DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/10 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna
[notificata con il numero C(2022) 9947]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
|
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
|
(2)
|
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
|
(3)
|
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione.
|
(4)
|
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
|
(5)
|
Inoltre, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza sono raggruppate per periodo di applicazione delle misure, per ciascun cluster, che tiene conto della data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari più recenti in modo che tutti i focolai all’interno della stessa area siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione preliminari, sia in Andalusia che in Castiglia-La Mancia.
|
(6)
|
Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 nella regione dell’Andalusia, in cui l’evoluzione della malattia è stata meno favorevole e in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio.
|
(7)
|
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Entrambi i focolai sono situati al di fuori delle aree già elencate come zone di protezione e di sorveglianza in tale regione nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 e sono stati confermati dopo il termine ultimo di applicazione delle misure nella zona di protezione e di sorveglianza di tale regione.
|
(8)
|
L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali due nuovi focolai.
|
(9)
|
La Spagna ha altresì fornito alla Commissione aggiornamenti periodici sulla situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini nel proprio territorio. Tali aggiornamenti comprendono le misure di controllo della malattia adottate dalla Spagna che la Commissione riesamina al fine di valutarne l’efficacia, tenuto conto dell’evoluzione della malattia.
|
(10)
|
Inoltre, in risposta agli ultimi focolai comparsi nella regione di Castiglia-La Mancia, la Spagna ha informato la Commissione di aver deciso di prorogare l’applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza di tale regione oltre le date specificate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.
|
(11)
|
Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e/o temporali, e dovrebbe essere istituita un’altra ulteriore zona soggetta a restrizioni nella regione di Castiglia-La Mancia.
|
(12)
|
Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di diffusione della malattia dalle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, dovrebbe essere inoltre modificato l’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333, che stabilisce le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, di modo che le misure relative ai mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini al di fuori delle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino a tutti i suddetti movimenti.
|
(13)
|
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
|
(14)
|
Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2023.
|
(15)
|
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.
|
(16)
|
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
1)
|
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Misure da applicare nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni
1. I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. I seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna, possono essere autorizzati dall’autorità competente, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
|
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati;
|
b)
|
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni:
i)
|
gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;
|
ii)
|
gli ovini e i caprini devono restare nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi all’arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente da tale stabilimento in un macello per essere immediatamente macellati;
|
iii)
|
gli ovini e i caprini destinati ai movimenti devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:
—
|
entro 48 ore prima del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti a un esame clinico e non hanno mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini;
oppure
|
—
|
gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine.
|
|
|
3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:
a)
|
soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
|
b)
|
sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;
|
c)
|
comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.»;
|
|
2)
|
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2023.».
|
3)
|
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
|
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).