9947] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/9947

OJ L 2, 4.1.2023, p. 126–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/10/oj

4.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/126


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/10 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna

[notificata con il numero C(2022) 9947]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

(2)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

Inoltre, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza sono raggruppate per periodo di applicazione delle misure, per ciascun cluster, che tiene conto della data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari più recenti in modo che tutti i focolai all’interno della stessa area siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione preliminari, sia in Andalusia che in Castiglia-La Mancia.

(6)

Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 nella regione dell’Andalusia, in cui l’evoluzione della malattia è stata meno favorevole e in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio.

(7)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Entrambi i focolai sono situati al di fuori delle aree già elencate come zone di protezione e di sorveglianza in tale regione nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 e sono stati confermati dopo il termine ultimo di applicazione delle misure nella zona di protezione e di sorveglianza di tale regione.

(8)

L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali due nuovi focolai.

(9)

La Spagna ha altresì fornito alla Commissione aggiornamenti periodici sulla situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini nel proprio territorio. Tali aggiornamenti comprendono le misure di controllo della malattia adottate dalla Spagna che la Commissione riesamina al fine di valutarne l’efficacia, tenuto conto dell’evoluzione della malattia.

(10)

Inoltre, in risposta agli ultimi focolai comparsi nella regione di Castiglia-La Mancia, la Spagna ha informato la Commissione di aver deciso di prorogare l’applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza di tale regione oltre le date specificate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.

(11)

Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e/o temporali, e dovrebbe essere istituita un’altra ulteriore zona soggetta a restrizioni nella regione di Castiglia-La Mancia.

(12)

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di diffusione della malattia dalle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, dovrebbe essere inoltre modificato l’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333, che stabilisce le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, di modo che le misure relative ai mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini al di fuori delle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino a tutti i suddetti movimenti.

(13)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(14)

Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2023.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Misure da applicare nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni

1.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   I seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna, possono essere autorizzati dall’autorità competente, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati;

b)

i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni:

i)

gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;

ii)

gli ovini e i caprini devono restare nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi all’arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente da tale stabilimento in un macello per essere immediatamente macellati;

iii)

gli ovini e i caprini destinati ai movimenti devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

entro 48 ore prima del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti a un esame clinico e non hanno mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini;

oppure

gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine.

3.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:

a)

soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

c)

comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2023.».

3)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO

A.   Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

ES-CAPRIPOX-2022-00003

ES-CAPRIPOX-2022-00004

ES-CAPRIPOX-2022-00006

ES-CAPRIPOX-2022-00007

ES-CAPRIPOX-2022-00008

ES-CAPRIPOX-2022-00009

ES-CAPRIPOX-2022-00015

ES-CAPRIPOX-2022-00016

ES-CAPRIPOX-2022-00022

ES-CAPRIPOX-2022-00023

Zona di protezione:

le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. -2.6688651 (2022/16); coordinate ETRS89: lat. 39.5179330 e long. -2.4959464 (2022/22); lat. 39.5005592 e long. -2.1285776 (2022/23)

30.12.2022

Zona di sorveglianza:

le parti della provincia di Cuenca situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. -2.6688651 (2022/16); coordinate ETRS89: lat. 39.5179330 e long. -2.4959464 (2022/22); lat. 39.5005592 e long. -2.1285776 (2022/23)

8.1.2023

Zona di sorveglianza:

le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. -2.6688651 (2022/16); coordinate ETRS89: lat. 39.5179330 e long. -2.4959464 (2022/22); lat. 39.5005592 e long. -2.1285776 (2022/23)

31.12.2022 – 8.1.2023

B.   Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione

Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione dell’Andalusia

Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti aree:

nella provincia di Granada, i comuni di:

Castilléjar

Castril

Galera

Huéscar

Orce

Puebla de Don Fadrique

Baza

Benamaurel

Caniles

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Cúllar

Freila

Zújar

Nella provincia di Almería, i comuni di:

Chirivel

Maria

Velez-Blanco

Velez-Rubio

Albanchez

Albox

Alcóntar

Arboleas

Armuña de Almanzora

Bacares

Bayarque

Cantoria

Chercos

Cóbdar

Fines

Laroya

Líjar

Lúcar

Macael

Olula del Río

Oria

Partaloa

Purchena

Serón

Sierro

Somontín

Suflí

Taberno

Tíjola

Urrácal

16.1.2023

Regione di Castiglia-La Mancia

Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti aree:

nella provincia di Cuenca, i comuni di:

Belmonte

Carrascosa de Haro

Fuentelespino de Haro

Los Hinojosos

Hontanaya

Las Mesas

Monreal del Llano

Mota del Cuervo

Osa de la Vega

El Pedernoso

Las Pedroñeras

Pozorrubio de Santiago

Puebla de Almenara

Rada de Haro

Santa María de los Llanos

Tres Juncos

Villaescusa de Haro

Villalgordo del Marquesado

Villar de la Encina

Villamayor de Santiago

Alarcón

Almodóvar del Pinar

Barchín del Hoyo

Buenache de Alarcón

Campillo de Altobuey

Casasimarro

Castillejo de Iniesta

Chumillas

Enguídanos

Gabaldón

Graja de Iniesta

El Herrumblar

Hontecillas

Iniesta

Ledaña

Minglanilla

Motilla del Palancar

Olmeda del Rey

Olmedilla de Alarcón

Paracuellos

El Peral

La Pesquera

El Picazo

Piqueras del Castillo

Pozorrubielos de la Mancha

Puebla del Salvador

Quintanar del Rey

Solera de Gabaldón

Tébar

Valhermoso de la Fuente

Valverdejo

Villagarcía del Llano

Villalpardo

Villanueva de la Jara

Villarta

La Alberca de Záncara

Atalaya del Cañavate

Cañada Juncosa

El Cañavate

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Pozoamargo

El Provencio

San Clemente

Santa María del Campo Rus

Sisante

Vara de Rey

El Acebrón

Alcázar del Rey

Alcohujate

Almendros

Barajas de Melo

Belinchón

Buendía

Campos del Paraíso

Cañaveruelas

Fuente de Pedro Naharro

Gascueña

Horcajo de Santiago

Huelves

Huete

Leganiel

Paredes

La Peraleja

Pineda de Gigüela

Portalrubio de Guadamejud

Rozalén del Monte

Saceda-Trasierra

Saelices

Tarancón

Tinajas

Torrubia del Campo

Tribaldos

Uclés

Los Valdecolmenas

El Valle de Altomir

Vellisca

Villalba del Rey

Villanueva de Guadamejud

Villar y Velasco

Villarrubio

Zarza de Tajo

Albaladejo del Cuende

Alconchel de la Estrella

La Almarcha

Almonacid del Marquesado

Altarejos

Belmontejo

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

La Hinojosa

El Hito

Honrubia

Montalbanejo

Montalbo

Mota de Altarejos

Olivares de Júcar

Palomares del Campo

La Parra de las Vegas

Pinarejo

San Lorenzo de la Parrilla

Torrubia del Castillo

Las Valeras

Valverde de Júcar

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villarejo-Periesteban

Villares del Saz

Villaverde y Pasaconsol

Zafra de Záncara

Nella provincia di Albacete, i comuni di:

El Bonillo

Munera

Ossa de Montiel

Villarrobledo

Fuensanta

La Gineta

Madrigueras

Mahora

Minaya

Montalvos

Motilleja

Navas de Jorquera

La Roda

Tarazona de la Mancha

Villalgordo del Júcar

Nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:

Alcázar de San Juan

Arenales de San Gregorio

Argamasilla de Alba

Campo de Criptana

Pedro Muñoz

Ruidera

Socuéllamos

Tomelloso

16.2.2023

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